8.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 438/46


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2170 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 22 ottobre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese («la RPC», «la Cina» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base (2).

1.2.   Misure provvisorie

(2)

Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, il 21 maggio 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini adeguati per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione («margine di pregiudizio»). Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sulla correttezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Due produttori esportatori inclusi nel campione e un utilizzatore hanno presentato osservazioni (3).

(3)

Il 18 giugno 2021 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione (4) («il regolamento provvisorio»).

1.3.   Fase successiva della procedura

(4)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), gli utilizzatori, gli importatori indipendenti, i produttori esportatori inclusi nel campione e il governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») hanno presentato comunicazioni scritte in cui hanno espresso il proprio parere sulle risultanze provvisorie. Un produttore esportatore, Jiangsu Zhongji, ha chiesto e ottenuto ulteriori dettagli in merito al calcolo del proprio margine di pregiudizio.

(5)

Dopo la scadenza dei termini procedurali sono state presentate numerose altre osservazioni e risposte alle osservazioni formulate dalle altre parti. Tuttavia, dato che tali osservazioni non sono state presentate entro i termini previsti, la Commissione non ha potuto tenerne conto in fase di elaborazione del documento generale di divulgazione delle informazioni. La Commissione ha comunque preso in considerazione tutte le argomentazioni sollevate dalle parti interessate durante l'inchiesta.

(6)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha tenuto audizioni con tre produttori esportatori inclusi nel campione (Xiamen Xiashun, Donghai Foil e Jiangsu Zhongji), con tre utilizzatori (Effegidi, Walki Oy e Gascogne Flexible) e con un consorzio che rappresenta cinque importatori (Cartonal Italia, QualityFoil SARL, Cutting Packaging, Transparent Paper LTD e Now Plastics).

(7)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie per le sue risultanze finali e, a causa delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di COVID-19, ha effettuato controlli incrociati a distanza delle informazioni presentate da Walki Oy e QualityFoil SARL. Non è stato possibile portare a termine il controllo incrociato a distanza programmato con Manreal per la scarsa collaborazione di quest'ultimo. Manreal ha chiesto l'intervento del consigliere-auditore, il quale ha confermato che l'interruzione del controllo incrociato a distanza non violava i diritti di difesa di Manreal. Pertanto la risposta al questionario di Manreal non è stata presa in considerazione ai fini delle risultanze finali. Ciò non ha tuttavia influito sulle conclusioni relative all'interesse dell'Unione. Malgrado l'interruzione del controllo incrociato a distanza, tale società ha continuato a essere considerata una parte interessata e le sue osservazioni nel corso dell'inchiesta sono state prese in considerazione.

1.4.   Campionamento

(8)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha osservato che, nella scelta del campione di produttori esportatori, la Commissione probabilmente non aveva preso in considerazione una grande varietà di imprese attive in settori diversi, in quanto le società incluse nel campione rappresentano solo il 27 % dell'industria cinese dei fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione («ACF»).

(9)

Manreal non ha però dimostrato sotto quale aspetto il campione selezionato dalla Commissione non sarebbe rappresentativo dei produttori esportatori cinesi di ACF nella presente inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

1.5.   Esame individuale

(10)

In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, è stato confermato il considerando 33 del regolamento provvisorio.

1.6.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(11)

In assenza di osservazioni riguardanti il periodo dell'inchiesta («PI») e il periodo in esame, è stato confermato il considerando 38 del regolamento provvisorio.

1.7.   Modifica dell'ambito di applicazione geografico

(12)

Con decorrenza dal 1o gennaio 2021 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») non fa più parte dell'Unione europea. Ne consegue che il presente regolamento si fonda su dati riguardanti l'Unione europea senza il Regno Unito («UE-27»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(13)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, diverse parti hanno rinnovato le richieste di esclusione riguardanti i prodotti che seguono: ACF di spessore inferiore a 6 micron («ACF < 6») e ACF per batterie per auto elettriche («ACF per batterie per auto»). Esse hanno fornito ulteriori elementi di prova riguardanti offerte d'acquisto rifiutate dai produttori dell'Unione. Gli ulteriori elementi di prova non hanno tuttavia cambiato il risultato dell'analisi di cui al regolamento provvisorio, in quanto la Commissione aveva raccolto elementi di prova riguardanti l'abilità, le vendite e la conduzione di prove di produzione di ACF < 6. Nelle osservazioni al regolamento provvisorio un utilizzatore ha confermato di avere ricevuto, dopo il periodo dell'inchiesta, un rotolo di prova di ACF < 6 da un produttore dell'Unione. Alcuni elementi di prova inoltre si riferivano a offerte di acquisto rifiutate dopo il periodo dell'inchiesta. Come esposto ai considerando da 165 a 171 la situazione eccezionale della pandemia di COVID-19 e la successiva forte ripresa economica hanno causato una penuria di trasporti internazionali e carenze di offerta. Non è detto tuttavia che tale situazione persisterà sul mercato nel lungo temine. La Commissione ha pertanto respinto le richieste di escludere gli ACF < 6 e gli ACF per batterie per auto elettriche dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(14)

Un utilizzatore (Gascogne) ha inoltre affermato che nelle risultanze provvisorie della Commissione riguardanti le vendite di ACF < 6 ci sarebbe una contraddizione, in quanto la Commissione aveva accertato che nessun produttore dell'Unione in quel momento commercializzava attivamente ACF < 6, però nello stesso tempo, «ha potuto confermare le vendite di ACF < 6 di vari produttori dell'Unione in quantità di produzione commerciale, anche se su scala limitata, nei dieci anni precedenti il periodo dell'inchiesta». Gascogne ha anche chiesto di accedere ai dati sulle vendite, al fine di meglio comprendere le risultanze della Commissione di cui al regolamento provvisorio.

(15)

Poiché gli ACF sono ordinati in base alle specifiche di ciascun acquirente, non è insolito che un nuovo acquirente di ACF < 6 (o ACF di altri spessori) richieda un rotolo di prova per condurre prove in proprio. A tal riguardo al considerando 350 del regolamento provvisorio la Commissione ha constatato che gli spessori inferiori a 6 micron rappresentavano un segmento di mercato in via di sviluppo con un consumo relativamente basso durante il periodo dell'inchiesta. Non è pertanto contraddittorio che i produttori dell'Unione non abbiano commercializzato attivamente i propri prodotti in un piccolo segmento di mercato come quello degli ACF < 6, pur avendo effettuato in passato alcune vendite limitate. Poiché i dati sulle vendite di ACF < 6 sono dati commerciali riservati, la Commissione non è in grado di fornire l'accesso richiesto.

(16)

Il consorzio di importatori ha affermato che nel regolamento provvisorio non vi erano elementi di prova del fatto che i produttori dell'Unione siano in grado di produrre ACF < 6 nelle quantità richieste. Tuttavia, come illustrato al considerando 50 del regolamento provvisorio, la Commissione ha raccolto numerosi elementi di prova del fatto che i produttori dell'Unione sono in grado di produrre ACF < 6 e ha persino specificato che tali elementi di prova riguardavano anche prove di produzione di laminati secondo le specifiche dell'acquirente. La Commissione non può divulgare gli elementi di prova, in quanto contengono informazioni commerciali riservate. Inoltre il consorzio non ha specificato quali siano, secondo la sua opinione, le quantità richieste in questo segmento di mercato. La Commissione ha verificato che la notevole capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione può soddisfare la domanda di ACF < 6. Come dimostrato al considerando 273 del regolamento provvisorio, non solo vi è la capacità sufficiente per soddisfare il consumo attuale, ma anche la possibilità di aumentare la produzione complessiva. Come riportato al considerando 51 del regolamento provvisorio, la Commissione ha confermato la capacità di vari produttori dell'Unione di produrre ACF < 6 nell'ultima fase di laminazione, necessaria per portare gli ACF a uno spessore inferiore a 6 micron. Pertanto la Commissione ha confermato la capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione specificamente per il segmento di mercato degli ACF < 6 in caso di aumenti futuri della domanda.

(17)

Un produttore esportatore, Xiamen Xiashun, ha sostenuto che nel regolamento provvisorio la Commissione non aveva fornito dati o analisi a sostegno della sua affermazione secondo cui i produttori di fogli di alluminio dell'Unione si starebbero preparando a soddisfare la domanda del mercato emergente dei fogli per batterie.

(18)

I dati attestanti che i produttori dell'Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di fogli per batterie sono estremamente riservati e non si prestano ad essere sintetizzati. I progetti in questione, non essendo ancora pubblici, sono altamente sensibili. La mancata comunicazione delle analisi o dei dati richiesti è il risultato di un'attenta ponderazione. Nel ponderare l'interesse di terzi ad avere accesso a tali informazioni, la Commissione ha concluso che anche solo una sintesi dei dati potrebbe rivelare segreti commerciali in modo potenzialmente lesivo dell'attività dei rispettivi produttori dell'Unione. Pertanto i dati richiesti non possono essere comunicati.

(19)

Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva tenuto conto dei dati relativi alla domanda futura di fogli per batterie nell'Unione, forniti dalla stessa Xiamen Xiashun nell'audizione del 23 febbraio 2021. Dai dati forniti Xiamen Xiashun aveva dedotto che i produttori dell'Unione non hanno la capacità per soddisfare la domanda di fogli per batterie, pur soddisfacendo la domanda di altri utilizzatori di ACF.

(20)

I dati forniti da Xiamen Xiashun, e ai quali fa riferimento, sono una sua stima della domanda massima futura di fogli per batterie sulla base di una panoramica pubblicamente accessibile di progetti nel settore delle batterie pianificati per il futuro I dati di questa panoramica di progetti pianificati, tuttavia, prendono in considerazione una serie di importanti progetti nel settore delle batterie la cui realizzazione avverrà, secondo le indicazioni, in un futuro imprecisato. Inoltre le capacità di progettazione che Xiamen Xiashun ha utilizzato come base di calcolo considerano la capacità potenziale massima di un progetto, la quale indica che potrebbe essere realizzata una capacità fino a un determinato valore.

(21)

Per i prossimi tre anni Xiamen Xiashun ha fornito una stima notevolmente inferiore. Contrariamente a quanto sostenuto da Xiamen Xiashun, nella tabella 6 del considerando 273 del regolamento provvisorio la Commissione ha dimostrato la notevole capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione. Tale capacità può soddisfare la domanda del mercato emergente dei fogli per batterie e supera nettamente la domanda stimata da Xiamen Xiashun per i prossimi tre anni. Non è necessario che l'attuale capacità produttiva dei produttori dell'Unione copra tutta la potenziale domanda futura, in quanto essi possono aumentare la loro capacità produttiva per far fronte alla domanda. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(22)

Xiamen Xiashun ha inoltre affermato che al considerando 59 del regolamento provvisorio la Commissione ha respinto le argomentazioni riguardanti le differenze tecniche in base al fatto che non vi erano consistenti esportazioni di ACF per batterie e che la produzione di batterie nell'UE è ancora agli inizi.

(23)

L'argomentazione è stata respinta. La Commissione ha preso in considerazione le caratteristiche tecniche dei fogli per batterie ai considerando 56 e 57 del regolamento provvisorio. Il considerando 59 del regolamento provvisorio rispondeva semplicemente alla richiesta di Xiamen Xiashun di escludere gli ACF per batterie per auto, basata sui bassi volumi di esportazioni dalla RPC.

(24)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Gascogne ha rinnovato la richiesta di accesso alle informazioni che la Commissione ha utilizzato nella sua valutazione di cui al considerando 50 del regolamento provvisorio per confermare le vendite di ACF < 6 di vari produttori dell'Unione in quantità di produzione commerciale, anche se su scala limitata, nei dieci anni precedenti il periodo dell'inchiesta. Gascogne ha sostenuto che la Commissione dovrebbe almeno fornire un intervallo di valori dei volumi per spiegare quali quantità di produzione commerciale esistono.

(25)

Solo un utilizzatore ha effettivamente acquistato una quantità per la produzione commerciale, che rappresenta una piccolissima parte del suo consumo di ACF. La Commissione ha considerato produzione commerciale ogni consegna non effettuata esclusivamente a fini di prova.

(26)

Poiché il mercato degli ACF < 6 è chiaramente un mercato in fase iniziale con una domanda modesta durante il periodo dell'inchiesta, le vendite passate hanno costituito solo uno degli elementi della valutazione della Commissione. La Commissione ha inoltre valutato la comprovata abilità e capacità dell'industria dell'Unione di produrre il prodotto in base alla recente produzione di laminati di prova. Pertanto l'interesse degli utilizzatori di accedere a tali dati riservati, anche come intervalli di valori, non è risultato superiore all'interesse di proteggere le informazioni riservate. La Commissione ha quindi respinto la reiterata richiesta di comunicare i dettagli relativi ai dati riservati del produttore dell'Unione riguardo alle vendite passate di ACF < 6.

(27)

Gascogne ha inoltre affermato di non essere d'accordo con il parere della Commissione, espresso al considerando 13 del documento generale di divulgazione definitiva delle informazioni, secondo cui il rifiuto di accettare gli ordini per ACF < 6 da parte dei produttori dell'Unione era dovuto a restrizioni logistiche e a carenze di offerta causate dalla situazione eccezionale della pandemia di COVID-19 e dalla successiva forte ripresa economica. Gascogne ha ribadito che il rifiuto delle offerte di acquisto di ACF < 6 era senza alcun dubbio dovuto all'incapacità o della riluttanza dei produttori dell'Unione a produrre questo tipo di spessore.

(28)

Gascogne ha citato solo l'ultima parte del considerando 13 del documento generale di divulgazione definitiva delle informazioni. All'inizio del considerando 13 la Commissione ha fatto riferimento non solo alla consegna documentata di un rotolo di prova di ACF < 6 da parte di un produttore dell'Unione, ma anche alle risultanze del regolamento provvisorio, in cui la Commissione aveva dimostrato l'abilità e la capacità dei produttori dell'Unione di produrre ACF < 6, riferendosi anche alle vendite dell'ultimo decennio. Nel regolamento provvisorio la Commissione aveva ulteriormente chiarito che quello degli ACF < 6 è un mercato in via di sviluppo con una domanda limitata durante il periodo dell'inchiesta, il che spiega l'assenza di vendite da parte dei produttori dell'Unione durante tale periodo.

(29)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Walki ha sostenuto che la Commissione non ha fornito i dati supplementari richiesti dalla società nelle sue osservazioni sul regolamento provvisorio. In seguito all'introduzione di un NCP più dettagliato, Walki ha chiesto specificamente a) la percentuale delle vendite totali di ACF dei denuncianti sul mercato dell'Unione con il codice di spessore NCP 1 (spessore superiore a 5,0 e inferiore o uguale a 6,0 micron), b) il tonnellaggio totale effettivo del codice di spessore NCP 1 prodotto da tutti i denuncianti, c) il tonnellaggio effettivo degli ACF con il codice di spessore NCP 1 venduti sul libero mercato dell'UE dai denuncianti e d) quanti dei cinque denuncianti contribuiscono ai tonnellaggi identificati alle lettere b) e c).

(30)

Come indicato ai considerando da 48 a 50 del regolamento provvisorio, la Commissione ha raccolto non solo dati per il codice NCP 1, ma anche per gli ACF < 6 che corrispondono esattamente al prodotto per il quale è stata chiesta l'esclusione. La Commissione ha raccolto informazioni sulla domanda di tutti gli utilizzatori che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta, ma anche sulle vendite e sulla produzione di ACF < 6 da parte di tutti i produttori dell'Unione che hanno collaborato. Il considerando 50 del regolamento provvisorio chiarisce che durante il periodo dell'inchiesta, a parte le trattative dirette, nessuno dei produttori dell'Unione commercializzava attivamente ACF < 6 e si riferisce soltanto alla produzione di laminati di prova durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre la Commissione ha fatto riferimento a quantità di produzione commerciale su scala limitata nei dieci anni precedenti il periodo dell'inchiesta. Da queste informazioni risulta evidente che durante il periodo dell'inchiesta i produttori dell'Unione inclusi nel campione non hanno effettuato vendite di ACF < 6. Questa constatazione risponde a tutti gli interrogativi sollevati da Walki in merito alla sua richiesta di esclusione. Walki non ha dimostrato in che modo l'ottenimento dei dati richiesti per il codice di spessore NCP 1, che comprende anche gli ACF pari a 6,0 micron, sarebbe utile e necessario ai fini della sua richiesta di esclusione, alla luce dei dati mirati corrispondenti alla richiesta di esclusione forniti dalla Commissione.

(31)

Nel corso della sua audizione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Walki ha spiegato che, dopo il periodo dell'inchiesta, nell'ottobre 2021, i produttori europei non effettuavano ancora vendite attive di ACF < 6 sul libero mercato né li commercializzavano. Walki ha fornito elementi di prova del fatto che, dopo il periodo dell'inchiesta, non ha ricevuto una risposta positiva alle sue richieste di preventivo per ACF < 6 e ha spiegato che solo un produttore dell'Unione sarebbe stato in grado di accettare ordini di ACF < 6 in quantità commerciale.

(32)

La Commissione ha rinviato alle sue spiegazioni contenute nel documento generale di divulgazione definitiva delle informazioni, come indicato al considerando 28.

(33)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione e ha agito in violazione del principio di buona amministrazione, in quanto non ha esaminato con tutta la dovuta diligenza e imparzialità gli elementi di prova forniti e non ha tenuto debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti nel formulare le proprie constatazioni, non fornendo una sintesi significativa dei piani dei produttori dell'Unione per aumentare la loro capacità di soddisfare la domanda di fogli per batterie e ignorando le prove fornite da Xiamen Xiashun in relazione alla domanda prevista di fogli per batterie.

(34)

A parere di Xiamen Xiashun, l'affermazione della Commissione secondo cui «la notevole capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione può soddisfare la domanda del mercato emergente dei fogli per batterie» sarebbe in contraddizione con la sua affermazione in base alla quale «i dati attestanti che i produttori dell'Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di fogli per batterie sono estremamente riservati e non si prestano ad essere sintetizzati».

