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22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/463 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2289 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2021
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l’articolo 117 e l’articolo 150, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri devono stabilire i piani strategici della PAC in conformità di tale regolamento per l’attuazione del sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR. È opportuno stabilire norme per la presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC, basate in particolare sulle disposizioni di cui agli articoli da 107 a 115 di tale regolamento. |
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(2) |
Al fine di consentire una valutazione coerente e completa da parte della Commissione del contenuto dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere allegati aggiuntivi non richiesti come previsto dall’articolo 115 del regolamento (UE) 2021/2115 e non soggetti ad approvazione in conformità degli articoli 118 e 119 del regolamento. |
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(3) |
L’articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisca un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. È necessario prevedere norme per il funzionamento di tale sistema, e in particolare in merito alla ripartizione delle responsabilità della Commissione e degli Stati membri al riguardo. Tali norme dovrebbero applicarsi alle informazioni da presentare in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 oppure degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma di tale regolamento. |
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(4) |
Poiché gli Stati membri necessitano di norme sulla presentazione degli elementi dei piani strategici della PAC e sulla trasmissione di tali piani quando li presentano alla Commissione per approvazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la politica agricola comune, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Contenuto dei piani strategici della PAC
Gli Stati membri presentano il contenuto dei piani strategici della PAC di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 in conformità dell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Allegati aggiuntivi al piano strategico della PAC
Gli Stati membri possono presentare informazioni supplementari come allegati separati dei rispettivi piani strategici della PAC, in aggiunta a quelli previsti nell’articolo 115 del regolamento (UE) 2021/2115.
L’approvazione del piano strategico della PAC a norma dell’articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115 e l’approvazione di una modifica del piano strategico della PAC in conformità dell’articolo 119, paragrafo 10, del medesimo regolamento non si applicherà a tali allegati aggiuntivi.
Articolo 3
Sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni
Gli Stati membri eseguono scambi di informazioni da effettuarsi a norma del regolamento (UE) 2021/2115 o in conformità degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del medesimo regolamento mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021» per il quale le responsabilità della Commissione e degli Stati membri sono determinate nell’allegato II di tale regolamento.
In deroga al paragrafo 1, le informazioni relative al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 che devono essere inviate dagli Stati membri in conformità dell’atto di esecuzione da adottare sulla base dell’articolo 143, paragrafo 4, del medesimo regolamento saranno trasmesse in conformità delle norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2) e mediante il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione che la Commissione mette a disposizione ai sensi di detto regolamento di esecuzione.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).
ALLEGATO I
Presentazione del contenuto del piano strategico della PAC
1. Dichiarazione strategica
La panoramica del piano strategico della PAC delinea gli obiettivi che la PAC si propone di conseguire nel territorio dello Stato membro. Essa pone l’accento sui principali risultati e interventi previsti, inclusi gli elementi pertinenti dell’architettura verde, alla luce delle esigenze individuate, e riassume le scelte fondamentali riguardanti la dotazione finanziaria. Essa dimostra le modalità di correlazione tra questi aspetti. Possono essere forniti punti salienti in merito al modo in cui sono stati trattati gli elementi principali contenuti nelle raccomandazioni della Commissione per il piano strategico della PAC.
2. Valutazione delle esigenze, strategia di intervento, indicatori di contesto e piano dei target
2.1. Valutazione delle esigenze
Per ciascun obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, la presente sottosezione del piano strategico della PAC contiene:
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a) |
una sintesi dell’analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi («analisi SWOT»), in quattro parti (punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi); |
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b) |
l’identificazione e la descrizione di ciascuna esigenza, indipendentemente dal fatto che sia affrontata negli interventi del piano strategico della PAC. Ciò include quanto segue:
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Questa sottosezione definisce a livello di piano strategico della PAC:
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a) |
la definizione delle priorità delle esigenze, compresa una solida giustificazione delle scelte effettuate e del metodo e dei criteri utilizzati; |
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b) |
se del caso, una spiegazione dei motivi per cui alcune delle esigenze non vengono affrontate o vengono affrontate parzialmente nel piano strategico della PAC; |
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c) |
se del caso, una valutazione delle esigenze delle specifiche aree geografiche, come le regioni ultraperiferiche nonché le zone di montagna e insulari. |
2.2. Strategia di intervento
Questa sottosezione contiene, per ciascun obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115:
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a) |
una descrizione della strategia di intervento che illustra il modo in cui la combinazione di interventi e altri elementi chiave pertinenti del piano strategico della PAC dovrebbe funzionare al fine di affrontare le esigenze, compresi gli aspetti territoriali, il modo in cui gli interventi contribuiscono in modo diretto e significativo all’obiettivo specifico e le modalità in cui essi si combinano con altri strumenti pertinenti al di fuori del piano strategico della PAC; |
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b) |
