22.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 458/344 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2287 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2021
che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 15 e l’articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) |
Il 4 dicembre 2020, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione («ACF») originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («l’avviso di apertura») (2). |
(2) |
La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 21 ottobre 2020 da sei produttori dell’Unione («i denuncianti») che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di una sovvenzione e del conseguente pregiudizio tali da giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
(3) |
Prima dell’apertura dell’inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC») (3) di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni si sono svolte il 30 novembre 2020. Non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata. |
(4) |
Il 22 ottobre 2020 la Commissione ha aperto un’inchiesta antidumping distinta sullo stesso prodotto originario della RPC («l’inchiesta antidumping distinta») (4). Le analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell’interesse dell’Unione svolte nell’ambito della presente inchiesta antisovvenzioni e dell’inchiesta antidumping distinta, mutatis mutandis, sono identiche, poiché la definizione di industria dell’Unione, i produttori dell’Unione inclusi nel campione, il periodo in esame e il periodo dell’inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste. |
1.1.1. Osservazioni in merito all’apertura
(5) |
Il governo della RPC ha sostenuto, prima e dopo l’apertura, che l’inchiesta non si sarebbe dovuta aprire perché la denuncia non rispettava i requisiti probatori di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative») e all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base. Secondo il governo della RPC non vi erano sufficienti elementi di prova per dimostrare l’esistenza di sovvenzioni compensabili, del pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio. Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura, il governo della RPC ha ribadito che la denuncia, con riguardo a un certo numero di presunti regimi di sovvenzione, non conteneva elementi di prova sufficienti a soddisfare lo standard probatorio e, a prescindere dalle informazioni che potrebbero essere ragionevolmente disponibili al denunciante, è sempre necessario che vi siano elementi di prova sufficienti in merito all’esistenza e alla natura della sovvenzione, al pregiudizio notevole e al nesso di causalità. Il governo della RPC ha inoltre ribadito tale argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. |
(6) |
Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura e anche dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha altresì affermato che la nota della Commissione sulla sufficienza degli elementi di prova e i questionari antisovvenzioni andavano ben oltre le asserzioni riportate nella denuncia e che la Commissione vi aveva aggiunto ulteriori prove per giustificare l’apertura dell’inchiesta. Il governo della RPC ha sostenuto che, aggiungendo tali elementi, la Commissione ha ampliato l’ambito dell’inchiesta. Più nello specifico, il governo della RPC ha asserito che aggiungendo riferimenti a documenti quali una relazione del 2018 sull’alluminio, una relazione sulla strategia «Made in China 2025», un documento statunitense del 2018 sui prodotti di alluminio, e aggiungendo la Chinese Export & Credit Insurance Corporation («Sinosure») all’elenco degli istituti finanziari oggetto di inchiesta o chiedendo informazioni relative alla China Banking and Insurance Regulatory Commission (la «CBIRC»), la Commissione ha ampliato l’ambito dell’inchiesta. |
(7) |
La Commissione ha respinto l’argomentazione del governo della RPC concernente la sufficienza degli elementi di prova. Infatti gli elementi di prova presentati nella denuncia costituivano tutte le informazioni di cui il denunciante poteva disporre in quella fase. Come indicato nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, che contiene la valutazione della Commissione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la RPC e in base alla quale essa ha aperto l’inchiesta, nella fase di apertura vi erano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le presunte sovvenzioni erano compensabili in termini di esistenza, importo e natura. La denuncia conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio per l’industria dell’Unione a causa delle importazioni oggetto di sovvenzioni. |
(8) |
La Commissione ha respinto anche l’argomentazione relativa all’ambito dell’inchiesta. La nota sulla sufficienza degli elementi di prova contiene un esame degli elementi di cui dispone la Commissione, compresi, ma non solo, quelli presentati dal denunciante. Gli elementi contenuti nella denuncia sono stati effettivamente analizzati insieme e confermati con altri fatti noti alla Commissione conformemente alla prassi consolidata. Come indicato nell’avviso di apertura, in conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, contenente una valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la RPC e in base ai quali essa ha aperto la presente inchiesta. L’ambito dell’inchiesta non si limita dunque agli elementi di prova e alle asserzioni riportate nella denuncia, ma può essere integrato da altre informazioni a disposizione della Commissione. Inoltre, durante l’inchiesta, la Commissione può esaminare tutte le informazioni pertinenti alle presunte sovvenzioni senza limitarsi alle informazioni riportate nella denuncia. Ciò vale anche per gli istituti finanziari che forniscono finanziamenti agevolati, come Sinosure, e gli organismi normativi pertinenti come la CBRC. |
(9) |
Il governo della RPC ha ribadito le sue argomentazioni in merito alla sufficienza degli elementi di prova e alla portata dell’inchiesta anche dopo la divulgazione finale delle informazioni, ma non ha presentato nuove argomentazioni o elementi di prova sostanziali. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(10) |
Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura, il governo della RPC ha asserito che il denunciante si è avvalso delle leggi cinesi in maniera selettiva e ha mal interpretato il loro legame con l’industria dei prodotti ACF. Il governo della RPC ha dichiarato che i documenti strategici, come i piani quinquennali dal decimo al tredicesimo, il repertorio di riferimento dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale (2005) e il piano di sviluppo per i metalli non ferrosi (2016-2020) sono solo documenti di orientamento non vincolanti. Il governo della RPC ha anche dichiarato che i piani quinquennali non fanno specifico riferimento ai prodotti ACF. |
(11) |
La Commissione ha osservato che il governo della RPC non mette in discussione l’esistenza di tali piani, programmi o raccomandazioni, bensì solo la misura in cui essi sono vincolanti per l’industria dei prodotti ACF. La Commissione ha altresì rilevato che il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che in diversi documenti del governo sono menzionate le industrie dei metalli non ferrosi, di cui fa parte l’industria dell’alluminio. Il governo della RPC non è stato in grado di produrre elementi di prova che dimostrassero l’inapplicabilità di tali documenti al prodotto in esame. |
(12) |
Il governo della RPC ha inoltre affermato che le imprese di proprietà dello Stato, le banche statali o Sinosure non possono essere considerate enti pubblici; ha altresì dichiarato che il denunciante si è ingiustamente basato su indizi formali di controllo quali la proprietà del governo della RPC e il presunto potere di nominare o designare i funzionari dell’amministrazione al fine di trarre la conclusione immotivata che tutte le imprese di proprietà dello stato/banche statali abbiano agito in qualità di enti pubblici. Il governo della RPC ha anche affermato che, nel valutare la natura delle funzioni esercitate dalle banche nonché la natura e la portata dei poteri pubblici a esse conferite, il denunciante si è basato su casi precedenti della Commissione o del ministero del Commercio statunitense. Il governo della RPC ha altresì asserito che le risultanze ottenute precedentemente dalla Commissione per le industrie indipendenti non potevano costituire elementi di prova sufficienti per la denuncia e inoltre, nell’inchiesta attuale, non dimostrano che le banche statali e Sinosure abbiano agito in qualità di enti pubblici. |
(13) |
La Commissione ha osservato che tale argomentazione del governo della RPC è connessa all’argomentazione già menzionata sopra e che la denuncia citava, tra l’altro, il codice bancario cinese, la cui appartenenza alla normativa cinese non è messa in discussione dal suddetto governo. La Commissione sottolinea che le recenti inchieste antisovvenzioni dell’UE riguardanti gli stessi programmi di sovvenzione descritti nella denuncia, che avevano anche esaminato se le imprese di proprietà dello Stato/le banche statali agissero in qualità di enti pubblici, avevano concluso che quanto sopra era effettivamente accaduto (5). Il fatto che tali inchieste riguardassero settori indipendenti dall’industria ACF non inficia la qualifica di ente pubblico dei suddetti istituti. Inoltre si può ritenere che gli elementi di prova che convalidano la sussistenza della proprietà statale siano equivalenti agli elementi «che tendono a dimostrare o a indicare» che un’entità è un ente pubblico in grado di assegnare un contributo finanziario (6). |
(14) |
Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura, il governo della RPC ha sostenuto inoltre che di recente il settore finanziario è stato interessato da cambiamenti e riforme profondi e che, di conseguenza, la denuncia non poteva basarsi su alcuna situazione preesistente. La Commissione ha tuttavia osservato che, nella denuncia, il denunciante ha anche fornito ulteriori elementi di prova della prosecuzione dei programmi di sovvenzione. La Commissione rammenta inoltre che il governo della RPC non ha fornito elementi di prova atti a confutare la prosecuzione di tali programmi. Pertanto, al momento dell’apertura, gli elementi di prova disponibili tendevano a indicare l’assenza di mutamenti di rilievo nei programmi di sovvenzione in esame. |
(15) |
Nelle stesse argomentazioni il governo della RPC asseriva altresì che alcuni dei documenti di orientamento, tra cui le disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale (decisione n. 40/2005 del Consiglio di Stato) («la decisione n. 40»), che facevano riferimento all’«undicesimo piano quinquennale», sono superati e non più applicabili durante il periodo dell’inchiesta. |
(16) |
Il capo III della decisione n. 40 fa riferimento al «repertorio di riferimento dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale», che è composto da tre tipi di contenuti, ossia quelli relativi ai progetti incoraggiati, ai progetti limitati e ai progetti eliminati. |
(17) |
Secondo quanto noto alla Commissione, l’ultima modifica del «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale» è stata approvata mediante il decreto della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme della Repubblica popolare cinese n. 29, del 27 agosto 2019, ed è entrata in vigore il 1o gennaio 2020 (7). Tale nuovo «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2019)» è stato adottato ed è entrato in vigore durante il periodo dell’inchiesta. Durante il periodo dell’inchiesta era pertanto applicabile il «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale» di cui alla decisione n. 40. |
(18) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha ribadito che la Commissione aveva mal interpretato il ruolo dei piani e dei progetti del governo cinese e ha sostenuto che si tratta di semplici documenti di orientamento non giuridicamente vincolanti. Ha inoltre contestato il fatto di basarsi su fatti accertati in inchieste precedenti, nonché l’uso di riferimenti contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2017 «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» (8), che il governo della RPC considera inesatto e non obiettivo, poiché è stato scritto specificamente per agevolare l’apertura di inchieste in materia di difesa commerciale. Il governo della RPC ha inoltre contestato il parere della Commissione secondo cui si può ragionevolmente presumere che le leggi, i regolamenti e i piani governativi rimangano applicabili, a meno che non sia dimostrato che sono stati abrogati o sostituiti. |
(19) |
In primo luogo, la Commissione ha osservato che il governo della RPC non ha presentato nuove e sostanziali argomentazioni o elementi di prova relativi al ruolo generale dei piani e dei progetti del governo cinese e alla loro natura vincolante. |
(20) |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’uso delle informazioni contenute nella relazione sulla Cina, il fatto che il documento sia stato rilasciato tenendo conto del suo potenziale utilizzo nelle inchieste in materia di difesa commerciale non rende gli elementi di prova oggettivi ivi contenuti errati o imparziali in quanto tali, come sostenuto dal governo della RPC. La Commissione osserva inoltre di aver fatto riferimento a tale documento solo due volte nell’ambito della presente indagine, una volta come introduzione generale al sistema dei piani quinquennali e una volta nel contesto della creazione di un collegamento tra documenti di pianificazione e settori incentivati. Tali riferimenti sono stati utilizzati in combinazione con altri riferimenti, compresi i documenti rilasciati dallo stesso governo della RPC, e da essi corroborati. |
(21) |
In terzo luogo, la Commissione sostiene che si può ragionevolmente presumere che le leggi, i regolamenti e i piani governativi consolidati restino applicabili fino a quando non sia dimostrato che essi sono stati abrogati o sostituiti. Nell’ambito dell’inchiesta la Commissione ha inviato al governo della RPC un elenco di documenti di riferimento riguardanti il quadro giuridico generale, le norme e le procedure applicabili nella RPC, nonché alcuni documenti specifici riguardanti l’industria interessata. Il governo della RPC è stato invitato a riesaminare la completezza e la validità di tali documenti e ad aggiornarli o integrarli, se del caso. Dopo aver ricevuto dal governo della RPC una risposta circostanziata e documenti di riferimento aggiornati, la Commissione ha ritenuto di poter ragionevolmente presumere che tali documenti non fossero abrogati o sostituiti e quindi ancora applicabili. |
(22) |
Le argomentazioni del governo della RPC a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
(23) |
In seguito all’apertura il governo della RPC ha argomentato inoltre che il denunciante non aveva stabilito le condizioni per l’applicazione di un parametro di riferimento esterno al paese in relazione ai diritti di uso dei terreni. Tuttavia la Commissione ha riscontrato che le argomentazioni contenute nella denuncia sono sostenute da inchieste antisovvenzioni recentemente condotte dall’UE, le quali concludono al riguardo che sono necessari parametri di riferimento esterni adeguati alle condizioni vigenti nella RPC (9). |
(24) |
Inoltre il governo della RPC ha affermato che i vari regimi di sovvenzione asseriti dal denunciante non potevano essere considerati sovvenzioni poiché la denuncia non forniva elementi di prova dettagliati sull’esistenza, sull’importo e sulla natura di tali sovvenzioni o su un rapporto diretto tra la sovvenzione e il prodotto in esame. Il governo della RPC ha inoltre dichiarato, in relazione a varie sovvenzioni, che il denunciante non aveva fornito prove in merito al vantaggio e alla specificità. |
(25) |
La Commissione ritiene che il denunciante abbia fornito elementi di prova sufficienti dell’esistenza, dell’importo, del vantaggio e della specificità nella misura in cui ne poteva ragionevolmente disporre. Inoltre la Commissione sottolinea che le recenti inchieste antisovvenzioni dell’UE riguardanti gli stessi programmi di sovvenzione descritti nella denuncia avevano esaminato anche il vantaggio e la specificità dei medesimi ed erano giunte a conclusioni diverse in merito a tali questioni9. In ogni caso, la Commissione ha esaminato gli elementi di prova presenti nella denuncia e ha reso disponibile la propria valutazione di tutti gli elementi pertinenti nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, inserita nel fascicolo pubblico al momento dell’apertura. In seguito all’apertura il governo della RPC ha ribadito le sue osservazioni, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova ulteriore. |
(26) |
Pertanto la Commissione ha concluso che gli elementi di prova forniti nella denuncia erano sufficienti a dimostrare l’esistenza delle presunte sovvenzioni da parte del governo della RPC. |
(27) |
Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura, il governo della RPC ha affermato che il regime fiscale che prevedeva riduzioni dell’aliquota IVA su apparecchiature fabbricate nel paese era cessato. La Commissione ha preso atto di tale osservazione, sottolineando tuttavia che i regimi fiscali relativi alle riduzioni dell’aliquota IVA o alle esenzioni dai dazi doganali e dall’IVA sulle apparecchiature importate potrebbero continuare ancora a produrre vantaggi quali l’ammortamento durante il ciclo di vita delle apparecchiature pertinenti, eventualmente interessando il periodo dell’inchiesta. |
(28) |
In seguito all’apertura, il governo della RPC ha anche argomentato che erroneamente i denuncianti non hanno tenuto in considerazione il fatto che nell’Unione l’industria dei prodotti ACF beneficia di diverse sovvenzioni dirette e indirette, di sostegni e incentivi sotto varie forme da parte dell’UE e delle autorità degli Stati membri e che la Commissione non dovrebbe applicare due pesi e due misure. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni anche il governo della RPC ha ribadito tale argomentazione. |
(29) |
Tale affermazione relativa alle sovvenzioni nell’UE non ha avuto alcun peso sulla valutazione della Commissione alla base dell’apertura del presente caso, poiché esse non rientrano tra i fattori considerati a tal fine. |
1.2. Registrazione delle importazioni, mancata istituzione di misure provvisorie e conseguente procedura
(30) |
L’industria dell’Unione non ha presentato una richiesta di registrazione a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(31) |
Il 6 agosto 2021, a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure compensative provvisorie e di proseguire l’inchiesta. Poiché tali misure non sono state istituite, la Commissione non ha registrato le importazioni a norma dell’articolo 24, paragrafo 5 bis, del regolamento di base. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. |
1.3. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(32) |
L’inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»). |
(33) |
Il periodo dell’inchiesta e il periodo in esame sono gli stessi sia per la presente inchiesta antisovvenzioni che per l’inchiesta antidumping distinta di cui al considerando 4. |
1.4. Parti interessate
(34) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, il governo della RPC, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti nonché gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
(35) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
(36) |
Diverse parti hanno chiesto un’audizione con i servizi della Commissione. Le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine stabilito hanno avuto la possibilità di essere sentite. Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. ha richiesto un intervento del consigliere-auditore e l’audizione si è tenuta l’8 aprile 2021. |
1.5. Campionamento
1.5.1. Campionamento dei produttori dell’Unione
(37) |
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. La Commissione lo ha selezionato sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale stimata e il 40 % del volume totale stimato delle vendite nell’Unione del prodotto simile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato. |
1.5.2. Campionamento degli importatori
(38) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. |
(39) |
Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Dato l’esiguo numero di risposte, il campionamento degli importatori indipendenti non è stato necessario. |
1.5.3. Campionamento dei produttori esportatori in Cina
(40) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. |
(41) |
Nove produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere ragionevolmente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Queste società rappresentavano oltre il 90 % delle importazioni totali stimate dell’Unione del prodotto in esame. |
(42) |
In conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alla selezione del campione. Non è pervenuta alcuna osservazione. |
(43) |
Il campione di gruppi di produttori esportatori è il seguente:
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1.6. Esame individuale
(44) |
Quattro dei produttori esportatori cinesi che avevano riconsegnato il modulo di campionamento hanno informato la Commissione della propria intenzione di richiedere l’esame individuale a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha reso il questionario disponibile online il giorno dell’apertura dell’inchiesta. Essa ha inoltre informato i produttori esportatori che non sono stati inclusi nel campione del fatto che erano tenuti a rispondere al questionario se desideravano essere esaminati individualmente. Tuttavia nessuna delle società ha risposto al questionario. Di conseguenza, non è stato possibile condurre esami individuali. |
1.7. Risposte al questionario e visite di verifica
(45) |
La Commissione ha inviato un questionario al denunciante; i questionari per i produttori dell’Unione, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori della Cina sono stati resi disponibili online il giorno dell’apertura (10). |
(46) |
La Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC, che comprendeva questionari specifici per Sinosure, le banche e gli altri istituti finanziari che concedevano finanziamenti o crediti all’esportazione ai produttori esportatori inclusi nel campione, e per i primi dieci produttori e distributori dei fattori produttivi utilizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione. Il governo della RPC è stato altresì invitato, per motivi di praticità amministrativa, a raccogliere tutte le risposte fornite da tali istituti finanziari e produttori o distributori di fattori produttivi e a inviarle direttamente alla Commissione. |
(47) |
Quest’ultima ha ricevuto una risposta al questionario dal governo della RPC, che comprendeva una risposta al questionario trasmessa da Export-Import Bank of China («banca EXIM») e da Sinosure. Tuttavia non è stata ricevuta alcuna risposta dalle altre banche, dagli altri istituti finanziari o dai principali produttori e distributori di fattori produttivi. |
(48) |
Alla Commissione sono pervenute risposte al questionario anche da tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, da nove utilizzatori e da un importatore indipendente. |
(49) |
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha raccolto e verificato tramite controlli incrociati tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l’avviso COVID-19») (11) hanno tuttavia impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi del governo della RPC, delle società incluse nel campione e degli importatori e utilizzatori che hanno collaborato. Per contro la Commissione ha eseguito un controllo incrociato a distanza delle informazioni fornite dal governo della RPC, al quale hanno partecipato funzionari dei ministeri pertinenti e di altre autorità pubbliche. La Commissione ha altresì effettuato controlli incrociati a distanza delle seguenti società in videoconferenza:
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(50) |
Il controllo incrociato a distanza in programma con Manreal non ha potuto concludersi a causa della sua insufficiente cooperazione. Manreal ha chiesto l’intervento del consigliere-auditore, il quale ha confermato che la cessazione del controllo incrociato a distanza non ha violato i diritti di difesa di Manreal. Pertanto la risposta di Manreal al questionario non è stata presa in considerazione nelle risultanze definitive. Tuttavia ciò non ha influito sulle conclusioni in merito all’interesse dell’Unione. Nonostante la cessazione del controllo incrociato a distanza, detta società è stata ancora considerata parte interessata e l’inchiesta ha tenuto conto delle sue osservazioni. |
1.8. Divulgazione finale delle informazioni
(51) |
Il 3 novembre 2021 la Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni del prodotto in esame («divulgazione finale delle informazioni»). |
(52) |
A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
(53) |
Nel presente regolamento la Commissione ha esaminato le osservazioni formulate nel corso del procedimento antisovvenzioni. Le osservazioni presentate nel contesto dell’inchiesta antidumping distinta non sono invece state esaminate nel presente regolamento, a meno che le parti non abbiano espressamente indicato che le osservazioni formulate riguardavano entrambi i procedimenti. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(54) |
Il prodotto in esame è costituito da fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg («il prodotto in esame»). |
(55) |
Sono esclusi i seguenti prodotti:
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2.2. Prodotto simile
(56) |
Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
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(57) |
In questa fase la Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base. |
2.3. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
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Diverse parti hanno presentato richieste di esclusione riguardanti i prodotti che seguono: ACF di spessore inferiore a 6 micron («ACF < 6») e ACF per batterie per auto elettriche («ACF per batterie per auto»). |
2.3.1. ACF di spessore inferiore a 6 micron
(59) |
Diversi utilizzatori, Walki, Gascogne e Alupol, hanno affermato che i produttori dell’Unione non offrono ACF < 6. Ciò sarebbe comprovato dal fatto che i produttori dell’Unione non promuovono tali prodotti sulle loro pagine web e brochure e dal loro rifiuto degli ordini relativi a tali prodotti. Né i produttori dell’Unione sono interessati a offrire ACF < 6, poiché la loro capacità produttiva è impegnata in altri ordini di prodotti, tenendo anche conto della prevista domanda di fogli per batterie per auto. I produttori dell’Unione non sono in grado di fornire la qualità «commerciale» richiesta, soprattutto per quanto riguarda la porosità/permeabilità, misurata come numero massimo di fori per metro quadrato. L’uso di ACF più sottili è inoltre più rispettoso dell’ambiente e anche per questo motivo dovrebbe essere escluso dall’ambito dell’inchiesta. |
(60) |
Huhtamäki ha inoltre sostenuto che l’industria dell’Unione ha un’offerta limitata di ACF più sottili. |
(61) |
La Commissione ha chiesto a tutti i nove utilizzatori che collaborano all’inchiesta di specificare la loro attuale domanda e le loro fonti di ACF < 6. Solo uno di essi ha confermato di aver acquistato durante il PI una quantità di ACF < 6 che superava la soglia di qualità per la produzione commerciale, da un unico produttore cinese. Tuttavia anche per questo utilizzatore gli ACF < 6 rappresentano una parte esigua del suo consumo di ACF. Altri utilizzatori hanno indicato unicamente le richieste dei loro rispettivi acquirenti relative a prodotti che includevano ACF < 6, che hanno determinato ordini di prova sia all’industria ACF dell’Unione sia ai produttori cinesi dopo il PI. |
(62) |
Le risposte hanno indicato che la domanda di ACF < 6 è iniziata solo di recente e con una tendenza all’aumento. Vi è stata una certa, limitata, domanda negli ultimi dieci anni, ma senza una chiara configurazione. Questo aspetto è coerente con le spiegazioni dei produttori dell’Unione, secondo i quali anche in passato c’è stato un passaggio graduale agli ACF di spessore inferiore, dalla gamma di 7-8 micron, che un tempo era la gamma più bassa, a 6 e 6,35 micron, che è diventata lo standard attuale per molte applicazioni. |
(63) |
Sebbene un’indagine tra i produttori dell’Unione abbia dimostrato che, a parte le trattative dirette, nessuno di loro attualmente commercializza attivamente ACF < 6, la Commissione ha raccolto numerosi elementi di prova del fatto che i produttori dell’Unione sono in grado di produrre ACF < 6. Dopo il PI, per esempio, sono state condotte prove di produzione di laminati che, secondo la documentazione, hanno soddisfatto le richieste tecniche dell’acquirente. Inoltre la Commissione ha potuto confermare le vendite di ACF < 6 di vari produttori dell’Unione in quantità di produzione commerciale, anche se su scala limitata, nei dieci anni precedenti il PI. La Commissione ha inoltre notato l’esistenza di investimenti nel controllo della qualità. La Commissione ha quindi concluso che l’industria dell’Unione può fornire una qualità adatta alla domanda del mercato. |
(64) |
In secondo luogo, la capacità di produrre ACF < 6 è limitata dall’ultima fase, cioè dai laminatoi. La Commissione ha pertanto analizzato la capacità di vari produttori dell’Unione in quest’ultima fase, tenendo conto anche della domanda di altri prodotti nelle varie fasi di produzione. Tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno una capacità libera sufficiente per consentire loro di fornire ACF < 6, anche in caso di aumento della domanda di fogli per batterie per auto. La Commissione non ha quindi potuto confermare il rischio di una carenza di offerta per un futuro aumento della domanda di ACF < 6. |
(65) |
In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui l’uso di ACF più sottili è più rispettoso dell’ambiente, la Commissione ha ricordato che l’effetto voluto delle misure di difesa commerciale sotto forma di dazi non è quello di impedire le importazioni di un determinato prodotto, ma di garantire che tali importazioni avvengano a prezzi non pregiudizievoli. La Commissione ha inoltre ricordato la capacità dei produttori dell’Unione di fabbricare ACF < 6. |
(66) |
Infine, per quanto riguarda l’argomentazione di Huhtamäki relativa all’offerta limitata, l’inchiesta ha rivelato che la capacità produttiva dell’industria dell’Unione di ACF < 6 è notevolmente superiore alla domanda. |
(67) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto la richiesta di escludere gli ACF < 6 dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(68) |
Gascogne ha chiesto che le sue argomentazioni presentate nella procedura antidumping distinta incentrata sullo stesso prodotto originario della RPC fossero integrate nella presente inchiesta antisovvenzioni. La Commissione ha già affrontato le stesse argomentazioni ai considerando da 25 a 28 del regolamento (UE) 2021/2170. |
(69) |
Anche Walki ha chiesto che le sue argomentazioni presentate nell’ambito dell’inchiesta antidumping distinta fossero integrate nella presente inchiesta antisovvenzioni. A tale riguardo la Commissione rimanda alle sue conclusioni di cui ai considerando da 29 a 32 del regolamento (UE) 2021/2170. |
(70) |
Inoltre, nel corso della sua audizione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Walki ha spiegato che, dopo il periodo dell’inchiesta, nell’ottobre 2021, i produttori europei non effettuavano ancora vendite attive di ACF < 6 sul libero mercato né li commercializzavano. Walki ha fornito elementi di prova del fatto che, dopo il periodo dell’inchiesta, non ha ricevuto una risposta positiva alle sue richieste di preventivo per ACF < 6 e ha spiegato che solo un produttore dell’Unione sarebbe stato in grado di accettare ordini di ACF < 6 in quantità commerciale. La Commissione ha già affrontato le stesse argomentazioni al considerando 28 del regolamento (UE) 2021/2170. |
2.3.2. ACF per batterie per auto
(71) |
Una parte interessata, Xiamen, ha richiesto l’esclusione dei fogli di alluminio per batterie per auto per i seguenti motivi:
|
(72) |
Per risposta, la Commissione ha innanzitutto osservato che tutte le leghe citate dalla parte interessata condividono la stessa caratteristica in quanto contengono tutte più del 98 % di alluminio e la denuncia non è limitata a una lega specifica. L’uso di leghe diverse per diverse varianti di prodotto non è insolito e non può costituire un criterio di esclusione. |
(73) |
In secondo luogo, la superficie lucida/opaca è una conseguenza della laminazione di due strati di ACF insieme nell’ultimo laminatoio, dove i lati di ACF contrapposti durante la laminazione diventano opachi. Questo metodo di produzione rientrava nella denuncia, che dichiarava esplicitamente che entrambe le superfici di ACF possono essere lucide se specificato dall’acquirente. L’uso previsto degli ACF per le batterie per auto non può quindi giustificare alcuna esclusione dalla definizione del prodotto in quanto le caratteristiche fisiche sono le stesse. Lo stesso vale per il costo più elevato dovuto alla laminazione a strato singolo. |
(74) |
In terzo luogo, la produzione di batterie per auto nell’Unione è ancora nella sua fase iniziale. La Commissione ha raccolto elementi di prova che dimostrano che i produttori dell’Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di questo segmento di mercato emergente. Inoltre l’argomentazione è contraria all’affermazione di Walki relativa all’esclusione degli ACF < 6, secondo cui l’industria dell’Unione potrebbe concentrarsi talmente tanto sui fogli per batterie per auto da non essere potenzialmente interessata a dedicare una capacità produttiva sufficiente agli ACF < 6. |
(75) |
In quarto luogo, l’attuale mancanza di consistenti esportazioni dalla RPC riflette il fatto che la produzione di batterie per auto elettriche nell’UE è ancora agli inizi e pertanto non è un’argomentazione valida per l’esclusione. |
(76) |
Dall’analisi è emerso che gli ACF per batterie per auto elettriche sono tecnicamente gli ACF inclusi nell’ambito definito dell’inchiesta. |
(77) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto la richiesta di escludere gli ACF per batterie per auto elettriche dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(78) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che i quattro argomenti della Commissione a sostegno del rigetto dell’esclusione sono errati, non rispondono agli argomenti sollevati da Xiamen Xiashun e non forniscono i dati sostanziali in base ai quali la Commissione è giunta a tali conclusioni. Nelle sue osservazioni e nell’audizione del 23 febbraio la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova concreto in risposta alla richiesta di esclusione della Xiamen Xiashun. Il rifiuto di indicare su quali elementi la Commissione ha basato la sua decisione di rigetto viola i diritti di difesa della Xiamen Xiashun. Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che la presentazione tardiva di elementi di prova da parte del denunciante in relazione alla richiesta di esclusione dei fogli per batterie nel procedimento antidumping solleva dubbi in merito a quali elementi di prova siano stati effettivamente presi in considerazione dalla Commissione nell’inchiesta antisovvenzioni. Xiamen Xiashun ha argomentato che le osservazioni del denunciante del 19 luglio 2021 sono state presentate dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni nella fase provvisoria dell’inchiesta antidumping e non dovrebbero essere prese in considerazione. Inoltre l’eccessiva riservatezza delle osservazioni renderebbe impossibile per la Xiamen Xiashun rispondere in modo significativo. |
(79) |
Le osservazioni presentate dai denuncianti il 19 luglio 2021 sono state una reazione alle osservazioni della Xiamen Xiashun del 5 luglio 2021, in cui Xiamen Xiashun ha presentato argomentazioni a favore dell’esclusione dal campo di applicazione degli ACF per le batterie per auto elettriche. La versione consultabile di tali osservazioni non è stata espunta in modo eccessivo. L’espunzione del nome della società, che ha preparato i dettagli tecnici delle osservazioni nonché l’occultamento di dettagli sulla sua produzione tecnica erano necessari per non rivelare informazioni riservate sulle attività della società. La Commissione respinge pertanto l’argomento secondo cui essa avrebbe violato i diritti della Xiamen Xiashun esaminando tali osservazioni. Inoltre la Commissione respinge l’affermazione secondo cui essa non avrebbe specificato quali elementi di prova ha preso in considerazione. La Commissione ha necessariamente tenuto conto di tutti gli elementi di prova del fascicolo. |
(80) |
Xiamen Xiashun ha sostenuto che, a causa del diverso utilizzo e delle diverse caratteristiche tecniche, i fogli di alluminio per le batterie per automobili elettriche sarebbero un nuovo prodotto per l’industria, anche se si tratta di fogli di alluminio. La Commissione aveva tuttavia risposto a tutti queste argomentazioni, affermando chiaramente che anche gli ACF per le batterie delle automobili elettriche hanno le stesse caratteristiche tecniche e fasi di produzione. Le differenze tecniche su cui la Xiamen Xiashun aveva elaborato mostravano soltanto una distinzione rispetto ad altri tipi di ACF, ma non dimostravano che gli ACF per le batterie per automobili elettrici non hanno le caratteristiche definite nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre risposto all’argomentazione secondo cui l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di produrre ACF per batterie per automobili elettriche. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
(81) |
Xiamen Xiashun ha sostenuto che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione e ha agito in violazione del principio di buona amministrazione, in quanto non ha esaminato con tutta la dovuta diligenza e imparzialità gli elementi di prova forniti e non ha tenuto debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti nel formulare le proprie constatazioni, non fornendo una sintesi significativa dei piani dei produttori dell’Unione per aumentare la loro capacità di soddisfare la domanda di fogli per batterie e ignorando le prove fornite da Xiamen Xiashun in relazione alla domanda prevista di fogli per batterie. |
(82) |
A parere di Xiamen Xiashun, l’affermazione della Commissione secondo cui «la notevole capacità inutilizzata dell’industria dell’Unione può soddisfare la domanda del mercato emergente dei fogli per batterie» sarebbe in contraddizione con la sua affermazione in base alla quale «i dati attestanti che i produttori dell’Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di fogli per batterie sono estremamente riservati e non si prestano ad essere sintetizzati». |
(83) |
Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che la Commissione ha respinto la sua panoramica completa della domanda prevista sulla base del fatto che la realizzazione di diversi progetti nel settore delle batterie avverrà, secondo le indicazioni, in un futuro imprecisato. Xiamen Xiashun ha affermato che si tratta di un aspetto inerente ai dati relativi ai progetti previsti. |
(84) |
L’affermazione della Commissione secondo cui l’industria dell’Unione può soddisfare la domanda del mercato emergente dei fogli per batterie si riferisce alla capacità inutilizzata complessiva nei laminatoi. I dati attestanti che i produttori dell’Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di fogli per batterie si riferiscono agli sforzi compiuti dall’industria dell’Unione per essere in grado di produrre in base alle caratteristiche specifiche richieste dai produttori di batterie. Fornendo una sintesi di tali sforzi, la Commissione rivelerebbe le strategie commerciali dei produttori dell’Unione. Non vi è quindi alcuna contraddizione tra le suddette affermazioni. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
(85) |
Nel valutare la panoramica della domanda futura prevista che Xiamen Xiashun ha fornito in base a una fonte pubblicamente accessibile, la Commissione ha operato una distinzione tra i progetti in fase di pianificazione con un calendario specifico e i progetti attesi per i quali non vi è alcuna indicazione dell’anno in cui diventeranno operativi. Non sono stati ignorati gli elementi di prova forniti da Xiamen Xiashun, bensì è stata effettuata un’analisi approfondita della domanda effettiva prevedibile. Di fatto, la valutazione della capacità dell’industria dell’Unione di soddisfare la domanda futura prevista si è correttamente basata su progetti nel settore delle batterie la cui realizzazione è prevista in un determinato anno in futuro. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
2.4. Recesso del Regno Unito dall’UE
(86) |
Il presente procedimento è stato avviato nel periodo di transizione successivo al recesso del Regno Unito dall’UE. Durante tale periodo di transizione il Regno Unito è rimasto soggetto al diritto dell’Unione. Il periodo di transizione si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito quindi non potevano più essere considerate parti interessate nel presente procedimento. In conclusione, poiché il Regno Unito non è più soggetto al diritto dell’Unione, le risultanze sulla sovvenzione e sul pregiudizio si basano sui dati di mercato dell’UE-27. |
3. SOVVENZIONE
3.1. Introduzione: presentazione di piani, progetti e altri documenti dell’amministrazione pubblica
(87) |
Prima di analizzare il sovvenzionamento presunto sotto forma di sovvenzioni o di programmi di sovvenzione, la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell’amministrazione pubblica pertinenti all’analisi dei programmi di sovvenzione esaminati. La Commissione ha constatato che le sovvenzioni o i programmi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell’attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC, tesa a incoraggiare l’industria dei prodotti ACF, per i motivi esposti in appresso. |
(88) |
L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità di ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello inferiore. Nel complesso il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano assegnate a settori designati dal governo come strategici o comunque importanti dal punto di vista strategico, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato (12). |
(89) |
Come si evince dai documenti strategici e dagli elenchi pubblici, il governo della RPC considera gli ACF prodotti chiave. Tale classificazione riveste grande importanza perché ammette determinati settori a fruire di una serie di politiche specifiche e di misure di sostegno concepite per stimolare lo sviluppo in ogni settore (13). Gli ACF rientrano anche tra i nuovi materiali nella strategia «Made in China 2025» (14), sono inclusi in innumerevoli piani, direttive e altri documenti emanati a livello nazionale, regionale e comunale e sono interconnessi tra loro. Esempi di tali documenti strategici chiave comprendono i seguenti piani e progetti nonché altri documenti. |
(90) |
Il «decimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale (2001-2005)» indica che l’accelerazione della ristrutturazione e riorganizzazione industriale sarebbe stata intrapresa con l’obiettivo di sviluppare prodotti industriali, compreso il settore delle materie prime, e più nello specifico l’allumina (15). |
(91) |
L’«undicesimo piano quinquennale nazionale di sviluppo economico e sociale (2006-2010)» prevede lo sviluppo della lavorazione dell’alluminio e il miglioramento del «livello di utilizzazione globale delle risorse industriali di alluminio» (16). |
(92) |
Il «dodicesimo piano quinquennale nazionale di sviluppo economico e sociale (2011-2015)» indica che la ristrutturazione dei settori chiave dovrebbe comprendere nuovi progressi nelle attività di R&S, lo sfruttamento integrato delle risorse, la conservazione dell’energia e la riduzione delle emissioni da parte delle industrie della fusione e dei materiali da costruzione (17). |
(93) |
Il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC («il tredicesimo piano quinquennale»), che riguarda il periodo 2016-2020, delinea la visione strategica del governo della RPC per il miglioramento e la promozione di settori chiave. Il tredicesimo piano quinquennale sottolinea l’intenzione del governo della RPC di rafforzare lo sviluppo delle alte tecnologie strategiche, dimostrando come tale governo favorisca le industrie «chiave», che vanno promosse e potenziate. Tale piano individua l’industria dei metalli non ferrosi, di cui fa parte il settore dei fogli di alluminio, come una delle industrie «chiave» per le quali dovrebbe essere perfezionato il regime di sostegno ai servizi, tra cui finanza, fiscalità, assicurazione e piattaforme d’investimento (18). |
(94) |
La «decisione del Consiglio di Stato sull’emanazione di disposizioni temporanee per la promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale ai fini dell’attuazione (Guo Fa (2005) n. 40)» («decisione n. 40») stabilisce che il «repertorio di riferimento dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale» costituisce una base importante per gli orientamenti in materia di investimenti e l’amministrazione statale delle linee politiche quali finanze pubbliche, fiscalità e credito. La decisione n. 40 stabilisce inoltre che i progetti nelle industrie «incentivate» ricevano un sostegno creditizio in conformità ai principi di concessione del credito» (19). |
(95) |
Il «repertorio di riferimento dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale» comprende nello specifico l’alluminio e lo sviluppo della tecnologia di produzione al suo interno, tra i settori incentivati (20). Ciò è confermato dal repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2019) in base al quale la laminazione dell’alluminio, l’alluminatura sotto vuoto degli imballaggi e la lavorazione delle leghe di alluminio sono tutti settori incoraggiati. |
(96) |
Il «piano di sviluppo per i metalli non ferrosi (2016-2020)» definisce il settore dei metalli non ferrosi come un importante fondamento dell’industria manifatturiera e un sostegno al «concretarsi della potenza manifatturiera.» Stabilisce inoltre una priorità per lo sviluppo dei fogli di alluminio (21). |
(97) |
La «comunicazione sugli orientamenti volti ad accelerare l’adeguamento strutturale dell’industria dell’alluminio (2006)» stabilisce che «l’alluminio è una materia prima importante per lo sviluppo dell’economia nazionale» (22). Tale documento menziona un sostegno finanziario mirato al settore dell’alluminio: «In base alle politiche nazionali industriali e di macrocontrollo e ai requisiti di credito, gli istituti finanziari provvedono a un’assegnazione congrua di fondi di credito. È previsto che le imprese produttrici di allumina e di alluminio elettrolitico che sono conformi alle politiche industriali nazionali, alle condizioni di accesso al mercato e ai principi di concessione del credito continuino a ricevere sostegno creditizio; le imprese non conformi alle politiche industriali nazionali e alle condizioni di accesso al mercato, che dispongono di tecnologia arretrata e sono riportate negli elenchi di articoli proibiti o eliminati, non ricevono alcuna forma di sostegno creditizio» (23). |
(98) |
Il repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia elaborato dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio estero e dell’amministrazione generale delle dogane suddivide in categorie 1 900 prodotti ad alta tecnologia che sono destinatari di politiche preferenziali di esportazione delineate dal governo della RPC. Una delle categorie è quella dei cosiddetti «nuovi materiali», che comprende i prodotti ACF (24). |
(99) |
L’industria ACF, essendo un settore incentivato nella strategia «Made in China 2025», può beneficiare di considerevoli finanziamenti statali. A sostegno dell’iniziativa «Made in China 2025» (25) e quindi dell’industria ACF (26) è stata creata una serie di fondi. |
(100) |
Inoltre la tabella di marcia di «Made in China 2025» (27) elenca 10 settori strategici che sono le industrie chiave per il governo della RPC. Essa include nel settore 9 la voce «nuovi materiali» e delinea gli obiettivi di «sviluppare attivamente nuovi materiali speciali per uso sia militare sia civile, accelerare il trasferimento nei due sensi e la trasformazione delle tecnologie, promuovere lo sviluppo integrato militare e civile dell’industria dei nuovi materiali, nonché accelerare il miglioramento dei materiali di base» (28). I prodotti ACF, rientranti nei nuovi materiali, figurano tra le priorità di sviluppo di questo settore. I nuovi materiali beneficiano pertanto dei vantaggi derivanti dai meccanismi di sostegno indicati nel documento, tra cui politiche di sostegno finanziario, politica fiscale e tributaria, supervisione e sostegno da parte del Consiglio di Stato. |
(101) |
Ulteriori informazioni sull’approccio del governo della RPC che definisce repertori per settore e prodotto incentivati al fine di assegnare le opportune risorse in base all’importanza strategica o politica attribuita agli stessi dal suddetto governo, nonché per attuare e monitorare i piani a ogni livello amministrativo, sono disponibili esaminando il repertorio dei prodotti e servizi strategici ed emergenti della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme («NDRC») del 2016 (29). Gli ACF rientrano tra i nuovi materiali. |
(102) |
Il capo III della decisione n. 40 fa riferimento al «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale», che è composto da tre tipi di contenuti, ossia quelli relativi ai progetti incoraggiati, ai progetti limitati e ai progetti eliminati. A norma dell’articolo XVII della decisione, se «il progetto d’investimento rientra nei contenuti relativi all’incoraggiamento, esso sarà esaminato e approvato nonché iscritto nei registri in conformità delle pertinenti norme nazionali in materia d’investimento; tutti gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio in conformità dei principi di concessione del credito; le apparecchiature automatizzate importate nell’importo totale dell’investimento, a eccezione del contenuto di merci importate non esenti dei progetti di investimento nazionali (modificato nel 2000) emesso dal ministero delle Finanze, possono essere esentate dal dazio all’importazione e dal pagamento dell’IVA legata alle importazioni, tranne in caso di adozione di nuove norme sul contenuto dei progetti di investimento non esenti. Altre politiche di agevolazione concernenti i progetti industriali incoraggiati sono applicate in conformità delle pertinenti norme nazionali». |
(103) |
Di conseguenza la decisione n. 40, in combinato disposto con il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, stabilisce modalità di trattamento specifiche per alcuni progetti che rientrano in determinati settori incoraggiati. |
(104) |
Tenuto conto dei piani e dei programmi di cui sopra, l’industria dei prodotti ACF è pertanto considerata un settore chiave/strategico il cui sviluppo è attivamente perseguito dal governo della RPC quale obiettivo delle pertinenti politiche. Sulla base dei documenti strategici citati nella presente sezione, la Commissione ha concluso che il governo della RPC interviene nell’industria dei prodotti ACF per attuare le relative politiche e interferisce nel libero gioco delle forze di mercato nel settore ACF, in particolare promuovendo e sostenendo tale settore con varie modalità. |
(105) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che i documenti citati in questa sezione non forniscono alcuna base per un sostegno o un incentivo specifico per l’industria degli ACF. Secondo il governo della RPC, non vi sono elementi di prova sufficienti per dimostrare che l’industria degli ACF sia un’industria incentivata; inoltre i documenti che fanno riferimento ai metalli non ferrosi, all’industria dell’alluminio e/o ai nuovi materiali non riguardano gli ACF. |
(106) |
La Commissione ha espresso il proprio disaccordo. In primo luogo, essa sostiene che si può ragionevolmente presumere che la descrizione di prodotti quali i nuovi materiali, i metalli non ferrosi e l’industria dell’alluminio comprenda anche i fogli di alluminio. In secondo luogo, alcuni dei documenti sopra elencati, come il «piano di sviluppo per i metalli non ferrosi (2016-2020)» di cui al considerando 96 e repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia di cui al considerando 98, menzionano esplicitamente anche i fogli di alluminio in quanto tali. In terzo luogo, l’inchiesta ha stabilito che i produttori esportatori che hanno collaborato avevano beneficiato di sovvenzioni disponibili solo ai settori incentivati, come stabilito nella decisione n. 40 e analizzato in dettaglio nelle sezioni pertinenti di seguito. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo della RPC. |
3.2. Parziale omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili
(107) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha formulato alcune osservazioni generali in merito alla decisione della Commissione di applicare le disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai prestiti agevolati, all’assicurazione dei crediti all’esportazione e ai fattori produttivi. |
(108) |
Il governo della RPC ha sostenuto che erano irragionevoli tutte le richieste di informazioni della Commissione alle quali il governo della RPC non ha potuto fornire risposte, in quanto tali richieste presupponevano l’esistenza di poteri giuridici di cui il governo della RPC non disponeva. |