(35)

Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che la Commissione ha respinto la sua panoramica completa della domanda prevista sulla base del fatto che la realizzazione di diversi progetti nel settore delle batterie avverrà, secondo le indicazioni, in un futuro imprecisato. Xiamen Xiashun ha affermato che si tratta di un aspetto inerente ai dati relativi ai progetti previsti.

(36)

L'affermazione della Commissione secondo cui l'industria dell'Unione può soddisfare la domanda del mercato emergente dei fogli per batterie si riferisce alla capacità inutilizzata complessiva nei laminatoi. I dati attestanti che i produttori dell'Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di fogli per batterie si riferiscono agli sforzi compiuti dall'industria dell'Unione per essere in grado di produrre in base alle caratteristiche specifiche richieste dai produttori di batterie. Fornendo una sintesi di tali sforzi, la Commissione rivelerebbe le strategie commerciali dei produttori dell'Unione. Non vi è quindi alcuna contraddizione tra le suddette affermazioni. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(37)

Nel valutare la panoramica della domanda futura prevista che Xiamen Xiashun ha fornito in base a una fonte pubblicamente accessibile, la Commissione ha operato una distinzione tra i progetti in fase di pianificazione con un calendario specifico e i progetti attesi per i quali non vi è alcuna indicazione dell'anno in cui diventeranno operativi. Non sono stati ignorati gli elementi di prova forniti da Xiamen Xiashun, bensì è stata effettuata un'analisi approfondita della domanda effettiva prevedibile. Di fatto, la valutazione della capacità dell'industria dell'Unione di soddisfare la domanda futura prevista si è correttamente basata su progetti nel settore delle batterie la cui realizzazione è prevista in un determinato anno in futuro. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.2.   Conclusioni

(38)

In seguito all'analisi delle osservazioni ricevute sulla definizione del prodotto, la Commissione conferma la definizione del prodotto di cui al regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

(39)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della RPC e due produttori esportatori inclusi nel campione hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie relative al dumping.

3.1.   Valore normale

3.1.1.   Distorsioni significative

(40)

Il governo della RPC e Xiamen Xiashun hanno formulato osservazioni sulla questione delle distorsioni significative in Cina.

(41)

In primo luogo, il governo della RPC ha affermato che il contenuto della relazione sulla Cina e il modo in cui è utilizzata presentavano gravi vizi giuridici e fattuali. Secondo il governo della RPC il contenuto era fuorviante, unilaterale e non rispecchiava la realtà. La relazione sulla Cina ha trattato i legittimi vantaggi competitivi delle società cinesi e le normali differenze istituzionali tra Cina ed Europa come base per determinare la sussistenza di una distorsione significativa del mercato. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che, accettando le asserzioni di distorsioni del mercato avanzate dall'industria dell'Unione sulla base della relazione sulla Cina, la Commissione ha concesso vantaggi sleali all'industria dell'Unione, il che equivaleva a emettere sentenze prima del processo. Inoltre il governo della RPC ha affermato che la pratica di sostituire le relazioni alle inchieste non era conforme allo spirito giuridico fondamentale di equità e giustizia.

(42)

In risposta all'argomentazione sui vizi di fatto contenuti nella relazione per paese, la Commissione ha osservato che tale relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali, studi accademici e articoli di studiosi e altre fonti affidabili indipendenti. La relazione è stata resa pubblica a dicembre 2017, affinché le parti interessate avessero ampie possibilità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basava. Il governo della RPC non ha fornito simili confutazioni, ma ha solamente presentato osservazioni generiche e infondate.

(43)

Riguardo all'argomentazione del governo della RPC, secondo cui la pubblicazione di una relazione per paese avrebbe sostituito l'inchiesta vera e propria, la Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, qualora la Commissione rilevi che gli elementi di prova presentati dal denunciante in merito a distorsioni significative siano sufficienti, può avviare l'inchiesta su tali basi. Tuttavia la determinazione dell'effettiva sussistenza e incidenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avvengono solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni a seguito di un'inchiesta. La sussistenza e l'incidenza potenziale delle distorsioni significative non sono confermate nella fase di apertura, come sostenuto dal governo della RPC, ma solo dopo un'inchiesta approfondita; tale argomentazione è quindi respinta.

(44)

In secondo luogo, il governo della RPC ha osservato che la Commissione ha pubblicato le relazioni solo per un numero limitato di paesi selezionati: si tratta di una circostanza sufficiente a destare preoccupazioni in merito al trattamento della nazione più favorita. Inoltre il governo della RPC ha affermato che la Commissione non ha mai pubblicato una norma chiara e prevedibile per la scelta dei paesi e dei settori su cui redigere relazioni.

(45)

La Commissione ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base, una relazione per paese è elaborata solo se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative in un determinato paese o settore di tale paese. Subito dopo l'approvazione delle nuove disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, a dicembre 2017, la Commissione ha ottenuto tali indicazioni di distorsioni significative per la Cina. La Commissione ha pubblicato anche una relazione sulle distorsioni in Russia e non esclude che ne seguiranno altre. Poiché la maggior parte dei casi di inchiesta in materia di difesa commerciale riguardava la Cina ed esistevano serie indicazioni di distorsioni in tale paese, quello è stato il primo paese per cui la Commissione ha elaborato una relazione. La Russia è il secondo paese con il maggior numero di casi di inchiesta in materia di difesa commerciale; la Commissione aveva pertanto ragioni oggettive per preparare relazioni sui due paesi in questione nel suddetto ordine.

(46)

Inoltre l'esistenza di una relazione per paese non rappresenta una condizione obbligatoria per l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Di fatto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative in qualunque paese, presentati dai denuncianti in ottemperanza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), bastano per avviare un'inchiesta su tali basi. Di conseguenza le norme riguardanti distorsioni significative si applicano a tutti i paesi senza alcuna distinzione, indipendentemente dall'esistenza della relazione per paese. Le norme che disciplinano le distorsioni nazionali non possono quindi violare il principio del trattamento della nazione più favorita. La Commissione ha pertanto respinto queste argomentazioni.

(47)

In terzo luogo, il governo della RPC ha aggiunto che, in termini di trattamento nazionale, la legislazione dell'UE sul mercato interno o sulla concorrenza non contemplava il concetto di distorsioni di mercato o norme corrispondenti, se non nel regolamento di base. Il governo della RPC ha pertanto sostenuto che la Commissione non aveva alcuna autorità in termini di diritto internazionale né disponeva di normative e pratiche nell'ambito della sua competenza esclusiva sui regolamenti in materia di mercato interno o concorrenza che le consentissero di condurre un'inchiesta sulle distorsioni in Cina.

(48)

Nella presente inchiesta la Commissione ha fondato il proprio metodo sulla disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. È giuridicamente irrilevante che altre normative europee non utilizzino il concetto di distorsioni significative. Il settore dell'antidumping è disciplinato dalle norme dell'accordo antidumping dell'OMC, che prevedono che il dumping sia valutato in riferimento ai prodotti importati e non impongono di valutare le condizioni del mercato interno al di là dell'analisi del pregiudizio stabilita. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(49)

Inoltre il governo della RPC ha osservato che la Commissione ha applicato regole e norme discriminatorie nei confronti delle società cinesi, quando si trovavano in situazioni simili a quelle delle società dell'UE, riguardo anche, ma non solo, a norme sleali relative all'onere di allegazione e di prova. Al tempo stesso la Commissione non ha verificato la sussistenza di distorsioni di mercato nell'UE o negli Stati membri. Questa serie di pratiche ha seriamente compromesso l'affidabilità e la legittimità dell'analisi e delle conclusioni della Commissione sugli aspetti fondamentali delle inchieste antidumping riguardanti il calcolo del dumping e del pregiudizio. Di conseguenza, è sufficiente sollevare dubbi in merito a una potenziale violazione degli obblighi in materia di trattamento nazionale ai sensi delle norme dell'OMC.

(50)

Il governo della RPC non ha fornito alcuna spiegazione o elemento di prova in merito alle presunte regole discriminatorie nei confronti delle società cinesi. La Commissione ha pertanto ritenuto le obiezioni infondate. Per quanto riguarda le presunte distorsioni nell'UE, la Commissione ha osservato che, oltre al fatto che questa argomentazione del governo della RPC è generica e priva di fondamento, le distorsioni presenti nell'UE e che riguardano le società dell'UE non sono oggetto dell'analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che riguarda il paese esportatore. Il concetto è quindi giuridicamente irrilevante per l'industria dell'Unione nel contesto specifico delle inchieste antidumping. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(51)

In quarto luogo, il governo della RPC ha sostenuto che le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non sono coerenti con l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC, che fornisce un elenco esaustivo di situazioni in cui il valore normale può essere costruito, e le distorsioni significative non vi figurano. Il governo della RPC ha altresì affermato che l'utilizzo di dati di un paese rappresentativo appropriato o di prezzi internazionali per costruire il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era incoerente anche con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GATT, e con l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC, segnatamente con l'articolo 2.2.1.1. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che le regole dell'OMC richiedevano l'utilizzo del costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un congruo importo per i costi amministrativi, di vendita e generali e per i profitti al momento della costruzione del valore normale. Tuttavia l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base ha ampliato la portata delle fonti di dati al fine di includervi i costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato oppure i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali. A parere del governo della RPC, ciò esulava dall'ambito di applicazione delle norme dell'OMC. Di conseguenza, indipendentemente dal fatto che l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base sia in linea con le norme dell'OMC o meno, la Commissione non dovrebbe costruire il valore normale quando sussistono le cosiddette «distorsioni di mercato» di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(52)

La Commissione ritiene che la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sia coerente con gli obblighi dell'Unione europea nei confronti dell'OMC. La Commissione ritiene che, in linea con i chiarimenti dell'organo d'appello nel caso DS473 UE-Biodiesel (Argentina), le disposizioni del regolamento di base applicabili in generale a tutti i membri dell'OMC, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, consentano l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati, se tali adeguamenti sono necessari e giustificati. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(53)

Il governo della RPC ha sostenuto che, nel caso di specie, la Commissione ha direttamente ignorato le scritture degli esportatori cinesi, il che non è coerente con l'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC. Secondo le argomentazione del governo della RPC, l'organo d'appello nel caso DS473 UE-Biodiesel (Argentina) e il panel nella controversia DS494, UE — Metodologie di adeguamento dei costi II (Russia) hanno asserito che, conformemente all'articolo 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, nella misura in cui le scritture tenute dall'esportatore o dal produttore oggetto dell'inchiesta corrispondano — entro limiti accettabili — in maniera accurata e affidabile, a tutti i costi effettivi sostenuti dal determinato produttore o esportatore per il prodotto oggetto dell'inchiesta, l'autorità incaricata dell'inchiesta dovrebbe utilizzare tali scritture per stabilire il costo di produzione dei produttori oggetto dell'inchiesta.

(54)

La Commissione ha rammentato che le controversie DS473 e DS494 non riguardavano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che nella presente inchiesta rappresenta la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale. Tali controversie riguardavano inoltre situazioni di fatto diverse rispetto alla situazione di fatto relativa all'esistenza di distorsioni significative. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(55)

Inoltre il governo della RPC ha affermato che, nell'inchiesta condotta secondo l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, per quanto riguarda il caso di specie, la Commissione ha applicato due pesi e due misure. Secondo il governo della RPC, la Commissione ha rifiutato di accettare i dati relativi ai costi degli esportatori cinesi sulla base della sussistenza di significative distorsioni di mercato sul mercato cinese, ma ha accettato i dati del paese rappresentativo e li ha utilizzati per sostituire i dati dei produttori cinesi senza valutare se tali dati sostitutivi possano essere influenzati da distorsioni di mercato. Questa, secondo il governo della RPC, è una dimostrazione dell'utilizzo di «due pesi e due misure». Il governo della RPC ha affermato che tale approccio non garantiva l'attendibilità dei costi pertinenti nel paese rappresentativo selezionato. Inoltre era impossibile rispecchiare il costo effettivo dei produttori nel paese d'origine.

(56)

Infine il governo della RPC ha aggiunto che vi erano anche iniziative di sviluppo all'interno dell'UE e negli Stati membri, simili ai piani quinquennali della Cina, come ad esempio la «New Industrial Strategy and German Industry 4.0». Secondo fonti ufficiali, nel suo mercato interno nel periodo 2017-2020, l'industria dell'alluminio dell'UE ha beneficiato di oltre 200 misure di aiuto di Stato, concesse dagli Stati membri dell'UE e autorizzate dalla Commissione.

(57)

La Commissione ha ricordato che, nel corso dell'inchiesta, essa ha esaminato se nel fascicolo vi fossero elementi che indicavano l'esistenza di distorsioni nei paesi rappresentativi, anche per quanto riguarda, in particolare, le principali materie prime utilizzate per la produzione del prodotto in esame, valutando ad esempio se fossero soggette a restrizioni alle esportazioni. Inoltre durante l'inchiesta le parti hanno avuto ampie possibilità di presentare osservazioni sull'adeguatezza dei potenziali paesi rappresentativi presi in esame dalla Commissione. In particolare la Commissione pubblica due note al fascicolo sull'adeguatezza di possibili paesi rappresentativi e una scelta preliminare di un paese appropriato per l'inchiesta. Queste note sono messe a disposizione di tutte le parti affinché possano formulare le loro osservazioni. Anche in questo caso il governo della RPC e tutte le altre parti avevano la possibilità di addurre argomentazioni ed elementi di prova per dimostrare che i possibili paesi rappresentativi considerati erano influenzati da distorsioni significative e non erano dunque idonei ai fini dell'inchiesta.

(58)

La Commissione ha osservato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore. La struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati, come il presunto sostegno finanziario concesso nell'UE, sono privi di qualsiasi pertinenza nel contesto del presente procedimento (anche se fossero presenti, quod non (5)). Pertanto tale affermazione è infondata ed è stata respinta.

(59)

Xiamen Xiashun ha presentato una serie di osservazioni in merito alla sussistenza di distorsioni significative.

(60)

In primo luogo, Xiamen Xiashun ha osservato che al considerando 97 del regolamento provvisorio si fa riferimento a un articolo pubblicato online, secondo il quale Xiamen Xiashun promuoverebbe attivamente le opere di edificazione del partito e le attività sindacali. Xiamen Xiashun ha osservato che questo articolo dovrebbe essere interpretato soltanto nel senso che Xiamen Xiashun agevola i suoi lavoratori iscritti ai sindacati, siano essi membri del partito o meno, nello svolgere le loro attività all'interno della società. Tuttavia Xiamen Xiashun ha sottolineato che l'espressione «processo decisionale» non implica che i membri del partito o del sindacato abbiano voce in capitolo sulla gestione e la governance della società o sulla fissazione dei prezzi per l'acquisto delle materie prime o la vendita dei prodotti. Di conseguenza, non si dovrebbe trarre alcuna conclusione in merito al controllo del governo o alla distorsione del mercato sulla base di tale espressione.

(61)

Inoltre Xiamen Xiashun si è opposta alle risultanze della Commissione di cui al considerando 97 del regolamento provvisorio, spiegando che la presenza di membri del partito nella società non implica che questi controllino la società. Xiamen Xiashun ha osservato che è giuridicamente obbligata a consentire ai membri del partito di organizzare attività di edificazione del partito, ma ciò non significa che i membri del partito abbiano un'influenza sulla società. Ha aggiunto che chiunque può aderire a una religione o a un partito politico di sua scelta e ciò non incide in alcun modo sul processo decisionale della società. Ha inoltre sottolineato che lo svolgimento di attività di edificazione del partito organizzate nella società non significa che tra i dirigenti della società vi siano membri del partito comunista cinese (PCC). Infine Xiamen Xiashun ha spiegato che la traduzione della Commissione di «edificazione del partito» è errata e che le attività dei membri del PCC all'interno della società sono principalmente quelle connesse allo studio delle politiche governative, alla fornitura di pareri e consulenza all'organizzazione del partito o talvolta anche ad alcune attività di intrattenimento. Ha aggiunto che nessun elemento del fascicolo indicava che il PCC controlla le società partecipanti. Xiamen Xiashun ha ribadito tali osservazioni in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni.

(62)

La Commissione ha osservato che, in primo luogo, le attività del comitato di partito attivo all'interno di Xiamen Xiashun sono chiaramente descritte come «processo decisionale» nell'articolo citato al considerando 97 del regolamento provvisorio. L'articolo non analizza né interpreta nel dettaglio cosa comporti tale «processo decisionale». Tuttavia la Commissione ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, primo e secondo trattino, due elementi pertinenti per valutare la sussistenza di distorsioni significative in un paese sono i seguenti: «il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione» e «la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi». Il coinvolgimento del comitato di partito nel «processo decisionale» di Xiamen Xiashun rientra in entrambi i criteri. Il requisito secondo cui la presenza statale nella società interferisce nella determinazione dei prezzi e dei costi non significa che lo Stato fissi direttamente i prezzi dei beni venduti, ma che, a causa della presenza e del coinvolgimento dei membri del partito nella società, questa possa aspettarsi un trattamento più favorevole e un sostegno da parte delle autorità, il che potrebbe incidere indirettamente sui suoi costi e prezzi. Inoltre la presenza nella società di membri del PCC e il fatto che la società faciliti le attività di edificazione del partito e il relativo coinvolgimento nel «processo decisionale» è un chiaro indicatore del fatto che la società non è indipendente dallo Stato e che probabilmente agisce in conformità della politica del PCC piuttosto che delle forze di mercato. Tale argomentazione è pertanto respinta.

(63)

Sebbene, in linea di principio, ogni dipendente abbia in effetti il diritto di aderire alla religione o al partito politico di sua scelta, di fatto in Cina la situazione è diversa, in quanto la Cina è uno Stato monopartitico e il PCC corrisponde allo Stato e al suo governo (6). Pertanto la presenza di membri del PCC in una società, i quali organizzano regolarmente attività di «edificazione del partito» e hanno il diritto di partecipare al «processo decisionale», come illustrato ai considerando 50 e 52, indica una presenza statale nella società. Per quanto riguarda le attività del comitato di partito, la Commissione osserva innanzitutto che le attività di «edificazione del partito» sono intese dalla Commissione nel senso di «attività volte a rafforzare lo spirito del partito nella società» o «sviluppo di attività collegate al partito per garantire la leadership generale del partito», conformemente agli orientamenti ufficiali (7). La Commissione ricorda che, come già spiegato al considerando 52, i comitati di partito presenti nella società hanno almeno un effetto indiretto, sebbene almeno potenzialmente distorsivo, a causa della stretta interconnessione tra lo Stato e il PCC in Cina.