una selezione degli indicatori di risultato sulla base della valutazione delle esigenze, compresa una giustificazione dei target finali e dei relativi target intermedi pertinenti per l’intero piano strategico della PAC, sulla base dell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. I collegamenti tra indicatori di risultato e obiettivi sono coerenti sia con la valutazione dei bisogni che con la logica di intervento e tengono conto dei collegamenti tra gli interventi e gli indicatori di risultato. Gli Stati membri fissano un valore target per ogni indicatore di risultato per l’intero periodo del piano strategico della PAC. Se l’obiettivo è un rapporto, gli Stati membri forniscono il numeratore e il denominatore. I valori dei target finali e intermedi annuali sono coerenti e compatibili con le esigenze e anche con i valori degli output previsti degli interventi collegati ai corrispondenti indicatori di risultato e includono, se del caso, i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115; |
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c) |
una spiegazione del modo in cui gli interventi consentono di conseguire i target finali e le modalità in cui sono reciprocamente coerenti e compatibili; |
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d) |
una motivazione del fatto che le dotazioni finanziarie per gli interventi sono adeguate per raggiungere i target finali prefissati e che sono coerenti con il piano finanziario; |
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e) |
se del caso, una motivazione del ricorso a InvestEU e il suo contributo al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici indicati all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e scelti nell’ambito del piano strategico della PAC. Questa sottosezione include inoltre una spiegazione del contributo nazionale al conseguimento degli obiettivi dell’Unione per il 2030 stabiliti nella strategia Dal produttore al consumatore e nella strategia dell’UE sulla biodiversità, al fine di consentire alla Commissione di valutare la coerenza e il contributo del piano strategico della PAC proposto alla legislazione dell’Unione in materia di ambiente e clima e agli impegni da essa assunti, in particolare, ai pertinenti obiettivi dell’Unione. Gli Stati membri possono aggiungere ulteriori informazioni in un allegato aggiuntivo al piano strategico della PAC di cui all’articolo 2 del presente regolamento. |
2.3. Indicatori di contesto
Questa sottosezione riporta, per gli indicatori di contesto di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 utilizzati come denominatori degli indicatori di risultato, il valore di riferimento e l’anno, utilizzando i dati più recenti disponibili.
2.4. Piano dei target
Questa sottosezione presenta in una tabella riepilogativa, per ciascun indicatore di risultato selezionato per la logica di intervento conformemente alla sottosezione 2.2, lettera b), il valore del target finale e i target intermedi annuali.
3. Coerenza della strategia
Per ciascuna sottosezione questa sezione presenta una panoramica delle sinergie e delle complementarità derivanti da una combinazione di interventi e condizioni stabilite nel piano strategico della PAC.
Questa sezione contiene le sottosezioni elencate di seguito.
3.1. Una panoramica dell’architettura ambientale e climatica
Questa sottosezione include una descrizione concernente:
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a) |
il contributo complessivo della condizionalità agli specifici obiettivi in materia di ambiente e clima; |
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b) |
la complementarità tra le pertinenti condizioni di base, come previsto all’articolo 31, paragrafo 5, e all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, la condizionalità e i diversi interventi rivolti a obiettivi in materia di ambiente e di clima di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del medesimo regolamento; |
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c) |
il modo in cui si prevede di conseguire il maggiore livello di ambizione per quanto riguarda gli obiettivi in materia di ambiente e di clima di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) 2021/2115; |
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d) |
una spiegazione il modo in cui l’architettura ambientale e climatica contribuisce ed è conforme ai target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi di cui all’allegato XIII del regolamento (UE) 2021/2115; |
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e) |
per ciascuna norma BCAA, una descrizione il modo in cui è attuata la norma dell’Unione, compresi i seguenti elementi: una sintesi delle pratiche in azienda, della portata territoriale e del tipo di agricoltori soggetti alla norma nonché, ove necessario, una descrizione di come la pratica contribuisca all’obiettivo principale di conseguire la norma BCAA; Questa descrizione include le seguenti informazioni:
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f) |
laddove gli Stati membri fissino ulteriori norme BCAA rispetto a quelle di cui all’allegato III relativamente agli obiettivi principali di detto allegato, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, una spiegazione delle pratiche in azienda, dell’ambito di applicazione territoriale e del tipo di agricoltori soggetti alla norma e una descrizione del modo in cui la norma contribuisce al conseguimento dell’obiettivo; |
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g) |
se del caso, una spiegazione del contributo della PAC per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura a beneficio delle comunità di agricoltori previsti nel regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). |
3.2. Panoramica degli interventi e delle condizioni pertinenti per i giovani agricoltori
Questa sottosezione fornisce gli elementi di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 e, se del caso, una spiegazione del contributo della PAC in relazione alla mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore agricolo e dello sviluppo rurale, con particolare attenzione per i giovani agricoltori e le donne nelle zone rurali, in conformità delle disposizioni del del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
3.3. Panoramica del rapporto tra il sostegno accoppiato al reddito e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)
Questa sottosezione contiene gli elementi di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115.
3.4. Panoramica per quanto riguarda l’obiettivo di una distribuzione più equa e di un orientamento più efficace ed efficiente del sostegno al reddito
Questa sottosezione contiene gli elementi di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115.
3.5. Panoramica degli interventi relativi al settore
Questa sottosezione contiene gli elementi di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2115. Inoltre la panoramica per settore include, se del caso, la complementarità con gli elementi della condizionalità.
