13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/187


Rettifica al regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione del 6 settembre 2021 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 455 I del 20 dicembre 2021 )

Pagina 1, il testo del regolamento delegato (UE) 2021/2268 è sostituito dal seguente:

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/… DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2021

recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza ottenuta durante i primi anni di applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione (2) ha dimostrato la necessità di rivedere taluni elementi della presentazione e del contenuto dei documenti contenenti le informazioni chiave. Tale revisione è necessaria per garantire che gli investitori al dettaglio continuino a ottenere informazioni adeguate relative alla serie di diversi tipi di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati («PRIIP»), a prescindere dalle particolari circostanze di mercato, soprattutto se si è verificato un periodo duraturo di performance di mercato positiva.

(2)

Per fornire agli investitori al dettaglio informazioni comprensibili, non fuorvianti e pertinenti in merito ai diversi tipi di PRIIP, non è opportuno che gli scenari di performance mostrati nel documento contenente le informazioni chiave forniscano una prospettiva troppo positiva in relazione ai potenziali rendimenti futuri. La performance degli investimenti sottostanti e la performance dei fondi d’investimento non strutturati e altri PRIIP analoghi sono direttamente correlate. Il metodo di base per la presentazione degli scenari di performance dovrebbe pertanto essere modificato così da evitare di affidarsi a un metodo statistico che genera scenari di performance che potrebbero amplificare i rendimenti osservati. È opportuno inoltre modificare il metodo di base per la presentazione degli scenari di performance, al fine di garantire che tali scenari si basino su un periodo più lungo di rendimenti osservati, contemplando i periodi sia di crescita positiva che negativa, forniscano scenari di performance più stabili nel tempo e riducano i risultati prociclici. La capacità del metodo di presentazione degli scenari di performance di fornire stime lungimiranti adeguate è stata dimostrata da un test retrospettivo che ha comparato i risultati di tale metodo con l’effettiva performance osservata dei PRIIP.

(3)

Al fine di evitare che gli scenari di performance siano ritenuti al pari delle migliori previsioni di stima, è necessario imporre avvertenze più evidenti rispetto a tali scenari. La comunicazione, in termini semplici, dei dettagli aggiuntivi sulle stime su cui si basano tali scenari dovrebbe inoltre ridurre il rischio di aspettative inopportune sui possibili rendimenti futuri.

(4)

Le informazioni sui costi sono importanti per gli investitori al dettaglio in fase di comparazione dei vari PRIIP. Per consentire agli investitori al dettaglio di comprendere meglio i diversi tipi di strutture dei costi dei vari PRIIP e la pertinenza di tali strutture rispetto alle loro circostanze individuali, le informazioni presenti nei documenti contenenti informazioni chiave sui costi dovrebbero includere una descrizione dei principali elementi di costo. Inoltre, per agevolare la fornitura di consulenza sui PRIIP e la relativa vendita, è opportuno che gli indicatori dei singoli elementi di costo siano allineati con le informazioni comunicate ai sensi della legislazione settoriale dell’Unione, in particolare della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Nel contempo è necessario garantire la comparabilità di tutti i tipi di PRIIP in riferimento ai costi totali. Il significato degli indicatori sintetici di costo presenti nei documenti contenenti le informazioni chiave dovrebbe essere chiarito in modo tale che gli investitori al dettaglio possano comprendere meglio tali indicatori.

(5)

Per meglio tenere conto degli elementi economici di talune classi di attività e di quei PRIIP che non generano abbastanza transazioni da eliminare i movimenti di mercato con una certezza statistica sufficiente, è opportuno che il metodo di calcolo dei costi di transazione rivisto si serva di un approccio più differenziato e proporzionato. Tale metodo dovrebbe inoltre eliminare gli eventuali costi di transazione negativi al fine di evitare il rischio di confondere gli investitori al dettaglio.

(6)

Per i PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento è opportuno stabilire una presentazione delle informazioni sui costi modificata, al fine di migliorare la comprensione da parte degli investitori al dettaglio delle implicazioni in termini di costi di tali diverse opzioni di investimento.

(7)

Per consentire agli investitori al dettaglio di osservare, comprendere e comparare i casi di volatilità dei rendimenti dei PRIIP lineari e delle opzioni di investimento sottostante lineari nonché della performance precedente in determinate circostanze di mercato, è necessario stabilire taluni requisiti sul contenuto e sulla presentazione standardizzati della performance passata nel regolamento delegato (UE) 2017/653, integrando e modificando determinate norme stabilite dal regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione (5). Il contenuto e la presentazione standardizzati della performance passata dovrebbero integrare le informazioni fornite dagli scenari di performance. È opportuno che i documenti contenenti le informazioni chiave per tali PRIIP lineari e per tali opzioni di investimento sottostante lineari contengano nella sezione «Altre informazioni rilevanti» rimandi ai singoli documenti o ai siti web che riportano le informazioni sulla performance passata.

(8)

Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM sono esentate dagli obblighi di cui al presente regolamento fino al 31 dicembre 2021. Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, l’esenzione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 si applica alle società di gestione, alle società d’investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio. Per garantire a tali fondi un regime giuridico transitorio coerente, l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/653, che a norma dell'articolo 18 di questo stesso regolamento delegato si applica fino al 31 dicembre 2021, consente agli ideatori di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati («ideatori di PRIIP») di continuare a utilizzare tali documenti contenenti le informazioni chiave redatti conformemente agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, qualora almeno una delle opzioni di investimento sottostante sia un OICVM o un fondo diverso da un OICVM. La proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 propone di prorogare le disposizioni transitorie di cui all’articolo 32 fino al 30 giugno 2022. È necessario consentire agli ideatori di PRIIP di continuare a utilizzare i documenti redatti conformemente agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE fintantoché tali disposizioni transitorie sono in vigore.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/653.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «le autorità europee di vigilanza»).

(11)

Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, hanno analizzato i relativi costi e benefici potenziali e hanno chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(12)

Dato che le norme tecniche di regolamentazione sono strettamente correlate fra loro e al fine di garantire che i requisiti da esse introdotte siano pienamente coerenti, è opportuno adottare un unico atto giuridico recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653.

(13)

Al fine di dare agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o li vendono tempo sufficiente per prepararsi all’obbligo di redigere un documento contenente le informazioni chiave conforme ai nuovi requisiti, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/653 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al primo comma sono aggiunte le lettere da f) a i) seguenti:

«f)

se applicabile, nei casi in cui l’ideatore di PRIIP faccia parte di un gruppo di società a fini giuridici, amministrativi o commerciali, il nome di tale gruppo;

g)

se il PRIIP assume la forma di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA), l’OICVM o il FIA, compresi la categoria di azioni o il comparto di investimento, sono chiaramente identificati;

h)

i dettagli relativi all’autorizzazione, se applicabile;

i)

se il PRIIP assume la forma di OICVM o di FIA e nei casi in cui un OICVM sia gestito da una società di gestione quale definita nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o se si tratta di una società di investimento di cui all’articolo 27 della stessa direttiva (congiuntamente “società di gestione dell’OICVM”) che esercita in relazione a tale OICVM i diritti sanciti dall’articolo 16 della direttiva, o nei casi in cui un FIA sia gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che esercita in relazione a tale FIA i diritti di cui agli articoli 31, 32 e 33 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), un’ulteriore dichiarazione in merito a tale fatto.

(*1)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).»;"

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del primo comma, lettera g), in caso di un comparto di investimento o di una categoria di azioni, la denominazione dell’OICVM o del FIA segue la denominazione del comparto o della categoria di azioni. Nel caso in cui figuri un numero di codice che identifichi l’OICVM o il FIA, il comparto di investimento o la categoria di azioni, esso fa parte dell’identificazione dell’OICVM o del FIA.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

«2 bis.   Se il PRIIP assume la forma di un OICVM o di un FIA, le informazioni di cui alla sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave comprendono le caratteristiche essenziali di un OICVM o di un FIA che un investitore al dettaglio deve conoscere, anche laddove tali caratteristiche non facciano parte della descrizione degli obiettivi e della politica di investimento presente nel prospetto di un OICVM di cui all’articolo 68 della direttiva 2009/65/CE, oppure della descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, compreso quanto segue:

a)

le principali categorie di strumenti finanziari ammissibili che sono oggetto d’investimento;

b)

la possibilità per l’investitore al dettaglio di ottenere, su richiesta, il rimborso delle sue quote dell’OICVM o del FIA, precisando la frequenza delle operazioni di negoziazione di tali quote oppure, se applicabile, precisando l’impossibilità di ottenere il rimborso delle quote su richiesta;

c)

se l’OICVM o il FIA ha un obiettivo specifico in relazione ad un settore industriale, geografico o ad altro settore di mercato, o a specifiche categorie di attività;

d)

se l’OICVM o il FIA consente scelte discrezionali circa gli specifici investimenti da realizzare, e se questo approccio si richiama, implicitamente o esplicitamente, a un parametro di riferimento, e, in caso affermativo, a quale;

e)

se i proventi degli investimenti sono distribuiti sotto forma di dividendi o reinvestiti.

Ai fini del primo comma, lettera d), se ci si richiama a un parametro di riferimento, si indica il grado di discrezionalità in relazione a tale parametro, e se l’OICVM o il FIA ha per obiettivo la riproduzione di indici.

ter.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 bis comprende in particolare le seguenti informazioni, se pertinenti:

a)

se l’OICVM o il FIA investe in obbligazioni, deve essere indicato se tali obbligazioni sono emesse da società, governi o altre entità, e, se del caso, i requisiti minimi di rating;

b)

se l’OICVM o il FIA è un fondo d’investimento strutturato, devono essere spiegati, in termini semplici, tutti gli elementi necessari a una corretta comprensione del pay-off e dei fattori che, secondo le previsioni, determinano la performance, compresi, ove necessario, i riferimenti alle informazioni dettagliate sull’algoritmo e sul suo funzionamento riportate nel prospetto dell’OICVM o la descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA;

c)

se la scelta delle attività è determinata da criteri specifici, deve essere riportata una spiegazione di tali criteri, quali ad esempio “crescita”, “valore” o “dividendi elevati”;

d)

se vengono utilizzate specifiche tecniche di gestione delle attività, che possono includere operazioni di copertura, arbitraggio o leva finanziaria, devono essere spiegati, in termini semplici, i fattori che, secondo le previsioni, possono determinare la performance dell’OICVM o del FIA.

quater.   Le informazioni di cui ai paragrafi 2 bis e 2 ter operano una distinzione tra, da una parte, le grandi categorie di investimenti di cui al paragrafo 2 bis, lettere a) e c), e al paragrafo 2 ter, lettera a), e, dall’altra, l’approccio che dovrà essere adottato in materia da una società di gestione dell’OICVM o da un GEFIA come indicato al paragrafo 2 bis, lettera d), e al paragrafo 2 ter, lettere b), c) e d).

La sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave può comprendere elementi diversi da quelli elencati ai paragrafi 2 bis e 2 ter, tra cui la descrizione della strategia d’investimento dell’OICVM o del FIA, qualora tali elementi siano necessari per descrivere adeguatamente gli obiettivi e la politica d’investimento dell’OICVM o del FIA.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

«6.   Se il PRIIP assume la forma di un OICVM o di un FIA, l’individuazione e la spiegazione dei rischi di cui agli allegati II e III del presente regolamento sono coerenti con la procedura interna di individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi adottata dalle società di gestione dell’OICVM in conformità della direttiva 2009/65/CE o dai GEFIA in conformità della direttiva 2011/61/UE. Qualora una società di gestione gestisca più di un OICVM o un GEFIA gestisca più di un FIA, i rischi vengono individuati e spiegati in maniera coerente.

7.   Se il PRIIP assume la forma di un OICVM o di un FIA, la sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave include, per ogni Stato membro in cui l’OICVM o il FIA è commercializzato, le informazioni seguenti:

a)

il nome del depositario;

b)

dove e come ottenere ulteriori informazioni relative all’OICVM o al FIA, copie del prospetto dell’OICVM o copie della descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA, l’ultima relazione annuale e le relazioni semestrali successive dell’OICVM di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2009/65/CE, o l’ultima relazione annuale del FIA di cui all’articolo 22 della direttiva 2011/61/UE, con la menzione della/e lingua/e in cui tali documenti sono disponibili e del fatto che possono essere ottenuti gratuitamente;

c)

dove e come ottenere informazioni pratiche, compreso dove reperire i prezzi più recenti delle quote.»;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Se del caso, è aggiunta un’avvertenza ben evidente relativa ai costi aggiuntivi che possono essere imposti da parte delle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o li vendono.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nella tabella “Composizione dei costi” nella sezione intitolata “Quali sono i costi?” del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP specificano gli indicatori sintetici per i tipi di costi seguenti:

a)

costi una tantum, come i costi di ingresso e di uscita;

b)

costi ricorrenti, separando i costi per le operazioni di portafoglio da altri costi ricorrenti;

c)

oneri accessori, come le commissioni di performance o il carried interest (commissione di overperformance).»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli ideatori di PRIIP descrivono ciascuno dei diversi costi indicati nella tabella “Composizione dei costi” nella sezione intitolata “Quali sono i costi?” del documento contenente le informazioni chiave, in conformità dell’allegato VII, specificando dove e come tali costi potrebbero essere diversi dai costi effettivamente sostenuti dall’investitore al dettaglio o potrebbero dipendere dalla scelta di quest’ultimo di esercitare o meno determinate opzioni.»;

4)

all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   Per gli OICVM quali definiti al punto 1, lettera a), dell’allegato VIII, per i FIA quali definiti al punto 1, lettera b), dello stesso allegato, o per i prodotti d’investimento assicurativi “unit-linked” quali definiti al punto 1, lettera c), dello stesso allegato, la sezione intitolata “Altre informazioni rilevanti” del documento contenente le informazioni chiave comprende:

a)

un link a un sito web o un riferimento a un documento in cui sono rese disponibili le informazioni sulla performance passata pubblicate dall’ideatore di PRIIP ai sensi dell’allegato VIII;

b)

il numero di anni per cui sono presentati i dati sulla performance passata.