(64)

In secondo luogo, Xiamen Xiashun ha contestato la conclusione della Commissione di cui al considerando 166 del regolamento provvisorio, secondo cui Xiamen Xiashun è soggetta alle distorsioni a livello nazionale relative al mercato del lavoro. Xiamen Xiashun ha sostenuto che i suoi salari sono notevolmente più elevati rispetto a quelli dei suoi concorrenti. Inoltre Xiamen Xiashun ha osservato che l'onere della prova incombente ai produttori esportatori per confutare l'asserita presunzione di fatto riguardante la sussistenza di «distorsioni significative» è diventato così gravoso che per una singola società è impossibile sostenerlo. Secondo quanto osservato da Xiamen Xiashun, in pratica ciò significa che: i) non è del tutto chiaro come e con quali elementi di prova una singola società possa confutare la presunzione di distorsione delle sue voci di costo, come il costo del lavoro; e ii) anche se vengono forniti elementi di prova fattuali specifici che dimostrano comparativamente differenze significative nei costi tra i produttori esportatori, la Commissione non sarà in grado di rimettere in discussione la sua risultanza prima facie relativa alla sussistenza di «distorsioni significative».

(65)

La Commissione ha ricordato che, come indicato al punto 3.3.1.7 del regolamento provvisorio, i salari in Cina sono distorti, tra l'altro, a causa delle restrizioni alla mobilità dovute al sistema di registrazione dei nuclei familiari (hukou), nonché dell'assenza di sindacati indipendenti e della contrattazione collettiva. Poiché le risultanze della Commissione di cui al punto 3.3.1.7 indicano la presenza di distorsioni orizzontali a livello nazionale nel mercato del lavoro cinese, la gravità di tali distorsioni porta alla conclusione che i costi salariali in Cina sono nel complesso distorti. Non vi sono elementi nel fascicolo in base ai quali si sia potuto accertare positivamente che i costi salariali interni di Xiamen Xiashun non fossero influenzati dalle distorsioni del mercato del lavoro. In primo luogo, Xiamen Xiashun non ha presentato alcun elemento di prova del modo in cui tali distorsioni orizzontali non incidono sul suo costo del lavoro, ad esempio dimostrando che il suo personale non era influenzato dal sistema hukou, che esistevano sindacati indipendenti e che vi era una contrattazione collettiva. Inoltre non esisteva alcuna prova atta a dimostrare che i suoi salari fossero conformi ai principi di mercato, in quanto non aveva presentato alcun dato al riguardo. Inoltre un determinato livello di salari rispetto ai salari dei concorrenti operanti nello stesso settore non indica di per sé che le distorsioni orizzontali a livello nazionale presenti nel mercato del lavoro della RPC non abbiano inciso sul livello dei salari di Xiamen Xiashun.

(66)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha ribadito che i suoi salari erano notevolmente più elevati di quelli dei suoi concorrenti e che tale differenza nel livello dei salari dovrebbe costituire un elemento di prova del fatto che la società non fosse soggetta alle presunte distorsioni.

(67)

Xiamen Xiashun non ha fornito prove concrete del fatto che non sia soggetta alle distorsioni dei costi salariali a livello nazionale, come stabilito nella sezione 3.3.1.7 del regolamento provvisorio. Pertanto, secondo la Commissione, l'esistenza di un determinato livello di salari rispetto ai salari dei concorrenti operanti nello stesso settore non indica di per sé che le distorsioni orizzontali a livello nazionale presenti nel mercato del lavoro della RPC non incidano sul livello dei salari del produttore esportatore in questione. In altre parole, anche se i salari di questo produttore esportatore erano superiori a quelli dei suoi concorrenti, ciò non dimostra che tale livello salariale non sia influenzato dalle distorsioni del mercato del lavoro nella RPC.

(68)

La Commissione ha espresso forte disaccordo rispetto all'affermazione che i produttori esportatori non possono confutare un'asserita presunzione di fatto relativa alla sussistenza di distorsioni significative. In primo luogo, non esiste alcuna asserita presunzione di fatto, in quanto la Commissione, in ogni inchiesta, valuta in modo molto dettagliato la sussistenza di distorsioni significative che incidono sul prodotto oggetto dell'inchiesta e sui produttori esportatori interessati, tenendo conto, in modo imparziale, di tutti gli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Inoltre, in presenza di argomentazioni secondo cui le distorsioni orizzontali non incidono su determinati costi sul mercato interno ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base, la Commissione analizza attentamente e in dettaglio tali argomentazioni, come dimostra chiaramente la lunghezza delle analisi in questa e nelle altre inchieste riguardanti la RPC. Se vi fossero prove del fatto che Xiamen Xiashun non era interessata dalle distorsioni a livello nazionale presenti sul mercato del lavoro cinese, la Commissione utilizzerebbe certamente il costo del lavoro proprio della società in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base.

(69)

In terzo luogo, Xiamen Xiashun ha osservato che il fatto che la Commissione abbia sistematicamente ignorato il costo del lavoro dei produttori esportatori cinesi dimostra che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con gli articoli 2.2 e 2.2.1.1 dell'accordo antidumping dell'OMC. Ciò è dovuto al fatto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi e i prezzi siano sistematicamente ignorati, senza esaminare se siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2.2 dell'accordo antidumping dell'OMC.

(70)

La Commissione ha ricordato che in ogni inchiesta tutte le parti hanno la possibilità di fornire elementi di prova su tutti gli elementi pertinenti, tra cui l'asserzione che alcuni fattori produttivi sono esenti da distorsioni, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, terzo trattino, del regolamento di base. Come spiegato ai considerando 55 e 56, la Commissione non respinge sistematicamente i dati relativi al costo del lavoro dei produttori esportatori cinesi, ma li analizza in dettaglio in ciascun caso in cui una parte sostiene l'assenza di distorsioni, per verificare se un produttore esportatore sia interessato dalle distorsioni significative (8). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(71)

In quarto luogo, Xiamen Xiashun ha osservato che, al considerando 155 del regolamento provvisorio, la Commissione ha indicato che Xiamen Xiashun ha ricevuto determinati premi o riconoscimenti formali; ciò significa che per ottenerli doveva soddisfare i requisiti di ammissibilità, che comprendono, tra gli altri, l'adesione alla linea ufficiale del governo della RPC e la conformità alle strategie e alle politiche governative ufficiali. Xiamen Xiashun ha sottolineato che tali riconoscimenti sono solo onorificenze ricevute dalla società e che, sebbene la società dovesse soddisfare alcuni requisiti, non è controllata dal governo. Xiamen Xiashun ha aggiunto che non vi erano elementi di prova nel fascicolo atti a indicare che il prezzo di acquisto della materia prima o il prezzo di vendita di un prodotto siano stabiliti su indicazione del governo, in contrasto con le condizioni di mercato.

(72)

Come già spiegato dalla Commissione al considerando 155 del regolamento provvisorio, le ricompense e i titoli ottenuti da Xiamen Xiashun non solo riconoscono i risultati conseguiti da questa società, ma impongono anche chiaramente che essa sia allineata alla politica ufficiale del governo. Come dimostrato dalle citazioni di cui al considerando 155 del regolamento provvisorio, solo le società che aderiscono rigorosamente alla linea del governo possono beneficiare dei riconoscimenti ottenuti da Xiamen Xiashun, come il titolo di «Backbone Enterprise» (impresa portante) della provincia di Fujian.

(73)

In quinto luogo, Xiamen Xiashun ha argomentato, e ribadito in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, che al considerando 157 del regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito, in assenza di prove contrarie, che Xiamen Xiashun era soggetto alle distorsioni presenti a livello nazionale nei procedimenti fallimentari. Xiamen Xiashun ha sottolineato che, in quanto impresa di successo, non può dimostrare di non essere soggetta a distorsioni in procedimenti fallimentari.

(74)

Come già illustrato al considerando 157 del regolamento provvisorio, il problema con le leggi fallimentari cinesi risiede nell'applicazione inadeguata delle leggi e nel ruolo svolto dallo Stato nei procedimenti fallimentari. In ogni inchiesta le parti hanno la possibilità di fornire elementi di prova su tutti gli elementi pertinenti e la Commissione analizza in dettaglio i dati in ciascun caso in cui una parte sostiene l'assenza di distorsioni, per verificare se un produttore esportatore sia interessato dalle distorsioni significative. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(75)

In sesto luogo, Xiamen Xiashun ha osservato che, al considerando 162 del regolamento provvisorio, la Commissione ha indicato che Xiamen Xiashun ha costituito una joint venture con un'impresa di proprietà dello Stato, concludendo che essa abbia collaborato strettamente con lo Stato cinese e che le distorsioni presenti a livello nazionale riguardino anche i suoi fornitori. Xiamen Xiashun ha affermato che è molto comune in tutto il mondo che le imprese private operino con imprese di proprietà dello Stato o con agenzie governative, e ciò non significa che l'altra parte sia costretta a trasferire il controllo dell'attività al governo. Nel caso di Xiamen Xiashun, la joint venture con l'impresa di proprietà dello Stato è gestita esclusivamente ai sensi del suo statuto e del diritto societario della Cina. Xiamen Xiashun ha sottolineato che non vi erano elementi di prova disponibili atti a indicare che il governo stia controllando e dirigendo la fissazione dei prezzi dei prodotti, l'offerta e la domanda delle materie prime, nonché l'attività quotidiana della joint venture.

(76)

Mentre la Commissione concorda sul fatto che le joint venture tra imprese private e quelle di proprietà dello Stato sono molto comuni nel mondo, il ruolo delle imprese di proprietà dello Stato in Cina è molto specifico, come descritto al punto 3.3.1.3 del regolamento provvisorio. Un altro esempio pertinente dell'effetto distorsivo sui prezzi e sui costi delle imprese di proprietà dello Stato in Cina è la citazione di un articolo pubblicato sul sito web del governo della RPC: «Lo sviluppo su vasta scala delle imprese di proprietà dello Stato nelle tecnologie di base e nei settori strategici ha agevolato e sostenuto le imprese private sotto molti aspetti, quali l'inclusività dei prezzi, il trasferimento di talenti, la diffusione delle tecnologie e il salvataggio di capitali.» (9) I concetti di «agevolazione», «sostegno», «inclusività dei prezzi» e «salvataggio di capitali» menzionati nell'articolo indicano chiaramente un effetto distorsivo della collaborazione tra le imprese di proprietà dello Stato e le imprese private sul mercato cinese. In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha ribadito le sue osservazioni, ma non ha fornito alcun elemento di prova atto a confutare le conclusioni della Commissione.

3.1.2.   Paese rappresentativo

(77)

Nel regolamento provvisorio la Commissione ha selezionato la Turchia come paese rappresentativo conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. I dettagli sul metodo utilizzato per la selezione sono stati illustrati nella prima e nella seconda nota messe a disposizione delle parti nel fascicolo pubblico il 25 novembre 2020 e il 17 marzo 2021 («prima nota» e «seconda nota») e ai considerando da 170 a 197 del regolamento provvisorio.

(78)

Xiamen Xiashun e Donghai hanno ripetutamente contestato la scelta della Commissione di utilizzare i dati delle società che producono estrusi in alluminio come valore di riferimento per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti. Ad avviso delle parti, gli estrusi in alluminio non erano simili agli ACF e vi erano differenze sostanziali tra i due prodotti in termini di impiego, costo di produzione e fattori produttivi. Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che le differenze hanno influenzato i profitti e le SGAV delle società; di conseguenza, i profitti e le SGAV delle società produttrici di estrusi in alluminio non dovrebbero essere utilizzati per determinare il valore normale. Secondo Donghai, la Commissione avrebbe dovuto limitare la sua selezione solo alle società attive nella produzione di ACF. Donghai ha inoltre sostenuto che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base dispone che la società selezionata del paese rappresentativo fabbrichi il prodotto oggetto dell'inchiesta. Xiamen Xiashun ha ribadito le stesse argomentazioni in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni.

(79)

Innanzitutto si fa riferimento alla valutazione della Commissione di cui ai considerando da 184 a 190 del regolamento provvisorio concernenti la selezione del settore degli estrusi in alluminio e dei produttori turchi all'interno di tale settore. Benché la Commissione riconosca che talune caratteristiche, usi finali, processi di produzione e costi di produzione degli ACF e degli estrusi in alluminio possano non essere identici, si rammenta che questi aspetti devono essere considerati nel loro insieme per determinare se un prodotto o un settore rientri nella stessa categoria generale e/o nello stesso settore del prodotto oggetto dell'inchiesta. Inoltre in risposta all'argomentazione di Donghai riguardante l'uso di dati solo di produttori di ACF, la Commissione ha ricordato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base impone unicamente di stabilire i corrispondenti costi di produzione e di vendita, nonché un congruo livello di SGAV e di profitti, in un paese rappresentativo appropriato. Tale disposizione non impone l'uso di dati di società che fabbricano esattamente lo stesso prodotto di quello in esame.

(80)

In secondo luogo, si ricorda che nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha un margine di discrezionalità quanto alla selezione delle società nel paese rappresentativo. In ragione di tale margine di discrezionalità e come illustrato nel regolamento provvisorio (cfr. i considerando 182, 188 e 192), in mancanza di dati che dimostrino un livello congruo di SGAV e di profitti dei produttori di ACF in uno o più paesi rappresentativi, la Commissione può, se necessario, prendere in considerazione anche i produttori che fabbricano un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(81)

Xiamen Xiashun e Donghai hanno inoltre contestato la decisione della Commissione di non tener conto dei dati di un produttore turco di ACF (10), in quanto il suo profitto era vicino al punto di equilibrio. A loro parere, ciò contraddice l'approccio della Commissione adottato nell'inchiesta sugli estrusi in alluminio, in cui la Commissione, nel determinare un valore congruo per le SGAV e i profitti, ha preso in considerazione tutte le società redditizie indipendentemente dal loro livello di profitto, purché non registrassero perdite (11).

(82)

Si ricorda che il produttore turco di ACF indicato era l'unica società con dati pubblicamente accessibili per il 2019 (periodo che si sovrappone parzialmente al periodo dell'inchiesta). Un profitto prossimo al pareggio di una sola società non può essere considerato congruo, in particolare considerando il livello di profitti raggiunto da un paniere di altre società turche attive nell'industria dell'alluminio nello stesso periodo. Di conseguenza, come osservato nel regolamento provvisorio (considerando 192), la Commissione ha ritenuto che, al fine di trovare un congruo importo per le SGAV e i profitti, l'uso di dati finanziari raggruppati e ponderati di un paniere di società con congrue cifre di profitto sia più adeguato rispetto all'utilizzo di dati di un solo produttore i cui livelli di profitto non sembrano indicativi della situazione economica del settore. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

3.1.3.   Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni per i fattori produttivi

(83)

La Commissione ha esposto i dettagli relativi alle fonti utilizzate per stabilire il valore normale ai considerando da 198 a 223 del regolamento provvisorio. Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, diverse parti hanno presentato osservazioni sulle diverse fonti utilizzate per determinare il valore normale.

3.1.3.1.   Materie prime

(84)

Donghai ha sostenuto che l'approccio della Commissione all'uso della banca dati del GTA era inadeguato, in quanto valori sostitutivi più precisi erano pubblicamente accessibili. Donghai ha contestato in particolare i valori del GTA per i rotoli laminati a freddo e ha suggerito l'utilizzo di prezzi di riferimento alternativi basati sulla relazione della CRU (12). Tuttavia, in risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Donghai ha semplicemente ribadito le argomentazioni già addotte in risposta alla seconda nota, senza apportare alcun nuovo elemento di fatto o di diritto. Pertanto l'argomentazione di Donghai è stata respinta e le risultanze di cui ai considerando da 214 a 217 del regolamento provvisorio sono state confermate.

(85)

Donghai ha altresì ripetutamente contestato il valore di riferimento per gli avanzi di alluminio. Secondo Donghai, il prezzo di riferimento degli avanzi dovrebbe essere determinato utilizzando come base un riferimento ai prezzi dei lingotti di alluminio. Nel regolamento provvisorio (cfr. considerando 211 e 212), la Commissione ha spiegato i motivi per i quali ha applicato il valore di riferimento del GTA per gli avanzi di alluminio piuttosto che il valore di riferimento per i lingotti di alluminio. Poiché Donghai non ha fornito alcun nuovo elemento di prova sui motivi per cui la Commissione non dovrebbe utilizzare il valore contenuto nella banca dati del GTA, la Commissione ha respinto l'argomentazione e ha confermato le proprie risultanze di cui ai considerando 211 e 212 del regolamento provvisorio.

(86)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Donghai ha inoltre formulato alcune argomentazioni in merito al carbone bituminoso.

(87)

La Commissione chiarisce che il carbone bituminoso non è un fattore produttivo del prodotto in esame e che pertanto non è stato stabilito alcun valore di riferimento al riguardo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(88)

Xiamen Xiashun e Donghai hanno inoltre sostenuto che, nel regolamento provvisorio, la Commissione ha espressamente ritenuto che il prezzo di una delle materie prime usate per la produzione degli ACF, il lingotto di alluminio, fosse risultato esente da distorsioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, facendo riferimento al fatto che il prezzo di acquisto dei lingotti pagato dai produttori esportatori inclusi nel campione «non era considerevolmente minore rispetto ai prezzi praticati sui mercati internazionali rappresentativi» (13). Pertanto è opinione delle parti che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il prezzo effettivo pagato dai produttori esportatori per i lingotti invece di utilizzare un valore di riferimento basato sui valori del GTA.

(89)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha ribadito tale argomentazione.