3.6. Panoramica degli interventi che contribuiscono ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio
Questa sottosezione spiega la combinazione di interventi, compresa, se del caso, l’opzione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115, che mira ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio.
3.7. Interazione tra interventi ed elementi nazionali e regionali
Questa sottosezione include:
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a) |
se del caso, una descrizione dell’interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle dotazioni finanziarie per intervento e per fondo; |
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b) |
qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, una spiegazione del modo in cui la strategia di intervento assicura che tali elementi siano coerenti e uniformi rispetto a quelli del piano strategico della PAC stabiliti a livello nazionale. |
3.8. Panoramica del contributo all’obiettivo di migliorare il benessere degli animali e di contrastare le resistenze antimicrobiche, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2021/2115
Questa sottosezione contiene gli elementi di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2021/2115.
3.9. Una spiegazione del modo in cui gli interventi e gli elementi comuni a più interventi contribuiscono alla semplificazione per i beneficiari finali e alla riduzione degli oneri amministrativi
Questa spiegazione include in particolare le misure adottate nell’attuazione della PAC attraverso tecnologie e dati che contribuiscono a semplificare la gestione e l’amministrazione della PAC e attraverso la semplificazione della progettazione degli interventi nel piano strategico della PAC.
4. Elementi comuni a più interventi
4.1. Definizioni e requisiti minimi
Questa sottosezione include quanto segue:
a) attività agricola
Per quanto riguarda la definizione di produzione agricola, gli Stati membri forniscono informazioni solo se modificano la definizione rispetto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Per quanto riguarda la definizione di mantenimento della superficie agricola, questa definizione è fornita per tutti i tipi di superficie agricola (seminativi, colture permanenti e prati permanenti). Occorre specificare se gli Stati membri definiscono requisiti distinti per i terreni lasciati a riposo;
b) superficie agricola
Se del caso, sono forniti elementi complementari alla definizione di cui al regolamento (UE) 2021/2115.
In particolare, sono fornite informazioni sui seguenti elementi, se del caso:
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i) |
elementi dei sistemi agroforestali quando sono stabiliti o mantenuti sulla superficie agricola, specificando questi elementi per ciascun tipo di superficie agricola (seminativi, colture permanenti e prati permanenti); |
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ii) |
la definizione di vivai; |
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iii) |
la definizione di bosco ceduo a rotazione rapida che include almeno il ciclo di raccolta, l’elenco delle specie o categorie di piante e la densità di impianto; |
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iv) |
per i prati permanenti, una descrizione di ogni singolo elemento utilizzato per la loro definizione, come la lavorazione del terreno, l’aratura, la risemina con diversi tipi di erba o le pratiche locali tradizionali; |
c) ettaro ammissibile
Se del caso, sono forniti elementi complementari alla definizione di cui al regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per quanto riguarda:
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i) |
criteri per stabilire la predominanza dell’attività agricola nel caso in cui i terreni siano utilizzati anche per attività non agricole; |
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ii) |
criteri atti a garantire che il terreno sia a disposizione dell’agricoltore; |
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iii) |
periodo durante il quale una superficie deve rispettare la definizione di «ettaro ammissibile»; |
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iv) |
se le superfici possono essere utilizzate per attività agricole solo ogni due anni, la motivazione di tale decisione sulla base di ragioni ambientali connesse alla biodiversità e al clima; |
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v) |
se possono essere inclusi elementi caratteristici del paesaggio non protetti dalle BCAA, una descrizione di tali elementi, quali le dimensioni massime e la quota massima della parcella che tali elementi caratteristici del paesaggio possono occupare, se del caso; |
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vi) |
se ai prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili sono applicati coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie ammissibile, una descrizione dei principi applicati dietro i coefficienti di riduzione; |
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vii) |
qualora si decida di mantenere l’ammissibilità delle superfici precedentemente ammissibili anche quando non soddisfano più la definizione di «ettaro ammissibile» di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/2115 a seguito dell’attuazione di regimi nazionali, una descrizione di tali regimi nazionali comprendente:
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d) agricoltore in attività
Per quanto riguarda la definizione di agricoltore in attività, sono fornite le informazioni seguenti:
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i) |
i criteri per identificare gli agricoltori che hanno un livello minimo di attività agricola; |
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ii) |
se, come strumento complementare, viene utilizzato un elenco negativo di attività non agricole, la sua descrizione; |
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iii) |
se del caso, l’importo e la giustificazione di un importo di pagamenti diretti (non superiore a 5 000 EUR) al di sotto del quale gli agricoltori sono in ogni caso da considerarsi «agricoltori in attività»; |
e) giovane agricoltore
Per quanto riguarda la definizione di giovane agricoltore, sono fornite le informazioni seguenti:
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i) |
limite massimo di età; |
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ii) |
le condizioni per essere «capo dell’azienda»; |
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iii) |
gli adeguati requisiti di formazione e/o le competenze richiesti; |
f) nuovo agricoltore
Per quanto riguarda la definizione di nuovo agricoltore, sono fornite le informazioni seguenti:
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i) |
le condizioni per essere «capo dell’azienda» per la prima volta; |
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ii) |
gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti; |
g) requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti
Per quanto riguarda i requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti, vengono fornite una descrizione e una giustificazione della o delle soglie; tali soglie sono fornite, se del caso, in ettari con due decimali e/o in euro con due decimali;
h) zona rurale
Sono incluse la definizione o le definizioni di zone rurali e l’applicabilità in tutto il piano strategico della PAC;
i) altre definizioni per il piano strategico della PAC
Se sono utilizzate altre definizioni applicabili ai pagamenti diretti, allo sviluppo rurale o al sostegno settoriale nel piano strategico della PAC, esse sono descritte, includendo anche l’ambito di applicazione specifico della loro applicabilità.