(109) |
Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha valutato correttamente i fatti a sua disposizione e non ha fornito una spiegazione adeguata del motivo per cui i dati disponibili hanno sostituito ragionevolmente le informazioni necessarie mancanti. |
(110) |
Come indicato al considerando 118, la Commissione ha ritenuto che il governo della RPC avesse il potere giuridico di ottenere le informazioni richieste, in quanto azionista o autorità responsabile delle entità per le quali la Commissione ha richiesto le informazioni. Nella sua comunicazione al governo della RPC, ribadita nelle sezioni da 3.2.1 a 3.2.3, la Commissione ha effettivamente indicato i motivi per cui ha dovuto basarsi sui dati disponibili. La Commissione ha ritenuto che le informazioni pubblicamente disponibili fossero una valida sostituzione delle informazioni che non sono state fornite dal governo della RPC. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo della RPC. |
3.2.1. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai prestiti agevolati
(111) |
Per motivi di praticità amministrativa, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di inoltrare questionari specifici a qualsiasi istituto finanziario che abbia concesso prestiti o crediti all’esportazione alle società incluse nel campione. |
(112) |
Inizialmente solo la banca EXIM e Sinosure hanno inviato una risposta. Il governo della RPC non ha risposto alla richiesta della Commissione di trasmettere questionari a tutti gli istituti finanziari che hanno concesso prestiti o crediti all’esportazione alle società incluse nel campione. Pertanto, nella lettera di richiesta di maggiori informazioni, la Commissione ha ribadito la sua richiesta relativa agli istituti finanziari al fine di massimizzare il loro coinvolgimento nell’inchiesta tramite l’invio delle informazioni che occorrevano alla Commissione per ricavare risultanze sull’esistenza e sull’entità della sovvenzione presunta. |
(113) |
In seguito alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, il governo della RPC ha risposto di non essere autorizzato a chiedere informazioni alle banche commerciali. La Commissione non concorda con questo punto di vista. In primo luogo essa ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali per tutte le entità di cui il suddetto governo è l’azionista principale o di maggioranza. Inoltre il governo della RPC dispone dell’autorità necessaria per interagire con gli istituti finanziari anche quando essi non sono di proprietà dello Stato poiché rientrano tutti nella giurisdizione della CBIRC. |
(114) |
In conclusione, la Commissione ha ricevuto informazioni concernenti la struttura societaria, la governance e l’assetto proprietario solo dalla banca EXIM, ma non dagli altri istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società incluse nel campione. Inoltre nessuna banca o nessun istituto finanziario ha trasmesso alla Commissione informazioni societarie specifiche verificabili. |
(115) |
Non avendo ricevuto informazioni in merito alla maggior parte delle banche che hanno concesso prestiti alle società incluse nel campione, la Commissione ritiene di non aver ricevuto informazioni fondamentali relative a questo aspetto dell’inchiesta. |
(116) |
La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell’esaminare l’esistenza e l’entità delle presunte sovvenzioni concesse attraverso prestiti agevolati. |
(117) |
Nella risposta il governo della RPC ha contestato l’applicazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Esso ha sostenuto di non essere tenuto a fornire le informazioni richieste, affermando che le domande dovrebbero essere poste direttamente alle entità interessate anziché al governo della RPC nella sua veste di investitore o azionista, e che le informazioni richieste non costituiscono informazioni necessarie. |
(118) |
La Commissione concorda sul fatto che le risposte debbano essere ricevute dalle entità direttamente interessate. Tuttavia, per motivi di praticità amministrativa, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di inoltrare questionari specifici a tutti gli istituti finanziari pertinenti, cosa che non ha fatto. Inoltre, come indicato al considerando 113, la Commissione ha mantenuto la sua posizione secondo cui il governo della RPC, in qualità di ente normativo, è l’autorità competente che deve chiedere risposte a domande specifiche agli istituti finanziari che hanno concesso finanziamenti ai produttori esportatori inclusi nel campione. |
(119) |
Infine la Commissione ha ritenuto che le informazioni richieste fossero fondamentali per accertare il controllo del governo della RPC sulla condotta degli istituti finanziari per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio nei casi di concessione di prestiti all’industria dei prodotti ACF. |
(120) |
La Commissione ha quindi concluso di doversi basare in parte sui dati disponibili nell’esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse tramite prestiti agevolati. |
3.2.2. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione all’assicurazione del credito all’esportazione
(121) |
Per motivi di praticità amministrativa, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di inoltrare un questionario specifico a Sinosure. |
(122) |
Sebbene sia pervenuta risposta al questionario, Sinosure non ha fornito i documenti giustificativi richiesti in merito al suo governo societario, per esempio il suo statuto. Inoltre il governo della RPC e Sinosure non hanno fornito informazioni specifiche sull’assicurazione del credito all’esportazione fornita all’industria dei prodotti ACF, né hanno indicato il livello dei premi o cifre dettagliate sulla redditività di tale ramo assicurativo. |
(123) |
In mancanza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti a questo aspetto dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell’esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso l’assicurazione del credito all’esportazione. |
(124) |
Nella sua risposta e in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha mantenuto la sua posizione secondo cui Sinosure non ha concesso sovvenzioni specifiche all’industria degli ACF e che per condurre le attività assicurative pertinenti essa segue il principio dell’orientamento al mercato e non riserva alcun trattamento preferenziale specifico all’industria degli ACF. Inoltre l’assicurazione del credito all’esportazione non era inclusa nella denuncia, quindi le informazioni richieste non erano necessarie o fondamentali per le decisioni della Commissione. |
(125) |
Come indicato al considerando 8, durante l’inchiesta la Commissione ha la facoltà di esaminare attentamente tutte le informazioni pertinenti alle presunte sovvenzioni senza limitarsi alle informazioni riportate nella denuncia. La Commissione osserva inoltre che, più in generale, nella denuncia e nell’avviso di apertura erano inclusi regimi relativi a finanziamenti agevolati e al trasferimento diretto di fondi, comprendenti anche l’assicurazione del credito all’esportazione. La Commissione ha altresì ritenuto che le informazioni fornite dal governo della RPC in merito a Sinosure fossero incomplete e non le abbiano quindi permesso di trarre conclusioni su parti cruciali dell’inchiesta riguardanti l’assicurazione del credito all’esportazione, in particolare di stabilire se Sinosure fosse un ente pubblico e se i premi addebitati alle società incluse nel campione fossero basati sul mercato. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(126) |
La Commissione ha dunque concluso che doveva basarsi in parte sui dati disponibili per le sue risultanze relative all’assicurazione del credito all’esportazione. |
3.2.3. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai fattori produttivi
(127) |
La Commissione ha chiesto al governo della RPC di inoltrare un questionario specifico ai primi dieci produttori e distributori dei fattori produttivi utilizzati nella produzione di ACF nonché a qualsiasi altro fornitore dei fattori in questione che abbia fornito gli stessi alle società incluse nel campione. Nella risposta al questionario il governo della RPC ha affermato di non avere alcuna autorità sui fornitori di fattori produttivi affinché forniscano le informazioni riservate richieste nel questionario, sostenendo che per il suddetto governo sarebbe un onere eccessivo coordinare la procedura dato il numero molto elevato di fornitori di fattori produttivi delle società incluse nel campione. |
(128) |
Il governo della RPC non ha fornito una visione d’insieme con i nomi e gli assetti proprietari dei fornitori cinesi di fattori produttivi oggetto dell’inchiesta, sostenendo che si trattasse di informazioni riservate. Inoltre il suddetto governo non ha fornito informazioni dettagliate sulla maggior parte delle caratteristiche del mercato interno in Cina per i fattori produttivi per gli ACF, tra cui: la quota percentuale di imprese di proprietà dello Stato nella produzione nazionale e nel consumo interno, le dimensioni del mercato interno, le politiche dei prezzi dello Stato e/o delle imprese di sua proprietà, i prezzi reali dei fattori produttivi nel mercato interno e le statistiche. |
(129) |
Poiché la Commissione non ha ricevuto informazioni dal governo della RPC in merito a tutti gli elementi succitati, tra cui la struttura del mercato interno, i meccanismi di fissazione dei prezzi e i prezzi stessi, nonché la partecipazione azionaria delle società, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti all’inchiesta. |
(130) |
La Commissione ha dunque concluso che doveva basarsi in parte sui dati disponibili per le sue risultanze relative ai fattori produttivi. |
3.2.4. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione a Yongxin
(131) |
In base al questionario antisovvenzioni, le società collegate che forniscono beni e fattori produttivi per il processo di produzione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono tenute a rispondere alle sezioni A ed E del questionario. Tuttavia Yongxin, fornitore di fattori produttivi collegato a Xiamen Xiashun, produttore esportatore incluso nel campione, inizialmente non ha fornito alcuna risposta. Xiamen Xiashun ha dichiarato che, a causa della natura del rapporto, non aveva modo di obbligare Yongxin a rispondere a un questionario e che la mancata collaborazione da parte di Yongxin non dovrebbe avere alcun impatto sulla presente inchiesta. |
(132) |
La Commissione ha osservato che Xiamen Xiashun e Yongxin avevano costituito una joint venture, Yongshun, per cui tali società erano collegate ai sensi dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (30). Inoltre la joint venture Yongshun era un importante fornitore di materie prime per la produzione di ACF da parte di Xiamen Xiashun. Pertanto, dovrebbe fornire una risposta al questionario antisovvenzioni, in base alle istruzioni per la compilazione del questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni del 19 febbraio 2021. |
(133) |
Per quanto riguarda il mancato impatto sull’inchiesta, la Commissione ha rilevato numerose operazioni intersocietarie tra Yongxin e Yongshun, relative a terreni, materie prime e finanziamenti. La Commissione ha ritenuto pertanto che, in assenza di una risposta da parte di Yongxin, fosse impossibile definire la reale portata delle sovvenzioni ricevute dal gruppo. |
(134) |
Il 15 marzo 2021 la Commissione ha pertanto informato Xiamen Xiashun che essa avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell’esaminare l’esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse tramite Yongxin. Nella sua risposta alla lettera della Commissione, Xiamen Xiashun ha chiesto un’audizione con il consigliere-auditore il 23 marzo 2021. Il consigliere-auditore ha suggerito che Xiamen Xiashun compia un ulteriore sforzo affinché Yongxin fornisca le informazioni richieste. Alla fine il 7 maggio 2021 Yongxin ha fornito risposta alle domande specifiche della Commissione e i dati ricevuti sono stati verificati durante un controllo incrociato a distanza effettuato il 2 giugno 2021. |
3.2.5. Applicazione delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione al gruppo Nanshan
(135) |
In base al questionario antisovvenzioni, è stato chiesto alle società incluse nel campione, nonché alle loro società collegate, di fornire dati e documenti giustificativi in merito agli acquisti di diritti di uso dei terreni, compresi i certificati relativi a tali diritti e i contratti di acquisto concernenti le operazioni iniziali con l’amministrazione fondiaria, specificando le condizioni alle quali tali diritti sono stati ottenuti. Tuttavia le società del gruppo Nanshan non avevano fornito la documentazione richiesta, per cui la Commissione non ha potuto verificare le condizioni, compreso il prezzo di acquisto, dei diritti di uso dei terreni. |
(136) |
Inoltre alcune società del gruppo Nanshan non avevano compilato le tabelle richieste riguardanti i macchinari importati e di origine nazionale e quindi non avevano fornito le dovute informazioni in merito agli acquisti di tali macchinari nonché alle esenzioni IVA e agli sgravi dei dazi doganali pertinenti in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate. |
(137) |
Infine, la collaborazione della società madre del gruppo Nanshan, vale a dire Nanshan Group Co., Ltd., è stata limitata in termini di i) disponibilità del suo personale a rispondere alle domande della Commissione e ii) documenti forniti. Ad esempio, la documentazione relativa all’acquisto di terreni e all’assegnazione di un certo numero di sussidi e prestiti era incompleta o del tutto assente. Tale limitazione ha ostacolato notevolmente l’inchiesta, soprattutto perché molte società del gruppo Nanshan avevano ricevuto i diritti di uso dei terreni e i finanziamenti tramite Nanshan Group Co., Ltd. |
(138) |
Con lettera del 3 settembre 2021 la Commissione ha pertanto informato il gruppo Nanshan che, per quanto riguarda le informazioni mancanti, essa avrebbe potuto ricorrere all’uso dei dati disponibili a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, come indicato ai considerando da 135 a 137. |
(139) |
Nelle osservazioni presentate in merito alla suddetta lettera di cui all’articolo 28, il gruppo Nanshan ha reso diverse dichiarazioni, come descritto di seguito. |
(140) |
Per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni, il gruppo Nanshan ha affermato che, poiché le altre società del gruppo hanno dichiarato gli acquisti effettuati presso Nanshan Group Co. Ltd., dovrebbe essere utilizzato il prezzo di tali operazioni intersocietarie per determinare il prezzo di acquisto dei diritti acquisiti da Nanshan Group Co. Ltd. presso terzi. Esso ha altresì affermato che i prezzi dei trasferimenti intersocietari di terreni sono stati stabiliti in base al valore fondiario riportato nella relazione di estimo fondiario redatta da un valutatore indipendente. Il gruppo Nanshan ha anche sostenuto che, in alternativa, al fine di determinare il prezzo delle operazioni di Nanshan Group Co., Ltd. si potevano utilizzare in via sostitutiva altre operazioni relative all’uso dei terreni effettuate da altre società del gruppo. |
(141) |
Per quanto riguarda le informazioni richieste in merito agli acquisti di macchinari importati e di origine nazionale nonché alle esenzioni IVA e agli sgravi dei dazi doganali pertinenti in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate, il gruppo Nanshan ha affermato di aver fornito il registro delle attività immobilizzate per la maggior parte delle società. Ha inoltre affermato che il regime di esenzione IVA era già cessato nel 2009 e che qualsiasi vantaggio potenzialmente ricevuto in tale contesto sarebbe stato completamente ammortizzato prima dell’inizio del periodo dell’inchiesta. |
(142) |
Per quanto riguarda la solo limitata collaborazione di Nanshan Group Co., Ltd., il gruppo Nanshan ha argomentato di aver agito con la massima diligenza e che la mancata collaborazione era dovuta alle tempistiche del controllo incrociato a distanza e ad altre condizioni di difficoltà. Il gruppo Nanshan ha asserito che la Commissione non dovrebbe scartare tutte le informazioni fornite da Nanshan Group Co., Ltd. e dovrebbe integrare tali dati con quelli ottenuti da operazioni fondiarie e di prestito comparabili effettuate dalla società o da altre società del gruppo. La Commissione ha espresso disaccordo con le osservazioni sui diritti di uso dei terreni. A determinare l’importo della sovvenzione al gruppo è il prezzo dell’operazione iniziale con l’amministrazione fondiaria, non i trasferimenti intersocietari di terreni e, in mancanza della necessaria documentazione da parte della società che ha partecipato all’operazione iniziale di acquisto, ossia Nanshan Group Co., Ltd., era impossibile definire la reale portata delle sovvenzioni ricevute dal gruppo.. |
(143) |
Per quanto riguarda le informazioni richieste in merito agli acquisti di macchinari importati e di origine nazionale nonché alle relative esenzioni IVA e riduzioni dei dazi all’importazione, la Commissione ha espresso disaccordo con le osservazioni presentate dal gruppo Nanshan. In primo luogo il gruppo Nanshan, pur avendo fornito il registro delle attività immobilizzate per alcune società del gruppo, non ha presentato dati completi sulle esenzioni IVA e sugli sgravi dei dazi all’importazione che la Commissione aveva richiesto. In secondo luogo, la Commissione ha individuato esenzioni dall’IVA e dai dazi all’importazione durante il periodo dell’inchiesta per le società incluse nel campione, tra cui esenzioni per apparecchiature acquistate negli anni precedenti, ma per le quali il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sulla loro durata di vita ed è stato in parte imputato al periodo dell’inchiesta. Pertanto la Commissione ha stabilito che le società incluse nel campione usufruivano ancora dei vantaggi concessi da tale regime. |
(144) |
Infine l’argomentazione secondo la quale altre operazioni di Nanshan Group Co., Ltd., o di altre società del gruppo Nanshan, possano essere utilizzate in via sostitutiva per le operazioni relative ai diritti di uso dei terreni o alle apparecchiature, laddove non fossero stati forniti dati sufficienti, non era comprovata poiché nessuna delle società del gruppo ha fornito tutte le informazioni richieste. |
3.3. Sovvenzioni e programmi di sovvenzione nell’ambito della presente inchiesta
(145) |
Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, nell’avviso di apertura e nelle risposte ai questionari della Commissione sono state esaminate le seguenti sovvenzioni erogate dal governo della RPC:
|
3.4. Finanziamenti agevolati
3.4.1. Istituti finanziari che forniscono finanziamenti agevolati
(146) |
In base alle informazioni fornite dai tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, 48 istituti finanziari ubicati all’interno della RPC avevano concesso loro finanziamenti. Di questi 48 istituti finanziari, 47 erano di proprietà dello Stato. Gli altri istituti finanziari erano di proprietà privata oppure la Commissione non era stata in grado di determinare se fossero di proprietà dello Stato o di proprietà privata. Tuttavia solo una banca statale ha compilato il questionario specifico, benché la richiesta presentata al governo della RPC comprendesse tutti gli istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società incluse nel campione. |
3.4.1.1.
(147) |
La Commissione ha verificato se le banche statali agissero in qualità di enti pubblici ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In questo contesto la prova applicabile per stabilire che un’impresa statale è un ente pubblico è la seguente (31): «quello che conta è sapere se un soggetto è investito dell’autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un’autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L’attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto, a nostro avviso, la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Teniamo tuttavia a precisare che, a parte un’espressa delega di autorità nell’ambito di uno strumento giuridico, l’esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l’azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici.» |
(148) |
La Commissione ha cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato e indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali. Essa ha valutato inoltre se tale controllo fosse stato esercitato in modo significativo. A tal fine, la Commissione si è dovuta basare in parte sui dati disponibili a causa del rifiuto del governo della RPC e delle banche statali di fornire elementi di prova sul processo decisionale che aveva condotto alla concessione di prestiti agevolati. |
(149) |
Per effettuare questa analisi la Commissione ha esaminato in primo luogo le informazioni ricevute dalle banche statali che avevano compilato il questionario specifico. |
3.4.1.2.
(150) |
Solo una banca statale, nello specifico la banca EXIM, ha risposto al questionario. |
3.4.1.3.
(151) |
Sulla base delle informazioni raccolte nella risposta al questionario, la Commissione ha stabilito che il governo della RPC deteneva, direttamente o indirettamente, oltre il 50 % delle azioni di tale istituto finanziario. |
(152) |
Per quanto riguarda gli indizi formali di un controllo del governo sulla banca statale che ha collaborato, la Commissione ha definito tale banca un «importante istituto finanziario statale». La comunicazione «Regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali emesso dal Consiglio di Stato» (32) dispone nello specifico: «nel presente regolamento per«importanti istituti finanziari statali«si intendono le banche statali demandate all’attuazione delle politiche del governo, le banche commerciali, le società di gestione delle attività finanziarie, le società di gestione di titoli, le compagnie di assicurazione e altre (in appresso«istituti finanziari statali») a cui il Consiglio di Stato invia collegi di revisori dei conti». |
(153) |
Il collegio dei revisori dei conti dei più importanti istituti finanziari statali è nominato in conformità al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali». In base agli articoli 3 e 5 di tale regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che i membri del collegio dei revisori dei conti sono inviati dal Consiglio di Stato e a tale organo rispondono, e ciò dimostra il controllo istituzionale dello Stato sulle attività commerciali della banca statale che ha collaborato. |
(154) |
In aggiunta a tali indizi applicabili in generale, la Commissione ha rilevato quanto di seguito descritto per quanto riguarda la banca EXIM. La banca EXIM è stata costituita e opera in conformità all’«avviso di istituzione dell’Export-Import Bank of China» emesso dal Consiglio di Stato e allo statuto della banca EXIM. In base allo statuto, lo Stato nomina direttamente la dirigenza della banca EXIM. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio di Stato in base al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali» e ad altre leggi e regolamenti ed è responsabile nei confronti del Consiglio di Stato. |
(155) |
Lo statuto afferma inoltre che il comitato del partito della banca EXIM svolge un ruolo politico fondamentale e di spicco per garantire che la banca EXIM traduca in pratica le politiche e il fondamentale coinvolgimento del partito e dello Stato. La leadership del partito è integrata in tutti gli aspetti del governo societario. |
(156) |
Lo statuto afferma inoltre che la banca EXIM è dedita a sostenere lo sviluppo del commercio estero e della cooperazione economica, degli investimenti transfrontalieri, dell’iniziativa «Nuova via della seta», della cooperazione in materia di capacità internazionale e fabbricazione di apparecchiature. Il suo ambito di attività comprende prestiti a breve, medio e lungo termine approvati e in linea con il commercio estero e le politiche di «internazionalizzazione» dello Stato, quali il credito all’esportazione e all’importazione, prestiti contratti all’estero relativi a progetti d’ingegneria, prestiti per investimenti internazionali, prestiti sotto forma di aiuti all’estero da parte del governo cinese e prestiti all’esportazione per gli acquirenti. |
(157) |
Inoltre, nella sua relazione annuale del 2019, la banca EXIM ha dichiarato di aver attuato pienamente tutte le principali politiche e tutte le decisioni prese dal comitato centrale del PCC e dal Consiglio di Stato. |
(158) |
La Commissione ha inoltre rilevato che nel 2017 gli istituti finanziari statali, compresa la banca EXIM, hanno modificato i rispettivi statuti per accrescere il ruolo del partito comunista cinese («PCC») al massimo livello del processo decisionale delle banche (33). |
(159) |
In base a questi nuovi statuti:
|
(160) |
Tali elementi di prova dimostrano il controllo significativo esercitato dal governo della RPC sulla condotta di tali istituti. |
(161) |
La Commissione ha inoltre raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC abbia esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca EXIM per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio nel caso in cui concedesse prestiti all’industria degli ACF. A tal fine sono stati esaminati i testi normativi seguenti:
|
(162) |
Nell’esaminare tali testi normativi la Commissione ha rilevato che nella RPC gli istituti finanziari operano in un contesto giuridico generale che impone loro di allinearsi agli obiettivi delle politiche industriali del governo della RPC nell’adottare decisioni finanziarie per i motivi indicati di seguito. |
(163) |
Per quanto concerne la banca EXIM, il suo mandato pubblico è stabilito nell’avviso di istituzione della banca EXIM e nel suo statuto. |
(164) |
A titolo generale l’articolo 34 del codice bancario, che si applica a tutti gli istituti finanziari che operano in Cina, dispone che «le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all’orientamento delle politiche industriali dello Stato». Benché l’articolo 4 del codice bancario affermi che «a norma di legge le banche commerciali devono svolgere attività commerciali senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli. Le banche commerciali devono assumere in piena autonomia la responsabilità civile con l’intera proprietà della persona giuridica», dall’inchiesta è emerso che è applicato l’articolo 4 del codice bancario, fatto salvo l’articolo 34 di tale codice, ossia laddove lo Stato definisce una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato. |
(165) |
Inoltre l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti dispone quanto segue: «Conformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone». |
(166) |
Analogamente la decisione n. 40 ordina a tutti gli istituti finanziari di fornire uno specifico sostegno creditizio ai progetti «incoraggiati». Come già illustrato nella sezione 3.1, e più nello specifico al considerando 94, i progetti dell’industria degli ACF rientrano nella categoria dei progetti «incentivati». La decisione n. 40 conferma quindi la precedente risultanza relativa al codice bancario, secondo cui le banche esercitano poteri pubblici sotto forma di operazioni di credito agevolato. |
(167) |
La Commissione ha rilevato inoltre che la CBIRC dispone di un ampio potere di approvazione nei confronti di tutti gli aspetti della gestione di tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC (compresi quelli privati ed esteri), quali (36):
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(168) |
Il codice bancario è giuridicamente vincolante. L’obbligatorietà dei piani quinquennali e della decisione n. 40 è stata appurata nella precedente sezione 3.1. L’obbligatorietà dei testi normativi della CBIRC deriva dai suoi poteri in qualità di autorità di regolamentazione bancaria. L’obbligatorietà di altri documenti è dimostrata dalle rispettive clausole di supervisione e valutazione. |
(169) |
La decisione n. 40 del Consiglio di Stato ordina a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incoraggiati e promette l’attuazione di «altre politiche preferenziali in merito ai progetti incoraggiati». In base a tali presupposti le banche sono tenute a fornire sostegno creditizio all’industria dei prodotti ACF. |
(170) |
Inoltre anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere supervisionate dal PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Infatti uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e gestionali nelle società. A questo proposito il piano d’azione triennale della CBIRC per il periodo 2020-2022 indica la necessità di «implementare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma del governo societario del settore finanziario». Inoltre la sezione II del piano mira a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nel governo societario: «renderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nel governo societario […] Le principali questioni operative e gestionali devono essere state discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o degli alti dirigenti». |
(171) |
Di recente il governo della RPC ha altresì stabilito che anche gli azionisti degli istituti finanziari debbano facilitare l’esercizio del suo controllo attraverso il quadro di governo societario dell’istituto come segue: «I grandi azionisti degli istituti bancari e assicurativi sostengono tali istituti creando una struttura solida e indipendente di governo societario con un effettivo bilanciamento dei poteri nonché incoraggiano e sostengono banche e istituti assicurativi al fine di garantire l’integrazione organica della leadership del partito nel governo societario» (37). |
(172) |
Infine i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali stabiliti dalla CBIRC, in particolare, ora prendono in considerazione come gli istituti finanziari «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale» e soprattutto come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» (38). |
(173) |
La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si dovevano attenere i dirigenti e i revisori dei conti della banca statale che ha collaborato, i quali sono nominati dal governo della RPC e rispondono a quest’ultimo. Il governo della RPC si è pertanto avvalso di tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato ogniqualvolta essa erogava prestiti all’industria dei prodotti ACF. |
(174) |
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell’esercizio di un controllo significativo sulla base di prestiti concreti erogati ai produttori esportatori inclusi nel campione. Nella sua risposta al questionario, la banca statale che ha collaborato ha dichiarato di utilizzare politiche e modelli sofisticati di valutazione del rischio di credito (sistema di rating) per la concessione dei prestiti in esame. Inoltre la banca EXIM ha spiegato che non vi è differenza nelle politiche per quanto riguarda il settore in cui opera il mutuatario, la situazione creditizia e patrimoniale ecc.; tuttavia tali fattori incidono sulla valutazione del rating del credito e sui costi del rischio del mutuatario. Nel concedere prestiti essa può basarsi su piani e politiche pertinenti; tuttavia, per determinare i singoli progetti di finanziamento, applica una valutazione basata sul mercato. |
(175) |
Tuttavia la banca statale che ha collaborato si è rifiutata di fornire esempi concreti di valutazione del rischio di credito relativi alle società incluse nel campione, poiché le informazioni richieste sono interne e comprendono informazioni commerciali riservate che non è consentito divulgare, benché la Commissione disponesse di un consenso scritto con cui le suddette società avevano rinunciato ai propri diritti di riservatezza. |
(176) |
In assenza di prove concrete di valutazioni della solvibilità, la Commissione ha quindi esaminato il quadro normativo generale, quale descritto ai considerando da 161 a 169, congiuntamente alla condotta della banca statale che ha collaborato in relazione ai prestiti concessi alle società incluse nel campione. Dall’inchiesta è emerso che tale condotta era in contrasto con la posizione ufficiale della banca, poiché quest’ultima in pratica non operava sulla scorta di valutazioni approfondite del rischio basate sul mercato. |
(177) |
Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha rilevato che i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricevuto prestiti a tassi d’interesse prossimi o inferiori a quelli di riferimento della People’s Bank of China («PBoC») e prossimi o inferiori al tasso d’interesse di base annunciato dal National Interbank Funding Center («NIFC») e introdotto il 20 agosto 2019 (39), a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. Pertanto tali prestiti sono stati concessi a tassi inferiori a quelli di mercato corrispondenti al profilo di rischio dei produttori esportatori inclusi nel campione. |
(178) |
La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio in relazione all’industria dei prodotti ACF. |
(179) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che la banca statale che ha collaborato, ossia la banca EXIM, sia un ente pubblico e che il governo della RPC abbia esercitato un controllo significativo sulla banca EXIM. Il governo della RPC ha sostenuto che i legami formali non sono sufficienti a dimostrare un controllo significativo da parte del governo e l’esistenza di un ente pubblico. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha dimostrato la mancanza di indipendenza della gestione della banca EXIM, sostenendo che il governo della RPC esercita un controllo sulla banca EXIM solo nella supervisione della nomina della dirigenza della banca e del suo consiglio di amministrazione. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione si è basata eccessivamente sull’articolo 34 della legge bancaria cinese, che considera solo un documento guida privo di specificità, non sufficiente per dedurre che l’EXIM o altri istituti finanziari siano investiti di pubblici poteri. |
(180) |
Inoltre il governo della RPC ha affermato di non aver esercitato un controllo significativo sulla banca EXIM od ottenuto l’autorità governativa. Il governo della RPC ha sostenuto che, sebbene l’articolo 34 del codice bancario cinese preveda che le banche commerciali agiscano «sotto la guida delle politiche industriali» del governo della RPC, tale disposizione dovrebbe essere considerata un principio guida per le banche cinesi. Inoltre ha affermato che anche l’articolo 15 delle norme generali sui prestiti e la decisione n. 40 non sono obbligatori, ma hanno solo carattere orientativo. Infine, il governo della RPC ha contestato l’affermazione secondo cui la banca EXIM «ha concesso prestiti a tassi di riferimento inferiori o prossimi ai pertinenti tassi di riferimento» e ha sostenuto che la Commissione non ha fornito i dati a sostegno di tale affermazione. |
(181) |
La Commissione non ha accolto le affermazioni del governo della RPC. La Commissione non si è basata solo sui «legami formali» per qualificare come ente pubblico la banca EXIM di proprietà statale che ha collaborato all’inchiesta, ma ha anche dimostrato che il governo della RPC esercitava un controllo significativo sulla banca per i seguenti motivi. |
(182) |
Come spiegato al considerando 168, la Commissione ha ritenuto che il codice bancario cinese e la decisione n. 40 siano di natura obbligatoria. Inoltre le risultanze della presente inchiesta (nonché quelle ricavate dalla Commissione nelle inchieste precedenti relative allo stesso regime di sovvenzione) non hanno suffragato l’argomentazione secondo cui le banche non tengono conto delle politiche e dei piani pubblici nell’adottare decisioni concernenti la concessione di prestiti. Ad esempio, la Commissione ha riscontrato che i produttori esportatori beneficiavano di prestiti agevolati a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato. |
(183) |
Dall’inchiesta è emerso che l’articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti è stato di fatto applicato nella pratica, mentre gli articoli 4, 5 e 41 del codice bancario erano applicabili fatto salvo l’articolo 34 del codice bancario, ossia: laddove lo Stato definisce una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato. Mentre gli articoli 4 e 5 del codice bancario fanno parte del capo I, che stabilisce le disposizioni generali, l’articolo 34 fa parte del capo IV, che stabilisce le norme di base che disciplinano i prestiti. La dicitura dell’articolo 34: «le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all’orientamento delle politiche industriali dello Stato», dimostra che tale disposizione non ha carattere orientativo ma ha piuttosto carattere obbligatorio e fornisce alle banche chiare istruzioni di tenere conto delle politiche industriali dello Stato nell’esercizio della loro attività creditizia. La Commissione ha osservato altresì che la decisione n. 40 del Consiglio di Stato dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incoraggiati e promette l’attuazione di «altre politiche preferenziali in merito ai progetti incoraggiati». Benché l’articolo 17 della medesima decisione prescriva alle banche di rispettare i principi di concessione del credito, durante l’inchiesta la Commissione non ha potuto accertare che questo sia avvenuto in pratica. Al contrario, sono stati concessi prestiti ai produttori esportatori indipendentemente dalla loro situazione finanziaria e solvibilità. |
(184) |
Inoltre, per quanto riguarda specificamente l’EXIM Bank, è incontestabile che si tratta di una banca che persegue direttamente le politiche governative per sua stessa ammissione. Come spiegato sul suo sito web (40), EXIM è una banca finanziata dallo Stato e di proprietà statale direttamente sotto la guida del Consiglio di Stato e dedicata, tra l’altro, al sostegno del commercio estero cinese e all’attuazione della strategia «going global». Il consiglio di amministrazione (41), il collegio dei revisori (42) e gli alti dirigenti (43) dell’EXIM Bank comprendono membri di alto livello nel CCP e/o che rappresentano un ministero. |
(185) |
Su tale base la Commissione mantiene la sua posizione che il governo della RPC si è avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato ogniqualvolta essa forniva prestiti all’industria degli ACF, conformemente al considerando 173. Ciò è esemplificato al considerando 170, che indica chiaramente che il governo della RPC interviene in tutte le principali decisioni adottate dai dirigenti della banca. Ciò dimostra che il quadro normativo non ha lasciato alcun margine di manovra ai dirigenti e ai revisori della banca per quanto riguarda l’opportunità o meno di seguire tale quadro rispetto ai produttori esportatori inclusi nel campione, collocando in tal modo i dirigenti di tale banca in una posizione di dipendenza. |
(186) |
Infine, come indicato al considerando 177, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha rilevato che i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricevuto prestiti a tassi d’interesse prossimi o inferiori a quelli di riferimento della People’s Bank of China («PBoC») e prossimi o inferiori al tasso d’interesse di base, a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. Di conseguenza, considerando il profilo di rischio dei produttori esportatori inclusi nel campione descritto nella sezione 3.4.2.3 e che, secondo l’analisi dei rischi effettuata dalla Commissione, i produttori esportatori avrebbero dovuto ricevere un rating di credito inferiore e quindi avrebbero dovuto pagare tassi di interesse significativamente superiori al tasso privo di rischio, la Commissione ha concluso che i prestiti in questione erano stati concessi a tassi inferiori a quelli di mercato. Data la natura sensibile dei dati, le informazioni dettagliate su tali prestiti possono essere comunicate solo ai rispettivi produttori esportatori. |
(187) |
La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio in relazione all’industria degli ACF. |
3.4.1.4.
(188) |
La Commissione ha appurato che la banca statale che ha collaborato ha applicato il suesposto quadro giuridico nell’esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore dei prodotti ACF. Agiva pertanto come ente pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC. |
3.4.1.5.
(189) |
Come indicato al considerando 146, nessuno degli altri istituti finanziari che hanno erogato prestiti alle società incluse nel campione ha risposto al questionario specifico. Il governo della RPC ha fornito alcune informazioni sull’assetto proprietario di un certo numero di banche ma non sulla struttura di governance e sulla valutazione del rischio, né ha fornito esempi relativi a prestiti specifici all’industria dei prodotti ACF. |
(190) |
La Commissione ha pertanto deciso, coerentemente con le conclusioni di cui alla sezione 3.2.1, di utilizzare i dati disponibili per determinare se tali istituti finanziari statali possano essere considerati enti pubblici. |
(191) |
Nell’ambito di precedenti inchieste (44), la Commissione ha stabilito che le seguenti banche che avevano erogato prestiti ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione nell’inchiesta in oggetto erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali: Agricultural Bank of China, Bank of Beijing, Bank of China, Bank of Communications, Bank of Jiangsu, Bank of Kunlun, Bank of Nanjing, Bank of Ningbo, Bank of Qingdao, Bank of Shanghai, Bank of Tianjin, Bank of Yantai, CCB, China Bohai Bank, China CITIC Bank, China Construction Bank, China Development Bank, China Everbright Bank, China Guangfa Bank, China Industrial Bank, China Industrial International Trust Limited, China Merchants Bank, China Merchants Bank Financial Leasing Co., Ltd., China Minsheng Bank, Chongqing Rural Commercial Bank, Daye Trust Co., Ltd., Dongying Bank, EverGrowing Bank, Fudian Bank, Guangdong Development Bank, Guosen Securities Co., Hang Fung Bank, Ltd., Hangzhou Bank, Hankou Bank, Hengfeng Bank Co., Ltd., Huaxia Bank, Hubei Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Minsheng Securities Co., Ltd., Postal Savings Bank, Qilu Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Sinotruk Finance Co. Ltd. e Zheshang Bank. Non essendo stata fornita alcuna informazione che porti a concludere diversamente, la Commissione ha mantenuto la medesima conclusione nella presente inchiesta. |
(192) |
Secondo le informazioni disponibili al pubblico, come quelle contenute in siti web e relazioni annuali, le informazioni riportate in annuari bancari o su Internet, la Commissione ha rilevato che i seguenti istituti finanziari che avevano erogato prestiti ai tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali:
|
(193) |
La Commissione ha inoltre stabilito, in assenza di specifiche informazioni contrarie provenienti dagli istituti finanziari in esame, che l’assetto proprietario e il controllo del governo della RPC si basavano su indizi formali, per le stesse ragioni esposte alla sezione 3.4.1.3. Sembrerebbe in particolare, sulla base dei dati disponibili, che i dirigenti e i revisori dei conti degli istituti finanziari statali che non hanno collaborato siano nominati dal governo della RPC e rispondano a quest’ultimo nello stesso modo della banca statale che ha collaborato. |
(194) |
In relazione all’esercizio di un controllo significativo, la Commissione ha rilevato che le risultanze concernenti l’istituto finanziario statale che ha collaborato possano essere considerate rappresentative anche per gli istituti finanziari statali che non hanno collaborato. Il quadro normativo analizzato alla sezione 3.4.1.3 si applica loro in eguale misura. In mancanza di indicazioni contrarie e sulla base dei dati disponibili, l’assenza di prove concrete di valutazioni della solvibilità vale egualmente per loro come per la banca statale che ha collaborato. |
(195) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha sostenuto che le argomentazioni della Commissione erano insufficienti, concludendo che tutti gli istituti finanziari statali costituivano anche enti pubblici. Il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione si è basata su precedenti procedimenti antisovvenzioni e sulle proprie conclusioni per quanto riguarda gli istituti finanziari statali e non ha effettuato un’analisi caso per caso che attribuisse particolare rilevanza alle circostanze specifiche di ciascun caso e in relazione a ciascuno degli istituti finanziari. Il governo della RPC ha inoltre argomentato che la Commissione non ha fornito elementi di prova sufficienti per determinare l’esistenza di un controllo significativo sugli istituti finanziari statali e si è basata unicamente su legami formali che costituiscono la proprietà e il controllo. |
(196) |
A tale riguardo la Commissione ha rammentato che, in assenza di collaborazione da parte delle altre banche statali diverse da EXIM, essa ha dovuto affidarsi ai dati disponibili. Come già indicato nei suoi questionari e in assenza di nuove informazioni da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che nel presente caso le informazioni derivanti da inchieste precedenti, unitamente agli indizi formali di un controllo e alle risultanze ulteriori della presente inchiesta in relazione a EXIM e all’effettiva condotta delle banche nei confronti dei produttori esportatori, rappresentavano i migliori dati disponibili. In ogni caso il quadro normativo analizzato alla sezione 3.4.1.3 si applica a tutte le banche in eguale misura. Inoltre il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni in grado di confutare le risultanze della Commissione secondo cui le altre banche statali che hanno fornito prestiti alle società incluse nel campione sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. La Commissione ha pertanto confermato la propria posizione. |
3.4.1.6.
(197) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha stabilito che tutti gli istituti finanziari statali cinesi che hanno erogato finanziamenti ai tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. |
(198) |
Inoltre, anche qualora non fossero da considerare enti pubblici, la Commissione ha stabilito che gli istituti finanziari statali sarebbero da considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, per le stesse ragioni di cui alla successiva sezione 3.5.1.2. La loro condotta sarebbe pertanto attribuibile in ogni caso al governo della RPC. |
3.4.1.7.
(199) |
Overseas-Chinese Banking Corporation, Limited è stata considerata di proprietà privata sulla base delle risultanze emerse nelle precedenti inchieste antisovvenzioni (45) e integrate dalle informazioni disponibili al pubblico. La Commissione ha verificato se questo istituto finanziario avesse ricevuto dal governo della RPC l’incarico o l’ordine di concedere sovvenzioni al settore dei prodotti ACF ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. |
(200) |
Secondo l’organo d’appello dell’OMC, si è in presenza di un «incarico» quando un governo conferisce una responsabilità a un organismo privato, mentre un «ordine» si riferisce a situazioni in cui il governo esercita i suoi poteri su un organismo privato (46). In entrambi i casi il governo ricorre a un organismo privato quale tramite per il contributo finanziario e, «nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dato a un organismo privato comporti una qualche forma di minaccia o di incentivo» (47). L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) non consente al contempo ai membri di istituire misure compensative sui prodotti «quando il governo si limita ad esercitare i suoi poteri normativi generali» (48) o quando il suo intervento «può avere o non avere un risultato particolare, semplicemente in funzione di determinate circostanze fattuali e dell’esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato» (49). L’incarico o l’ordine implica invece «un ruolo del governo più attivo rispetto a semplici atti di incoraggiamento» (50). |
(201) |
La Commissione ha rilevato che il quadro normativo applicabile all’industria summenzionata, richiamato ai considerando da 161 a 168, si applica a tutti gli istituti finanziari della RPC, compresi quelli privati. A dimostrazione di ciò, il codice bancario e le varie ordinanze della CBIRC riguardano tutte le banche che ricevono finanziamenti dalla Cina e quelle che ricevono finanziamenti esteri nell’ambito della gestione della CBIRC. |
(202) |
Inoltre la maggior parte dei contratti di prestito stipulati con istituti finanziari privati presentava condizioni analoghe ai contratti conclusi con le banche statali e i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati erano simili a quelli concessi dagli istituti finanziari statali. |
(203) |
In assenza di informazioni contrarie provenienti dagli istituti finanziari privati, la Commissione ha concluso che, per quanto riguarda l’industria degli ACF, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina sotto la supervisione della CBIRC agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base per il perseguimento delle politiche pubbliche, ed erogano all’industria degli ACF prestiti a tasso agevolato. |
(204) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato un incarico o un ordine da parte del governo della RPC, in particolare un legame tra il governo e la condotta specifica di tutti gli istituti finanziari. Il governo della RPC sostiene che il fatto di esercitare i propri poteri normativi generali fornendo semplici orientamenti o incentivi non è sufficiente a dimostrare l’incarico e l’ordine. Inoltre il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha rispettato il suo obbligo di condurre tale analisi per ciascuna entità. |
(205) |
La Commissione non concorda con questo punto di vista. Poiché il quadro normativo illustrato ai considerando da 161 a 173, che si applica a tutte le banche in Cina di proprietà pubblica o privata, è giuridicamente vincolante, come ulteriormente confermato ai considerando 182 e 183, esso non costituisce un mero incoraggiamento o orientamento da parte del governo. La Commissione ha già stabilito al considerando 169 che la decisione n. 40 dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incentivati, sebbene l’articolo 17 della medesima decisione chieda anche alla banca di rispettare i principi di concessione del credito. Inoltre la Commissione ha stabilito al considerando 185 che il governo della RPC si è basato su tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sugli istituti finanziari, senza lasciare loro alcun margine di manovra in merito alla sua attuazione. Esiste pertanto un chiaro legame tra il governo della RPC e la condotta specifica delle banche private, che dimostra l’incarico e l’ordine da parte del governo della RPC. |
(206) |
Inoltre la Commissione ha rammentato che, in assenza di collaborazione da parte delle banche private, essa ha dovuto affidarsi ai dati disponibili. Poiché vi è stata una collaborazione parziale solo da parte di una banca statale, la Commissione ha utilizzato le informazioni disponibili per questa banca, che è stata dimostrata essere ente pubblico, e le ha confrontate con le condizioni di prestito offerte dalle banche private che non hanno collaborato. In aggiunta, dai controlli incrociati a distanza presso le società incluse nel campione non sono emerse differenze significative tra le condizioni o i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati e quelli concessi dagli istituti finanziari statali. Il fatto che vi fosse una corrispondenza a livello di tariffe dimostra che anche le banche private erogavano prestiti a condizioni inferiori a quelle di mercato conformemente al quadro normativo indicato sopra. Di conseguenza l’argomentazione del governo della RPC che la Commissione non ha rispettato il suo obbligo di condurre tale analisi per ciascuna entità è infondata. |
(207) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha inoltre sostenuto che, poiché gli istituti finanziari variavano i tassi, le condizioni e i tipi di prodotti a seconda della società alla quale concedevano il finanziamento, ciò indicava che lo Stato non aveva affidato loro l’incarico e l’ordine di offrire condizioni di prestito specifiche o preferenziali, ma che esse concedevano finanziamenti secondo le condizioni di mercato e la posizione finanziaria del loro cliente. |
(208) |
Il fatto che le società incluse nel campione abbiano beneficiato di diversi tipi di prestiti durante il periodo dell’inchiesta, con differenze rispetto ai tassi e ad altre condizioni, non significa necessariamente che tali prestiti siano stati ricevuti a condizioni di mercato. In effetti, come già indicato al considerando 177, la Commissione ha rilevato che i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricevuto prestiti a tassi d’interesse prossimi o inferiori a quelli di riferimento della People’s Bank of China («PBoC») e prossimi o inferiori al tasso d’interesse di base annunciato dal National Interbank Funding Center («NIFC») e introdotto il 20 agosto 2019 (51), a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. Di conseguenza, i prestiti sono stati concessi a tassi inferiori a quelli di mercato e l’argomentazione è respinta. |
(209) |
Di conseguenza, la Commissione ha confermato la sua conclusione che, per quanto riguarda l’industria degli ACF, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina hanno ricevuto l’incarico o l’ordine dello Stato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base, di perseguire le politiche pubbliche e di erogare presiti a tasso agevolato all’industria degli ACF. |
3.4.1.8.