Per i PRIIP di cui all’allegato II, parte 1, punto 5, che sono fondi aperti, o per altri PRIIP a sottoscrizione aperta, i calcoli dello scenario di performance precedente sono pubblicati mensilmente e la sezione intitolata “Altre informazioni rilevanti” specifica dove è possibile reperire tali calcoli.»;

5)

il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

«CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER I PRIIP CHE OFFRONO UNA SERIE DI OPZIONI DI INVESTIMENTO»;

6)

all’articolo 10, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

un documento contenente le informazioni chiave per ciascuna opzione di investimento sottostante offerta dal PRIIP conformemente al capo I, comprese le informazioni sul PRIIP nel suo complesso, e ciascun documento contenente le informazioni chiave contempla il caso in cui un investitore al dettaglio investa in una sola opzione di investimento;

b)

un documento contenente le informazioni chiave generico che descrive il PRIIP conformemente al capo I, ove non diversamente previsto negli articoli da 11 a 14, compresa una descrizione in merito a dove poter reperire le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante.»;

7)

all’articolo 11, la lettera c) è soppressa;

8)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera d) è soppressa;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

9)

gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

Sezione “Quali sono i costi?” nel documento contenente le informazioni chiave generico

Nella sezione intitolata “Quali sono i costi?”, in deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

a)

se i costi del PRIIP diversi dai costi per l’opzione di investimento sottostante non possono essere indicati con un unico numero, compreso se tali costi variano a seconda dell’opzione di investimento sottostante selezionata:

i)

la serie dei costi del PRIIP nelle tabelle “Andamento dei costi nel tempo” e “Composizione dei costi” di cui all’allegato VII;

ii)

una dichiarazione da cui risulti che i costi per l’investitore al dettaglio variano a seconda delle opzioni di investimento sottostante;

b)

se i costi del PRIIP diversi dai costi delle opzioni di investimento sottostante possono essere indicati con un unico numero:

i)

tali costi indicati separatamente dalla serie dei costi per le opzioni di investimento sottostante offerte dal PRIIP nelle tabelle “Andamento dei costi nel tempo” e “Composizione dei costi” di cui all’allegato VII;

ii)

una dichiarazione da cui risulti che i costi totali per l’investitore al dettaglio consistono in una combinazione dei costi per le opzioni di investimento sottostante scelte e di altri costi del PRIIP e variano a seconda delle opzioni di investimento sottostante.

Articolo 14

Informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante

Le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante di cui all’articolo 10, lettera b), sono fornite in un documento informativo specifico che integra il documento contenente le informazioni chiave generico. Gli ideatori di PRIIP includono per ciascuna opzione di investimento sottostante tutti i seguenti dati:

a)

una segnalazione relativa alla comprensibilità, se rilevante;

b)

gli obiettivi dell’investimento, i mezzi per conseguirli e il mercato cui il PRIIP è destinato, conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 3;

c)

un indicatore sintetico di rischio, con la relativa spiegazione testuale, e scenari di performance, di cui all’articolo 3;

d)

una presentazione dei costi, conformemente all’articolo 5, compresa una dichiarazione relativa a se tali costi includono tutti i costi del PRIIP o meno, nel caso in cui l’investitore al dettaglio investa solo in tale opzione di investimento specifica;

e)

per le opzioni di investimento sottostante che sono OICVM quali definiti al punto 1, lettera a), dell’allegato VIII, FIA quali definiti al punto 1, lettera b), dello stesso allegato, o prodotti d’investimento assicurativi «unit-linked» quali definiti al punto 1, lettera c), dello stesso allegato, le informazioni relative alla performance passata come previsto dall’articolo 8, paragrafo 3.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo seguono la struttura delle parti pertinenti del modello stabilito dall’allegato I.»;

10)

è inserito il seguente capo II bis:

«CAPO II bis

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER TALUNI OICVM E FIA

Articolo 14 bis

Comparti di investimento degli OICVM o dei FIA

1.   Nel caso in cui un OICVM o un FIA si componga di due o più comparti di investimento, per ogni singolo comparto si produce un distinto documento contenente le informazioni chiave.

2.   Ciascun documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti nella sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?”:

a)

una dichiarazione attestante che il documento contenente le informazioni chiave descrive un comparto di un OICVM o di un FIA, e, se del caso, che il prospetto dell’OICVM o la descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM o FIA menzionato all’inizio del documento stesso;

b)

una dichiarazione che precisi se le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge o meno, e le conseguenze che ciò può avere per l’investitore;

c)

una dichiarazione che precisi se l’investitore al dettaglio ha o meno il diritto di scambiare le quote che detiene in un comparto con quote di un altro comparto, e, se sì, dove ottenere informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto.

3.   Qualora la società di gestione dell’OICVM o il GEFIA applichi una commissione all’investitore al dettaglio che scambia le quote del proprio investimento ai sensi del paragrafo 2, lettera c), e tale commissione differisca dalla commissione standard per l’acquisto o la vendita di quote, questa commissione viene indicata separatamente nella sezione intitolata “Quali sono i costi?” del documento contenente le informazioni chiave.

Articolo 14 ter

Categorie di azioni degli OICVM o dei FIA

1.   Nel caso in cui un OICVM o un FIA si componga di più di una categoria di quote o di azioni, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene elaborato per ciascuna categoria di quote o di azioni.

2.   Il documento contenente le informazioni chiave relativo a due o più categorie di uno stesso OICVM o FIA può essere raggruppato in un unico documento contenente le informazioni chiave, a condizione che il documento finale risponda pienamente a tutti i requisiti relativi alla lunghezza, alla lingua e alla presentazione del documento contenente le informazioni chiave.

3.   La società di gestione dell’OICVM o il GEFIA può selezionare una categoria che rappresenti una o più categorie dell’OICVM o del FIA, a condizione che la scelta sia corretta, chiara e non fuorviante per gli investitori al dettaglio potenziali delle altre categorie rappresentate. In questi casi, la sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?” del documento contenente le informazioni chiave contiene la spiegazione del rischio sostanziale applicabile a qualsiasi delle altre categorie rappresentate. Il documento contenente le informazioni chiave basato sulla categoria rappresentativa può essere fornito agli investitori al dettaglio delle altre categorie.

4.   In una categoria composita rappresentativa ai sensi del paragrafo 3 non possono confluire categorie diverse.

5.   La società di gestione dell’OICVM o il GEFIA conserva traccia di quali sono le altre categorie rappresentate dalla categoria rappresentativa di cui al paragrafo 3 e dei motivi che ne giustificano la scelta.

6.   Se applicabile, la sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave viene integrata con l’indicazione della categoria selezionata come categoria rappresentativa, utilizzando il termine con il quale tale categoria è designata nel prospetto OICVM o nella descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA.

7.   Tale sezione precisa anche se gli investitori al dettaglio possono ottenere informazioni circa le altre categorie degli OICVM o dei FIA commercializzate nel proprio Stato membro.

Articolo 14 quater

OICVM o FIA come fondo di fondi

1.   Qualora l’OICVM investa una parte significativa delle sue attività in altri OICVM o altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/65/CE, la descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento dell’OICVM che figura nel documento contenente le informazioni chiave contiene una breve spiegazione del modo in cui gli altri organismi di investimento collettivo sono selezionati su base continua. Se l’OICVM è un fondo di fondi speculativi, il documento contenente le informazioni chiave comprende le informazioni relative all’acquisto di FIA non UE non sottoposti a vigilanza.

2.   Se il FIA investe una parte significativa delle sue attività in altri OICVM o FIA, i paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 14 quinquies

OICVM feeder

1.   Per gli OICVM feeder quali definiti all’articolo 58 della direttiva 2009/65/CE, il documento contenente le informazioni chiave riporta, nella sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?”, le informazioni seguenti specifiche per l’OICVM feeder:

a)

una dichiarazione che indichi che il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave e le relazioni e i conti periodici dell’OICVM master sono disponibili per gli investitori al dettaglio dell’OICVM feeder che ne facciano richiesta, e che spieghi come questi documenti possano essere ottenuti e in quale/i lingua/e;

b)

una dichiarazione che precisi se i documenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono disponibili esclusivamente su copia cartacea o su un altro supporto durevole, e se per i documenti che non devono essere forniti gratuitamente ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE è applicabile una commissione;

c)

una dichiarazione che precisi se l’OICVM master è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito l’OICVM feeder, e se ciò può incidere sul regime fiscale applicabile all’OICVM feeder;

d)

le informazioni sulla parte di attività dell’OICVM feeder investita nell’OICVM master;

e)

una descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento dell’OICVM master, integrata, a seconda dei casi, da uno dei seguenti elementi:

i)

una dichiarazione che indichi che i rendimenti dell’investimento nell’OICVM feeder sono molto simili a quelli dell’investimento nell’OICVM master; oppure

ii)

una spiegazione che indichi come e perché i rendimenti dell’investimento nell’OICVM feeder e nell’OICVM master possono essere diversi.

2.   Nei casi in cui il profilo di rischio e di rendimento dell’OICVM feeder differisce per un aspetto sostanziale da quello dell’OICVM master, questo fatto e la ragione che lo spiega figurano nella sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?” del documento contenente le informazioni chiave.

3.   I rischi di liquidità e la relazione tra le modalità di acquisto e di rimborso per l’OICVM master e l’OICVM feeder sono spiegati nella sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?” del documento contenente le informazioni chiave.

Articolo 14 sexies

OICVM o FIA strutturati

I fondi di investimento strutturati sono OICVM o FIA che forniscono agli investitori al dettaglio, a certe date prestabilite, pay-off basati su un algoritmo e legati alla performance, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o OICVM o FIA con caratteristiche simili.»;

11)

all’articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

se gli scenari di performance si basano su parametri di riferimento o variabili proxy adeguati, la coerenza dei parametri di riferimento o delle variabili proxy con gli obiettivi del PRIIP.»;

12)

è inserito il seguente capo IV bis:

«CAPO IV bis

RIMANDI

Articolo 17 bis

Uso di rimandi ad altre fonti di informazione

Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1286/2014, nel documento contenente le informazioni chiave possono essere inclusi rimandi ad altre fonti di informazione, compresi il prospetto e le relazioni annuali o semestrali, a condizione che tutte le informazioni necessarie agli investitori al dettaglio per comprendere gli elementi essenziali del loro investimento figurino nel documento contenente le informazioni chiave.

Sono consentiti rimandi al sito web del PRIIP o dell’ideatore del PRIIP, anche alle parti di tali siti dove figurano i prospetti e le relazioni periodiche.

I rimandi di cui al primo comma orientano l’investitore al dettaglio verso la specifica sezione della fonte di informazione pertinente. Nel documento contenente le informazioni chiave possono essere usati diversi rimandi, ma il loro numero deve essere ridotto al minimo.»;

13)

all’articolo 18, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L’articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 30 giugno 2022.»;

14)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

15)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

16)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

17)

l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;

18)

l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;

19)

l’allegato VI è modificato in conformità dell’allegato VI del presente regolamento;

20)

l’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII del presente regolamento;

21)

il testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento è aggiunto come allegato VIII.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022. L’articolo 1, punto 13, si applica tuttavia a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

MODELLO PER IL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Gli ideatori di PRIIP mantengono l’ordine delle sezioni e i titoli contenuti nel modello, che non stabilisce, tuttavia, parametri per la lunghezza delle singole sezioni né per la collocazione delle interruzioni di pagina. Una volta stampato, il modello non supera la lunghezza massima complessiva di tre facciate formato A4.

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Prodotto

[Nome del prodotto]

[Nome dell’ideatore del PRIIP]

(se applicabile) [ISIN o UPI]

[sito web dell’ideatore del PRIIP]

[Per ulteriori informazioni chiamare il numero [numero di telefono]]

[[Nome dell’autorità competente] è responsabile della vigilanza di [Nome dell’ideatore del PRIIP] in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.]

(se applicabile) [Il presente PRIIP è autorizzato in [nome dello Stato membro]]

(se applicabile) [[Nome della società di gestione di OICVM] è autorizzata in [nome dello Stato membro] e regolamentata da [identità dell’autorità competente]]

(se applicabile) [[Nome del GEFIA] è autorizzato in [nome dello Stato membro] e regolamentato da [identità dell’autorità competente]]

[data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave]

[Segnalazione (se applicabile) — State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione]

Cos’è questo prodotto?

Tipo

Termine

Obiettivi

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

[Prestazioni assicurative e costi]

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Rischio

Descrizione del profilo rischio-rendimento

Indicatore

Indicatore sintetico di rischio

Modello e spiegazioni testuali per l’indicatore sintetico di rischio, come indicato nell’allegato III, anche riguardo alla perdita massima possibile: si può perdere tutto il capitale investito? Esiste il rischio di dover sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi? Esiste una protezione del capitale contro il rischio di mercato?

Performance

Modelli e spiegazioni testuali per gli scenari di performance, come indicato nell’allegato V

Scenari

Scenari che comprendono, ove applicabile, informazioni sulle condizioni dei rendimenti agli investitori al dettaglio o sui limiti massimi delle prestazioni incorporate e la precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell’investitore al dettaglio può incidere sui pagamenti effettivi

Cosa accade se [nome dell’ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Informazioni sull’eventuale esistenza di un sistema di garanzia, il nome del garante o del gestore del sistema di indennizzo degli investitori, compresi i rischi coperti e i rischi non coperti.

Quali sono i costi?

Spiegazioni testuali sulle informazioni da includere relativamente ad altri costi di distribuzione

Andamento dei costi nel tempo

Modello e spiegazioni testuali conformemente all’allegato VII

Composizione dei costi

Modello e spiegazioni testuali conformemente all’allegato VI

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato [minimo richiesto]: [x]

Informazioni sulla possibilità di disinvestire prima della scadenza, sulle relative condizioni e sulle commissioni e penali applicabili, ove esistenti. Informazioni sulle conseguenze in caso di disinvestimento prima della scadenza del termine o prima della fine del periodo di detenzione raccomandato.