4.2. Elementi relativi agli interventi sotto forma di pagamenti diretti
Questa sottosezione include:
a) territorializzazione
Se del caso, una descrizione di ciascun gruppo di territori, compresa la spiegazione delle condizioni socioeconomiche o agronomiche analoghe;
b) diritti all’aiuto
Se applicabile, per quanto riguarda la descrizione del sistema dei diritti all’aiuto e il funzionamento della riserva, l’indicazione del primo anno senza diritti se è prevista una loro soppressione graduale;
c) sistema di convergenza interna
Per ciascun gruppo di territori, se del caso, e a meno che non si utilizzi un tasso forfettario a partire dal primo anno, una descrizione del metodo di convergenza interna, compresi i seguenti elementi:
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i) |
l’anno-obiettivo per il livello massimo del valore dei diritti all’aiuto e il livello massimo del valore dei singoli diritti all’aiuto di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115; |
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ii) |
le fasi di convergenza di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115; |
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iii) |
se del caso, il valore forfettario raggiunto nell’anno-obiettivo di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115; |
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iv) |
l’anno-obiettivo per la percentuale minima di convergenza e il valore unitario minimo in percentuale dell’importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità per l’anno-obiettivo, di cui all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115; |
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v) |
il finanziamento della convergenza di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115; |
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vi) |
se del caso, una descrizione della riduzione di solo una parte dei diritti all’aiuto che superano l’importo unitario medio previsto, di cui all’articolo 24, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115; |
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vii) |
se del caso, la percentuale di diminuzione massima del valore unitario del diritto, di cui all’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115; |
d) funzionamento della riserva
Per ciascun gruppo di territori, se pertinente, è spiegato il funzionamento della riserva, specificando in particolare i seguenti elementi:
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i) |
una descrizione del sistema di costituzione della riserva; |
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ii) |
una descrizione delle diverse categorie di agricoltori ammissibili, del loro accesso alla riserva, dell’assegnazione di nuovi diritti all’aiuto o dell’aumento del valore dei diritti all’aiuto esistenti e del loro ordine di priorità; |
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iii) |
le norme sull’alimentazione della riserva; |
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iv) |
le norme sulla scadenza dei diritti all’aiuto e sul loro riversamento alla riserva; |
e) le norme relative ai trasferimenti dei diritti all’aiuto
Se del caso, le norme relative ai trasferimenti di diritti all’aiuto;
f) riduzione dei pagamenti diretti
Se del caso, una descrizione della riduzione dei pagamenti e del limite massimo, includendo in particolare:
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i) |
le tranche, le percentuali di riduzione e la relativa spiegazione; |
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ii) |
se del caso, il metodo per sottrarre il costo del lavoro; |
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iii) |
il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti diretti e il limite massimo per ogni anno, e la rispettiva dotazione prevista; |
g) applicazione di soglie o limiti a livello di membro delle persone giuridiche, gruppi di persone fisiche o giuridiche o a livello di gruppi di soggetti giuridici affiliati
Le decisioni e le giustificazioni delle soglie o dei limiti stabiliti a livello di membri delle persone giuridiche o gruppi di persone fisiche o giuridiche o a livello di gruppo di soggetti giuridici affiliati a norma dell’articolo 110, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2021/2115, per tutti i tipi di interventi se del caso, con l’indicazione di quali interventi sono interessati;
h) contributo agli strumenti di gestione del rischio
Se del caso, una descrizione dell’attuazione prevista dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115, compresa la decisione relativa alla percentuale dei pagamenti diretti da assegnare a tal fine.
4.3. Assistenza tecnica
Questa sottosezione sulla descrizione dell’uso dell’assistenza tecnica include in particolare:
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a) |
gli obiettivi; |
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b) |
il suo ambito di applicazione e la pianificazione indicativa delle attività; |
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c) |
i beneficiari dell’assistenza tecnica; |
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d) |
la percentuale del contributo totale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) al piano strategico della PAC da utilizzare per finanziare le azioni di assistenza tecnica, come percentuale unica nel periodo coperto dal piano strategico della PAC, con due decimali. |
4.4. Rete della PAC
Questa sottosezione relativa alla descrizione della rete della PAC include in particolare:
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a) |
una panoramica sintetica e gli obiettivi della rete nazionale della PAC, inclusa una descrizione delle attività a sostegno del partenariato europeo per l’innovazione (PEI) e i flussi di conoscenze all’interno dell’AKIS e le attività in rete dei gruppi di azione locale nell’ambito dello sviluppo Leader/locale di tipo partecipativo; |
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b) |
struttura, governance e funzionamento della rete nazionale della PAC, inclusa l’eventuale presenza di componenti a livello regionale; la quota indicativa di finanziamento per l’assistenza tecnica assegnato alla rete e il bilancio indicativo per il periodo e il calendario indicativo per l’attivazione della rete nazionale della PAC. |
4.5. Coordinamento, distinzione e complementarità tra il FEASR e altri fondi dell’Unione attivi nelle zone rurali
Questa sottosezione include una panoramica del coordinamento, della distinzione e delle complementarietà tra il FEASR e altri fondi dell’Unione attivi nelle zone rurali, inclusa una descrizione della coerenza complessiva del sostegno nelle aree rurali fornito dai fondi dell’Unione, evidenziando in che modo il loro uso sia ottimizzato e spiegando i meccanismi di distinzione e coordinamento.
