16.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 450/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2236 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2021

recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce norme e procedure per l’attuazione dell’assistenza applicabili all’assistenza IPA III. Il considerando 52 e l’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1529 conferiscono alla Commissione il potere di fissare disposizioni specifiche che stabiliscono le condizioni uniformi di applicazione del regolamento. È opportuno stabilire norme specifiche per tenere conto delle situazioni particolari, segnatamente la gestione indiretta con i beneficiari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/1529 («beneficiari dell’IPA III»), la cooperazione transfrontaliera quale definita all’articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1529 e l’assistenza allo sviluppo rurale.

(2)

Per garantire che l’assistenza preadesione sia attuata in tutti [i paesi beneficiari] dell’IPA III in modo uniforme e nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria, è opportuno che la Commissione e i [paesi beneficiari] dell’IPA III definiscano disposizioni dettagliate sotto forma di accordi quadro relativi al partenariato finanziario e di accordi settoriali, che fissino i principi della loro cooperazione nell’ambito del presente regolamento.

(3)

È opportuno che la Commissione sostenga i beneficiari dell’IPA III nel loro impegno per sviluppare la capacità di gestire i fondi dell’Unione secondo i principi e le norme previsti dalla legislazione dell’Unione. A tal fine, laddove opportuno, la Commissione dovrebbe affidare ai beneficiari dell’IPA III compiti di esecuzione del bilancio.

(4)

È necessario stabilire norme specifiche per l’affidamento di compiti di esecuzione del bilancio ai beneficiari dell’IPA III in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

Occorre stabilire norme dettagliate in materia di monitoraggio e valutazione da parte dei beneficiari dell’IPA III in caso di attuazione dell’assistenza IPA III nell’ambito della gestione indiretta.

(6)

Occorre definire norme specifiche in materia di relazioni per precisare ulteriormente gli obblighi di comunicazione a carico dei beneficiari dell’IPA III.

(7)

L’IPA III continuerà a sostenere la creazione e il rafforzamento di sistemi di coordinamento e monitoraggio settoriali proporzionati alle responsabilità del beneficiario dell’IPA. Le strutture istituite nel contesto dell’approccio settoriale nell’ambito dell’IPA e dell’IPA II possono continuare a svolgere le loro funzioni e dovrebbero essere istituiti nuovi comitati di monitoraggio settoriali quando le responsabilità del beneficiario dell’IPA lo giustifichino.

(8)

Occorre definire norme specifiche per stabilire la rettifica finanziaria e la procedura da applicare nei confronti dei beneficiari dell’IPA III in caso di attuazione dell’assistenza IPA III nell’ambito della gestione indiretta.

(9)

L’assistenza IPA III dovrebbe essere utilizzata per promuovere la cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari dell’IPA III. Un’autentica cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari dell’IPA III dovrebbe comprendere lo sviluppo, l’attuazione e il finanziamento congiunti di attività che comportino l’intensificazione delle relazioni di vicinato, partenariati sostenibili per lo sviluppo socioeconomico o l’eliminazione degli ostacoli a tale sviluppo.

(10)

È pertanto necessario definire norme uniformi per la gestione della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari dell’IPA III, compresi i ruoli e le responsabilità delle strutture e delle autorità coinvolte nella gestione dei programmi di cooperazione transfrontaliera.

(11)

La cooperazione transfrontaliera tra uno o più Stati membri e uno o più beneficiari dell’IPA III, quali definiti all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1529, non dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione, a meno che le convenzioni di finanziamento concluse a norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) non facciano riferimento a un tale accordo, a un determinato accordo quadro relativo al partenariato finanziario o a una sua disposizione specifica.

(12)

L’assistenza allo sviluppo rurale nell’ambito dell’IPA III dovrebbe aumentare la competitività del settore agroalimentare e promuovere un graduale allineamento con l’acquis sulla politica agricola comune dell’Unione. Sono necessarie norme specifiche per finanziare interventi analoghi a quelli effettuati a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, ricorrendo a sistemi di gestione e di controllo che rispettano i principi di buon governo e sono simili alle strutture che esercitano lo stesso tipo di funzioni negli Stati membri.