Come presentare reclami?

Altre informazioni pertinenti

Se del caso, una breve descrizione delle informazioni pubblicate relative alla performance passata

.

ALLEGATO II

L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/653 è così modificato:

1)

la parte 1 è così modificata:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Il PRIIP è assegnato a una classe di MRM in base alla seguente tabella:

Classe di MRM

Volatilità equivalente al VaR (VEV)

1

< 0,5  %

2

≥ 0,5  % e < 5,0  %

3

≥ 5,0  % e < 12  %

4

≥ 12  % e < 20  %

5

≥ 20  % e < 30  %

6

≥ 30  % e < 80  %

7

≥ 80  %»;

b)

il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13.

La VEV è data da:

Image 1

dove T è la durata del periodo di detenzione raccomandato espressa in anni.»;

c)

il punto 17 è sostituito dal seguente:

«17.

La VEV è data da:

Image 2

dove T è la durata del periodo di detenzione raccomandato espressa in anni. Solo nei casi in cui il prodotto è richiamato o cancellato prima della fine del periodo di detenzione raccomandato conformemente alla simulazione, ai fini del calcolo si utilizza il periodo fino al richiamo o alla cancellazione espresso in anni.»;

d)

al punto 23, lettera a), il punto ix) è sostituito dal seguente:

«ix)

proiettando i rendimenti sui tre autovettori principali calcolati nella fase precedente moltiplicando la matrice dei rendimenti N × M ottenuta al punto v) per la matrice M × 3 degli autovettori ottenuta al punto viii);»

2)

nella parte 3 è inserito il seguente punto 52 bis:

«52 bis.

Se ritiene che il numero dell’indicatore sintetico di rischio assegnato a seguito dell’aggregazione del rischio di mercato e del rischio di credito conformemente al punto 52 non rifletta adeguatamente i rischi del PRIIP, l’ideatore del PRIIP può decidere di aumentare tale numero. Il processo decisionale relativo a tale aumento deve essere documentato.».

ALLEGATO III

L’allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/653 è così modificato:

1)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Gli ideatori di PRIIP utilizzano il formato riportato di seguito per presentare l’indicatore sintetico di rischio nel documento contenente le informazioni chiave. Il numero pertinente è evidenziato come indicato, a seconda dell’indicatore sintetico di rischio del PRIIP.

Image 3
»

2)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Immediatamente sotto l’indicatore sintetico di rischio va riportato il riquadro temporale che indica il periodo di detenzione raccomandato. Inoltre, nei seguenti casi va inserito un avviso immediatamente sotto l’indicatore sintetico di rischio come stabilito nel modello di cui sopra:

a)

se si ritiene che il rischio del PRIIP sarebbe notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse differente;

b)

se si ritiene che il PRIIP comporti un rischio di liquidità particolarmente rilevante, a seconda che tale aspetto sia di natura contrattuale o meno;

c)

se si ritiene che il PRIIP sia illiquido, a seconda che tale aspetto sia di natura contrattuale o meno.»;

3)

è inserito il seguente punto 6 bis:

«6 bis.

Nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all’allegato II, punto 4, lettera b), la terminologia utilizzata per le spiegazioni testuali che accompagnano l’indicatore sintetico di rischio viene adeguata, ove opportuno, per riflettere le caratteristiche specifiche del PRIIP, come l’assenza dell’importo dell’investimento iniziale.»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO IV

SCENARI DI PERFORMANCE

Numero degli scenari

1.

Gli scenari di performance previsti dal presente regolamento presentano una serie di possibili rendimenti e sono i seguenti:

a)

uno scenario favorevole;

b)

uno scenario moderato;

c)

uno scenario sfavorevole;

d)

uno scenario di stress.

2.

Lo scenario di stress illustra effetti sfavorevoli rilevanti del PRIIP non considerati nello scenario sfavorevole di cui al punto 1, lettera c), del presente allegato. Lo scenario di stress presenta i periodi intermedi qualora essi siano indicati per gli scenari di performance di cui al punto 1, lettere da a) a c), del presente allegato.

3.

Lo scenario supplementare per i prodotti di investimento assicurativi è basato sullo scenario moderato di cui al punto 1, lettera b), del presente allegato, se la performance è pertinente per il rendimento dell’investimento.

4.

Il rendimento minimo dell’investimento è inoltre indicato senza tenere conto della situazione in cui l’ideatore del PRIIP o la parte tenuta a effettuare, direttamente o indirettamente, i pertinenti pagamenti all’investitore al dettaglio non è in grado di pagare.

Calcolo dei valori dello scenario sfavorevole, dello scenario moderato e dello scenario favorevole per il periodo di detenzione raccomandato per i PRIIP di categoria 2

Caso 1: PRIIP di cui all’allegato VIII, punto 1, con dati storici sufficienti

5.

Ai PRIIP di cui all’allegato VIII, punto 1, si applicano le seguenti regole se, al momento del calcolo, la durata dei valori storici consecutivi annuali del PRIIP soddisfa i seguenti criteri:

a)

è superiore a 10;

b)

è di cinque anni superiore alla durata del periodo di detenzione raccomandato del PRIIP.

6.

Se il periodo di detenzione raccomandato è pari o inferiore a cinque anni, lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole sono calcolati sugli ultimi dieci anni a decorrere dal momento in cui viene effettuato il calcolo. Se il periodo di detenzione raccomandato è superiore a cinque anni, lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole sono calcolati su un periodo di tempo pari al periodo di detenzione raccomandato più cinque anni a decorrere dal momento in cui viene effettuato il calcolo.

7.

Il calcolo dello scenario sfavorevole, dello scenario moderato e dello scenario favorevole comprende le seguenti fasi:

a)

entro il periodo di tempo specificato al punto 6 del presente allegato, l’identificazione di tutti i sub-intervalli sovrapposti, ciascuno di lunghezza pari alla durata del periodo di detenzione raccomandato, che iniziano o terminano in ciascuno dei mesi, o in ciascuna delle date di valutazione per i PRIIP con frequenza di valutazione mensile, che sono compresi in tale periodo;

b)

per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato superiore a un anno, l’identificazione di tutti i sub-intervalli sovrapposti, ciascuno di lunghezza pari o inferiore alla durata del periodo di detenzione raccomandato, ma pari o superiore a un anno, e che terminano alla fine del periodo di cui al punto 6 del presente allegato;

c)

per ciascun sub-intervallo di cui alle lettere a) e b), il calcolo della performance del PRIIP conformemente a quanto segue:

i)

sulla base della performance del PRIIP durante l’esatta durata di ciascun sub-intervallo;

ii)

al netto di tutti i costi applicabili;

iii)

sulla base del fatto che il reddito distribuibile del PRIIP è stato reinvestito;

iv)

utilizzando una trasformazione lineare per ottenere la performance a sub-intervalli inferiori al periodo di detenzione raccomandato, al fine di rendere tutti i sub-intervalli di lunghezza comparabile;

d)

la classificazione dei sub-intervalli identificati conformemente alla lettera a) in base alla performance calcolata conformemente alla lettera c), al fine di identificare, nell’ambito di tali sub-intervalli, il sub-intervallo mediano e il sub-intervallo migliore in termini di performance;

e)

la classificazione congiunta dei sub-intervalli identificati conformemente alle lettere a) e b) in base alla performance calcolata conformemente alla lettera c), al fine di identificare, nell’ambito di tali sub-intervalli, il sub-intervallo peggiore in termini di performance.

8.

Lo scenario sfavorevole rappresenta l’evoluzione peggiore del valore del PRIIP conformemente al punto 7, lettera e), del presente allegato.

9.

Lo scenario moderato rappresenta l’evoluzione mediana del valore del PRIIP conformemente al punto 7, lettera d), del presente allegato.

10.

Lo scenario favorevole rappresenta l’evoluzione migliore del valore del PRIIP conformemente al punto 7, lettera d), del presente allegato.

11.

Gli scenari sono calcolati almeno mensilmente.

Caso 2: PRIIP di cui all’allegato VIII, punto 1, senza dati storici sufficienti e con la possibilità di utilizzare un parametro di riferimento

12.

Nel caso dei PRIIP di cui all’allegato VIII, punto 1, lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole sono calcolati come specificato ai punti da 6 a 11 del presente allegato, utilizzando i dati di un parametro di riferimento per integrare i valori del PRIIP al netto di tutti i costi applicabili, se:

a)

la durata dei valori del PRIIP non soddisfa i criteri di cui al punto 5 del presente allegato;

b)

il parametro di riferimento è appropriato per stimare gli scenari di performance conformemente ai criteri di cui al punto 16 del presente allegato; e

c)

esistono dati storici per il parametro di riferimento che soddisfano i criteri di cui al punto 5 del presente allegato.

Se le informazioni sugli obiettivi del PRIIP fanno riferimento a un parametro di riferimento, è utilizzato tale parametro di riferimento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma.

Caso 3: PRIIP di cui all’allegato VIII, punto 1, senza dati storici sufficienti e senza parametro di riferimento, o con un parametro di riferimento privo di dati storici sufficienti, o qualsiasi altro PRIIP di categoria 2

13.

Nel caso dei PRIIP di cui all’allegato VIII, punto 1, che non sono contemplati nel caso 1 o nel caso 2 di cui sopra o per qualsiasi altro PRIIP di categoria 2, lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole sono calcolati come specificato ai punti da 6 a 11 del presente allegato utilizzando indici di riferimento disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11 *2 12). Tali indici di riferimento rappresentano le categorie di attività in cui il PRIIP investe o gli investimenti sottostanti ai quali il PRIIP è esposto, a integrazione dei valori del PRIIP o del parametro di riferimento di cui al punto 12 del presente allegato. Sono presi in considerazione tutte le categorie di attività in cui il PRIIP potrebbe investire più del 25 % delle sue attività o gli investimenti sottostanti che rappresentano più del 25 % dell’esposizione. Se tale indice di riferimento non esiste, si utilizza una variabile proxy adeguata.

14.

Se il PRIIP investe in diversi tipi di attività o è esposto a diversi tipi di investimenti sottostanti ed è stato identificato più di un indice di riferimento di cui al punto 13 del presente allegato, gli scenari sono calcolati utilizzando un “parametro di riferimento composito”, tenendo conto delle ponderazioni dell’investimento stimato in ciascun tipo di attività o investimento sottostante.

15.

Nel caso dei PRIIP di categoria 2 per i quali non esiste né un parametro di riferimento né una variabile proxy adeguati, con dati storici sufficienti che soddisfino i criteri di cui al punto 5 del presente allegato per il PRIIP, gli scenari di performance sono calcolati conformemente ai punti da 21 a 27 del presente allegato utilizzando 15 anni di rendimenti storici del PRIIP o un parametro di riferimento o una variabile proxy adeguati.

Casi 2 e 3: utilizzo di parametri di riferimento o variabili proxy adeguati

16.

Per valutare se l’uso di un particolare parametro di riferimento o di una particolare variabile proxy sia appropriato per stimare gli scenari di performance, gli ideatori di PRIIP utilizzano i seguenti criteri, purché tali criteri siano in linea con gli obiettivi del PRIIP e con il tipo di attività in cui il PRIIP investe o gli investimenti sottostanti ai quali il PRIIP è esposto e siano pertinenti per il PRIIP:

a)

il profilo di rischio/rendimento se il parametro di riferimento o la variabile proxy e il PRIIP rientrano nella stessa categoria di indicatore sintetico di rischio o volatilità e rendimento atteso o entrambi;

b)

il rendimento atteso;

c)

la composizione dell’asset allocation (se la composizione delle attività del PRIIP riflette un indice composito, il parametro di riferimento o la variabile proxy ai fini del calcolo degli scenari di performance riflette sistematicamente le ponderazioni dell’indice composito);

d)

le potenziali attività in cui il PRIIP investe, in linea con la politica di investimento;

e)

l’esposizione verso categorie di attività sottostanti;

f)

le esposizioni geografiche;

g)

le esposizioni settoriali;

h)

la distribuzione del reddito del PRIIP;

i)

le misure in materia di liquidità (ad esempio: i volumi delle negoziazioni giornaliere, differenziali bid-ask ecc.);

j)

la durata;

k)

la categoria di rating del credito;

l)

la volatilità o la volatilità storica o entrambe.

Gli ideatori di PRIIP possono utilizzare criteri aggiuntivi rispetto a quelli elencati al primo comma purché dimostrino che tali criteri aggiuntivi sono pertinenti in termini di obiettivi del PRIIP e di tipo di attività in cui il PRIIP investe o di tipo di investimenti sottostanti ai quali il PRIIP è esposto.

17.

Gli ideatori di PRIIP devono poter dimostrare che i parametri di riferimento sono in linea con gli obiettivi del PRIIP e documentare la loro decisione, giustificando in modo chiaro il parametro di riferimento utilizzato.

Calcolo dello scenario di stress per i PRIIP di categoria 2

18.

Per i PRIIP di categoria 2, la procedura per il calcolo dello scenario di stress è la seguente:

a)

identificare un sub-intervallo di lunghezza w corrispondente ai seguenti intervalli:

 

1 anno

> 1 anno

Prezzi giornalieri

21

63

Prezzi settimanali

8

16

Prezzi mensili

6

12

b)

identificare per ciascun sub-intervallo di lunghezza w i rendimenti lognormali storici rt, dove t = t1, t2, …, tw;

c)

misurare la volatilità sulla base della formula sottostante iniziando da ti = t1 e fino a ti = t H w +1 dove H è il numero delle osservazioni storiche nel periodo:

Image 4

dove Mw è il conteggio del numero di osservazioni nel sub-intervallo e

Image 5
è la media di tutti i rendimenti lognormali storici nel sub-intervallo corrispondente;

d)

inferire il valore corrispondente al 99o percentile per un anno e al 95o percentile per gli altri periodi di detenzione; tale valore è la volatilità in situazione di stress

Image 6

.