(210) |
In precedenti inchieste antisovvenzioni, la Commissione ha già stabilito che i rating di credito nazionali assegnati alle società cinesi non erano attendibili, sulla base di uno studio pubblicato dal Fondo monetario internazionale (52) che ha rivelato una discrepanza tra i rating di credito internazionali e quelli cinesi, in combinazione con le risultanze dell’inchiesta riguardanti le società incluse nel campione. Infatti, secondo l’FMI, le agenzie di rating locali valutano oltre il 90 % delle obbligazioni cinesi da AA ad AAA, una stima non comparabile rispetto ad altri mercati quali l’Unione o gli Stati Uniti. Ad esempio, le società che godono di una valutazione così elevata nel mercato statunitense sono meno del 2 %. Le agenzie cinesi di rating del credito sono dunque fortemente sbilanciate verso i valori alti della scala di rating. Le loro scale di rating sono molto ampie e tendono a raggruppare in un’unica vasta categoria titoli obbligazionari con rischi di default significativamente diversi (53). Secondo il «China Bond Market Insight 2021» di Bloomberg (54), cinque agenzie di rating locali cinesi dominano il mercato obbligazionario: China Chengxin, Dagong, Lianhe, Shanghai Brilliance e Golden Credit Rating, e circa il 90 % delle obbligazioni è valutato AAA dalle agenzie di rating locali. Tuttavia molti emittenti hanno ricevuto da «S&P» (Standard and Poor’s) un rating globale dell’emittente più basso, ossia A e BBB (55). |
(211) |
Inoltre agenzie di rating straniere come Standard and Poor’s e Moody’s applicano di norma una maggiorazione al rating di credito di riferimento dell’emittente in base a una stima dell’importanza strategica dell’azienda per il governo cinese e della solidità di tutte le garanzie implicite quando tali agenzie valutano obbligazioni cinesi emesse all’estero (56). |
(212) |
La Commissione ha inoltre reperito ulteriori informazioni per integrare tale analisi. In primo luogo la Commissione ha stabilito che lo Stato può esercitare una certa influenza sul mercato dei rating del credito. Secondo le informazioni fornite dal governo della RPC, nel periodo dell’inchiesta sul mercato obbligazionario cinese operavano 12 agenzie nazionali di rating del credito, la maggioranza delle quali statali. In totale il 60 % di tutte le obbligazioni valutate in Cina era stato valutato da un’agenzia di rating di proprietà statale (57). |
(213) |
In secondo luogo non si può accedere liberamente al mercato cinese dei rating del credito. Si tratta essenzialmente di un mercato chiuso, poiché le agenzie di rating devono essere approvate dalla China Securities Regulatory Commission («CSRC», commissione cinese di regolamentazione degli strumenti finanziari) o dalla People’s Bank of China («PBoC») prima di potere iniziare l’attività (58). A metà del 2017 la PBoC ha annunciato che le agenzie estere di rating del credito sarebbero state autorizzate a effettuare valutazioni del credito su parte del mercato obbligazionario nazionale a determinate condizioni. La Commissione ha anche riscontrato che, nel periodo dell’inchiesta, sul mercato cinese operavano due agenzie di rating di proprietà estera e altre due che erano joint venture sino-estere. Tuttavia, come sopra illustrato, tali agenzie di rating del credito seguono le scale cinesi di rating e pertanto non sono esattamente comparabili con quelle internazionali. |
(214) |
Infine uno studio condotto nel 2017 dalla stessa PBoC conferma le risultanze della Commissione, concludendo che «se il livello degli investimenti delle obbligazioni estere è fissato a un rating internazionale pari o superiore a BBB, allora gli investimenti obbligazionari nazionali potrebbero essere classificati a un rating AA o superiore, tenendo conto delle differenze tra il rating nazionale medio e il rating internazionale di 6 o più livelli» (59). |
(215) |
Alla luce della situazione descritta ai considerando da 210 a 214, la Commissione ha concluso che i rating cinesi del credito non forniscono una stima attendibile del rischio di credito delle attività sottostanti. In base a tali presupposti, benché alcune società incluse nel campione abbiano ricevuto un buon rating del credito da un’agenzia cinese di rating, la Commissione ha concluso che tali valutazioni non sono attendibili. Tali rating erano altresì falsati dagli obiettivi politici atti a incoraggiare i settori strategici fondamentali, quale l’industria dei prodotti ACF. |
(216) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha contestato che le condizioni di prestiti e finanziamenti siano sempre collegate ai rating del credito e ha sostenuto che rating più affidabili, ossia meno favorevoli, non significherebbero che il prestito sarebbe stato emesso a tassi di interesse più elevati. Il governo della RPC ha inoltre contestato il riferimento della Commissione al documento di lavoro n. 2017/5 della PBOC di cui al considerando 214, che confermava la differenza tra il rating interno medio e i rating internazionali. Il governo della RPC ha argomentato che non si tratta di un documento di lavoro pubblicato dalla PBoC, bensì di un documento accademico alla cui redazione ha partecipato un membro del personale della PBoC e quindi non rappresenta il punto di vista di quest’ultima. |
(217) |
Inoltre, secondo il governo della RPC, il documento cerca di spiegare che vi è una differenza nei livelli di rating del credito di una società cinese tra il sistema nazionale e il sistema internazionale, a causa del fatto che il primo si basa sul livello di rischio della società tra le società nazionali cinesi, mentre il secondo si basa sul livello di rischio della stessa società tra tutte le società del mondo. Infine il governo della RPC ha argomentato che diverse società cinesi avevano ricevuto rating di credito più elevati da agenzie internazionali. |
(218) |
La Commissione ha osservato in primo luogo che l’affermazione secondo cui la differenza di rating del credito non inciderebbe sul prezzo dei prestiti non gode di alcun sostegno nella letteratura finanziaria. In effetti, la logica di base dei rating del credito è quella di aiutare gli operatori finanziari a fissare correttamente il prezzo del rischio di credito nelle loro decisioni di prestito. L’assenza di correlazione tra il rating del credito e il prezzo (tasso di interesse) dei prestiti indicherebbe infatti che il mercato è distorto e che gli istituti finanziari hanno l’incarico o l’ordine di erogare prestiti alle società a prescindere dalla loro situazione finanziaria e solvibilità. |
(219) |
In secondo luogo, il fatto che alcune società abbiano ricevuto rating di credito più elevati da parte di agenzie internazionali non mette in discussione la valutazione complessiva della Commissione in quanto tale. Come indicato al considerando 211, di norma quando le agenzie rating straniere valutano obbligazioni cinesi emesse all’estero, esse applicano una maggiorazione al rating di credito di riferimento dell’emittente in base a una stima dell’importanza strategica della società per il governo cinese e della solidità di tutte le garanzie implicite. |
(220) |
Per quanto riguarda il documento di lavoro della PBoC n. 2017/5, la Commissione ha osservato che era stato reperito nella sezione dedicata alla ricerca del sito web della PBoC, che indica quanto segue: «I documenti di lavoro sono corredati di documenti accademici del personale della PBC. Le opinioni espresse nei documenti sono quelle degli autori e potrebbero non rappresentare quelle della loro organizzazione. Le relazioni e le relativi citazioni dovrebbero indicare la fonte come‘documento di lavoro della PBC’ (60).» Di conseguenza, anche se non rappresenta la posizione ufficiale della PBoC, è corretto fare riferimento ad esso come documento di lavoro della PBoC. Inoltre, poiché tali documenti sono pubblicati sul sito web ufficiale dell’organizzazione, si può ragionevolmente presumere che la PBoC ritenga almeno che tali documenti soddisfino i criteri di una valida ricerca accademica. |
(221) |
La Commissione non concorda inoltre con l’ipotesi secondo cui vi sia una differenza nei livelli dovuti al fatto che il rating nazionale si basa su una classificazione del rischio tra le società nazionali cinesi, mentre il rating estero si basa su una classifica di rischio tra tutte le società del mondo. Sulla base di tale ipotesi, e tenuto conto del fatto che circa il 90 % delle obbligazioni all’interno della Cina ha un rating AAA, ciò porterebbe a concludere che quasi tutte le società in Cina sono classificate allo stesso modo in termini di rischio, in quanto tutte presentano risultati eccezionalmente positivi rispetto alle altre, il che sembra altamente improbabile in termini di realtà economica. |
(222) |
In ogni caso, la Commissione ha osservato che, poiché nessuna delle banche che hanno concesso i prestiti ai produttori esportatori ha collaborato all’inchiesta, non ha potuto verificare se e in che modo si tenga conto della valutazione del rischio e del rating del credito. Essa ha dovuto pertanto basarsi sui dati disponibili, i quali hanno confermato che i tassi di interesse per i prestiti erogati erano ben al di sotto dei tassi di mercato e che pertanto tali politiche del governo e il documento di lavoro hanno svolto un ruolo nella fissazione dei tassi di interesse in quanto non collegati al rischio reale sottostante. |
(223) |
Infine, la Commissione ha ricordato che la sua valutazione del rating del credito adeguato non si basa su un approccio meccanico, ma che la Commissione ha valutato individualmente la situazione finanziaria di ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione al fine di riflettere le loro specificità, come descritto al considerando 237. |
3.4.2. Finanziamenti agevolati: prestiti
3.4.2.1.
1) Prestiti a breve e lungo termine
(224) |
La Commissione ha stabilito che le società di tutti e tre i gruppi inclusi nel campione si sono avvalse di vari prestiti a breve e lungo termine al fine di finanziare le loro attività. Tali prestiti sono stati utilizzati principalmente per l’operatività quotidiana, le esigenze in termini di capitale di esercizio, progetti speciali, investimenti o per sostituire altri prestiti. Ciascun gruppo si è anche avvalso di crediti all’esportazione a breve e lungo termine. |
2) Prestiti con l’obiettivo specifico di sostituire altri prestiti
(225) |
Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha riscontrato che tutti i gruppi inclusi nel campione hanno contratto prestiti con l’obiettivo specifico di sostituirli a quelli di altre banche. La Commissione ha appurato che, tramite tale pratica, alcune società potevano riorganizzare le loro passività e ottenere fondi senza i quali non sarebbero state in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso, evidenziando di conseguenza le difficoltà nel rimborsare i debiti. |
(226) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che i prestiti rotativi non sono necessariamente indice di problemi di liquidità. Esso ha sostenuto che tali operazioni sono comuni a tutte le società commerciali, comprese quelle nell’Unione. Il governo della RPC ha inoltre argomentato che vi sono varie ragioni per tali rifinanziamenti e che nulla indica che le società che si avvalgono di tali operazioni non sarebbero in grado di rimborsare il debito. |
(227) |
La Commissione ha espresso disaccordo con la valutazione del governo della RPC. Secondo le autorità cinesi stesse i prestiti rotativi costituiscono un fattore di rischio di credito aggiuntivo. Come indicato negli «Orientamenti sulla classificazione dei prestiti in base al rischio» della CBRC, i prestiti rotativi dovrebbero essere segnalati quanto meno come prestiti «preoccupanti» (61). Un prestito rientrante in questa categoria implica che anche qualora un debitore possa in questo momento rimborsare il capitale e gli interessi del prestito, vi sono dei fattori che possono influenzare negativamente tale rimborso. |
(228) |
Gli strumenti di credito rotativi esistono certamente in Europa, ma le loro modalità e condizioni sono molto diverse da quelle dei prestiti rotativi cinesi. Gli strumenti di credito rotativi nell’Unione sono essenzialmente linee di credito con un importo massimo predeterminato che può essere ritirato e rimborsato in varie occasioni nel corso di un periodo di tempo prestabilito. Inoltre, tali linee di credito comportano un costo aggiuntivo, sia esso un margine contrattuale oltre i normali tassi di mercato a breve termine o una commissione di gestione. |
(229) |
I prestiti rotativi individuati presso le società cinesi incluse nel campione non avevano invece condizioni diverse da quelle di altri prestiti a breve termine. Non erano classificati come linee di credito o strumenti di credito rotativo e non vi erano commissioni o margini supplementari ad essi collegati. A prima vista sembravano normali prestiti a breve termine. Tuttavia, la finalità del prestito alle volte faceva riferimento al «rimborso di prestiti». Inoltre, verificando il rimborso di tali prestiti nel corso dei controlli incrociati a distanza è emerso chiaramente che il capitale era di fatto rimborsato mediante nuovi prestiti ottenuti dalla stessa banca per lo stesso importo entro una settimana prima o dopo la data di scadenza del prestito iniziale. La Commissione ha poi esteso l’analisi agli altri prestiti nelle tabelle di prestito e rinvenuto nella maggior parte dei casi altri esempi con le stesse identiche caratteristiche. Per tutte queste ragioni la Commissione ha mantenuto la sua posizione sui prestiti rotativi. |
3.4.2.2.
(230) |
Come dimostrato ai considerando da 161 a 168, vari testi normativi specificamente destinati alle società del settore ordinano agli istituti finanziari di concedere prestiti a tassi agevolati all’industria degli ACF. Da tali documenti si evince che gli istituti finanziari erogano finanziamenti agevolati solo a un numero limitato di settori/società che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. La Commissione ha ritenuto che il riferimento all’industria dei prodotti ACF sia sufficientemente chiaro poiché che tale industria è identificata dal suo nome o da un riferimento al prodotto che fabbrica o al gruppo industriale cui appartiene. |
(231) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha contestato la risultanza della Commissione sulla specificità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Il governo della RPC ha ribadito che il quadro giuridico in base al quale gli istituti finanziari sono incaricati o ordinati di erogare prestiti ai settori incoraggiati è solo di natura non vincolante e che l’industria degli ACF non è incentivato. |
(232) |
In primo luogo, il carattere vincolante del quadro giuridico è già confermato ai considerando 182 e 183. In secondo luogo, il fatto che l’industria degli ACF sia incentivata è già stato ampiamente discusso e confermato nella sezione 3.1. |
(233) |
La Commissione ha quindi mantenuto la sua conclusione che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non sono erogate indistintamente a tutti i settori, ma sono specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. |
3.4.2.3.
(234) |
La Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione compensabile basandosi sul vantaggio conferito ai beneficiari nel periodo dell’inchiesta. A norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l’importo dell’interesse pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo prestito commerciale ottenibile sul mercato. |
(235) |
Come esposto nelle sezioni 3.4.1 e 3.4.2 di cui sopra, i prestiti concessi dagli istituti finanziari cinesi rispecchiano un marcato intervento pubblico e non tengono conto dei tassi che sarebbero normalmente applicati in un mercato correttamente funzionante. |
(236) |
I gruppi di società inclusi nel campione presentavano situazioni finanziarie generali diverse. Nel periodo dell’inchiesta ciascuno di loro ha beneficiato di vari tipi di prestiti con differenze nelle scadenze, nelle garanzie, nelle garanzie reali e in altre condizioni. Per queste due ragioni ogni società aveva un tasso d’interesse medio basato sull’insieme dei prestiti ricevuti. |
(237) |
La Commissione ha valutato individualmente la situazione finanziaria di ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione per tenere conto di tali caratteristiche specifiche. A questo proposito, la Commissione ha seguito il metodo di calcolo per i finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti stabilito nell’ambito dell’inchiesta antisovvenzioni sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della RPC, come anche nelle inchieste antisovvenzioni sugli pneumatici originari della RPC e su alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC (62), come spiegato ai considerando che seguono. La Commissione ha quindi calcolato per ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione il vantaggio conferito individualmente dalla pratica dell’erogazione di finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti e attribuito tale vantaggio al prodotto in esame. |
(238) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Daching ha sostenuto che la Commissione non ha fornito alcuna analisi per stabilire se un metodo di calcolo utilizzato nelle inchieste antisovvenzioni relative agli pneumatici originari della RPC e ad alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC (63) fosse giuridicamente e di fatto adeguato per essere applicato alla presente inchiesta. Inoltre nulla indicava che la metodologia di calcolo fosse la stessa. |
(239) |
L’analisi dei finanziamenti agevolati di cui ai considerando da 224 a 236 è stata confrontata con l’analisi effettuata nei casi precedenti (64) di cui al considerando 237. La metodologia di calcolo ha seguito gli stessi principi, mentre il vantaggio derivante dalle pratiche di finanziamento agevolato mediante prestiti per ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione è stato realizzato su base individuale, come spiegato al considerando 237 e comunicato a tali produttori. L’argomentazione della parte è stata quindi respinta. |
a) Gruppo Nanshan
(240) |
La Commissione ha osservato che nel periodo in esame Donghai Foil, produttore esportatore del gruppo Nanshan, non ha ricevuto un rating del credito. Altre società del gruppo Nanshan hanno ottenuto dalle agenzie di rating cinesi un rating del credito compreso tra AA+ e AAA-. Alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi di cui alla sezione 3.4.1.8, la Commissione ha concluso che questi rating non sono attendibili. |
(241) |
Come indicato ai considerando da 176 a 178, nella presente inchiesta gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Per determinare il vantaggio, la Commissione ha perciò dovuto valutare se i tassi d’interesse dei prestiti concessi al gruppo Nanshan fossero a livello di mercato. |
(242) |
Donghai Foil si presentava in condizioni finanziarie generalmente redditizie con margini di profitto compresi tra lo 0,5 % e il 7,2 % secondo la sua stessa contabilità finanziaria, sebbene negli ultimi anni tali margini fossero diminuiti, attestandosi nel 2018 sotto l’1 %. Per finanziare le sue attività tale società si è avvalsa soltanto di debiti a breve termine. La Commissione ha valutato la situazione di liquidità a breve termine della società. |
(243) |
Per quanto riguarda la liquidità a breve termine, la Commissione ha utilizzato indici quali l’indice di disponibilità, il quick ratio, l’indice di liquidità e l’indice del flusso di cassa. Tali indici misurano la capacità della società di soddisfare gli obblighi a breve termine e di rimborsare il debito a breve termine. Durante il PI la società presentava un indice medio di disponibilità pari a 1,6. Benché tale indice sia superiore a 1, le attività correnti della società sono appena sufficienti a soddisfare gli obblighi a breve termine, il che non basta per giustificare un rating elevato del credito, per il quale una società dovrebbe presentare un indice minimo di 2. L’indice di liquidità immediata della società era 1,3 nel 2019 e 1,2 nel 2020, quando il valore di riferimento è pari ad almeno 1. Infatti una società che presenta un indice di liquidità immediata inferiore a 1 potrebbe non essere in grado di estinguere i suoi debiti nel breve termine. Durante il PI l’indice di liquidità della società era in media 0,01; pertanto non aveva disponibilità liquide sufficienti a rimborsare il suo debito a breve termine. Inoltre presentava un flusso di cassa operativo («CFO») negativo nel 2016, 2017 e 2019. L’indice del flusso di cassa operativo era estremamente basso: - 0,02 nel 2019 e - 0,04 nel 2020. Un indice del flusso di cassa operativo inferiore a 1 significa che la società non genera abbastanza liquidità da coprire le passività correnti. |
(244) |
Considerando gli indicatori di liquidità descritti al considerando 243, la Commissione ha concluso che la società in esame presentava problemi di liquidità a breve termine che si traducono in un profilo debitore ad alto rischio. |
(245) |
Per la valutazione del rischio di solvibilità a lungo termine la Commissione si è basata su vari indici di solvibilità quali gli indici d’indebitamento e di copertura. Gli indici di solvibilità misurano la capacità della società di onorare i propri impegni debitori a lungo termine. Essi sono utilizzati da prestatori e investitori in obbligazioni per valutare la solvibilità della società. |
(246) |
Gli indici d’indebitamento misurano l’ammontare delle passività, in particolare il debito a lungo termine. La società presentava un elevato indice di indebitamento di 0,54, il che significa che il 54 % delle attività societarie è finanziato dal debito a breve termine. Inoltre nel corso degli anni tale indice ha fatto registrare un deciso aumento. Anche il rapporto indebitamento/capitale netto è aumentato costantemente, passando da 0,3 nel 2016 a 1,2 nel 2020, il che indica che la società finanzia sempre più la sua attività principalmente attraverso il debito. Quanto più elevato è l’indice di indebitamento e il rapporto indebitamento/capitale netto, tanto più alto è il rischio finanziario della società, il che significa che quest’ultima può incorrere in maggiori difficoltà nel pagare gli interessi sui debiti esistenti. |
(247) |
Gli indici di copertura misurano la capacità della società di pagare i debiti e soddisfare i suoi obblighi finanziari. Poiché nella maggior parte degli esercizi la società ha registrato un flusso di cassa operativo negativo, durante il PI il suo rapporto flussi di cassa operativi/debito era anch’esso negativo. Ciò significa che la società non sarebbe in grado di rimborsare il suo debito complessivo con il flusso di cassa operativo da essa generato. I dati del 2020 presentano una situazione in lieve miglioramento. Tuttavia alla società occorrerebbero ancora 25 anni per rimborsare il debito, il che indica che essa ha gravi problemi a generare liquidità sufficiente a rimborsare i debiti. |
(248) |
Pertanto, considerando gli indicatori di liquidità e solvibilità di cui ai considerando da 242 a 247, la Commissione ha concluso che la società presentava una situazione finanziaria fragile e un profilo ad alto rischio per potenziali prestatori e investitori. Data la precaria situazione di tesoreria del produttore esportatore, non sorprende che non disponeva di alcun finanziamento esterno, ma si finanziava esclusivamente tramite prestiti intersocietari. |
(249) |
La Commissione ha quindi esaminato anche la situazione finanziaria delle due società madri del gruppo, Nanshan Group e Shandong Nanshan. Sebbene a prima vista la loro situazione finanziaria apparisse migliore, con dati di redditività più elevati (circa l’8-10 %) e rapporti d’indebitamento più bassi (con un indice di indebitamento di circa il 25 % per entrambe), si potevano osservare problemi di liquidità analoghi. Infatti durante il PI i rapporti di cassa delle società madri sono rimasti costantemente inferiori a 1 e si aggiravano in media su 0,6. Pertanto non avevano disponibilità liquide sufficienti a rimborsare il loro debito a breve termine. Durante il PI le società presentavano anche un rapporto flussi di cassa operativi/debito costantemente basso, pari a 0,4, il che significa che non hanno generato liquidità sufficiente a coprire le passività correnti. |
(250) |
Inoltre alcune società del gruppo avevano contratto prestiti e obbligazioni per rimborsare prestiti precedenti o di altre banche. Questa tipologia di prestito è considerata un’indicazione del fatto che la società si trova in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi è un rischio aggiuntivo legato al suo finanziamento a breve e a lungo termine. Infine la Commissione ha accertato che in passato Shandong Nanshan era stata sottoposta a ristrutturazione del debito e aveva beneficiato di un accordo per la capitalizzazione del debito, come illustrato più avanti alla sezione 358. |
(251) |
Tenendo conto dei gravi problemi di liquidità e solvibilità evidenziati dall’analisi finanziaria delle società del gruppo Nanshan, descritta ai considerando da 242 a 247, la Commissione ha stabilito che la situazione finanziaria generale del gruppo Nanshan corrisponde a un rating BB, la classe immediatamente successiva a quelle considerate «investment grade». Con il termine «investment grade» si intendono le obbligazioni emesse dalla società che secondo le agenzie di rating sono sufficientemente in condizione di adempiere gli obblighi di pagamento e in cui le banche possono investire. |
(252) |
Sulla base dei dati disponibili al pubblico forniti da Bloomberg, per stabilire il tasso di mercato la Commissione ha utilizzato come parametro di riferimento il premio previsto per le obbligazioni emesse da aziende con rating BB, applicato al tasso di prestito di riferimento della PBoC o dopo il 20 agosto 2019 al tasso di base annunciato dal NIFC (65). |
(253) |
Tale maggiorazione è stata determinata calcolando il differenziale relativo tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating BB in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Il differenziale relativo così calcolato è stato quindi sommato al tasso d’interesse di riferimento pubblicato dalla PBoC o dopo il 20 agosto 2019 al tasso d’interesse di base pubblicato dal NIFC, alla data di concessione del prestito (66) e per la stessa durata del prestito in questione. Ciò è stato fatto individualmente per ogni prestito concesso al gruppo di società. |
(254) |
Anche per i prestiti denominati in valuta estera si verifica la stessa situazione, con distorsioni di mercato e l’assenza di rating di credito attendibili, poiché tali prestiti sono erogati dagli stessi istituti finanziari cinesi. Pertanto, come rilevato in precedenza, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse nel periodo dell’inchiesta da società con rating BB con denominazioni pertinenti. |
(255) |
Il vantaggio è stato accertato applicando il parametro di riferimento descritto ai considerando 252 e 253 alla durata del finanziamento sotto forma di prestito nel periodo dell’inchiesta. |
(256) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha ritenuto che la Commissione abbia erroneamente ignorato il rating del credito dei produttori esportatori che hanno collaborato e ha contestato la metodologia utilizzata dalla Commissione per stabilire un valore di riferimento, che dovrebbe basarsi sulla ricerca di un valore di riferimento comparabile sul mercato interno invece di applicare «rating del credito al di fuori del paese». La Commissione avrebbe dovuto invece ricorrere a prestiti analoghi non interessati dalle distorsioni del mercato nel paese interessato. Il governo della RPC ha inoltre ritenuto che la Commissione sia giunta a una conclusione arbitraria quando afferma che la maggior parte degli esportatori cinesi inclusi nel campione dovrebbe corrispondere a un rating BB. |
(257) |
Il governo della RPC ha inoltre contestato l’utilizzo del differenziale relativo tra le obbligazioni con rating AA e BB come maggiorazione e la sua aggiunta ai tassi della PBOC. Secondo il governo della RPC, il metodo del differenziale relativo è errato in quanto il livello dell’adeguamento al rialzo dipende in primo luogo dal livello dei tassi di interesse correnti e i tassi di riferimento della PBoC nella RPC negli anni pertinenti sono stati molto più elevati del tasso di riferimento negli Stati Uniti. Inoltre l’utilizzo di un differenziale relativo comporta che maggiorazione diventi una cifra variabile. |
(258) |
In risposta a tali affermazioni, la Commissione ha osservato quanto segue: |
(259) |
In primo luogo, per quanto riguarda l’uso di un valore di riferimento al di fuori del paese, come spiegato sopra, i rating del credito nazionali assegnati alle società cinesi sono stati considerati distorti dagli obiettivi politici del governo della RPC volti a incoraggiare le principali industrie strategiche e quindi inaffidabili. Di conseguenza la Commissione ha dovuto cercare un parametro di riferimento basato su rating del credito esenti da distorsioni, reperibili solo al di fuori del paese. |
(260) |
In secondo luogo, per quanto riguarda il rating BB applicato alle società, la Commissione ricorda che non ha preso una decisione arbitraria, ma ha effettuato un’analisi finanziaria individuale di tutte le società interessate, che indicava una situazione finanziaria corrispondente a un rating BB. |
(261) |
In terzo luogo, l’uso del differenziale relativo era già stato spiegato in inchieste precedenti (67). Effettivamente il differenziale relativo coglie le variazioni delle condizioni di mercato soggiacenti specifiche di un paese che non vengono espresse nel seguire la logica di un differenziale assoluto. Spesso, come nel presente caso, il rischio del paese e il rischio specifico di cambio variano nel tempo, e le variazioni sono diverse per i vari paesi. Di conseguenza i tassi privi di rischio variano notevolmente nel tempo e sono a volte inferiori negli Stati Uniti e a volte in Cina. Queste differenze sono collegate a fattori quali la crescita del PIL osservata e attesa, il clima economico e i livelli di inflazione. Poiché il tasso privo di rischio varia nel tempo, lo stesso differenziale assoluto nominale può portare a una valutazione del rischio molto diversa. Ad esempio, se la banca ritiene che il rischio di insolvenza specifico di una società superi del 10 % il tasso privo di rischio (stima relativa), il differenziale assoluto risultante può essere compreso tra lo 0,1 % (a un tasso privo di rischio dell’1 %) e l’1 % (a un tasso privo di rischio del 10 %). Dal punto di vista di un investitore, il differenziale relativo è quindi una misura migliore in quanto riflette l’entità del differenziale di rendimento e il modo in cui esso è influenzato dal livello del tasso di interesse di base. (332) In terzo luogo, inoltre, il differenziale relativo è neutro rispetto al paese. Ad esempio, se il tasso privo di rischio degli Stati Uniti è inferiore al tasso privo di rischio della Cina, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più elevate. Al contrario, se il tasso privo di rischio della Cina è inferiore al tasso privo di rischio degli Stati Uniti, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più basse. |
(262) |
Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha contestato anche il rating BB stabilito dalla Commissione per le società del gruppo, sostenendo che i rating del credito avrebbero dovuto essere esaminati separatamente per ciascuna società, che l’analisi fosse stata erroneamente limitata al PI e che non vi sono elementi di prova che Nanshan sia effettivamente inadempiente rispetto ai suoi obblighi finanziari. |
(263) |
Inoltre l’analisi dei benefici della Commissione è carente anche perché il parametro di riferimento utilizzato dalla Commissione: A) non rispecchia le condizioni di mercato prevalenti in Cina; B) contraddice le affermazioni della Commissione secondo cui i mercati finanziari in Cina sono distorti (perché il punto di partenza è il tasso di riferimento della PBoC); e C) si basa su due strumenti di finanziamento distinti (prestiti e obbligazioni), un valore di riferimento ibrido irrealistico che non riflette le normali prassi di mercato. |
(264) |
Nanshan Group ha inoltre fornito un elenco ottenuto da Bloomberg di obbligazioni a maggioranza di RMB emesse sul mercato di Hong Kong per investitori stranieri, sostenendo che un parametro di riferimento basato su Hong Kong (basato esclusivamente sui tassi di rendimento obbligazionari) rispecchierebbe più da vicino le condizioni di mercato in Cina rispetto a un modello ipotetico costruito di prestiti/obbligazioni statunitensi e cinesi. |
(265) |
Per quanto riguarda i rating del credito del gruppo Nanshan, la Commissione ha osservato di aver effettuato una valutazione individuale delle principali società rientranti nell’ambito dell’inchiesta, vale a dire il produttore esportatore, e di quelle con la quota più elevata di finanziamento nel gruppo, ossia la società madre intermedia e la società madre capogruppo, come evidenziato ai considerando 242 e da 249 a 250. Contrariamente a quanto affermato dalla società, la Commissione ha tenuto conto dell’evoluzione degli indicatori finanziari nell’intero periodo in esame (ossia tra il 2017 e il PI). La Commissione non ha riscontrato differenze significative tra la situazione finanziaria di queste società. Inoltre non ha riscontrato differenze significative nei tassi di interesse. Il fatto che Nanshan abbia ottemperato ai propri obblighi finanziari non è di per sé in contraddizione con le conclusioni sulla situazione finanziaria complessiva del gruppo Nanshan. La Commissione ha pertanto mantenuto invariate le sue conclusioni a proposito del rating del credito. |
(266) |
Per quanto riguarda il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo del vantaggio, la Commissione desidera sottolineare che l’utilizzo del tasso di riferimento della PBoC come punto di partenza per stabilire il valore di riferimento è esattamente il modo in cui il valore di riferimento è adeguato alle condizioni di mercato prevalenti in Cina, in quanto rappresenta il tasso privo di rischio in Cina, che è specifico per paese, come già indicato al considerando 261. Non vi è pertanto alcuna contraddizione. Inoltre la Commissione non vede alcun problema con la combinazione del tasso sui prestiti privi di rischio e l’utilizzo di un differenziale relativo basato sulle obbligazioni. La Commissione non si limita a sommare il tasso di prestito della PBoC e il tasso di rendimento delle obbligazioni BB in USD. Calcola invece un differenziale obbligazioni con rating AA e BB, che corrisponde a un fattore di rischio da applicare al tasso privo di rischio. |
(267) |
Inoltre i prestiti e le obbligazioni societarie sono, in linea di principio, strumenti di debito finanziario simili. Di fatto, un’obbligazione societaria è un tipo di prestito utilizzato da grandi entità per raccogliere capitali. Sia i prestiti che le obbligazioni societarie sono contratti/emessi per un certo periodo di tempo e hanno un tasso di interesse/una cedola. Il fatto che il finanziamento tramite un prestito sia fornito da un istituto finanziario e che il finanziamento tramite un’obbligazione societaria sia fornito da investitori, che nella maggior parte dei casi sono anche enti finanziari, è irrilevante ai fini della determinazione delle caratteristiche fondamentali di entrambi gli strumenti. Entrambi gli strumenti servono a finanziare le operazioni commerciali, hanno lo stesso tipo di remunerazione e hanno termini e condizioni di rimborso simili. Si può pertanto ragionevolmente presumere che il fattore di rischio tra le società con rating AA e BB rimanga lo stesso, sia che si tratti dell’emissione di prestiti o di obbligazioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(268) |
La Commissione ha anche esaminato il parametro alternativo proposto dal gruppo Nanshan. Tuttavia le obbligazioni in RMB emesse a Hong Kong riguardavano quasi esclusivamente obbligazioni emesse dal governo cinese o da istituti finanziari, e pertanto non sono comparabili alle obbligazioni societarie. Per la maggior parte delle obbligazioni emesse non è stata indicato alcun rating del credito. La Commissione ha pertanto ritenuto che ciò non potesse essere utilizzato come alternativa ragionevole per il valore di riferimento attualmente utilizzato. |
(269) |
Infine, il gruppo Nanshan ha sostenuto che la Commissione ha commesso alcuni errori di calcolo per diverse società del gruppo a causa della formattazione delle celle, della duplicazione dei prestiti, dell’importo iniziale errato dei prestiti nelle tabelle presentate o di errori individuati nelle formule. La Commissione ha effettivamente notato di aver commesso alcuni errori e il calcolo del vantaggio derivante dai prestiti è stato quindi adeguato di conseguenza. |
b) Gruppo Wanshun
(270) |
La Commissione ha osservato che nel 2018 il gruppo Wanshun ha ricevuto un rating AA+ da un’agenzia cinese di rating del credito. |
(271) |
Come indicato ai considerando da 176 a 178, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Di conseguenza, per determinare il vantaggio la Commissione ha dovuto valutare se i tassi d’interesse dei prestiti concessi al gruppo Wanshun fossero a livello di mercato. |
(272) |
Il produttore esportatore del gruppo Wanshun si presentava in condizioni finanziarie generalmente redditizie secondo la sua stessa contabilità finanziaria. |
(273) |
Per finanziare le sue attività il produttore esportatore si è avvalso di debiti a breve e a lungo termine. La Commissione ha valutato le situazioni di liquidità a breve termine e di solvibilità a lungo termine della società. |
(274) |
Per quanto riguarda la liquidità a breve termine, la Commissione ha utilizzato indici quali a) l’indice di disponibilità, b) l’indice di liquidità, c) il quick ratio e d) l’indice del flusso di cassa. Tali indici misurano la capacità della società di soddisfare gli obblighi a breve termine e di rimborsare il debito a breve termine. |
(275) |
L’indice di disponibilità della società era 1,04 nel 2018, è sceso a 0,96 nel 2019 per poi aumentare nuovamente a 0,98 nel 2020. Nonostante il rating AA+ assegnato alla società nel 2019, le sue attività correnti non erano quindi sufficienti a soddisfare gli obblighi a breve termine. Ciò non giustifica un rating del credito elevato, per il quale una società dovrebbe presentare un indice minimo di 2. |
(276) |
L’indice di liquidità della società era in media 0,1 nel 2016-2019 e 0,2 alla fine del PI; pertanto non aveva disponibilità liquide sufficienti a rimborsare il suo debito a breve termine. |
(277) |
L’indice di liquidità immediata della società era 0,11 nel 2018 e 0,14 nel 2019 e nel 2020, quando il valore di riferimento è pari ad almeno 1. Infatti una società che presenta un indice di liquidità immediata inferiore a 1 potrebbe non essere in grado di estinguere i suoi debiti nel breve termine. |
(278) |
Dal 2017 la società presenta un flusso di cassa operativo positivo; dopo il raddoppio registrato del 2018, è continuato a scendere del 90 % fino al 2020. L’indice di liquidità era 0,25 nel 2018, 0,04 nel 2019 e 0,02 alla fine del 2020. Un indice di liquidità inferiore a 1 significa che la società non ha generato abbastanza liquidità da coprire le passività correnti. |
(279) |
Considerando gli indicatori di liquidità a breve termine descritti al considerando 297, la Commissione ha concluso che la società in esame presentava problemi di liquidità a breve termine che si traducono in un profilo debitore ad alto rischio. |
(280) |
Per la valutazione del rischio di solvibilità a lungo termine la Commissione si è basata su vari indici di solvibilità quali a) l’indice d’indebitamento e b) l’indice di copertura. Tali indici misurano la capacità della società di onorare i propri impegni debitori a lungo termine. Essi sono utilizzati da prestatori e investitori in obbligazioni per valutare la solvibilità della società. |
(281) |
Gli indici d’indebitamento misurano l’ammontare delle passività, in particolare il debito a lungo termine. La società presentava un elevato indice di indebitamento di 0,5, il che significa che il 50 % delle attività societarie è finanziato dal debito. Durante il PI il rapporto indebitamento/capitale netto era 0,5, il che indica che la società finanzia la sua attività attraverso il debito. Quanto più elevato è l’indice di indebitamento e il rapporto indebitamento/capitale netto, tanto più alto è il rischio finanziario della società, il che significa che quest’ultima può incorrere in maggiori difficoltà nel pagare gli interessi sui debiti esistenti. |
(282) |
Gli indici di copertura misurano la capacità della società di pagare i debiti e soddisfare i suoi obblighi finanziari. La Commissione ha basato la sua valutazione sul tasso di copertura degli interessi e sul rapporto flusso di cassa operativo/debito, che mostra la capacità della società di rimborsare il debito con la liquidità generata dalle attività operative. Durante il PI il rapporto flusso di cassa operativo/debito dell’esportatore era 0,03. Ciò significa che alla società occorrerebbero 33 anni per rimborsare il suo debito complessivo con il flusso di cassa operativo da essa generato durante il PI. Vi sono quindi indicazioni che la società incontra gravi problemi nel generare liquidità sufficiente a rimborsare il debito. |
(283) |
Pertanto, considerando gli indicatori di solvibilità a lungo termine descritti al considerando 303, la Commissione ha concluso che la società non si trovava in una situazione finanziaria solida e presentava un profilo rischioso per potenziali prestatori e investitori. |
(284) |
Inoltre la società ha contratto prestiti con l’obiettivo di rimborsare quelli di altre banche. Questa tipologia di prestito è stata considerata un’indicazione del fatto che la società si trova in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi è un rischio aggiuntivo legato al suo finanziamento a breve e a lungo termine. |
(285) |
In seguito a quanto sopra esposto e alla luce delle distorsioni generali dei rating del credito cinesi descritte nella sezione 3.5.2, la Commissione ha concluso che il rating AA+ assegnato al gruppo Wanshun non è attendibile. |
(286) |
La Commissione ha stabilito che la situazione finanziaria generale del gruppo corrisponde a un rating BB, la classe immediatamente successiva a quelle considerate «investment grade». |
(287) |
Il vantaggio è stato accertato applicando il metodo descritto ai considerando da 252 a 255 alla durata del finanziamento sotto forma di prestito nel periodo dell’inchiesta. |
(288) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanshun ha chiesto alla Commissione di chiarire la base fattuale dell’affermazione secondo cui la società del gruppo «ha contratto prestiti allo scopo di rimborsare i prestiti di altre banche». La parte ha inoltre sostenuto che:
|
(289) |
Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha confermato che gli indicatori menzionati nella presente sezione si basano sui bilanci di Zhongji Lamination Materials Co. Ltd. Come già spiegato al considerando 265, la Commissione ha effettuato una valutazione individuale delle principali società rientranti nell’ambito dell’inchiesta, vale a dire il produttore esportatore, e di quelle con la quota maggiore di finanziamento nel gruppo, ossia la società madre. Questo approccio sembra ragionevole, in quanto i prestiti sono concessi a entità giuridiche e non al gruppo in quanto tale. La Commissione ha tenuto conto dell’evoluzione degli indicatori finanziari nell’intero periodo in esame (ossia tra il 2017 e il PI). |
(290) |
In ogni caso, la Commissione non ha riscontrato differenze significative tra la situazione finanziaria di queste società del gruppo. Anche tenendo conto dei dati consolidati forniti dalla società stessa al momento della divulgazione delle informazioni, si ravvisa ancora una situazione di liquidità fragile, con un basso indice di liquidità e un basso indice del flusso di cassa. Anche l’indice di indebitamento è molto simile a quello dell’unico produttore esportatore. La Commissione non ha inoltre riscontrato differenze significative nei tassi di interesse dei prestiti concessi alle varie società del gruppo. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(291) |
La Commissione non ha accettato l’argomentazione presentata al secondo punto, poiché la data proposta dalla società è successiva alla data di inizio del prestito, mentre la Commissione ha utilizzato il valore di riferimento per la data immediatamente precedente la data di inizio del prestito e che era quindi ancora applicabile a tale data di inizio. |
(292) |
La Commissione ha accolto l’argomentazione presentata al terzo punto e ha adeguato di conseguenza i calcoli. |
c) Gruppo Daching
(293) |
La Commissione ha osservato che nel 2019 il gruppo Daching ha ricevuto un rating AAA- da un’agenzia cinese di rating del credito. |
(294) |
Come indicato ai considerando da 176 a 178, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Per determinare il vantaggio, la Commissione ha perciò dovuto valutare se i tassi d’interesse dei prestiti concessi al gruppo Daching fossero a livello di mercato. |
(295) |
Il produttore esportatore Xiamen Xiashun si presentava in condizioni finanziarie generalmente redditizie secondo la sua stessa contabilità finanziaria. |
(296) |
Per finanziare le sue attività Xiamen Xiashun si è avvalso di debiti a breve e a lungo termine. La Commissione ha valutato le situazioni di liquidità a breve termine e di solvibilità a lungo termine della società. |
(297) |
Per quanto riguarda la liquidità a breve termine, la Commissione ha utilizzato indici quali a) l’indice di disponibilità, b) l’indice di liquidità, c) il quick ratio e d) l’indice del flusso di cassa. Tali indici misurano la capacità della società di soddisfare gli obblighi a breve termine e di rimborsare il debito a breve termine. |
(298) |
L’indice di disponibilità della società era 0,9 nel 2018, è aumentato a 1,0 nel 2019 per poi scendere nuovamente a 0,9 alla fine del PI (prima metà del 2020). Nonostante il rating AAA- assegnato alla società nel 2019, le sue attività correnti erano quindi appena sufficienti a soddisfare gli obblighi a breve termine. Ciò non basta per giustificare un rating del credito elevato, per il quale una società dovrebbe presentare un indice minimo di 2. |
(299) |
L’indice di liquidità della società era in media 0,1 nel 2016-2019 e 0,2 alla fine del PI; pertanto non aveva disponibilità liquide sufficienti a rimborsare il suo debito a breve termine. |
(300) |
L’indice di liquidità immediata della società era 0,4 nel periodo 2017-2018 e 0,5 nel periodo compreso tra il 2019 e la fine del PI, quando il valore di riferimento è pari ad almeno 1. Infatti una società che presenta un indice di liquidità immediata inferiore a 1 potrebbe non essere in grado di estinguere i suoi debiti nel breve termine. |
(301) |
La società presentava un flusso di cassa operativo positivo, che tuttavia dal 2016 al 2019 e alla fine del PI è diminuito di quasi la metà. Nel 2019 e alla fine del PI l’indice di liquidità era pari a 0,2. Un indice di liquidità inferiore a 1 significa che la società non ha generato abbastanza liquidità da coprire le passività correnti. |
(302) |
Considerando gli indicatori di liquidità a breve termine descritti al considerando 297, la Commissione ha concluso che la società in esame presentava problemi di liquidità a breve termine che si traducono in un profilo debitore ad alto rischio. |
(303) |
Per la valutazione del rischio di solvibilità a lungo termine la Commissione si è basata su vari indici di solvibilità quali a) l’indice d’indebitamento e b) l’indice di copertura. Tali indici misurano la capacità della società di onorare i propri impegni debitori a lungo termine. Essi sono utilizzati da prestatori e investitori in obbligazioni per valutare la solvibilità della società. |
(304) |
Gli indici d’indebitamento misurano l’ammontare delle passività, in particolare il debito a lungo termine. La società presentava un elevato indice di indebitamento di 0,6, il che significa che il 60 % delle attività societarie è finanziato dal debito. Durante il PI il rapporto indebitamento/capitale netto era 1,5, il che indica che la società finanzia la sua attività attraverso il debito. Quanto più elevato è l’indice di indebitamento e il rapporto indebitamento/capitale netto, tanto più alto è il rischio finanziario della società, il che significa che quest’ultima può incorrere in maggiori difficoltà nel pagare gli interessi sui debiti esistenti. |
(305) |
Gli indici di copertura misurano la capacità della società di pagare i debiti e soddisfare i suoi obblighi finanziari. La Commissione ha basato la sua valutazione sul tasso di copertura degli interessi e sul rapporto flusso di cassa operativo/debito. Il tasso di copertura degli interessi mostra la capacità della società di finanziare gli interessi passivi. Nel PI l’esportatore presentava un indice di circa 1,2. Un indice inferiore a 1,5 indica che la società ha difficoltà a pagare gli interessi passivi. Il rapporto flusso di cassa operativo/debito mostra la capacità della società di rimborsare il debito con la liquidità generata dalle attività operative. Nel PI il rapporto flusso di cassa operativo/debito dell’esportatore era in media 0,1. Ciò significa che alla società occorrerebbero 10 anni per rimborsare il suo debito complessivo con il flusso di cassa operativo da essa generato durante il PI. Vi sono quindi indicazioni di gravi problemi nel generare liquidità sufficiente a rimborsare il debito. |
(306) |
Inoltre la società ha contratto prestiti con l’obiettivo di rimborsare quelli di altre banche. Questa tipologia di prestito è stata considerata un’indicazione del fatto che la società si trova in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi è un rischio aggiuntivo legato al suo finanziamento a breve e a lungo termine. |
(307) |
Pertanto, considerando gli indicatori di solvibilità a lungo termine descritti al considerando 276, la Commissione ha concluso che la società non si trovava in una situazione finanziaria solida e presentava un profilo rischioso per potenziali prestatori e investitori. |
(308) |
Tenendo conto dei dati relativi alla liquidità e solvibilità del produttore esportatore, descritti ai considerando da 297 a 305, la Commissione ha stabilito che la situazione finanziaria generale del gruppo Daching corrisponde a un rating B/BB (in cui il rating B è stato applicato ai prestiti contratti con l’obiettivo di rimborsare quelli di altre banche), che rappresenta la classe immediatamente successiva a quelle considerate «investment grade». |
(309) |
Il vantaggio è stato accertato applicando il parametro di riferimento descritto ai considerando 252 e 253 alla durata del finanziamento sotto forma di prestito nel periodo dell’inchiesta. |
(310) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Daching ha asserito che:
|
(311) |
In primo luogo, per quanto riguarda l’osservazione sull’uso del tasso di interesse di riferimento pubblicato dalla PBoC o del tasso d’interesse di base pubblicato dal NIFC come punto di partenza nel calcolo del valore di riferimento, la Commissione ha sottolineato che tali tassi sono considerati tassi privi di rischio che, secondo un approccio prudente, sarebbero applicati alle società con un rating AA. Come rilevato dalla Commissione nella presente inchiesta, il tasso di riferimento dei prestiti della PBoC e il tasso d’interesse di base pubblicato dal NIFC si applicano ai migliori clienti di tali banche, e quindi alle società che hanno ottenuto il rating più elevato. In effetti, come indicato nella documentazione presentata dal governo della RPC nel corso dell’inchiesta, «ogni LPR è stato citato da ciascuna banca di riferimento in base ai tassi di prestito concessi ai loro clienti migliori (grassetto aggiunto) il 20° giorno di ogni mese» (69). La Commissione ha inoltre osservato che il rating delle società del gruppo negli ultimi quattro anni, rivalutato dalla parte utilizzando il metodo Bloomberg, non era classificato come «investment grade». |
(312) |
In secondo luogo, la metodologia di rating del credito utilizzata dalla Commissione ha comportato una serie di coefficienti che misurano l’attuale capacità dell’impresa di pagare le obbligazioni a breve termine, che si sono dimostrati insufficienti anche vendendo le attività correnti (indice di disponibilità), utilizzando la liquidità disponibile (indice di liquidità), o utilizzando il flusso di cassa (indice di liquidità). Tutti questi indici hanno dimostrato problemi di liquidità a breve termine del produttore esportatore, che si sono tradotti in un profilo di debitore di rischio elevato, come spiegato ai considerando da 296 a 302. Allo stesso tempo, la parte non ha dimostrato perché tali indici avrebbero dovuto essere trattati in altro modo specifico per l’industria degli ACF. Inoltre tali indici indicano la capacità «attuale» della società di pagare le obbligazioni a breve termine e sono utilizzati ai fini della valutazione del rischio del debitore solo ai fini della presente inchiesta. Tale valutazione è distinta e può differire dall’ipotesi della direzione nel processo di preparazione del bilancio, che valuta la capacità di continuità operativa della società. |
(313) |
In terzo luogo, le garanzie per i prestiti sono state fornite da parti collegate del gruppo, alle quali si applica lo stesso rating del credito. Ciò non dovrebbe pertanto avere alcun impatto sulla valutazione della Commissione. Le argomentazioni della parte sono state pertanto respinte. |
(314) |
Il gruppo Daching ha inoltre sostenuto che per due prestiti la Commissione aveva utilizzato un saldo del capitale errato nel calcolo del vantaggio degli interessi sui prestiti per il gruppo. In particolare, per i primi due prestiti, il capitale è stato parzialmente rimborsato e il capitale sottoposto al pagamento degli interessi avrebbe dovuto essere inferiore all’importo iniziale. Inoltre l’effettivo pagamento degli interessi per altri due prestiti è stato eseguito dopo il PI e la Commissione non avrebbe dovuto considerare il pagamento degli interessi pari a zero nel calcolo. La Commissione ha riesaminato il calcolo e lo ha corretto in relazione a tali argomentazioni. |
3.4.2.4.
