12.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 7/17 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/33 DELLA COMMISSIONE
del 10 gennaio 2022
che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Germania
[notificata con il numero C(2022) 155]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana in suini detenuti vi è il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di suini detenuti. |
(3) |
Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione(UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui la peste suina africana, prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. Inoltre l'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento delegato prevede che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza. |
(4) |
A seguito di un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nel Land del Meclemburgo-Pomerania Occidentale in Germania, che è stato confermato il 15 novembre 2021, e delle informazioni ricevute da tale Stato membro a struttura federale in merito alla situazione relativa a tale malattia sul suo territorio, è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 della Commissione (4). Tale decisione di esecuzione dispone che la Germania provveda affinché la zona soggetta a restrizioni, nella quale si applicano le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza dal regolamento delegato (UE) 2020/687, comprenda almeno le aree elencate nell'allegato di detta decisione di esecuzione. La summenzionata decisione di esecuzione si applica fino al 15 febbraio 2022. |
(5) |
Alla fine del mese di dicembre 2021 la Germania ha informato la Commissione del fatto che l'attuale situazione della peste suina africana in suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni nel Land del Meclemburgo-Pomerania Occidentale in Germania è favorevole e che le misure per le zone di protezione e di sorveglianza sono state debitamente attuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia. |
(6) |
Tenuto conto dell'attuale situazione favorevole della peste suina africana in suini detenuti nel Land del Meclemburgo-Pomerania Occidentale e delle misure debitamente attuate dalla Germania, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 a decorrere dal 15 gennaio 2022. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2021/2021 è abrogata a decorrere dal 15 gennaio 2022.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2020/2021 della Commissione, del 18 novembre 2021, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania (GU L 413 del 19.11.2021, pag. 34).