19.

Nel caso dei PRIIP di categoria 2, i valori attesi alla fine del periodo di detenzione raccomandato per lo scenario di stress sono:

Image 7

dove:

a)

N è il numero dei periodi di negoziazione compresi nel periodo di detenzione raccomandato e gli altri termini sono definiti nell’allegato II, punto 12;

b)

z α è un valore scelto adeguato del PRIIP al percentile estremo corrispondente all’1 % per un anno e al 5 % per gli altri periodi di detenzione.

20.

Il valore dello scenario di stress indicato non deve essere migliore del valore dello scenario sfavorevole.

Calcolo dei valori di scenario per il periodo di detenzione raccomandato per alcuni PRIIP di categoria 1, di categoria 3 e di categoria 4

21.

Lo scenario favorevole è il valore del PRIIP al 90o percentile di una distribuzione stimata dei risultati nel corso del periodo di detenzione raccomandato al netto di tutti i costi applicabili.

22.

Lo scenario moderato è il valore del PRIIP al 50o percentile di una distribuzione stimata dei risultati nel corso del periodo di detenzione raccomandato al netto di tutti i costi applicabili.

23.

Lo scenario sfavorevole è il valore del PRIIP al 10o percentile di una distribuzione stimata dei risultati nel corso del periodo di detenzione raccomandato al netto di tutti i costi applicabili.

24.

Se ritiene che vi sia un rischio sostanziale che tali scenari possano dare agli investitori al dettaglio aspettative non appropriate circa i possibili rendimenti che possono ottenere, l’ideatore del PRIIP può utilizzare percentili inferiori a quelli specificati ai punti 21, 22 e 23 del presente allegato.

25.

Per i PRIIP di categoria 3 il metodo per derivare la distribuzione stimata dei risultati del PRIIP nel corso del periodo di detenzione raccomandato è identico al metodo specificato ai punti da 19 a 23 dell’allegato II. Tuttavia il rendimento atteso di ciascuna attività è il rendimento osservato nel corso del periodo, calcolato senza attualizzare la performance attesa applicando il fattore di sconto privo di rischio atteso.

26.

Nel caso dei PRIIP di categoria 3, rispetto al calcolo per i PRIIP di categoria 2 il calcolo dello scenario di stress è modificato come segue:

a)

inferire la volatilità in situazione di stress

Image 8

sulla base della metodologia definita al punto 18, lettere a), b) e c), del presente allegato;

b)

riparametrare i rendimenti storici rt sulla base della formula seguente:

Image 9

c)

effettuare il bootstrapping su

Image 10

come descritto nell’allegato II, punto 22;

d)

calcolare il rendimento per ogni contratto sommando i rendimenti di periodi scelti e correggendoli per garantire che il rendimento atteso misurato dalla distribuzione simulata dei rendimenti sia come segue:

Image 11

dove E*[r bootstrapped ] è la nuova media simulata.

27.

Per i PRIIP di categoria 3 lo scenario di stress è il valore del PRIIP al percentile estremo zα come definito al punto 19 del presente allegato della distribuzione simulata di cui al punto 26 del presente allegato.

28.

Nel caso dei PRIIP di categoria 4 si utilizza il metodo illustrato nell’allegato II, punto 27, per quanto riguarda i fattori che non sono osservati sul mercato, se necessario in combinazione con il metodo applicato per i PRIIP di categoria 3. I metodi pertinenti per i PRIIP di categoria 2, illustrati ai punti da 5 a 20 del presente allegato, e i metodi pertinenti per i PRIIP di categoria 3, illustrati ai punti da 21 a 27 del presente allegato, sono utilizzati per le componenti pertinenti del PRIIP qualora esso sia formato da una combinazione di componenti differenti. Gli scenari di performance sono una media ponderata delle componenti pertinenti. I calcoli della performance tengono conto delle caratteristiche del prodotto e delle garanzie del capitale.

29.

Nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all’allegato II, punto 4, lettera a), e nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all’allegato II, punto 4, lettera b), che non sono negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli scenari di performance sono calcolati conformemente ai punti da 21 a 27 del presente allegato.

Calcolo dei valori di scenario per il periodo di detenzione raccomandato per altri tipi di PRIIP di categoria 1

30.

Nel caso dei PRIIP di categoria 1 che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, gli scenari di performance sono presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Deve essere incluso un grafico che illustri la performance in tutti gli scenari per i diversi livelli del valore sottostante. Sull’asse orizzontale del grafico vanno riportati i diversi prezzi possibili del valore sottostante, mentre sull’asse verticale vanno riportati il profitto o la perdita in corrispondenza dei diversi prezzi del valore sottostante. Per ciascun prezzo del valore sottostante il grafico indica il profitto o la perdita risultanti e il prezzo del valore sottostante al quale il profitto o la perdita sono pari a zero.

31.

Nel caso dei PRIIP di categoria 1 quali definiti all’allegato II, punto 4, lettera c), è fornita una migliore stima ragionevole e prudente dei valori attesi per gli scenari di performance di cui al punto 1, lettere a), b) e c), del presente allegato alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

Gli scenari selezionati e illustrati sono coerenti e complementari con le altre informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave, compreso il profilo di rischio complessivo del PRIIP. L’ideatore del PRIIP assicura la coerenza degli scenari con le conclusioni interne sulla governance del prodotto, compresi, tra l’altro, eventuali stress test eseguiti dall’ideatore del PRIIP per quest’ultimo e i dati e le analisi utilizzati per ottenere le altre informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave.

Gli scenari sono selezionati in modo tale da fornire una presentazione equilibrata dei possibili risultati del PRIIP sia in condizioni favorevoli sia in condizioni sfavorevoli, mostrando, però, soltanto gli scenari che hanno ragionevoli probabilità di avverarsi. Gli scenari non sono selezionati in modo tale da dare indebito rilievo ai risultati favorevoli a scapito di quelli sfavorevoli.

Calcolo dei valori di scenario per periodi di detenzione intermedi

32.

La performance dei PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato compreso tra uno e dieci anni è presentata in relazione a due periodi di detenzione differenti: alla fine del primo anno e alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

33.

La performance dei PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o superiore a dieci anni è presentata in relazione a tre periodi di detenzione: alla fine del primo anno, dopo la metà del periodo di detenzione raccomandato arrotondato alla fine dell’anno più vicino e alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

34.

Nel caso dei PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o inferiore a un anno non sono presentati scenari di performance per periodi di detenzione intermedi.

35.

Nel caso dei PRIIP di categoria 2, i valori da presentare per i periodi intermedi per lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole sono calcolati conformemente ai punti da 5 a 14 del presente allegato, utilizzando il periodo di tempo specificato al punto 6, ma in base ai risultati conseguiti nel corso del periodo di detenzione intermedio.

36.

Nel caso dei PRIIP di categoria 2, i valori da presentare per i periodi intermedi per lo scenario di stress sono calcolati applicando le formule di cui ai punti 18 e 19 del presente allegato, in cui N è il numero dei periodi di negoziazione dalla data d’inizio alla data di fine del periodo intermedio. Il punto 20 del presente allegato si applica anche ai periodi intermedi.

37.

Nel caso dei PRIIP di cui ai punti 15 e 29 del presente allegato, i PRIIP di categoria 3 e i PRIIP di categoria 4, eccetto il caso in cui si applichi il punto 38 del presente allegato, i valori di scenario da presentare per i periodi di detenzione intermedi sono stimati dall’ideatore del PRIIP in modo coerente con la stima alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

38.

Nel caso dei PRIIP di categoria 1 che sono futures, opzioni call e opzioni put negoziati su un mercato regolamentato o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, o nel caso dei PRIIP di cui all’allegato VI, punto 90, lettera d), gli scenari di performance possono essere presentati soltanto alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

Requisiti generali

39.

Gli scenari di performance del PRIIP sono calcolati al netto di tutti i costi applicabili conformemente all’allegato VI per lo scenario e per il periodo di detenzione presentati.

40.

Gli scenari di performance sono calcolati utilizzando importi coerenti con quelli utilizzati per il calcolo dei costi di cui all’allegato VI, punti 90 e 91.

41.

Per i PRIIP che sono contratti forward, contratti future, contratti per differenza o swap, gli scenari di performance sono calcolati presupponendo che l’importo specificato al punto 40 sia l’importo nozionale.

42.

Gli scenari di performance sono presentati in unità monetarie. Le cifre sono automaticamente arrotondate ai 10 EUR o valuta pertinente più vicini, a meno che vi siano condizioni specifiche di pagamento tali per cui potrebbe essere fuorviante arrotondare le cifre ai 10 EUR più vicini, nel qual caso l’ideatore del PRIIP può presentare i dati arrotondati all’unità di EUR più vicina. Fatto salvo il punto 7 del presente allegato, i dati monetari indicano la somma degli importi che l’investitore al dettaglio riceverebbe (al netto dei costi) durante il periodo di detenzione, che comprende:

a)

i pagamenti dovuti alla fine del periodo di detenzione, compreso il capitale rimborsato;

b)

le cedole o altri importi ricevuti prima della fine del periodo di detenzione, senza presupporre un reinvestimento di tali importi.

43.

Per i PRIIP che sono contratti forward, contratti future, contratti per differenza o swap, gli scenari di performance in unità monetarie indicano il profitto o la perdita conseguiti durante il periodo di detenzione.

44.

Gli scenari di performance sono presentati anche in termini percentuali come rendimento medio annuo dell’investimento. Tale cifra è calcolata utilizzando il valore di scenario come numeratore e l’importo dell’investimento iniziale o il prezzo pagato come denominatore, applicando la seguente formula:

(valore dello scenario/investimento iniziale) ^ (1/T) – 1, se T > 1, dove T è la durata del periodo di detenzione espressa in anni

45.

Per i periodi di detenzione raccomandati inferiori a un anno, gli scenari di performance in termini percentuali riflettono il rendimento previsto nel corso di tale periodo, non annualizzato.

46.

Per i PRIIP che sono contratti forward, contratti future, contratti per differenza o swap, il rendimento percentuale è calcolato tenendo conto del valore nozionale del contratto; il calcolo eseguito è spiegato in una nota aggiunta. La formula per il calcolo è la seguente:

(Utile o perdita netto/Importo nozionale) ^ (1/T) – 1, se T > 1.

La nota aggiunta indica che il rendimento potenziale è calcolato come percentuale dell’importo nozionale.

47.

Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, ai fini del calcolo degli scenari di performance per l’investimento si procede come indicato di seguito, oltre ad applicare i metodi menzionati in precedenza, anche al punto 28 del presente allegato:

a)

si tiene conto della partecipazione agli utili futuri;

b)

le ipotesi relative alla partecipazione agli utili futuri devono essere coerenti con l’ipotesi relativa ai tassi di rendimento annui delle attività sottostanti;

c)

le ipotesi relative alla distribuzione degli utili futuri tra l’ideatore del PRIIP e l’investitore al dettaglio e altre ipotesi relative alla distribuzione degli utili futuri devono essere realistiche e conformi alla prassi e alla strategia aziendali correnti dell’ideatore del PRIIP. Laddove esistano prove sufficienti dell’intenzione dell’impresa di modificare le proprie prassi o la propria strategia, le ipotesi relative alla distribuzione degli utili futuri devono essere coerenti con le prassi o la strategia modificate. Nel caso delle imprese di assicurazione vita cui si applica la direttiva 2009/138/CE, tali ipotesi devono essere coerenti con le ipotesi relative alle azioni di gestione future utilizzate per valutare le riserve tecniche nello stato patrimoniale redatto conformemente a Solvibilità II;

d)

se una componente della performance riguarda la partecipazione agli utili pagabile su base discrezionale, tale componente è ipotizzata soltanto negli scenari di performance favorevoli;

e)

gli scenari di performance sono calcolati sulla base degli importi degli investimenti di cui al punto 40 del presente allegato.

.

ALLEGATO V

«ALLEGATO V

METODO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI SCENARI DI PERFORMANCE

PARTE 1

Indicazioni generali di presentazione

1.

Gli scenari di performance sono presentati in modo accurato, corretto, chiaro e non fuorviante e tale da poter essere compreso dall’investitore al dettaglio medio.

2.

In tutti i casi devono essere incluse le seguenti spiegazioni testuali di cui alla parte 2 del presente allegato:

a)

l’elemento A;

b)

l’elemento B, che figura in modo visibile al di sopra della tabella o del grafico dello scenario di performance.

3.

Per tutti i PRIIP ad eccezione dei PRIIP di categoria 1 di cui all’allegato IV, punto 30:

a)

l’elemento C di cui alla parte 2 del presente allegato figura in modo visibile al di sopra della tabella dello scenario di performance;

b)

le informazioni sul rendimento minimo degli investimenti sono indicate nella tabella dello scenario di performance e, se del caso, è indicato l’elemento G di cui alla parte 2 del presente allegato. Se è garantito un rendimento minimo, tale rendimento minimo è indicato in importi monetari per i periodi di detenzione per i quali si applica la garanzia. Se non è garantito un rendimento minimo o se la garanzia è applicabile solo per alcuni periodi di detenzione ma non per tutti, è inclusa una spiegazione testuale per i periodi di detenzione pertinenti in cui si afferma che gli investitori al dettaglio possono perdere una parte o la totalità dell’importo investito o, se del caso, che gli investitori al dettaglio possono perdere più di quanto investito, come indicato nella parte 3 del presente allegato.

4.

Se è presentato uno scenario di stress, è incluso l’elemento descrittivo D di cui alla parte 2 del presente allegato.

5.

Per i PRIIP di categoria 2, ad eccezione di quelli di cui all’allegato IV, punto 15, sono incluse spiegazioni testuali per lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole utilizzando l’elemento E di cui alla parte 2 del presente allegato.

6.