(13)

Al fine di consentire la tempestiva programmazione e attuazione dei programmi IPA III per il 2021, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato IPA III,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO E QUADRO GENERALE PER L’ATTUAZIONE DELL’ASSISTENZA IPA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento definisce le norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) 2021/1529 per quanto riguarda le strutture di attuazione dell’assistenza IPA III, la gestione indiretta con i beneficiari dell’IPA III e le norme specifiche per la cooperazione transfrontaliera e l’assistenza all’agricoltura e allo sviluppo rurale. La cooperazione transfrontaliera tra uno o più Stati membri e uno o più beneficiari dell’IPA III, quali definiti all’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1529, non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione, a meno che le convenzioni di finanziamento concluse a norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2021/1059 non facciano riferimento a tale accordo, a un determinato accordo quadro relativo al partenariato finanziario o a una sua disposizione specifica.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«beneficiario dell’IPA III»: uno dei beneficiari elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/1529;

b)

«accordo quadro relativo al partenariato finanziario»: un accordo concluso tra la Commissione e un beneficiario dell’IPA III che definisce i principi della cooperazione finanziaria tra il beneficiario dell’IPA III e la Commissione in conformità del presente regolamento;

c)

«accordo settoriale»: un accordo concluso tra la Commissione e un beneficiario dell’IPA III per l’attuazione di un programma specifico dell’IPA III, che definisce le regole e procedure da rispettare che non figurano nell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario o nelle convenzioni di finanziamento;

d)

«convenzione di finanziamento»: una convenzione annuale o pluriennale stipulata tra la Commissione e un beneficiario dell’IPA III allo scopo di attuare l’assistenza IPA III;

e)

«autorità»: un’entità o un organismo pubblico di un paese beneficiario dell’IPA III o di uno Stato membro a livello centrale, regionale o locale;

f)

«grande progetto»: un progetto comprendente una serie di opere, attività o servizi intesi a realizzare un’azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica, con obiettivi chiaramente identificati e il cui costo totale supera quanto specificato nell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario;

g)

«beneficiario»: un organismo pubblico o privato responsabile dell’avvio e dell’attuazione degli interventi nell’ambito di un programma di cooperazione transfrontaliera;

h)

«intervento»: un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati dall’amministrazione aggiudicatrice del programma in questione, o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi per la priorità o le priorità cui si riferisce;

i)

«capofila dell’IPA III»: il beneficiario dell’IPA III che è stato nominato capofila e che pertanto ospita l’amministrazione aggiudicatrice per il programma transfrontaliero.

Articolo 3

Principi del finanziamento dell’Unione

L’assistenza IPA III finanzia l’adozione e l’attuazione, da parte dei beneficiari dell’IPA III, delle riforme di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1529. Per alcuni specifici programmi e progetti indipendenti può essere richiesto il contributo finanziario da parte sia dei beneficiari dell’IPA III che dell’Unione.

Articolo 4

Principio della titolarità

1.   La titolarità della programmazione e dell’attuazione dell’assistenza IPA III spetta in primo luogo al beneficiario dell’IPA III.

2.   Il beneficiario dell’IPA III nomina un coordinatore nazionale IPA.

3.   Il coordinatore nazionale IPA assicura uno stretto collegamento tra l’utilizzo dell’assistenza IPA III e il processo generale di adesione.

4.   Il coordinatore nazionale IPA rappresenta l’interlocutore principale della Commissione per l’intero processo di coordinamento della programmazione in linea con gli obiettivi e le priorità tematiche del quadro di programmazione dell’IPA III di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/1529 («quadro di programmazione dell’IPA III»), monitoraggio dell’attuazione, valutazione dell’assistenza IPA III e relative relazioni, compreso il coordinamento all’interno dell’amministrazione del beneficiario dell’IPA III e con gli altri donatori. Il coordinatore nazionale IPA si adopera affinché l’amministrazione del beneficiario dell’IPA III prenda tutte le misure necessarie per facilitare l’attuazione di tali programmi.