(90)

La Commissione ha ricordato che il calcolo del valore normale e la valutazione relativa all'applicazione della regola del dazio inferiore erano analisi diverse, basate su disposizioni diverse del regolamento di base. Le conclusioni raggiunte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), si basavano su vari fattori. Tali fattori comprendono una valutazione della possibile incidenza di uno o più dei fattori elencati nell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, quali ad esempio l'esistenza di politiche pubbliche, l'interferenza delle autorità pubbliche sui mercati, la presenza statale nelle imprese, ecc. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese. Conformemente a tale articolo, la Commissione ha constatato che il settore dell'alluminio nella RPC era potenzialmente interessato da distorsioni significative (considerando 143 e 169 del regolamento provvisorio) e che pertanto il valore normale doveva essere costruito in base a costi di produzione e di vendita che riflettessero prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. Il fatto che il prezzo medio di acquisto di tale materia prima nella RPC per i produttori esportatori inclusi nel campione non fosse considerevolmente minore rispetto al prezzo di riferimento nel paese rappresentativo, ossia in media nell'ordine del [0 % - 5 %], non significa automaticamente che si possa accertare positivamente che i costi dei produttori esportatori siano esenti da distorsioni. Infatti, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, per giustificare la non applicazione della regola del dazio inferiore, la Commissione valuta solo il livello di prezzo di uno specifico fattore produttivo sul mercato interno e se il livello di prezzo di tale fattore praticato sul mercato interno sia «considerevolmente minore» rispetto a un valore di riferimento internazionale. Il confronto tra i prezzi praticati sul mercato interno e i prezzi internazionali a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, denota uno scopo e un contesto diversi rispetto al calcolo del valore normale basato sull'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Nel fascicolo non vi erano elementi di prova che confermassero una risultanza di accertamento positivo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del fatto che il prezzo dei lingotti di alluminio acquistati da uno o più produttori esportatori fosse esente da distorsioni significative e giustificasse pertanto il ricorso ai prezzi dei lingotti praticati sul mercato interno in tale contesto.

(91)

La Commissione ha pertanto sostenuto che l'esito dell'esame a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base non ha influito sulle conclusioni da essa raggiunte ai considerando 143 e 169 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(92)

Donghai e Xiamen Xiashun hanno inoltre sostenuto che la Commissione non dovrebbe applicare dazi all'importazione in relazione a materiali che i produttori esportatori producono essi stessi, o che acquistano nella RPC. Secondo Donghai, l'applicazione del dazio all'importazione, per ricreare i costi reali che avrebbe sostenuto una società teorica in un paese con un'economia esente da distorsioni significative, era contraria alla logica dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Il terzo comma di tale disposizione prevede che una «valutazione deve essere eseguita separatamente per ciascun esportatore e produttore». Secondo Donghai ciò implica che il valore normale non può essere calcolato in astratto, ma deve basarsi sulla situazione concreta delle società oggetto dell'inchiesta. Donghai ha fatto riferimento alla precedente prassi della Commissione, in base alla quale la finalità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base consisteva nel «trovare, in un possibile paese rappresentativo, tutti o il maggior numero possibile di fattori di produzione esenti da distorsioni corrispondenti a quelli utilizzati dai produttori cinesi che hanno collaborato e di importi esenti da distorsioni per le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti» (14). Di conseguenza, Donghai ha ritenuto che l'inclusione dei dazi all'importazione per le materie prime che le società cinesi acquistano nel loro paese d'origine non possa essere considerata ragionevole ai sensi (e nella logica) di tale disposizione. Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che il dazio all'importazione serviva a compensare l'IVA non riscossa dai paesi esportatori, in modo che il prezzo all'esportazione sia comparabile al prezzo praticato sul mercato interno, al quale si applica l'IVA. Pertanto, ai fini del calcolo del valore normale, non è opportuno aggiungere dazi all'importazione.

(93)

La Commissione ha ricordato che l'articolo 2, paragrafo 6 bis, le consente di stabilire il valore normale sulla base di costi e prezzi esenti da distorsioni in un paese rappresentativo, in questo caso la Turchia, come approssimazione di quello che sarebbe stato il prezzo esente da distorsioni nella RPC se non ci fossero state distorsioni significative. Dato che in Turchia un produttore che acquista tali materiali dall'estero sarebbe soggetto ai dazi all'importazione, nella determinazione del valore normale sono presi in considerazione anche i dazi all'importazione, al fine di rispecchiare il prezzo/costo di una qualunque materia prima pagabile da un produttore nel paese rappresentativo e pertanto esente dalle distorsioni significative riscontrate in Cina. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

3.1.3.2.   Lavoro

(94)

Donghai ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare gli indici mensili invece di un indice medio (annuo) dei prezzi alla produzione, senza tuttavia motivare la sua argomentazione e senza spiegare come ciò avrebbe influito sul calcolo del valore normale. L'argomentazione di Donghai è stata pertanto respinta.

3.1.3.3.   Energia elettrica

(95)

Donghai ha sostenuto che, per stabilire il valore di riferimento per l'energia elettrica, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati Eurostat, che a suo avviso erano più accurati dei dati nazionali turchi utilizzati dalla Commissione, in quanto erano al netto dell'IVA e di altre imposte recuperabili.

(96)

La Commissione ha esaminato l'argomentazione e ha constatato che i dati Eurostat relativi alla Turchia erano, comunque, basati sui dati ricavati dalle statistiche nazionali turche, sebbene presentati in modo diverso. Inoltre per determinare il valore di riferimento per l'energia elettrica, la Commissione ha già detratto l'IVA dai dati nazionali turchi. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

3.1.3.4.   Spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti

(97)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Donghai ha dichiarato che, ai fini della determinazione del valore di riferimento per SGAV e profitti esenti da distorsioni, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati di altre tre società, che si presume siano ugualmente produttori di ACF.

(98)

In primo luogo, Donghai non ha fornito alcuna prova che tali ulteriori società indicate abbiano prodotto ACF durante il periodo dell'inchiesta. In secondo luogo, Donghai non ha fornito dati finanziari prontamente disponibili per nessuna delle società in questione e la Commissione non ha individuato alcun dato finanziario per nessuna delle tre società indicate da Donghai. Pertanto l'argomentazione di Donghai è stata respinta.

3.1.4.   Fattori produttivi e fonti di informazioni

(99)

Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti per quanto riguarda la Turchia, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi degli ACF

Fattore produttivo

Codice delle merci

Valore esente da distorsioni

Unità di misura

Materie prime

Lingotti di alluminio

7601 10

12,73

CNY/KG

Placche di alluminio

7601 20 20

13,91

CNY/KG

Bobine di fogli di alluminio

7606 12 92

26,06

CNY/KG

Olio di laminazione («acqua ragia minerale»)

2710 12 21

5,92

CNY/KG

Additivi dell'olio di laminazione

2710 12 21

5,92

CNY/KG

Avanzi di alluminio

7602 00 19

11,01

CNY/KG

Lavoro

Costo del lavoro nel settore manifatturiero

n.d.

59,97

CNY/ora

Energia

Energia elettrica

n.d.

0,48 -0,51  (15)

CNY/KWh

3.1.5.   Calcolo del valore normale

(100)

Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 224 a 231 del regolamento provvisorio.

(101)

Nella fase provvisoria, e anche in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Donghai ha ribadito che, nel calcolo del valore normale, avrebbe dovuto essere trattata in modo consolidato insieme ad altre entità appartenenti allo stesso gruppo societario («Nanshan Group»). Segnatamente, secondo Donghai, la Commissione avrebbe dovuto sostituire con i prezzi di riferimento solo i prezzi dei fattori produttivi acquistati dal gruppo all'inizio del processo di produzione da una parte indipendente. In tal modo la Commissione considererebbe tutti i fattori produttivi oggetto di distorsioni acquistati dal gruppo. La società ha ritenuto che, pur essendo soggetti giuridicamente distinti, le società di Nanshan Group formino parte di un'unica unità da un punto di vista economico, in quanto i) sono controllate dalla stessa entità e vi è una significativa sovrapposizione all'interno del gruppo in termini sia di consiglio di amministrazione che di dirigenza; ii) sono tutte situate nello stesso parco industriale e iii) il processo di produzione è estremamente integrato, ovvero la produzione di una società costituisce il fattore produttivo dell'altra. Inoltre le singole società appaiono anche agli acquirenti indipendenti come un'entità unica, con un unico sito web, un unico marchio e un unico centro di contatto. Donghai ha sostenuto che il concetto di entità economica unica non era limitato al diritto di difesa commerciale, ma riguardava anche altri rami del diritto dell'Unione (segnatamente le norme sulla concorrenza). Inoltre le decisioni relative alla produzione non sono prese da Donghai, bensì a livello di gruppo. Secondo Donghai, le risultanze della Commissione hanno comportato una discriminazione, in quanto non tengono conto delle differenze tra gli esportatori inclusi nel campione. Donghai ha cercato di dimostrare la presunta discriminazione mettendo a confronto il trattamento riservato nel caso di specie a Xiamen Xiashun (produttore con il margine di dumping più basso, che produce ACF a partire da lingotti di alluminio nell'ambito della stessa entità giuridica) rispetto a Nanshan Group.

(102)

Donghai ha sostenuto inoltre che il metodo violava anche le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che fa riferimento ai «corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato». Secondo Donghai, i costi di produzione corrispondenti non erano quelli delle materie prime intermedie, bensì quelli delle prime materie prime della catena di produzione dell'alluminio, vale a dire la bauxite e il carbone. Donghai ha affermato che la Commissione era autorizzata solo a non tener conto dei costi del materiale di fornitori indipendenti.

(103)

La Commissione ha riesaminato l'argomentazione e gli elementi di prova nel fascicolo. Non è stata tuttavia addotta alcuna nuova argomentazione che contraddica le conclusioni di cui al considerando 231 del regolamento provvisorio. Determinare il processo di produzione su base consolidata e utilizzare i fattori produttivi dei produttori affiliati per i prodotti a monte diversi dagli ACF offuscherebbe la realtà industriale ed economica delle entità produttrici di ACF. La Commissione ritiene inoltre che, se i prezzi e i costi risultassero distorti in Cina relativamente al prodotto in esame e ai suoi fattori produttivi, tali risultanze inciderebbero anche sui fattori produttivi della società collegata all'interno del gruppo. Pertanto tali fattori produttivi, indipendentemente dal fatto che provengano da un fornitore collegato, dovrebbero essere adeguati in questo contesto.

(104)

La Commissione inoltre non ha ritenuto che il metodo fosse discriminatorio. In primo luogo, Donghai ha messo a confronto il trattamento di un altro produttore con quello riservato a Nanshan Group, senza considerare il fatto che è solo Donghai (e non l'intero Nanshan Group) ad essere sottoposto alla presente inchiesta in qualità di produttore esportatore. Il metodo applicato dalla Commissione riflette semplicemente l'assetto effettivo dei singoli produttori e i dei loro processi di produzione. Pertanto, i «corrispondenti» costi di produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono i costi sostenuti individualmente da ciascuno dei soggetti giuridici e ugualmente interessati dalle distorsioni significative. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni addotte da Donghai.

(105)

Dal momento che Donghai non ha fornito alcun nuovo elemento di prova a sostegno della sua argomentazione tale da modificare la valutazione della Commissione, le risultanze provvisorie e il metodo di calcolo del valore normale di cui ai considerando da 224 a 231 del regolamento provvisorio sono stati confermati.

3.2.   Prezzo all'esportazione

(106)

Il calcolo del prezzo all'esportazione è stato illustrato in dettaglio ai considerando da 232 a 235 del regolamento provvisorio.

(107)

Xiamen Xiashun ha contestato l'adeguamento per il costo di imballaggio applicato dalla Commissione alle sue vendite all'esportazione. Ha sostenuto che il costo di imballaggio era già compreso nelle spese generali del suo costo di produzione e che, a suo parere, la ripartizione delle spese generali di produzione fornita dalla società indicava chiaramente i diversi materiali d'imballaggio. Pertanto il costo d'imballaggio è già compreso nel valore normale e non dovrebbe essere detratto dal prezzo all'esportazione.

(108)

La Commissione ha riesaminato l'argomentazione e gli elementi di prova nel fascicolo. La Commissione ritiene tuttavia che gli elementi di prova forniti non siano sufficienti. Non vi sono prove chiare che i materiali elencati siano effettivamente materiali d'imballaggio utilizzati per la spedizione agli acquirenti del prodotto in esame e le informazioni fornite non consentono di fare una stima delle quantità e del valore dei materiali d'imballaggio asseritamente utilizzati. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(109)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha ribadito l'argomentazione. Ha sostenuto che il costo totale degli articoli di imballaggio elencati nella ripartizione delle spese generali di produzione fornita dalla società, espresso in percentuale del costo di produzione, è paragonabile all'adeguamento per il costo di imballaggio applicato dalla Commissione alle sue vendite all'esportazione, il che dimostra il doppio conteggio.

(110)

La Commissione non è d'accordo con questa valutazione. In primo luogo, il presunto costo di imballaggio calcolato da Xiamen Xiashun non è paragonabile all'adeguamento applicato dalla Commissione, bensì è inferiore del 36 %. In secondo luogo, come ammesso dalla società stessa, nelle informazioni fornite non è riportata alcuna quantità di questi presunti materiali d'imballaggio che consentirebbe alla Commissione di stimare un tasso di consumo e un prezzo unitario adeguati, né sono state fornite informazioni supplementari sul fatto che tale materiale sia effettivamente materiale d'imballaggio utilizzato per le spedizioni del prodotto in esame.

3.3.   Offerte di impegno

(111)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ed entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, un produttore esportatore ha presentato un'offerta di impegno sui prezzi: Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd., insieme al suo operatore commerciale collegato Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Limited.

(112)

A norma dell'articolo 8 del regolamento di base, le offerte di impegno sui prezzi devono essere sufficienti per eliminare il pregiudizio causato dal dumping e non devono necessariamente essere accettate se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà. La Commissione ha valutato l'offerta alla luce di tali criteri e ha ritenuto che la sua accettazione provochi difficoltà per i motivi di seguito descritti.

(113)

In primo luogo, la società produce e vende vari tipi di prodotto con differenze significative nei prezzi. L'ispezione fisica non consente di distinguere facilmente tra i tipi di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione. Sarebbe in particolare molto difficile valutare lo spessore solo mediante un controllo fisico. Senza una dettagliata analisi di laboratorio le autorità doganali non sarebbero in grado di stabilire se il prodotto importato corrisponde a quanto viene dichiarato. In secondo luogo, l'alto numero di tipi di prodotto comporta un elevato rischio di compensazione incrociata tra i diversi tipi di prodotto, e i tipi di prodotto più costosi potrebbero essere falsamente dichiarati come tipi di prodotto più economici, anch'essi soggetti all'impegno. Ciò rende l'impegno inapplicabile e provocherebbe difficoltà ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base. In terzo luogo, Zhongji presenta un numero elevato di società collegate coinvolte direttamente nella produzione o nelle vendite del prodotto oggetto dell'inchiesta. Inoltre Zhongji vende il prodotto sia direttamente che indirettamente. Una struttura di gruppo così complessa comporta un elevato rischio di compensazione incrociata. La Commissione non sarebbe in grado di controllare e assicurare il rispetto dell'impegno delle vendite indirette tramite la società collegata a Hong Kong ed eventualmente tramite le altre società collegate. Già per questo l'accettazione dell'offerta provocherebbe difficoltà.

(114)

La Commissione ha inviato una lettera al richiedente, illustrando i suddetti motivi alla base del rifiuto dell'offerta di impegno.

(115)

Il richiedente ha presentato osservazioni al riguardo. Tali osservazioni sono state messe a disposizione delle parti interessate all'interno del fascicolo.

(116)

Zhongji non ha condiviso le conclusioni della Commissione secondo cui l'alto numero di tipi di prodotto rende difficile distinguerli e comporta un rischio di compensazione incrociata. A suo parere, i prodotti sono facilmente identificabili dalle autorità doganali e i prezzi dei diversi tipi di prodotto non variano in modo significativo. La società si è inoltre offerta di esportare solo i tipi di prodotto appartenenti a cinque NCP.

(117)

Inoltre, per quanto riguarda la struttura complessa del gruppo, Zhongji si è offerto di impegnarsi a vendere nell'Unione solo direttamente tramite Zhongji Lamination Materials Co., Ltd e di non vendere nessun altro prodotto agli stessi acquirenti nell'Unione a cui è venduto il prodotto oggetto dell'inchiesta.

(118)

La Commissione ha riesaminato l'offerta e le argomentazioni presentate dalla società. Le osservazioni e le modifiche proposte non hanno comunque eliminato gli elementi che rendono le offerte di impegno inapplicabili.

(119)

Anche se ridurrebbe, senza eliminare, il rischio di compensazione incrociata, l'impegno di Zhongji di esportare solo cinque NCP sarebbe estremamente difficoltoso da applicare. Come confermato dalla società nelle sue osservazioni, le autorità doganali non sarebbero in grado di stabilire se il prodotto importato corrisponda a quanto dichiarato solo mediante un controllo fisico, senza strumenti di misurazione specifici.

(120)

Per lo stesso motivo sarebbe estremamente difficile assicurare il rispetto dell'impegno di Zhongji di non vendere alcun prodotto diverso dal prodotto oggetto dell'inchiesta agli stessi acquirenti nell'UE. Inoltre le società collegate di Zhongji esportano nell'UE altri prodotti in alluminio che sono anch'essi oggetto di misure antidumping (16) e sono in vigore misure sui prodotti in alluminio classificati con lo stesso codice NC del prodotto oggetto dell'inchiesta (17).

(121)

La Commissione ha pertanto ritenuto l'offerta di impegno inapplicabile e tale da provocare difficoltà ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base, e ha quindi respinto l'offerta.

3.4.   Confronto

(122)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 236 a 241 del regolamento provvisorio.

(123)

Donghai ha ritenuto che le SGAV e il profitto delle società turche comprendessero indennità quali il trasporto e l'assicurazione. Pertanto, secondo Donghai, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base e al fine di garantire un confronto equo, la Commissione dovrebbe effettuare adeguamenti.