Per i PRIIP di categoria 1, ad eccezione di quelli di cui all’allegato IV, punto 30, per i PRIIP di categoria 2 di cui all’allegato IV, punto 15, per i PRIIP di categoria 3 e per i PRIIP di categoria 4, è inclusa una breve spiegazione degli scenari presentati, in linguaggio semplice, di 300 caratteri al massimo.

7.

Gli elementi H, I, J e K di cui alla parte 2 del presente allegato sono inclusi anche nel caso dei PRIIP di categoria 1 di cui all’allegato IV, punto 30.

8.

I periodi di detenzione intermedi sono indicati conformemente all’allegato IV, punti 32, 33 e 34. I periodi intermedi possono variare a seconda della durata del periodo di detenzione raccomandato.

9.

Per i PRIIP che non presentano scenari di performance in relazione a periodi di detenzione intermedi, è incluso, ove pertinente, l’elemento descrittivo F di cui alla parte 2 del presente allegato.

10.

Salvo diversa indicazione, per tutti i PRIIP ad eccezione dei PRIIP di categoria 1 di cui all’allegato IV, punto 30, gli ideatori di PRIIP utilizzano i modelli di cui alla parte 3 del presente allegato per presentare gli scenari di performance, a seconda che si tratti di un PRIIP con investimento o premio unico, di un PRIIP con pagamenti o premi periodici o di un PRIIP di cui all’allegato VI, punto 76 quater.

11.

Il termine “uscita” è utilizzato nella tabella degli scenari di performance per rappresentare la fine dell’investimento, a meno che tale termine risulti fuorviante per tipi specifici di PRIIP, nel qual caso può essere utilizzato un termine alternativo, come “estinzione” o “riscatto”.

12.

Per i PRIIP di categoria 1 quali definiti nell’allegato II, punto 4, lettera b), la terminologia utilizzata viene adeguata, ove opportuno, per riflettere le caratteristiche specifiche del PRIIP, ad esempio per far riferimento all’importo nozionale del PRIIP.

13.

Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, sono previste righe aggiuntive per quanto riguarda il premio per il rischio biometrico e uno scenario relativo alle prestazioni assicurative, come illustrato nei modelli A e B di cui alla parte 3 del presente allegato. I rendimenti relativi a tale scenario sono presentati soltanto in termini monetari.

14.

Per i PRIIP che comportano pagamenti o premi periodici, i modelli includono anche informazioni sull’importo dell’investimento cumulato e, se del caso, sul premio per il rischio biometrico cumulato, come illustrato nel modello B di cui alla parte 3 del presente allegato.

15.

Per i PRIIP destinati ad essere detenuti per tutta la vita, il periodo di detenzione raccomandato riportato negli scenari di performance può indicare che il PRIIP è destinato a essere detenuto per tutta la vita e indicare il numero di anni che sono stati utilizzati come esempio di calcolo.

16.

Per i PRIIP che sono rendite immediate o altri PRIIP destinati esclusivamente a pagare al verificarsi dell’evento assicurato, la tabella dello scenario di performance riporta, a seconda dei casi, quanto segue:

a)

gli scenari di sopravvivenza in relazione al periodo di detenzione raccomandato riflettono l’importo cumulato dei pagamenti effettuati a favore all’investitore al dettaglio;

b)

se sono inclusi scenari di sopravvivenza intermedi, questi riflettono i valori di riscatto e l’importo cumulato dei pagamenti effettuati a favore dell’investitore al dettaglio in quel momento;

c)

gli scenari degli eventi assicurativi, come quelli in caso di decesso, indicano la somma forfettaria percepita dai beneficiari in quel momento.

17.

Se il PRIIP è richiamato o cancellato prima della fine del periodo di detenzione raccomandato conformemente alla simulazione, la presentazione degli scenari di performance è adeguata di conseguenza, come illustrato nel modello C di cui alla parte 3 del presente allegato, e sono aggiunte note esplicative in modo da chiarire se un determinato scenario include un richiamo anticipato o una cancellazione anticipata e che non è stata applicata alcuna ipotesi di reinvestimento. Negli scenari in cui il PRIIP è automaticamente richiamato o cancellato, le cifre sono indicate nella colonna “In caso di uscita per richiamo o alla scadenza” del modello C di cui alla parte 3 del presente allegato. I periodi di tempo indicati per i periodi di detenzione intermedi sono gli stessi per i diversi scenari di performance e si basano sul periodo di detenzione raccomandato che, se il PRIIP non è richiamato, dovrebbe essere allineato alla sua scadenza. I dati relativi ai periodi di detenzione intermedi sono indicati solo per gli scenari in cui il PRIIP non è ancora stato richiamato o cancellato prima o al termine di tale periodo di detenzione intermedio e includono gli eventuali costi di uscita applicabili in quel momento. Se, in base alla simulazione, il PRIIP sarà richiamato prima o alla fine di tale periodo di detenzione intermedio, non sono indicati dati in relazione a tale periodo.

PARTE 2

Elementi descrittivi prescritti

[Elemento A] Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale (se applicabile) [, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore/e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore]. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.

[Elemento B] Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

[Elemento C] [Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore [del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo] negli ultimi [x] anni.] (per i PRIIP di categoria 2, ad eccezione di quelli di cui all’allegato IV, punto 15) [Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi] (per gli altri tipi di PRIIP). Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

[Elemento D] Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

[Elemento E] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento [aggiungere l’indicazione del parametro di riferimento, se del caso] tra il [aggiungere le date espresse in anni].

[Elemento F] Questo prodotto non è [facilmente] liquidabile. In caso di uscita da un investimento prima del periodo di detenzione raccomandato [non vi è alcuna garanzia] (se vi è una garanzia solo in relazione al periodo di detenzione raccomandato) [e] [sarà necessario/potrebbe essere necessario sostenere costi supplementari] (se vi sono costi di uscita).

[Elemento G] Il rendimento è garantito solo se [descrivere le condizioni pertinenti o fare riferimento al punto del documento contenente le informazioni chiave in cui tali condizioni sono descritte, come le spiegazioni testuali fornite conformemente all’allegato III].

[Elemento H] Questo grafico mostra la possibile performance dell’investimento. Può essere confrontato con i grafici di payoff di altri derivati.

[Elemento I] Il grafico presentato mostra una serie di possibili risultati e non è un’indicazione esatta dell’importo del possibile rimborso. L’importo del rimborso varierà a seconda dell’andamento del sottostante. Per ciascun valore del sottostante il grafico mostra quale sarebbe il profitto o la perdita del prodotto. L’asse orizzontale mostra i diversi prezzi possibili del valore sottostante alla data di scadenza, mentre l’asse verticale mostra il profitto o la perdita.

[Elemento J] Se acquistate questo prodotto vuol dire che secondo voi il prezzo del sottostante [aumenterà/diminuirà].

[Elemento K] La vostra perdita massima sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento (premio pagato).

PARTE 3

Modelli

Modello A — Pagamento di un unico investimento e/o premio

Periodo di detenzione raccomandato:

[]

Esempio di investimento:

[10 000 EUR]

(Se del caso) Premio assicurativo:

[importo monetario]

 

In caso di [uscita] dopo 1 anno

In caso di [uscita] dopo []

In caso di [uscita] dopo]

(se del caso)

(se del caso)

[periodo di detenzione raccomandato

Scenari [di sopravvivenza]

Minimo

[Importo monetario] o [Non esiste un rendimento minimo garantito [in caso di [uscita] prima di [... anni/mesi/giorni]] (se del caso) . Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso [o dover effettuare pagamenti supplementari per coprire le perdite]. (se del caso)]

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

(Se del caso) Scenario [di morte]

[Evento assicurato]

Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

Modello B — Pagamento di investimenti o premi periodici

Periodo di detenzione raccomandato:

[]

Esempio di investimento:

[1 000 EUR] all’anno

(Se del caso) Premio assicurativo:

[importo monetario] all’anno

 

In caso di [uscita] dopo 1 anno

In caso di [uscita] dopo

In caso di [uscita] dopo]

(se del caso)

(se del caso)

[periodo di detenzione raccomandato

Scenari [di sopravvivenza]

Minimo

[Importo monetario] o [Non esiste un rendimento minimo garantito [in caso di [uscita] prima di [... anni/mesi/giorni]] (se del caso) . Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso [o dover effettuare pagamenti supplementari per coprire le perdite]. (se del caso)]

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

 

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Importo investito nel tempo

[] EUR

[] EUR

[] EUR

(Se del caso) Scenario [di morte]

[Evento assicurato]

Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

Premio assicurativo preso nel tempo

[] EUR

[] EUR

[] EUR

Modello C — PRIIP di cui all’allegato VI, punto 76 quater (con meccanismo di rimborso automatico)

Periodo di detenzione raccomandato:

Fino al richiamo o alla scadenza del prodotto

Può essere diverso in ciascuno scenario ed è indicato nella tabella.

Esempio di investimento:

[10 000 EUR]

 

In caso di [uscita] dopo 1 anno

In caso di [uscita] dopo []

In caso di [uscita] per richiamo o alla scadenza

(se del caso)

(se del caso)

 

Scenari

Minimo

[Importo monetario] o [Non esiste un rendimento minimo garantito [in caso di [uscita] prima di [... anni/mesi/giorni]] (se del caso) . Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso [o dover effettuare pagamenti supplementari per coprire le perdite]. (se del caso)]

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

(fine del prodotto dopo [])

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

(fine del prodotto dopo [])

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

(fine del prodotto dopo [])

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi

[] EUR

[] EUR

[] EUR

(fine del prodotto dopo [])

Rendimento medio per ciascun anno

[] %

[] %

[] %

.

ALLEGATO VI

L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/653 è così modificato:

1)

al punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la commissione di distribuzione, a condizione che l’importo sia noto alla società di gestione dell’OICVM o al GEFIA; se l’importo effettivo non è noto alla società di gestione dell’OICVM o al GEFIA, è presentato l’ammontare massimo dei possibili costi di distribuzione noti per il PRIIP in questione;»;

2)

il punto 5 è così modificato:

a)

alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

La società di gestione dell’OICVM o il GEFIA;»;

b)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

eventuali costi di distribuzione o commercializzazione, a condizione che l’importo sia noto alla società di gestione dell’OICVM o al GEFIA; se l’importo effettivo non è noto alla società di gestione dell’OICVM o al GEFIA, è presentato l’ammontare massimo dei possibili costi di distribuzione noti per il PRIIP in questione;»;

c)

le lettere j) e k) sono sostituite dalle seguenti:

«j)

i pagamenti a favore di terzi per coprire i costi necessariamente sostenuti in relazione all’acquisizione o alla vendita di attività comprese nel portafoglio del fondo (inclusi i costi di transazione di cui ai punti da 7 a 23 quater), del presente allegato);

k)

il valore dei beni o dei servizi ricevuti dalla società di gestione dell’OICVM, dal GEFIA o da soggetti collegati in cambio del collocamento di ordini di negoziazione;»;

d)

alla lettera l), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

se il sottostante è un OICVM o un FIA, si utilizza il valore disponibile più recente del suo indicatore sintetico di costo, adeguato, se necessario, per evidenziare l’effettiva commissione di distribuzione sostenuta; tale valore si basa sul valore pubblicato dall’OICVM o dal FIA, dal suo gestore o dalla società di gestione dell’OICVM o dal GEFIA, o su un valore calcolato da una fonte terza affidabile se più recente del valore pubblicato;»;

e)

alla lettera m), il punto i) è sostituito dal testo seguente:

«i)

il valore disponibile più recente dell’indicatore sintetico di costo del PRIIP sottostante, adeguato, se necessario, per evidenziare l’effettiva commissione di ingresso sostenuta;»;

f)

la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q)

i costi impliciti sostenuti da fondi d’investimento strutturati quali indicati nella sezione II del presente allegato, in particolare nei punti da 36 a 46;»;

3)

al punto 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

una commissione commisurata alla performance da pagare alla società di gestione dell’OICVM o al GEFIA o a eventuali consulenti per gli investimenti, comprese le commissioni di performance di cui al punto 24 del presente allegato;»;

4)

i punti 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.

I costi di transazione sono calcolati su base annualizzata utilizzando la media dei costi di transazione sostenuti dal PRIIP nei tre anni precedenti, se la media è calcolata sulla base di tutte le operazioni. Se il PRIIP è operativo da meno di tre anni, i costi di transazione sono calcolati applicando il metodo di cui ai punti 21, 22 e 23 del presente allegato.

8.

I costi di transazione aggregati di un PRIIP sono pari alla somma dei costi di transazione determinati a norma dei punti da 8 bis a 23 bis del presente allegato nella valuta base del PRIIP per tutte le singole transazioni eseguite dal PRIIP nel periodo specificato. Questa somma è convertita in percentuale dividendola per le attività nette medie del PRIIP nello stesso periodo.»;

5)

è inserito il seguente punto 8 bis:

«8 bis.

Deve essere indicato il valore minimo dei costi di transazione espliciti di cui al punto 11 bis del presente allegato.»;

6)

il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10.

Nel caso di investimenti in altri strumenti o altre attività si devono utilizzare stime dei costi di transazione applicando il metodo descritto più avanti nei punti 19 e 20 del presente allegato. I costi di transazione collegati ad attività non finanziarie sono calcolati a norma del punto 20 bis del presente allegato.»;

7)

al punto 11 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

il profitto antidiluizione è preso in considerazione solo nella misura in cui non tenga conto dei costi di transazione totali al di sotto dei costi di transazione espliciti.»;

8)

sono inseriti i seguenti punti 11 bis e 11 ter:

«11 bis.

I costi espliciti comprendono i costi e gli oneri sostenuti dal PRIIP e pagati dall’investimento finanziario degli investitori al dettaglio nel PRIIP al fine di acquisire o cedere le attività sottostanti del PRIIP, quali, tra l’altro, le commissioni pagate ai broker o ad altri intermediari, le imposte di bollo o di mercato, le spese di contratto e le commissioni di esecuzione per i derivati OTC, se pertinenti.

11 ter.