(315) |
La Commissione ha stabilito che nel periodo dell’inchiesta tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ottenuto finanziamenti agevolati sotto di forma di prestiti. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato i finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti come una sovvenzione compensabile. |
(316) |
I tassi di sovvenzione determinati per quanto concerne i finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontavano a: Finanziamenti agevolati: prestiti
|
3.5. Finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento
3.5.1. Linee di credito
3.5.1.1.
(317) |
Lo scopo di una linea di credito è stabilire un massimale di prestito che può essere utilizzato in qualsiasi momento dalla società per finanziare le sue operazioni correnti, rendendo quindi il finanziamento del capitale di esercizio flessibile e immediatamente disponibile quando necessario. Pertanto la Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, tutti i finanziamenti a breve termine delle società incluse nel campione, quali prestiti a breve termine, effetti bancari ecc., dovessero essere coperti da uno strumento somigliante a una linea di credito. |
3.5.1.2.
(318) |
La Commissione ha stabilito che gli istituti finanziari cinesi hanno concesso linee di credito a ciascuno dei gruppi inclusi nel campione unitamente all’erogazione di finanziamenti. Si trattava di accordi quadro, in base ai quali la banca consentiva a tali società di utilizzare vari strumenti di debito, quali prestiti per capitale di esercizio, cambiali di accettazione bancaria e altre forme di finanziamento al commercio entro un certo massimale. |
(319) |
Come indicato al considerando 317, tutti i finanziamenti a breve termine dovrebbero essere coperti da una linea di credito. La Commissione ha pertanto confrontato l’importo delle linee di credito a disposizione delle società che hanno collaborato nel periodo dell’inchiesta con l’importo dei finanziamenti a breve termine cui tali società hanno fatto ricorso nello stesso periodo, in modo da appurare se tutti i finanziamenti a breve termine fossero coperti da una linea di credito. Nei casi in cui l’importo del finanziamento a breve termine era superiore al massimale della linea di credito, la Commissione ha aumentato l’importo della linea di credito esistente in una misura pari all’importo effettivamente utilizzato dai produttori esportatori oltre tale massimale. |
(320) |
In condizioni normali di mercato, le linee di credito sarebbero soggette a una commissione cosiddetta «di accordo» o «di impegno» per compensare i costi e i rischi della banca per l’apertura di una linea di credito, oltre a una commissione di rinnovo addebitata su base annuale per rinnovare la validità delle linee di credito. Tuttavia la Commissione ha rilevato che ogni società inclusa nel campione ha beneficiato di linee di credito a titolo gratuito. Pertanto ai gruppi di società oggetto dell’inchiesta è stato conferito un vantaggio ai sensi dell’articolo 6, lettera d), del regolamento di base. |
3.5.1.3.
(321) |
Come indicato al considerando 99, ai sensi della decisione n. 40 gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio ai settori incoraggiati. |
(322) |
La Commissione ha ritenuto che le linee di credito fossero una forma di sostegno finanziario agevolato concesso dagli istituti finanziari ai settori incoraggiati come quello dei prodotti ACF. Come esposto nella sezione 3.1, l’industria dei prodotti ACF rientra nei settori incoraggiati ed è pertanto ammissibile a tutti i possibili tipi di sostegno finanziario. |
(323) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che le linee di credito che sarebbero state concesse all’industria degli ACF non procurano alcun vantaggio e che non sono specifiche. Il governo della RPC ha ribadito le sue argomentazioni in merito alla natura non vincolante della decisione n. 40, nonché il ragionamento che contesta la qualifica degli istituti finanziari cinesi come enti pubblici. A tale riguardo, la Commissione ha osservato che il governo della RPC non è riuscito a dimostrare che anche le società della RPC possono beneficiare delle stesse condizioni preferenziali osservate per quanto riguarda l’industria degli ACF. Inoltre, poiché le linee di credito sono intrinsecamente collegate ad altri tipi di prestiti agevolati, come i prestiti, e poiché fanno parte del sostegno al credito fornito specificamente alle industrie incentivate, l’analisi degli enti pubblici e l’analisi sulla specificità di cui alle sezioni da 3.4.1.1 a 3.4.1.5 e alla sezione 3.4.2.2 per i prestiti sono applicabili anche alle linee di credito. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
3.5.1.4.
(324) |
A norma dell’articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio conferito ai beneficiari consistesse nella differenza tra l’importo da essi pagato a titolo di commissione per l’apertura o il rinnovo di linee di credito concesse da istituti finanziari cinesi e l’importo che avrebbero pagato per una linea di credito commerciale analoga ottenuta a un tasso di mercato esente da distorsioni. |
(325) |
I parametri di riferimento appropriati per le commissioni di accordo e di rinnovo sono stati stabiliti rispettivamente all’1,5 % e all’1,25 %, facendo riferimento ai dati disponibili al pubblico (70) e ai parametri di riferimento utilizzati nelle inchieste precedenti (71). |
(326) |
In linea di principio, la commissione di accordo e quella di rinnovo sono somme forfettarie dovute rispettivamente al momento dell’apertura di una nuova linea di credito o del rinnovo di una linea di credito esistente. Tuttavia, ai fini del calcolo, la Commissione ha tenuto conto delle linee di credito aperte o rinnovate prima del periodo dell’inchiesta ma a disposizione dei gruppi inclusi nel campione in tale periodo nonché delle linee di credito aperte durante il periodo dell’inchiesta. Successivamente la Commissione ha calcolato il vantaggio basandosi sull’intervallo di tempo compreso nel periodo dell’inchiesta in cui la linea di credito era disponibile. |
(327) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Daching ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto calcolare un vantaggio di sovvenzione in relazione ai accordi di linee di credito conclusi dal gruppo Daching, in quanto:
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(328) |
In primo luogo, la Commissione ha osservato che le stesse banche cinesi hanno fornito finanziamenti agevolati a Daching Enterprises Ltd., come indicato nell’analisi di cui alla sezione 3.4.1.5. Essa ha pertanto ritenuto che tali finanziamenti agevolati mediante prestiti costituissero una sovvenzione compensabile. In secondo luogo, la Commissione ha anche osservato che tutto il fatturato delle esportazioni della Daching Enterprises Ltd proveniva dalla Xiamen Xiashun, per cui l’importo della sovvenzione è stato calcolato come percentuale del fatturato della Xiamen Xiashun ed era legato alla valutazione della solvibilità di Xiamen Xiashun. In terzo luogo, l’assenza di una commissione di accordo, come spiegato al considerando 320, è stata considerata il vantaggio concesso ai beneficiari. Non sono stati raccolti elementi di prova durante l’inchiesta né sono stati forniti dalla parte che ha sostenuto che una banca non subisca costi o rischi all’apertura di una linea di credito e non imponga pertanto alcuna commissione. Le argomentazioni della parte sono state pertanto respinte. |
(329) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto calcolare un vantaggio di sovvenzione in relazione agli accordi di linee di credito conclusi dal gruppo Nanshan, in quanto:
|
(330) |
il tasso di rinnovo dell’1,25 % e il tasso di accordo dell’1,5 % citati nel listino prezzi di Barclays utilizzato dalla Commissione si applicano alle linee di credito superiori a 15 000 GBP. Tuttavia, le condizioni applicabili alle linee di credito di 40 000 GBP o addirittura di 100 000 GBP non sono paragonabili alle condizioni che si applicherebbero alle linee di credito che vanno da decine a centinaia di milioni di USD sottoscritti dal gruppo Nanshan. È pertanto evidente che le commissioni descritte nel listino prezzi della Commissione per le piccole imprese sarebbero state annullate al fine di ottenere un accordo di finanziamento di tali dimensioni. Anche la seconda fonte di riferimento fornita dalla Commissione di cui all’allegato 2.2 (HSBC UK) è fuorviante in quanto non contiene commissioni. In alternativa, Nanshan Group ha proposto di utilizzare le commissioni applicate dalla PNC Bank negli Stati Uniti, che non applica una commissione di accordo e applica solo una commissione annuale di rinnovo dello 0,25 % per una linea di credito compresa tra 100 001 e 3 milioni di USD. |
(331) |
Per quanto riguarda i primi due punti la Commissione ha osservato che, anche se le commissioni individuali dei clienti possono variare, la parte non ha fornito alcuna prova del fatto che una banca non subisca alcun costo o rischio all’apertura di una linea di credito e, pertanto, non applichi alcuna commissione. |
(332) |
Per quanto riguarda il terzo punto relativo alle commissioni di riferimento utilizzate dalla Commissione, come indicato al considerando 325, la Commissione ha utilizzato le risultanze di precedenti procedimenti antisovvenzioni e dati pubblicamente disponibili per concludere che era ragionevole l’applicazione di un parametro di riferimento per la commissione di accordo dell’1,5 % e di una commissione di riferimento per il rinnovo dell’1,25 %. A tale riguardo, la Commissione ha sottolineato che, ad esempio, Barclays Bank applica una commissione di avvio pari all’1,5 % del limite di scoperto concordato e una commissione di rinnovo dell’1,5 % per gli scoperti superiori a GBP 15 000. In questo caso, il parametro di riferimento della commissione di rinnovo utilizzato dalla Commissione è inferiore. Da un’ulteriore ricerca è emerso anche che Barkley applica commissioni di scoperto più elevate, comprese tra l’1,6 % e il 2,5 % dei limiti per le fasce commerciali di GBP 15 001 - £20 000 e £20 001 - £25 000. Infine, la Commissione ha osservato che il valore di riferimento alternativo proposto dal gruppo Nanshan riguardava specificamente i piccoli clienti, che non sono pertinenti secondo le dichiarazioni della società stessa, e le linee di credito garantite, ossia linee di credito a basso rischio in quanto garantite da determinate garanzie. La Commissione ha quindi ribadito la propria conclusione secondo cui le commissioni di riferimento utilizzate sono ragionevoli e basate su dati di mercato disponibili e ha respinto l’argomentazione. |
(333) |
Infine, Nanshan ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe calcolare un vantaggio della linea di credito per Nanshan Finance, in quanto tutti i prestiti a breve termine ottenuti da Nanshan Finance erano collegati a titoli scontati senza cedola (re-discounted notes), che non garantiscono una linea di credito. La Commissione ha accolto tale argomentazione perché titoli scontati senza cedola sono stati forniti mediante prestiti interbancari e ha adeguato di conseguenza i calcoli. |
3.5.2. Cambiali di accettazione bancaria
3.5.2.1.
(334) |
Le cambiali di accettazione bancaria sono un prodotto finanziario destinato a sviluppare un mercato monetario nazionale più attivo grazie a un ampliamento delle agevolazioni creditizie. È una forma di finanziamento a breve termine che può «ridurre i costi associati ai fondi e migliorare l’efficienza del capitale» del traente (74). Inoltre, come si legge sul sito web della PBoC, «la cambiale di accettazione bancaria può garantire la stipula e l’esecuzione del contratto tra l’acquirente e il venditore, nonché promuovere la redditività del capitale mediante l’intervento del credito della Bank of China» (75). Inoltre sul suo sito web DBS Bank pubblicizza le cambiali di accettazione bancaria come uno strumento per «accrescere il capitale di esercizio posticipando i pagamenti» (76). |
(335) |
In un’inchiesta precedente la Commissione aveva già stabilito che nelle operazioni commerciali le cambiali di accettazione bancaria sono ampiamente utilizzate come strumenti di pagamento alternativi a un ordine di pagamento, favorendo così il fatturato di cassa e il capitale di esercizio del traente (77). Dal punto di vista della liquidità, di fatto lo strumento permette al traente di posticipare di sei mesi o un anno il termine di pagamento, poiché il pagamento effettivo in contanti dell’operazione avviene alla scadenza della cambiali di accettazione bancaria anziché nel momento in cui il traente deve pagare il suo fornitore. In assenza di un simile strumento finanziario, il traente dovrebbe ricorrere al proprio capitale di esercizio, che comporta dei costi, oppure contrarre presso la banca un prestito per capitale di esercizio a breve termine per pagare i suoi fornitori, che a sua volta comporta dei costi. Di fatto, pagando con le cambiali di accettazione bancaria, per un periodo compreso fra tre mesi e un anno il traente utilizza i beni o i servizi a lui forniti senza effettuare alcun pagamento anticipato e senza sostenere alcun costo. |
(336) |
In condizioni normali di mercato, le cambiali di accettazione bancaria, in quanto strumento finanziario, implicherebbero un costo di finanziamento per il traente. Dall’inchiesta è emerso che tutte le società incluse nel campione che hanno utilizzato cambiali di accettazione bancaria nel periodo dell’inchiesta hanno pagato soltanto una commissione sul servizio di accettazione prestato dalla banca, generalmente pari allo 0,05 % del valore nominale della cambiale. Tuttavia, posticipando il pagamento in contanti dei beni e dei servizi forniti, nessuna delle società incluse nel campione ha dovuto sostenere costi per il finanziamento mediante cambiali di accettazione bancaria. La Commissione ha quindi ritenuto che le società oggetto dell’inchiesta abbiano beneficiato di un finanziamento, erogato sotto forma di cambiali di accettazione bancaria, per il quale non hanno sostenuto alcun costo. |
(337) |
In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il sistema di accettazioni bancarie messo in atto nella RPC ha garantito a tutti i produttori esportatori un finanziamento gratuito delle loro operazioni correnti, conferendo un vantaggio compensabile, secondo quanto descritto ai considerando da 354 a 356, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 2, del regolamento di base. |
(338) |
In un’inchiesta precedente la Commissione ha stabilito (78) che le cambiali di accettazione bancaria hanno, di fatto, la stessa finalità e gli stessi effetti dei prestiti per capitale di esercizio a breve termine poiché sono utilizzati dalle società per finanziare le loro operazioni correnti anziché ricorrere ai prestiti per capitale di esercizio a breve termine e che quindi dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un finanziamento concesso sotto forma di prestito per capitale di esercizio a breve termine. |
(339) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC e Wanshun e Nanshan Group hanno sostenuto che le cambiali di accettazione bancaria sono in realtà crediti concessi dal fornitore (ossia il portatore della cambiale) all’acquirente (il traente) e non da una banca al venditore. Ciò è dovuto al fatto che le condizioni di pagamento del contratto indicano chiaramente che il fornitore accetta il pagamento mediante una cambiale di accettazione bancaria. Pertanto, firmando tale contratto, il fornitore aveva già anticipato che il pagamento non sarebbe stato effettuato a vista, ma in un determinato periodo di tempo (a seconda della scadenza della cambiale di accettazione bancaria). Eventuali costi supplementari connessi al ritardo di pagamento dovrebbero già essere inclusi nel costo di acquisto. Di conseguenza l’accettazione della banca si limita a facilitare le transazioni tra parti non conosciute. Il ruolo della banca consiste nel fornire una garanzia, per la quale essa applica una determinata commissione all’apertura della cambiale di accettazione bancaria. Tuttavia, in ultima analisi, per pagare l’operazione per la quale è stata emessa la cambiale di accettazione bancaria, sarà utilizzato il denaro sul conto bancario della società. La banca pagherà soltanto nel caso in cui la società non adempia all’obbligo di disporre di fondi sufficienti sul proprio conto bancario per il pagamento. |
(340) |
La Commissione ha osservato che di fatto la cambiale di accettazione bancaria è uno strumento di pagamento, riconosciuto nei contratti di vendita, e il pagamento effettuato mediante cambiale di accettazione bancaria solleva il traente dal suo obbligo di pagamento nei confronti del fornitore. Il pagamento del traente a favore del fornitore avviene nel momento in cui viene apposta la firma sulla cambiale di accettazione bancaria, mentre alla data di scadenza il traente adempie il suo obbligo di pagamento nei confronti della banca. Inoltre, come riconosciuto dallo stesso governo della RPC, il fornitore ha la possibilità di trasferire la cambiale ad altre parti e quindi di utilizzare immediatamente la cambiale di accettazione bancaria come mezzo di pagamento per i propri acquisti. La cambiale di accettazione bancaria non può essere classificata come credito del fornitore o come garanzia aggiuntiva di un pagamento futuro da parte della banca. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.5.2.2.
(341) |
Quanto alla specificità, come indicato al considerando 102, ai sensi della decisione n. 40 gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio ai settori incoraggiati. |
(342) |
La Commissione ha ritenuto che le cambiali di accettazione bancaria fossero un’altra forma di sostegno finanziario agevolato concesso dagli istituti finanziari ai settori incoraggiati come quello dei prodotti ACF. Di fatto, come esposto nella sezione 3.1, l’industria dei prodotti ACF rientra nei settori incoraggiati ed è pertanto ammissibile a tutti i possibili tipi di sostegno finanziario. Poiché sono una forma di finanziamento, le cambiali di accettazione bancaria fanno parte del regime di sostegno finanziario agevolato che gli istituti finanziari offrono ai settori incoraggiati, quale l’industria dei prodotti ACF. |
(343) |
Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che le altre imprese della RPC (diverse da quelle rientranti nei settori incoraggiati) possano beneficiare delle cambiali di accettazione bancaria alle stesse condizioni agevolate. |
(344) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC, Wanshun Group e Nanshan Group hanno sostenuto che le cambiali di accettazione bancaria non sono fornite specificamente all’industria degli ACF, in quanto sono disponibili per qualsiasi società in Cina e sono ampiamente utilizzate. Inoltre, il governo della RPC ha ribadito le sue argomentazioni in merito alla natura non vincolante della decisione n. 40, nonché il ragionamento che contesta la qualifica degli istituti finanziari cinesi come enti pubblici. |
(345) |
A tale riguardo la Commissione ha osservato che il governo della RPC e Nanshan Group non hanno dimostrato che tutte le società della RPC possono beneficiare delle stesse condizioni preferenziali osservate per quanto riguarda l’industria degli ACF. Inoltre, analogamente alle linee di credito, le cambiali di accettazione bancaria sono intrinsecamente collegate ad altri tipi di prestiti agevolati, come i prestiti, e poiché fanno parte del sostegno al credito fornito specificamente alle industrie incentivate, sono ugualmente applicabili l’analisi degli enti pubblici e l’analisi sulla specificità di cui alle sezioni da 3.4.1.1 a 3.4.1.5 e alla sezione 3.4.2.2. Inoltre, anche se una forma di finanziamento potrebbe, in linea di principio, essere disponibile alle società di altri settori, le condizioni reali a cui tale finanziamento è offerto alle società di un certo settore, quali la remunerazione e il volume del finanziamento, possono renderlo specifico. Nessuna delle parti interessate ha fornito elementi tali da comprovare che i finanziamenti agevolati concessi alle società dell’industria dell’alluminio mediante cambiali di accettazione bancaria siano basati su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(346) |
Secondo il gruppo Wanshun e il gruppo Nanshan, anche se la Commissione dovesse mantenere la sua decisione di considerare la cambiale di accettazione bancaria come una sovvenzione, andrebbero fatte le seguenti modifiche nel calcolo del vantaggio:
|
(347) |
Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha già stabilito al considerando 338 che le cambiali di accettazione bancaria hanno la stessa finalità e gli stessi effetti dei prestiti per capitale di esercizio a breve termine e che quindi dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un finanziamento concesso sotto forma di prestito per capitale di esercizio a breve termine. La parte non ha ulteriormente dimostrato perché il parametro di riferimento per la cambiale di accettazione bancaria dovrebbe essere lo stesso della linea di credito. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(348) |
Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ha già indicato al considerando che tutte le società incluse nel campione che hanno utilizzato cambiali di accettazione bancaria nel periodo dell’inchiesta hanno pagato soltanto una commissione sul servizio di accettazione prestato dalla banca, generalmente pari allo 0,05 % del valore nominale della cambiale. Di fatto tale commissione, pagata per il trattamento della cambiale di accettazione bancaria da parte della banca, è un elemento distinto dal finanziamento concesso dalla banca, per cui i produttori esportatori che hanno collaborato non hanno sostenuto alcun costo. Tale commissione è dovuta a titolo di copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla banca per il trattamento delle cambiali di accettazione bancaria. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(349) |
Per quanto riguarda il terzo punto, come concluso dalla Commissione nell’ambito di inchieste precedenti (79), occorre anzitutto osservare che è prassi comune per le banche richiedere garanzie e garanzie reali ai propri clienti al momento della concessione di finanziamenti. Inoltre è opportuno sottolineare che tali garanzie vengono impiegate per assicurare che il produttore esportatore si assuma la propria responsabilità finanziaria nei confronti della banca e non del fornitore. L’inchiesta ha altresì rivelato che tali garanzie non sono richieste sistematicamente dalle banche cinesi e non sono sempre connesse con cambiali di accettazione bancaria specifiche. A tale riguardo i presunti depositi non equivalgono a un pagamento anticipato da parte del traente a favore delle banche, bensì a una semplice ulteriore garanzia che è a volte richiesta dalle banche e che non influisce sulla decisione della banca di emettere le cambiali di accettazione bancaria senza applicare ulteriori interessi passivi a carico del traente. Essi possono inoltre assumere varie forme, tra cui depositi a termine e pegni. I depositi sono fruttiferi di interessi a favore del traente e, di conseguenza, non rappresentano un costo per il traente della cambiale di accettazione bancaria. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta. |
(350) |
Per quanto riguarda l’ultimo punto, la Commissione rammenta che, come indicato in precedenza, una cambiale di accettazione bancaria è uno strumento di pagamento e, di conseguenza, non comporta alcuna estensione del termine di pagamento concordato con il fornitore, bensì deferisce il pagamento in denaro. In quanto strumento di pagamento, la cambiale di accettazione bancaria può essere sottoscritta dal beneficiario (fornitore) per saldare le passività da lui maturate nei confronti di terzi. Pertanto le parti collegate destinatarie della cambiale di accettazione non subiscono alcuna riduzione equivalente in termini di liquidità. Non vi è neppure un doppio conteggio, in quanto le cambiali di accettazione bancaria ricevute come mezzo di pagamento non sono state compensate per alcuna società. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(351) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, anche il gruppo Nanshan ha chiesto una correzione degli errori di calcolo dovuti a errori materiali. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha adeguato i calcoli di conseguenza. |
3.5.2.3.
(352) |
Per il calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile, la Commissione ha valutato il vantaggio conferito ai beneficiari nel periodo dell’inchiesta. |
(353) |
Come indicato ai considerando 334 e 335, la Commissione ha rilevato che i produttori esportatori inclusi nel campione hanno utilizzato le cambiali di accettazione bancaria per far fronte alle loro esigenze di finanziamento a breve termine senza corrispondere alcun corrispettivo. |
(354) |
La Commissione ha pertanto concluso che i traenti delle accettazioni bancarie dovrebbero corrispondere un corrispettivo per il periodo del finanziamento. La Commissione ha ritenuto che il periodo di finanziamento sia iniziato alla data di emissione della cambiale di accettazione bancaria e sia terminato alla data di scadenza della stessa. Per quanto riguarda le cambiali di accettazione bancaria emesse prima del periodo dell’inchiesta e quelle con una data di scadenza posteriore al termine di tale periodo, la Commissione ha calcolato il vantaggio solo per il periodo di finanziamento compreso nel periodo dell’inchiesta. |
(355) |
A norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, considerando che le cambiali di accettazione bancaria costituiscono una forma di finanziamento a breve termine e che hanno di fatto la stessa finalità dei prestiti di esercizio a breve termine, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio così conferito ai beneficiari sia rappresentato dalla differenza tra l’importo effettivamente pagato dalla società a titolo di corrispettivo del finanziamento ottenuto mediante le cambiali di accettazione bancaria e l’importo dovuto in virtù del tasso d’interesse applicabile ai finanziamenti a breve termine. |
(356) |
La Commissione ha calcolato il vantaggio derivante dal mancato pagamento dei costi associati ai finanziamenti a breve termine. La Commissione ha pertanto ritenuto, come stabilito nelle inchieste precedenti (80), che le cambiali di accettazione bancaria dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un finanziamento concesso sotto forma di prestito a breve termine. Di conseguenza, la Commissione ha seguito lo stesso metodo utilizzato per i prestiti a breve termine denominati in RMB, di cui alla sezione 3.4.2. |
3.6. Obbligazioni societarie convertibili
(357) |
Le società di due gruppi inclusi nel campione hanno emesso obbligazioni societarie convertibili prima del periodo dell’inchiesta. In particolare, una società dei gruppi inclusi nel campione (Shantou Wanshun) ha emesso obbligazioni societarie convertibili prima del periodo dell’inchiesta, parzialmente convertite in capitale durante il periodo dell’inchiesta. Tali obbligazioni convertibili hanno tassi d’interesse a struttura progressiva molto bassi, compresi tra lo 0,4 % e il 2 %, ben al di sotto del tasso d’interesse di riferimento/tasso d’interesse di base fissato dal governo della RPC. |
(358) |
Un’altra società (Shandong Nanshan) aveva emesso obbligazioni convertibili prima del periodo dell’inchiesta, convertite in capitale nel 2015 nell’ambito di un’operazione di capitalizzazione dei debiti. I detentori delle obbligazioni di entrambe le società erano principalmente istituti finanziari statali. La Commissione ha altresì appurato che le obbligazioni convertibili di entrambe le società sono state convertite in capitale a un prezzo molto più elevato del prezzo di mercato prevalente delle azioni al momento della conversione. |
(359) |
La Commissione ha stabilito che le due società incluse nel campione hanno beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni convertibili. |
3.6.1.1.
— |
Legge della Repubblica popolare cinese sugli strumenti finanziari (versione del 2014) («legge sugli strumenti finanziari») (81) |
— |
Misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate (versione del 2008) (82) |
— |
Misure amministrative per la promozione dell’emissione e della quotazione di titoli (versione del 2008) (83) |
— |
Misure amministrative per l’emissione e la sottoscrizione di titoli (versione del 2018) |
— |
Regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, emanato dal Consiglio di Stato il 18 gennaio 2011 |
— |
Misure amministrative per l’emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie, ordinanza n. 113 della China Securities Regulatory Commission, del 15 gennaio 2015 |
— |
Misure per la gestione dei titoli di debito di imprese non finanziarie sul mercato obbligazionario interbancario emessi dalla People’s Bank of China, ordinanza n. 12 [2008] della People’s Bank of China, 9 aprile 2008 |
(360) |
Il regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie e le misure amministrative per l’emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie stabiliscono il quadro giuridico generale applicabile alle obbligazioni societarie. Esiste tuttavia un insieme di leggi specifiche applicabili alle obbligazioni societarie convertibili, ossia le misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate, le misure amministrative per l’emissione e la sottoscrizione di titoli e le misure amministrative per la promozione dell’emissione e della quotazione di titoli. |
(361) |
L’articolo 14 delle misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate definisce le «obbligazioni societarie convertibili» come «obbligazioni societarie emesse da una società emittente a norma di legge che in un determinato periodo possono essere convertite in azioni alle condizioni pattuite». |
(362) |
A norma dell’articolo 11 della legge sugli strumenti finanziari, applicabile al momento dell’emissione delle obbligazioni convertibili da parte delle società incluse nel campione, dell’articolo 45 delle misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate e dell’articolo 2 delle misure amministrative per la promozione dell’emissione e della quotazione di titoli, le società che intendono emettere obbligazioni societarie convertibili devono richiedere i servizi di un promotore di titoli che agisce in qualità di sottoscrittore. Il promotore organizza l’emissione di obbligazioni, raccomanda l’emittente, presenta il fascicolo di domanda alla CSRC ai fini dell’approvazione, negozia i tassi d’interesse a cui l’obbligazione sarà presentata agli investitori ed è incaricato di individuare investitori che accettino le condizioni concordate di emissione dell’obbligazione, compreso il tasso d’interesse. |
(363) |
In linea con il quadro normativo, in Cina le obbligazioni convertibili non possono essere emesse né commerciate liberamente. L’emissione di ciascun titolo obbligazionario deve essere approvata dalla CSRC. A norma dell’articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari «le società quotate che emettono obbligazioni societarie convertibili […] soddisfano i requisiti stabiliti nella presente legge per l’offerta pubblica di azioni e ottengono l’approvazione delle autorità di regolamentazione degli strumenti finanziari del Consiglio di Stato». A norma dell’articolo 3 delle misure amministrative per l’emissione e la sottoscrizione di titoli, applicabile alle obbligazioni convertibili, «la CSRC supervisiona e gestisce l’offerta e la sottoscrizione di titoli in conformità alla legge». Inoltre, in base all’articolo 10 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, sono previste quote annue per l’emissione di tali titoli. |
(364) |
Ai sensi dell’articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari, l’emissione pubblica di titoli obbligazionari dovrebbe soddisfare i requisiti seguenti: «la finalità dei proventi è conforme alle politiche industriali dello Stato» e «i proventi di un’offerta pubblica di obbligazioni societarie sono utilizzati solo per le finalità approvate». L’articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie ribadisce che la finalità dei fondi raccolti deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. Inoltre l’articolo 10, paragrafo 2, delle misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate, una lex specialis applicabile alle obbligazioni convertibili, prevede che «le finalità di utilizzo dei fondi raccolti sono in linea con le politiche industriali dello Stato». |
(365) |
Come illustrato al considerando 100, la decisione n. 40 fa riferimento al «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale» e prevede che se «il progetto d’investimento rientra nei contenuti relativi all’incoraggiamento, esso sarà esaminato e approvato nonché iscritto nei registri in conformità delle pertinenti norme nazionali in materia d’investimento; tutti gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio in conformità dei principi di concessione del credito». Ne consegue che l’emissione di obbligazioni societarie convertibili che, come si è visto, è necessariamente rivolta a un settore incoraggiato, corrisponde alla prassi di sostegno a tali settori seguita dagli istituti finanziari. |
(366) |
Inoltre i tassi d’interesse delle obbligazioni societarie sono rigorosamente regolamentati. L’articolo 16 delle misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate prevede che «il tasso d’interesse di un’obbligazione societaria convertibile è determinato dalla società emittente e dal principale sottoscrittore mediante negoziazione, ma deve osservare le disposizioni pertinenti dello Stato». A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, della legge sugli strumenti finanziari, «la cedola delle obbligazioni societarie non supera quella stabilita dal Consiglio di Stato». Inoltre l’articolo 18 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, applicabile in generale a tutte le obbligazioni, fornisce ulteriori particolari stabilendo che «il tasso d’interesse offerto per ciascun titolo obbligazionario societario non supera il 40 % del tasso d’interesse corrente corrisposto dalle banche ai privati per depositi di risparmio a tempo determinato con la stessa scadenza». |
(367) |
In base all’articolo 17 delle misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate, «ai fini dell’emissione pubblica di obbligazioni societarie convertibili una società deve incaricare un’agenzia qualificata di rating del credito affinché effettui valutazioni del credito, comprese quelle successive». Inoltre l’articolo 18 delle misure amministrative per l’emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie, applicabili in generale, prevede che solo determinati titoli obbligazionari rispondenti a criteri qualitativi rigorosi, quali un rating del credito pari ad AAA, possano essere oggetto di emissione pubblica a investitori pubblici o qualificati. Le obbligazioni societarie che non osservano tali criteri possono essere oggetto di emissione pubblica solo a investitori qualificati. |
3.6.1.2.
(368) |
Secondo il «China Bond Market Insight 2021» di Bloomberg, le obbligazioni quotate sul mercato obbligazionario interbancario rappresentano l’88 % del volume totale delle negoziazioni dei titoli obbligazionari (84). Dallo stesso studio emerge che la maggior parte degli investitori è di carattere istituzionale, categoria che comprende gli istituti finanziari. In particolare, le banche commerciali statali rappresentano il 57 % degli investitori mentre le banche demandate all’attuazione delle politiche del governo costituiscono il 3 % degli stessi (85). Inoltre la Commissione ha rilevato che tutti gli investitori in azioni convertibili emesse da una delle società incluse nel campione sono istituzionali, una categoria di investitori che comprende gli istituti finanziari. |
(369) |
Inoltre, in quanto settore incoraggiato di cui al «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale», in base alla decisione n. 40 l’industria dei prodotti ACF ha diritto a ottenere sostegno creditizio dagli istituti finanziari. Il fatto che le obbligazioni convertibili, come quelle emesse dalle società incluse nel campione, fruttino un basso tasso d’interesse indica chiaramente che gli istituti finanziari, i principali investitori in tali obbligazioni, sono tenuti a fornire «sostegno creditizio» a dette società e, nell’adottare la decisione di investimento o di finanziamento, devono tenere conto di considerazioni diverse da quelle di ordine commerciale, come gli obiettivi delle politiche pubbliche. Di fatto un investitore che operi alle condizioni di mercato sarebbe più sensibile alla redditività dell’investimento e molto probabilmente non investirebbe in obbligazioni convertibili con tassi d’interesse molto bassi. Inoltre le conclusioni tratte dalla Commissione sulla situazione finanziaria di entrambi i gruppi di produttori esportatori nella precedente sezione 3.4.2.3 in termini di profili di liquidità e solvibilità indicano ulteriormente che gli investitori operanti alle condizioni di mercato non investirebbero in strumenti finanziari come le obbligazioni convertibili, che offrono una bassa redditività, mentre l’emittente presenta elevati rischi di liquidità e solvibilità. Pertanto la Commissione è del parere che solo gli investitori spinti da motivazioni diverse dalla redditività dell’investimento, come l’adempimento dell’obbligo giuridico di fornire finanziamenti alle società di settori incoraggiati, farebbero un tale investimento. |
(370) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che esista un insieme di elementi di prova a convalida del fatto che la maggior parte degli investitori in obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione è rappresentata da istituti finanziari che hanno l’obbligo giuridico di fornire sostegno creditizio ai produttori di ACF. |
(371) |
Inoltre, come descritto nella sezione 3.4.1, gli istituti finanziari sono caratterizzati da una forte presenza dello Stato e il governo della RPC ha la possibilità di esercitare un’influenza significativa nei loro confronti. Il quadro giuridico generale in cui operano tali istituti è applicabile anche alle obbligazioni convertibili. |
(372) |
Nella sezione 3.4.1 la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari statali sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base; la Commissione ha altresì concluso che in ogni caso essi si considerano investiti, da parte del governo della RPC, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Nella sezione 3.4.1.7 la Commissione ha concluso che anche gli istituti finanziari privati agiscono su incarico o per ordine del governo. |
(373) |
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell’esercizio di un controllo significativo sulla base di emissioni concrete di obbligazioni convertibili. Ha quindi esaminato il contesto giuridico generale, quale descritto ai considerando da 360 a 367, congiuntamente alle risultanze concrete dell’inchiesta. |
(374) |
La Commissione ha riscontrato che i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno emesso obbligazioni convertibili a tassi d’interesse simili e molto bassi, a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. La Commissione ha altresì appurato che un numero significativo di tali obbligazioni è stato convertito in azioni a un prezzo molto più elevato del prezzo di mercato prevalente delle azioni. Pertanto, anche quando le obbligazioni venivano convertite in azioni, il tasso di redditività rimaneva sotto il valore di mercato. |
(375) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari cinesi, i principali investitori in obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione, hanno seguito gli orientamenti strategici esposti nella decisione n. 40 erogando finanziamenti agevolati alle società appartenenti a un settore incoraggiato e quindi essi hanno agito in qualità di enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base o di enti che agiscono su incarico o per ordine della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) dello stesso regolamento. |
(376) |
Gli istituti finanziari hanno conferito un vantaggio ai produttori esportatori inclusi nel campione poiché hanno accettato di investire in obbligazioni convertibili con un tasso di redditività molto basso, a prescindere dal profilo di rischio dell’emittente, anche sotto il tasso di riferimento privo di rischio offerto dalla PBoC o pubblicato dal NIFC, come indicato al considerando 387, e poiché hanno acconsentito a convertire le obbligazioni in azioni a un prezzo molto più elevato del loro valore di mercato corrente. |
(377) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che l’acquisto di obbligazioni societarie e obbligazioni societarie convertibili è una pratica commerciale corrente che avviene in tutte le principali giurisdizioni, tra cui l’Unione europea e gli Stati Uniti. Secondo il governo della RPC, la situazione è simile a quella nell’UE poiché molti degli investitori in obbligazioni sono investitori istituzionali, compresi gli istituti finanziari. Il governo della RPC ha sostenuto che, in ogni caso, anche se le cifre fornite nella divulgazione delle informazioni fossero accettate, in modo tale che il 57 % degli investitori sarebbe costituito da banche commerciali di proprietà dello Stato e il 3 % da banche politiche, ciò lascerebbe comunque una quota di mercato del 40 %, che non dovrebbe essere ignorata. |
(378) |
Secondo il governo della RPC, la Commissione non ha inoltre effettuato un’analisi separata dei ruoli svolti dagli istituti finanziari nel mercato cinese delle obbligazioni convertibili, in quanto si tratta di tipi diversi di strumenti rispetto ai prestiti e i ruoli svolti dagli istituti finanziari che investono sono sostanzialmente diversi. Lo stesso ragionamento è stato applicato anche alle obbligazioni societarie di cui alla sezione 3.6.2. |
(379) |
La Commissione ha contestato l’affermazione del governo della RPC secondo cui non ha effettuato una valutazione specifica della condotta degli istituti finanziari in quanto enti pubblici per la funzione di acquisto di obbligazioni. Oltre alle conclusioni raggiunte dalla Commissione nella sezione 3.4.1, la Commissione ha anche cercato di dimostrare concretamente l’esercizio del controllo in modo significativo sulla base delle emissioni concrete di obbligazioni convertibili ed ha effettuato una valutazione specifica ai considerando 373 e 374. La Commissione, pur concordando con il governo della RPC sul fatto che l’acquisto di obbligazioni societarie e obbligazioni convertibili può costituire, in linea di principio, una normale pratica commerciale in tutte le principali giurisdizioni, ha sottolineato che l’acquisto di obbligazioni societarie da parte di istituti finanziari cinesi è caratterizzato da un’ingerenza dello Stato, come dimostrato al considerando 375. |
3.6.1.3.
(380) |
La Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni convertibili siano specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Le obbligazioni convertibili non possono essere emesse senza l’approvazione della CSRC, la quale verifica che siano soddisfatte tutte le condizioni normative per la loro emissione. Come illustrato al considerando 364, in base alla legge sugli strumenti finanziari e alle misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate, applicabili nello specifico alle obbligazioni convertibili, l’emissione di tali obbligazioni deve essere in linea con le politiche industriali dello Stato. Al considerando 366 la Commissione ha osservato che l’espressione «in linea con le politiche industriali dello Stato» significa che il progetto d’investimento rientra nei contenuti «relativi all’incoraggiamento» citati nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale in cui ricade l’industria degli ACF. |
(381) |
Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che le altre imprese della RPC (diverse da quelle rientranti nei settori incoraggiati) possano beneficiare delle obbligazioni convertibili alle stesse condizioni agevolate. |
(382) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che i criteri che una società deve soddisfare per emettere obbligazioni sono di natura finanziaria e non politica. Il governo della RPC ha contestato la posizione secondo cui l’emissione di obbligazioni convertibili deve essere in linea con le politiche industriali dello Stato e ha ribadito che l’industria degli ACF non è un settore incentivato. Lo stesso ragionamento è stato applicato anche alle obbligazioni societarie di cui alla sezione 3.6.2. |
(383) |
A tale riguardo, sebbene la Commissione concordi che i mercati obbligazionari sono regolamentati in ogni paese e che la maggior parte dei criteri che una società deve soddisfare per emettere obbligazioni sono di natura finanziaria, essa non concorda con l’affermazione del governo della RPC secondo cui l’emissione di obbligazioni convertibili non è orientata alle politiche in Cina. In primo luogo, la Commissione ha ribadito la sua posizione secondo cui il settore degli ACF è un’industria incentivata. In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che fosse sufficientemente chiara la dicitura della legge sugli strumenti finanziari della RPC (versione del 2014) e delle misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate, applicabili specificamente alle obbligazioni convertibili, secondo cui l’emissione di tali obbligazioni deve essere in linea con le politiche industriali dello Stato. Infine la Commissione ha stabilito al considerando 376 che accettando di investire in obbligazioni convertibili con un tasso di rendimento molto basso, indipendentemente dal profilo di rischio dell’emittente, gli istituti finanziari hanno conferito un vantaggio ai produttori esportatori inclusi nel campione. Le argomentazioni del governo della RPC sono state pertanto respinte. |
3.6.1.4.
(384) |
Le obbligazioni convertibili sono uno strumento di debito ibrido che ha le caratteristiche di un’obbligazione, per esempio la corresponsione di interessi, ma che offre al contempo la possibilità di convertire l’importo investito in azioni a determinate condizioni. |
(385) |
La Commissione ha rilevato che nel PI il tasso d’interesse delle obbligazioni societarie convertibili emesse dalle società incluse nel campione era così basso che solo gli investitori spinti da motivazioni diverse dalla redditività dell’investimento, come l’adempimento dell’obbligo giuridico di fornire finanziamenti alle società di settori incoraggiati, investirebbero in questi strumenti. Ciò era testimoniato dal fatto che la maggior parte degli investitori in obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione è costituita da istituti finanziari statali. |
(386) |
La Commissione ha appurato che la parte delle obbligazioni convertibili di entrambe le società incluse nel campione che non è stata convertita in azioni ha offerto agli investitori un rendimento sotto forma di interesse analogamente ai prestiti o alle obbligazioni standard. Poiché il metodo di calcolo adottato per i prestiti descritto al considerando 248 si basa sulle obbligazioni, la Commissione ha deciso di attenersi allo stesso metodo (86). Ciò significa che il differenziale relativo tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating BB della stessa durata si applica ai tassi d’interesse di riferimento pubblicati dalla PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso d’interesse di base pubblicato dal NIFC (87) per stabilire un tasso d’interesse basato sul mercato per le obbligazioni. |
(387) |
Il vantaggio è rappresentato dalla differenza tra l’importo dell’interesse che la società avrebbe dovuto pagare applicando il tasso d’interesse basato sul mercato citato al considerando 419 e l’interesse effettivamente corrisposto dalla società. |
(388) |
La Commissione ha altresì appurato che un numero significativo di tali obbligazioni è stato convertito in azioni. Essa ha rilevato che le obbligazioni convertibili di entrambe le società sono state convertite in capitale a un prezzo molto più elevato del prezzo di mercato prevalente delle azioni. In questo caso la Commissione ha considerato il debito convertito in azioni un conferimento di capitale compensabile. Il vantaggio di tale conferimento di capitale è stato considerato come differenza tra il corso delle azioni al momento della conversione e il sovrappremio corrisposto dagli obbligazionisti. Tale vantaggio è stato imputato al PI utilizzando il periodo medio di ammortamento delle attività delle società. |
(389) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC e Wanshun Group hanno contestato l’uso dello stesso parametro di riferimento per le obbligazioni e le obbligazioni convertibili applicato ai prestiti, in quanto la convertibilità di un’obbligazione ne costituisce un elemento essenziale, che lo rende anche uno strumento di prestito sostanzialmente diverso. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che non vi è alcuna base perché la Commissione utilizzi il parametro di riferimento della PBoC come punto iniziale e poi aggiunga una maggiorazione. Secondo il governo della RPC, anche i produttori europei di ACF con rating BB hanno emesso obbligazioni con scadenza analoga a tassi significativamente inferiori al tasso di riferimento calcolato nello stesso periodo. Lo stesso ragionamento è stato applicato anche alle obbligazioni societarie di cui alla sezione 3.6.2. |
(390) |
Inoltre Wanshun ha sottolineato che le obbligazioni sono altamente negoziabili sul mercato (una persona che detiene l’obbligazione può venderla sul mercato senza aspettarne la scadenza). Per contro, un prestito è un accordo tra due parti, in cui una parte prende in prestito denaro dall’altra. Generalmente i prestiti non sono negoziabili sul mercato. Inoltre l’obbligazione di Shantou Wanshun potrebbe essere convertita in azioni, conferendo così un ulteriore vantaggio al possessore delle obbligazioni. Di conseguenza, i tassi di interesse per le obbligazioni convertibili sarebbero logicamente inferiori a quelli dei prestiti, nonché di altri tipi di obbligazioni (gli investitori sarebbero disposti ad accettare una cedola inferiore per un’obbligazione convertibile a causa della sua convertibilità). In alternativa, Wanshun ha proposto di utilizzare un parametro di riferimento basato su Hong Kong che si basa sui tassi di rendimento obbligazionari, ossia lo stesso parametro di riferimento proposto dal gruppo Nanshan per i prestiti di cui al considerando 264. |
(391) |
La Commissione ha indicato che i prestiti e le obbligazioni societarie sono, in linea di principio, strumenti di debito finanziario simili. Di fatto, un’obbligazione societaria è un tipo di prestito utilizzato da grandi entità per raccogliere capitali. Sia i prestiti che le obbligazioni societarie sono contratti/emessi per un certo periodo di tempo e hanno un tasso di interesse/una cedola. Il fatto che il finanziamento tramite un prestito sia fornito da un istituto finanziario e che il finanziamento tramite un’obbligazione societaria sia fornito da investitori, che nella maggior parte dei casi sono anche enti finanziari, è irrilevante ai fini della determinazione delle caratteristiche fondamentali di entrambi gli strumenti. Entrambi gli strumenti servono a finanziare le operazioni commerciali, hanno lo stesso tipo di remunerazione e hanno termini e condizioni di rimborso simili. Inoltre nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che le obbligazioni societarie emesse dai produttori esportatori che hanno collaborato avevano cedole e scopi molto simili ai tassi di interesse e alle finalità dei prestiti con durata simile e che pertanto potevano essere considerati intercambiabili dal punto di vista del produttore, giustificando in tal modo l’applicazione dello stesso parametro di riferimento per entrambi gli strumenti nelle circostanze specifiche del caso di specie. |
(392) |
La Commissione ha inoltre ritenuto infondate le osservazioni del governo della RPC relative ai tassi di interesse applicabili alle società con rating BB nell’Unione europea, in quanto il tasso privo di rischio nell’Unione europea non è lo stesso del tasso privo di rischio nella RPC e di conseguenza non è possibile confrontare i tassi di interesse in termini assoluti. |
(393) |
La Commissione ha convenuto che le obbligazioni societarie convertibili sono uno strumento di debito ibrido che offre anche l’opportunità di convertire l’importo investito in azioni a determinate condizioni e in quanto tale è in linea di principio diverso dalle obbligazioni societarie. La Commissione ha esaminato la possibilità di quantificare questo elemento di convertibilità. Tuttavia, il parametro di riferimento proposto da Wanshun non teneva conto di tale convertibilità. Inoltre non era un parametro di riferimento appropriato in generale per le obbligazioni per i motivi già esposti al considerando 268. Non sono stati presentati altri parametri di riferimento e non erano disponibili ulteriori informazioni pubbliche per fornire un parametro di riferimento più accurato per le obbligazioni convertibili (ad esempio indici per il premio sulle obbligazioni convertibili statunitensi con rating AA e sulle obbligazioni convertibili statunitensi con rating BB) o per l’aspetto di convertibilità di tali obbligazioni. Inoltre il parametro di riferimento utilizzato come base per la conversione era in ogni caso un tasso privo di rischio. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(394) |
Per quanto riguarda le obbligazioni societarie convertibili, il gruppo Wanshun ha sostenuto che:
|
(395) |
La Commissione osserva che Wanshun non ha fornito prove sufficienti a suffragare la sua affermazione secondo cui la maggioranza degli investitori detentori di obbligazioni convertibili Shantou Wanshun erano persone fisiche che operavano sul mercato azionario di Shenzhen. La fonte di tale argomentazione non ha potuto essere verificata, il documento giustificativo non forniva una definizione chiara di ciò che s’intende con investitori privati e statali e non conteneva neppure i nomi individuali degli investitori. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
(396) |
La Commissione ha accolto l’argomentazione di Wanshun relativa alla detrazione dei pagamenti delle cedole dai pagamenti di interessi di riferimento e ha detratto il pagamento della cedola relativo al periodo dell’inchiesta dai pagamenti di interessi di riferimento. |
(397) |
Il gruppo Wanshun ha inoltre sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel compensare il conferimento di capitale (la conversione di alcune obbligazioni di Shantou Wanshun in azioni), in quanto:
|
(398) |
La Commissione ha espresso disaccordo con le osservazioni relative al prezzo di conversione iniziale fissato nel luglio 2018. Essa ha osservato che, nel caso in cui il prezzo di mercato azionario di una determinata azione al momento della conversione fosse notevolmente inferiore al suo prezzo di mercato, un investitore razionale si asterrebbe dal convertire le obbligazioni in azioni e continuerebbe invece a mantenere le obbligazioni. L’investitore razionale cercherebbe pertanto di ridurre al minimo il rischio di un’evoluzione sfavorevole dei prezzi. |
(399) |
La Commissione ha anche espresso disaccordo con l’osservazione relativa al prezzo di conversione errato. In base alle informazioni presentate alla Commissione risulta che la modifica dei prezzi dichiarata dal gruppo Wanshun si è effettivamente verificata solo dopo la conversione delle azioni. La Commissione ha pertanto affermato di aver utilizzato il prezzo di conversione corretto nel calcolo del vantaggio. |
3.6.2. Obbligazioni societarie
(400) |
Uno dei gruppi incluso nel campione ha beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni societarie. |
3.6.2.1.