4.6. Strumenti finanziari
Questa sottosezione fornisce una descrizione generale degli strumenti finanziari e, se del caso, la giustificazione del loro utilizzo, tra cui:
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a) |
tipo di attuazione, compresa la governance; |
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b) |
potenziale gestore del Fondo; |
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c) |
tipo di prodotti finanziari offerti (prestito, garanzia, azione); |
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d) |
benefici offerti dallo strumento finanziario ai destinatari finali; |
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e) |
copertura territoriale, se del caso; |
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f) |
altre norme tecniche comuni a tutti gli interventi, come gli aspetti della combinazione. |
4.7. Elementi comuni per gli interventi di sviluppo rurale o per gli interventi in taluni settori
Questa sottosezione include:
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a) |
le scelte relative al tasso di partecipazione del FEASR applicabile a livello nazionale o regionale, a seconda dei tipi di regioni di cui all’articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, e per determinate categorie di interventi di cui all’articolo 91, paragrafo 3, del medesimo regolamento; |
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b) |
l’elenco generale degli investimenti non ammissibili, oltre a quelli di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, se del caso; |
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c) |
altri elementi pertinenti per l’attuazione di diversi interventi per lo sviluppo rurale o interventi in taluni settori che non rientrano nella descrizione degli interventi, se del caso. |
5. Descrizione degli interventi
Questa sezione sugli interventi precisato nella strategia di cui all’articolo 111 del regolamento (UE) 2021/2115, compresi gli interventi stabiliti a livello regionale, include le seguenti informazioni:
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a) |
l’identificazione dell’intervento:
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b) |
il contributo alla strategia:
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c) |
la descrizione e condizioni di ammissibilità:
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d) |
informazioni finanziarie:
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e) |
sostegno ai beneficiari:
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f) |
informazioni supplementari specifiche per taluni tipi di intervento:
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g) |
Conformità OMC, tra cui:
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6. Piano finanziario
Questa sezione include quanto riportato di seguito.
6.1. Tabella riassuntiva
Gli Stati membri presentano gli elementi di cui all’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
Gli Stati membri che desiderano avvalersi della possibilità di trasferire le dotazioni tra i fondi di cui all’articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115 forniscono queste informazioni per ogni anno del periodo del piano strategico della PAC per il quale intendono avvalersi di tale flessibilità. Nel 2025 gli Stati membri possono riesaminare la propria decisione per quanto riguarda le dotazioni per l’esercizio finanziario 2027.
Le informazioni fornite nella tabella riassuntiva consentono di verificare che le dotazioni necessarie per rispettare i requisiti minimi di spesa di cui agli articoli 92, 93, 95, 97 e 98 del regolamento (UE) 2021/2115 siano state adeguatamente riservate.
Tali informazioni servono da base per calcolare i massimali finanziari risultanti dalla detrazione degli importi riservati dagli Stati membri per rispettare i requisiti minimi di spesa di cui agli articoli 92, 93, 95, 97 e 98 del regolamento (UE) 2021/2115 (massimali inversi).
Gli importi minimi e massimi di cui agli articoli da 92 a 98 del regolamento (UE) 2021/2115 sono sempre calcolati sulla base delle dotazioni degli Stati membri di cui agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2115 dopo eventuali trasferimenti.
Se tuttavia gli Stati membri decidono di destinare fondi a InvestEU, LIFE e/o Erasmus, i rispettivi importi annuali sono indicati nella tabella riassuntiva. L’allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 non sarà modificato e tutti gli obblighi relativi alle dotazioni minime saranno verificati sulla base degli importi di cui all’allegato XI di tale regolamento, che non escluderà tali assegnazioni specifiche.
Poiché il requisito della dotazione finanziaria minima per i giovani agricoltori può essere soddisfatto sia dal FEAGA che dal FEASR, gli Stati membri che decidono di assegnare un importo superiore al minimo stabilito nell’allegato XII del regolamento (UE) 2021/2115 indicano gli importi da utilizzare, nell’ambito di ciascuno dei fondi, per soddisfare il requisito di dotazione minima. Questo servirà da base per calcolare i massimali inversi.