(124)

Donghai non ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione che le SGAV e i profitti delle società turche includevano il trasporto e l'assicurazione e che pertanto i valori comprendevano costi diversi dagli stessi valori presi in considerazione per i produttori esportatori cinesi. Pertanto la Commissione ha ritenuto che i valori relativi alle SGAV e ai profitti delle società turche e dei produttori esportatori cinesi fossero allo stesso livello e consentissero un confronto equo.

(125)

Donghai ha inoltre contestato la valuta e il corrispondente tasso di interesse utilizzati ai fini dell'adeguamento per i costi del credito. Secondo la società, avrebbe dovuto essere utilizzata la valuta della fattura. Tuttavia poiché i conti bancari detenuti dalla società (e quindi il costo del credito sul capitale in entrata) erano in valute diverse dalla valuta di fatturazione, la Commissione ha calcolato il costo del credito sulla base della valuta di conto. Tale argomentazione non è stata pertanto accolta.

(126)

Donghai ha ribadito tale argomentazione dopo la divulgazione finale delle informazioni, affermando che per il tasso d'interesse la Commissione aveva già applicato la valuta della fattura in un caso precedente.

(127)

La Commissione sostiene che, a suo avviso, l'approccio da essa seguito rappresenta una metodologia valida e appropriata, tanto più che entrambi gli approcci producono risultati simili. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(128)

Xiamen Xiashun ha contestato l'adeguamento applicato a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), per le vendite attraverso la sua società commerciale collegata, Daching, di cui ai considerando 240 e 241, e ha ribadito tale argomentazione dopo la divulgazione finale delle informazioni. Xiamen Xiashun ritiene che le argomentazioni esposte dalla Commissione al considerando 240 non costituiscano elementi di prova sufficienti per escludere l'esistenza di un'entità economica unica. Xiamen ha affermato che il fatto che l'operatore commerciale non sia situato nei locali o nei pressi del produttore e che i suoi profitti coprano le spese di ufficio non sono motivi sufficienti per escludere l'esistenza di un'entità economica unica, mentre il fatto che l'operatore commerciale agisca anche come entità acquirente di determinate materie ausiliarie per il gruppo non indebolisce, ma rafforza l'argomentazione della società.

(129)

Xiamen ha asserito inoltre che il fatto che l'operatore commerciale collegato negozi le condizioni dello sconto applicato alle vendite complessive del prodotto in esame a un gruppo societario nell'UE, anche se parte delle vendite (a una specifica entità giuridica) sono effettuate direttamente da Xiamen, avvalora la sua affermazione che le due società operino come un'entità economica unica.

(130)

La Commissione ritiene che gli elementi esposti al considerando 240 del regolamento provvisorio, nel loro insieme, dimostrino chiaramente che le funzioni di Daching sono analoghe a quelle di un agente.

(131)

Inoltre il fatto che Daching abbia negoziato individualmente lo sconto per le vendite fatte a uno specifico acquirente corrobora la tesi che egli operi in qualità di agente, anziché come un dipartimento vendite interno. Inoltre Xiamen Xiashun ha un proprio reparto esportazioni pienamente operativo, che ha trasmesso gli ordini di produzione, ha organizzato ed effettuato la spedizione agli acquirenti dell'Unione, compresi tutti i documenti di spedizione del prodotto finale, si è occupato dello sdoganamento per l'esportazione e ha preparato i documenti di vendita per almeno il [20 % - 30 %] delle vendite all'esportazione della società del prodotto in esame verso l'UE. La Commissione ha stabilito pertanto che l'operatore commerciale non può essere considerato un dipartimento vendite interno e che le due società non costituiscono un'entità economica unica.

(132)

L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.5.   Margini di dumping

(133)

Donghai ha affermato che, per calcolare il margine di dumping per il suo operatore commerciale collegato, Nanshan Europe, la Commissione aveva utilizzato come denominatore i valori CIF dichiarati sbagliati, in quanto aveva calcolato il valore della maggioranza delle operazioni invece di utilizzare i dati forniti dalla società. Inoltre, per calcolare il valore CIF dichiarato, la Commissione aveva utilizzato il profitto di un importatore indipendente anziché il profitto effettivo di Nanshan Europe. Tale argomentazione è stata in parte accolta: sono stati acquisiti i dati comunicati dalla società riguardanti tutte le operazioni con termini di consegna CIF, nonché tutte le operazioni per le quali sono stati forniti i documenti giustificativi del valore dichiarato. Per quanto riguarda le operazioni in essere, il valore CIF dichiarato rimane un valore calcolato, anche se basato sul profitto effettivo di un operatore commerciale collegato.

(134)

Avendo accolto alcune osservazioni presentate dalle parti interessate dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricalcolato di conseguenza i margini di dumping.

(135)

Come spiegato al considerando 246 del regolamento provvisorio, il livello di collaborazione nel caso di specie è alto. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno fissare il margine di dumping nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato al livello del margine più elevato stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione, ossia Donghai. Il margine di dumping così stabilito era pari al 98,5 %.

(136)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

98,5  %

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

81,5  %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

16,1  %

Altre società che hanno collaborato

69,5  %

Tutte le altre società

98,5  %

(137)

I calcoli dei margini di dumping individuali, comprensivi delle rettifiche e degli adeguamenti apportati a seguito delle osservazioni presentate dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, sono stati comunicati ai produttori esportatori inclusi nel campione in una comunicazione specifica per le società.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

(138)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha reiterato la richiesta, già presentata in seguito all'apertura dell'inchiesta, che la Commissione raccolga e analizzi in maniera indipendente i dati riguardanti il mercato libero e il mercato vincolato.

(139)

Al di là di un'osservazione di carattere generale, Manreal non ha dimostrato in che modo i dati relativi al mercato vincolato raccolti dalla Commissione non sarebbero attendibili. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di raccogliere ulteriori dati per il mercato vincolato e fa riferimento ai dati riportati nella tabella 2 del presente regolamento. In assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha confermato le conclusioni provvisorie di cui al considerando 253 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell'Unione

(140)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle risposte del produttore dell'Unione al questionario antidumping, del macro questionario e dei dati sulle importazioni forniti da Eurostat.

(141)

Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato l'andamento seguente. La Commissione pubblica nuovamente la tabella del consumo dell'Unione, in quanto sono stati rettificati gli arrotondamenti di due dati:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2017

2018

2019

PI

Consumo totale dell'Unione

201 281

201 696

191 084

189 149

Indice

100

100

95

94

Mercato vincolato

27 209

27 340

28 727

29 128

Indice

100

100

106

107

Libero mercato

174 073

174 356

162 358

160 021

Indice

100

100

93

92

Fonte: produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione e Eurostat.

4.3.   Argomentazioni riguardanti le importazioni dalla RPC

(142)

Jiangsu Zhongji e Donghai hanno obiettato che, al calcolo dell'undercutting e dell'underselling per i produttori cinesi che vendono a distributori indipendenti, si sarebbe dovuto applicare un adeguamento dello stadio commerciale, in quanto i prezzi applicati ai distributori indipendenti sono asseritamente inferiori a quelli praticati nei confronti degli utilizzatori finali, poiché i distributori applicano un rialzo.

(143)

Nessuno dei due produttori esportatori ha fornito alcun elemento di prova, come contratti con utilizzatori o distributori, a sostegno dell'affermazione che le funzioni dei distributori o degli utilizzatori incidano sulla comparabilità dei prezzi. La Commissione ha valutato le argomentazioni utilizzando i dati verificati relativi a tutte le operazioni di vendita all'esportazione verso l'Unione comunicati da Jiangsu Zhongji e Donghai per il periodo dell'inchiesta.

(144)

Per quanto riguarda Jiangsu Zhongji i dati hanno evidenziato che, tra i suoi acquirenti, tutti i distributori indipendenti hanno sistematicamente stipulato contratti per volumi superiori a quelli di tutti gli utilizzatori. Il distributore indipendente principale in termini di volume ha acquistato volumi di gran lunga superiori rispetto all'acquirente principale nella categoria degli utilizzatori. È un principio commerciale generale che la stipula di contratti per volumi elevati aumenti il potere contrattuale e consenta di negoziare prezzi più bassi. Inoltre i dati di Jiangsu Zhongji relativi all'attribuzione dei canali di vendita alle operazioni presentavano incoerenze, in quanto lo stesso acquirente era designato sia come utilizzatore finale che come distributore per operazioni differenti. La correlazione tra i volumi delle vendite e i prezzi, nonché l'incoerente attribuzione dei canali di vendita non consentono pertanto di concludere che, oltre al volume, anche i diversi canali abbiano influito in modo determinante sul prezzo.

(145)

Per questo motivo tali argomentazioni sono state respinte in quanto non comprovate nella divulgazione definitiva delle informazioni.

(146)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Jiangsu Zhongji ha presentato due esempi di contratti (uno con un distributore e uno con un utilizzatore finale). Jiangsu Zhongji ha inoltre riconosciuto le incoerenze nell'assegnazione di canali di vendita diversi agli stessi acquirenti, spiegando che si è trattato di un errore materiale. A seguito di tali osservazioni, la Commissione ha esaminato attentamente i dati presentati, ma ha confermato le conclusioni di cui al considerando 150. In particolare, la maggior parte delle vendite è stata effettuata ai distributori a un prezzo medio più elevato rispetto ai produttori. L'argomentazione è stata pertanto considerata infondata.

(147)

Per quanto riguarda le argomentazioni simili presentate da Donghai, la Commissione aveva erroneamente attribuito alcuni fatti a Donghai nella divulgazione finale delle informazioni. In seguito alle osservazioni di Donghai riguardo alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha pertanto riesaminato le argomentazioni della società. Donghai ha rinnovato la sua richiesta di adeguare al rialzo i prezzi all'esportazione di Nanshan Group per le vendite ai distributori al fine di riflettere le differenze nello stadio commerciale e ha fornito esempi in cui i prezzi per gli utilizzatori erano superiori a quelli praticati ai distributori per ordini di volumi comparabili. Anche Donghai ha fornito due esempi di contratti (uno con un distributore e uno con un utilizzatore finale). La Commissione ha esaminato attentamente i dati presentati e ha concluso quanto segue.

(148)

In primo luogo, i due contratti forniti costituiscono solo un singolo insieme di contratti scelti dalla società e non possono quindi dimostrare le sistematiche differenze di prezzo tra i canali di vendita. Inoltre, poiché riguardavano NCP differenti, gli esempi di contratti non erano del tutto comparabili.

(149)

In secondo luogo, l'elenco dettagliato delle vendite fornito da Donghai non era coerente, in quanto due acquirenti importanti erano classificati sia come utilizzatori finali che come distributori. Tale incoerenza riguardava una quota significativa delle vendite.

(150)

In terzo luogo, di 15 NCP esportati da Donghai nell'Unione, nove erano venduti sia a utilizzatori finali che a distributori. In relazione a quattro NCP i prezzi di vendita a diversi singoli utilizzatori finali erano inferiori a diversi prezzi di vendita a singoli distributori. In altre parole, tra le vendite dello stesso NCP, i prezzi praticati agli utilizzatori finali non erano sistematicamente inferiori a quelli praticati ai distributori. Per un NCP anche il prezzo medio per i distributori era superiore a quello praticato agli utilizzatori finali e nel complesso la differenza percentuale media di prezzo tra gli utilizzatori finali e i distributori per NCP non era uniforme, ma variava notevolmente.

(151)

Sulla base di quanto precede, la Commissione non ha riscontrato che i prezzi di Donghai dimostrassero una differenza costante e quantificabile tra i prodotti venduti agli utilizzatori finali e quelli venduti ai distributori. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(152)

La Commissione ha quindi confermato i margini di undercutting compresi tra il 3,3 % e il 13,7 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell'Unione. La media ponderata dell'undercutting era del 10,3 %.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1.   Indicatori microeconomici — Costo del lavoro

(153)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha chiesto alla Commissione di approfondire l'inchiesta sull'aumento dei costi di produzione dei denuncianti, in particolare del costo del lavoro.

(154)

La Commissione ha effettivamente valutato e verificato con attenzione i costi, in particolare il costo del lavoro, sostenuti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione, al considerando 329 del regolamento provvisorio, ha spiegato che l'aumento registrato nel periodo dell'inchiesta è stato causato principalmente dalla ristrutturazione di uno dei produttori inclusi nel campione, che ha determinato un costo del lavoro più elevato. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di approfondire l'inchiesta.

4.4.2.   Asserzione di assenza di pregiudizio nel periodo di riferimento

(155)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha sostenuto che non vi sarebbe alcun pregiudizio, in quanto, nel periodo di riferimento indicato dai denuncianti (dal secondo trimestre del 2019 al primo trimestre del 2020), il consumo di ACF così come la produzione di ACF nell'Unione, le vendite dell'industria dell'Unione e la quota di mercato detenuta dai denuncianti sono rimasti tutti stabili o sono diminuiti in misura minima.

(156)

Contrariamente a quanto affermato da Manreal, il periodo di riferimento per l'analisi del pregiudizio non si limita al confronto nel periodo di un anno, tra il secondo trimestre del 2019 e il primo trimestre del 2020, citato da Manreal. Come indicato al considerando 38 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). Pertanto la Commissione ha respinto l'argomentazione di Manreal.

4.4.3.   Argomentazione riguardante l'imprecisione della valutazione dovuta all'utilizzo dei dati in tonnellate

(157)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha sostenuto che i dati forniti dai denuncianti e utilizzati nel regolamento provvisorio erano imprecisi, in quanto i valori erano indicati in tonnellate senza specificare i micron medi. Secondo Manreal, ciò avrebbe inciso sull'analisi riguardante il consumo di ACF nell'Unione, il volume delle importazioni dalla RPC, il volume di produzione di ACF, la capacità produttiva di ACF, il volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione, le vendite sul mercato vincolato e sul libero mercato, il livello delle scorte dei produttori dell'Unione, il volume delle importazioni da altri paesi terzi e il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione.

(158)

L'argomentazione di Manreal si basava sulla tendenza del mercato a ridurre lo spessore degli ACF, con la conseguente diminuzione del peso per metro quadrato. Stando a tale ragionamento, nel 2019 potrebbero essere stati prodotti e venduti più metri quadrati che nel 2018, anche se i dati in tonnellate indicano una diminuzione. Ciò avrebbe determinato delle imprecisioni nell'analisi delle tendenze. Manreal ha inoltre affermato che la conclusione della Commissione secondo cui la tendenza a passare a fogli più sottili riguarda allo stesso modo tutti i produttori è errata, in quanto lo spessore prodotto da ciascun produttore è stabilito dai rispettivi acquirenti.

(159)

Manreal ha chiesto alla Commissione di raccogliere dati relativi al pregiudizio all'industria dell'Unione che includano i micron.

(160)

Per quanto riguarda l'attendibilità della denuncia, ai considerando 17 e 18 del regolamento provvisorio, è già stato spiegato che la tendenza a utilizzare spessori più sottili di ACF non rende inattendibili i dati forniti in tonnellate, poiché sono integrati da dati sulle quote di mercato e la tendenza a passare a fogli più sottili riguarda tutti i produttori allo stesso modo.

(161)

Per quanto riguarda l'analisi della Commissione, l'utilizzo delle tonnellate come unità di misura non ha condotto a una valutazione inaccurata. Se è vero che la diminuzione dello spessore comporta una diminuzione del peso per metro quadrato, Manreal non ha sostenuto che la tendenza verso spessori più sottili incida sui produttori dell'UE e sugli esportatori cinesi in maniera diversa. In particolare Manreal non ha affermato che la diminuzione della quota di mercato dei produttori dell'Unione sia legata alla produzione di spessori più sottili.

(162)

Per quanto riguarda l'affermazione di Manreal di cui al considerando 17 del regolamento provvisorio, secondo cui la tendenza a passare a spessori più sottili di ACF potrebbe avere reso imprecisa l'analisi della Commissione, quest'ultima ha chiarito che la tendenza a passare a fogli più sottili riguarda sia i produttori dell'Unione che i produttori della RPC, in concorrenza per acquisire i clienti che richiedono fogli più sottili. Tuttavia, come indicato al considerando 124, Manreal non ha affermato che tale tendenza incida più sulle vendite dei produttori dell'Unione in tonnellate che sulle vendite in tonnellate dei produttori esportatori. Ciò sarebbe anche in contraddizione con le affermazioni di Manreal, secondo cui gli utilizzatori preferirebbero acquistare ACF più sottili dai produttori della RPC, in quanto questi fornirebbero fogli più sottili di migliore qualità.

(163)

Inoltre la tendenza a utilizzare spessori più sottili è una tendenza a lungo termine. Nessun utilizzatore ha sostenuto che nel periodo in esame ci sia stato un cambiamento sostanziale dell'intero mercato; inoltre nel corso delle visite di verifica presso i produttori dell'Unione la Commissione ha avuto conferma del fatto che si tratta di un processo lento, come si evince dalla fase di prova riguardante gli ACF < 6. Peraltro diversi utilizzatori hanno affermato che la produzione di spessori più sottili dei produttori cinesi attualmente è maggiore di quella dei produttori dell'Unione. Ciò significherebbe che, in caso di un aumento della domanda di ACF di spessore più sottile, i dati recenti sulle esportazioni dalla RPC in tonnellate porterebbero a sottostimare la produzione cinese misurata in metri quadrati rispetto alla produzione dell'Unione. Pertanto la tendenza verso spessori più sottili in ogni caso non ha causato una distorsione del confronto in favore dell'industria dell'Unione. Inoltre la maggior parte dei dati sulle importazioni su cui si basa la Commissione, come i dati provenienti da banche dati e dalle autorità doganali, sono misurati in tonnellate.

4.4.4.   Costi per prestazioni in conto lavorazione

(164)

In seguito al regolamento provvisorio, Zhongji ha rilevato la presenza di contratti in conto lavorazione nel processo di produzione di uno dei produttori dell'Unione e ha chiesto alla Commissione di chiarire come sono considerati tali costi ai fini del calcolo del prezzo indicativo, chiedendo di escludere i profitti realizzati tramite il fornitore collegato.