— |
Legge sugli strumenti finanziari |
— |
Misure amministrative per l’emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie, ordinanza n. 113 della China Securities Regulatory Commission, del 15 gennaio 2015 |
— |
Regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, emanato dal Consiglio di Stato il 18 gennaio 2011 |
— |
Misure per la gestione dei titoli di debito di imprese non finanziarie sul mercato obbligazionario interbancario emessi dalla People’s Bank of China, ordinanza n. 12 [2008] della People’s Bank of China, 9 aprile 2008. |
(401) |
In linea con il quadro normativo, in Cina le obbligazioni non possono essere emesse né commerciate liberamente. L’emissione di ciascun titolo obbligazionario deve essere approvata da varie autorità governative quali la PBoC, la NDRC o la CSRC, a seconda del tipo di obbligazione e del tipo di emittente. Inoltre, in base al regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, sono previste quote annue per l’emissione di questi titoli. |
(402) |
In aggiunta, ai sensi dell’articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari applicabile durante il PI, l’offerta pubblica di obbligazioni societarie dovrebbe soddisfare i requisiti seguenti: «la finalità dei proventi è conforme alle politiche industriali dello Stato […]» e «i proventi di un’offerta pubblica di obbligazioni societarie sono utilizzati solo per le finalità approvate». L’articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie ribadisce che la finalità dei fondi raccolti deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. Come illustrato ai considerando 364 e 365, l’emissione di obbligazioni societarie a tali condizioni è rivolta a un settore incentivato quale l’industria degli ACF e corrisponde alla prassi di sostegno a tali settori seguita dagli istituti finanziari. |
(403) |
A norma dell’articolo 16, paragrafo 5, della legge sugli strumenti finanziari, «la cedola delle obbligazioni societarie non supera quella stabilita dal Consiglio di Stato». Inoltre l’articolo 18 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie fornisce ulteriori particolari stabilendo che «il tasso d’interesse offerto per ciascun titolo obbligazionario societario non supera il 40 % del tasso d’interesse corrente corrisposto dalle banche ai privati per depositi di risparmio a tempo determinato con la stessa scadenza». |
(404) |
Inoltre l’articolo 18 delle misure amministrative per l’emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie prevede che solo determinati titoli obbligazionari rispondenti a criteri qualitativi rigorosi, quali un rating del credito pari ad AAA, possano essere oggetto di emissione pubblica a investitori pubblici o qualificati, unicamente a discrezione dell’emittente. Le obbligazioni societarie che non osservano tali criteri possono essere oggetto di emissione pubblica solo a investitori qualificati. Ne consegue che la maggior parte delle obbligazioni societarie viene emessa a investitori qualificati che sono stati approvati dalla CSRC e che sono investitori istituzionali cinesi. |
3.6.2.2.
(405) |
Come illustrato ai considerando 369 e 370, la Commissione ha ritenuto che esista un insieme di elementi di prova a convalida del fatto che la maggior parte degli investitori in obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione è costituita da istituti finanziari che hanno l’obbligo giuridico di fornire sostegno creditizio ai produttori di ACF. Lo stesso ragionamento e la medesima conclusione si applicano anche alle obbligazioni societarie poiché le condizioni di emissione sono molto simili, in particolare la condizione di rispettare i requisiti delle leggi, dei regolamenti e delle politiche nazionali nonché della politica industriale dello Stato. |
(406) |
Come descritto al considerando 403, l’articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari e l’articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie prevede che l’offerta pubblica di tali obbligazioni sia conforme alle politiche industriali dello Stato. Ne consegue che le obbligazioni societarie possono essere emesse solo per finalità in linea con gli obiettivi della pianificazione del governo della RPC riguardante i settori incentivati, come illustrato ai considerando 357 e 359. Gli investitori istituzionali che, come indicato al considerando 368, sono in larga misura banche commerciali e banche demandate all’attuazione delle politiche del governo, devono seguire gli orientamenti strategici enunciati nella decisione n. 40, la quale, in combinato disposto con il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, stabilisce modalità di trattamento specifiche per alcuni progetti che rientrano in determinati settori incentivati, come l’industria degli ACF. Il trattamento preferenziale riservato a uno dei gruppi inclusi nel campione ha comportato la decisione di investire in obbligazioni societarie emesse a un tasso d’interesse che non riflette i criteri di mercato. |
(407) |
Come descritto nella sezione 3.4.1, gli istituti finanziari sono caratterizzati da una forte presenza dello Stato e il governo della RPC ha la possibilità di esercitare un’influenza significativa nei loro confronti. Il quadro giuridico generale in cui operano tali istituti finanziari è applicabile anche alle obbligazioni societarie. |
(408) |
Nella sezione 3.4.1 la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari statali sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base; la Commissione ha altresì concluso che in ogni caso essi si considerano investiti, da parte del governo della RPC, dell’incarico o dell’ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Nella sezione 3.4.1.7 la Commissione ha concluso che anche gli istituti finanziari privati agiscono su incarico o per ordine del governo. |
(409) |
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell’esercizio di un controllo significativo sulla base di emissioni concrete di obbligazioni societarie. Ha quindi esaminato il contesto giuridico generale, quale descritto ai considerando da 402 a 405, congiuntamente alle risultanze concrete dell’inchiesta. |
(410) |
La Commissione ha rilevato che le obbligazioni societarie sono state emesse a un tasso d’interesse inferiore al livello che si sarebbe dovuto attendere data la situazione finanziaria e il rischio di credito delle società, anche sotto il tasso di riferimento privo di rischio offerto dalla PBoC o pubblicato dal NIFC, come indicato al considerando 419. |
(411) |
In pratica, i tassi d’interesse sulle obbligazioni societarie sono influenzati dal rating del credito della società, analogamente a quanto avviene per i prestiti. Tuttavia al considerando 215 la Commissione ha concluso che il mercato locale dei rating del credito è distorto e i rating sono inattendibili. |
(412) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari cinesi hanno seguito gli orientamenti strategici esposti nella decisione n. 40, erogando finanziamenti agevolati alle società appartenenti a un settore incentivato e che pertanto hanno agito in qualità di enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, o di enti che agiscono su incarico o per ordine della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), dello stesso regolamento. |
(413) |
Inoltre gli istituti finanziari hanno conferito un vantaggio al produttore esportatore incluso nel campione, poiché hanno organizzato l’emissione di obbligazioni societarie a un tasso d’interesse inferiore rispetto al tasso di mercato corrispondente al profilo di rischio effettivo dell’emittente e hanno accettato di investire in tali obbligazioni. |
3.6.2.3.
(414) |
Come descritto al considerando 380, la Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni siano specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, poiché i titoli obbligazionari non possono essere emessi senza l’approvazione delle autorità governative e la legge sugli strumenti finanziari della RPC afferma che l’emissione di obbligazioni deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. Come già affermato al considerando 104, l’industria degli ACF è considerata un settore incentivato nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale. |
3.6.2.4.
(415) |
Poiché le obbligazioni sono in sostanza un altro tipo di strumento di debito, in via di principio analogo ai prestiti, e poiché il metodo di calcolo per i prestiti si basa già su un paniere di obbligazioni, la Commissione ha deciso di seguire il metodo di calcolo per i prestiti descritto nella sezione 3.4.2.3. Ciò significa che il differenziale relativo tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating BB della stessa durata si applica al tasso d’interesse di riferimento pubblicato dalla PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso d’interesse di base pubblicato dal NIFC per stabilire un tasso d’interesse basato sul mercato per le obbligazioni, che viene successivamente comparato con il tasso d’interesse effettivamente corrisposto dalla società al fine di determinare il vantaggio. |
(416) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, secondo quanto argomentato dal gruppo Wanshun e dal gruppo Nanshan la Commissione ha erroneamente ritenuto che tutti gli obbligazionisti siano istituti finanziari che agiscono in qualità di enti pubblici. Poiché dalla relazione Bloomberg, cui fa riferimento la stessa Commissione, emerge che le banche di proprietà dello Stato rappresentano il 57 % degli investitori e le banche demandate all’attuazione delle politiche del governo rappresentano il 3 % dei detentori di obbligazioni societarie convertibili in Cina, solo il 60 % (57 % + 3 %) delle obbligazioni degli investitori istituzionali è compensabile. |
(417) |
La Commissione ha segnalato che esiste un insieme di elementi di prova a convalida del fatto che la maggior parte degli investitori nelle obbligazioni emesse dalle società incluse nel campione è costituita da istituti finanziari che hanno l’obbligo giuridico di fornire sostegno creditizio ai produttori di ACF. Inoltre la Commissione intende evidenziare quanto segue: la relazione Bloomberg indica anche che il 27 % delle obbligazioni sono detenute da «prodotti di fondi», essenzialmente assimilabili a fondi gestiti dagli stessi istituti finanziari. Tenuto conto del 3 % rappresentato da «altri» istituti finanziari, la percentuale complessiva degli istituti finanziari che investono in obbligazioni è di fatto del 90 %. Data l’elevata percentuale di investitori istituzionali, compresi gli istituti finanziari, la Commissione ha ritenuto che essi abbiano determinato le caratteristiche delle obbligazioni societarie in questione, in particolare il ridotto tasso della cedola, e che gli altri investitori, quali gli investitori privati, abbiano unicamente aderito a tali condizioni. Infine la Commissione ha reputato che il sistema di vigilanza finanziaria cinese per quanto riguarda le obbligazioni societarie e le obbligazioni convertibili rappresenti solo un elemento che, congiuntamente al quadro normativo che disciplina i finanziamenti da parte degli istituti finanziari come descritto nella sezione 3.4.1 e al comportamento concreto degli istituti finanziari, segnalava l’interferenza da parte del governo della RPC. Pertanto queste argomentazioni sono state respinte. |
(418) |
Infine il gruppo Nanshan ha sostenuto che la Commissione non aveva detratto dal suo calcolo i pagamenti delle cedole effettuati da Nanshan Group Co., Ltd. La Commissione non ha accettato questo punto, in quanto le tabelle presentate dalla società non fornivano informazioni relative ai pagamenti delle cedole, né prima né durante il controllo incrociato a distanza. La Commissione ricorda inoltre che tali informazioni rientrano fra le informazioni mancanti per le quali è stato applicato l’articolo 28. In ogni caso, in questa fase dell’inchiesta è impossibile verificare le informazioni aggiuntive fornite in allegato alle osservazioni pervenute riguardo alla divulgazione delle informazioni. |
3.6.3. Conclusione sui finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento
(419) |
La Commissione ha appurato che tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di linee di credito, cambiali di accettazione bancaria e obbligazioni convertibili e societarie. Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato questi tipi di finanziamenti agevolati come una sovvenzione compensabile. |
(420) |
Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne i finanziamenti agevolati di cui sopra per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a: Finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento
|
3.6.4. Assicurazione agevolata: assicurazione del credito all’esportazione
(421) |
La Commissione ha rilevato che Sinosure ha fornito assicurazioni del credito all’esportazione ai gruppi di società inclusi nel campione. Sul suo sito web Sinosure afferma di promuovere le esportazioni cinesi di merci, soprattutto l’esportazione di prodotti ad alta tecnologia. Secondo uno studio condotto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE»), l’industria cinese dei prodotti ad alta tecnologia, a cui appartiene l’industria degli ACF, ha ricevuto il 21 % dell’assicurazione del credito all’esportazione totale fornita da Sinosure (88). Inoltre Sinosure ha un ruolo attivo nello svolgimento dell’iniziativa «Made in China 2025», indicando alle imprese come usare le risorse nazionali di credito, favorendo l’innovazione scientifica e tecnologica, migliorando la qualità tecnologica e aiutando le imprese che «si internazionalizzano» a essere più competitive sul mercato globale (89). |
3.6.4.1.
— |
Comunicazione sull’attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l’assicurazione del credito all’esportazione (Shang Ji Fa [2004] n. 368), elaborata congiuntamente dal ministero del Commercio e da Sinosure |
— |
Cosiddetto «piano 840» incluso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009 |
— |
Comunicazione in merito alla decisione del Consiglio di Stato sull’accelerazione della promozione e dello sviluppo dei settori strategici emergenti (Guo Fa [2010] n. 32 del 18 ottobre 2010), elaborata dal Consiglio di Stato, e relativi orientamenti di attuazione (Guo Fa [2011] n. 310 del 21 ottobre 2011) |
— |
Comunicazione n. 16 sulla pubblicazione dell’edizione 2006 del repertorio di prodotti all’esportazione ad alta tecnologia della Cina del Dipartimento nazionale di scienza e tecnologia (2006). |
3.6.4.2.
(422) |
Durante il periodo dell’inchiesta i tre gruppi di società inclusi nel campione avevano in essere contratti di assicurazione delle esportazioni con Sinosure. |
(423) |
Come indicato al considerando 122, Sinosure non ha fornito i documenti giustificativi richiesti in merito al suo governo societario, per esempio il suo statuto. |
(424) |
Inoltre Sinosure non ha fornito ulteriori informazioni specifiche sull’assicurazione dei crediti all’esportazione concessa all’industria degli ACF, né ha indicato il livello dei premi o le cifre dettagliate sulla redditività del ramo dell’assicurazione dei crediti all’esportazione. |
(425) |
La Commissione ha dovuto quindi integrare le informazioni fornite con i dati disponibili. |
(426) |
Secondo le informazioni fornite in precedenti inchieste antisovvenzioni (90), e in base al sito web di Sinosure (91), quest’ultima è una compagnia assicurativa di carattere politico, istituita e finanziata dallo Stato per sostenere la cooperazione e lo sviluppo economico e commerciale della RPC all’estero. La società è al 100 % di proprietà dello Stato, dispone di un consiglio di amministrazione e di un collegio di revisori dei conti. Il governo della RPC ha il potere di nominare e destituire gli alti dirigenti della società. In base a tali informazioni, la Commissione ha concluso che esistono indizi formali di un controllo di Sinosure da parte del governo. |
(427) |
La Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC esercitasse un controllo significativo sulla condotta di Sinosure in relazione all’industria degli ACF. |
(428) |
In base alla comunicazione n. 16 sulla pubblicazione dell’edizione 2006 del repertorio di prodotti all’esportazione ad alta tecnologia della Cina «i prodotti inclusi nell’edizione 2006 del repertorio di prodotti all’esportazione possono beneficiare di politiche preferenziali concesse dallo Stato per l’esportazione di prodotti ad alta tecnologia». Tale repertorio cita specificamente i fogli di alluminio (92). |
(429) |
Inoltre, in base alla comunicazione sull’attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l’assicurazione del credito all’esportazione (93), Sinosure dovrebbe incrementare il proprio sostegno ai prodotti e ai settori chiave consolidando il suo supporto generale all’esportazione di prodotti ad alta e nuova tecnologia, compresi i «nuovi materiali». Dovrebbe trattare industrie ad alta e nuova tecnologia, come l’industria degli ACF, elencate nel repertorio di prodotti all’esportazione ad alta tecnologia della Cina, poiché la sua attività è incentrata sul sostegno completo che essa offre in termini di procedure di sottoscrizione, approvazione limitata, rapidità dei rimborsi e flessibilità dei tassi. Per quanto riguarda tale flessibilità, il tasso che Sinosure dovrebbe concedere per i prodotti è quello con lo sconto massimo tra i tassi di tipo variabile previsti dalla compagnia di assicurazione del credito. Come indicato ai considerando 89 e 98, l’industria degli ACF rientra nella categoria più generale dei «nuovi materiali». Inoltre nella relazione annuale 2019 di Sinosure si legge che Sinosure ha «sostenuto lo sviluppo costante di settori chiave» e «accelerato la crescita di industrie strategiche emergenti» (94). |
(430) |
Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere i dirigenti e i revisori dei conti di Sinosure nominati dal governo della RPC e che rispondono a quest’ultimo. Il governo della RPC si è pertanto avvalso di tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure. |
(431) |
La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell’esercizio di un controllo significativo sulla base di contratti assicurativi concreti. Tuttavia non sono stati forniti esempi specifici per quanto riguarda il settore degli ACF o le società incluse nel campione. |
(432) |
In assenza di prove concrete, la Commissione ha quindi esaminato il comportamento effettivo di Sinosure in merito all’assicurazione fornita alle società inserite nel campione. Tale comportamento era in contrasto con la posizione ufficiale di Sinosure, dato che quest’ultima non operava secondo i principi di mercato. |
(433) |
Dopo aver confrontato i rimborsi totali pagati con gli importi complessivi assicurati, in base ai dati contenuti nella relazione annuale 2019 di Sinosure (95) la Commissione ha concluso che, in media, Sinosure dovrebbe addebitare lo 0,33 % dell’importo assicurato a titolo di premio per coprire il costo dei rimborsi (senza neppure tenere conto delle spese generali). Tuttavia, in pratica, i premi versati dalle società incluse nel campione sono risultati più bassi della commissione minima necessaria per coprire i costi operativi. |
(434) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha ribadito che Sinosure non è un ente pubblico e che nelle sue attività commerciali segue i principi di mercato. Nel valutare la possibilità di concedere l’assicurazione del credito all’esportazione, Sinosure prende in considerazione, in modo globale, fattori quali i rischi nazionali, i rischi industriali, i rischi di credito dell’importatore. Il governo della RPC ha inoltre nuovamente osservato che la Commissione avrebbe dovuto avvalersi di un parametro di riferimento interno al paese. |
(435) |
Poiché il governo della RPC non ha presentato alcun nuovo elemento di prova riguardante l’operato di Sinosure in qualità di ente pubblico, la Commissione ha mantenuto invariate le sue conclusioni a tale proposito. Inoltre, dato che nel periodo dell’inchiesta Sinosure deteneva una posizione predominante nel mercato, la Commissione non è stata in grado di determinare un premio assicurativo nazionale basato sul mercato, come evidenziato nella sezione 3.6.4.3. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(436) |
La Commissione ha pertanto concluso che Sinosure, nell’esercizio delle funzioni pubbliche, ha attuato il quadro giuridico indicato sopra relativamente al settore degli ACF. Sinosure ha agito come ente pubblico ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell’OMC. Inoltre i produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di un vantaggio, poiché l’assicurazione è stata fornita a tassi inferiori rispetto alla commissione minima necessaria per consentire a Sinosure di coprire i suoi costi operativi. |
(437) |
La Commissione ha altresì stabilito che le sovvenzioni erogate nell’ambito del programma di assicurazioni all’esportazione sono specifiche, in quanto non sarebbero state ottenibili in assenza di esportazioni; sono pertanto sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. |
3.6.4.3.
(438) |
Poiché nel periodo dell’inchiesta Sinosure deteneva una posizione predominante nel mercato, la Commissione non è stata in grado di determinare un premio assicurativo nazionale basato sul mercato. Perciò, in linea con le inchieste antisovvenzioni precedenti, la Commissione ha utilizzato il parametro di riferimento esterno più adeguato, per il quale erano facilmente disponibili informazioni, ossia i tassi di premio applicati dalla Export-Import Bank degli Stati Uniti d’America nei confronti di istituti non finanziari per le esportazioni verso paesi OCSE. |
(439) |
La Commissione ha ritenuto che il vantaggio conferito ai beneficiari sia rappresentato dalla differenza tra l’importo che hanno effettivamente pagato a titolo di premio assicurativo e l’importo che avrebbero dovuto pagare applicando il tasso di premio di riferimento esterno citato al considerando 438. |
(440) |
Per quanto riguarda l’assicurazione del credito all’esportazione, il gruppo Wanshun ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se i tassi di premio addebitati fossero adeguati a coprire i costi operativi e le perdite dell’assicuratore. La parte ha fornito informazioni secondo cui i premi annuali riscossi da Sinosure durante questi anni erano adeguati a coprire i suoi costi operativi e le sue perdite a lungo termine. |
(441) |
Wanshun ha inoltre asserito che la Commissione non avrebbe dovuto considerare solo l’importo assicurato e i rimborsi pagati per calcolare un tasso di premio fisso adeguato, bensì avrebbe dovuto tenere conto anche dei recuperi dei rimborsi. In aggiunta, la parte ha chiesto alla Commissione di divulgare il suo calcolo esatto. Essa ha altresì sottolineato che non tutte le società hanno versato premi assicurativi a tasso fisso. |
(442) |
Ha inoltre argomentato che, qualora mantenga la sua decisione di trattare l’assicurazione del credito all’esportazione indicata da Sinosure come sovvenzione compensabile, la Commissione dovrebbe rivedere il tasso di premio eccessivamente elevato. Dato che la Commissione non ha fornito analisi né spiegazioni per quanto riguarda la congruità del parametro di riferimento selezionato, la parte ha quindi invitato la Commissione ad illustrare almeno su quale base ritenga che i tassi EXIM degli USA siano più appropriati. |
(443) |
La Commissione ha espresso disaccordo con le argomentazioni di Wanshun riguardanti l’assicurazione del credito all’esportazione. Sinosure non ha collaborato all’inchiesta e non ha fornito informazioni specifiche circa l’assicurazione del credito all’esportazione concessa all’industria degli ACF, né ha indicato il livello dei premi o le cifre dettagliate sulla redditività del ramo dell’assicurazione del credito all’esportazione. Pertanto non è stato possibile effettuare un confronto tra i tassi di premio addebitati da Sinosure e i costi operativi e le perdite dell’assicuratore a livello di qualsiasi settore, né tantomeno a livello di produttori esportatori. Non è stato quindi possibile valutare eventuali sovvenzioni incrociate tra industrie e società. Inoltre, a motivo della omessa collaborazione da parte di Sinosure, il confronto tra rimborsi e recuperi, come suggerito da Wanshun, è risultato impossibile. Infine, Wanshun non ha fornito alcun elemento di prova né argomentazioni motivate a sostegno della sua affermazione secondo cui il parametro di riferimento esterno, vale a dire i tassi di premio applicati dalla Export-Import Bank degli Stati Uniti d’America a istituti non finanziari per le esportazioni verso i paesi OCSE, come illustrato al considerando 438, fosse eccessivo o palesemente errato. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(444) |
Il tasso di sovvenzione determinato riguardo al regime sopra descritto per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a: Finanziamenti agevolati: assicurazione del credito all’esportazione
|
3.7. Regimi di concessione di sussidi
(445) |
La Commissione ha riscontrato che i gruppi di società inclusi nel campione hanno beneficiato di svariati regimi di sussidi come quelli per la tecnologia, l’innovazione e lo sviluppo, contributi in conto capitale, sconti sugli interessi dei prestiti e sussidi a sostegno delle esportazioni. I sussidi per la tecnologia, l’innovazione e lo sviluppo costituivano una parte significativa dei sussidi dichiarati dai gruppi di società inclusi nel campione. La Commissione ha quindi suddiviso i sussidi in due categorie: i) sussidi per la tecnologia, l’innovazione e lo sviluppo e ii) altri sussidi. |
3.7.1. Sussidi per la tecnologia, l’innovazione e lo sviluppo
(446) |
Nel periodo dell’inchiesta tutti i gruppi inclusi nel campione hanno ricevuto sussidi per le attività di ricerca e sviluppo («R&S»), l’industrializzazione, l’aggiornamento tecnologico e l’innovazione. |
3.7.1.1.
— |
Tredicesimo piano quinquennale di innovazione tecnologica |
— |
Pareri orientativi in materia di promozione del rinnovamento tecnologico delle imprese, Consiglio di Stato, Guo Fa (2012) n. 44 |
— |
Piano di lavoro per il rilancio dell’industria e il rinnovamento tecnologico, NDRC, MIIT, 2015 |
— |
Fondi di sostegno all’industria e fondi speciali per le attività R&S e l’industrializzazione, Dong Ban Fa (2018) n. 62 |
— |
Programma nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia (863), Misure di gestione |
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Comunicazione sulla pubblicazione del primo gruppo di indicatori dei fondi speciali provinciali per la trasformazione e la riqualificazione industriale e dell’industria dell’informazione nel 2019 |
— |
Comunicazioni sullo stanziamento di fondi speciali per il rinnovamento tecnologico, fondi speciali per il rilancio industriale, fondi speciali per la trasformazione tecnologica e fondi speciali per lo sviluppo industriale |
3.7.1.2.
(447) |
La Commissione ha riscontrato che i sussidi riguardavano sia l’aggiornamento, il rinnovamento o la trasformazione delle tecnologie per il processo di produzione sia le attività di ricerca e sviluppo di alte e nuove tecnologie «avanzate». |
(448) |
In base ai pareri orientativi in materia di promozione del rinnovamento tecnologico delle imprese, le amministrazioni centrali e locali sono invitate ad aumentare ulteriormente l’importo del sostegno finanziario nonché gli investimenti orientati alla trasformazione industriale e al potenziamento negli ambiti chiave e negli aspetti critici del rinnovamento tecnologico. Inoltre le autorità dovrebbero costantemente innovare e migliorare i metodi di gestione dei fondi, attuare in modo flessibile svariati tipi di sostegno e incrementare l’efficienza di utilizzo dei fondi provenienti dal gettito fiscale. |
(449) |
Il piano di lavoro per il rilancio dell’industria e il rinnovamento tecnologico traduce in pratica i pareri orientativi summenzionati attraverso l’istituzione di fondi speciali per promuovere il progresso tecnologico e i progetti di trasformazione tecnologica. Tali fondi includono sussidi all’investimento e sconti sugli interessi dei prestiti. Il loro utilizzo deve essere conforme alle politiche macroeconomiche nazionali, alle politiche industriali e alle politiche di sviluppo regionale. |
(450) |
I regimi di concessione di sussidi di cui hanno beneficiato i gruppi di società inclusi nel campione sono in larga misura analoghi in termini di concezione. A seconda della finalità si stabiliscono criteri in base ai quali le imprese possono presentare domanda e, se i criteri sono rispettati, viene concesso il sostegno finanziario. |
(451) |
Ad esempio, la base giuridica di alcuni sussidi concessi alle società incluse nel campione è costituita dal programma nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia che, come descritto al considerando 88, illustra ancora una volta come funziona la pianificazione statale nella RPC. L’articolo 2 stabilisce che «Il piano nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia (863) è un programma scientifico e tecnologico con chiari obiettivi nazionali, sostenuto da dotazioni finanziarie a livello centrale». L’articolo 29 dello stesso documento stabilisce la procedura di approvazione dei progetti ammissibili, la quale rispecchia il meccanismo sopra descritto: in seguito a una domanda, all’accettazione e alla valutazione della stessa, un gruppo di esperti trasmette le proposte e le stime di finanziamento del progetto e alla fine un ufficio congiunto approva e firma il sussidio. |
3.7.1.3.
(452) |
I sussidi relativi alla tecnologia, all’innovazione e allo sviluppo, compresi quelli per i progetti di R&S sopra descritti, costituiscono sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto in esame. Come indicato al considerando 445, questi fondi sono iscritti nel bilancio dei produttori esportatori inclusi nel campione come sovvenzioni pubbliche. |
(453) |
Tali sovvenzioni sono specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, poiché solo le società che operano nel campo delle tecnologie o degli ambiti chiave di cui agli orientamenti, alle disposizioni amministrative e ai repertori pubblicati periodicamente sono ammissibili a beneficiarne, e quello degli ACF è uno dei settori ammissibili. In ogni caso, i sussidi dichiarati dalle società, su cui la Commissione ha effettuato controlli incrociati, sono specifici per le società. |
(454) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non avesse dimostrato che i sussidi per le attività di R&S in questione sono specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), in quanto l’assegnazione di sussidi R&S è comune in tutto il mondo e non limitata a determinate imprese. |
(455) |
La Commissione ha già dimostrato la specificità dei sussidi, poiché solo le società che operano nel campo delle tecnologie o degli ambiti chiave di cui agli orientamenti, alle disposizioni amministrative e ai cataloghi sono ammissibili a beneficiarne. Inoltre i produttori esportatori che hanno collaborato hanno fornito documenti concernenti i sussidi, quali documenti giuridici e avvisi di concessione, a dimostrazione che i sussidi sono stati erogati a società appartenenti a taluni settori o industrie specifici e/o impegnate in determinati progetti industriali incentivati dallo Stato. La Commissione ha pertanto ribadito la sua conclusione secondo cui tali sussidi sono disponibili solo per una serie chiaramente specificata di determinate imprese e/o determinati settori dell’economia. Inoltre la Commissione ha constatato che le condizioni di ammissibilità di tali sussidi non erano chiare e oggettive e non si applicavano automaticamente; di conseguenza, essi non rispettavano le condizioni per la non specificità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
3.7.1.4.
(456) |
Al fine di stabilire il vantaggio conferito nel periodo dell’inchiesta, la Commissione ha preso in esame i sussidi ricevuti in tale periodo e anteriormente ad esso, ma per i quali il periodo di ammortamento era ancora in corso durante il periodo dell’inchiesta. Per quanto riguarda i sussidi non ammortizzati, si è ritenuto che il vantaggio fosse rappresentato dall’importo ricevuto nel periodo dell’inchiesta. Quanto ai sussidi relativi ai progetti e ai contributi in conto capitale, si è ritenuto che il vantaggio fosse rappresentato dalla parte dell’importo totale del sussidio ammortizzato nel periodo dell’inchiesta. |
(457) |
La Commissione ha valutato se applicare un tasso d’interesse commerciale annuo aggiuntivo, conformemente alla sezione F, lettera a), degli orientamenti per il calcolo dell’importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi della Commissione (96). Tuttavia un approccio di questo tipo avrebbe comportato una serie di complessi fattori ipotetici per i quali non vi erano informazioni attendibili a disposizione. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse più opportuno imputare gli importi al periodo dell’inchiesta in base ai tassi di ammortamento dei progetti di R&S e delle relative attività, in linea con il metodo di calcolo utilizzato in casi precedenti (97). |
3.7.2. Altri sussidi
(458) |
La Commissione ha riscontrato che i tre gruppi di società inclusi nel campione hanno ricevuto anche altri sussidi quali contributi in conto capitale, sconti sugli interessi dei prestiti, sussidi a sostegno delle esportazioni e altri sussidi una tantum o ricorrenti concessi da autorità pubbliche a vari livelli. |
3.7.2.1.
(459) |
Tali sussidi sono stati concessi alle società da autorità a livello nazionale, provinciale, comunale, regionale o distrettuale e sono risultati tutti specifici per le società incluse nel campione o specifici in termini di posizione geografica o di tipo di settore. Le informazioni riguardanti la base giuridica in virtù della quale sono stati concessi tali sussidi non sono state divulgate da tutte le società incluse nel campione. La Commissione ha tuttavia ricevuto da alcune società una copia dei documenti rilasciati da un’autorità pubblica che ha concesso i fondi («la comunicazione»). |
3.7.2.2.
(460) |
Esempi di tali altri sussidi sono contributi in conto capitale, fondi per i brevetti, fondi e premi per attività scientifiche e tecnologiche, fondi per lo sviluppo d’impresa, fondi per la promozione delle esportazioni, sussidi per l’incremento della qualità e il miglioramento dell’efficienza dell’industria, fondi comunali di sostegno al commercio, fondi per lo sviluppo dell’economia e del commercio esteri e premi per la sicurezza della produzione. |
(461) |
In considerazione dell’elevato numero di sussidi che la Commissione ha riscontrato nei libri contabili dei gruppi di società inclusi nel campione, il presente regolamento si limita a presentare una sintesi delle principali risultanze. Inizialmente le tre società incluse nel campione hanno fornito elementi di prova dell’esistenza di numerosi sussidi e del fatto che questi erano stati concessi da autorità pubbliche a vari livelli. Nei loro documenti specifici di divulgazione delle informazioni vengono fornite alle singole società le risultanze dettagliate su questi sussidi. |
(462) |
Tali altri sussidi costituiscono sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 2, del regolamento di base, poiché ha avuto luogo un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo ai gruppi di società inclusi nel campione ed è stato pertanto conferito un vantaggio. |
(463) |
I gruppi di società inclusi nel campione hanno fornito informazioni in merito all’importo dei sussidi e all’ente che ha concesso ed erogato ciascun sussidio. La maggior parte delle società interessate aveva inoltre iscritto a bilancio tale provento come «provento da sovvenzione» e aveva fatto verificare la propria contabilità da revisori indipendenti. La Commissione ha ritenuto che le informazioni su tali sussidi rappresentino un elemento di prova a convalida di una sovvenzione che ha conferito un vantaggio. |
(464) |
A seguito della divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non abbia fornito sufficienti informazioni particolareggiate in merito a quali sussidi si riferisce, in quanto non ha evidenziato sussidi specifici o fonti giuridiche. Come indicato ai considerando 459 e 461, i sussidi cui si fa riferimento in questa sezione erano costituiti da numerosi importi di scarsa entità, erogati a vari livelli di governo e per i quali in molti casi non è stato fornito alcun documento giustificativo dalle società incluse nel campione, fatta eccezione per alcune designazioni ad alto livello. Pertanto la Commissione non è in grado di fornire al governo della RPC una base giuridica precisa. Tuttavia, come indicato al considerando 461, risultanze dettagliate in merito a questi sussidi sono state fornite alle singole società nella loro documentazione informativa specifica. |
3.7.2.3.
(465) |
Tali sussidi sono inoltre specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base poiché, come emerge dalla documentazione fornita dai produttori esportatori che hanno collaborato, appaiono limitati a determinate società e industrie, come quella degli ACF, o a progetti specifici in regioni specifiche. Inoltre alcuni sussidi sono condizionati all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. |
(466) |
Tali sussidi non rispettano altresì le condizioni per la non specificità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, poiché le condizioni di ammissibilità e gli effettivi criteri di selezione delle imprese non sono trasparenti né oggettivi e non si applicano automaticamente. |
(467) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha asserito, per quanto riguarda i sussidi, che:
|
(468) |
La Commissione ha osservato che le sovvenzioni non ammortizzabili di cui al considerando 467 sono riferite ad attività immobilizzate. Di conseguenza, la Commissione ha attribuito il vantaggio allo stesso periodo in cui le attività immobilizzate sono ammortizzate. L’osservazione è pertanto respinta. |
(469) |
A seguito delle osservazioni presentate dal gruppo Nanshan, la Commissione ha sottoposto a revisione i periodi di ammortamento utilizzati nei calcoli. Nei casi in cui era stato utilizzato un periodo non corretto, il calcolo è stato rettificato. |
(470) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanshun ha argomentato che la Commissione ha commesso un errore nel calcolare il vantaggio derivante da un sussidio erogato a una delle società appartenenti al gruppo. Più nello specifico, ha sostenuto che uno dei progetti destinatari del sussidio è stato avviato solo a partire dal terzo trimestre del 2019 e che pertanto non era corretto attribuire un quindicesimo del valore (corrispondente al periodo di ammortamento di 15 anni) al periodo dell’inchiesta. |
(471) |
La Commissione osserva che, conformemente alla prassi consolidata, i sussidi relativi a periodo dell’inchiesta sono attribuiti utilizzando come base per il calcolo il numero degli anni di calendario. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.7.2.4.
(472) |
La Commissione ha calcolato il vantaggio secondo il metodo descritto al considerando 457. |
(473) |
I tassi di sovvenzione determinati per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i sussidi durante il periodo dell’inchiesta ammontavano a: Sussidi
|
3.8. Rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di sgravio delle imposte
3.8.1. Regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette
3.8.1.1.
3.8.1.2.
(474) |
La base giuridica di questo regime comprende l’articolo 28 della legge EIT (98) e l’articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese (99), nonché:
|
(475) |
il capo IV della legge EIT contiene disposizioni concernenti il «trattamento fiscale agevolato». L’articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione al capo IV, stabilisce che «lo Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato». L’articolo 28 della legge EIT stabilisce che «l’aliquota dell’imposta sul reddito delle imprese ad alta e nuova tecnologia che necessitano di un sostegno speciale da parte dello Stato è ridotta al 15 %» . |
(476) |
L’articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge sull’imposta sul reddito delle imprese chiarisce che: « le imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato, di cui all’articolo 28, clausola 2, della legge sull’imposta sul reddito delle imprese, sono le imprese titolari di diritti di proprietà intellettuale e che soddisfano le condizioni seguenti:
|
(477) |
Le suindicate disposizioni specificano chiaramente che la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle imprese è riservata alle «imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato» e che sono titolari di diritti di proprietà intellettuale e soddisfano alcune condizioni, come quella di «rientrare nella definizione dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato». |
(478) |
A norma dell’articolo 11 delle misure amministrative per il riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia, per essere riconosciuta come tale un’impresa deve soddisfare contemporaneamente determinate condizioni tra cui: «avere ottenuto la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, che svolge un ruolo centrale in quanto sostegno tecnico ai suoi prodotti (servizi) principali, attraverso attività di ricerca indipendenti, trasferimenti, concessioni, fusioni e acquisizioni ecc.» e «la tecnologia che svolge un ruolo centrale in quanto sostegno tecnico ai suoi prodotti (servizi) principali rientra nella serie predeterminata degli ambiti ad alta tecnologia oggetto di sostegno da parte dello Stato». |
(479) |
Gli ambiti chiave ad alta tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato sono elencati nel relativo repertorio del 2016. Alla voce «nuovi materiali»/«materiali metallici» esso cita chiaramente i fogli di alluminio tra i prodotti ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato. |
3.8.1.3.
(480) |
La Commissione ha rilevato che nel periodo dell’inchiesta le società rientranti nei gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano considerate imprese ad alta tecnologia e hanno quindi beneficiato di un’aliquota ridotta sul reddito delle imprese pari al 15 %. |
(481) |
La Commissione ha ritenuto che il credito d’imposta in esame si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. |
(482) |
La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale regime alle imprese che operano in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, come dimostrato ai considerando da 477 a 479. Come sottolineato al considerando 479, l’industria degli ACF è un settore prioritario ad alto contenuto tecnologico. |
3.8.1.4.
(483) |
L’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell’inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come differenza tra l’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota fiscale normale e l’importo totale dell’imposta dovuta con l’aliquota ridotta. |
(484) |
Il tasso di sovvenzione determinato per questo regime specifico è stato pari allo 0,55 % per il gruppo Nanshan, allo 0,43 % per il gruppo Wanshun e allo 0,47 % per il gruppo Daching. |
3.8.2. Credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo
(485) |
Il credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo dà alle società il diritto di usufruire di un trattamento fiscale agevolato per le loro attività di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato quando sono rispettate determinate soglie di spesa per la ricerca e lo sviluppo. |
(486) |
Più nello specifico, le spese relative alle attività di R&S sostenute per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche che non costituiscono attività immateriali e sono contabilizzate nei profitti e nelle perdite dell’esercizio corrente sono soggette a una detrazione ulteriore del 75 %, dopo essere state detratte integralmente alla luce della situazione reale. Quando costituiscono attività immateriali, tali spese di R&S sono oggetto di un ammortamento basato sul 175 % dei costi delle attività immateriali. Dal gennaio 2021 la detrazione supplementare al lordo delle imposte per le spese di R&S è aumentata al 100 % (101). |
3.8.2.1.
(487) |
La base giuridica di questo regime è costituita dall’articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT e dall’articolo 95 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese, nonché dai documenti seguenti:
|
(488) |
Nel corso di inchieste precedenti (102), la Commissione ha stabilito che «le nuove tecnologie, i nuovi prodotti e le nuove competenze» che possono beneficiare della detrazione fiscale rientrano in determinati ambiti ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato. Come indicato al considerando 480, gli ambiti chiave ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato sono elencati nel relativo repertorio del 2016. |
(489) |
Come enunciato al considerando 479, il capo IV della legge EIT, in particolare l’articolo 25, contiene disposizioni concernenti il «trattamento fiscale agevolato». L’articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT, che fa parte dello stesso capo IV, stabilisce che «le spese relative a ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche» possono essere oggetto di un’ulteriore detrazione al momento di calcolare il reddito imponibile. L’articolo 95 delle disposizioni di esecuzione della legge sull’imposta sul reddito delle imprese chiarisce che cosa si intende per «spese relative ad attività di R&S sostenute dalle imprese per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze» di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT. |
(490) |
In base alla circolare sull’innalzamento della percentuale di super-detrazione al lordo delle imposte per le spese di ricerca e sviluppo (Cai Shui [2018], n. 99), «per quanto riguarda le spese di ricerca e sviluppo (R&S) effettivamente sostenute da un’impresa per le sue attività di R&S, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 è fiscalmente detraibile un ulteriore 75 % dell’importo effettivo delle spese al lordo delle imposte, in aggiunta ad altre detrazioni effettive, a condizione che dette spese non siano convertite in attività immateriali e iscritte nei profitti e nelle perdite correnti di tale impresa; tuttavia, qualora le suddette spese siano state convertite in attività immateriali, tali spese possono essere ammortizzate a un’aliquota del 175 % dei costi delle attività immateriali al lordo delle imposte nel summenzionato periodo». |
3.8.2.2.
(491) |
La Commissione ha riscontrato che le società rientranti nei gruppi inclusi nel campione hanno beneficiato di «un’ulteriore detrazione per le spese di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche». |
(492) |
La Commissione ha ritenuto che il credito d’imposta in esame si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale. |
(493) |
La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale misura alle imprese che sostengono spese di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, per esempio il settore degli ACF. |
3.8.2.3.
(494) |
L’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell’inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come differenza tra l’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota fiscale normale e l’importo totale dell’imposta dovuta al netto dell’ulteriore detrazione del 75 % delle spese effettive imputabili alle attività di R&S. |
(495) |
L’importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico è stato pari all’1,24 % per il gruppo Nanshan, allo 0,14 % per il gruppo Wanshun e allo 0,37 % per il gruppo Daching. |
3.8.3. Esenzione dei dividendi distribuiti tra imprese residenti qualificate
(496) |
La legge EIT offre agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato e, in particolare, le esenta dalle imposte sui redditi provenienti da investimenti azionari, quali dividendi e bonus, distribuiti tra imprese residenti ammissibili. |
3.8.3.1.
(497) |
La base giuridica di questo regime è rappresentata dall’articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT e dalle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese. |
(498) |
L’articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione al capo IV «Politiche fiscali agevolate», stabilisce che «lo Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato». L’articolo 26, paragrafo 2, precisa inoltre che l’esenzione fiscale è applicabile al reddito proveniente da investimenti azionari tra «imprese residenti ammissibili», il che sembra limitarne l’ambito di applicazione solo a talune imprese residenti. |
3.8.3.2.
(499) |
La Commissione ha riscontrato che una società rientrante in uno dei gruppi inclusi nel campione ha ricevuto un’esenzione dall’imposta sul reddito da dividendi distribuiti tra società residenti qualificate. |
(500) |
La Commissione ha ritenuto che tale regime si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alla società interessata. Il vantaggio per il beneficiario è pari al risparmio fiscale. |
(501) |
La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale esenzione soltanto alle società residenti qualificate attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato, come l’industria degli ACF. |
(502) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nashan ha sostenuto che l’esenzione dall’imposta sui dividendi tra imprese residenti non corrisponde a una sovvenzione compensabile, in quanto non è specifica, è applicabile a tutte le imprese e mira unicamente ad evitare la doppia imposizione. |
(503) |
Sebbene la Commissione abbia convenuto che l’eliminazione della doppia imposizione costituisca una pratica fiscale legittima, l’articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT fa parte del capo IV «Agevolazioni fiscali», in cui si prevede una serie di trattamenti fiscali preferenziali che si configurano come esenzioni dalle norme generali di imposizione. Inoltre, come illustrato al considerando 491, l’articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione al capo IV «Politiche fiscali agevolate», stabilisce che «lo Stato offrirà agevolazioni sull’imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato». Inoltre l’articolo 26, paragrafo 2, precisa che l’esenzione fiscale è applicabile al reddito da investimenti azionari tra «imprese residenti ammissibili», il che sembra limitarne l’ambito di applicazione solo a talune imprese residenti. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale politica fiscale agevolata sia limitata ad alcune industrie, specificamente sostenute e incentivate dallo Stato, come l’industria degli ACF, ed è quindi specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Di conseguenza, la Commissione ha confermato le sue conclusioni secondo cui tale regime corrisponde a una sovvenzione compensabile. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.8.3.3.