6.2. Informazioni finanziarie dettagliate e ripartizione per intervento e pianificazione degli output
Il piano finanziario dettagliato di cui all’articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 fornisce una panoramica del livello atteso indicativo dei pagamenti delle dotazioni degli Stati membri durante il periodo di attuazione del piano strategico della PAC e informazioni sui tassi di cofinanziamento del FEASR.
7. Sistemi di governance e di coordinamento
7.1. Identificazione degli organismi di governance, della o delle autorità di gestione e di altri organismi
Questa sottosezione include:
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a) |
per ciascun tipo di organismo (autorità competente, autorità di gestione, organismi pagatore, organismi di coordinamento, se del caso, e organismi di certificazione) un’indicazione del fondo o dei fondi di cui sono responsabili, nonché il nome e i dati di contatto della persona o delle persone responsabili; le stesse informazioni sono fornite per altri organismi, quali i comitati di monitoraggio, gli organismi delegati e gli organismi intermedi, se del caso, nonché le strutture di coordinamento pertinenti per l’AKIS, per il responsabile della comunicazione del piano PAC, di cui all’articolo 48 del regolamento (UE) 2021/1060 e per la rete della PAC. Il ruolo degli organismi delegati e intermedi è inoltre specificato; |
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b) |
una breve descrizione della configurazione e dell’organizzazione dell’autorità competente; |
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c) |
quando l’attuazione degli strumenti finanziari è delegata ad autorità regionali, una descrizione dei dispositivi di governance per l’operazione di strumenti finanziari (delega dei compiti dell’autorità di gestione e dell’organismo pagatore, quali la selezione del beneficiario, relazioni, pagamenti, controllo). |
7.2. Descrizione dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione
Breve descrizione dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione istituiti per registrare, conservare, gestire e trasmettere le informazioni necessarie per valutare l’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, compreso il sistema di rendicontazione istituito ai fini della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.
7.3. Informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni
a) SIGC
Le informazioni relative al SIGC includono:
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i) |
precisazioni sull’ambito di applicazione, in particolare se è utilizzato per il settore vitivinicolo come previsto all’articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2115 e per la condizionalità; |
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ii) |
una definizione di parcella agricola, compresa, se del caso, terreno agricolo; |
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iii) |
una conferma del funzionamento del SIGC a decorrere dal 1o gennaio 2023 e del rispetto dei requisiti di cui al titolo IV, capo II, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
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iv) |
le informazioni sui sistemi di identificazione e di registrazione degli animali di cui all’articolo 65, paragrafo 4, lettera c), e all’articolo 66, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2116; |
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v) |
l’eventuale applicazione di un sistema di domanda automatica; |
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vi) |
una descrizione del sistema o dei sistemi di controllo e sanzioni, spiegando in particolare se il sistema prevede controlli sistematici che riguardano anche i settori in cui il rischio di errori è più elevato, e in che modo il livello dei controlli garantisce una gestione efficiente dei rischi di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116. Per quanto riguarda le sanzioni, le informazioni spiegano le sanzioni previste in caso di inosservanze dei criteri di ammissibilità per gli interventi definiti nel piano strategico della PAC. Se vengono applicati sistemi di controllo e sanzioni differenti per interventi diversi, vengono fornite informazioni su ciascuno di tali sistemi. |
Possono essere fornite informazioni supplementari sul sistema di identificazione delle particelle agricole, sul sistema di domanda geospaziale e sul sistema basato sugli animali e sul sistema di monitoraggio delle superfici, qualora lo Stato membro lo ritenga importante.
b) Sistema di controllo e sanzioni per gli interventi non contemplati dal SIGC
Per gli interventi del FEAGA e del FEASR non contemplati dal SIGC, le informazioni includono:
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i) |
una breve descrizione del sistema di sanzioni in linea con i principi di efficacia, proporzionalità e di effetto dissuasivo; |
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ii) |
una breve descrizione del sistema o dei sistemi di controllo, comprese le specificità degli strumenti finanziari, se del caso; |
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iii) |
una breve spiegazione del modo in cui sono rispettate le norme sugli appalti pubblici. |
c) Il sistema di controllo e sanzioni della condizionalità
Questa sottosezione include:
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i) |
una descrizione del sistema di controllo della condizionalità; |
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ii) |
l’indicazione dei tipi di controlli per ciascun CGO e ciascuna BCAA; |
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iii) |
una descrizione del sistema di sanzioni; |
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iv) |
la definizione e l’applicazione dei principi della ripetizione e intenzionalità; |
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v) |
l’indicazione su come applicare un sistema di controllo semplificato per i piccoli agricoltori; |
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vi) |
informazioni sugli organismi di controllo competenti responsabili del controllo delle norme di condizionalità e dei criteri di gestione obbligatori; |
d) Condizionalità sociale
Questa sottosezione include:
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i) |
una descrizione del sistema di controllo della condizionalità sociale; |
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ii) |
una descrizione del sistema di sanzioni della condizionalità sociale. Se la condizionalità sociale è applicata a partire dal 2024 o dal 2025, la descrizione di cui ai punti i) e ii) è fornita al più tardi nella modifica del piano strategico della PAC approvata dalla Commissione in conformità dell’articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 prima del primo anno di applicazione della condizionalità sociale. |
8. Modernizzazione: AKIS e digitalizzazione
8.1. Struttura organizzativa generale dell’AKIS
Questa sottosezione include una spiegazione dell’approccio strategico AKIS complessivo basato sull’analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze e illustra in che modo gli interventi e le azioni contribuiranno congiuntamente all’obiettivo trasversale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
8.2. Descrizione del modo in cui i servizi di consulenza, la ricerca, le reti della PAC e gli interventi lavoreranno insieme nel quadro dell’AKIS
Questa sottosezione include una spiegazione dell’organizzazione della collaborazione tra consulenti, ricercatori e reti della PAC. Viene indicato se le azioni previste sono combinate con altre misure o strumenti pertinenti nell’ambito del piano strategico della PAC e al di fuori di esso.