5.   Il coordinatore nazionale IPA coordina la partecipazione dei beneficiari dell’IPA III ai programmi di cooperazione territoriale e transfrontaliera pertinenti a norma del regolamento (UE) 2021/1529 e del regolamento (UE) 2021/1059. Il coordinatore nazionale IPA può delegare il compito di coordinamento a una struttura istituita per la gestione della cooperazione transfrontaliera, secondo le esigenze.

6.   Il coordinatore nazionale IPA è un rappresentante di alto livello del governo o dell’amministrazione centrale del beneficiario dell’IPA III, dotato di poteri adeguati.

Articolo 5

Accordo quadro relativo al partenariato finanziario, accordi settoriali e convenzione di finanziamento

1.   La Commissione e il beneficiario dell’IPA III stipulano un accordo quadro relativo al partenariato finanziario che stabilisce disposizioni specifiche per la gestione, il controllo, la supervisione, il monitoraggio, la valutazione, le relazioni e l’audit inerenti all’assistenza IPA III, e che impone al beneficiario dell’IPA III di recepire nell’ordinamento interno i pertinenti obblighi previsti dalla normativa dell’Unione. L’accordo quadro relativo al partenariato finanziario può essere completato da accordi settoriali che stabiliscono disposizioni specifiche per la gestione e l’attuazione dell’assistenza IPA III in settori o programmi specifici.

2.   Ad eccezione dei casi debitamente giustificati, l’assistenza IPA III può essere erogata al beneficiario dell’IPA III soltanto dopo l’entrata in vigore dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario e dell’eventuale accordo settoriale applicabile.

3.   Le convenzioni di finanziamento stabiliscono le modalità di gestione dell’assistenza IPA III, compresi i metodi di attuazione dell’assistenza IPA III applicabili, i termini di attuazione, nonché le regole sull’ammissibilità della spesa.

4.   Se i programmi sono attuati nell’ambito della gestione indiretta da un beneficiario dell’IPA III, l’accordo quadro relativo al partenariato finanziario, l’eventuale accordo settoriale e la convenzione di finanziamento considerati nel loro insieme sono conformi all’articolo 129, all’articolo 155, paragrafo 6, e all’articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

5.   L’accordo quadro relativo al partenariato finanziario si applica a tutte le convenzioni di finanziamento. Gli accordi settoriali si applicano, ove pertinente, a tutte le convenzioni di finanziamento stipulate in relazione al settore o al programma contemplato dall’accordo settoriale.

6.   Oltre agli elementi di cui all’articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli accordi quadro relativi ai partenariati finanziari e gli eventuali accordi settoriali stabiliscono, in particolare, norme dettagliate riguardanti:

a)

le strutture e le autorità necessarie per la gestione, il controllo, la supervisione, il monitoraggio, la valutazione, le relazioni e l’audit inerenti all’assistenza IPA III, nonché le rispettive funzioni e responsabilità;

b)

le condizioni e i requisiti di controllo per l’istituzione, da parte del beneficiario dell’IPA III, delle strutture e delle autorità necessarie per consentire l’affidamento di compiti di esecuzione del bilancio relativi all’assistenza IPA III;

c)

le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all’articolo 27, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947;

d)

i requisiti in materia di pagamenti, esame e accettazione dei conti e le procedure di rettifica finanziaria, disimpegno dei fondi inutilizzati e chiusura dei programmi.

Articolo 6

Relazioni

Entro il 15 febbraio dell’esercizio successivo, il coordinatore nazionale IPA trasmette alla Commissione la relazione annuale sull’attuazione dell’assistenza finanziaria nell’ambito dell’IPA III. Altri obblighi di comunicazione sono stabiliti nell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario.

