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15.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 448/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2227 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2021
che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti relativi alle operazioni ogni tempo e all’addestramento per l’abilitazione al volo strumentale e per tipo su elicotteri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 27, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce requisiti relativi all’addestramento, alle prove e ai controlli per le licenze di pilota, compresi quelli per ottenere privilegi al fine di eseguire avvicinamenti conformemente alle regole del volo strumentale (IFR) fino ad altezze di decisione inferiori a 200 piedi, e relativi all’addestramento per l’abilitazione al volo strumentale e per tipo su elicotteri. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (3) stabilisce norme dettagliate relative alle operazioni di volo, compresi requisiti per gli operatori in termini di addestramento e controlli periodici dei loro equipaggi. Tale regolamento è in corso di modifica per tenere conto delle ultime norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) relative alle operazioni ogni tempo. Le modifiche del regolamento (UE) n. 965/2012 sono concepite per costituire un quadro completo per gli avvicinamenti IFR in bassa visibilità, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi all’addestramento dei piloti. I corrispondenti requisiti relativi agli avvicinamenti IFR in bassa visibilità di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbero pertanto essere soppressi o, ove necessario, sostituiti da riferimenti al regolamento (UE) n. 965/2012. |
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(3) |
Dato che gli elicotteri monomotore sono ora certificati anche per le operazioni in IFR, è opportuno che i requisiti relativi all’abilitazione al volo strumentale per elicotteri siano rivisti affinché siano più pertinenti per i nuovi tipi di elicotteri e offrano maggiore flessibilità per quanto riguarda il loro utilizzo. L’abilitazione al volo strumentale per elicotteri e il relativo addestramento dovrebbero essere concepiti in modo da integrare il volo strumentale tanto negli elicotteri monomotore quanto in quelli plurimotore e non rendere così più necessario un addestramento aggiuntivo per convertire un’abilitazione al volo strumentale per elicotteri monomotore in un’abilitazione al volo strumentale per elicotteri plurimotore. |
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(4) |
Attualmente le disposizioni più rigorose della parte FCL per l’addestramento di piloti per elicotteri a equipaggio plurimo si applicano anche alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri certificati per operazioni a equipaggio singolo. A seguito di tale onere aggiuntivo, quasi tutte le operazioni con elicotteri su tali elicotteri certificati a equipaggio singolo sono effettuate a equipaggio singolo, a meno che i requisiti operativi non prescrivano operazioni a equipaggio plurimo. Di conseguenza i benefici in termini di sicurezza derivanti dal volo con un copilota vengono persi. Per evitare che ciò accada, i requisiti e i privilegi per le operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri dovrebbero essere rivisti al fine offrire maggiore flessibilità. È opportuno prevedere requisiti adeguati per consentire operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo in sicurezza. |
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(5) |
Poiché finora per i voli con elicotteri in IFR sono stati utilizzati solo elicotteri plurimotore, le abilitazioni al volo strumentale per elicotteri esistenti sono state ottenute con elicotteri plurimotore. Per questo motivo, e considerando il futuro utilizzo di elicotteri monomotore in IFR, è opportuno prevedere disposizioni transitorie affinché i piloti attualmente titolari di abilitazioni al volo strumentale per elicotteri possano usare i privilegi associati sia negli elicotteri monomotore sia in quelli plurimotore. |
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(6) |
È opportuno concedere alle organizzazioni di addestramento tempo sufficiente per adattare i loro programmi di addestramento. |
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(7) |
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbe inoltre essere modificato per correggere determinati rimandi obsoleti o errati e per chiarire alcune disposizioni. |
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(8) |
L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato alla Commissione unitamente al parere n. 02/2021 (4), in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
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1) |
l’articolo 4 quater è così modificato:
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2) |
è inserito il seguente articolo 4 quinquies: «Articolo 4 quinquies Misure transitorie per i privilegi di abilitazione al volo strumentale monomotore per elicotteri Fatto salvo l’allegato I (parte FCL), norma FCL.630.H, del presente regolamento, si applicano tutte le seguenti disposizioni:
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3) |
è inserito il seguente articolo 4 sexies: «Articolo 4 sexies Misure transitorie per l’addestramento, le prove e i controlli relativi alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo 1. Gli Stati membri possono decidere di rilasciare privilegi specifici per effettuare addestramento, test di abilitazione e controlli di professionalità in operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo ai richiedenti che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