8.3. Descrizione dell’organizzazione dei consulenti aziendali
Questa sottosezione include una spiegazione del modo in cui è organizzata la prestazione di consulenza, integrando tutti i consulenti e comprendo tutti gli elementi di cui all’articolo 15, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2021/2115, rispettando anche i requisiti di imparzialità previsti dall’articolo 15, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
8.4. Descrizione delle modalità di erogazione del sostegno all’innovazione
Questa sottosezione include una spiegazione del modo in cui sono organizzati il sostegno all’innovazione e i flussi di conoscenze all’interno dell’AKIS.
8.5. Strategia di digitalizzazione
Questa sottosezione include una spiegazione dell’approccio strategico per promuovere la digitalizzazione, compresa una descrizione del modo in cui le misure nell’ambito della strategia di digitalizzazione sono adattate per evitare o attenuare i divari digitali tra regioni, tipi di imprese e gruppi di popolazione.
9. Allegati del piano strategico della PAC
9.1. Allegato I sulla valutazione ex ante e sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10)
L’allegato I del piano strategico della PAC di cui all’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 contiene una sintesi dei risultati della valutazione ex ante e le principali raccomandazioni della valutazione ex ante e della VAS.
In base agli elementi del piano strategico della PAC da esaminare in tale valutazione ex ante, le raccomandazioni sono classificate come segue:
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— |
analisi SWOT e valutazione dei i bisogni; |
|
— |
logica d’intervento/contributo agli obiettivi; |
|
— |
coerenza esterna/interna; |
|
— |
assegnazione delle risorse di bilancio; |
|
— |
output, risultati e definizione dei target intermedi e finali; |
|
— |
misure volte a ridurre l’onere amministrativo; |
|
— |
strumenti finanziari; |
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— |
raccomandazioni specifiche della VAS; |
|
— |
altro. |
Si indica chiaramente come le raccomandazioni sono state prese in considerazione o si illustrano le ragioni per cui non lo sono state.
Vengono forniti collegamenti alle relazioni complete della valutazione ex ante e della VAS.
9.2. Allegato II sull’analisi SWOT della situazione attuale dell’area interessata dal piano strategico della PAC
L’allegato II del piano strategico della PAC di cui all’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 spiega nell’analisi SWOT gli elementi previsti in tale disposizione per ciascun obiettivo in conformità dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento. L’analisi SWOT è articolata in quattro elementi chiave: punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi e indica le fonti dei dati utilizzati diversi dagli indicatori di contesto.
9.3. Allegato III sulla consultazione con i partner
L’allegato III del piano strategico della PAC di cui all’articolo 115, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i risultati della consultazione con i partner, e in particolare con le pertinenti autorità a livello regionale e locale, nonché una breve descrizione di come è stata condotta la consultazione.
9.4. Allegato IV sugli interventi per il pagamento specifico per il cotone
L’allegato IV del piano strategico della PAC di cui all’articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, contiene gli elementi seguenti:
|
Condizioni di ammissibilità per garantire la coerenza con l’analisi SWOT/la valutazione dei bisogni e altri interventi, in particolare:
|
testo |
||||||
|
Complementarità tra il pagamento specifico per coltura per l’intervento per il cotone e gli altri interventi del piano strategico della PAC. |
testo |
9.5. Allegato V sui finanziamenti nazionali integrativi
Nell’allegato V del piano strategico della PAC di cui all’articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 le seguenti informazioni sono compilate per ciascun intervento di sviluppo rurale per il quale sono concessi finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, lettere a), b) e c), e all’articolo 146, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2115:
|
L’articolo del titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115 a norma del quale il finanziamento è concesso |
testo |
||||||
|
La base giuridica nazionale per la concessione del finanziamento |
testo |
||||||
|
L’intervento nel piano strategico della PAC per il quale il finanziamento è concesso |
testo |
||||||
|
Bilancio totale del finanziamento (in EUR) |
numero |
||||||
|
Indicazione della conformità ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2021/2115 |
S/N |
||||||
|
Complementarità:
|
Indicare le voci pertinenti e fornire eventualmente informazioni supplementari |
||||||
|
Coperta dall’articolo 42 del TFUE |
S/N (se NO, indicare lo strumento di autorizzazione dell’aiuto di Stato) |
Per quanto riguarda il settore degli ortofrutticoli, le seguenti informazioni sono fornite per l’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115:
|
L’importo annuo stimato dell’aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli per regione interessata e il totale per Stato membro. |
testo |
9.6. Allegato VI sugli aiuti nazionali transitori (se del caso)
L’allegato VI del piano strategico della PAC di cui all’articolo 115, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 include gli elementi previsti da tale disposizione per ogni singolo aiuto nazionale transitorio per settore, se del caso:
|
a) |
la dotazione finanziaria annuale specifica per settore per ciascun settore per il quale sono concessi aiuti nazionali transitori;
|
|||||||||||||||||||||||
|
b) |
se del caso, per ciascun settore, l’aliquota unitaria massima di sostegno per ogni anno del periodo, rispettando l’aliquota unitaria massima;
|
|
c) |
se del caso, informazioni in merito al periodo di riferimento modificato a norma dell’articolo 147, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115;
|
|
d) |
una breve descrizione della complementarità degli aiuti nazionali transitori con gli interventi del piano strategico della PAC. |
(1) Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).