(165)

La Commissione aveva accertato che nel caso di specie la materia prima e il prodotto semilavorato trasformato erano di proprietà del produttore. Per le prestazioni in conto lavorazione la commissione di trasformazione, che corrispondeva unicamente al costo di produzione del partner del contratto in conto lavorazione, era pari a quella applicata da quest'ultimo. Tale commissione di trasformazione è stata poi contabilizzata come costo di produzione del produttore. La Commissione ha pertanto respinto qualsiasi affermazione implicita secondo cui il costo di produzione possa essere stato gonfiato dalle prestazioni in conto lavorazione, in quanto per tali prestazioni è stato applicato solo il costo effettivo.

4.4.5.   Argomentazione riguardante l'attendibilità dei dati utilizzati

(166)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha chiesto alla Commissione di raccogliere in maniera indipendente dati più attendibili su produzione dell'UE, capacità produttiva, importazioni, esportazioni e consumo di ACF nell'UE, nonché di fare una distinzione tra ACF e fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico (AHF — aluminium household foil). Manreal ha suggerito un'analisi delle importazioni di ACF dalla Cina basata sulla banca dati Comext di Eurostat o su qualsiasi altra informazione in possesso della DG TAXUD o, in alternativa, tramite la raccolta di informazioni da produttori dell'Unione di ACF non denuncianti e da importatori indipendenti.

(167)

Manreal non ha dimostrato in che modo i dati raccolti e sottoposti a controlli incrociati dalla Commissione sarebbero inattendibili. Come illustrato nella divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha utilizzato i dati della banca dati Comext di Eurostat e ha effettivamente distinto gli AHF, in quanto già prevista dai codici TARIC in vigore; inoltre i dati raccolti presso tutti gli importatori indipendenti e i produttori dell'Unione che hanno collaborato riguardavano unicamente gli ACF come definiti nell'ambito dell'inchiesta. La Commissione pertanto respinge l'affermazione secondo cui i dati raccolti siano inattendibili o che la Commissione abbia omesso di raccogliere dati attendibili.

(168)

Manreal ha inoltre chiesto alla Commissione di richiedere alle società collegate dei denuncianti di fornire i propri dati riguardanti il pregiudizio (per es. vendite, prezzi, costi di produzione e redditività), al fine di avere un quadro più completo della situazione economica dell'industria dell'UE.

(169)

Come indicato ai considerando da 26 a 28 del regolamento provvisorio, in questo caso la Commissione ha scelto un campione a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Tale campione è composto da tre società. Manreal non ha spiegato per quale motivo tale campione non sarebbe rappresentativo dell'industria dell'Unione per quanto riguarda le vendite, i prezzi, i costi di produzione e la redditività. L'argomentazione è stata quindi respinta.

4.4.6.   Conclusioni sul pregiudizio

(170)

Tutte le argomentazioni presentate dalle parti in seguito al regolamento provvisorio sono state respinte. Sulla base delle risultanze comunicate nel regolamento provvisorio, la Commissione ha pertanto concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti di altri fattori

5.1.1.   Consumo

(171)

Xiamen Xiashun ha sostenuto che la fonte del pregiudizio dell'industria dell'Unione potrebbe essere un forte calo del consumo di ACF. Xiamen Xiashun ha affermato che il regolamento provvisorio non tiene debito conto di tale calo e non ne valuta accuratamente gli effetti sugli altri indicatori. Più nello specifico, secondo Xiamen Xiashun il calo della produzione e delle vendite sarebbe in gran parte legato alla diminuzione del consumo. La società ha sostenuto inoltre che l'aumento delle importazioni dalla Cina è inferiore alla diminuzione del consumo. Xiamen Xiashun ha sostenuto che la diminuzione è almeno in parte causata dagli orientamenti per un'economia circolare. La società ha inoltre affermato che il volume medio mensile delle importazioni di ACF dalla Cina è diminuito in misura non inferiore al 21 % tra il periodo dell'inchiesta e il periodo compreso tra novembre 2020 e marzo 2021.

(172)

Contrariamente a quanto affermato da Xiamen Xiashun, il regolamento provvisorio ha tenuto conto del calo del consumo. Come riportato al considerando 258 del regolamento provvisorio, nel 2019 e nel periodo dell'inchiesta il consumo dell'Unione ha subito una contrazione. Tuttavia nel periodo in esame le importazioni dalla RPC sono aumentate, mentre il consumo è diminuito. Ciò non significa che il calo del consumo sia la causa di fondo del pregiudizio dell'industria dell'Unione. Per quanto concerne la diminuzione delle importazioni successiva al periodo dell'inchiesta, la Commissione ha osservato che i periodi di riferimento per l'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità sono il periodo dell'inchiesta e il periodo in esame. L'argomentazione riguardante la diminuzione delle importazioni successiva al periodo dell'inchiesta non è pertanto pertinente.

(173)

Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che la diminuzione della produzione e delle vendite dell'industria dell'Unione sarebbe in gran parte legata e conseguente al calo del consumo nel periodo in esame.

(174)

Xiamen Xiashun non ha fornito alcuna spiegazione plausibile del perché il calo del consumo sarebbe in gran parte legato alla diminuzione del 15 % (16 % nel 2019) delle vendite dei produttori dell'Unione, mentre le importazioni dalla RPC sono aumentate del 21 % (27 % nel 2019), come riportato al considerando 262 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha affermato che la sua spiegazione era plausibile, ma è stata ignorata dalla Commissione. La Commissione ha analizzato l'argomentazione in dettaglio ai considerando da 168 a 169 e, in assenza di ulteriori informazioni da parte di Xiamen Xiashun, conferma le proprie conclusioni.

(175)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che a) i produttori dell'Unione non sono in grado di fornire l'intera gamma di ACF richiesta dagli utilizzatori, con una minore attenzione per gli spessori sottili e determinate dimensioni, b) l'industria dell'Unione non ha effettuato investimenti e c) l'industria dell'Unione non dispone di capacità produttiva.

(176)

La Commissione ha verificato che i produttori dell'Unione sono in grado di fornire l'intera gamma di ACF richiesti dagli utilizzatori, compresi gli spessori sottili. Inoltre, come analizzato dalla Commissione al considerando 321 del regolamento provvisorio, alcuni investimenti ambiziosi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati congelati, ma questo è stato il risultato della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione, non la sua causa. La Commissione ha inoltre analizzato specificamente la capacità dell'industria dell'Unione di produrre spessori sottili di ACF < 6. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

5.1.2.   Pandemia di COVID-19

(177)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Zhongji ha sollevato una serie di interrogativi sull'ipotetica situazione in cui non vi fossero state le chiusure delle fabbriche, le assenze dei lavoratori dipendenti, i ritardi nell'approvvigionamento delle materie prime, i ritardi nelle consegne dei prodotti finiti o le interruzioni dei trasporti causati dalla pandemia di COVID-19. La Commissione ritiene che tale argomentazione sollevi il dubbio che la pandemia di COVID-19 abbia causato il pregiudizio.

(178)

La Commissione ha già valutato l'ipotesi che la pandemia di COVID-19 possa avere contribuito al pregiudizio dell'industria dell'Unione ai considerando da 317 a 319 del regolamento provvisorio. Svolgendo l'analisi e il controllo incrociato dei dati forniti dai produttori dell'Unione, la Commissione ha esaminato con particolare attenzione gli effetti della pandemia di COVID-19 e ha stabilito che nessuna delle perturbazioni causate dalle restrizioni dovute alla COVID-19 avrebbe potuto contribuire al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione che la pandemia di COVID-19 abbia contribuito al pregiudizio.

5.1.3.   Mancanza di investimenti

(179)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha sostenuto che gli utilizzatori dell'Unione acquistano ACF dalla Cina principalmente per la qualità piuttosto che per il prezzo. La differenza di qualità tra gli ACF cinesi e gli ACF prodotti nell'Unione è dovuta a una mancanza di investimenti dell'industria dell'Unione. Tale argomentazione addotta da Manreal è stata tuttavia già trattata al considerando 348 del regolamento provvisorio.

(180)

Il consorzio di importatori ha obiettato che i considerando 295, 300, 321 e 322 del regolamento provvisorio confermavano implicitamente la mancanza di investimenti e ha concluso che i produttori dell'Unione sono in ritardo in termini di sviluppo tecnologico e capacità di fornire ACF nel volume e nella qualità richiesti. Il consorzio non ha tuttavia fornito nuovi elementi di prova.

(181)

Come indicato al considerando 321 del regolamento provvisorio, alcuni investimenti ambiziosi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati congelati, ma questo è stato il risultato della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione, non la sua causa. La Commissione pertanto conferma la conclusione provvisoria secondo cui i limitati investimenti non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(182)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il consorzio di importatori ha sostenuto che la Commissione ha ribadito le conclusioni formulate nel regolamento provvisorio senza fornire elementi di prova in grado di confutare l'argomentazione del consorzio secondo cui il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto a una mancanza di investimenti, che ha determinato l'incapacità di fornire fogli sottili. Il consorzio ha affermato di aver fornito tutti gli elementi di prova che poteva ragionevolmente reperire e che spettava alla Commissione verificare l'esattezza di tali affermazioni e, se necessario, esaminare ulteriormente tali questioni chiedendo informazioni aggiuntive ai produttori dell'Unione. La mancanza di investimenti in nuovi macchinari e tecnologie ha fatto sì che le linee di produzione dei produttori dell'Unione diventassero obsolete, dato che la stragrande maggioranza degli impianti di produzione di fogli di alluminio nell'UE ha più di 20 anni.

(183)

Contrariamente a quanto sostenuto dal consorzio, la Commissione ha verificato i risultati delle prove di qualità specificamente per gli ACF < 6 durante i controlli incrociati a distanza concernenti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, poiché il consorzio aveva asserito che i fogli più sottili presentavano problemi di qualità. Pur riconoscendo che alcuni investimenti sono stati congelati, la Commissione ha anche verificato gli investimenti effettuati nei parchi macchine esistenti e le conseguenti prove di qualità. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui non avrebbe compiuto gli sforzi necessari per valutare le affermazioni del consorzio a seguito della presentazione degli elementi di prova.

5.1.4.   Ristrutturazione dell'industria dell'Unione

(184)

Xiamen Xiashun ha sostenuto che la ristrutturazione di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione non può essere attribuita alle importazioni cinesi.

(185)

Come indicato al considerando 288 del regolamento provvisorio, è vero che il costo della ristrutturazione di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nella seconda metà del periodo dell'inchiesta può aver avuto un'incidenza su alcuni indicatori, come il costo di produzione, il costo del lavoro e la redditività. Questo è il motivo per cui ai considerando 260, 261, 263 e 268 del regolamento provvisorio la Commissione ha considerato anche il quadro del pregiudizio senza tener conto di tali costi. Anche senza tali elementi di costo è chiaro che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio durante tutto il periodo in esame. Tali argomentazioni sono state pertanto già respinte nel regolamento provvisorio. La Commissione ha confermato tale valutazione, concludendo che la ristrutturazione dell'industria dell'Unione non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.1.5.   Salari elevati e costi dell'energia

(186)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha chiesto alla Commissione di rivalutare in che misura occupazione, costo del lavoro e prezzi elevati dell'energia abbiano fatto diminuire la redditività dell'industria dell'Unione. Manreal ha affermato che il costo del lavoro più elevato ha determinato una riduzione dei margini di profitto che la Commissione ha erroneamente attribuito alla pressione sui prezzi esercitata dagli ACF originari della Cina.

(187)

La Commissione aveva già esaminato questa contestazione ai considerando 329 e 330 del regolamento provvisorio. Manreal non ha tuttavia presentato nuovi elementi di prova. La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni.

5.1.6.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(188)

Manreal ha chiesto alla Commissione di valutare se i produttori dell'Unione siano stati in grado di cogliere le opportunità offerte dall'apertura di nuovi mercati a seguito di misure adottate in altre giurisdizioni.

(189)

La Commissione ha analizzato le esportazioni dell'industria dell'Unione verso tutti i paesi terzi ai considerando da 337 a 340 del regolamento provvisorio. Manreal non ha precisato quali dati ulteriori la Commissione dovrebbe raccogliere o in che modo ciò influirebbe sulla conclusione secondo cui l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.1.7.   Conclusioni sul nesso di causalità

(190)

Tutte le argomentazioni presentate dalle parti in seguito al regolamento provvisorio sono state respinte. La Commissione ha pertanto concluso, sulla base delle risultanze comunicate nel regolamento provvisorio, che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

6.   INTERESSE DELL'UNIONE

6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione e dei fornitori

(191)

In assenza di osservazioni, la Commissione ha confermato la conclusione di cui al considerando 346 del regolamento provvisorio secondo cui l'istituzione di misure è nell'interesse dell'industria dell'Unione e dei suoi fornitori a monte.

6.2.   Interesse degli utilizzatori

(192)

In seguito al regolamento provvisorio, vari utilizzatori hanno ribadito una serie di argomentazioni già esposte in precedenza. Gli utilizzatori hanno sostenuto quanto segue:

l'industria dell'Unione non fornirebbe la stessa qualità e le stesse dimensioni dei produttori cinesi,

le misure causerebbero interruzioni della catena di approvvigionamento,

le misure metterebbero a rischio la competitività dell'industria della trasformazione,

le misure sarebbero in contrasto con gli obiettivi verdi dell'Unione in quanto impedirebbero l'utilizzo di ACF più sottili di alta qualità,

la Commissione non dovrebbe scartare gli aiuti di Stato come alternativa ai dazi antidumping.

(193)

La Commissione ha già considerato tali argomentazioni nella sezione 6 del regolamento provvisorio, stabilendo che non vi erano ragioni impellenti per concludere che non è nell'interesse dell'Unione istituire misure provvisorie. Nel ponderare l'interesse dell'Unione ai fini delle misure definitive di cui alla sezione 6.4, la Commissione ha tenuto conto di tali argomentazioni nonché delle ulteriori obiezioni sollevate dopo il regolamento provvisorio.

(194)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha inoltre affermato che i produttori dell'Unione non trarrebbero vantaggio dalle misure. Ne trarrebbero invece beneficio i produttori di ACF di Turchia, Thailandia, Brasile o Russia, in quanto gli utilizzatori acquisterebbero da questi paesi invece che dai produttori dell'Unione.

(195)

Manreal tuttavia non ha illustrato i motivi per cui i produttori dell'Unione non sarebbero in grado di competere con i produttori di altri paesi in condizioni eque.

(196)

Manreal ha altresì affermato che, se gli utilizzatori trasferissero il costo ai loro acquirenti, ne comprometterebbero la redditività. Tuttavia, a parte questa considerazione di carattere generale, la società non ha fornito prove a sostegno di tale argomentazione.

(197)

Manreal ha inoltre affermato che al considerando 354 del regolamento provvisorio la Commissione ha indicato che avrebbe istituito misure a favore dei produttori integrati. Manreal ha chiesto alla Commissione di esaminare i probabili effetti delle misure «sulla concorrenza leale nell'UE».

(198)

Questa è un'interpretazione erronea del regolamento provvisorio, in quanto la Commissione ha semplicemente affermato che non imporre misure significherebbe favorire gli utilizzatori non integrati, in quanto in assenza di misure essi possono acquistare ACF oggetto di dumping, mentre gli utilizzatori integrati che producono ACF nell'Unione non godrebbero di questo vantaggio sleale. Per quanto riguarda la richiesta di Manreal di esaminare i probabili effetti delle misure «sulla concorrenza leale nell'UE», la Commissione desume che Manreal ritenga che i dazi costituirebbero un vantaggio concorrenziale sleale per i produttori integrati dell'Unione rispetto alle attività non integrate. La Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l'interesse dell'Unione la Commissione prende in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.

(199)

Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, Manreal ha inoltre affermato che la Commissione ha violato i suoi diritti di difesa, in quanto non gli ha consentito di accedere all'analisi di cui al considerando 348 del regolamento provvisorio.

(200)

La Commissione è tenuta a tutelare le informazioni commerciali riservate delle parti, bilanciando, da un lato, l'accesso a tali informazioni e, dall'altro, l'interesse delle altre parti ad esercitare i propri diritti. Un'analisi dettagliata sulla qualità dei prodotti di diversi fornitori della RPC e dell'Unione nell'arco di più anni può essere considerata a buon diritto un segreto commerciale da non condividere con i concorrenti. Pertanto la non condivisione di segreti commerciali non ha costituito una violazione dei diritti di difesa di Manreal.

(201)

Due società, Gascogne e Manreal, hanno sostenuto che l'affermazione della Commissione, di cui al considerando 356 del regolamento provvisorio, secondo cui non esisterebbe un interesse uniforme degli utilizzatori contro le misure sarebbe errata in quanto tutte le osservazioni presentate dagli utilizzatori erano contrarie a tali misure.

(202)

Ai fini della valutazione, la Commissione può basarsi anche sulle informazioni riservate contenute nelle risposte dei questionari degli utilizzatori. Dai dati emerge che vi sono due utilizzatori che acquistano un'alta percentuale dei loro ACF dalla Cina e per i quali gli ACF provenienti dalla Cina rappresentano una quota molto elevata dei costi delle materie prime, mentre gli altri utilizzatori acquistano ACF principalmente dai produttori dell'Unione e non risentirebbero nello stesso modo delle misure. La divulgazione dei dettagli riguardanti la percentuale di acquisto dei singoli utilizzatori dai vari produttori di ACF rivelerebbe la loro catena di approvvigionamento. Le parti possono tuttavia già formulare le proprie argomentazioni in base all'informazione secondo cui gli utilizzatori ricorrono in misura diversa alle importazioni dalla RPC.

(203)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conferma la propria valutazione sull'assenza di un interesse uniforme degli utilizzatori, a favore o contro l'istituzione di misure, anche se gli utilizzatori che si sono opposti all'imposizione delle misure, in particolare i due utilizzatori menzionati al considerando 347 del regolamento provvisorio, per i quali gli ACF rappresentano un'alta percentuale del costo di produzione, potrebbero subire alcune conseguenze negative.