I costi espliciti aggregati sono pari alla somma di tali costi sostenuti da tutte le operazioni effettuate dal PRIIP nei tre anni precedenti. Tale somma è convertita in percentuale dividendola per le attività nette medie del PRIIP nello stesso periodo. Il valore minimo dei costi espliciti da comunicare è calcolato su base annualizzata utilizzando la media dei costi espliciti sostenuti dal PRIIP nei tre anni precedenti; la media è calcolata sulla base di tutte le operazioni.»;

9)

i punti 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

«14.

Il prezzo di arrivo è il prezzo mid-market dell’investimento nel momento della trasmissione dell’ordine di transazione a un altro soggetto. Per gli ordini negoziati in un giorno diverso da quello della trasmissione originaria dell’ordine a un altro soggetto, il prezzo di arrivo è il prezzo di apertura dell’investimento nel giorno della transazione oppure, se il prezzo di apertura non è disponibile, il prezzo di chiusura precedente. Se un prezzo non è disponibile al momento della trasmissione dell’ordine di transazione a un altro soggetto, il prezzo di arrivo è il prezzo più recente disponibile oppure, se il prezzo più recente non è disponibile, un prezzo indipendente giustificabile oppure, se il prezzo indipendente giustificabile non è disponibile, il prezzo di apertura il giorno dell’operazione oppure, se il prezzo di apertura non è disponibile, il prezzo di chiusura precedente. Se un ordine è eseguito senza essere trasmesso a un altro soggetto, il prezzo di arrivo è il prezzo mid-market dell’investimento nel momento di esecuzione della transazione.

15.

Se il momento della trasmissione dell’ordine di transazione a un altro soggetto non è noto (o non è noto con un sufficiente grado di precisione), o se non è noto il prezzo di quel momento, è ammesso utilizzare come prezzo di arrivo un prezzo indipendente giustificabile, oppure, se il prezzo indipendente giustificabile non è disponibile, il prezzo di apertura dell’investimento nel giorno della transazione oppure, se il prezzo di apertura non è disponibile, il prezzo di chiusura precedente.»;

10)

il punto 18 è sostituito dal seguente:

«18.

Nel calcolo dei costi collegati a ordini inizialmente inseriti in un’asta, il prezzo di arrivo è il mid-price immediatamente precedente l’asta. Nel calcolo dei costi collegati a ordini eseguiti in un momento prestabilito, il prezzo di arrivo è calcolato in tale momento prestabilito, anche se l’ordine è stato trasmesso per esecuzione prima di tale momento.»;

11)

dopo il punto 18, è inserito il seguente punto 18 bis:

«Operazioni eseguite fuori borsa

18 bis.

In deroga ai punti da 12 a 16 del presente allegato, per le operazioni eseguite fuori borsa i costi effettivi dell’operazione sono calcolati come segue:

a)

se un’operazione è eseguita dopo che le quotazioni denaro e le quotazioni lettera sono state ottenute da più di una controparte potenziale, il prezzo di arrivo è determinato come segue:

i)

il punto intermedio tra la migliore quotazione denaro e la migliore quotazione lettera, se la migliore quotazione denaro è inferiore alla migliore quotazione lettera;

ii)

la migliore quotazione denaro in caso di vendita o la migliore quotazione lettera in caso di acquisto, se la migliore quotazione denaro è superiore alla migliore quotazione lettera;

b)

se un’operazione è eseguita senza aver ottenuto le quotazioni denaro e lettera, il costo dell’operazione è calcolato moltiplicando il numero di unità negoziate per la metà del valore del differenziale tra la quotazione denaro e la quotazione lettera dello strumento, mentre il valore di tale differenziale è calcolato sulla base seguente:

i)

da un insieme di quotazioni di mercato denaro/lettera live, se disponibili;

ii)

qualora non siano disponibili quotazioni di mercato denaro/lettera live, esse sono ottenute facendo riferimento, rispettivamente, ai differenziali tra:

precedenti operazioni inerenti ad attività con caratteristiche (durata, scadenza, cedola, call-/put-ability) e liquidità simili, utilizzando operazioni precedentemente eseguite dall’ideatore del PRIIP; oppure

dati verificati da un soggetto terzo indipendente o una valutazione delle attività effettuata da un soggetto terzo indipendente.»;

12)

è inserito il seguente punto 20 bis:

«20 bis.

Nel calcolare i costi collegati alle attività non finanziarie, i costi di transazione sono l’aggregato dei costi effettivi direttamente associati a tale transazione, compresi tutti gli oneri, le commissioni, le imposte e gli altri pagamenti (come i prelievi antidiluizione), se tali attività sono effettuate a partire dalle attività del PRIIP. In caso di ammortamento dei costi su un periodo specificato nelle politiche contabili del PRIIP, i costi effettivi sono pari agli importi dei costi ammortizzati negli ultimi tre anni.»;

13)

dopo il punto 23, sono inseriti il seguente titolo e il seguente punto 23 bis:

«Numero limitato di operazioni e altri casi analoghi

23 bis.

In deroga ai punti da 12 a 18 bis del presente allegato, i costi di transazione possono essere calcolati utilizzando la metodologia di cui al punto 21 ter del presente allegato se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a)

un PRIIP ha effettuato un numero molto limitato di operazioni nei tre anni precedenti;

b)

il valore totale di tutte le operazioni effettuate nei tre anni precedenti rappresenta una percentuale molto bassa del valore patrimoniale netto del PRIIP;

c)

la stima dei costi totali di transazione non è significativa rispetto alla stima dei costi totali.»;

14)

dopo il punto 23 bis sono inseriti il seguente titolo e i seguenti punti 23 ter e 23 quater:

«Uso dei dati precedente al 31 dicembre 2024

23 ter.

Fino al 31 dicembre 2024, i costi di transazione possono essere calcolati utilizzando la metodologia di cui al punto 21 del presente allegato per i PRIIP che sono OICVM o FIA per i quali uno Stato membro applicava, al 31 dicembre 2021, norme riguardanti il formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave di cui agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE.

23 quater.

Fino al 31 dicembre 2024, se un prodotto di investimento assicurativo investe in un OICVM o un FIA di cui al punto 23 ter del presente allegato, i costi di transazione per tali investimenti possono essere calcolati utilizzando la metodologia di cui al punto 21 del presente allegato.»;

15)

il titolo I della parte 2 è sostituito dal testo seguente:

«I.

IMPORTI DEI COSTI AGGREGATI DA INCLUDERE NELLA TABELLA 1 “ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO”»;

16)

i punti 61 e 62 sono sostituiti dai seguenti:

«61.

I costi totali sono tutti i costi noti all’ideatore del PRIIP, compresi, se applicabili, i costi di uscita, per il pertinente periodo di detenzione, e sono calcolati come segue:

a)

nel caso dei fondi di investimento, la somma dei costi di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato, più la somma dei costi di cui ai punti 4 e 6 del presente allegato;

b)

nel caso dei PRIP diversi dai fondi di investimento, con l’eccezione dei PRIIP di cui all’allegato IV, punto 30, la somma dei costi di cui ai punti 27 e 28 del presente allegato, più la somma dei costi di cui ai punti 31 e 32 del presente allegato;

c)

nel caso dei PRIIP di cui al punto 30 dell’allegato IV, la somma dei costi di cui ai punti 34 e 35 del presente allegato;

d)

nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, la somma dei costi di cui ai punti 47 e 48, più la somma dei costi di cui ai punti 50 e 51 del presente allegato.

62.

La tabella “Andamento dei costi nel tempo” deve includere anche gli indicatori sintetici dei costi aggregati del PRIIP, corrispondenti alla riduzione del rendimento dovuta ai costi totali calcolati a norma dei punti 70, 71 e 72 del presente allegato.»;

17)

il titolo dopo il punto 62 è soppresso;

18)

il punto 63 è sostituito dal seguente:

«63.

Quando è necessaria un’ipotesi sulla performance del PRIIP per il calcolo degli importi dei costi (per le cifre in termini monetari o percentuali), la performance del PRIIP utilizzata nel calcolo è determinata a norma del punto 71 del presente allegato.»;

19)

dopo il punto 63 sono inseriti il titolo II della parte 2 e il sottotitolo seguenti:

«II.

INDICATORI SINTETICI DI COSTO PER TIPO DI COSTO DA INCLUDERE NELLA TABELLA 2 “COMPOSIZIONE DEI COSTI”

Costi una tantum e indicatori dei costi una tantum»;

20)

il punto 64 è sostituito dal seguente:

«64.

Per il calcolo degli indicatori dei costi di ingresso e di uscita, i costi da considerare sono quelli identificati come costi di ingresso o di uscita a norma della parte 1 del presente allegato. Nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, gli indicatori dei costi di ingresso e di uscita del PRIIP sono la riduzione del rendimento annuo dovuta ai costi di ingresso e di uscita considerando che il PRIIP è detenuto fino al periodo di detenzione raccomandato, calcolata a norma dei punti 70, 71 e 72 del presente allegato. Per i PRIP, gli indicatori dei costi di ingresso e di uscita sono i costi in unità monetarie se il prodotto è detenuto per un anno (o per il periodo di detenzione raccomandato se più breve), calcolati ipotizzando una performance netta dello 0 %.»;

21)

i l titolo dopo il punto 64 e i punti 65, 66 e 67 sono sostituiti dal testo seguente:

«Indicatori dei costi ricorrenti: costi di transazione e altri costi ricorrenti

65.

Gli indicatori dei costi ricorrenti del PRIIP sono calcolati come segue:

a)

nel caso dei prodotti di investimento assicurativi, come la riduzione del rendimento annuo dovuta a tali costi considerando che il PRIIP è mantenuto fino al periodo di detenzione raccomandato, calcolata a norma dei punti 70, 71 e 72 del presente allegato;

b)

per i PRIP, come importo dei costi correnti in unità monetarie se il prodotto è detenuto per un anno (o per il periodo di detenzione raccomandato se più breve), calcolato ipotizzando una performance netta dello 0 %.

66.

Per il calcolo dell’indicatore dei costi di transazione sono presi in considerazione i seguenti costi:

a)

per i fondi di investimento, i costi di transazione di cui ai punti da 7 a 23 quater del presente allegato;

b)

per i PRIP diversi dai fondi di investimento, ad eccezione dei PRIIP di cui all’allegato IV, punto 30, i costi di cui al punto 29, lettera c), del presente allegato;

c)

per i prodotti di investimento assicurativi, i costi di cui al punto 52, lettera h), del presente allegato.

67.

Per il calcolo dell’altro indicatore dei costi ricorrenti (indicato nell’allegato VII come “commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio”), i costi da considerare sono la differenza tra i costi totali di cui al punto 61 del presente allegato e la somma dell’indicatore dei costi una tantum di cui al punto 64 del presente allegato, più l’indicatore dei costi di transazione di cui al punto 66 del presente allegato, più gli indicatori degli oneri accessori, di cui ai punti 68 e 69 del presente allegato.»;

22)

il titolo dopo il punto 67 e i punti 68 e 69 sono sostituiti dal testo seguente:

«Oneri accessori e indicatori degli oneri accessori (commissioni di performance e carried interests)

68.

L’indicatore degli oneri accessori del PRIIP è calcolato come segue:

a)

per i prodotti di investimento assicurativi, come la riduzione del rendimento annuo dovuta a commissioni di performance o carried interest o entrambi considerando che il PRIIP è mantenuto fino al periodo di detenzione raccomandato, calcolata a norma dei punti 70, 71 e 72 del presente allegato;

b)

per i PRIP, come tali costi in unità monetarie se il PRIIP è detenuto per un anno (o per il periodo di detenzione raccomandato se più breve), calcolato ipotizzando una performance netta dello 0 %.

69.

Per il calcolo delle commissioni di performance per i fondi di investimento sono presi in considerazione i costi di cui al punto 6, lettera a), del presente allegato. Per il calcolo dei carried interests per i fondi di investimento, sono presi in considerazione i costi di cui al punto 6, lettera b), del presente allegato.»;

23)

dopo il punto 69 è inserito il titolo seguente:

«III.

CALCOLO DEGLI IMPORTI DEI COSTI»;

24)

i punti 70 e 71 sono sostituiti dai seguenti:

«70.

La diminuzione del rendimento di cui alle parti I e II del presente allegato è calcolata utilizzando importi coerenti con quelli specificati ai punti 90 e 91 del presente allegato. Essa è calcolata come differenza tra due percentuali, i e r, dove r è il tasso interno annuo di rendimento in relazione ai pagamenti lordi da parte dell’investitore al dettaglio e alla stima dei pagamenti di prestazioni a favore dell’investitore al dettaglio per il periodo di detenzione raccomandato, mentre i è il tasso interno annuo di rendimento nel rispettivo scenario privo di costi.

71.

La stima dei pagamenti di prestazioni future per il calcolo dei costi di cui al punto 70 del presente allegato si basa sulle seguenti ipotesi:

a)

per i PRIIP di cui all’allegato IV, punto 30, e per tutti i PRIIP per gli indicatori di costo che indicano che il PRIIP è detenuto per un anno o meno, si ipotizza una performance netta standardizzata dello 0 %;

b)

ad eccezione dei casi in cui si applica la lettera a), la performance del PRIIP è calcolata applicando il metodo e le ipotesi sottostanti utilizzati per la stima dello scenario moderato quale risulta dalla sezione degli scenari di performance del documento contenente le informazioni chiave;

c)

i pagamenti di prestazioni sono stimati ipotizzando che siano detratti tutti i costi compresi nei costi totali conformemente al punto 61 del presente allegato.»;

25)

dopo il punto 75 è inserito il titolo seguente:

«Requisiti specifici per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato inferiore a un anno»;

26)

dopo il punto 76, il titolo «Calcolo dei coefficienti» è soppresso;

27)

è inserito il seguente punto 76 bis:

«76 bis.