(2) Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).
(3) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(5) Mappa di tutte le zone designate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
(6) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(7) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(8) GU L 147 del 18.6.1993, pag. 26.
(9) Regolamento(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).
(10) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
ALLEGATO II
Responsabilità della Commissione e degli Stati membri con riferimento a SFC2021
1. Responsabilità della Commissione
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1.1. |
Garantire l’operatività di un sistema elettronico per lo scambio ufficiale e sicuro di dati tra lo Stato membro e la Commissione, di seguito indicato come SFC2021. SFC2021 contiene almeno le informazioni specificate nei modelli stabiliti a norma del regolamento (UE) 2021/2115. |
|
1.2. |
Garantire che SFC2021 presenti le seguenti caratteristiche:
|
|
1.3. |
Garantire una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell’informazione per SFC2021 applicabile al personale che usa il sistema in conformità delle norme pertinenti dell’Unione, in particolare la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (2). |
|
1.4. |
Designare una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2021. |
2. Responsabilità degli Stati membri
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2.1. |
Garantire che le autorità del programma dello Stato membro identificato conformemente al titolo VI del regolamento (UE) 2021/2115, nonché gli organismi identificati per l’esecuzione di determinati compiti sotto la responsabilità dell’autorità di gestione, inseriscano in SFC2021 le informazioni della cui trasmissione e del cui aggiornamento sono responsabili. |
|
2.2. |
Garantire la verifica delle informazioni trasmesse alla Commissione da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione. |
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2.3. |
Prevedere modalità per la separazione delle funzioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 nei sistemi di informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro collegati automaticamente con SFC2021. |
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2.4. |
Designare una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a svolgere i seguenti compiti:
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2.5. |
Predisporre misure per il rispetto della tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, in conformità della direttiva 2002/58/CE (3) e ai regolamenti (UE) 2016/679 (4) e (UE) 2018/1725 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
|
2.6. |
Adottare politiche in materia di sicurezza informatica, a livello nazionale, regionale o locale, riguardo all’accesso a SFC2021 in funzione di una valutazione del rischio applicabile a tutte le autorità che si servono di SFC2021, che prendano in considerazione i seguenti aspetti:
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2.7. |
Rendere disponibile la documentazione contente le politiche di cui al punto 2.6 alla Commissione su richiesta. |
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2.8. |
Designare una o più persone responsabili di mantenere e garantire l’applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale e che fungano da punto di contatto con le corrispondenti persone designate dalla Commissione di cui al punto 1.4. |
3. Responsabilità comuni della Commissione e degli Stati membri
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3.1. |
Garantire accessibilità in modo diretto mediante un’interfaccia utente interattiva (un’applicazione web) o tramite un’interfaccia tecnica usando protocolli predefiniti (servizi web), che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2021. |
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3.2. |
Assicurarsi che sia presente la data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa negli scambi elettronici di dati; tale data costituisce la data di presentazione del documento in questione. |
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3.3. |
Garantire che i dati ufficiali siano scambiati tramite SFC2021, ad eccezione dei casi di forza maggiore, e che le informazioni fornite nei formulari elettronici integrati in SFC2021 («dati strutturati») non siano sostituite da dati non strutturati e che, in caso di incongruenze, i dati strutturati prevalgano su quelli non strutturati.
In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2021 o di mancanza di collegamento con SFC2021, lo Stato membro può, con l’accordo preliminare della Commissione, inviare i documenti sotto un’altra forma, alle condizioni stabilite dalla Commissione. Quando viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio le informazioni già trasmesse in formato cartaceo anche in SFC2021. |
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3.4. |
Garantire il rispetto dei termini e delle condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2021 e le misure attuate in SFC2021 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all’uso dell’interfaccia tecnica nell’ambito dei sistemi di informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro di cui al punto 2.3. |
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3.5. |
Attuare e garantire l’efficacia delle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati conservati e trasmessi tramite SFC2021. |
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3.6. |
Aggiornare e rivedere con cadenza annuale la politica in materia di sicurezza informatica SFC2021 e le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti. |
(1) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(2) Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell’11.1.2017, pag. 40).
(3) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).