(504) |
La Commissione ha calcolato l’importo della sovvenzione applicando l’aliquota fiscale normale ai ricavi da dividendi detratti dal reddito imponibile. |
(505) |
L’importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico per il gruppo Nanshan è stato pari allo 0,15 %. |
3.8.4. Esenzione dall’imposta sull’uso dei terreni
(506) |
Un’organizzazione o un singolo individuo che utilizza terreni in città, municipi e centri cittadini amministrativi e distretti industriali e minerari versa di norma un’imposta sull’uso dei terreni urbani. L’imposta sull’uso dei terreni viene riscossa dalle autorità fiscali locali nei luoghi in cui sono utilizzati tali terreni. Tuttavia determinate categorie di terreni, quali le terre recuperate dal mare, i terreni a uso delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni popolari e delle unità militari per uso proprio, i terreni a uso di enti finanziati da amministrazioni pubbliche con fondi del ministero delle Finanze, i terreni su cui sorgono edifici religiosi, i parchi e i siti storici e panoramici pubblici, nonché vie, strade, piazze, prati e altri terreni pubblici urbani sono esentati dall’imposta sull’uso di terreni. |
3.8.4.1.
(507) |
La base giuridica di questo regime comprende:
|
3.8.4.2.
(508) |
Una società di uno dei gruppi inclusi nel campione ha beneficiato di una riduzione del 50 % dell’importo dell’imposta sull’uso dei terreni in base a una politica speciale applicabile alle società ad alta tecnologia della provincia di Shandong ai sensi della «comunicazione del governo popolare della provincia di Shandong sull’emanazione di diverse politiche di sostegno allo sviluppo di alta qualità dell’economia reale». |
(509) |
La società in esame non rientrava in nessuna delle categorie esenti stabilite dall’articolo 6 del regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sulle imposte sull’uso dei terreni urbani (riveduti nel 2019). |
3.8.4.3.
(510) |
La Commissione ha ritenuto che la riduzione dell’imposta sull’uso dei terreni per le società ad alta tecnologia sopra descritte si configuri come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) o ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario, sotto forma di un trasferimento diretto di fondi (rimborso dell’imposta pagata) o di entrate cui il governo della RPC rinuncia (l’imposta non pagata), che conferisce un vantaggio alla società interessata. La sovvenzione è specifica poiché rivolta unicamente alle società ad alto contenuto tecnologico nella provincia di Shandong. |
(511) |
Il vantaggio per i beneficiari è pari all’importo rimborsato/al risparmio fiscale. |
(512) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanshun ha asserito che:
|
(513) |
La Commissione non concorda con la prima argomentazione. Wanshun non ha fornito alcuna documentazione né ulteriori motivazioni a sostegno della sua affermazione secondo cui la categoria dei terreni ha subito un cambiamento di classe. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(514) |
Per quanto riguarda la seconda e la terza argomentazione, la Commissione le ha accettate e ha rettificato il calcolo del vantaggio. |
3.8.4.4.
(515) |
L’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell’inchiesta. Si è ritenuto che tale vantaggio fosse l’importo ridotto nel periodo dell’inchiesta. L’importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico è stato pari allo 0,06 % per il gruppo Nanshan e allo 0,01 % per il gruppo Wanshun. |
3.8.5. Regimi di esenzione dalle imposte indirette e sgravi dei dazi doganali
3.8.5.1.
(516) |
Questo regime prevede l’esenzione dell’IVA e dei dazi doganali sulle importazioni di beni strumentali utilizzati nella produzione. Per beneficiare dell’esenzione le apparecchiature non devono rientrare in un elenco di attrezzature non ammissibili e l’impresa richiedente deve avere ottenuto il certificato per i progetti incentivati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi conformemente alla pertinente normativa doganale, fiscale e sugli investimenti. |
3.8.5.2.
(517) |
La base giuridica di questo regime comprende:
|
3.8.5.3.
(518) |
Le apparecchiature importate al fine di sviluppare progetti di investimento nazionali o esteri, in linea con la politica intesa ad incentivare progetti di investimento esteri o nazionali, possono essere esentate dal pagamento dell’IVA e/o dei dazi all’importazione, a meno che dette apparecchiature non appartengano a una categoria elencata nel repertorio degli articoli la cui importazione non è consentita in esenzione doganale. |
(519) |
Il governo della RPC ha sostenuto che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, l’esenzione fiscale è stata applicata solo ai dazi all’importazione, mentre è stata riscossa l’IVA sulle importazioni di apparecchiature per uso personale. |
(520) |
Sono state tuttavia individuate esenzioni dall’IVA e dai dazi all’importazione durante il periodo dell’inchiesta per le società incluse nel campione, fra le quali esenzioni per apparecchiature importate negli anni precedenti, ma per le quali il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sulla loro durata di vita ed è stato in parte imputato al periodo dell’inchiesta. Sebbene non abbia rilevato alcun elemento di prova a dimostrazione dell’operatività di tale esenzione nel periodo dell’inchiesta, la Commissione ha stabilito, in base ai riscontri raccolti sulle società incluse nel campione, che queste ultime usufruivano ancora dei vantaggi concessi da tale regime in quel periodo. |
(521) |
Questo regime assicura pertanto un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, perché le FIE e le altre imprese nazionali cui si applica il regime sono esonerate dal pagamento dell’IVA e/o di dazi altrimenti dovuti. Esso conferisce quindi un vantaggio alle società beneficiarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(522) |
Il regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. La legislazione secondo cui opera l’autorità concedente ne limita l’accesso alle sole imprese che investono in determinate categorie commerciali esaustivamente definite dalla legge e appartenenti alla categoria dei progetti incentivati o alla categoria ristretta B del repertorio dei settori per gli investimenti esteri e il trasferimento di tecnologia, o compresi nel repertorio dei settori, dei prodotti e delle tecnologie chiave il cui sviluppo è incentivato dallo Stato. Non esistono inoltre criteri oggettivi che limitino l’ammissibilità al regime in questione né elementi di prova risolutivi per dedurre che la spettanza sia automatica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. |
(523) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanshun ha asserito che Anhui Maximum Aluminium Industries Co., Ltd non abbia beneficiato del regime di esenzione dall’IVA, in quanto tale regime è terminato il 31 dicembre 2008, mentre i macchinari di Maximum sono stati acquistati nel 2020. Inoltre la differenza tra l’IVA effettivamente versata dalla società e l’importo dell’IVA dovuta, calcolata dalla Commissione, risulta dal fatto che i prezzi d’acquisto presi in considerazione dalla Commissione comprendono altre spese. |
(524) |
La Commissione ha accolto le argomentazioni presentate da Wanshun e ha adattato i calcoli di conseguenza. |
(525) |
Il gruppo Nanshan ha inoltre affermato che, nello stabilire il vantaggio derivante dalle esenzioni dai dazi all’importazione sui macchinari, la Commissione ha commesso tre errori, illustrati di seguito dal gruppo Nanshan. |
(526) |
La Commissione ha erroneamente imputato un vantaggio al periodo dell’inchiesta per alcune attrezzature acquistate molto prima di tale periodo e quindi completamente ammortizzate. |
(527) |
Per una delle società del gruppo Nanshan la Commissione ha utilizzato il registro delle attività immobilizzate per l’intera società, che comprende vari macchinari e dispositivi impiegati da unità operative diverse da quelle correlate agli ACF. La Commissione dovrebbe pertanto escludere le esenzioni dai dazi all’importazione riguardanti le attrezzature non utilizzate per il prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(528) |
Inoltre la Commissione non ha correttamente classificato le attrezzature effettuando una ripartizione fra quelle importate e quelle acquistate sul mercato interno. |
(529) |
La Commissione ha accolto l’argomentazione riguardante le attrezzature completamente ammortizzate prima del periodo dell’inchiesta e ha rettificato il calcolo di conseguenza. Tuttavia la Commissione osserva che il gruppo Nanshan non aveva compilato la parte pertinente del questionario antisovvenzioni relativa ai suoi macchinari e quindi detto gruppo non poteva dimostrare quale unità operativa utilizzasse determinati macchinari né era in grado di fornire elementi di prova sufficienti circa la ripartizione fra macchinari importati e acquistati sul mercato nazionale. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. |
3.8.5.4.
(530) |
L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini del vantaggio conferito ai beneficiari nel periodo dell’inchiesta. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all’importo dell’IVA e dei dazi non applicati sulle apparecchiature importate. Per garantire che l’importo compensabile riguardasse unicamente il periodo dell’inchiesta, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull’arco del periodo di utilizzo utile dell’apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili aziendali. |
(531) |
Il tasso di sovvenzione determinato per questo regime specifico è stato pari allo 0,47 % per il gruppo Nanshan, allo 0,12 % per il gruppo Wanshun e allo 0,21 % per il gruppo Daching. |
3.8.6. Totale per tutti i regimi di esenzione e di riduzione delle imposte
(532) |
A seguito della divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che tutti i summenzionati regimi fiscali contengono criteri oggettivi che disciplinano l’ammissibilità per l’accesso ai vantaggi che ne derivano. Una volta soddisfatti questi criteri, l’attribuzione del vantaggio è automatica. Tuttavia, come illustrato separatamente per ogni programma nelle sezioni precedenti, tali regimi si applicano solo alle imprese che operano in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico o a imprese incentivate. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
(533) |
Il gruppo Nanshan ha inoltre sostenuto che la Commissione abbia commesso un errore materiale includendo erroneamente un’esenzione fiscale per una delle società del gruppo. Tale argomentazione è stata accettata e i calcoli sono stati aggiornati di conseguenza. |
(534) |
Il tasso totale di sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i regimi relativi alle imposte nel periodo dell’inchiesta è stato pari a quanto segue: Esenzioni e riduzioni delle imposte
|
3.9. Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato
3.9.1. Fornitura di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato
(535) |
Nella RPC tutti i terreni sono di proprietà dello Stato o di un collettivo, costituito da villaggi o città, cui un titolo, legale o equitativo, di proprietà o possesso del terreno spetta prima che possa essere registrato o concesso a società o singoli proprietari. Tutte le parcelle di terreno nelle zone urbanizzate appartengono allo Stato e tutte le parcelle di terreno nelle zone rurali sono di proprietà dei rispettivi villaggi o città. |
(536) |
A norma della Costituzione della RPC e della legge fondiaria, le società e i privati possono però acquistare «diritti di uso dei terreni». Per i terreni industriali la locazione è in genere di 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni. |
(537) |
Secondo il governo della RPC, l’articolo 137 del diritto patrimoniale della Repubblica popolare cinese stabilisce che «il trasferimento dei terreni delle aree industriali, commerciali, destinate al tempo libero o all’edilizia abitativa ecc. o di quelli per cui vi sono due o più utilizzatori destinatari avviene mediante asta, gara d’appalto o qualsiasi altro metodo di appalto pubblico.» Inoltre il governo della RPC fa riferimento all’articolo 3 del regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull’assegnazione e il trasferimento dei diritti di uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane. Tale articolo stabilisce che «qualsiasi società, impresa, altra organizzazione e soggetto privato all’interno o all’esterno della Repubblica popolare cinese può, salvo disposizione contraria della legge, ottenere il diritto di utilizzare i terreni e intraprendere attività di sviluppo, uso e gestione dei terreni in conformità delle disposizioni del presente regolamento». |
(538) |
Il governo della RPC ritiene che esista un libero mercato fondiario nella RPC e che il prezzo pagato da un’impresa industriale per il titolo di locazione del terreno rifletta il prezzo di mercato. |
3.9.1.1.
(539) |
In Cina le disposizioni sui diritti di uso dei terreni rientrano nella legge fondiaria della Repubblica popolare cinese. Fanno inoltre parte della base giuridica anche i seguenti documenti:
|
3.9.1.2.
(540) |
Secondo l’articolo 10 delle disposizioni sull’assegnazione dei diritti di uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d’appalto, asta e offerta, le autorità locali fissano i prezzi dei terreni in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, aggiornato ogni tre anni, e alla politica industriale del governo. |
(541) |
Nel corso di inchieste precedenti la Commissione ha accertato che i prezzi corrisposti per i diritti di uso dei terreni nella RPC non erano rappresentativi dei prezzi di mercato determinati dal gioco della domanda e dell’offerta sul libero mercato, poiché il sistema di aste è stato giudicato poco chiaro, non trasparente e non funzionante nella pratica ed è stato rilevato che i prezzi erano fissati arbitrariamente dalle autorità. Come indicato al considerando precedente, le autorità stabiliscono i prezzi in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, secondo il quale tali autorità, nel fissare il prezzo dei terreni industriali, devono tener conto di vari parametri, compresa la politica industriale. |
(542) |
L’attuale inchiesta non ha fatto emergere variazioni significative a tale riguardo. Per esempio, la Commissione ha riscontrato che la maggior parte delle società incluse nel campione hanno ottenuto i propri diritti di uso dei terreni dalle autorità locali e non attraverso una procedura di gara. |
(543) |
Per i lotti di terreno concessi mediante gara d’appalto, la Commissione ha appurato che, in ogni caso, vi era un solo offerente per il terreno e il prezzo pagato corrispondeva a quello di partenza della procedura di gara. In assenza di ulteriori informazioni dettagliate sul procedimento d’asta effettivo, non era chiaro se il prezzo iniziale fosse stato stabilito indipendentemente e corrispondesse al valore di mercato dei diritti di uso dei terreni. |
(544) |
Inoltre la Commissione ha rilevato che alcune società hanno beneficiato di rimborsi da parte delle autorità locali per compensare i prezzi pagati allo scopo di acquisire i diritti di uso dei terreni. Alcuni dei diritti di uso dei terreni ottenuti prevedevano inoltre un pagamento da versare anche parecchi anni dopo aver avviato l’utilizzo dei terreni. Per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni di proprietà delle società del gruppo Nanshan, come indicato ai considerando da 135 a 137, non è stato possibile fornire alcun elemento di prova sull’eventuale procedura d’acquisto per la maggior parte dei lotti di terreno facenti capo al gruppo. |
(545) |
I suddetti elementi di prova contraddicono le asserzioni del governo della RPC, secondo cui i prezzi pagati per i diritti di uso di terreni nella RPC sono rappresentativi di un prezzo determinato dal gioco della domanda e dell’offerta sul libero mercato. Anzi, dalle risultanze della presente inchiesta emerge che l’acquisizione dei diritti di uso dei terreni nella RPC non era trasparente e che le autorità hanno fissato i prezzi arbitrariamente. |
(546) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che alle società incluse nel campione non era stato conferito alcun vantaggio mediante la concessione di diritti di uso dei terreni, in quanto nella RPC esiste un libero mercato fondiario. A tale proposito, il governo della RPC ha fatto riferimento all’articolo 347 del Codice civile della RPC, che recita: «Ove i terreni siano utilizzati per scopi industriali, commerciali, turistici, di intrattenimento, residenziali o per altri scopi a fini di lucro, o qualora due o più persone intendano utilizzare lo stesso appezzamento di terreno, il diritto di uso dei terreni edificabili viene assegnato mediante gara d’appalto, asta o altre procedure di gara aperte. Il prezzo dei terreni è stabilito mediante la concorrenza di mercato». |
(547) |
La Commissione ha tuttavia ritenuto che, sebbene esistano disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara, tali disposizioni sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono i terreni a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato. Nell’assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso obiettivi politici specifici, compresa l’attuazione dei piani economici. In ogni caso, come indicato al considerando 543, nei rari casi in cui i terreni sono stati concessi mediante procedura d’asta, le informazioni fornite erano insufficienti per concludere che i prezzi erano stati fissati in modo indipendente e corrispondevano al valore di mercato dei terreni. |
(548) |
Di conseguenza, la concessione dei diritti di uso dei terreni da parte del governo della RPC costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Come precisato ai considerando da 541 a 545, non esiste un mercato fondiario correttamente funzionante nella RPC e l’uso di un parametro di riferimento esterno (cfr. considerando da 551 a 554) dimostra che l’importo pagato per i diritti di uso dei terreni dai produttori esportatori inclusi nel campione è decisamente inferiore al normale valore di mercato. |
3.9.1.3.
(549) |
Nel contesto di un accesso agevolato ai terreni industriali per le società appartenenti a taluni settori, la Commissione ha rilevato che il prezzo fissato dalle autorità locali deve tenere conto della politica industriale del governo, come indicato al considerando 541. Nell’ambito di tale politica industriale, l’industria degli ACF figura tra i settori incentivati (103). Inoltre la decisione n. 40 impone che le autorità pubbliche provvedano a fornire terreni ai settori incentivati. L’articolo 18 della decisione n. 40 esplicita che i settori «limitati» non avranno accesso ai diritti di uso di terreni. Ne consegue che la sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, poiché la concessione agevolata di terreni è limitata alle società appartenenti a determinati settori, in questo caso l’industria degli ACF, e le pratiche della pubblica amministrazione in questo campo sono poco chiare e non trasparenti. |
(550) |
A seguito della divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha espresso disaccordo con il parere della Commissione secondo cui le misure sono specifiche; tuttavia non ha fornito ulteriori elementi di prova in tal senso. La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni. |
3.9.1.4.
(551) |
Come in inchieste precedenti (104) e in conformità dell’articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, sono stati usati come parametro di riferimento esterno i prezzi dei terreni relativi al territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu («il Taipei cinese») (105). Il vantaggio conferito ai beneficiari è calcolato sottraendo l’importo effettivamente pagato da ciascun produttore esportatore incluso nel campione (ossia il prezzo effettivamente pagato quale riportato nel contratto e, se del caso, il prezzo riportato nel contratto al netto dell’importo dei rimborsi/dei sussidi delle amministrazioni locali) per i diritti di uso dei terreni all’importo che avrebbe dovuto di norma essere pagato in base al parametro di riferimento del Taipei cinese. |
(552) |
Per i lotti di terreno del gruppo Nanshan per i quali non è stato possibile fornire alcun elemento di prova, il prezzo effettivamente pagato è stato considerato pari a 0. |
(553) |
La Commissione considera il Taipei cinese un riferimento esterno adeguato per i seguenti motivi:
|
(554) |
Secondo il metodo applicato in inchieste precedenti (106), la Commissione ha utilizzato il prezzo medio del terreno al metro quadro fissato nel Taipei cinese, rettificato per tenere conto dell’inflazione e dell’andamento del PIL a partire dalla data dei rispettivi contratti dei diritti di uso dei terreni. Le informazioni relative ai prezzi dei terreni industriali nel 2015 sono state ricavate dal sito Internet dell’ufficio industriale del ministero degli Affari economici di Taiwan (107). I prezzi relativi agli anni precedenti sono stati adeguati tenendo conto dei tassi d’inflazione e dell’andamento del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per Taiwan, pubblicati dall’FMI per il 2015. |
(555) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare un parametro di riferimento interno per i terreni. Tuttavia il governo della RPC ha omesso di fornire statistiche o dati che potessero essere utilizzati a tale scopo. |
(556) |
Il governo della RPC ha inoltre ribadito che i prezzi praticati nel Taipei cinese non sono affatto comparabili a quelli della Cina continentale, per motivi demografici e geografici, ma anche perché i terreni in Cina sono in locazione, non di proprietà, mentre il mercato fondiario del Taipei cinese è soggetto a diritti di acquisto. Pertanto il governo della RPC ha sostenuto che è necessario un adeguamento per riflettere tali fattori. |
(557) |
Inoltre sia il gruppo Wanshun sia il gruppo Nanshan hanno affermato che il parametro di riferimento utilizzato dalla Commissione per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni fosse eccessivamente elevato e non riflettesse le condizioni di mercato prevalenti in Cina. Ciò era dovuto al fatto che Taiwan negli ultimi anni stava affrontando una situazione eccezionale, inesistente in Cina, di penuria di terreni e incetta di aree industriali. Pertanto un parametro di riferimento così elevato ha aumentato in modo artificiale e sleale il vantaggio per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni e l’intero importo della sovvenzione determinato per il gruppo. I due gruppi hanno aggiunto che Taiwan non disponeva di molti terreni da adibire a uso industriale e che il suo livello economico era diverso rispetto a quello della Cina. Per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni, quale parametro di riferimento appropriato dovrebbero invece essere utilizzati i prezzi praticati in Thailandia. |
(558) |
A tale proposito la Commissione ha osservato che la selezione del Taipei cinese quale parametro di riferimento era basata sull’esame di diversi fattori elencati al considerando 553. Sebbene sussistano determinate differenze nelle condizioni di mercato tra i diritti di uso dei terreni nella Cina continentale e la vendita di terreni nel Taipei cinese, queste differenze non sono di natura tale da invalidare la scelta del Taipei cinese quale parametro di riferimento ragionevole. Inoltre da un’analisi più approfondita della densità di popolazione nei luoghi in cui hanno effettivamente sede i produttori esportatori emerge che, in media, i dati sulla densità di popolazione sono simili rispetto al Taipei cinese. Ad esempio, nel 2020 la densità di popolazione di Jiangyin era pari a 1 600 persone per m2 (108), mentre la densità di Xiamen era di 3 036 persone per m2 (109). La Commissione inoltre non ritiene che la crisi fondiaria abbia inciso sull’evoluzione dei prezzi di riferimento. Sebbene nel periodo 2015-2016 si sia verificata un’impennata dei prezzi, negli ultimi anni i prezzi sono rimasti piuttosto stabili. In ogni caso, la maggior parte degli appezzamenti di terreno sono stati acquistati dalle società incluse nel campione molto prima di allora e pertanto gli eventi recenti non hanno esercitato alcuna influenza. La Commissione non ha ritenuto pertanto che un adeguamento fosse giustificato. |
(559) |
L’importo della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo ai diritti di uso dei terreni nel periodo dell’inchiesta ammonta a: Fornitura di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato
|
3.9.2. Fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate
3.9.2.1.
— |
Circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale sulla promozione attiva delle transazioni energetiche orientate al mercato e sull’ulteriore miglioramento del meccanismo di scambio, Fa Gua Yun Xing [2018] n. 1027, emessa il 16 luglio 2018 |
— |
Diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico (Zhong Fa [2015] n. 9) |
— |
Comunicazione sul piano di completa liberalizzazione della produzione di energia elettrica e di consumo energetico per gli utilizzatori commerciali (commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme [2019] n. 1105) |
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Norme sullo scambio di energia elettrica per le transazioni a medio e lungo termine nella provincia di Jiangsu |
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Comunicazione dell’ufficio dei prezzi della provincia di Jiangsu che adegua opportunamente la struttura dei prezzi dell’energia elettrica, Su Jia Gong [2017] n. 124 e |
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Circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme sulla riduzione dei costi dell’energia elettrica delle imprese a un prezzo teso a sostenere la ripresa delle attività nonché lo sviluppo e la riforma della produzione [2020] n. 258 |
3.9.2.2.
(560) |
Due dei gruppi di società inclusi nel campione hanno acquistato energia elettrica. Inoltre il gruppo Nanshan ha prodotto energia elettrica nella propria centrale a carbone. |
(561) |
La Commissione ha riscontrato che le società oggetto dell’inchiesta appartenenti a questi due gruppi inclusi nel campione hanno beneficiato di riduzioni o rimborsi/adeguamenti di una parte del costo dell’energia elettrica da esse sostenuto poiché tali società hanno partecipato al programma pilota per le transazioni energetiche orientate al mercato. |
(562) |
La Commissione ha rilevato altresì che determinate società oggetto dell’inchiesta sono autorizzate ad acquistare energia elettrica direttamente dai produttori sottoscrivendo contratti di acquisto diretto, anziché acquistare dalla rete. Tali contratti prevedono una determinata quantità di energia elettrica a un determinato prezzo, più basso rispetto ai prezzi ufficiali fissati a livello provinciale per i grandi utilizzatori industriali. |
(563) |
Attualmente la possibilità di stipulare tali contratti diretti non è concessa a tutti i grandi utilizzatori industriali. A livello nazionale i pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico precisano, ad esempio, quanto segue: «le imprese che non si conformano alla politica industriale e nazionale e i cui prodotti e processi vengono soppressi non dovrebbero prendere parte a transazioni dirette» (110). Gli stessi pareri prevedono anche che «dopo aver determinato i requisiti di accesso, dovremmo anche aggiornare i repertori delle imprese locali produttrici di energia elettrica e dei rivenditori locali di elettricità rispondenti ai requisiti pubblicizzati ogni anno dai governi e attuare una regolamentazione dinamica del repertorio degli utilizzatori. Le imprese produttrici di energia elettrica, i rivenditori di elettricità e gli utilizzatori inclusi nel repertorio possono registrarsi volontariamente presso gli istituti di commercio al fine di diventare operatori del mercato». Pertanto, al fine di partecipare al sistema di scambio diretto, una società dovrebbe soddisfare determinati requisiti ed essere inclusa nel «repertorio degli utilizzatori». |
(564) |
In pratica lo scambio diretto di energia elettrica viene effettuato dalle province. Le società devono richiedere l’approvazione delle autorità provinciali per partecipare al regime pilota per l’acquisto diretto di energia elettrica, oltre a dover soddisfare determinati criteri. Per alcune società non esistono vere e proprie procedure di gara o negoziazioni basate sul mercato, poiché i quantitativi acquistati nell’ambito di contratti diretti non si basano sull’offerta e sulla domanda reali. Infatti i produttori e gli utilizzatori di energia elettrica non sono liberi di vendere o acquistare direttamente tutta la loro energia elettrica; nei loro confronti sono previste restrizioni sotto forma di contingenti quantitativi che vengono assegnati loro dall’amministrazione locale. Inoltre, anche se i prezzi dovrebbero essere negoziati direttamente tra i produttori e gli utilizzatori di energia o attraverso società di servizi intermediarie, le fatture indirizzate alle società sono in realtà emesse dall’operatore statale della rete elettrica. Infine, tutti i contratti di acquisto diretti che vengono sottoscritti devono essere registrati presso l’amministrazione locale. |
(565) |
Nel 2018 il governo della RPC ha pubblicato la circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell’amministrazione dell’energia elettrica nazionale sulla promozione attiva delle transazioni energetiche orientate al mercato e sull’ulteriore miglioramento del meccanismo di scambio. Nonostante miri ad accrescere il numero di transazioni dirette sul mercato dell’energia elettrica, la circolare fa specifico riferimento ad alcuni settori, comprese le industrie ad alta tecnologia come quella degli ACF, quali settori oggetto di sostegno e traenti vantaggio dalla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. In particolare, la sezione III. «Apertura all’ingresso di utilizzatori rispondenti ai requisiti», punto 2), precisa di «sostenere i settori emergenti ad alto valore aggiunto, quali le industrie ad alta tecnologia, di Internet, dei big data e quelle di alto livello nella fabbricazione di prodotti, nonché le imprese con caratteristiche e vantaggi distinti e ad alto contenuto tecnologico, nella partecipazione alle transazioni, senza restrizioni in termini di livelli di tensione e consumo energetico». |
(566) |
Inoltre la comunicazione sul piano di completa liberalizzazione della produzione di energia elettrica e di consumo energetico per gli utilizzatori commerciali, volto a liberalizzare ulteriormente il mercato dell’elettricità, prevede che «gli utilizzatori commerciali di energia elettrica che non si conformano alle politiche industriali nazionali non partecipano in via provvisoria alle transazioni orientate al mercato, mentre gli utilizzatori di energia elettrica i cui prodotti e processi rientrano nelle categorie eliminate e limitate del«repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria»applicano rigorosamente l’attuale politica dei prezzi differenziati per l’elettricità«. |
(567) |
La normativa prevede quindi un’applicazione selettiva delle transazioni dirette sul mercato dell’energia elettrica limitata ad alcuni settori, come quelli che si conformano alle politiche industriali nazionali, con un’attenzione particolare alle industrie ad alta tecnologia. Pertanto queste industrie pagano prezzi più bassi per l’energia elettrica. |
(568) |
La Commissione ha quindi ritenuto che la tariffa ridotta per l’energia elettrica e i rimborsi/gli adeguamenti derivanti dallo scambio diretto di energia elettrica si configurino come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuiscono un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC (ossia il gestore della rete elettrica) rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio sui costi energetici, attraverso prezzi ridotti dell’elettricità o tramite rimborsi/adeguamenti, poiché l’energia elettrica è stata erogata a un prezzo inferiore a quello normale di rete corrisposto da altri grandi utilizzatori industriali che non potevano beneficiare della fornitura diretta o che non partecipavano al progetto pilota di fornitura diretta. |
(569) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la mera presenza di imprese di proprietà dello Stato nell’ambito della produzione di energia elettrica non costituisca una prova sufficiente della concessione di sovvenzioni e che anche i produttori europei di ACF ricevono sovvenzioni dai rispettivi Stati membri dell’UE. Il governo della RPC ha inoltre sottolineato che negli ultimi anni la Cina ha proattivamente promosso la riforma del mercato dell’energia elettrica. I principali aspetti della riforma comprendono l’accelerata creazione di una struttura e di un sistema efficaci e competitivi per il mercato dell’elettricità nonché l’istituzione di meccanismi di fissazione dei prezzi, tra cui i contratti di acquisto diretti. Per le centrali elettriche che vendono l’elettricità direttamente all’industria e ad altri utilizzatori, il prezzo è stabilito mediante la negoziazione e un processo di presentazione delle offerte tra fornitori e utenti. |
(570) |
Il governo della RPC ha fatto riferimento a svariati documenti giuridici su cui fonda le sue argomentazioni. Tuttavia la maggior parte di questi documenti riguardavano la formazione del prezzo di rete in Cina, che non è in discussione in questa sede. Analogamente, anche le eventuali sovvenzioni percepite dalle società europee non rientrano nell’ambito di applicazione della presente inchiesta. L’unico documento che si riferisce più nello specifico alle operazioni di transazione diretta di energia elettrica conteneva solo un’affermazione generica riguardante una «formazione dei prezzi ragionevole». Come evidenziato ai considerando da 561 a 567, tale affermazione generica non corrisponde a quanto riscontrato in pratica dalla Commissione. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte. |
3.9.2.3.
(571) |
La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l’applicazione di tale regime alle imprese con determinati obiettivi di politica industriale stabiliti dallo Stato e i cui prodotti o processi sono ritenuti ammissibili. |
(572) |
Pertanto la Commissione ha concluso che il regime di sovvenzione era in atto nel periodo dell’inchiesta e che è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base. |
3.9.2.4.
(573) |
L’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell’inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come differenza tra il prezzo complessivo dell’energia elettrica dovuto in base al prezzo standard e il prezzo complessivo dell’energia elettrica pagato dai gruppi di società inclusi nel campione con la tariffa ridotta e/o detraendo varie forme di rimborsi/adeguamenti. |
(574) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Daching ha sostenuto che l’adeguamento relativo al fattore «energia elettrica», quale meccanismo di valutazione per incentivare gli utenti a utilizzare l’energia elettrica in modo più efficiente, non avrebbe dovuto essere considerato come una sovvenzione. La Commissione ha confermato che, in effetti, come da divulgazione finale delle informazioni al gruppo in questione, è stato detratto dal vantaggio calcolato. |
(575) |
Il tasso di sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime nel periodo dell’inchiesta ammonta a: Fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate
|
3.9.3. Fornitura di fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato
(576) |
Come indicato nella sezione 3.2, la Commissione ha comunicato al governo della RPC che, vista l’assenza di risposte al questionario da parte dei fornitori dei fattori produttivi oggetto dell’inchiesta, ossia alluminio primario e carbone da vapore, si sarebbe dovuta avvalere dei dati disponibili per elaborare le sue risultanze sulle informazioni relative ai fornitori dei fattori produttivi oggetto dell’inchiesta, a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se le società incluse nel campione avessero ricevuto fattori produttivi per produrre ACF a prezzi sovvenzionati dal governo della RPC. |
3.9.3.1.
(577) |
Nella denuncia i denuncianti hanno fornito elementi di prova secondo i quali i produttori cinesi di ACF operano in un settore incentivato ed è ragionevole concludere che le sovvenzioni concesse ai produttori di alluminio primario utilizzato nella fabbricazione di ACF vadano in ultima analisi a favore dei produttori di ACF. I produttori di ACF riceverebbero tale vantaggio direttamente nella misura in cui siano integrati verticalmente, e indirettamente nella misura in cui sul mercato interno cinese tali sovvenzioni determinino prezzi dei fattori produttivi più bassi rispetto a quelli che altrimenti si otterrebbero. |
(578) |
Poiché i gruppi di società oggetto dell’inchiesta erano integrati verticalmente, la Commissione ha incluso nell’ambito dell’inchiesta i fornitori collegati di fattori produttivi, e le sovvenzioni ricevute al livello di tali fornitori collegati sono state integrate nei calcoli relativi a ciascun regime di sovvenzione. La Commissione ha altresì rilevato che, poiché i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano integrati verticalmente, i fornitori indipendenti acquistavano solo quantità minime di alluminio primario (lingotti e placche di alluminio). Inoltre nell’inchiesta antidumping distinta (111) la Commissione ha riscontrato che le società incluse nel campione avevano acquistato alluminio primario a prezzi in linea con i parametri di riferimento internazionali. |
(579) |
In assenza di elementi che comprovino il vantaggio rilevante conferito ai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha pertanto deciso di non proseguire l’inchiesta su tale presunto regime di sovvenzioni. |
3.9.3.2.
(580) |
La denuncia conteneva asserzioni sulla fornitura di carbone da vapore a un prezzo inferiore al valore adeguato. Infatti quasi tutte le fonderie cinesi, compresi i produttori di ACF, utilizzano il carbone per produrre almeno una parte dell’energia elettrica di cui hanno bisogno nelle loro centrali elettriche per uso vincolato. Gli elementi di prova riportati nella denuncia hanno dimostrato che le imprese cinesi di proprietà dello Stato avevano fornito carbone da vapore ai produttori di ACF a prezzi inferiori al valore adeguato, ossia a prezzi tesi a conferire un vantaggio comparato ai produttori di alluminio a valle, come l’industria degli ACF. |
(581) |
Come illustrato nella precedente sezione 3.2.3, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di trasmettere il questionario specifico per i fornitori di carbone da vapore a noti fornitori cinesi. Il governo della RPC non lo ha fatto. Inoltre la Commissione ha chiesto al governo della RPC di fornire dati sui prezzi e sui relativi meccanismi di fissazione nonché i nomi e gli assetti proprietari dei fornitori cinesi di carbone da vapore. Tuttavia il governo della RPC non ha fornito nessuna delle informazioni richieste. In base a tali presupposti la Commissione non ha potuto accertare le modalità di fissazione dei prezzi, quali produttori cinesi erano di proprietà dello Stato e quale quota della produzione cinese essi rappresentavano. |
(582) |
Solo uno dei gruppi di società inclusi nel campione ha acquistato carbone da vapore da fornitori indipendenti. Tuttavia la Commissione ha riscontrato che, data la depressione globale dei prezzi nel mercato del carbone provocata dalla pandemia di COVID durante il PI, le società incluse nel campione avevano acquistato carbone da vapore a prezzi in linea con i parametri di riferimento internazionali. In assenza di elementi che comprovino il vantaggio rilevante conferito ai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha pertanto deciso di non proseguire l’inchiesta su tale presunto regime di sovvenzioni. |
3.10. Conclusione sulla sovvenzione
(583) |
In base alle informazioni disponibili, la Commissione ha calcolato l’importo delle sovvenzioni compensabili per le società incluse nel campione in conformità delle disposizioni del regolamento di base, esaminando ogni sovvenzione o regime di sovvenzioni, e ha sommato tali cifre per calcolare l’importo totale delle sovvenzioni per ogni produttore esportatore nel periodo dell’inchiesta. Per determinare l’ammontare complessivo della sovvenzione, la Commissione ne ha innanzitutto calcolato la percentuale, ossia l’importo della sovvenzione come percentuale del fatturato totale della società. In seguito questa percentuale è stata utilizzata per calcolare la sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. Successivamente è stato calcolato l’importo della sovvenzione per tonnellata di prodotto in esame esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta, e i margini sono stati calcolati come percentuale del valore costo, assicurazione e nolo («cif») delle stesse esportazioni per tonnellata. |
(584) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Daching ha sostenuto che, quale denominatore per calcolare l’importo della sovvenzione, avrebbe dovuto essere utilizzato il fatturato consolidato del produttore esportatore Xiamen Xiashun e della sua società correlata Daching Enterprises Ltd. La Commissione ha osservato che Daching Enterprises Ltd. fungeva da esportatore collegato per il gruppo e che l’intero fatturato all’esportazione di Daching Enterprises Ltd. derivava da Xiamen Xiashun. La Commissione ha pertanto ritenuto che tutte le sovvenzioni riscontrate in relazione a Daching Enterprises Ltd. riguardassero le merci esportate dal produttore esportatore. Pertanto l’importo della sovvenzione è stato calcolato come percentuale del fatturato all’esportazione di Xiamen Xiashun. L’argomentazione della parte è stata quindi respinta. |
(585) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanshun ha argomentato che il fatturato totale del produttore esportatore Jiangsu Zhongji utilizzato dalla Commissione era errato, in quanto non comprendeva la maggiorazione percepita da Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Ltd., che ha rivenduto il prodotto della società Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. ai mercati esteri. In effetti, i dazi compensativi sono riscossi in base al valore cif all’esportazione (che comprende la maggiorazione di Zhongji HK). |
(586) |
La Commissione ha espresso disaccordo in merito a tale argomentazione. Per quanto riguarda le sovvenzioni connesse alle esportazioni, la Commissione ha effettivamente utilizzato il fatturato all’esportazione dell’operatore commerciale collegato. Tuttavia per le sovvenzioni non connesse alle esportazioni la Commissione, conformemente alla sua prassi consolidata, utilizza il fatturato totale del produttore esportatore. La Commissione tenta di stabilire il vantaggio a livello del produttore esportatore. Il fatturato del produttore esportatore costituisce pertanto il punto di riferimento pertinente per stabilire il vantaggio derivante dalle sovvenzioni a livello del produttore esportatore. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(587) |
Il gruppo Wanshun ha inoltre sostenuto che la Commissione avesse automaticamente e senza ulteriori analisi aggiunto l’importo della sovvenzione per ciascuna società del gruppo, segnatamente:
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(588) |
Il finanziamento in questione è stato infatti concesso tramite una banca di Singapore (OCBC), con sede a Singapore. Tuttavia i contratti di prestito stabilivano altresì che il prestito era garantito da una lettera di credito emessa dalla Bank of Ningbo (con sede nella Cina continentale), di proprietà dello Stato, e che «la banca deve ricevere la pertinente lettera di credito standby prima di erogare un anticipo consistente proposto per il prelievo». In più, il contratto prevedeva specificamente la condivisione con la Bank of Ningbo di informazioni relative al mutuatario, ai conti del mutuatario presso la OCBC, alla sua affidabilità creditizia e alla posizione finanziaria, nonché alle agevolazioni concesse a tale entità. Il prestito è stato quindi erogato grazie all’intervento di una banca cinese soggetta allo stesso quadro normativo di qualsiasi altra banca nella RPC. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(589) |
In merito al secondo punto, la Commissione ha riscontrato che Shantou Wanshun aveva ricevuto finanziamenti per conto delle sue controllate. Ad esempio, nell’esaminare i prestiti e le obbligazioni, la Commissione ha osservato che tra le finalità del finanziamento figuravano anche le esigenze finanziarie delle controllate. Shantou Wanshun fungeva inoltre da garante per vari prestiti contratti dalle società collegate del gruppo e concedeva anche prestiti intersocietari. Queste operazioni, come pure vari altri flussi intersocietari, dimostrano che vi è un chiaro nesso tra le sovvenzioni ricevute da Shantou Wanshun e la produzione ed esportazione del prodotto in esame. Il fatto che alcune delle sovvenzioni percepite da Shantou Wanshun fossero riferite ai terreni o ai sussidi è irrilevante a tale proposito. Il punto principale è che i vantaggi derivanti da tali sovvenzioni hanno potuto agevolmente confluire nelle compagnie collegate del gruppo, dato che il denaro è fungibile. In tali circostanze, tenuto conto della stretta vicinanza tra le entità del gruppo, la giurisprudenza pertinente dell’OMC afferma che il trasferimento del vantaggio tra entità collegate è presumibile, il che è chiaramente quanto accade nel caso di specie. L’argomentazione della parte è stata quindi respinta. |
(590) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha asserito che la Commissione:
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(591) |
In merito al primo punto, la Commissione ha osservato che, durante il corso dell’inchiesta, la società ha presentato il fatturato della società e i flussi di vendita alle società collegate in base ai comparti e non a livello dell’intera società. La Commissione ha ritenuto che i comparti da A1 ad A4 rappresentassero tutti di dati relativi alla società A. Tuttavia ora pare che non tutte le informazioni pertinenti siano state presentate dalla società durante il corso dell’inchiesta. In effetti, la Commissione non può prendere in considerazione il fatturato dei comparti mancanti, che fabbricano altri prodotti, in quanto la società non ha fornito le corrispondenti informazioni sulle vendite alle parti collegate che hanno origine da tali comparti mancanti, né tanto meno è in grado di verificarlo, sebbene si tratti di un elemento fondamentale per determinare il criterio di ripartizione. Pertanto, in assenza di tutte le informazioni pertinenti presentate dalla società, la Commissione ha dovuto mantenere inalterato il calcolo. |
(592) |
In merito al secondo punto, la Commissione ha espresso il proprio disaccordo riguardo all’affermazione secondo cui non sono state effettuate operazioni finanziarie o di altro tipo tra la società madre e le sue controllate. Infatti, nel corso dell’inchiesta, la Commissione ha riscontrato che Nanshan Group Co. Ltd. aveva in origine ottenuto quasi tutti i titoli relativi ai terreni che le società collegate stavano utilizzando e che aveva quindi distribuito questi appezzamenti di terreno tra le sue controllate mediante trasferimenti intersocietari. Va aggiunto che anche Nanshan Group Co. Ltd. aveva percepito finanziamenti per conto delle sue controllate. Ad esempio, nell’esaminare i prestiti e le obbligazioni, la Commissione ha osservato che tra le finalità del finanziamento figuravano anche le esigenze finanziarie delle controllate. Nanshan Group Co. Ltd. fungeva altresì da garante per vari prestiti contratti dalle società collegate del gruppo. Infine, gran parte dei finanziamenti a favore del gruppo sono stati erogati tramite la banca interna, Nanshan Finance. Si tratta di un’entità finanziata principalmente mediante depositi delle società del gruppo, di cui Nanshan Group Co. Ltd. costituisce una parte significativa. Per il tramite di questo veicolo interno, i finanziamenti esterni possono essere trasferiti alle sue controllate. Poiché delle sovvenzioni di Nanshan Group Co. Ltd. hanno beneficiato tutte le società controllate del gruppo, la Commissione ha ritenuto che calcolare le sovvenzioni come percentuale del fatturato consolidato fosse l’approccio maggiormente adeguato. Contrariamente a quanto asserito dalla società, questo metodo è identico a quello utilizzato nel caso relativo ai prodotti GFF, in cui le sovvenzioni ricevute dalla società capogruppo del gruppo CNBM, che si trovava allo stesso livello di Nanshan Group Co. Ltd. per quanto riguarda la struttura organizzativa del gruppo, sono state anche divise per il fatturato consolidato e quindi attribuite al produttore esportatore. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(593) |
In conformità dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo totale della sovvenzione per le società non incluse nel campione che hanno collaborato è stato calcolato in base alla media ponderata dell’importo totale delle sovvenzioni compensabili stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, ad esclusione degli importi trascurabili e dell’importo delle sovvenzioni stabilito per le voci soggette alle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia, per determinare tali importi la Commissione non ha ignorato le risultanze basate parzialmente sui dati disponibili. In effetti la Commissione ritiene che i dati disponibili utilizzati in tali casi non abbiano inciso in modo sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare equamente l’importo delle sovvenzioni, di modo che gli esportatori che non sono stati invitati a collaborare all’inchiesta non saranno lesi dall’adozione di tale approccio (114). |
(594) |
Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi e di rappresentatività del campione anche in termini di ammissibilità alle sovvenzioni, la Commissione ha fissato l’importo per «tutte le altre società» al livello più alto determinato per le società incluse nel campione.
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4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(595) |
Come indicato al considerando 86, il periodo di transizione per il recesso del Regno Unito dall’UE è terminato il 31 dicembre 2020 e il Regno Unito ha cessato di essere soggetto al diritto dell’Unione a partire dal 1o gennaio 2021. La Commissione ha quindi invitato le parti interessate a fornire informazioni aggiornate sulla base dell’UE-27. Di conseguenza gli indicatori seguenti, così come i margini di undercutting e di underselling, sono stati calcolati esclusivamente sulla base dei dati dell’UE-27. |
(596) |
Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 11 produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(597) |
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 209 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base a tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, come i dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione. I dati sono stati incrociati con le cifre della denuncia per verificarne l’attendibilità e la completezza. Come indicato al considerando 37, i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. |
4.2. Determinazione del mercato pertinente dell’Unione
(598) |
Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell’analisi. |
(599) |
In tal modo e per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività legata agli ACF e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato. |
(600) |
La Commissione ha rilevato che una parte della produzione totale dei produttori dell’Unione era destinata al mercato vincolato, come indicato nella tabella 1. Nel periodo in esame il mercato vincolato è aumentato pur rimanendo a un livello relativamente basso, intorno al 15 % del consumo durante il PI. Tuttavia la Commissione non dispone di elementi di prova inoppugnabili per stabilire se le società che utilizzano ACF per la produzione a valle abbiano o meno la libertà di scelta del fornitore, poiché le informazioni sulle vendite vincolate e sulla produzione si basano su dati raccolti presso società non incluse nel campione. La Commissione ha ritenuto che potrebbe esservi concorrenza tra loro, e di conseguenza tutte le quote di mercato sono calcolate sulla base del consumo totale dell’UE. In questa fase, si tratta dell’approccio più prudente e che, in ogni caso, non altera le risultanze sul pregiudizio. |
(601) |
La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione esclusivamente sulla base di dati riferiti al libero mercato. Tali indicatori sono: il volume delle vendite e i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione, la crescita, il volume e i prezzi delle esportazioni, la redditività, l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell’esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell’industria dell’Unione. |
(602) |
Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo con riferimento all’attività complessiva, compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione. Essi sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di ottenere capitale. Tali indicatori dipendono dall’intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul libero mercato. |
4.3. Consumo dell’Unione
(603) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base dei dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione e delle importazioni basate sui dati Eurostat. |
(604) |
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell’Unione (in tonnellate)
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(605) |
Durante il periodo in esame, il consumo è dapprima aumentato leggermente meno dell’1 % nel 2018 per poi scendere del 5 % nel 2019 e di un ulteriore 1 % nel PI. Di conseguenza il consumo è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. La diminuzione è almeno parzialmente causata dagli orientamenti generali per un’economia circolare annunciati dall’UE nel 2019, che includono obiettivi di riciclabilità per materiali di base come alluminio, acciaio, vetro ecc. I laminati per i quali si usano fogli leggeri in combinazione con altri materiali di base come pellicole di plastica, carta ecc. sono oggetto di una rigida sorveglianza poiché difficilmente possono essere riciclati con le tecnologie esistenti. Questo ha avuto un effetto negativo sulla domanda di fogli di alluminio leggeri. |
(606) |
Sembra che la pandemia di COVID-19 non abbia inciso sul consumo. Secondo le informazioni fornite dai produttori dell’Unione, la costituzione di scorte di prodotti alimentari all’inizio della pandemia ha in realtà determinato un aumento iniziale del consumo ma, poiché tali prodotti sono poi stati consumati nei mesi successivi, le vendite degli imballaggi per alimenti hanno subito una leggera diminuzione. |
4.4. Importazioni dal paese interessato
4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(607) |
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base di due codici TARIC (115) ricavati dalla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base al volume delle importazioni dal paese interessato rispetto al volume del consumo totale dell’Unione indicato nella tabella 2. |
(608) |
Nel periodo in esame le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni e quota di mercato
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(609) |
Il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 21 % nel periodo in esame e la loro quota di mercato è aumentata di 5 punti percentuali, raggiungendo il 23 % nel PI. Prima della pandemia, cioè nel 2019, la quota di mercato delle importazioni cinesi raggiungeva addirittura il 24 %. |
4.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(610) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat, utilizzando i codici TARIC indicati al considerando 607. |
(611) |
Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi delle importazioni (in EUR/tonnellata)
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(612) |
Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono scesi del 3 %, da 2 869 a 2 782 EUR/tonnellata. Sempre nel periodo in esame tali prezzi sono rimasti molto inferiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, come illustrato nella tabella 7. |
(613) |
La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:
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(614) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava margini di undercutting compresi tra il 3,9 % e il 14,2 % per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell’Unione. La media ponderata dell’undercutting riscontrata era del 10,8 %. |
4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1. Osservazioni generali
(615) |
In conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. |
(616) |
Come indicato al considerando 37, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. |
(617) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dai produttori inclusi e non inclusi nel campione, incrociati con i dati contenuti nella denuncia. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
(618) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione. |
(619) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
4.5.2. Indicatori macroeconomici
4.5.2.1.
