7.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 436/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2152 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2021

che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), e in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.

(2)

In esito al riesame da parte del Consiglio, risulta opportuno sopprimere la voce relativa a una persona e le informazioni di cui relative ai suoi diritti della difesa e al suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. CIGLER KRALJ


(1)  GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è così modificato:

1)

alla sezione A («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2»), la voce relativa alla persona seguente è soppressa:

«17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko (Олександр Вiкторович Клименко)»;

2)

alla sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»), la voce 17 relativa anche a Oleksandr Viktorovych Klymenko è soppressa.