(204)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Walki ha sostenuto che il documento generale di divulgazione delle informazioni non descriveva l'interesse degli utilizzatori in modo corretto o equo. Walki ha inoltre sostenuto che la conclusione della Commissione sull'assenza di un «interesse uniforme» degli utilizzatori in base al fatto che «gli utilizzatori ricorrono in misura diversa alle importazioni dalla RPC» rappresenta un'analisi fuorviante e discriminatoria nei confronti degli utilizzatori.

(205)

La Commissione ha concluso che non esisteva un interesse uniforme degli utilizzatori a causa della misura molto diversa in cui gli utilizzatori ricorrono agli ACF originari della RPC. Con tale affermazione la Commissione non ha negato che tutti gli utilizzatori che hanno collaborato si siano opposti all'istituzione di dazi antidumping.

(206)

Walki ha altresì sostenuto che la Commissione non ha risposto alla sua richiesta di un'analisi più adeguatamente motivata riguardo ad elementi cruciali dell'interesse dell'Unione. Walki si è rifatto alle sue osservazioni sul regolamento provvisorio, in cui ha chiesto una correzione dell'affermazione della Commissione circa il riferimento alle argomentazioni degli utilizzatori sul fatto che l'industria dell'Unione non potesse fornire ACF della stessa qualità dei produttori cinesi a causa della mancanza di investimenti. Walki ha sostenuto che sei utilizzatori hanno presentato una dichiarazione comune in cui affermavano che «i produttori richiedenti non hanno l'abilità produttiva per fornire alcune specifiche importanti degli ACF. La loro incapacità di fornire commercialmente tali specifiche agli utilizzatori dell'Unione è attribuita molto chiaramente all'annosa assenza di investimenti dei richiedenti nelle apparecchiature e nelle tecnologie di produzione necessarie per ampliare la gamma di produzione di ACF esistente al fine di fornire le specifiche più sottili richieste dagli utilizzatori in questione.»

(207)

Oltre ai quattro utilizzatori che avevano già adotto tale argomentazione individualmente, sei utilizzatori hanno effettivamente presentato una dichiarazione comune in cui sostenevano che l'industria dell'Unione non aveva effettuato investimenti. La Commissione ha però esaminato questa contestazione nelle sezioni 5.2.3 e 6.2 del regolamento provvisorio. In questa fase nessun utilizzatore ha fornito nuove informazioni fattuali: è stata semplicemente ribadita la stessa argomentazione. La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni.

(208)

Walki ha inoltre sostenuto che la Commissione ha erroneamente concluso che i prodotti dell'Unione non sono inferiori basandosi sulla capacità generale dei produttori dell'Unione di esportare e competere con successo sui mercati dei paesi terzi. Walki ha affermato che tale constatazione si applicherebbe solo all'abilità di produrre fogli di qualità di spessore superiore a 20 micron. Ha inoltre osservato che la Commissione non ha indicato che ciò riguarderebbe anche tutti i fogli più sottili, che sono al centro della questione dell'offerta limitata dell'Unione.

(209)

Walki ha inoltre sostenuto che l'affermazione secondo cui non tutti i produttori cinesi sono in grado di produrre in modo efficiente un prodotto di alta qualità non incide sull'argomentazione degli utilizzatori secondo cui l'industria dell'Unione non è in grado di produrre in modo efficiente fogli più sottili di alta qualità.

(210)

La Commissione ha effettuato controlli incrociati sui dati relativi alle vendite dei produttori dell'Unione in questione, dai quali è risultato che vi sono esportazioni di ACF inferiori a 20 micron verso paesi terzi. L'argomentazione di Walki secondo cui i produttori dell'Unione sarebbero competitivi solo per quanto riguarda gli ACF superiori a 20 micron non è pertanto fondata.

(211)

Walki ha inoltre sostenuto che la valutazione della capacità produttiva inutilizzata effettuata dalla Commissione non implica l'abilità di produrre in quantità ACF sottili di qualità.

(212)

La Commissione ha debitamente analizzato la capacità di produrre fogli più sottili, che è limitata dai macchinari in grado di effettuare l'ultima fase di laminazione. Alcuni produttori dell'Unione hanno presentato i risultati delle prove, indicanti che la produzione di laminati di prova per gli ACF < 6 rispondeva alle esigenze del rispettivo acquirente. La Commissione ricorda inoltre la sua valutazione secondo cui quello degli ACF < 6 è un mercato nuovo in via di sviluppo, con una domanda molto modesta durante il periodo dell'inchiesta, per cui è naturale che non tutti i fabbricanti dell'Unione abbiano già adattato il proprio parco macchine a questo segmento di mercato.

(213)

Walki ha inoltre affermato che fondamentali elementi di prova positivi da esso presentati nel corso dell'ultima fase dell'inchiesta sono stati completamente ignorati o rappresentati erroneamente. La Commissione ha ritenuto tale argomentazione inesatta. La Commissione ha preso in considerazione tutte le argomentazioni e tutti gli elementi di prova, ma per motivi di riservatezza alcune informazioni molto specifiche non hanno potuto essere divulgate nel regolamento.

(214)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Manreal ha sostenuto che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione. Manreal ha affermato che la Commissione ha ignorato, senza alcun motivo, tutte le osservazioni presentate dalla società sulla divulgazione provvisoria delle informazioni che potrebbero alterare le sue conclusioni. Manreal ha inoltre fatto riferimento ai considerando 8, 9, 108, 109, 118, 119, da 131 a 134, 142, da 147 a 150, da 155 a 157 e da 175 a 178 della divulgazione definitiva delle informazioni, sostenendo che la Commissione ha utilizzato una tecnica di confutazione sleale, sottolineando come Manreal non abbia sufficientemente suffragato le sue affermazioni. Manreal ha sostenuto di aver adempiuto in misura sufficiente all'onere della prova secondo i mezzi a sua disposizione. La Commissione avrebbe dovuto esaminare ulteriormente le sue affermazioni piuttosto che sottolineare una mancanza di elementi di prova. Manreal ha fatto infine riferimento al punto 98 della decisione dell'organo d'appello dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») nella controversia CE — Ormoni (18), sostenendo di aver fornito elementi di prova prima facie, il che sposterebbe l'onere della prova sulla parte convenuta.

(215)

Contrariamente a quanto affermato da Manreal, la Commissione ha adempiuto al proprio obbligo di valutare se ciascuna delle osservazioni di Manreal fosse accompagnata da sufficienti elementi di prova e nei considerando citati da Manreal ha spiegato, in ciascun caso, i motivi per cui non lo era. Il regolamento di base non prevede l'obbligo per la Commissione di esaminare ulteriormente le osservazioni non accompagnate da sufficienti elementi di prova.

(216)

La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

6.3.   Richiesta di esenzione per l'uso finale.

(217)

Effegidi ha chiesto un'esenzione per l'uso finale di ACF utilizzati nella produzione di film per la schermatura dei cavi e per le capsule delle bottiglie di vino.

(218)

La richiesta si basa sulla percentuale dei costi rappresentata dagli ACF nei costi di produzione di film per la schermatura dei cavi e per le capsule enologiche e sull'impatto che le misure avrebbero sulla società. Secondo Effegidi, i film per la schermatura dei cavi e per le capsule enologiche sono mercati di nicchia e pertanto il loro consumo di ACF è altrettanto trascurabile, quindi un'esenzione dai dazi per l'uso finale non comprometterebbe l'efficacia complessiva del dazio antidumping.

(219)

Dall'inchiesta è emerso tuttavia che Effegidi non produce solo i due prodotti per i quali ha chiesto l'esenzione per l'uso finale, bensì il suo portafoglio comprende vari altri prodotti, come film per cavi che non contengono ACF, nonché altri imballaggi per prodotti alimentari e non alimentari, alcuni dei quali contengono ACF. La Commissione non è stata quindi in grado di determinare l'impatto globale dei dazi antidumping sulla redditività della società sulla base delle informazioni fornite da Effegidi. Di conseguenza, nella divulgazione definitiva delle informazioni la Commissione ha respinto la richiesta di esenzione per l'uso finale.

(220)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Effegidi ha fornito alla Commissione i propri bilanci per gli esercizi 2019 e 2020 e per il primo semestre del 2021. Effegidi ha inoltre chiesto indicazioni alla Commissione sugli ulteriori documenti da fornire per poter beneficiare dell'esenzione per l'uso finale.

(221)

La Commissione ha constatato che le informazioni trasmesse dopo la divulgazione definitiva delle informazioni non erano sufficienti per consentirle di valutare l'impatto complessivo di un'eventuale esenzione sull'efficacia del dazio. Effegidi non ha fornito alcuna informazione sull'industria delle schermature dei cavi e delle capsule enologiche.

(222)

Inoltre Effegidi non era una parte interessata che ha collaborato sin dalle prime fasi dell'inchiesta e ha presentato la sua richiesta di esenzione per l'uso finale solo il 5 luglio 2021, ossia due settimane dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, e le informazioni supplementari solo dopo la divulgazione definitiva delle informazioni. In tale fase avanzata dell'inchiesta la Commissione non è stata in grado di verificare i dati supplementari.

(223)

La Commissione non ha pertanto potuto valutare se l'esenzione per l'uso finale sia nell'interesse dell'Unione e ha quindi confermato il suo rifiuto della richiesta di esenzione di Effegidi.

6.4.   Interesse degli importatori

(224)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il consorzio di importatori ha ribadito che i produttori dell'Unione non sono in grado di soddisfare l'attuale domanda di ACF, specialmente nel segmento di mercato degli ACF di spessore sottile, nel quale attualmente importano dalla RPC per soddisfare la domanda. Il consorzio ha sostenuto che sarebbero necessari almeno due anni per rendere efficace ed operativa la produzione di ACF di spessore sottile e che i produttori dell'Unione non sembrano soddisfare gli standard qualitativi richiesti per sostituire le attuali importazioni dalla Cina in questo segmento di mercato.

(225)

A parte il fatto che il consorzio non ha precisato il motivo per il quale sarebbero necessari due anni per rendere operativa la produzione di ACF di spessore sottile, nella sezione 4.5.2.1 del regolamento provvisorio la Commissione ha già concluso che l'industria dell'Unione sembra avere una capacità inutilizzata sufficiente. Inoltre l'industria dell'Unione ha dimostrato attraverso vendite e prove di produzione di laminati di essere in grado di soddisfare la domanda degli acquirenti come descritto ai considerando 50 e 51 del regolamento provvisorio.

(226)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha ribadito che l'istituzione di misure non sarebbe necessariamente nell'interesse degli importatori. Tuttavia la Commissione ha valutato anche i loro probabili effetti mediante una ponderazione dei diversi interessi in gioco (cfr. sezione 6.4).

(227)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il consorzio ha sostenuto che la Commissione ha completamente ignorato il fatto che il graduale passaggio della domanda a spessori più sottili di ACF ha comportato un aumento della domanda di ACF di ≤ 7 micron. La Commissione ha inoltre sottovalutato il fatto che sarebbero necessari almeno due anni per rendere efficace e operativa la produzione di ACF di spessore sottile nell'UE.

(228)

Il consorzio ha altresì sostenuto che la Commissione non ha fornito chiarimenti sul modo in cui la notevole capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione può soddisfare la domanda di ACF di spessore sottile.

(229)

Il consorzio ha poi ribadito che l'industria dell'Unione non è in grado di soddisfare gli standard qualitativi per gli ACF di spessore sottile in termini di porosità e scorrimento e ha sottolineato che i laminatoi che producono ACF sono gli stessi anche per l'industria delle batterie per auto, il che riduce ulteriormente la capacità per gli ACF. Ha affermato che il non aver considerato tali aspetti ha indotto la Commissione a concludere erroneamente che l'istituzione di dazi è nell'interesse dell'Unione.

(230)

Come spiegato al considerando 51 del regolamento provvisorio, la Commissione ha valutato la capacità dell'industria dell'Unione di produrre ACF più sottili, in particolare ACF < 6, valutando la capacità dell'ultima fase di laminazione, necessaria per ottenere tale spessore sottile. Nelle fasi di laminazione precedenti è stata accertata una capacità inutilizzata sufficiente. Di conseguenza la strozzatura per la produzione di ACF < 6 si trova nell'ultima fase di laminazione. La Commissione ha chiarito in che modo l'industria dell'Unione può soddisfare la domanda di ACF di spessore sottile. L'argomentazione secondo cui sarebbero necessari almeno due anni per rendere efficace e operativa la produzione di ACF di spessore sottile si applica solo alle nuove capacità che l'industria dell'Unione installerebbe a seguito del ripristino di una concorrenza leale sui prezzi e di un ulteriore aumento della domanda. Poiché le capacità esistenti possono già soddisfare la domanda prevista nel prossimo futuro, nel calcolo della Commissione non sono state prese in considerazione potenziali capacità future supplementari. Il fatto che nuove capacità richiedano un periodo di tempo prima di diventare operative non è pertinente. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

6.5.   Bilanciamento degli interessi contrastanti

(231)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, nel regolamento provvisorio la Commissione ha valutato gli interessi contrastanti e ha preso in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.

(232)

Nel bilanciamento degli interessi contrastanti la Commissione ha ritenuto che, da un lato, l'abbassamento dei prezzi da parte degli esportatori cinesi ha comportato un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione e, dall'altro, un aumento dei prezzi avrebbe un impatto negativo limitato sugli utilizzatori. La Commissione ha concluso non vi erano ragioni impellenti per concludere che non è nell'interesse dell'Unione istituire misure provvisorie sulle importazioni di ACF originari della Cina.

(233)

In seguito al regolamento provvisorio, Manreal ha affermato che l'analisi del mercato e dell'interesse dell'Unione effettuata nel regolamento provvisorio non è più valida, a causa del drastico aumento dei prezzi e delle speculazioni nel mercato delle materie prime, provocati dall'inchiesta e dalla pandemia di COVID-19. Il settore della trasformazione per imballaggi è stato duramente colpito, non solo da un aumento del 40 % del prezzo dell'alluminio, ma anche da un aumento del 40 % del prezzo della carta kraft, nonché dai costi del trasporto con container, che sono aumentati del 400 %. I tempi medi di approvvigionamento per le forniture di carta sono passati da 3-4 settimane a quattro mesi. In alcuni contratti, i fornitori hanno invocato la causa di forza maggiore e hanno consegnato con un ritardo di sei mesi, applicando prezzi del 20 % superiori a quelli in vigore al momento dell'ordine.

(234)

A sostegno dell'argomentazione di Manreal, anche Walki, Gascogne ed Effegidi hanno rilevato che dopo il periodo dell'inchiesta la situazione del mercato è cambiata in maniera significativa, con carenze di offerta non solo per quanto riguarda gli ACF, ma anche per le altre materie prime da loro utilizzate. Gascogne ha affermato che il prezzo dell'alluminio presso la borsa londinese dei metalli è aumentato del 30 % da ottobre 2020 a maggio 2021. Inoltre nella situazione attuale solo uno dei principali produttori dell'Unione sembra essere in grado di soddisfare nuovi ordini senza tempi di consegna di diversi mesi. Effegidi ha sostenuto che, in base ai preventivi ricevuti dai produttori dell'Unione a luglio 2021, non saranno disponibili forniture di ACF per la sua produzione prima del 2022.

(235)

Un altro utilizzatore, Alupol, ha dichiarato di avere notato, a partire da dicembre 2020, uno scarso interesse per i contratti da parte dei produttori dell'Unione e persino un contratto di fornitura della durata di due anni stipulato con uno dei produttori dell'Unione era stato risolto dal produttore dopo sei mesi, un segno, questo, di limiti di capacità. Walki ha fornito ulteriori elementi di prova riguardanti richieste di ACF di 6,35 micron, che dimostravano il perdurare delle difficoltà di approvvigionamento riscontrate nel 2021.

(236)

Anche il consorzio di importatori ha affermato che dall'inizio del periodo dell'inchiesta i prezzi degli ACF sono aumentati del 25 % e i tempi di consegna sono passati da una media di due mesi a quattro mesi. Inoltre l'attuale situazione di carenza di offerta spinge le società integrate ad approvvigionare a titolo preferenziale le proprie entità collegate, lasciando una capacità minore per il libero mercato. Il consorzio prevede che i dazi antidumping causino perturbazioni alle catene di approvvigionamento e una carenza di offerta per l'intera gamma di ACF, ma in particolare per gli spessori inferiori a 6 micron.

(237)

Anche se tali cambiamenti del mercato effettivamente incidono sui diversi interessi di produttori, utilizzatori e importatori, essi sono dovuti alla situazione eccezionale della pandemia di COVID-19 e alla successiva forte ripresa economica, che hanno causato una penuria di trasporti internazionali e carenze di offerta. Di conseguenza, il mercato potrebbe necessitare di diverso tempo per adeguarsi, fino alla normalizzazione della ripresa economica e della crescita e al raggiungimento di un nuovo equilibrio tra domanda e offerta, anche nel settore degli ACF.

(238)

Manreal ha inoltre affermato che a norma dell'articolo 11 TFUE, la difesa contro le importazioni oggetto di dumping dovrebbe essere bilanciata con gli altri obiettivi dell'Unione, quali la tutela dell'ambiente, e ha concluso che l'istituzione di misure avrebbe un impatto molto negativo sull'ambiente. Manreal ha sostenuto che, a prescindere dai possibili effetti negativi sull'occupazione o sulla politica industriale, la scomparsa dei produttori dell'Unione, più inquinanti, sarebbe positiva per l'ambiente nell'Unione. Manreal ha pertanto chiesto alla Commissione di includere nell'inchiesta gli effetti probabili delle misure sull'ambiente.

