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16.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 450/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2238 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2021
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 per quanto riguarda l’eliminazione graduale di casi specifici per il segnale di coda
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il punto 4.2.2.1.3.2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 (2) della Commissione stabilisce i termini dopo i quali le autorità nazionali di tutti gli Stati membri, senza eccezioni, devono accettare tutti i treni merci dotati di un segnale di coda che consiste di due targhe riflettenti e non devono più imporre altri tipi di segnale di coda per i treni merci. |
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(2) |
Il punto 4.2.2.1.3.2 illustra i casi specifici di diversi Stati membri, tra cui Belgio, Francia, Portogallo e Spagna, che sono stati autorizzati ad applicare norme nazionali notificate, le quali prevedono che i treni merci siano dotati di due luci rosse fisse per poter circolare sulle sezioni della loro rete. Tali casi specifici dovrebbero essere gradualmente eliminati. |
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(3) |
Al fine di garantire che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per consentire la piena armonizzazione a livello dell’Unione dei segnali di coda sui treni merci entro il 1o gennaio 2026, è opportuno che gli Stati membri riferiscano periodicamente sull’attuazione delle misure di attenuazione proposte e adottino misure urgenti qualora siano individuate deviazioni dal piano previsto. |
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(4) |
Il Belgio, la Francia, il Portogallo e la Spagna hanno presentato alla Commissione relazioni sul proprio utilizzo delle targhe riflettenti, individuando gravi ostacoli alla prevista eliminazione, entro il 1o gennaio 2022, delle norme nazionali lungo i corridoi ferroviari merci specificati in conformità al regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(5) |
Il 29 giugno 2021 l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie ha presentato la raccomandazione «REC TSI OPE 422132», che propone la modifica del punto 4.2.2.1.3.2 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/773. Sulla base di tale raccomandazione e tenendo conto di quanto constatato nelle relazioni presentate dagli Stati membri, la Commissione ha rivisto le date di armonizzazione delle targhe riflettenti nell’Unione. La Commissione ha altresì concluso che al momento non è necessaria una revisione della specifica di cui all’appendice E del Regolamento (UE) n. 321/2013 (4) della Commissione. La Commissione ha tenuto debitamente conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza e capacità, nonché dell’impatto in termini di costi della transizione verso l’armonizzazione dell’uso delle targhe riflettenti. |
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(6) |
Tenuto conto di quanto constatato nelle relazioni trasmesse da Belgio, Francia, Portogallo e Spagna e dell’esame di tali constatazioni da parte della Commissione, è opportuno posticipare per tali Stati membri il termine del 1o gennaio 2022 per l’accettazione di treni merci dotati di due targhe riflettenti lungo i corridoi ferroviari merci specificati in conformità al regolamento (UE) n. 913/2010. |
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(7) |
La presente decisione non incide sui lavori in corso presso l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie ai fini di un’ulteriore armonizzazione del segnale di coda, né sull’eventuale futura revisione dell’appendice E del regolamento (UE) n. 321/2013, che la Commissione potrebbe adottare tenendo conto delle conseguenze in termini di sicurezza, capacità e costi. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al punto 4.2.2.1.3.2 dell’allegato del regolamento (UE) 2019/773, il paragrafo «Eliminazione graduale» è sostituito dal seguente:
« Eliminazione graduale
Per l’accettazione dei treni merci dotati di 2 targhe riflettenti si applicano le seguenti scadenze:
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1) |
dal 1o gennaio 2022, lungo i corridoi merci ferroviari specificati in conformità al regolamento (UE) n. 913/2010, con le seguenti eccezioni sulle linee in cui le luci rosse fisse costituiscono un requisito operativo per garantire la sicurezza:
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2) |
dal 1o gennaio 2026 nell’intera rete ferroviaria dell’Unione europea. |
Gli Stati membri interessati dalle eccezioni di cui al punto 1), lettere a) e b), devono trasmettere alla Commissione, al più tardi entro il 1o marzo 2022, un piano d’azione dettagliato e obiettivi precisi che garantiscano l’eliminazione del requisito relativo all’utilizzo di luci rosse come segnali di coda. Successivamente, tali Stati membri devono trasmettere ogni sei mesi alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell’utilizzo delle targhe riflettenti sulla loro rete ai fini dell’armonizzazione dei segnali di coda a livello dell’Unione entro il 1o gennaio 2026. Le parti coinvolte devono fornire tutti i contributi necessari per consentire agli Stati membri di adempiere il loro obbligo relativo alla presentazione di relazioni.
La Commissione è tenuta a riferire al comitato di cui all’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797 in merito ai progressi compiuti nell’attuazione della sezione 4.2.2.1.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5).
(3) Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).
(4) Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).