Articolo 7

Comitato di monitoraggio IPA

1.   La Commissione e il beneficiario dell’IPA III si dotano di un comitato di monitoraggio IPA entro sei mesi dall’entrata in vigore della prima convenzione di finanziamento. Tale comitato assolve anche le responsabilità del comitato di monitoraggio IPA a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (5) e del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

2.   Il comitato di monitoraggio IPA esamina l’efficacia, l’efficienza, la qualità, la coerenza, il coordinamento e la conformità complessive dell’attuazione di tutte le azioni nel conseguimento dei risultati stabiliti nelle convenzioni di finanziamento e nel quadro di programmazione dell’IPA III. A questo scopo si basa, laddove opportuno, sulle informazioni fornite dai comitati di monitoraggio settoriali di cui all’articolo 10 e da altre strutture centrali di coordinamento esistenti del beneficiario dell’IPA III.

3.   Il comitato di monitoraggio IPA è composto da rappresentanti della Commissione, dal coordinatore nazionale IPA, da rappresentanti di altre autorità e organismi nazionali competenti del beneficiario dell’IPA III nonché, se opportuno, da donatori bilaterali, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali e altri portatori di interessi tra cui la società civile e le organizzazioni del settore privato.

4.   Le riunioni del comitato di monitoraggio IPA sono presiedute congiuntamente da un rappresentante della Commissione e dal coordinatore nazionale IPA.

5.   Il comitato di monitoraggio IPA adotta il proprio regolamento interno.

6.   Il comitato di monitoraggio IPA si riunisce almeno una volta l’anno. Possono essere convocate riunioni ad hoc, specialmente su base tematica, su iniziativa della Commissione o del beneficiario dell’IPA III.

TITOLO II

GESTIONE INDIRETTA DA PARTE DEI BENEFICIARI DELL’IPA III

Articolo 8

Strutture e autorità

1.   In caso di gestione indiretta da parte del beneficiario dell’IPA III, il beneficiario dell’IPA III istituisce le seguenti strutture e autorità:

a)

il coordinatore nazionale IPA;

b)

l’ordinatore nazionale;

c)

la struttura di gestione composta dall’ufficio di sostegno dell’ordinatore nazionale e dall’organismo contabile;

d)

le autorità di gestione e gli organismi intermedi;

e)

l’autorità di audit.

2.   Le funzioni e le responsabilità delle strutture di cui al paragrafo 1 sono definite nell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario.

3.   Il beneficiario dell’IPA III provvede a una separazione adeguata delle mansioni tra le strutture e autorità di cui al paragrafo 1 e all’interno delle medesime.

Articolo 9

Gestione indiretta con un beneficiario dell’IPA III

1.   La Commissione può attuare l’assistenza IPA III nell’ambito della gestione indiretta con un beneficiario dell’IPA III concludendo una convenzione di finanziamento a norma degli articoli 154 e 158 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2.   Prima di firmare una convenzione di finanziamento, la Commissione ottiene la prova del soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 154, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La Commissione provvede inoltre affinché siano istituite le strutture e le autorità di cui all’articolo 8 del presente regolamento.

3.   L’ordinatore nazionale verifica che le strutture e le autorità di cui all’articolo 8 continuino a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In caso di mancato rispetto, ne informa immediatamente la Commissione e prende le adeguate misure di salvaguardia rispetto ai pagamenti eseguiti o ai contratti firmati.

4.   I programmi pluriennali oggetto di una convenzione di finanziamento e che si avvalgono delle disposizioni dell’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2021/947 sono attuati nell’ambito della gestione indiretta con i beneficiari dell’IPA III. Le decisioni che adottano i piani d’azione pluriennali di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2021/947 comprendono, se del caso, un elenco indicativo dei grandi progetti. La Commissione applica l’articolo 30, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) 2021/947, a meno che un accordo settoriale o una convenzione di finanziamento non specifichi un termine anteriore per i disimpegni automatici.

5.   L’importo oggetto del disimpegno di cui al paragrafo 4 è ridotto degli importi equivalenti alla parte dell’impegno di bilancio alla quale si applica una delle condizioni seguenti:

a)

l’azione è sospesa in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo;

b)

non è stato possibile eseguire una richiesta di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l’attuazione del programma, in tutto o in parte.

Il beneficiario dell’IPA III che invoca la forza maggiore ne dimostra le conseguenze dirette sull’attuazione della totalità o di una parte del programma.

6.   Il beneficiario dell’IPA III trasmette alla Commissione le informazioni sulle condizioni di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), del presente articolo nella relazione annuale di cui all’articolo 6.