(620) |
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione, nonché l’utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(621) |
Tra il 2017 e il 2018 il volume di produzione è rimasto pressoché invariato, per poi scendere nel 2019 e poi ancora nel PI. Nel periodo in esame il volume di produzione complessivo è diminuito del 13 %. Tenuto conto della situazione del libero mercato e della diminuzione delle vendite (cfr. tabella 5), per mantenere la produzione e diluire i costi fissi i produttori dell’Unione hanno aumentato sia le vendite vincolate (cfr. tabella 5), sia le esportazioni (cfr. tabella 12). Nonostante tali sforzi, il volume di produzione è comunque diminuito. |
(622) |
Sempre nel periodo in esame la capacità produttiva è diminuita del 6 %. Si è trattato di una risposta avveduta volta a limitare il pregiudizio di fronte al calo delle vendite sul libero mercato che ha determinato un calo della produzione durante il periodo in esame. Poiché la produzione è diminuita più bruscamente della capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti è sceso del 7 %, raggiungendo il 75 % nel PI. |
c) Volume delle vendite e quota di mercato
(623) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Volume delle vendite e quota di mercato
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(624) |
Le vendite totali nell’UE hanno seguito una tendenza al ribasso nel periodo in esame, registrando un -11 %. Tra il 2018 e il 2019 il calo è stato molto significativo (-10 %), seguito da un leggero aumento del 2 %, che ha coinciso con le perturbazioni della catena di approvvigionamento globale dovute all’insorgere della pandemia di COVID-19 nella RPC. |
(625) |
Come indicato al considerando 600, una parte della produzione totale dei produttori dell’Unione era destinata al mercato vincolato. Tale parte rappresentava il 15 % del consumo dell’Unione durante il PI ed è aumentata del 12 % nel periodo in esame. La crescita è avvenuta soprattutto tra il 2018 e il 2019 e nel PI. |
(626) |
Le vendite totali dell’industria dell’Unione sul libero mercato sono diminuite del 15 % nel periodo in esame. Di conseguenza, la quota di mercato delle vendite sul libero mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 63 % nel 2017 al 57 % nel periodo dell’inchiesta. Dopo un calo di 5 punti percentuali nel periodo 2018-2019, è aumentata di 1 punto percentuale entro la fine del PI. |
4.5.2.2.
(627) |
In un contesto di calo del consumo, oltre a perdere volumi di vendita nell’UE, l’industria dell’Unione ha perso anche quote di mercato sul libero mercato, come dimostrato al considerando 623. |
4.5.2.3.
(628) |
L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame: Tabella 6 Occupazione e produttività
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(629) |
L’occupazione è diminuita del 10 % nel periodo in esame, mentre l’industria dell’Unione cercava di garantire la propria sostenibilità e di allinearla alla domanda nel mercato interno. |
(630) |
La produttività ha pertanto segnato un primo miglioramento nel 2018, passando da 108 a 112 tonnellate/ETP, per poi subire un calo in seguito alla riduzione dei volumi di produzione. Nel complesso la produttività si è quindi ridotta del 3 %. Questo perché nel 2018 l’occupazione è stata ridotta mentre la produzione è rimasta relativamente stabile. Dal 2019 alla fine del PI la produzione è tuttavia scesa più rapidamente dell’occupazione a causa delle minori vendite, con un corrispondente calo della produttività. |
4.5.2.4.
(631) |
Tutti i margini di sovvenzione erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’entità dei margini di sovvenzione effettivi ha inciso in modo significativo sull’industria dell’Unione. |
(632) |
Questa è la prima inchiesta antisovvenzioni relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti sovvenzioni. |
4.5.3. Indicatori microeconomici
4.5.3.1.
(633) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 7 Prezzi di vendita nell’Unione
|
(634) |
I prezzi di vendita sul libero mercato sono dapprima saliti da 3 396 a 3 557 EUR/tonnellata nel 2018, per poi scendere a 3 408 nel 2019 e quindi a 3 359 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta. |
(635) |
Il costo unitario di produzione dei produttori inclusi nel campione è aumentato del 6 % nel 2018 e poi di un altro 3 % nel 2019 (da 3 423 EUR/tonnellata ha raggiunto 3 733 EUR/tonnellata). Questa cifra è rimasta all’incirca stabile durante il PI. Uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha sostenuto costi relativi alla ristrutturazione (principalmente pacchetti di esubero) che hanno avuto un’incidenza sul costo di produzione nel PI. Tuttavia, anche in assenza di tali costi, il costo unitario di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sarebbe stato del 3 % più alto nel PI rispetto al 2017. |
(636) |
L’aumento complessivo del costo unitario di produzione nel periodo in esame è stato causato principalmente dal calo del volume di produzione pari al 13 % (15 % per i produttori dell’Unione inclusi nel campione). Costi di ristrutturazione straordinari a parte, ciò è particolarmente evidente nel 2019, dove tali costi sono stati limitati, ma si è registrato un calo della produzione molto significativo per i produttori dell’Unione inclusi nel campione (-19 %). In seguito tutti i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno iniziato ad adattarsi, per cui i volumi delle vendite e della produzione nel PI sono migliorati leggermente, anche per effetto delle minori importazioni dalla RPC a seguito dell’insorgere della pandemia. L’eliminazione e la diluizione di alcuni costi fissi hanno comportato un abbassamento del costo unitario di produzione nel PI (se non si prendono in considerazione i costi di ristrutturazione). |
4.5.3.2.
(637) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Costo medio del lavoro per dipendente
|
(638) |
Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 6 % nel 2018, per poi diminuire del 7 % nel 2019. È poi aumentato del 26 % nel PI, essendo una componente dei costi di ristrutturazione sostenuti da un produttore dell’Unione. Se si escludono tali costi straordinari, la cifra nel PI sarebbe di [77 000 – 81 000], pari a un aumento del [2 – 7] % rispetto al 2017. |
4.5.3.3.
(639) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Scorte
|
(640) |
Le scorte finali si sono mantenute a un livello ragionevole durante tutto il periodo in esame. Poiché l’industria degli ACF in genere opera secondo un sistema di produzione su ordinazione, questo indicatore riveste un’importanza minore nell’analisi generale del pregiudizio. |
(641) |
La percentuale delle scorte finali espressa con riferimento alla produzione evidenzia una leggera flessione nel 2019 e un lieve aumento nel PI. Non si tratta tuttavia di variazioni straordinarie delle scorte. |
4.5.3.4.
(642) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(643) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. |
(644) |
Le vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti, che nel 2017 erano in perdita, nel 2018 hanno leggermente recuperato, per poi tornare in decisa perdita nel 2019 e peggiorare nel PI (-9,6 %). È opportuno notare che uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ha avviato una ristrutturazione il cui costo, comprensivo delle indennità di licenziamento, ha avuto un’incidenza negativa sulla seconda parte del PI. Tuttavia, anche senza queste spese straordinarie, i produttori inclusi nel campione sarebbero comunque in perdita a un tasso pari a -5,6 % nel PI. |
(645) |
È chiaro che già nel 2017 l’industria dell’Unione subiva un pregiudizio. Questo non sorprende, considerata la quota di mercato delle importazioni cinesi (18 % nel 2017), a prezzi non solo inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, ma anche ai suoi costi di produzione. I costi dei produttori dell’Unione sono aumentati più dei prezzi praticati, con un conseguente calo di redditività dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla RPC (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). In effetti, per tutto il periodo in esame, i prezzi cinesi sono stati costantemente bassi e significativamente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione (cfr. tabelle 3 e 7), limitando gli aumenti dei prezzi. Tale situazione ha determinato una contrazione dei prezzi e un calo della redditività, che sono proseguiti durante il PI. Di fatto, dopo un leggero aumento dell’1 % nel 2018, i prezzi cinesi sono diminuiti del 3 % nel 2019 e poi dello 0,7 % nel PI, rimanendo molto al di sotto del livello di prezzo praticato dall’industria dell’Unione. Ciò è dimostrato anche dai notevoli margini di undercutting indicati al considerando 614. |
(646) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto è stata negativa nel periodo in esame, in linea con l’andamento della redditività. |
(647) |
Nel periodo in esame gli investimenti sono diminuiti del 23 %. I piani d’investimento più ambiziosi sono stati congelati a causa dell’insufficiente redditività e sono stati sostituiti da piani meno ambiziosi. |
(648) |
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha evidenziato un andamento negativo, scendendo da -2 % nel 2017 a -24 % nel PI. Un simile andamento segue il calo di redditività dell’industria dell’Unione. |
(649) |
Come emerge dagli indicatori di cui al considerando 642, è sempre più difficile per i produttori dell’Unione inclusi nel campione ottenere capitali per gli investimenti. Con utili sul capitale investito in così rapido calo, la capacità dei produttori inclusi nel campione di ottenere capitale in futuro è ancora più a rischio. |
4.6. Conclusione sul pregiudizio
(650) |
Nel periodo in esame le importazioni di ACF dalla RPC, che già nel 2017 erano significative, sono aumentate in misura notevole sia in termini assoluti (+ 21 %) sia in termini relativi (+ 5 punti percentuali nella quota di mercato), mentre il consumo nell’UE è diminuito del 6 %. Durante il periodo dell’inchiesta i prezzi all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono risultati inferiori ai prezzi dell’Unione in media del 10,8 %. A prescindere dallo specifico undercutting riscontrato in merito ai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha anche rilevato che i prezzi cinesi erano costantemente bassi e notevolmente al di sotto dei prezzi dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame (cfr. tabelle 3 e 7). L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla RPC (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). |
(651) |
Già all’inizio del periodo in esame l’industria dell’Unione mostrava segni di pregiudizio. Questo non sorprende, considerata la quota di mercato delle importazioni cinesi pari al 18 % nel 2017 e i loro prezzi significativamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione (cfr. tabelle 3 e 7). |
(652) |
Tutti gli indicatori macroeconomici, quali produzione, capacità, utilizzo degli impianti, volume delle vendite nel mercato dell’UE, quota di mercato, occupazione e produttività, hanno registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Analogamente, praticamente tutti gli indicatori microeconomici, quali prezzi di vendita nel libero mercato dell’UE, costo di produzione, costo del lavoro, redditività, scorte finali, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito, hanno registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Anche l’andamento degli stessi indicatori di pregiudizio è risultato negativo considerando il periodo 2017-2019, vale a dire prima dell’inizio della pandemia di COVID-19. Per molti indicatori la situazione nel PI era migliore rispetto al 2019. Ciò è dovuto principalmente al livello inferiore delle importazioni dalla RPC, ascrivibile all’insorgere della pandemia alla fine del 2019 e all’inizio del 2020. Questo aspetto sottolinea ulteriormente l’incidenza di tali importazioni sulla situazione generale dell’industria dell’Unione. |
(653) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
(654) |
In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni sovvenzionate dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano contemporaneamente aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione e ha garantito che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni alcun pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato. Sono stati individuati i seguenti fattori potenziali: consumo; pandemia di COVID-19; asserita mancanza di investimenti; ristrutturazione dell’industria dell’Unione; elevati costi di produzione nell’Unione; importazioni da paesi terzi; andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione. |
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni
(655) |
Il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione ha coinciso con una penetrazione significativa delle importazioni dalla Cina, i cui prezzi sono risultati costantemente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione e hanno determinato una contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione. Come indicato al considerando 614, i prezzi all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono risultati inferiori ai prezzi dell’Unione in media del 10,8 %. |
(656) |
Il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato (come illustrato nella tabella 2), passando da 36 660 tonnellate nel 2017 a circa 44 276 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, con un aumento del 21 %. La quota di mercato è a sua volta aumentata del 29 %, passando dal 18 % al 23 %. Nello stesso periodo (come illustrato nella tabella 5), le vendite dell’industria dell’Unione sul libero mercato sono diminuite del 15 % e la sua quota di mercato sul libero mercato è scesa dal 63 % al 57 %, con un calo del 10 %. |
(657) |
La situazione nel periodo 2017-2019 è anche più indicativa, poiché le importazioni cinesi sono aumentate del 27 % (da 36 660 tonnellate a 46 595 tonnellate) raggiungendo una quota di mercato del 24 %, mentre la quota dell’industria dell’Unione sul libero mercato era scesa al 56 % (un calo del 12 %). Nonostante un calo del consumo tra il 2018 e il 2019, di fatto le importazioni cinesi hanno continuato ad aumentare e ad acquisire quote di mercato a scapito dell’industria dell’Unione. |
(658) |
I prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni sono diminuiti del 3 % nel periodo in esame (come indicato nella tabella 3), passando da 2 869 EUR/tonnellata a 2 781 EUR/tonnellata. Per contro, i prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti solo dell’1 % nello stesso periodo, passando da 3 396 EUR/tonnellata nel 2017 a 3 359 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta. Pur partendo da un livello di prezzo inferiore nel 2017, i prezzi cinesi hanno quindi registrato una diminuzione superiore (-88 EUR/tonnellata) rispetto a quelli dell’industria dell’Unione (-37 EUR/tonnellata) nel periodo in esame. Inoltre nel periodo 2017-2019 il calo dei prezzi cinesi è stato del 2 %, a fronte di un aumento inferiore all’1 % (12 EUR/tonnellata) dei prezzi dell’industria dell’Unione. |
(659) |
La pressione esercitata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni ha causato in tal modo una significativa contrazione dei prezzi per l’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). Infatti il grado di tale pressione al ribasso risulta quantomeno evidente dal fatto che durante tutto il periodo in esame i prezzi cinesi sono stati costantemente bassi e significativamente inferiori ai prezzi e ai costi di produzione dell’industria dell’Unione, limitando così la possibilità di aumentare i prezzi (cfr. considerando 614). Ciò ha determinato un calo della redditività dell’industria dell’Unione. |
(660) |
La differenza tra il 2019 e il PI è particolarmente indicativa in termini di nesso tra le importazioni dalla RPC e la situazione dell’industria dell’Unione. Quando le importazioni sono diminuite in seguito alle perturbazioni della produzione e delle esportazioni nella RPC a causa della pandemia, la produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, le vendite, il costo unitario di produzione e la redditività dell’industria dell’Unione sono leggermente migliorati (senza tener conto dei costi di ristrutturazione straordinari). |
(661) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Tale pregiudizio ha avuto effetti sia in termini di volume sia di prezzi. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Consumo
(662) |
Un produttore esportatore ha sostenuto che la sostituzione degli ACF con altri prodotti in alcuni segmenti potrebbe essere la fonte del pregiudizio dell’industria dell’Unione. |
(663) |
Di fatto, come indicato al considerando 605, il consumo dell’Unione si è ridotto nel 2019 e nel PI. Le importazioni dalla RPC sono tuttavia aumentate durante tutto il periodo in esame, mentre il consumo è diminuito. In presenza di un calo della domanda, normalmente ci si aspetterebbe che tutti i produttori ne risentano allo stesso modo o che anche le esportazioni diminuiscano maggiormente rispetto alle vendite interne (dell’Unione) in considerazione della vicinanza tra produttori e acquirenti nazionali. Eppure per tutto il periodo in esame le importazioni dalla RPC sono aumentate del 21 % (27 % nel 2019) mentre le vendite dell’Unione sul libero mercato sono diminuite del 15 % (16 % nel 2019). Inoltre il leggero miglioramento di alcuni indicatori illustrati al considerando 630 ha coinciso con il perdurare della contrazione del consumo, come si vede nella tabella 2. L’unica differenza significativa tra questi due periodi sono stati i livelli più bassi di importazioni a basso costo dalla RPC a causa della pandemia. |
(664) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha argomentato che la contrazione del mercato dovrebbe essere considerata una causa di pregiudizio, in quanto durante il periodo in esame la quota di mercato è diminuita del 6 %. La Commissione aveva già tenuto conto della contrazione del mercato e il governo della RPC non ha fornito alcun elemento di prova per confutare le conclusioni della Commissione di cui al precedente considerando. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
5.2.2. Pandemia di COVID-19
(665) |
La pandemia di COVID-19, iniziata nel primo semestre del 2020, ha inciso in vari modi sulla situazione del mercato dell’UE. Come indicato al considerando 605, non ha inciso sul consumo complessivo, mentre si è registrata una leggera diminuzione delle importazioni dalla RPC. |
(666) |
Come spiegato al considerando 657, nel periodo 2017-2019 le importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni erano già aumentate costantemente su base annua, con il risultato di un aumento superiore al 27 % fino all’insorgere della pandemia di COVID-19 nel primo semestre del 2020. In altri termini, il pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di sovvenzioni si era già concretizzato, come risulta dall’andamento negativo di tutti gli indicatori macro- e microeconomici nel periodo 2017-2019, prima che entrasse in gioco la pandemia di COVID-19. Inoltre, come discusso al considerando 636, il minore volume delle importazioni dalla RPC a causa della pandemia all’inizio del 2020 ha avuto un’incidenza positiva su alcuni degli indicatori di pregiudizio. Questo esemplifica ulteriormente il forte nesso tra le importazioni e la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. |
(667) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che la pandemia di COVID-19 non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
(668) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha asserito che la Commissione avesse esaminato in modo insufficiente gli effetti della pandemia di COVID-19. Il governo della RPC ha argomentato che la pandemia ha causato una crisi dal lato della domanda, che sarebbe evidenziata anche dalla diminuzione del 6 % del PIL dell’Unione nel 2020. Le previsioni della stessa Commissione in termini di prevista ripresa dell’economia dimostrerebbero l’effetto temporaneo della pandemia. |
(669) |
Facendo riferimento al considerando 666, in cui presenta una sintesi dell’impatto esercitato dalla pandemia di COVID-19, la Commissione ha respinto tale argomentazione. |
5.2.3. Mancanza di investimenti
(670) |
Un produttore esportatore e due utilizzatori hanno sostenuto che uno dei motivi del pregiudizio è la mancanza di investimenti dell’industria dell’Unione nei loro impianti di produzione. |
(671) |
Come affermato al considerando 647, è vero che alcuni investimenti ambiziosi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono stati congelati, ma questo è stato il risultato della situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, non la sua causa. Nonostante la gravissima situazione dell’industria dell’Unione per tutto il periodo in esame, l’inchiesta ha evidenziato investimenti in meccanismi di controllo della qualità sulla linea di produzione e altri miglioramenti del parco macchine esistente. Inoltre diverse società hanno investito in R&S per produrre ACF più sottili e ACF per la produzione di batterie per auto elettriche. Questo dimostra che l’industria dell’Unione si è adattata alle esigenze del mercato, nei limiti delle sue possibilità finanziarie. |
(672) |
Benché non si possa escludere che siano necessari ulteriori investimenti nella tecnologia più recente per garantire la sostenibilità a lungo termine dell’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso che lo stato delle apparecchiature di produzione dell’industria dell’Unione e l’evoluzione dei suoi costi operativi non attenuano il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
(673) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che i limitati investimenti non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
(674) |
Il consorzio di importatori ha chiesto che le osservazioni formulate nell’ambito dell’inchiesta antidumping distinta vengano integrate nella presente inchiesta antisovvenzioni e ha inoltre presentato osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni nel presente procedimento. Secondo quanto sostenuto dal consorzio di importatori, la Commissione ha ribadito le conclusioni formulate nel regolamento provvisorio senza fornire elementi di prova in grado di confutare l’argomentazione del consorzio, secondo cui il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era dovuto a una mancanza di investimenti, che ha determinato l’incapacità di fornire fogli sottili. Il consorzio ha affermato di aver fornito tutti gli elementi di prova che poteva ragionevolmente reperire e che spettava alla Commissione verificare l’esattezza di tali affermazioni e, se necessario, esaminare ulteriormente dette questioni chiedendo informazioni aggiuntive ai produttori dell’Unione. La mancanza di investimenti nei nuovi macchinari e nelle nuove tecnologie ha fatto sì che le linee di produzione dei produttori dell’Unione diventassero obsolete, dato che la stragrande maggioranza degli impianti di produzione di fogli di alluminio nell’UE ha più di 20 anni. |
(675) |
Contrariamente a quanto sostenuto dal consorzio, la Commissione ha verificato risultati delle prove di qualità specificamente per gli ACF < 6 durante i controlli incrociati a distanza concernenti i produttori dell’Unione inclusi nel campione, poiché il consorzio aveva asserito che i fogli più sottili presentavano problemi di qualità. Pur riconoscendo che alcuni investimenti sono stati congelati, la Commissione ha anche verificato gli investimenti effettuati nei parchi macchine esistenti e le conseguenti prove di qualità. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui non avrebbe compiuto gli sforzi necessari per valutare le affermazioni del consorzio a seguito della presentazione degli elementi di prova. |
5.2.4. Ristrutturazione dell’industria dell’Unione
(676) |
Un utilizzatore ha indicato l’uscita dal mercato e la ristrutturazione dei produttori dell’Unione come motivo della situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. |
(677) |
La maggior parte delle uscite dal mercato rilevate dall’utilizzatore è avvenuta prima del periodo in esame e nulla faceva presupporre che si sarebbero verificate in condizioni di mercato eque. Semmai, analogamente alla situazione relativa agli investimenti, le chiusure di impianti di produzione e di imprese sono una conseguenza della situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione, non la sua causa. Nell’ambito della ristrutturazione e dell’adattamento, tali chiusure di solito alleviano, non peggiorano il pregiudizio. |
(678) |
Corrisponde al vero che il costo della ristrutturazione di uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione nella seconda metà del PI può aver avuto un’incidenza su alcuni indicatori, come il costo di produzione, il costo del lavoro e la redditività. Questo è il motivo per cui la Commissione ha considerato anche il quadro del pregiudizio senza tener conto di tali costi. Anche senza tali elementi di costo è chiaro che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio durante tutto il periodo in esame, compreso il PI. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte. |
(679) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che la ristrutturazione dell’industria dell’Unione non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
(680) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiamen Xiashun ha argomentato che occorre tenere conto della ristrutturazione dell’industria dell’Unione e della cessazione della produzione da parte di Novelis Lüdenscheid. Xiamen Xiashun ha sostenuto che la divulgazione finale delle informazioni non specificava in che modo si tenesse conto dei costi di ristrutturazione e che la Commissione non abbia fornito motivazioni più esplicite. |
(681) |
In opposizione a quanto sostenuto da Xiamen Xiashun, la Commissione ha chiaramente indicato in che modo avesse valutato la ristrutturazione dell’industria dell’Unione nel calcolo degli indicatori di pregiudizio. Come descritto nella divulgazione finale delle informazioni, al considerando 510 di tale divulgazione la Commissione ha spiegato che aveva in primo luogo considerato la ristrutturazione come parte dell’adeguamento in conseguenza del pregiudizio e che in linea di massima aveva incluso la ristrutturazione nel suo calcolo. Al considerando 511 della divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha inoltre spiegato di aver effettuato un calcolo parallelo ignorando completamente i costi di ristrutturazione di uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ed esaminando se ciò avrebbe avuto un impatto, come ribadito al considerando 678. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione di Xiamen Xiashun, in quanto non solo aveva descritto il metodo applicato, ma aveva anche sostenuto che, pur escludendo tali costi, le conclusioni sui fattori di pregiudizio e sul nesso di causalità non sarebbero cambiate. |
5.2.5. Salari elevati, costi dell’energia e mancanza di integrazione verticale
(682) |
Un utilizzatore ha sostenuto che i salari elevati e i prezzi dell’energia sono le ragioni della situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. |
(683) |
Dal 2017 al PI, i produttori dell’Unione, per continuare a essere competitivi con una quota di mercato minore, hanno ridotto il numero di dipendenti nella produzione e nell’amministrazione e hanno pertanto diminuito sostanzialmente il loro costo complessivo del lavoro. Come dimostrato nella tabella 8, durante il PI il costo medio per dipendente è aumentato, ma ciò è stato causato principalmente dalla ristrutturazione di uno dei produttori inclusi nel campione. A prescindere da queste spese straordinarie, il costo medio per dipendente è rimasto relativamente stabile durante tutto il periodo in esame, mentre i produttori dell’Unione inclusi nel campione erano ancora in perdita. |
(684) |
Per quanto riguarda i costi dell’energia, essi rappresentano una parte relativamente bassa del costo di produzione (circa il 3 %) e pertanto non hanno un’incidenza significativa sull’aumento del costo di produzione indicato nella tabella 7. Il costo dell’energia per tonnellata di ACF prodotta dai produttori dell’Unione inclusi nel campione è effettivamente aumentato del 12 % durante il periodo in esame; tuttavia tale situazione deriva in parte dalla diminuzione del volume di produzione e in ogni caso, data la sua incidenza sul costo di produzione, il costo dell’energia non può essere responsabile dell’aumento del costo di produzione indicato nella tabella 7. |
(685) |
Un utilizzatore ha sostenuto che la mancanza di integrazione verticale è una fonte di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione. |
(686) |
La Commissione ha rilevato che la mancanza di integrazione verticale non interrompe la catena di causalità, poiché questo fattore non è cambiato durante il periodo in esame. Inoltre non tutti i produttori esportatori cinesi sono integrati verticalmente. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(687) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che i salari, i costi dell’energia e la mancanza di integrazione verticale non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
(688) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non avesse sufficientemente tenuto conto del costo del lavoro, che dal 2019 alla fine del PI è aumentato del 25 %. |
(689) |
Contrariamente a quanto affermato dal governo della RPC, la Commissione ha analizzato gli effetti dell’aumento del costo del lavoro e ha concluso che questo elemento doveva essere considerato congiuntamente alla diminuzione del personale impiegato presso i produttori dell’Unione, da cui sono scaturiti costi straordinari. A prescindere dalle spese straordinarie affrontate per l’adeguamento, il costo per dipendente è rimasto relativamente stabile, come già indicato al considerando 683. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
5.2.6. Importazioni dai paesi terzi
(690) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 11 Importazioni dai paesi terzi
|
(691) |
Le importazioni dai paesi terzi sono state relativamente limitate, con prezzi medi costantemente superiori a quelli cinesi in tutto il periodo in esame. I prezzi sono stati solo leggermente inferiori a quelli dell’Unione nel 2017 e nel 2018, per poi superarli nel 2019 e nel PI. Nel periodo in esame i volumi delle importazioni sono diminuiti (-21 %). Tenendo conto della contrazione del consumo, la quota di mercato delle importazioni è rimasta intorno al 5 % in tutto il periodo in esame. I loro prezzi sono aumentati del 12 % nel periodo in esame. |
(692) |
Su questa base, la Commissione ha concluso che l’evoluzione delle importazioni da altri paesi nel periodo in esame non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
5.2.7. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(693) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione
|
(694) |
Le esportazioni dell’industria dell’Unione sono aumentate del 7 % nel periodo in esame, passando da 57 356 tonnellate nel 2017 a circa 61 811 tonnellate nel periodo dell’inchiesta. |
(695) |
Il prezzo medio di queste esportazioni, che dapprima è aumentato del 4 % nel 2018 per poi scendere progressivamente a un livello inferiore al 2017 (-3 %) nel PI, si è mantenuto costantemente al di sopra del prezzo che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere sul mercato dell’UE. |
(696) |
Considerati i livelli dei prezzi delle esportazioni dell’industria dell’Unione verso paesi terzi, la Commissione ha concluso che l’andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. |
5.3. Conclusione sul nesso di causalità
(697) |
Esiste un chiaro nesso tra il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione e l’aumento delle importazioni dalla RPC. |
(698) |
La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Nessuno dei fattori ha contribuito, da solo o in combinazione, all’andamento negativo degli indicatori di pregiudizio osservato nel periodo in esame. |
(699) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole. |
6. INTERESSE DELL’UNIONE
6.1. Interesse dell’industria dell’Unione e dei fornitori
(700) |
Nell’Unione sono presenti 11 gruppi noti di società produttrici di ACF. L’industria dell’Unione impiega direttamente oltre 2 000 lavoratori e molti altri dipendono indirettamente da essa. I produttori sono ampiamente distribuiti in tutta l’Unione. |
(701) |
Con tutta probabilità l’assenza di misure avrebbe un notevole effetto negativo sull’industria dell’Unione, in termini di ulteriore contrazione dei prezzi, calo delle vendite e ulteriore peggioramento della redditività. Le misure consentirebbero all’industria dell’Unione di raggiungere il proprio potenziale sul mercato dell’Unione, di recuperare la quota di mercato persa e di migliorare la redditività portandola ai livelli attesi in condizioni di concorrenza normali. |
(702) |
La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione e dei suoi fornitori a monte. |
6.2. Interesse degli utilizzatori
(703) |
Hanno risposto al questionario nove utilizzatori che rappresentano l’industria degli imballaggi flessibili e l’industria dei materiali da costruzione. Durante il PI le nove società rappresentavano circa il 27 % delle importazioni cinesi. Altri tre utilizzatori hanno presentato osservazioni, ma non hanno risposto al questionario. Sulla base di tali risposte, la Commissione non ha riscontrato una dipendenza significativa dagli ACF importati dalla RPC. Per la maggior parte degli utilizzatori che hanno collaborato, gli ACF provenienti dalla RPC rappresentavano tra lo zero e il 7 % dei costi di produzione sostenuti per i prodotti che impiegavano ACF. Fanno eccezione due utilizzatori (uno nel settore delle costruzioni e un altro in quello degli imballaggi), che importano il [80 - 95] % e il [85 - 100] % dei loro ACF dalla RPC, pari, rispettivamente, al [15 - 25] % e al [20 - 30] % del loro costo di produzione. |
(704) |
Sei utilizzatori hanno sostenuto che i produttori dell’Unione non potevano fornire ACF della stessa qualità dei produttori cinesi a causa della mancanza di investimenti in nuovi macchinari e attrezzature di controllo della qualità sulla linea di produzione. Sebbene sia vero che i produttori dell’Unione in generale dispongono di un parco macchine più vetusto rispetto ai produttori cinesi, è vero anche che questi stessi produttori hanno investito e applicano strumenti di controllo della qualità sulla linea di produzione. Come dimostrano i dati sulle esportazioni dell’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione sono inoltre in grado di competere con successo sui mercati dei paesi terzi, a dimostrazione del fatto che il loro prodotto non è generalmente inferiore rispetto allo standard globale. Benché alcuni leader di mercato cinesi dispongano di impianti in grado di produrre in modo efficiente un prodotto di alta qualità, l’analisi della qualità fornita da un utilizzatore ha evidenziato che questo non è vero per tutta l’industria degli ACF nella RPC e per tutti i suoi produttori esportatori. |
(705) |
Tre utilizzatori hanno sostenuto che i produttori dell’Unione non fornirebbero prodotti di grande larghezza o almeno avrebbero un’offerta limitata per quanto riguarda dimensioni specifiche. Dall’inchiesta è emerso che i produttori dell’Unione sono in grado di fornire tutte le larghezze richieste dal mercato. Determinate larghezze potrebbero essere più convenienti di altre, a seconda della larghezza massima del laminatoio, il che si riflette poi nelle trattative sui prezzi, ma questa è una normale pratica commerciale. |
(706) |
Tre utilizzatori hanno sostenuto che i produttori dell’Unione non sarebbero in grado di fornire ACF di qualità con uno spessore inferiore a 6 micron. Come spiegato al considerando 63, la Commissione ha rilevato che l’industria dell’Unione non solo dispone di capacità esistenti e ha effettuato vendite commerciali in questo segmento, ma investe anche nella produzione di spessori inferiori a 6 micron, un segmento di mercato in via di sviluppo con un consumo relativamente basso durante il PI. |
(707) |
Due utilizzatori hanno sostenuto che i dazi compensativi causerebbero interruzioni della catena di approvvigionamento. Mentre i picchi di domanda in situazioni specifiche possono causare tempi di consegna più lunghi e i produttori cinesi possono avere una maggiore flessibilità finanziaria per la costituzione di scorte di materie prime, è importante notare che possono verificarsi anche interruzioni nella catena di approvvigionamento dalla RPC, come è successo a causa della pandemia di COVID-19, il che rende la sopravvivenza dei produttori dell’Unione un fattore importante per l’equilibrio dell’approvvigionamento in Europa. In ogni caso, come indicato nella tabella 4, nell’Unione esiste una notevole capacità produttiva inutilizzata a disposizione degli utilizzatori. |
(708) |
Due utilizzatori hanno sostenuto che i dazi compensativi metterebbero a rischio la competitività dell’industria della trasformazione sul mercato dell’Unione, in concorrenza con i produttori di paesi esterni all’Unione, poiché gli aumenti dei costi non potrebbero essere trasferiti ai loro acquirenti. I trasformatori europei potrebbero quindi spostare la produzione al di fuori dell’Unione. Tuttavia non sono stati forniti elementi di prova specifici sull’incapacità di trasferire i costi aggiuntivi ai trasformatori. |
(709) |
Due utilizzatori hanno sostenuto che i dazi sarebbero in contrasto con l’obiettivo europeo di sostenibilità, dato che l’uso di ACF più sottili contribuirebbe al raggiungimento di tale obiettivo. Tuttavia, se da un lato la Commissione ha già concluso in precedenza (cfr. considerando 63) che l’industria dell’Unione è perfettamente in grado di produrre ACF più sottili, dall’altro è opportuno osservare che l’Unione europea non può costruire una politica verde sostenibile, che comprende materiali isolanti più ecologici utilizzati nel settore dell’edilizia, basandosi su importazioni dalla Cina pregiudizievoli e pesantemente oggetto di sovvenzioni. |
(710) |
Un utilizzatore ha sostenuto che i dazi avrebbero un effetto distorsivo del mercato poiché due dei maggiori produttori di ACF, che sono anche trasformatori, avrebbero un consumo vincolato superiore al 70 % della loro produzione. Visto il numero di produttori dell’Unione, è molto improbabile che il consumo vincolato di due produttori integrati di ACF, che sono anche trasformatori, abbia un effetto distorsivo del mercato. Inoltre esiste una significativa capacità inutilizzata relativa agli ACF nell’UE. Infine, non imporre misure antisovvenzioni per questo motivo significherebbe favorire un modello commerciale (produzione non integrata) rispetto all’altro. |
(711) |
Un utilizzatore ha sostenuto che, invece di imporre dazi, si potrebbero offrire aiuti di Stato all’industria dell’Unione. La Commissione ha osservato che l’aiuto finanziario non è comunque lo strumento giusto per contrastare sovvenzioni pregiudizievoli. |
(712) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esiste un interesse uniforme degli utilizzatori, né a favore né contro l’istituzione di misure. Gli utilizzatori che si sono opposti all’imposizione delle misure potrebbero subire alcune conseguenze negative. |
(713) |
Manreal ha asserito che i produttori dell’Unione non trarrebbero vantaggio dalle misure. Ne beneficerebbero invece i produttori di ACF di Turchia, Thailandia, Brasile o Russia, in quanto gli utilizzatori acquisterebbero da questi paesi invece che dai produttori dell’Unione. |
(714) |
Manreal tuttavia non ha illustrato i motivi per cui i produttori dell’Unione non sarebbero in grado di competere con i produttori di altri paesi in condizioni eque. |
(715) |
Manreal ha altresì affermato che, se gli utilizzatori trasferissero il costo ai loro acquirenti, ne comprometterebbero la redditività. Tuttavia, a parte questa considerazione di carattere generale, la società non ha fornito prove a sostegno di tale argomentazione. |
(716) |
Manreal ha inoltre affermato che, al considerando 354 del regolamento (UE) 2021/983, la Commissione ha indicato che avrebbe istituito misure a favore dei produttori integrati. Ha chiesto alla Commissione di esaminare i probabili effetti delle misure «sulla concorrenza leale nell’UE». |
(717) |
Tale interpretazione del regolamento (UE) 2021/983 non è corretta, in quanto la Commissione ha semplicemente affermato che la mancata istituzione di misure andrebbe a favore degli utilizzatori non integrati, che in assenza di misure possono acquistare ACF oggetto di dumping, mentre gli utilizzatori integrati che producono ACF nell’Unione non godrebbero di questo vantaggio sleale. Per quanto riguarda la richiesta di Manreal di esaminare i probabili effetti delle misure «sulla concorrenza leale nell’UE», la Commissione desume che Manreal ritenga che i dazi costituirebbero un vantaggio concorrenziale sleale per i produttori integrati dell’Unione rispetto alle attività non integrate. La Commissione ha ricordato che, a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, per valutare l’interesse dell’Unione la Commissione prende in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. |
(718) |
Manreal ha inoltre affermato che la Commissione abbia violato i suoi diritti di difesa, in quanto non gli ha consentito di accedere all’analisi di cui al considerando 704. |
(719) |
La Commissione è tenuta a tutelare le informazioni commerciali riservate delle parti, bilanciando, da un lato, l’accesso a tali informazioni e, dall’altro, l’interesse delle altre parti ad esercitare i propri diritti. Un’analisi dettagliata sulla qualità dei prodotti di diversi fornitori della RPC e dell’Unione nell’arco di più anni può essere considerata a buon diritto un segreto commerciale da non condividere con i concorrenti. Pertanto la non condivisione di segreti commerciali non ha costituito una violazione dei diritti di difesa di Manreal. |
(720) |
Due società, Gascogne e Manreal, hanno sostenuto che l’affermazione della Commissione di cui al considerando 712, secondo cui non esisterebbe un interesse uniforme degli utilizzatori in contrasto con le misure, sarebbe errata, in quanto tutte le osservazioni presentate dagli utilizzatori erano contrarie a tali misure. |
(721) |
Ai fini della valutazione, la Commissione può basarsi anche sulle informazioni riservate contenute nelle risposte dei questionari degli utilizzatori. Dai dati emerge che vi sono due utilizzatori che acquistano un’alta percentuale dei loro ACF dalla Cina e per i quali gli ACF provenienti dalla Cina rappresentano una quota molto elevata dei costi delle materie prime, mentre gli altri utilizzatori acquistano ACF principalmente dai produttori dell’Unione e non risentirebbero nello stesso modo delle misure. La divulgazione dei dettagli riguardanti la percentuale di acquisto dei singoli utilizzatori dai vari produttori di ACF rivelerebbe la loro catena di approvvigionamento. Le parti possono tuttavia già formulare le proprie argomentazioni in base all’informazione secondo cui gli utilizzatori ricorrono in misura diversa alle importazioni dalla RPC. |
(722) |
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conferma la propria valutazione sull’assenza di un interesse uniforme degli utilizzatori, a favore o contro l’istituzione di misure, anche se gli utilizzatori che si sono opposti all’imposizione delle misure, in particolare i due utilizzatori per i quali gli ACF rappresentano un’alta percentuale del costo di produzione, potrebbero subire alcune conseguenze negative. |
(723) |
Walki ha sostenuto che il documento generale di divulgazione delle informazioni non descriveva l’interesse degli utilizzatori in modo corretto o equo. Walki ha inoltre sostenuto che la conclusione della Commissione sull’assenza di un «interesse uniforme» degli utilizzatori in base al fatto che «gli utilizzatori ricorrono in misura diversa alle importazioni dalla RPC» rappresenta un’analisi fuorviante e discriminatoria nei confronti degli utilizzatori. |
(724) |
La Commissione ha concluso che non esisteva un interesse uniforme degli utilizzatori a causa della misura molto diversa in cui gli utilizzatori ricorrono agli ACF originari della RPC. Con tale affermazione la Commissione non ha negato che tutti gli utilizzatori che hanno collaborato si siano opposti all’istituzione di dazi antidumping. |
(725) |
Walki ha altresì sostenuto che la Commissione non ha risposto alla sua richiesta di un’analisi più adeguatamente motivata riguardo ad elementi cruciali dell’interesse dell’Unione. Walki ha chiesto una correzione dell’affermazione della Commissione circa il riferimento alle argomentazioni degli utilizzatori sul fatto che l’industria dell’Unione non potesse fornire ACF della stessa qualità dei produttori cinesi a causa della mancanza di investimenti. Walki ha sostenuto che sei utilizzatori hanno presentato una dichiarazione comune in cui affermavano che «i produttori richiedenti non hanno l’abilità produttiva per fornire alcune specifiche importanti degli ACF. La loro incapacità di fornire commercialmente tali specifiche agli utilizzatori dell’Unione è attribuita molto chiaramente all’annosa assenza di investimenti dei richiedenti nelle apparecchiature e nelle tecnologie di produzione necessarie per ampliare la gamma di produzione di ACF esistente al fine di fornire le specifiche più sottili richieste dagli utilizzatori in questione.» |
(726) |
Oltre ai quattro utilizzatori che avevano già adotto tale argomentazione individualmente, sei utilizzatori hanno effettivamente presentato una dichiarazione comune in cui sostenevano che l’industria dell’Unione non aveva effettuato investimenti. La Commissione aveva però già esaminato nel merito questa contestazione nelle sezioni 5.2.3 e 6.2 del regolamento (UE) 2021/983. In questa fase nessun utilizzatore ha fornito nuove informazioni fattuali: è stata semplicemente ribadita la stessa argomentazione. La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni. |
(727) |
Walki ha inoltre sostenuto che la Commissione ha erroneamente concluso che i prodotti dell’Unione non sono inferiori basandosi sulla capacità generale dei produttori dell’Unione di esportare e competere con successo sui mercati dei paesi terzi. Walki ha affermato che tale constatazione si applicherebbe solo all’abilità di produrre fogli di qualità di spessore superiore a 20 micron. Ha inoltre osservato che la Commissione non ha indicato che ciò riguarderebbe anche tutti i fogli più sottili, che sono al centro della questione dell’offerta limitata dell’Unione. |
(728) |
Walki ha inoltre sostenuto che l’affermazione secondo cui non tutti i produttori cinesi sono in grado di produrre in modo efficiente un prodotto di alta qualità non incide sull’argomentazione degli utilizzatori secondo cui l’industria dell’Unione non è in grado di produrre in modo efficiente fogli più sottili di alta qualità. |
(729) |
La Commissione ha effettuato controlli incrociati sui dati relativi alle vendite dei produttori dell’Unione in questione, dai quali è risultato che vi sono esportazioni di ACF inferiori a 20 micron verso paesi terzi. L’argomentazione di Walki secondo cui i produttori dell’Unione sarebbero competitivi solo per quanto riguarda gli ACF superiori a 20 micron non è pertanto fondata. |
(730) |
Walki ha inoltre sostenuto che la valutazione della capacità produttiva inutilizzata effettuata dalla Commissione non implica l’abilità di produrre in quantità ACF sottili di qualità. |
(731) |
La Commissione ha debitamente analizzato la capacità di produrre fogli più sottili, che è limitata in funzione dei macchinari in grado di effettuare l’ultima fase di laminazione. Alcuni produttori dell’Unione hanno presentato i risultati delle prove, indicanti che la produzione di laminati di prova per gli ACF < 6 rispondeva alle esigenze del rispettivo acquirente. La Commissione ricorda inoltre la sua valutazione, secondo cui quello degli ACF < 6 è un mercato nuovo in via di sviluppo, con una domanda molto modesta durante il periodo dell’inchiesta, per cui è naturale che non tutti i fabbricanti dell’Unione abbiano già adattato il proprio parco macchine a questo segmento di mercato. |
(732) |
Walki ha inoltre affermato che fondamentali elementi di prova positivi da esso presentati nel corso dell’ultima fase dell’inchiesta sono stati completamente ignorati o rappresentati erroneamente. La Commissione ha ritenuto tale argomentazione inesatta. La Commissione ha preso in considerazione tutte le argomentazioni e tutti gli elementi di prova, ma per motivi di riservatezza alcune informazioni molto specifiche non hanno potuto essere divulgate nel regolamento. |
(733) |
Manreal ha sostenuto che la Commissione abbia violato il principio di buona amministrazione. Secondo quanto sostenuto da Manreal, la Commissione non ha tenuto conto, senza motivo, delle sue argomentazioni e, sottolineando come Manreal non abbia sufficientemente suffragato le sue affermazioni, ha utilizzato una tecnica di confutazione sleale. |
(734) |
Contrariamente a quanto affermato da Manreal, la Commissione ha adempiuto al proprio obbligo di valutare se ciascuna delle osservazioni di Manreal fosse accompagnata da sufficienti elementi di prova e ai considerando citati da Manreal ha spiegato, in ciascun caso, i motivi per cui non lo era. Il regolamento di base non prevede l’obbligo per la Commissione di esaminare ulteriormente le osservazioni non suffragate da sufficienti elementi di prova. |
(735) |
La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
6.3. Richiesta di esenzione per l’uso finale
(736) |
Nell’inchiesta antidumping distinta Effegidi ha chiesto un’esenzione per l’uso finale di ACF utilizzati nella produzione di film per la schermatura dei cavi e per le capsule delle bottiglie di vino. Effegidi ha esteso tale richiesta al presente procedimento. |
(737) |
La richiesta si basa sulla percentuale dei costi rappresentata dagli ACF nei costi di produzione di film per la schermatura dei cavi e per le capsule enologiche e sull’impatto che le misure avrebbero sulla società. Secondo Effegidi, i film per la schermatura dei cavi e per le capsule enologiche sono mercati di nicchia e pertanto il loro consumo di ACF è altrettanto trascurabile, quindi un’esenzione dai dazi per l’uso finale non comprometterebbe l’efficacia complessiva del dazio antidumping. |
(738) |
Dall’inchiesta è emerso tuttavia che Effegidi non produce solo i due prodotti per i quali ha chiesto l’esenzione per l’uso finale, bensì il suo portafoglio comprende vari altri prodotti, come film per cavi che non contengono ACF, nonché altri imballaggi per prodotti alimentari e non alimentari, alcuni dei quali contengono ACF. La Commissione non è stata quindi in grado di determinare l’impatto globale dei dazi antidumping sulla redditività della società sulla base delle informazioni fornite da Effegidi. Di conseguenza, nella divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha respinto la richiesta di esenzione per l’uso finale. |
(739) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Effegidi ha fornito alla Commissione i propri bilanci per gli esercizi 2019 e 2020 e per il primo semestre del 2021. Effegidi ha inoltre chiesto indicazioni alla Commissione sugli ulteriori documenti da fornire per poter beneficiare dell’esenzione per l’uso finale. |
(740) |
La Commissione ha constatato che le informazioni trasmesse dopo la divulgazione finale delle informazioni non erano sufficienti per consentirle di valutare l’impatto complessivo di un’eventuale esenzione sull’efficacia del dazio. Effegidi non ha fornito alcuna informazione sull’industria delle schermature dei cavi e delle capsule enologiche. |
(741) |
La Commissione non ha pertanto potuto valutare se l’esenzione per l’uso finale sia nell’interesse dell’Unione e ha quindi confermato il suo rifiuto della richiesta di esenzione di Effegidi. |
6.4. Interesse degli importatori
(742) |
Un consorzio di cinque importatori indipendenti ha fornito osservazioni sull’apertura. Tuttavia solo un importatore indipendente, che rappresenta il [15 - 25 %] delle importazioni dalla RPC, ha risposto al questionario degli importatori. |
(743) |