Gli indicatori di costo in termini percentuali sono calcolati prendendo in considerazione il costo aggregato nel periodo diviso per l’importo dell’investimento; è aggiunta una nota a piè di pagina per spiegare tale calcolo e segnalare la mancanza di comparabilità con gli indicatori di costo annuali in termini percentuali indicati per altri PRIIP.»;

28)

dopo il punto 76 bis, sono inseriti il titolo seguente e il punto 76 ter seguente:

«Requisiti specifici per i PRIIP che sono contratti forward, contratti future, contratti per differenza o swap

76 ter.

Gli indicatori di costo in termini percentuali sono calcolati prendendo in considerazione l’importo nozionale del contratto; è aggiunta una nota a piè di pagina per spiegare tale calcolo.»;

29)

dopo il punto 76 ter sono inseriti il titolo seguente e il punto 76 quater seguente:

«Requisiti specifici per i PRIIP che possono essere richiamati o cancellati automaticamente prima della fine del periodo di detenzione raccomandato se sono soddisfatte determinate condizioni predefinite

76 quater.

Gli importi dei costi sono indicati ipotizzando due diversi scenari:

a)

il PRIIP è richiamato alla prima data possibile;

b)

il PRIIP raggiunge la scadenza.

Gli importi dei costi sono calcolati ipotizzando performance coerenti con ogni scenario.»;

30)

i punti 78, 79 e 80 sono sostituiti dai seguenti:

«78.

Gli importi dei costi in importi monetari sono arrotondati all’euro più vicino. Gli indicatori di costo in termini percentuali sono espressi al primo decimale.

79.

Gli importi dei costi sono calcolati almeno una volta l’anno.

80.

Gli importi dei costi si basano sui calcoli dei costi più recenti determinati dall’ideatore del PRIIP. Fatto salvo il punto 77 del presente allegato, i costi sono valutati secondo il metodo “tutte le tasse incluse”.

Per i fondi di investimento si procede come segue:

a)

è eseguito un calcolo separato per ciascuna categoria di azioni; tuttavia, se le unità di due o più categorie sono di pari rango, è ammesso un unico calcolo;

b)

nel caso di un fondo che è un fondo multicomparto, ai fini del presente allegato ciascun comparto o sottofondo che lo costituiscono sono trattati separatamente, ma gli oneri attribuibili al fondo nel suo complesso sono ripartiti tra tutti i sottofondi secondo modalità eque per tutti gli investitori.»;

31)

il punto 82 è sostituito dal seguente:

«82.

I valori ex post si basano su calcoli recenti dei costi che l’ideatore del PRIIP, sulla base di motivazioni ragionevoli, ha stabilito essere adeguati a tal fine. I valori possono essere basati sui costi riportati nel conto profitti e perdite del PRIIP pubblicato nell’ultima relazione annuale o semestrale, purché tale conto sia sufficientemente recente. In caso contrario si utilizza un calcolo comparabile basato sui costi addebitati in un periodo della durata di dodici mesi più recente.»;

32)

il punto 84 è sostituito dal seguente:

«84.

Se si devono tenere in considerazione i costi addebitabili a un OICVM o a un FIA sottostante, si procede come segue:

a)

l’indicatore di costo di ciascun OICVM o FIA sottostante è calcolato pro rata in base alla proporzione del valore patrimoniale netto del PRIIP rappresentato dall’OICVM o dal FIA in questione alla data rilevante, che è la data di rilevazione dei valori del PRIIP;

b)

tutti gli importi calcolati pro rata sono sommati all’importo dei costi totali del PRIIP che investe, in modo da presentare un unico totale.»;

33)

il titolo II della parte 2 è soppresso;

34)

il punto 90 è sostituito dal seguente:

«90.

Le tabelle di cui all’articolo 5 contengono un’indicazione dei costi noti all’ideatore del PRIIP in termini monetari e percentuali nel caso in cui l’investitore al dettaglio investa, rispettivamente, 10 000 EUR nel PRIIP (per tutti i PRIIP tranne i prodotti a premio periodico o a pagamento regolare), o 1 000 EUR all’anno (per i PRIIP a premio periodico o a pagamento regolare). È necessario indicare gli importi dei costi per i diversi periodi di detenzione, compreso il periodo di detenzione raccomandato, come segue:

a)

per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o inferiore a un anno, sono indicati solo i costi in caso di uscita prima del periodo di detenzione raccomandato;

b)

per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato superiore a un anno e inferiore a 10 anni, i costi sono indicati tenendo conto dell’uscita alla fine del primo anno e alla fine del periodo di detenzione raccomandato;

c)

per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato pari o superiore a 10 anni è indicato un periodo di detenzione supplementare, che riporta gli importi dei costi in caso di uscita a metà del periodo di detenzione raccomandato arrotondati alla fine dell’anno più prossimo;

d)

qualora un PRIIP non consenta l’uscita prima del periodo di detenzione raccomandato, o qualora si ritenga che un PRIIP non abbia una piattaforma di liquidità alternativa promossa dall’ideatore del PRIIP o da un soggetto terzo, o qualora manchino accordi in materia di liquidità, o nel caso dei PRIIP di cui all’allegato IV, punto 30, tale indicazione dei costi può essere presentata soltanto alla scadenza o alla fine del periodo di detenzione raccomandato.».

35)

i punti 92, 93 e 94 sono soppressi.

ALLEGATO VII

«ALLEGATO VII

PRESENTAZIONE DEI COSTI

Immediatamente dopo il titolo della sezione intitolata “Quali sono i costi?”, è inserita la seguente avvertenza, a meno che l’ideatore del PRIIP non sappia che la persona che fornisce consulenza sul PRIIP o lo vende non addebiti costi aggiuntivi:

“La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.”

Nelle tabelle di costo che seguono, il termine “uscita” è utilizzato per rappresentare la fine dell’investimento. Qualora tale termine possa essere fuorviante per tipi specifici di PRIIP, può essere utilizzato un termine alternativo, come “estinzione” o “riscatto”.

Tabella 1 per tutti i PRIIP ad eccezione di quelli di cui all’articolo 13, lettera b), e all’allegato VI, punto 76 quater (con meccanismo di rimborso automatico)

L’ideatore del PRIIP include i seguenti titoli, spiegazioni testuali e la tabella 1 che indica gli importi dei costi aggregati in termini monetari e percentuali di cui all’allegato VI, punti 61 e 62, con i periodi di detenzione di cui al punto 90 dello stesso allegato:

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto [e, se applicabile, dall’andamento del prodotto]. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

[Nel primo anno] recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). [Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato]

[10 000/1 000 EUR all’anno] di investimento”

 

In caso di [uscita] dopo 1 anno

(Se applicabile)

In caso di [uscita] dopo [1/2 periodo di detenzione raccomandato]

(Se applicabile)

In caso di [uscita] dopo [il periodo di detenzione raccomandato]

Costi totali

[] EUR

[] EUR

[] EUR

Incidenza annuale dei costi  (11 *2 12)

[] %

[] % ogni anno

[] % ogni anno

(Se applicabile):

“Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. (Se applicabile) [L’importo verrà comunicato].”

(Se applicabile):

“Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare ([] % dell’importo investito/[] EUR). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.”;

Tabella 1 per i PRIIP di cui all’articolo 13, lettera b)

L’ideatore del PRIIP include i seguenti titoli, spiegazioni testuali e la tabella 1 che indica gli importi dei costi aggregati in termini monetari e percentuali di cui all’allegato VI, punti 61 e 62, con i periodi di detenzione di cui al punto 90 di tale allegato e fornisce una ripartizione tra i costi del PRIIP diversi dai costi delle opzioni di investimento sottostanti (“contratto assicurativo”) e la gamma dei costi delle opzioni di investimento sottostanti (“opzioni di investimento”):

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto [e, se applicabile, dall’andamento del prodotto]. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

[10 000/1 000 EUR all’anno] di investimento

[Dichiarazione indicante che i costi totali per l’investitore al dettaglio consistono in una combinazione dei costi del PRIIP diversi dai costi delle opzioni di investimento sottostanti e dai costi dell’opzione di investimento e variano in base alle opzioni di investimento sottostanti]”

 

In caso di [uscita] dopo 1 anno

(Se applicabile)

In caso di [uscita] dopo [1/2 periodo di detenzione raccomandato]

(Se applicabile)

In caso di [uscita] dopo [il periodo di detenzione raccomandato]

Costi totali

Contratto assicurativo

Opzioni di investimento

[] EUR

[] – [] EUR

[] EUR

[] – [] EUR

[] EUR

[] – [] EUR

Incidenza annuale dei costi  (*3)

Contratto assicurativo

Opzioni di investimento

[] %

[] – [] %

[] % ogni anno

[] – [] % ogni anno

[] % ogni anno

[] – [] % ogni anno

(Se applicabile):

“Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. (Se applicabile) [L’importo verrà comunicato in seguito.]”

(Se applicabile):

“Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare ([] % dell’importo investito/[] EUR). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.”

Tabella 1 nel caso dei PRIIP di cui al punto 76 quater dell’allegato VI (con meccanismo di rimborso automatico)

Per i PRIIP di cui all’allegato VI, punto 76 quater, il titolo, la spiegazione testuale e la tabella 1 “Andamento dei costi nel tempo” sono i seguenti:

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto [e, se applicabile, dall’andamento del prodotto]. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi periodi di investimento.

La durata di questo prodotto è incerta in quanto può estinguersi in momenti diversi a seconda dell’evoluzione del mercato. Gli importi qui indicati prendono in considerazione due diversi scenari (richiamo e scadenza anticipata). In caso di uscita prima della conclusione del prodotto, in aggiunta agli importi qui indicati possono essere addebitati costi di uscita.

Si è ipotizzato quanto segue:

[10 000/1 000 EUR all’anno] di investimento

performance del prodotto coerenti con ciascun periodo di detenzione indicato.”

 

Se il prodotto è richiamato alla prima data possibile []

Se il prodotto raggiunge la scadenza

Costi totali

[] EUR

[] EUR

Incidenza annuale dei costi  (*4)

[] %

[] % ogni anno

(Se applicabile):

‘Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. (Se applicabile) [L’importo vi verrà comunicato in seguito.]’

(Se applicabile):

‘Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare ([] % dell’importo investito/[] EUR). Questa persona vi informerà riguardo all’effettiva commissione di distribuzione.’”

Tabella 2 per tutti i PRIIP ad eccezione di quelli di cui all’articolo 13, lettera b)

L’ideatore del PRIIP include una ripartizione dei costi in base alla classificazione di cui ai punti da 64 a 69 dell’allegato VI, utilizzando i titoli e la seguente tabella 2.

Deve essere inclusa una descrizione molto succinta della natura di ciascun tipo di costo. Ciò include un indicatore numerico (importo monetario o percentuale) e la base utilizzata per il calcolo, se può essere presentato in termini semplici che potrebbero essere compresi dal tipo di investitore al dettaglio a cui il PRIIP è destinato a essere commercializzato. La descrizione si basa su uno o più degli esempi riportati nella tabella seguente, a meno che questi non siano applicabili.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita

(PRIP): In caso di [uscita] dopo [1 anno/il periodo di detenzione raccomandato (se inferiore a 1 anno)] (prodotti di investimento assicurativi): incidenza annuale dei costi in caso di [uscita] dopo [il periodo di detenzione raccomandato]

Costi di ingresso

[Descrivere la natura in non più di 300 caratteri. Esempi:

‘[] % dell’importo pagato al momento della sottoscrizione dell’investimento’

‘[] % dei primi []premi pagati’

‘Questi costi sono già inclusi nel [prezzo/premi] pagati’

‘Sono compresi i costi di distribuzione del [[] % dell’importo investito/[] EUR]. [Questa è la cifra massima che può essere addebitata]. [La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo]’

‘Non addebitiamo una commissione di ingresso’]

[Fino a] [] EUR (PRIP) o [] % (IBIP)

Costi di uscita

[Descrivere la natura in non più di 300 caratteri. Esempi:

‘[] % del vostro investimento prima che vi venga pagato’

‘Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto [ma la persona che vende il prodotto può farlo]’]

(Se i costi di uscita si applicano solo in circostanze specifiche) — ‘Questi costi si applicano solo se (spiegare le circostanze o fornire un esempio in non più di 200 caratteri)

Per i prodotti di investimento assicurativi per i quali i costi di uscita si applicano solo in caso di uscita prima del periodo di detenzione raccomandato, la colonna a destra indicaN/Aed è inserita in questa colonna in aggiunta alle descrizioni di cui sopra la seguente indicazione: ‘i costi di uscita sono indicati come ‘N/A’ nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.’

[] EUR (PRIP) o [] % (IBIP)

Costi correnti [registrati ogni anno]

 

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio

[Descrivere la base in non più di 150 caratteri. Esempio:

‘[] % del valore dell’investimento all’anno’].

Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

[] EUR (PRIP) o [] % (IBIP)

Costi di transazione

[] % del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.

[] EUR (PRIP) o [] % (IBIP)

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

 

Commissioni di performance [e carried interest]

[[Descrivere in non più di 300 caratteri]. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.] o [Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance].

[] EUR (PRIP) o [] % (IBIP)

(Se applicabile):

‘Si applicano costi diversi a seconda dell’importo dell’investimento [spiegare le circostanze o fornire un esempio in non più di 150 caratteri]’.”

Nel caso dei PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento, gli ideatori di PRIIP utilizzano le tabelle 1 e 2 del presente allegato che si applicano a tutti i PRIIP ad eccezione di quelli di cui all’articolo 13, lettera b), e all’allegato VI, punto 76 quater, per presentare i costi, mostrando, se rilevante, la serie dei costi per ciascuno degli importi indicati in ciascuna tabella.

Per i PRIIP con un periodo di detenzione raccomandato inferiore a un anno, invece di “Incidenza annuale dei costi”, la dicitura del rapporto dei costi in termini percentuali nelle tabelle 1 e 2 è “Incidenza dei costi” e la nota sotto la tabella 1 riporta quanto segue: “Dimostra l’effetto dei costi su un periodo di detenzione inferiore a un anno. Questa percentuale non può essere direttamente confrontata con i dati relativi all’incidenza dei costi forniti per altri PRIIP”.