2. I privilegi rilasciati conformemente al paragrafo 1 sono validi fino al 30 ottobre 2025. Per rinnovare i privilegi i richiedenti devono soddisfare i requisiti in materia di esperienza per i privilegi di istruttore ed esaminatore relativi alle operazioni a equipaggio plurimo su elicotteri a equipaggio singolo di cui alla parte FCL.»; |
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4) |
All’articolo 10 bis è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. Le organizzazioni di addestramento dei piloti che forniscono addestramento per la IR(H) adattano il proprio programma di addestramento affinché sia conforme all’allegato I entro il 30 ottobre 2023.»; |
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5) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 ottobre 2022. Tuttavia, l’articolo 1, punto 1), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions
ALLEGATO
L’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
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1) |
la norma FCL.010 è così modificata:
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2) |
alla norma FCL.060, lettera b), il punto 1) è sostituito dal seguente:
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3) |
la norma FCL.510.H è sostituita dalla seguente: « FCL.510.H ATPL(H) — Prerequisiti, esperienza e riconoscimento dei crediti I richiedenti una ATPL(H) devono:
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4) |
la norma FCL.605 è sostituita dalla seguente: « FCL.605 IR — Privilegi e condizioni
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5) |
la norma FCL.620 è sostituita dalla seguente: « FCL.620 IR — Test di abilitazione I richiedenti una IR devono superare un test di abilitazione conformemente all’appendice 7 del presente allegato per dimostrare la capacità di eseguire le procedure e le manovre pertinenti con un livello di competenza adeguato ai privilegi concessi.»; |
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6) |
dopo il titolo «SEZIONE 2 — Requisiti specifici per la categoria velivoli» è inserita la seguente norma FCL.620.A: « FCL.620.A IR(A) — Test di abilitazione
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7) |
la norma FCL.630.H è sostituita dalla seguente: « FCL.630.H IR(H) — Estensione dei privilegi da una IR(H) ad altri tipi di elicotteri Salvo diversamente specificato dai dati di idoneità operativa stabiliti conformemente all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, i titolari di una IR(H) che intendono estendere i loro privilegi IR(H) ad altri tipi di elicotteri devono completare, oltre al pertinente corso di addestramento per l’abilitazione per tipo, due ore di addestramento al volo presso un ATO sul tipo pertinente con il solo riferimento agli strumenti in IFR, che possono essere condotte in un FFS o in un FTD che rappresenti adeguatamente il tipo pertinente per le operazioni IFR.»; |
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8) |
dopo il titolo «SEZIONE 4 — Requisiti specifici per la categoria dirigibili» è inserita la seguente norma FCL.620.As: « FCL.620.As IR(As) — Test di abilitazione Per una IR(As) plurimotore, il test di abilitazione deve essere sostenuto su un dirigibile plurimotore. Per una IR(As) monomotore, il test deve essere sostenuto su un dirigibile monomotore.»; |
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9) |
alla norma FCL.725, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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10) |
la norma FCL.720.H è così modificata:
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11) |
alla norma FCL.905.TRI, lettera a), il punto 5) è così modificato:
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12) |
alla norma FCL.910.TRI, la lettera c) è così modificata:
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13) |
alla norma FCL.915.TRI, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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14) |
alla norma FCL.915.IRI, lettera b), il punto 3) è sostituito dal seguente:
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15) |
alla norma FCL.905.SFI, lettera d), il punto 2) è sostituito dal seguente:
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16) |
alla norma FCL.915.SFI, la lettera e) è così modificata:
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17) |
alla norma FCL.915.MCCI, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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18) |
alla norma FCL.1005.TRE, lettera b), il punto 2) è sostituito dal seguente:
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19) |
alla norma FCL.1010.TRE, lettera b), il punto 6) è sostituito dal seguente:
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20) |
alla norma FCL.1010.SFE, la lettera b) è così modificata:
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21) |
all’appendice 3, sezione I, il punto 9 è sostituito dal seguente:
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22) |
all’appendice 6, la sezione B è così modificata:
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23) |
all’appendice 8, la sezione B è sostituita dalla seguente: «B. Elicotteri I crediti sono riconosciuti soltanto se i titolari stanno rinnovando o ripristinando i privilegi IR per elicotteri a equipaggio singolo, a seconda del caso.
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24) |
l’appendice 9 è così modificata:
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(*1) A condizione che, nei 12 mesi precedenti, siano stati effettuati almeno tre partenze e avvicinamenti IFR esercitando privilegi PBN, compreso un avvicinamento RNP APCH [che può essere un avvicinamento Point in Space (PinS)], su un elicottero di tipo SP in operazioni SP.»;