Il consorzio ha sostenuto che i produttori dell’Unione non sono in grado di fabbricare l’intera gamma di ACF nella qualità e nel volume richiesti a causa di limiti tecnici derivanti dalla mancanza di integrazione verticale nella maggior parte dei produttori dell’Unione. Questa situazione causerebbe costi di produzione più alti, qualità inferiore, dipendenza dal mercato delle materie prime (bobine di fogli di alluminio) e tempi di consegna più lunghi dovuti a una catena di approvvigionamento più lunga. Il consorzio ha inoltre affermato che la mancanza di investimenti, specialmente nei sistemi di controllo sulla linea di produzione, ha generato problemi relativi alla qualità. Il consorzio si aspetta quindi una carenza di offerta, soprattutto per gli ACF di spessore sottile, se fossero imposte delle misure. Questa situazione, insieme ai prezzi più alti, minerebbe la competitività dei trasformatori (utilizzatori) dell’Unione. |
(744) |
Come discusso nella sezione 4.5.2.1, l’industria dell’Unione sembra avere una capacità inutilizzata sufficiente, anche tenendo conto dell’alto livello di uso vincolato di due grandi produttori dell’Unione. Contrariamente a quanto affermato dal consorzio di importatori, sono stati fatti investimenti nel controllo di qualità sulla linea di produzione e i dati non dimostrano sistematicamente una maggiore qualità degli ACF cinesi. |
(745) |
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che l’istituzione di misure non sarebbe necessariamente nell’interesse degli importatori. La Commissione ha valutato anche i loro probabili effetti mediante una ponderazione dei diversi interessi in gioco (cfr. sezione 4.4). |
(746) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori ha ribadito che i produttori dell’Unione non sono in grado di soddisfare l’attuale domanda di ACF, specialmente nel segmento di mercato degli ACF di spessore sottile, nel quale attualmente importano dalla RPC per soddisfare la domanda. Il consorzio ha sostenuto che sarebbero necessari almeno due anni per rendere efficace ed operativa la produzione di ACF di spessore sottile e che i produttori dell’Unione non sembrano soddisfare gli standard qualitativi richiesti per sostituire le attuali importazioni dalla Cina in questo segmento di mercato. |
(747) |
A parte il fatto che il consorzio non ha precisato il motivo per cui sarebbero necessari due anni per rendere operativa la produzione di ACF di spessore sottile, nella sezione 4.5.2.1 del regolamento (UE) 2021/983 la Commissione ha già concluso che l’industria dell’Unione sembra avere una capacità inutilizzata sufficiente. Inoltre l’industria dell’Unione ha dimostrato attraverso vendite e prove di produzione di laminati di essere in grado di soddisfare la domanda degli acquirenti, come descritto ai considerando 50 e 51 del regolamento (UE) 2021/983. |
(748) |
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha confermato le sue conclusioni secondo cui l’istituzione di misure non sarebbe necessariamente nell’interesse degli importatori. Tuttavia la Commissione ha valutato anche i loro probabili effetti mediante una ponderazione dei diversi interessi in gioco (cfr. sezione 6.4). |
(749) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio ha asserito che la Commissione abbia completamente ignorato il fatto che il graduale passaggio della domanda a spessori più sottili di ACF ha comportato un aumento della domanda di ACF di ≤ 7 micron. La Commissione ha inoltre sottovalutato il fatto che sarebbero necessari almeno due anni per rendere efficace e operativa la produzione di ACF di spessore sottile nell’UE. |
(750) |
Il consorzio ha altresì sostenuto che la Commissione non abbia fornito chiarimenti sul modo in cui la notevole capacità inutilizzata dell’industria dell’Unione possa soddisfare la domanda di ACF di spessore sottile. |
(751) |
Il consorzio ha inoltre ribadito che l’industria dell’Unione non è in grado di soddisfare gli standard qualitativi per gli ACF di spessore sottile in termini di porosità e scorrimento, sottolineando che i laminatoi adibiti alla produzione di ACF sono gli stessi anche per l’industria delle batterie per auto, il che riduce ulteriormente la capacità per gli ACF. Ha affermato che il non aver considerato tali aspetti abbia indotto la Commissione a concludere erroneamente che l’istituzione di dazi sia nell’interesse dell’Unione. |
(752) |
Come spiegato al considerando 51 del regolamento (UE) 2021/983, la Commissione ha valutato la capacità dell’industria dell’Unione di produrre ACF più sottili, in particolare ACF < 6, valutando la capacità dell’ultima fase di laminazione, necessaria per ottenere tale spessore sottile. Nelle fasi di laminazione precedenti è stata accertata una capacità inutilizzata sufficiente. Di conseguenza la strozzatura per la produzione di ACF < 6 si trova nell’ultima fase di laminazione. La Commissione ha chiarito in che modo l’industria dell’Unione può soddisfare la domanda di ACF di spessore sottile. L’argomentazione secondo cui sarebbero necessari almeno due anni per rendere efficace e operativa la produzione di ACF di spessore sottile si applica solo alle nuove capacità che l’industria dell’Unione installerebbe a seguito del ripristino di una concorrenza leale sui prezzi e di un ulteriore aumento della domanda. Poiché le capacità esistenti possono già soddisfare la domanda prevista nel prossimo futuro, nel calcolo della Commissione non sono state prese in considerazione potenziali capacità future supplementari. Il fatto che nuove capacità richiedano un periodo di tempo prima di diventare operative non è pertinente. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
6.5. Bilanciamento degli interessi contrastanti
(753) |
A norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato gli interessi contrastanti e ha preso in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. |
(754) |
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi, dall’inchiesta è emerso che i prezzi cinesi erano inferiori a quelli dell’Unione in media del 10,8 % e che la contrazione dei prezzi ha comportato un deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Se i prezzi dovessero risalire a livelli sostenibili, la Commissione ha ritenuto che tale aumento sarebbe limitato, in considerazione del livello di concorrenza sul mercato dell’Unione. Come già affermato nella sezione 4.5.2.1, l’industria dell’Unione dispone di sufficiente capacità inutilizzata. Anche gli effetti negativi sugli utilizzatori quindi rimarrebbero limitati. Nessuna delle argomentazioni specifiche sollevate dagli utilizzatori e dagli importatori e discusse nelle sezioni 6.2 e 6.4 modifica questa conclusione. |
(755) |
Nel valutare l’entità degli effetti negativi per gli importatori, la Commissione ha osservato in primo luogo che il livello di collaborazione era relativamente basso poiché solo uno dei cinque importatori che hanno collaborato ha fornito dati. |
(756) |
Manreal ha affermato che l’analisi del mercato e dell’interesse dell’Unione effettuata nel regolamento (UE) 2021/983 non era più valida, a causa del drastico aumento dei prezzi e delle speculazioni nel mercato delle materie prime, provocati dall’inchiesta e dalla pandemia di COVID-19. Il settore della trasformazione per imballaggi è stato duramente colpito, non solo da un aumento del 40 % del prezzo dell’alluminio, ma anche da un aumento del 40 % del prezzo della carta kraft, nonché dai costi del trasporto con container, che sono aumentati del 400 %. I tempi medi di approvvigionamento per le forniture di carta sono passati da 3-4 settimane a 4 mesi. In alcuni contratti, i fornitori hanno invocato la causa di forza maggiore e hanno consegnato con un ritardo di 6 mesi, applicando prezzi del 20 % superiori a quelli in vigore al momento dell’ordine. |
(757) |
A sostegno dell’argomentazione di Manreal, anche Walki, Gascogne ed Effegidi hanno rilevato che dopo il PI la situazione del mercato è cambiata in maniera significativa, con carenze di offerta non solo per quanto riguarda gli ACF, ma anche per le altre materie prime da loro utilizzate. Gascogne ha affermato che il prezzo dell’alluminio presso la borsa londinese dei metalli è aumentato del 30 % da ottobre 2020 a maggio 2021. Inoltre nella situazione attuale solo uno dei principali produttori dell’Unione sembra essere in grado di soddisfare nuovi ordini senza tempi di consegna di diversi mesi. Effegidi ha sostenuto che, in base ai preventivi ricevuti dai produttori dell’Unione a luglio 2021, non saranno disponibili forniture di ACF per la sua produzione prima del 2022. |
(758) |
Un altro utilizzatore, Alupol, ha dichiarato di avere notato, a partire da dicembre 2020, uno scarso interesse per i contratti da parte dei produttori dell’Unione e persino un contratto di fornitura della durata di due anni stipulato con uno dei produttori dell’Unione era stato risolto dal produttore dopo sei mesi; un segno, questo, di limiti di capacità. Walki ha fornito ulteriori elementi di prova riguardanti richieste di ACF di 6,35 micron, che dimostravano il perdurare delle difficoltà di approvvigionamento riscontrate nel 2021. |
(759) |
Anche il consorzio di importatori ha affermato che dall’inizio del periodo dell’inchiesta i prezzi degli ACF sono aumentati del 25 % e i tempi di consegna sono passati da una media di 2 mesi a 4 mesi. Inoltre l’attuale situazione di carenza di offerta spinge le società integrate ad approvvigionare a titolo preferenziale le proprie entità collegate, lasciando una capacità minore per il libero mercato. Il consorzio prevede che i dazi causino perturbazioni alle catene di approvvigionamento e una carenza di offerta per l’intera gamma di ACF, ma in particolare per gli spessori inferiori a 6 micron. |
(760) |
Anche se tali cambiamenti del mercato effettivamente incidono sui diversi interessi di produttori, utilizzatori e importatori, essi sono dovuti alla situazione eccezionale della pandemia di COVID-19 e alla successiva forte ripresa economica, che hanno causato una penuria di trasporti internazionali e carenze di offerta. Di conseguenza, il mercato potrebbe necessitare di diverso tempo per adeguarsi, fino alla normalizzazione della ripresa economica e della crescita e al raggiungimento di un nuovo equilibrio tra domanda e offerta, anche nel settore degli ACF. |
(761) |
Manreal ha inoltre affermato che, a norma dell’articolo 11 TFUE, la difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni dovrebbe essere bilanciata con gli altri obiettivi dell’Unione, quali la tutela dell’ambiente, e ha concluso che l’istituzione di misure avrebbe un impatto molto negativo sull’ambiente. Manreal ha sostenuto che, a prescindere dai possibili effetti negativi sull’occupazione o sulla politica industriale, la scomparsa dei produttori dell’Unione, più inquinanti, sarebbe positiva per l’ambiente nell’Unione. Manreal ha pertanto chiesto alla Commissione di includere nell’inchiesta gli effetti probabili delle misure sull’ambiente. |
(762) |
La Commissione ha innanzitutto osservato che Manreal non ha dimostrato in che modo i produttori dell’Unione sarebbero più inquinanti dei produttori cinesi. Inoltre, sebbene l’Unione imponga ai propri produttori il rispetto di severe norme ambientali, il fine dell’articolo 11 TFUE non è impedire l’attività economica, bensì integrare le esigenze connesse alla tutela dell’ambiente con la politica che guida l’attività economica. Il suggerimento di Manreal di ridurre le emissioni nell’Unione consentendo che l’industria dell’Unione sia spazzata via dalla concorrenza sleale non solo è incompatibile con gli obiettivi ambientali dell’UE, ma sarebbe in contrasto anche con numerose altre politiche. Di conseguenza, la richiesta di Manreal di valutare l’impatto ambientale di tale scenario è stata respinta. |
(763) |
Manreal ha fatto inoltre riferimento al considerando 355 del regolamento provvisorio nel procedimento antidumping, in cui la Commissione, in risposta alla sua precedente argomentazione secondo cui gli aiuti di Stato potrebbero essere una misura più idonea dell’istituzione di dazi, ha dichiarato che l’aiuto finanziario non è lo strumento giusto per contrastare un dumping pregiudizievole. Secondo Manreal si tratta di una scelta politica che non dovrebbe essere adottata senza consultare la direzione generale della Concorrenza («DG COMP»). Manreal ha inoltre sostenuto che l’argomentazione della Commissione sarebbe basata sul presupposto che la DG COMP non autorizzerebbe eventuali aiuti concessi ai produttori dell’Unione. |
(764) |
La Commissione ha ricordato che l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che, quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell’Unione esigono un intervento, la Commissione istituisce un dazio compensativo definitivo. Di fatto, la Commissione non può astenersi dal contrastare, attraverso gli strumenti giuridici di cui dispone, pratiche di sovvenzione accertate arrecanti pregiudizio, poste in essere dagli esportatori cinesi, semplicemente perché anche i produttori dell’Unione potrebbero beneficiare di aiuti di Stato. Oltretutto gli aiuti di Stato sono concessi dagli Stati membri e non dalla Commissione. |
(765) |
Ne consegue che nessuna delle argomentazioni che scaturiscono dal regolamento (UE) 2021/983, addotte dagli utilizzatori e dagli importatori anche nel contesto dell’inchiesta antisovvenzioni, hanno modificato le conclusioni della Commissione. |
(766) |
Varie parti hanno suggerito che la Commissione, congiuntamente alle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, valutasse una potenziale sospensione dei dazi a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base. La potenziale sospensione dei dazi potrebbe essere presa in considerazione dalla Commissione a tempo debito, come previsto all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base. |
(767) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che l’economia globale e quella dell’UE stanno ancora affrontando gravi perturbazioni della catena di approvvigionamento. Alla luce della situazione attuale, non sarebbe nell’interesse dell’Unione istituire misure in questo momento. Il governo della RPC ha inoltre chiesto alla Commissione di valutare la sospensione di potenziali dazi. |
(768) |
Come illustrato al considerando 760, la pandemia di COVID-19 ha esplicato effetti negativi sulle catene di approvvigionamento. Trattandosi tuttavia di una situazione temporanea, la Commissione non ritiene che costituisca un interesse primario permanente in contrasto con l’istituzione di misure. |
(769) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori ha argomentato che l’istituzione di dazi compensativi definitivi in aggiunta ai dazi antidumping vada chiaramente contro l’interesse degli importatori e degli utilizzatori nell’UE, in quanto si è registrato un aumento della domanda di ACF di ≤ 7 micron; l’aumento della produzione di fogli per batterie ridurrebbe pertanto la capacità disponibile per altri ACF e provocherebbe una delocalizzazione delle capacità di produzione dell’industria della trasformazione al di fuori dell’UE. |
(770) |
La Commissione aveva già concluso che le capacità inutilizzate dei produttori dell’Unione consentirebbero di soddisfare nei prossimi anni la domanda di ACF per gli spessori più sottili e per i fogli destinati alle batterie per auto. I dazi antidumping non sono calcolati in modo da porre automaticamente rimedio alla sovvenzione delle importazioni. In particolare, esportatori diversi possono essere coinvolti in modo differente nelle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui sarebbe in contrasto con l’interesse dell’Unione istituire dazi compensativi, in caso di istituzione di dazi antidumping. |
(771) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che sarebbe nell’interesse dell’Unione escludere dall’ambito di applicazione i fogli per batterie destinate alle automobili elettriche, in quanto i produttori dell’Unione non disporrebbero delle capacità per soddisfare la domanda nel breve e medio termine. |
(772) |
Poiché Xiamen Xiashun non ha fornito nuovi elementi di prova a sostegno di questa affermazione e avendo già analizzato la capacità dei produttori dell’Unione alla luce della domanda nel breve e medio termine, la Commissione ha respinto tale argomentazione. |
6.6. Conclusione sull’interesse dell’Unione
(773) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che non vi fossero ragioni impellenti per concludere che non è nell’interesse dell’Unione istituire misure compensative definitive sulle importazioni di ACF originari della Cina. |
7. OFFERTA DI IMPEGNO SUI PREZZI
(774) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ed entro il termine di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, un produttore esportatore ha presentato un’offerta di impegno sui prezzi: Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd., insieme al suo operatore commerciale collegato Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Limited. |
(775) |
A norma dell’articolo 13 del regolamento antisovvenzioni di base, le offerte di impegno sui prezzi devono essere sufficienti per eliminare gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni e non devono necessariamente essere accettate se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà. La Commissione ha valutato l’offerta alla luce di tali criteri e ha ritenuto che la sua accettazione provochi difficoltà per i motivi generali di seguito descritti. |
(776) |
In primo luogo, la società produce e vende vari tipi di prodotto con differenze significative nei prezzi. L’ispezione fisica non consente di distinguere facilmente tra i tipi di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione. Sarebbe in particolare molto difficile valutare lo spessore solo mediante un controllo fisico. Senza una dettagliata analisi di laboratorio le autorità doganali non sarebbero in grado di stabilire se il prodotto importato corrisponde a quanto viene dichiarato. |
(777) |
In secondo luogo, l’alto numero di tipi di prodotto comporta un elevato rischio di compensazione incrociata tra i diversi tipi di prodotto, e i tipi di prodotto più costosi potrebbero essere falsamente dichiarati come tipi di prodotto più economici, anch’essi soggetti all’impegno. Ciò rende l’impegno inapplicabile e provocherebbe difficoltà ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base. In terzo luogo, Zhongji presenta un numero elevato di società collegate coinvolte direttamente nella produzione o nelle vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre Zhongji vende il prodotto sia direttamente che indirettamente. Una struttura di gruppo così complessa comporta un elevato rischio di compensazione incrociata. La Commissione non sarebbe in grado di controllare e assicurare il rispetto dell’impegno delle vendite indirette tramite la società collegata a Hong Kong ed eventualmente tramite le altre società collegate. Già per questo l’accettazione dell’offerta provocherebbe difficoltà. |
(778) |
La Commissione ha inoltre valutato i particolari impegni insiti nell’offerta di impegno proposta da Zhongji per affrontare le questioni principali precedentemente descritte. Per quanto riguarda i vari tipi di prodotti, la società si era offerta di esportare solo i tipi di prodotto appartenenti a cinque NCP. Inoltre, per quanto riguarda la struttura complessa del gruppo, Zhongji si è offerto di impegnarsi a vendere nell’Unione solo direttamente tramite Zhongji Lamination Materials Co., Ltd e di non vendere nessun altro prodotto agli stessi acquirenti nell’Unione a cui è venduto il prodotto oggetto dell’inchiesta. |
(779) |
La Commissione ha ritenuto che anche questi impegni particolari proposti non eliminerebbero gli elementi che rendono le offerte di impegno inapplicabili. |
(780) |
Anche se ridurrebbe, senza eliminare, il rischio di compensazione incrociata, l’impegno di Zhongji di esportare solo cinque NCP sarebbe estremamente difficoltoso da applicare. Le autorità doganali non sarebbero in grado di stabilire se il prodotto importato corrisponda a quanto dichiarato solo mediante un controllo fisico, senza strumenti di misurazione specifici. |
(781) |
Per lo stesso motivo sarebbe estremamente difficile assicurare il rispetto dell’impegno di Zhongji di non vendere alcun prodotto diverso dal prodotto oggetto dell’inchiesta agli stessi acquirenti nell’UE. Inoltre le società collegate di Zhongji esportano nell’UE altri prodotti in alluminio che sono anch’essi oggetto di misure antidumping e sono in vigore misure sui prodotti in alluminio classificati con lo stesso codice NC del prodotto oggetto dell’inchiesta (116). Infine, lo stesso prodotto in esame è oggetto di misure antidumping nell’inchiesta antidumping distinta e un’offerta di impegno presentata dalla stessa società in quella causa è già stata respinta. |
(782) |
La Commissione ha inviato una lettera al richiedente, illustrando i suddetti motivi alla base del rifiuto dell’offerta di impegno. |
(783) |
Il richiedente ha presentato osservazioni al riguardo. Tali osservazioni sono state messe a disposizione delle parti interessate all’interno del fascicolo. |
(784) |
Zhongji ha ribadito le argomentazioni presentate nell’offerta di impegno, sostenendo che gli impegni particolari illustrati al considerando 778 sarebbero sufficienti per rendere praticabile l’offerta di impegno. Inoltre Zhongji non ha tenuto in considerazione il fatto che distinguere uno dall’altro tipi di prodotti diversi mediante un controllo fisico sarebbe difficile, o che il meccanismo di adeguamento dei prezzi proposto risulterebbe complesso. |
(785) |
La Commissione non è d’accordo. Come illustrato ai considerando da 779 a 781, gli impegni particolari proposti non eliminerebbero gli elementi fondamentali che rendono l’offerta di impegno inapplicabile. |
(786) |
La Commissione ha pertanto ritenuto l’offerta di impegno inapplicabile e tale da provocare difficoltà ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, quindi l’ha respinta. |
8. Misure compensative definitive
(787) |
Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione e in conformità dell’articolo 15 del regolamento di base, dovrebbe essere istituito un dazio compensativo definitivo. |
8.1. Livello delle misure compensative definitive
(788) |
L’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base stabilisce che l’importo del dazio compensativo definitivo non deve superare l’importo delle sovvenzioni compensabili accertato. |
(789) |
L’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, afferma che «se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo delle misure ai sensi del terzo comma, l’importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione». |
(790) |
Alla Commissione non è stata presentata alcuna informazione di questo tipo e pertanto il livello delle misure compensative sarà fissato con riferimento all’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma. |
(791) |
In base alle considerazioni esposte, le aliquote del dazio compensativo definitivo, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell’Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
|
(792) |
L’inchiesta antisovvenzioni è stata condotta in parallelo a un’inchiesta antidumping distinta, relativa allo stesso prodotto in esame originario della RPC, in esito alla quale la Commissione ha istituito misure antidumping al livello del margine di pregiudizio. La Commissione ha garantito che l’istituzione di un dazio cumulato che riflette il livello di sovvenzione e il livello totale di dumping non comportasse la doppia compensazione degli effetti della sovvenzione («doppia contabilizzazione»), conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(793) |
Nell’inchiesta antidumping distinta, il valore normale è stato costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, facendo riferimento a costi e profitti esenti da distorsioni in un paese terzo rappresentativo appropriato. Di conseguenza, in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base e per evitare la doppia contabilizzazione, la Commissione ha dapprima istituito il dazio compensativo definitivo al livello dell’importo definitivo accertato per la sovvenzione e, successivamente, ha istituito il dazio antidumping definitivo rimanente, che corrisponde al pertinente margine di dumping detratto l’importo del dazio compensativo in modo che raggiunga il pertinente livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell’inchiesta antidumping distinta. Poiché la Commissione ha sottratto dal margine di dumping rilevato l’intero importo della sovvenzione stabilito nella RPC, non si è verificato un problema di doppia contabilizzazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base. Laddove l’importo risultante dalla detrazione dell’importo della sovvenzione dal margine di dumping era superiore rispetto al margine di pregiudizio, la Commissione ha limitato il dazio antidumping al margine di pregiudizio. Laddove l’importo risultante dalla detrazione dell’importo della sovvenzione dal margine di dumping era inferiore rispetto al margine di pregiudizio, la Commissione ha fissato il livello del dazio antidumping in base all’importo più basso. |
(794) |
Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha rilevato che il livello del dazio massimo applicato alle società incluse nel campione sarebbe rappresentativo per «tutte le altre società». Il dazio relativo a «tutte le altre società» si applicherà alle società che non hanno collaborato all’inchiesta. |
(795) |
Come indicato al considerando 594, l’importo totale della sovvenzione per i produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato è stato calcolato in base alla media ponderata dell’importo totale delle sovvenzioni compensabili stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, ad esclusione degli importi trascurabili e dell’importo delle sovvenzioni stabilito per le voci soggette alle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia per determinare tali importi la Commissione non ha ignorato le risultanze basate parzialmente sui dati disponibili. In effetti, la Commissione ha ritenuto che i dati disponibili e utilizzati in tali casi non abbiano inciso in modo sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare in modo equo l’importo delle sovvenzioni, di modo che gli esportatori che non sono stati invitati a collaborare all’inchiesta non saranno lesi dall’adozione di tale approccio. |
(796) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote alle quali i dazi in questione saranno istituiti sono fissate come segue:
|
(797) |
L’aliquota del dazio compensativo applicata a titolo individuale alle società e specificata nel presente regolamento è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione rilevata durante l’inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalla società indicata. Alle importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, non possono applicarsi tali aliquote, cosicché vale l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
(798) |
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio nel caso di una successiva modifica del nome dell’entità. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società a beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto a beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento di modifica che sostituisce il nome precedente con quello nuovo sarà adottato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(799) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure particolari per garantire l’applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società soggette a dazi compensativi individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre società». |
(800) |
Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche se viene presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata, in conformità della normativa doganale. |
(801) |
Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà, fra l’altro, esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. |
(802) |
Per garantire una corretta applicazione del dazio compensativo, è opportuno che l’aliquota del dazio per tutte le altre società sia applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. |
(803) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiamen Xiashun e Gascogne hanno sostenuto che il documento generale di divulgazione delle informazioni non stabilirebbe in che modo la Commissione eviterebbe la doppia contabilizzazione come previsto dal regolamento di base. Xiamen Xiashun ha fatto riferimento al regolamento della Commissione sui prodotti GFF, in cui il dazio compensativo definitivo è stato stabilito al livello dell’importo definitivo accertato per la sovvenzione, mentre il dazio antidumping definitivo è stato stabilito al livello del margine di dumping definitivo ridotto dell’importo del dazio compensativo definitivo, ove il pertinente margine di dumping ridotto dell’importo del dazio compensativo è inferiore rispetto al livello di eliminazione del pregiudizio. Xiamen Xiashun ha chiesto alla Commissione di divulgare il metodo che applicherà per il calcolo dei dazi combinati. |
(804) |
Come riconosciuto da Xiamen Xiashun, il considerando 555 del documento generale di divulgazione stabilisce che, qualora vengano istituiti dazi antidumping, la Commissione si assicurerebbe che l’istituzione di un dazio cumulato che riflette il livello di sovvenzione e il livello totale di dumping non comporti la doppia compensazione degli effetti della sovvenzione («doppia contabilizzazione»). Come descritto al considerando 793, la Commissione ha seguito lo stesso approccio cui ha fatto riferimento Xiamen Xiashun, utilizzato per il caso relativo ai prodotti GFF. Si tratta della prassi standard della Commissione in caso di inchieste antisovvenzioni e antidumping riguardanti lo stesso prodotto. Al momento della divulgazione finale delle informazioni in merito a questo caso, non erano ancora stati istituiti dazi definitivi nella procedura antidumping. Pertanto la Commissione non poteva formulare osservazioni riguardanti la modifica di dazi istituiti, dato che in quel momento non vi erano dazi formalmente in vigore. Tuttavia Xiamen Xiashun e Gascogne hanno avuto la piena possibilità di presentare osservazioni sulle modalità per evitare la doppia contabilizzazione in risposta alla divulgazione finale delle informazioni. In ogni caso, le parti hanno la possibilità in questa fase di formulare osservazioni su una potenziale doppia contabilizzazione. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta relativa a un’ulteriore divulgazione delle informazioni. |
(805) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e Nanshan hanno chiesto alla Commissione di applicare la regola del dazio inferiore di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base e di limitare i dazi antidumping e compensativi al livello del margine di pregiudizio; a tal proposito hanno osservato che il fascicolo conteneva informazioni di ampia portata indicanti che l’istituzione di dazi compensativi in aggiunta ai dazi antidumping causerebbe perturbazioni al mercato degli ACF dell’Unione. |
(806) |
In via preliminare, la Commissione ricorda che la ratio della norma di cui all’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base nell’ambito dei procedimenti antisovvenzioni è esposta in particolare al considerando 10 del regolamento (UE) 2018/825 (117), ove si stabilisce che «[l]e sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno […] un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi» e che, pertanto, «non è più possibile in generale applicare la regola del dazio inferiore». In linea di principio, nell’ambito dei procedimenti in materia di dazi compensativi la regola del dazio inferiore non si applica, a meno che non sia dimostrato con chiarezza che è nell’interesse dell’Unione applicarla. La norma relativa agli elementi di prova per giungere a questa conclusione è sostanziale e dovrebbe dimostrare in modo specifico e positivo che è nell’interesse dell’Unione applicare un livello di dazio inferiore all’importo della sovvenzione riscontrata. |
(807) |
Nel caso di specie, la Commissione ha tenuto conto di tutte le argomentazioni formulate dalle parti in merito all’interesse dell’Unione, comprese quelle presentate dal consorzio di importatori e da Nanshan, di cui alla sezione 6. La Commissione ha ritenuto che non vi siano ragioni impellenti per concludere che non è nell’interesse dell’Unione istituire misure compensative definitive che fissano il dazio all’importo delle sovvenzioni compensabili accertate. Il consorzio di importatori e Nanshan non hanno fornito elementi di prova positivi e specifici atti a consentire alla Commissione di concludere che non è chiaramente nell’interesse dell’Unione fissare il dazio a tale livello e che invece il dazio dovrebbe essere fissato al livello inferiore limitato al margine di pregiudizio. Pertanto la norma relativa agli elementi di prova di cui all’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, non è soddisfatta e l’argomentazione presentata da tali parti è stata respinta. |
9. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(808) |
Il 3 novembre 2021 le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto di raccomandare l’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di ACF originari della RPC. Alle parti interessate è stata concessa l’opportunità di presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati. |
(809) |
Nove parti hanno presentato osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Inoltre varie parti interessate avevano espresso il loro intento di integrare nella presente inchiesta antisovvenzioni le osservazioni presentate nel contesto della procedura antidumping distinta. Su richiesta, si sono tenute audizioni con il consorzio di importatori, il gruppo Nanshan e il gruppo Wanshun. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza. |
10. DISPOSIZIONI FINALI
(810) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (118), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
(811) |
Come illustrato ai considerando da 788 a 793, la Commissione ha detratto dal margine di dumping una parte dell’importo della sovvenzione al fine di evitare la doppia contabilizzazione. Pertanto, qualora si verificassero una modifica o un’abrogazione dei dazi compensativi definitivi, il livello dei dazi antidumping dovrebbe essere automaticamente aumentato secondo la stessa proporzione al fine di riflettere la portata reale della doppia contabilizzazione a seguito di tale modifica o abrogazione. Tale modifica dei dazi antidumping dovrebbe avere luogo a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. |
(812) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (119), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111960 e 7607111991) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Sono esclusi i seguenti prodotti:
— |
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg; |
— |
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no; |
— |
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no; |
— |
fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no. |
3. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:
Società |
Dazio compensativo definitivo |
Codice addizionale TARIC |
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. |
10,1 % |
C687 |
Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd. |
18,2 % |
C688 |
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. |
8,6 % |
C686 |
Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I |
12,3 % |
Cfr. l’allegato I |
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II |
18,2 % |
Cfr. l’allegato II |
Tutte le altre società |
18,2 % |
C999 |
4. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 3 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
6. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:
|
2) |
all’articolo 1, è aggiunto un nuovo paragrafo 6: «6. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170, i dazi di cui al paragrafo 2 o agli allegati I e II saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.»; |
3) |
all’articolo 1, è aggiunto un nuovo paragrafo 7: «7. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.»; |
4) |
l’allegato è sostituito dagli allegati I e II. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.
(2) GU C 419 del 4.12.2020, pag. 32.
(3) Nel presente regolamento l’espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso lato e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.
(4) GU C 352 I del 22.10.2020, pag. 1.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17) («caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo»), regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1) («caso sugli pneumatici») e regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5) («caso sulle biciclette elettriche»), regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 33) («caso sui prodotti GFF»).
(6) Cfr. la relazione del panel, «United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China», WT/DS437/R, adottata il 16 gennaio 2015, punto 7.152.
(7) http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf.
(8) Commission Staff Working Document, Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations del 20.12.2017, SWD (2017) 483 final/2 (la «relazione sulla Cina»).
(9) Cfr. i casi citati alla nota 5 precedente.
(10) Disponibili al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501.
(11) Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (2020/C 86/06) (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).
(12) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Significant Distortions in the Economy of the People’ s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (la «relazione») – capitolo 4, pagg. 41-42, 83.
(13) Relazione – capitolo 2, pag. 17.
(14) Tabella di marcia di «Made in China 2025» – capitolo 9.
(15) Cfr. il decimo piano quinquennale, pag. 11.
(16) Cfr. l’undicesimo piano quinquennale, pag. 16.
(17) Cfr. il dodicesimo piano quinquennale, pag. 10.
(18) Cfr. il tredicesimo piano quinquennale, pag. 1.
(19) Cfr. la decisione del Consiglio di Stato sull’emanazione di disposizioni temporanee per la promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale del 2 dicembre 2005, capo III, articoli 12, 13, 14 e 17.
(20) Cfr. il repertorio di riferimento dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale (versione del 2005)», VIII.7.
(21) Cfr. il piano di sviluppo per l’industria dei metalli non ferrosi (per il periodo 2016-2020), pagg. 1 e 34.
(22) Cfr. la comunicazione sugli orientamenti volti ad accelerare l’adeguamento strutturale dell’industria dell’alluminio, pag. 1.
(23) Cfr. la comunicazione sugli orientamenti volti ad accelerare l’adeguamento strutturale dell’industria dell’alluminio, pag. 4.
(24) Cfr. il repertorio dei prodotti all’esportazione ad alta e nuova tecnologia (2006).
(25) Cfr. «US-China Economic and Security Review Commission: The 13th Five-Year Plan», pag. 12.
(26) https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/gjss/sjdt/201806/t20180612_1154987.html?code=&state=123, ultimaconsultazione il 21 settembre 2021.
(27) https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf, ultima consultazione il 28 giugno 2021.
(28) Comunicazione del Consiglio di Stato sulla promulgazione del piano «Made in China 2025», settore 9, nuovi materiali.
(29) https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/gg/201702/t20170204_961174.html?code=&state=123, ultimo consultazione il 21 settembre 2021.
(30) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(31) WT/DS379/AB/R (US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell’organo d’appello dell’11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R (US — Carbon Steel (India)], relazione dell’organo d’appello dell’8 dicembre 2014, punti 4.9 - 4.10, 4.17 - 4.20 e WT/DS437/AB/R (United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China), relazione dell’organo d’appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.
(32) Decreto del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese (n. 283).
(33) https://www.reuters.com/article/us-china-banks-party-idUSKBN1JN0XN, ultima consultazione il 13 agosto 2021.
(34) Documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC») del 28 agosto 2020: Piano d’azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022). http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (ultima consultazione il 3 aprile 2021)
(35) China Banking and Insurance Regulatory Commission (cbirc.gov.cn), ultima consultazione il 21 ottobre 2021.
(36) In base alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina (ordinanza (2017) n. 1 della CBIRC), alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza (2015) n. 4 della CBIRC) e alle misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBIRC (2013) n. 3).
(37) Articolo 13 della comunicazione sul regolamento di supervisione del comportamento dei grandi azionisti di istituti bancari e assicurativi (CBIRC, (2021) n. 43).
(38) Cfr. la comunicazione sul metodo di valutazione della performance delle banche commerciali della CBIRC del 15 dicembre 2020. http://jrs.mof.gov.cn/ gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm, (ultima consultazione il 12 aprile 2021).
(39) http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125213/125440/3876551/de24575c/index2.html, ultima consultazione il 3 agosto 2021.
(40) Cfr.http://english.eximbank.gov.cn/Profile/AboutTB/Introduction/, ultima consultazione il 30 novembre 2021.
(41) Cfr. http://english.eximbank.gov.cn/Profile/Organization/BoardOD/#heightXwyL, ultima consultazione il 30 novembre 2021.
(42) Cfr. http://english.eximbank.gov.cn/Profile/Organization/BoardOS/#heightXwyL, ultima consultazione il 30 novembre 2021, che conferma altresì che il collegio dei revisori riferisce direttamente al Consiglio di Stato.
(43) Cfr. http://english.eximbank.gov.cn/Profile/Organization/ExecutiveM/#heightXwyL, ultima consultazione il 30 novembre 2021.
(44) Cfr. i casi citati alla nota 5 precedente.
(45) Cfr. i casi citati alla nota 5 precedente.
(46) WT/DS/296 (DS296 United States - Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMS) from Korea), relazione dell’organo d’appello del 21 febbraio 2005, punto 116.
(47) Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 116.
(48) Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 115.
(49) Relazione dell’organo di appello, DS 296, punto 114, che concorda in merito con la relazione del panel, DS 194, punto 8.31.
(50) Relazione dell’organo d’appello, DS 296, punto 115.
(51) http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125213/125440/3876551/de24575c/index2.html, ultima consultazione il 3 agosto 2021.
(52) Documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.
(53) Livingston, M. Poon, W.P.H. e Zhou, L. (2017). «Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry», in: Journal of Banking & Finance, pag. 24.
(54) «China Bond Market Insight 2021», https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/China-bond-market-booklet.pdf, ultima consultazione l’8 agosto 2021.
(55) «China Bond Market Insight 2021», nota 59, pag. 31.
(56) Price, A.H., Brightbill T.C., DeFrancesco R.E., Claeys, S.J., Teslik, A. e Neelakantan, U. (2017). «Chinàs broken promises: why it is not a market-economy», Wiley Rein LLP, pag. 68.
(57) Lin, L.W. e Milhaupt, C.J. (2016). « Bonded to the State: A Network Perspective on Chinàs Corporate Debt Market», Columbia Law and Economics Working Paper n. 543, pag. 20; Livingstone, ibid, pag. 9
(58) Cfr. i progetti di misure per l’amministrazione dell’attività di rating del credito riguardante il mercato mobiliare, emanati dalla Chinese Securities Regulatory Commission, ordinanza n. 50 della China Securities Regulatory Commission (2007) del 24 agosto 2007; l’avviso della People’s Bank of China sulle qualifiche di China Cheng Xin Securities Rating Co. Ltd e altri istituti impegnati nell’attività di rating del credito delle obbligazioni societarie, Yinfa [1997] n. 547, 16 dicembre 1997, e l’annuncio n. 14 (2018) della People’s Bank of China e della China Securities Regulatory Commission su questioni riguardanti l’attività di rating del credito svolta da agenzie di rating del credito sul mercato obbligazionario interbancario.
(59) Documento di lavoro della PBoC n. 2017/5, 25 maggio 2017, pag. 28.
(60) Working_Paper (pbc.gov.cn), (ultima consultazione il 28 novembre 2021)
(61) Articolo X, punto II degli orientamenti sulla classificazione dei prestiti in base al rischio della CBRC.
(62) Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (considerando da 152 a 244), il caso sugli pneumatici (considerando 236) e il caso sui prodotti GFF (considerando 300) citati alla nota 5.
(63) Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (considerando da 152 a 244), il caso sugli pneumatici (considerando 236) e il caso sui prodotti GFF (considerando 300) citati alla nota 5.
(64) Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (considerando da 152 a 244), il caso sugli pneumatici (considerando 236) e il caso sui prodotti GFF (considerando 300) citati alla nota 5.
(65) Cfr. il considerando 177.
(66) In caso di prestiti a tasso fisso. Per quanto riguarda i prestiti a tasso variabile, è stato adottato il tasso di riferimento della PBoC vigente durante il PI.
(67) Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (considerando da 175 a 187) e il caso sugli pneumatici (considerando 256).
(68) La società continuerà la sua attività nel prossimo futuro.
(69) «Promoting LPR Reform Orderly», pubblicato dal Monetary Policy Analysis» Group of the People’s Bank of China, 15 settembre 2020, http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/4048269/4094018/2020091518070233600.pdf, ultima consultazione il 30 novembre 2021.
(70) Cfr. https://www.barclays.co.uk/current-accounts/bank-account/overdrafts/overdraft-charges/, ultimo consultazione il 18 agosto 2021, commissioni sugli scoperti di conto concessi ai funzionari - « sugli scoperti di conto superiori a 15 000 sterline gravano una commissione di attivazione pari all’1,5 % del limite di scoperto concordato e una commissione di rinnovo dell’1,5 %» .
(71) Cfr. il caso sui prodotti GFF citato alla nota 5 (considerando 354 e 355).
(72) GDD, nota 55.
(73) GDD, nota 55.
(74) Cfr. il sito web della People’s Bank of China:
https://www.boc.cn/en/cbservice/cncb6/cb61/200811/t20081112_1324239.html, ultimo consultazione il 18 agosto 2021.
(75) Ibidem.
(76) Cfr. il sito web di DBS Bank: https://www.dbs.com.cn/corporate/financing/working-capital/bank-acceptance-draft-bad-issuance, ultimo consultazione il 18 agosto 2021.
(77) Per una descrizione più dettagliata del modo in cui si utilizzano generalmente le cambiali di accettazione bancaria, cfr. il caso sui prodotti GFF citato alla nota 5, considerando da 359 a 370.
(78) Cfr. il caso sui prodotti GFF citato alla nota 5, considerando 385.
(79) Cfr. il caso E-bike, considerando 316, e il caso GFF, considerando 407, entrambi citati alla nota 5.
(80) Cfr. il caso sui prodotti GFF citato alla nota 5, considerando 399.
(81) Da ultimo modificata il 28 dicembre 2019 con decreto presidenziale n. 37 con efficacia a decorrere dal 1o marzo 2020.
(82) Da ultimo modificate il 14 febbraio 2020 in base alla decisione sulla revisione delle «Misure amministrative per l’emissione di titoli da parte di società quotate» della China Securities Regulatory Commission con efficacia a decorrere dal 14 febbraio 2020.
(83) Sostituite dalle «Misure amministrative per il servizio di promozione dell’emissione e della quotazione di titoli», decreto n. 170 della China Securities Regulatory Commission, del 12 giugno 2020, con efficacia a decorrere dal 12 giugno 2020.
(84) Cfr. «China Bond Market Insight 2021», nota 59, pag. 33.
(85) Cfr. «China Bond Market Insight 2021», nota 59, pag. 33.
(86) Poiché non erano disponibili al pubblico dati specifici per le obbligazioni societarie convertibili, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili relativi alle obbligazioni societarie, che dovrebbero comprendere anche quelle convertibili.
(87) Cfr. il considerando 177.
(88) Studio dell’OCSE sulle politiche e i programmi cinesi di credito all’esportazione, pag. 7, punto 32, disponibile al seguente indirizzo: https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(89) Cfr. il sito Internet di Sinosure, profilo della società, sostegno a «Made in China», https://www.sinosure.com.cn/en/Resbonsiblity/smic/index.shtml, ultima consultazione: 17 agosto 2021.
(90) Cfr. il caso relativo agli pneumatici, citato alla nota 5, considerando 429.
(91) https://www.sinosure.com.cn/en/Sinosure/Profile/index.shtml, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(92) Repertorio di prodotti all’esportazione ad alta tecnologia della Cina, n. 417.
(93) http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/g/200411/20041100300040.html, ultima consultazione: 12 agosto 2021.
(94) Relazione annuale 2019 di Sinosure, pag. 11, https://www.sinosure.com.cn/images/xwzx/ndbd/2020/08/27/38BBA5826A689D7D5B1DAE8BB66FACF8.pdf, ultima consultazione: 18 agosto 2019.
(95) Ibidem, pag. 38.
(96) GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6.
(97) Quali, ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18), (carta fine patinata), il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio (GU L 73 dell’11.3.2013, pag. 16), (prodotti d’acciaio a rivestimento organico), il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1), (pannelli solari), il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22), (fibra di vetro a filamento), e la decisione di esecuzione della Commissione 2014/918 (GU L 360 del 16.12.2014, pag. 65), (fibre di poliesteri in fiocco).
(98) http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471133.htm.
(99) Disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull’imposta sul reddito delle imprese (rivista nel 2019) - ordinanza n. 714 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese.
(100) http://kj.quanzhou.gov.cn/wsbs/xgxz/201703/t20170322_431820.htm, ultima consultazione: 17 agosto 2021.
(101) Comunicazione [2021] n. 13 del ministero delle Finanze e dell’amministrazione tributaria dello Stato sugli ulteriori miglioramenti apportati alla politica di detrazione ponderata al lordo delle imposte delle spese relative a ricerca e sviluppo.
(102) Cfr. i casi relativi ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, agli pneumatici e ai prodotti GFF di cui alla nota 5, rispettivamente ai considerando 330, 521 e 560.
(103) Cfr. la sezione 3.1.
(104) Cfr. i casi relativi ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, all’acciaio a rivestimento organico e ai pannelli solari.
(105) Decisione confermata dal Tribunale nella causa T-444/11 Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea, sentenza dell’11 settembre 2014, ECLI:EU:T:2014:773.
(106) Cfr. i casi relativi ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, all’acciaio a rivestimento organico e ai pannelli solari.
(107) https://idbpark.moeaidb.gov.tw/, ultima consultazione: 18 agosto 2021.
(108) Jiangyin - Wikipedia.
(109) Xiamen - Wikipedia.
(110) Diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull’ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico (Zhong Fa [2015] n. 9), sezione III, punto 4.
(111) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione, del 17 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 142, considerando 382).
(112) Relazione dell’organo d’appello, US – Softwood Lumber IV, punti 142-143.
(113) Relazione dell’organo di appello, Stati Uniti – Misure antidumping e antisovvenzioni sulle grandi lavatrici per uso domestico originarie della Corea (WT/DS464/AB/R), 7 settembre 2016, punto 5 298.
(114) Cfr. anche, mutatis mutandis, WT/DS294/AB/RW, US – Zeroing (articolo 21, paragrafo 5, DSU), relazione dell’organo di appello del 14 maggio 2009, punto 453.
(115) Codici TARIC 7607111960 e 7607111993 (indicato con il numero 7607111995 fino al 17 febbraio 2017).
(116) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.
(117) GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1.
(118) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(119) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
ALLEGATO I
Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni sia all’inchiesta antidumping
Paese |
Nome |
Codice addizionale TARIC |
Repubblica popolare cinese |
Zhangjiagang Fineness Aluminum Foil Co., Ltd. |
C689 |
Repubblica popolare cinese |
Kunshan Aluminium Co., Ltd. |
C690 |
Repubblica popolare cinese |
Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd. |
C692 |
Repubblica popolare cinese |
Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd. |
C693 |
Repubblica popolare cinese |
Binzhou Hongbo Aluminium Foil Technology Co. Ltd. |
C694 |
ALLEGATO II
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni
Paese |
Nome |
Codice addizionale TARIC |
Repubblica popolare cinese |
Suntown Technology Group Corporation Limited |
C691 |