Per i PRIIP in cui i rapporti dei costi in percentuale sono calcolati utilizzando il valore nozionale, sotto la tabella è aggiunta la nota seguente: “Dimostra i costi in relazione al valore nozionale del PRIIP”.

Tabella 2 per i PRIIP di cui all’articolo 13, lettera b)

L’ideatore del PRIIP include una ripartizione dei costi in base alla classificazione di cui ai punti da 64 a 69 dell’allegato VI, utilizzando i titoli e la seguente tabella 2. Se applicabile al tipo di costo, è indicata una ripartizione dei costi tra i costi del PRIIP diversi dai costi delle opzioni di investimento sottostanti (“contratto assicurativo”) e la gamma dei costi delle opzioni di investimento (“opzioni di investimento”).

Deve essere inclusa una descrizione molto succinta della natura di ciascun tipo di costo. Ciò include un indicatore numerico (importo fisso o percentuale) e la base utilizzata per il calcolo, se può essere presentato in termini semplici che potrebbero essere compresi dal tipo di investitore al dettaglio a cui il PRIIP è destinato a essere commercializzato. La descrizione si basa su uno o più degli esempi riportati nella tabella seguente, a meno che questi non siano applicabili.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita

Incidenza annuale dei costi in caso di [uscita] dopo [il periodo di detenzione raccomandato]

Costi di ingresso

[Descrivere la natura in non più di 300 caratteri. Esempi:

‘[] % dell’importo pagato al momento della sottoscrizione dell’investimento’

‘[] % dei primi [] premi pagati’

‘Questi costi sono già inclusi nel [prezzo/premi] pagati’

‘Sono compresi i costi di distribuzione del [] % dell’importo investito/[] EUR]. [Questa è la cifra massima che può essere addebitata]. [La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo] ’

‘Non addebitiamo una commissione di ingresso’]

‘[] %’ o ‘Contratto assicurativo [] % opzione di investimento [] – [] %’

Costi di uscita

[Descrivere la natura in non più di 300 caratteri. Esempi:

‘[] % del vostro investimento prima che vi venga pagato’.

‘Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto [ma la persona che vende il prodotto può farlo]’].

(Se i costi di uscita si applicano solo in circostanze specifiche) — ‘Questi costi si applicano solo se (spiegare le circostanze o fornire un esempio in non più di 200 caratteri)

Per i prodotti di investimento assicurativi per i quali i costi di uscita si applicano solo in caso di uscita prima del periodo di detenzione raccomandato, la colonna a destra indicaN/Aed è inserita in questa colonna in aggiunta alle descrizioni di cui sopra la seguente indicazione: ‘I costi di uscita sono indicati come ‘N/A’ nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.’

‘[] %’ o ‘Contratto assicurativo [] % opzione di investimento [] – [] %’

Costi correnti registrati ogni anno

 

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio

[Descrivere la base in non più di 150 caratteri. Esempio:

‘[] % del valore dell’investimento all’anno’].

Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.

‘[] %’ o ‘Contratto assicurativo [] % opzione di investimento [] – [] %’

Costi di transazione

[] % del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.

‘[] %’ o ‘Contratto assicurativo [] % opzione di investimento [] – [] %’

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni

 

Commissioni di performance [e carried interest]

[[Descrivere in non più di 300 caratteri]. L’importo effettivo varierà a seconda dell’andamento dell’investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.] o [Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance].

‘[] %’ o ‘contratto assicurativo [] % opzione di investimento [] – [] %’

(Se applicabile):

‘Si applicano costi diversi a seconda dell’importo dell’investimento [spiegare le circostanze o fornire un esempio in non più di 150 caratteri]’.”

.

ALLEGATO VIII

«ALLEGATO VIII

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELLE PERFORMANCE PASSATE

Definizioni

1.

Ai fini della presentazione delle informazioni delle performance passate si applicano le definizioni seguenti:

a)

“OICVM”: un OICVM autorizzato a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE, che:

i)

è un PRIIP di categoria 2 di cui all’allegato II, punto 5; e

ii)

non fornisce agli investitori al dettaglio, a certe date prestabilite, pay-off basati su un algoritmo che sono legati alla performance, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o che hanno caratteristiche simili;

b)

“FIA”: un FIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che:

i)

è un PRIIP di categoria 2 di cui all’allegato II, punto 5;

ii)

è un FIA di tipo aperto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione (11 *2 12); e

iii)

non fornisce agli investitori al dettaglio, a certe date prestabilite, pay-off basati su un algoritmo che sono legati alla performance, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o che hanno caratteristiche simili;

c)

“prodotto di investimento assicurativo unit-linked”: un prodotto di investimento assicurativo unit-linked che:

i)

è un PRIIP di categoria 2 di cui all’allegato II, punto 5;

ii)

ha possibilità di uscita o di rimborso prima del periodo di detenzione raccomandato, non soggette a importanti limitazioni;

iii)

eroga prestazioni direttamente collegate al valore delle attività suddivise in unità; e

iv)

non fornisce agli investitori al dettaglio, a certe date prestabilite, pay-off basati su un algoritmo che sono legati alla performance, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o che hanno caratteristiche simili.

Calcolo delle performance passate per gli OICVM o i FIA

2.

Il calcolo dei dati delle performance passate si basa sul valore patrimoniale netto dell’OICVM o dei FIA, e tali risultati sono calcolati ipotizzando il reinvestimento del reddito distribuibile del fondo.

Uso di dati “simulati” per le performance passate per gli OICVM o i FIA

3.

per il periodo nel quale i dati non erano ancora disponibili è consentito soltanto nei seguenti casi, a condizione che se ne faccia un uso corretto, chiaro e non fuorviante:

a)

L’uso di risultati simulati relativi alla performance una nuova categoria di azioni di un OICVM, di un FIA o di un comparto di investimento esistenti può simulare la propria performance sulla base di quella di un’altra categoria, ammesso che essa non differisca in maniera sostanziale quanto alla partecipazione alle attività dell’OICVM o del FIA;

b)

un OICVM o un FIA feeder può simulare la propria performance sulla base di quella dell’OICVM o del FIA master corrispondente, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i)

la strategia e gli obiettivi dell’OICVM o del FIA feeder non consentono di detenere attività diverse dalle quote dell’OICVM o del FIA master e dalle attività liquide detenute a titolo accessorio;

ii)

le caratteristiche dell’OICVM o del FIA feeder non differiscono in maniera sostanziale da quelle dell’OICVM o del FIA master.

Calcolo delle performance passate per i prodotti di investimento assicurativi unit-linked

4.

Il calcolo delle performance passate di cui al punto 2 del presente allegato si applica, mutatis mutandis, ai prodotti di investimento assicurativi unit-linked. Il calcolo è coerente con la spiegazione dell’impatto del premio per il rischio biometrico o della parte del costo del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell’investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 4.

Presentazione delle performance passate per gli OICVM o i FIA

5.

Le informazioni relative alle performance passate dell’OICVM o del FIA sono presentate in un diagramma a barre che comprende le performance dell’OICVM o del FIA negli ultimi 10 anni. Le dimensioni del diagramma a barre devono consentire la leggibilità.

6.

Gli OICVM o i FIA con performance inferiori a cinque anni civili completi usano una presentazione che copre solo gli ultimi cinque anni.

7.

Per ogni anno per il quale non sono disponibili dati, il diagramma risulta in bianco, e riporta esclusivamente la data.

8.

Per gli OICVM o i FIA che ancora non dispongono di dati sulla performance per un anno civile completo, è presente una dichiarazione che spiega che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori al dettaglio un’indicazione utile per le performance passate.

9.

Il layout del diagramma a barre è integrato dalle seguenti indicazioni, che devono figurare in modo visibile:

a)

un’avvertenza sul valore limitato della performance passata come indicazione sulla performance futura, utilizzando la seguente dichiarazione in grassetto:

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito”;

b)

al di sopra del diagramma a barre è inclusa una spiegazione testale di ciò che è indicato, che specifica in grassetto:

Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi [x] anni.”;

c)

se applicabile, un’avvertenza specifica per prodotto relativa alla mancanza di rappresentatività del passato a norma del punto 15 del presente allegato o, se del caso, altre motivazioni in linguaggio semplice e in non più di 150 caratteri;

d)

una breve spiegazione in merito a quali sono le spese e le commissioni incluse nel o escluse dal calcolo delle performance passate, se rilevante. Ciò non si applica agli OICVM o ai FIA che non hanno commissioni di ingresso o di uscita. [Un esempio di spiegazione testuale:

Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.”];

e)

indicazione dell’anno nel quale il fondo, il comparto o la categoria di azioni è stato/a creato/a;

f)

se pertinente, indicazione della valuta nella quale sono state calcolate le performance passate.

10.

Le informazioni non riportano i risultati delle performance passate relative a parti dell’anno civile in corso.

Uso di un parametro di riferimento accanto alle performance passate

11.

Se nella sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave si rimanda a un parametro di riferimento, il diagramma contiene una barra indicante la performance di tale parametro, accanto a ciascuna delle barre che indicano le performance passate dell’OICVM o dei FIA. Ciò vale per gli OICVM o i FIA che tracciano un parametro di riferimento nonché per quelli gestiti in correlazione a un parametro di riferimento. Si ritiene che un OICVM o un FIA sia gestito in correlazione a un parametro di riferimento quando l’indice di riferimento svolge un ruolo nella gestione dell’OICVM o del FIA, ad esempio per quanto riguarda la composizione del portafoglio e/o la misurazione delle performance.

12.

Nel caso di OICVM o FIA che non dispongono di dati relativi alle performance passate per il periodo di cinque o dieci anni richiesto, i parametri di riferimento non sono riportati per gli anni nei quali l’OICVM o il FIA non esisteva.

13.

Se l’OICVM o il FIA è gestito in correlazione a un parametro di riferimento di cui al punto 11 del presente allegato, le spiegazioni testuali di cui al punto 9 del presente allegato sono integrate come segue in grassetto:

Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi [] anni rispetto al suo parametro di riferimento.

I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento.

Presentazione del diagramma a barre

14.

Il diagramma a barre che presenta le performance passate è elaborato secondo i seguenti criteri:

a)

la scala dell’asse Y del diagramma è lineare, non logaritmica;

b)

la scala è adattata alla lunghezza delle barre riportate. Le barre non risultano compresse, cosa che renderebbe le fluttuazioni del rendimento più difficilmente leggibili;

c)

l’asse X parte da un livello di performance pari allo 0 %;

d)

ciascuna barra è accompagnata da una dicitura che indica il rendimento percentuale raggiunto;

e)

le cifre che indicano le performance passate sono arrotondate alla prima cifra decimale.

Impatto e gestione dei cambiamenti sostanziali

15.

Nel caso in cui nel corso del periodo menzionato nel diagramma a barre di cui ai punti da 5 a 10 del presente allegato gli obiettivi e la politica di investimento dell’OICVM o del FIA subiscano un cambiamento sostanziale, le performance dell’OICVM o del FIA precedenti tale cambiamento sono comunque indicate.

16.

Il periodo precedente il cambiamento sostanziale di cui al punto 15 del presente allegato è indicato nel diagramma a barre e accompagnato da un’avvertenza che spieghi chiaramente che la performance è stata ottenuta in circostanze non più valide.

Uso di dati “simulati” per le performance passate

17.

In tutti i casi per i quali le performance sono state simulate a norma del punto 3 del presente allegato, dal diagramma a barre deve risultare chiaro che si tratta di performance simulate.

18.

Un OICVM o un FIA che modifica il proprio status giuridico ma resta stabilito nello stesso Stato membro continua ad indicare i propri risultati passati solo qualora l’autorità competente dello Stato membro in questione ritenga ragionevolmente che la modifica di status non avrà un impatto sulle performance dell’OICVM o del FIA.

19.

Nel caso delle fusioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera p), punti i), e iii), della direttiva 2009/65/CE, sono mantenute solo le performance passate dell’OICVM ricevente.

20.

Il punto 19 del presente allegato si applica mutatis mutandis alle fusioni dei FIA.

Presentazione delle performance passate degli OICVM o dei FIA feeder

21.

La presentazione delle performance passate dell’OICVM o del FIA feeder si riferisce specificamente a quest’ultimo, e non riporta le performance precedenti dell’OICVM o del FIA master.

22.

Il punto 21 del presente allegato non si applica:

a)

qualora l’OICVM o il FIA feeder riporti le performance passate del suo OICVM o FIA master a titolo di parametro di riferimento; oppure

b)

qualora il feeder sia stato lanciato come OICVM o FIA feeder ad una data successiva rispetto all’OICVM o al FIA master, le condizioni di cui al punto 3 del presente allegato siano soddisfatte, e per gli anni precedenti l’esistenza del feeder sia riportata una simulazione basata sulle performance passate dell’OICVM o del FIA master; oppure

c)

qualora per l’OICVM feeder siano disponibili le performance precedenti la data alla quale esso ha cominciato ad operare come feeder e i risultati per gli anni interessati siano stati conservati nel diagramma a barre, con l’indicazione del cambiamento sostanziale intervenuto come richiesto al punto 16 del presente allegato.

Presentazione delle performance passate dei prodotti di investimento assicurativi unit-linked

23.

I punti da 5 a 16 del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti di investimento assicurativi unit-linked. La presentazione è coerente con la descrizione dell’impatto del premio per il rischio biometrico o della parte del costo del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell’investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 4.

(1)  GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(4)  Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

(5)  Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(7)  COM(2021)397 final.

(8)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(9)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(10)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(11)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

(*2)  “Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al [] % prima dei costi e al [] % al netto dei costi.”

(*3)  “Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al [] % prima dei costi e al [] % al netto dei costi.”

(*4)  ‘Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene alla scadenza, si prevede che il rendimento medio annuo sarà [] % prima dei costi e [] % al netto dei costi.’

(12)  Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18).