Articolo 10

Comitati di monitoraggio settoriali

1.   Il beneficiario dell’IPA III dispone di comitati di monitoraggio settoriali IPA per monitorare i programmi annuali e pluriennali attuati nell’ambito della gestione indiretta dal beneficiario dell’IPA III, finanziati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006, del regolamento (UE) n. 231/2014 e del regolamento (UE) 2021/1529 in un settore specifico. Tali comitati sono istituiti entro sei mesi dall’entrata in vigore della prima convenzione di finanziamento in tale settore.

2.   Conformemente al principio di proporzionalità, nel caso di programmi annuali attuati nell’ambito della gestione indiretta, nella convenzione di finanziamento si può derogare all’obbligo di disporre di un comitato di monitoraggio settoriale IPA.

3.   Qualora sia stato istituito un comitato di monitoraggio settoriale IPA, tale comitato può monitorare, oltre ai programmi pluriennali attuati nell’ambito della gestione indiretta, altri programmi annuali finanziati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006, del regolamento (UE) n. 231/2014 e del regolamento (UE) 2021/1529, attuati nell’ambito della gestione diretta o indiretta nello stesso settore specifico.

4.   Per i programmi di cooperazione transfrontaliera, il comitato congiunto di monitoraggio di cui all’articolo 18 svolge le funzioni di comitato di monitoraggio settoriale IPA.

5.   Ciascun comitato di monitoraggio settoriale IPA monitora i progressi nell’attuazione del programma. Esso esamina l’efficacia, l’efficienza, la qualità, la coerenza, il coordinamento e la conformità dell’attuazione delle azioni nel programma, nonché la coerenza di tali azioni con le rispettive strategie.

6.   Ciascun comitato di monitoraggio settoriale IPA adotta il proprio regolamento interno.

7.   Il comitato di monitoraggio settoriale IPA è composto da rappresentanti delle autorità e degli organismi competenti del beneficiario dell’IPA III, di altri portatori di interessi quali le parti economiche, sociali e ambientali, nonché delle organizzazioni internazionali, delle istituzioni finanziarie internazionali e della società civile. La Commissione partecipa ai lavori del comitato. Le riunioni del comitato di monitoraggio settoriale IPA sono presiedute da un rappresentante di grado elevato del beneficiario dell’IPA III. In funzione del settore o del programma, la Commissione può copresiedere tali riunioni.

8.   I comitati di monitoraggio settoriali IPA si riuniscono almeno due volte ogni dodici mesi.

Articolo 11

Valutazioni a opera del beneficiario dell’IPA III nell’ambito della gestione indiretta

1.   Il beneficiario dell’IPA III che attua l’assistenza IPA III nell’ambito della gestione indiretta è responsabile dello svolgimento delle valutazioni dei programmi che gestisce, conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/947 e agli orientamenti applicabili della Commissione.

2.   Il beneficiario dell’IPA III, in consultazione con la Commissione, redige un piano di valutazione in cui presenta le attività di valutazione da svolgere.

Articolo 12

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.   Al fine di garantire che l’assistenza IPA III venga utilizzata in conformità delle norme vigenti, la Commissione applica meccanismi di rettifica finanziaria.

2.   Una rettifica finanziaria può essere effettuata per uno dei seguenti motivi:

a)

individuazione di eventuali errori, irregolarità, frodi, corruzione;

b)

individuazione di una carenza o insufficienza nei sistemi di gestione e di controllo del beneficiario dell’IPA III;

c)

mancata garanzia del conseguimento dei risultati o della sostenibilità dell’azione, o entrambi;

d)

seguito dato dalla Commissione alle relazioni sulle attività di audit e ai pareri dell’autorità di audit.

3.   Qualora la Commissione rilevi che la spesa effettuata nell’ambito dei programmi coperti dall’IPA III è stata sostenuta con modalità che violano le norme applicabili, essa decide gli importi che devono essere esclusi dal finanziamento dell’Unione.

4.   Laddove opportuno, nelle situazioni di cui al paragrafo 2, le rettifiche finanziarie sono effettuate per compensazione.