(239)

La Commissione ha innanzitutto osservato che Manreal non ha dimostrato in che modo i produttori dell'Unione sarebbero più inquinanti dei produttori cinesi. Inoltre, anche se l'Unione impone ai propri produttori il rispetto di severe norme ambientali, il fine dell'articolo 11 TFUE non è impedire l'attività economica, bensì integrare le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente con la politica che guida l'attività economica. Il suggerimento di Manreal di ridurre le emissioni nell'Unione consentendo che l'industria dell'Unione sia spazzata via dalla concorrenza sleale non solo è incompatibile con gli obiettivi ambientali dell'UE, ma sarebbe in contrasto anche con numerose altre politiche. Di conseguenza, la richiesta di Manreal di valutare l'impatto ambientale di tale scenario è stata respinta.

(240)

Manreal ha fatto inoltre riferimento al considerando 355 del regolamento provvisorio, in cui la Commissione, in risposta alla sua precedente argomentazione secondo cui gli aiuti di Stato potrebbero essere una misura più idonea dell'istituzione di dazi, ha dichiarato che l'aiuto finanziario non è lo strumento giusto per contrastare un dumping pregiudizievole. Manreal ha sostenuto che si tratta di una scelta politica che non dovrebbe essere adottata senza consultare la direzione generale della Concorrenza («DG COMP»). Manreal ha inoltre sostenuto che l'argomentazione della Commissione sarebbe basata sul presupposto che la DG COMP non autorizzerebbe eventuali aiuti concessi ai produttori dell'Unione.

(241)

La Commissione ha ricordato che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base stabilisce che, quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento, la Commissione istituisce un dazio antidumping definitivo. Di fatto, la Commissione non può astenersi dal contrastare una pratica accertata di dumping pregiudizievole da parte degli esportatori cinesi attraverso gli strumenti giuridici di cui dispone, semplicemente perché anche i produttori dell'Unione potrebbero beneficiare di aiuti di Stato. Oltretutto gli aiuti di Stato sono concessi dagli Stati membri e non dalla Commissione.

(242)

Pertanto nessuna delle argomentazioni addotte dagli utilizzatori e dagli importatori in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni e al regolamento provvisorio ha modificato le conclusioni della Commissione.

(243)

Insieme alle osservazioni sul documento generale di divulgazione definitiva delle informazioni, diverse parti hanno inoltrato la richiesta di valutare una potenziale sospensione dei dazi a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Alla luce di tali richieste, la potenziale sospensione dei dazi sarà analizzata in una procedura distinta.

6.6.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(244)

Sulla base di quanto precede, non vi sono ragioni impellenti per concludere che non è nell'interesse dell'Unione istituire misure definitive sulle importazioni di ACF originari della Cina.

7.   LIVELLO DELLE MISURE

7.1.   Margine di pregiudizio

(245)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Xiamen Xiashun ha affermato che i costi di conformità futuri non dovrebbero essere aggiunti al prezzo indicativo, dal momento che la nota relativa ai costi di conformità è stata pubblicata dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, il che costituiva una violazione dei suoi diritti di difesa.

(246)

La Commissione ha respinto l'argomentazione. A Xiamen Xiashun e a tutte le altre parti è stato concesso un termine supplementare per presentare le osservazioni sulla nota relativa ai costi di conformità dopo la sua pubblicazione. Pertanto la tardiva pubblicazione non ha violato i suoi diritti di difesa.

(247)

Xiamen Xiashun ha altresì sostenuto che le questioni ambientali non riguardano esclusivamente l'industria dell'Unione. Xiamen Xiashun infatti sarà soggetta al sistema di scambio di quote di emissione della Cina e ha ottenuto la certificazione PS (Performance Standard) dell'Aluminium Stewardship Initiative, che include criteri relativi alle emissioni di gas serra, tra cui una soglia per le emissioni di CO2.

(248)

La Commissione ha respinto l'argomentazione. La normativa nazionale della RPC è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, a norma del quale, nel determinare il prezzo indicativo dell'industria dell'Unione, si deve tenere conto dei costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte.

(249)

Donghai ha sostenuto che il profitto di riferimento del 6 % dovrebbe essere calcolato unicamente sul costo di trasformazione e non sull'intero prezzo degli ACF.

(250)

La Commissione ha respinto l'argomentazione in quanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, il profitto di riferimento deve essere calcolato in base a tutti i costi e non solo alla parte corrispondente alla trasformazione di materie prime.

(251)

Zhongji e Nanshan hanno ribadito l'argomentazione in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni. Zhongji ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base non stabilisce che il profitto di riferimento deve essere calcolato in base a tutti i costi, ma che l'articolo 7, paragrafo 2 quater, stabilisce soltanto che il profitto di riferimento deve essere sufficiente a coprire tutti i costi. Zhongji ha sostenuto che i produttori di ACF ottengono i loro profitti sul prezzo di trasformazione e non sul prezzo delle materie prime.

(252)

L'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base stabilisce che «il profitto di riferimento utilizzato è stabilito tenendo conto [... del] livello di redditività necessario a coprire tutti i costi». I costi totali comprendono le materie prime. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(253)

Donghai ha altresì sostenuto che i costi di ristrutturazione non dovrebbero rientrare nel prezzo indicativo.

(254)

Al considerando 329 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato che l'aumento del costo registrato nel periodo dell'inchiesta è stato causato principalmente dalla ristrutturazione di uno dei produttori inclusi nel campione. La Commissione ha osservato inoltre che la ristrutturazione è una prassi normale in situazioni di importazioni oggetto di dumping. In ogni caso, a norma del regolamento di base, ai fini del calcolo del profitto di riferimento si deve tenere conto di tutti i costi.

(255)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Zhongji ha ribadito l'argomentazione secondo cui i costi straordinari dovrebbero essere esclusi dal prezzo indicativo. Zhongji ha sostenuto che la Commissione non ha risposto alle sue argomentazioni e che si è contraddetta in quanto ha sistematicamente citato questi costi come «straordinari», considerandoli però «ordinari» nel contesto del prezzo indicativo. Zhongji non ha tuttavia fornito nuovi elementi di prova.

(256)

In assenza di altri elementi di prova, la Commissione conferma il considerando 325 del regolamento provvisorio. La ristrutturazione è una prassi normale in situazioni di importazioni oggetto di dumping e rientra nei costi di un'impresa.

(257)

Zhongji ha inoltre affermato che la Commissione dovrebbe applicare per analogia quanto affermato nel regolamento provvisorio relativo al cloruro di potassio (19), in cui ha deciso di dedurre i costi provvisori e straordinari sostenuti dalle società minerarie canadesi prima di utilizzare i loro costi come riferimento per le società bielorusse, russe e ucraine, in quanto non sarebbe ragionevole riferirli a queste ultime. Zhongji ha sostenuto che la Commissione ha applicato lo stesso principio anche nel regolamento relativo al magnesio greggio puro (20) e nel regolamento relativo ad alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) (21). Zhongji ha quindi asserito che, anche nel caso in esame, la Commissione non dovrebbe tener conto dei costi di ristrutturazione in quanto costi provvisori e straordinari.

(258)

La Commissione non concorda sul fatto che la situazione di cui al regolamento provvisorio relativo al cloruro di potassio sia paragonabile a quella della presente inchiesta. Nel caso del cloruro di potassio non vi era alcun collegamento tra i costi provvisori e straordinari delle società canadesi e le importazioni oggetto di dumping nell'Unione. Lo stesso vale per il paragone con il regolamento relativo al magnesio greggio puro, poiché in quel caso la ristrutturazione dell'impresa era avvenuta in seguito a una privatizzazione. Nel caso del PET l'esclusione dei costi straordinari è derivata da una situazione particolare, diversa dai costi di ristrutturazione in questione. Nel caso di specie, come indicato al considerando 325 del regolamento provvisorio, i costi di ristrutturazione non erano straordinari, perciò dovrebbero essere presi in considerazione. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(259)

Zhongji ha osservato che il profitto di riferimento per gli ACF con codici NCP che iniziano con 1 non è attendibile. La produzione complessiva dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione per gli NCP che iniziano con 1 è inferiore a 3 000 tonnellate. Zhongji considera tali quantità trascurabili e ritiene che la Commissione non disponga del costo di produzione per tali prodotti o che, quantomeno, non siano rappresentativi a causa del volume limitato. Ciò rende il prezzo indicativo inattendibile.

(260)

Quando nell'Unione non c'è produzione di un determinato NCP oggetto di esportazione, a meno che non possano essere ragionevolmente applicati adeguamenti, la Commissione esclude tale NCP dal confronto. Tuttavia, quando un NCP viene prodotto dall'industria dell'Unione, anche se in quantità minori rispetto agli altri NCP, la Commissione ritiene sia più accurato includerlo comunque nel confronto, sulla base delle informazioni disponibili fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Per di più, nel caso di specie, 3 000 tonnellate non possono essere considerate un volume di produzione trascurabile. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

(261)

Zhongji ha anche sostenuto che alcuni intervalli di valori forniti nella divulgazione provvisoria delle informazioni non erano significativi, in quanto erano troppo ampi per consentire una comprensione adeguata dei dati riservati riguardanti l'NCP 1DA e l'NCP 5BA.

(262)

Zhongji si riferisce ai dati dell'industria dell'Unione riguardanti due NCP che sono prodotti esclusivamente da un unico produttore dell'Unione. È pertanto necessario che gli intervalli di valori forniti dalla Commissione tengano conto non solo della riservatezza dei dati, ma anche del fatto che, se gli intervalli sono troppo ristretti, determinati valori possono essere ricostruiti. Per quanto riguarda il prezzo unitario di vendita e il prezzo indicativo, la Commissione ha fornito degli intervalli di valori ristretti. Mentre, per quanto riguarda i quantitativi venduti e il valore totale franco fabbrica, la Commissione doveva garantire che i valori non potessero essere calcolati e ha optato per intervalli di valori sufficientemente ampi. L'alternativa sarebbe stata sostituire i valori in quanto sensibili.

(263)

Donghai ha sostenuto inoltre che, per determinare i prezzi di vendita di Nanshan Europe ai fini del calcolo del margine di underselling, la Commissione aveva erroneamente applicato l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base e che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i prezzi di vendita reali dell'entità di vendita collegata di Nanshan Group nell'Unione europea, detraendo solamente le spese di vendita dirette sostenute per le vendite del prodotto in esame da tale entità di vendita collegata nell'UE.

(264)

Il prezzo indicativo utilizzato per determinare il margine di pregiudizio è basato sul costo di produzione dell'industria dell'UE e sul profitto di riferimento e pertanto non include le spese delle entità collegate. Al fine di garantire la simmetria e un confronto equo, i prezzi all'esportazione utilizzati per calcolare il margine di pregiudizio non devono pertanto includere le spese delle entità collegate dei produttori esportatori. L'argomentazione è quindi respinta.

(265)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, dato che la Commissione non ha registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione ha esaminato l'andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell'inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva, per stabilire se tenere conto del pregiudizio aggiuntivo derivante da tale aumento nella determinazione del margine di pregiudizio.

(266)

Sulla base dei dati della banca dati Comext di Eurostat e Surveillance 2, durante il periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dalla RPC sono stati inferiori del 47 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta su una base di quattro settimane. Su tale base, la Commissione ha concluso che non vi era stato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell'inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva.

(267)

In seguito al regolamento provvisorio, Zhongij ha sostenuto che dovrebbero essere applicati degli adeguamenti, in quanto Carcano fornisce un servizio a chiamata che Zhongji non fornirebbe.

(268)

La Commissione ha confermato che il servizio a chiamata fornito da Carcano riguarda solo pochissime vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e inoltre i costi per questo servizio sono così bassi che un adeguamento non avrebbe alcun impatto sostanziale sui risultati dell'inchiesta.

(269)

In assenza di ulteriori osservazioni sui margini di pregiudizio, la Commissione ha esclusivamente adeguato i margini come indicato ai considerando da 376 a 378 del regolamento provvisorio, per tenere conto dei costi successivi all'importazione corretti, nonché delle variazioni del valore CIF dichiarato, come spiegato al considerando 103. I margini di pregiudizio definitivi sono riportati al considerando 197.

(270)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Nanshan ha chiesto alla Commissione di verificare i prezzi indicativi, in quanto vi erano casi di NCP più sottili con prezzi inferiori rispetto agli NCP con spessore maggiore, cosa che Nanshan non ha ritenuto logica. La Commissione ha agito con la dovuta diligenza nel determinare il prezzo indicativo e osserva che tali prezzi sono basati sulle informazioni dei produttori dell'Unione sottoposte a controlli incrociati. Vi sono altri fattori oltre allo spessore che influenzano i costi; inoltre i prezzi indicativi si basano su più produttori, che non hanno esattamente la stessa base di costo.

7.2.   Distorsioni relative alle materie prime

(271)

In assenza di osservazioni sulle distorsioni relative alle materie prime, la Commissione ha confermato le sue risultanze di cui ai considerando da 381 a 383 del regolamento provvisorio, secondo cui le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base non erano soddisfatte, e di conseguenza ha constatato che si applicavano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, per stabilire il livello del dazio definitivo.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(272)

Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, all'interesse dell'Unione e al livello delle misure, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per evitare che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(273)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio antidumping definitivo

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

81,5  %

28,5  %

28,5  %

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

16,1  %

15,4  %

15,4  %

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

98,5  %

24,7  %

24,7  %

Altre società che hanno collaborato

69,6  %

23,6  %

23,6  %

Tutte le altre società

98,5  %

28,5  %

28,5  %

(274)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze dell'inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(275)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La relativa domanda va presentata alla Commissione (22). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(276)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(277)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(278)

Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(279)

Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

9.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(280)

Il 28 settembre 2021 le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto di raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati ACF originari della RPC. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni in merito a tale divulgazione.

(281)

Sono pervenute osservazioni da 11 parti. Si sono tenute audizioni, su richiesta, con Walki e Zhongji. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza.

(282)

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(283)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ha espresso un parere positivo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111960 e 7607111991) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto al paragrafo 1:

fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg,

fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no,

fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no,

fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no.

3.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.

28,5  %

C686

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

15,4  %

C687

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.

24,7  %

C688

Altre società che hanno collaborato (allegato)

23,6  %

 

Tutte le altre società

28,5  %

C999

4.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 3 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'organismo che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 3, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:

a)

non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU C 352 I del 22.10.2020, pag. 1.

(3)  Cfr. il considerando 394 del regolamento provvisorio.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione, del 17 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 142).

(5)  Cfr. ad esempio la sentenza della Corte del 28 febbraio 2018, Commissione/Xinyi PV Products (Anhui), C-301/16 P, ECLI: EU:C:2018:132, punto 56.

(6)  Secondo un articolo pubblicato sul sito web della Commissione centrale di ispezione disciplinare: «Nella tradizione storica cinese, il concetto di «governo» è sempre stato ampio e investito di responsabilità illimitate. Sotto la guida del partito, il partito e il governo condividono solo l'attività e non vi è alcuna separazione tra il partito e il governo. Indipendentemente dal fatto che si tratti dell'Assemblea nazionale del popolo, della Conferenza consultiva politica del popolo cinese o di «un governo e due camere», tutti devono attuare le decisioni e gli accordi del comitato centrale del partito, essere responsabili nei confronti del popolo ed essere soggetti al suo controllo. Tutti gli organi che esercitano il potere statale sotto la direzione esclusiva del partito appartengono alla categoria del governo generale.» Consultabile all'indirizzo: https://www.ccdi.gov.cn/special/zmsjd/zm19da_zm19da/201802/t20180201_163113.html (ultima consultazione: 16 giugno 2021).

(7)  Cfr. ad esempio gli orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era, del 15 settembre 2020. Sezione II.4: «Occorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo», sezione III.6: «Occorre intensificare ulteriormente le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri», sezione VII.26: «Migliorare le istituzioni e i meccanismi di leadership. I comitati di partito a tutti i livelli devono fare affidamento sui gruppi leader del Fronte unito per istituire e migliorare i meccanismi di coordinamento del lavoro del Fronte unito nel settore privato e studiare, pianificare e far avanzare regolarmente i lavori in modo coordinato. Occorre consentire ai dipartimenti operativi del Fronte unito dei comitati di partito di svolgere pienamente il loro ruolo di guida e coordinamento e consentire alle federazioni dell'industria e del commercio di svolgere il loro ruolo di ponte e di assistenza nell'ambito delle attività del Fronte unito nel settore privato.» Consultabile all'indirizzo: http://www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm.

(8)  Per quanto riguarda Xiamen Xiashun, la Commissione ha accertato che il prezzo d'acquisto delle vergelle in lega di alluminio-titanio-boro dal Regno Unito era esente da distorsioni e non lo ha sostituito con i dati del paese rappresentativo. (Cfr. il considerando 161 del regolamento provvisorio).

(9)  Cfr. articolo «The role of state-owned enterprises is irreplaceable», pubblicato il 29 novembre 2018, consultabile all'indirizzo: http://www.gov.cn/xinwen/2018-11/29/content_5344296.htm.

(10)  Assan Aluminyum.

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 13.10.2020, pag. 8), considerando 171.

(12)  https://www.crugroup.com/.

(13)  Considerando 382 e 383 del regolamento provvisorio.

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63), considerando 122.

(15)  Dipende dal consumo del produttore e dalla corrispondente fascia di consumo.

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell'8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 359 dell'11.10.2021, pag. 6).

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

(18)  Relazione dell'organo d'appello, CE — Ormoni, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, punto 98.

(19)  Regolamento (CEE) n. 1031/92 della Commissione, del 23 aprile 1992, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Belarus, della Russia e dell'Ucraina (GU L 110 del 28.4.1992, pag. 5).

(20)  Regolamento (CE) n. 2402/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese e che riscuote a titolo definitivo il dazio provvisorio (GU L 298 del 7.11.1998, pag. 1), considerando 21.

(21)  Regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione, del 4 agosto 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48), considerando 206.

(22)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(23)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Zhangjiagang Fineness Aluminum Foil Co., Ltd.

C689

Repubblica popolare cinese

Kunshan Aluminium Co., Ltd.

C690

Repubblica popolare cinese

Suntown Technology Group Corporation Limited

C691

Repubblica popolare cinese

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.

C692

Repubblica popolare cinese

Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd.

C693

Repubblica popolare cinese

Binzhou Hongbo Aluminium Foil Technology Co. Ltd.

C694