5.   La Commissione applica le rettifiche finanziarie sulla base dell’individuazione degli importi versati indebitamente e delle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se tali importi non possono essere identificati con precisione al fine di applicare singole rettifiche, la Commissione può applicare rettifiche forfettarie o basate su un’estrapolazione dei risultati. Nel decidere l’importo di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità e/o dell’entità e delle implicazioni finanziarie delle situazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 13

Esame e accettazione dei conti

La Commissione si accerta che i conti siano completi, esatti e veritieri applicando la procedura di esame e accettazione dei conti specificata nell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario o nell’eventuale accordo settoriale.

TITOLO III

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA TRA I BENEFICIARI DELL’IPA III

Articolo 14

Priorità tematiche e cofinanziamento

1.   Le priorità tematiche dell’assistenza IPA III per la cooperazione transfrontaliera sono definite nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/1529.

2.   Il tasso di cofinanziamento dell’Unione a livello di ciascuna priorità tematica non è superiore all’85 % della spesa ammissibile di un programma di cooperazione transfrontaliera.

Articolo 15

Assistenza tecnica

1.   Ogni programma di cooperazione transfrontaliera comprende una dotazione di bilancio specifica per l’assistenza tecnica, che è limitata al 10 % del contributo dell’Unione al programma di cooperazione transfrontaliera.

L’assistenza tecnica può sostenere attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione, comunicazione, messa in rete, risoluzione delle controversie, controllo e audit connesse all’attuazione del programma nonché attività volte a potenziare la capacità amministrativa di attuazione del programma. L’assistenza tecnica può sostenere in particolare il finanziamento del segretariato tecnico congiunto, le attività per la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi i sistemi di scambio elettronico di dati, e le azioni volte a potenziare la capacità delle autorità dei paesi partecipanti e dei beneficiari di gestire l’assistenza IPA III e a scambiare le migliori pratiche tra di esse.

2.   L’assistenza tecnica può riguardare anche il periodo di programmazione precedente e quello successivo.

Articolo 16

Programmazione e selezione degli interventi

1.   I programmi di cooperazione transfrontaliera sono elaborati secondo il modello fornito dalla Commissione; essi sono preparati congiuntamente dai beneficiari dell’IPA III partecipanti e presentati alla Commissione per via elettronica. I beneficiari dell’IPA III partecipanti e la Commissione concordano l’elenco delle regioni ammissibili, che è incluso nel pertinente programma di cooperazione transfrontaliera.

2.   Nell’ambito di un programma di cooperazione transfrontaliera sono selezionati gli interventi che producono effetti e vantaggi transfrontalieri evidenti.

3.   Gli interventi nell’ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera sono selezionati dall’amministrazione aggiudicatrice mediante inviti a presentare proposte che interessano l’intera area ammissibile.

4.   I beneficiari dell’IPA III partecipanti possono inoltre individuare interventi al di fuori degli inviti a presentare proposte. In tal caso, gli interventi sono esplicitamente menzionati nel programma di cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1.

5.   Gli interventi selezionati per la cooperazione transfrontaliera comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due beneficiari dell’IPA III partecipanti. I beneficiari cooperano per sviluppare e attuare gli interventi. Inoltre cooperano nell’ambito della dotazione di personale o del finanziamento degli interventi o di entrambi.

6.   Un intervento può essere attuato in un solo paese beneficiario dell’IPA III partecipante, purché siano identificati gli effetti e i vantaggi transfrontalieri.

Articolo 17

Beneficiari

1.   I beneficiari sono stabiliti in un beneficiario dell’IPA III che partecipa al programma.

2.   I beneficiari nominano uno di essi come capofila. Il capofila assicura l’attuazione finanziaria dell’intero intervento, verifica che quest’ultimo sia eseguito conformemente alle condizioni stabilite nel contratto e definisce con gli altri beneficiari modalità per garantire la sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l’intervento, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati.

Articolo 18

Strutture e autorità

1.   Sono coinvolte nella gestione dei programmi di cooperazione transfrontaliera nei beneficiari dell’IPA III le strutture seguenti:

a)

i coordinatori nazionali IPA dei beneficiari dell’IPA III che partecipano al programma di cooperazione transfrontaliera, i quali sono congiuntamente responsabili di garantire che gli obiettivi stabiliti nei programmi di cooperazione transfrontaliera proposti siano coerenti con gli obiettivi del quadro di programmazione dell’IPA III;

b)

l’ordinatore nazionale e la struttura di gestione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del capofila dell’IPA III quando il programma transfrontaliero viene attuato nell’ambito della gestione indiretta;

c)

le strutture di cooperazione transfrontaliera in tutti i beneficiari dell’IPA partecipanti, che collaborano strettamente alla programmazione e attuazione del pertinente programma di cooperazione transfrontaliera. In caso di gestione indiretta, la struttura di cooperazione transfrontaliera del capofila dell’IPA III svolge i compiti dell’autorità di gestione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera d). L’autorità di gestione designa organismi intermedi;

d)

l’autorità di audit di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), quando il programma transfrontaliero viene attuato nell’ambito della gestione indiretta con il beneficiario dell’IPA III. Quando non è autorizzata a svolgere le sue funzioni su tutto il territorio coperto da un programma di cooperazione transfrontaliera, l’autorità di audit è assistita da un gruppo di revisori contabili comprendente rappresentanti di ciascun paese che partecipa al programma di cooperazione transfrontaliera.

2.   Le funzioni e le responsabilità delle strutture di cui al paragrafo 1 sono ulteriormente definite nell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario.

3.   I beneficiari dell’IPA III partecipanti istituiscono, per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera, un comitato congiunto di monitoraggio che esercita anche le funzioni del comitato di monitoraggio settoriale di cui all’articolo 10.

4.   È istituito un segretariato tecnico congiunto che assiste la Commissione, nonché altre strutture e autorità tra cui il comitato congiunto di monitoraggio. Lo stesso segretariato tecnico congiunto può contribuire alla preparazione e all’attuazione di più di un programma di cooperazione transfrontaliera.

5.   Nell’ambito della gestione indiretta da parte del beneficiario dell’IPA III, i beneficiari dell’IPA III partecipanti stipulano un accordo bilaterale o multilaterale che definisce le responsabilità rispettive nell’attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera pertinente. I requisiti minimi per un tale accordo sono definiti nell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario.

Articolo 19

Disposizioni finanziarie specifiche

I programmi di cooperazione transfrontaliera nell’ambito dell’IPA III sono attuati mediante gestione diretta o indiretta, attraverso programmi pluriennali.

TITOLO IV

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Articolo 20

Disposizioni specifiche per l’assistenza allo sviluppo rurale

1.   L’assistenza allo sviluppo rurale è oggetto di un programma pluriennale, che è un piano d’azione pluriennale a norma degli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2021/947, elaborato a livello centrale, predisposto dalle autorità competenti designate dal beneficiario dell’IPA III e presentato alla Commissione previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti.

2.   I programmi di sviluppo rurale sono attuati dai beneficiari dell’IPA III nell’ambito della gestione indiretta a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e consentono il finanziamento di tipi selezionati di azioni finanziate nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

3.   Per i programmi di sviluppo rurale, le strutture di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), sono costituite dall’agenzia per lo sviluppo rurale IPA e dalla relativa autorità di gestione, che operano in stretta collaborazione.

4.   Nel determinare la quota di spesa pubblica rispetto al costo totale ammissibile dell’investimento, non si tiene conto dell’aiuto nazionale per agevolare l’accesso ai prestiti concesso senza alcun contributo dell’Unione in virtù del regolamento (UE) 2021/1529.

5.   I progetti di investimento nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale restano ammissibili al finanziamento dell’Unione purché non subiscano una modifica sostanziale entro i cinque anni successivi al pagamento finale.

6.   Per i programmi di sviluppo rurale, il comitato di monitoraggio settoriale di cui all’articolo 10 è il comitato di monitoraggio settoriale dell’agenzia per lo sviluppo rurale IPA.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).

(5)  Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

(6)  Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).