1.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 429/79 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2105 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2021
che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, lettera b), e l’articolo 33,
considerando quanto segue:
(1) |
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo») è inteso a fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l’attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. È uno strumento dedicato inteso ad affrontare le conseguenze e gli effetti socioeconomici negativi della crisi COVID-19 nell’Unione. |
(2) |
Il dispositivo sostiene la ripresa economica e sociale e contribuisce, tra l’altro, a combattere la povertà e le disuguaglianze, ad affrontare il problema della disoccupazione, a creare posti di lavoro stabili e di qualità, a migliorare la capacità di assistenza sanitaria e a migliorare le politiche per la prossima generazione, anche in materia di istruzione e formazione. |
(3) |
Il dispositivo sosterrà in particolare gli Stati membri nell’attuazione di misure allineate al pilastro europeo dei diritti sociali e alle iniziative dell’Unione in tema di occupazione, istruzione, sanità e politica sociale, ossia: piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (2) e raccomandazione relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (3); comunicazione sul sostegno all’occupazione giovanile (4) e raccomandazione relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani (5); raccomandazione relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (6); raccomandazione che istituisce una garanzia europea per l’infanzia (7); strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (8); agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (9); spazio europeo dell’istruzione (10) e piano d’azione per l’istruzione digitale (11); piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025 (12); quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom (13); strategia per la parità di genere 2020-2025 (14); strategia per l’uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 (15); comunicazione «Costruire un’Unione europea della salute» (16); strategia farmaceutica per l’Europa (17); piano europeo di lotta contro il cancro (18). |
(4) |
In questo contesto è importante la capacità di presentare una rendicontazione sulle riforme e gli investimenti a connotazione sociale finanziati dal dispositivo. A norma dell’articolo 29, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241, alla Commissione è chiesto di definire una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale, anche a favore dell’infanzia e della gioventù, nell’ambito del dispositivo. |
(5) |
A norma dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241, la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio deve informare sulle spese finanziate dal dispositivo in base ai sei pilastri di cui all’articolo 3, che comprendono le spese in ambito sociale, incluse quelle relative all’infanzia e alla gioventù. |
(6) |
La metodologia dovrebbe articolarsi in due fasi: in primo luogo è opportuno che la Commissione, se necessario in consultazione con lo Stato membro interessato, assegni ciascuna riforma e ciascun investimento a connotazione eminentemente sociale previsti nel piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro a una delle nove aree di intervento in materia sociale ricomprese nelle quattro categorie sociali più generali enumerate nell’allegato; in secondo luogo è opportuno contrassegnare ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare a infanzia e gioventù nonché alla parità di genere - aspetto messo in risalto dal regolamento (UE) 2021/241; risulterebbe così possibile una rendicontazione specifica della spesa diretta, rispettivamente, a infanzia e gioventù e alla parità di genere. |
(7) |
Poiché è auspicabile che la metodologia relativa alla spesa sociale sia operativa entro il 31 dicembre 2021 e al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizione della metodologia
1. La metodologia per la rendicontazione della spesa sociale nell’ambito del dispositivo, anche a favore di infanzia e gioventù e della parità di genere, si basa sulle stime della spesa indicate nei piani per la ripresa e la resilienza approvati e sulle fasi illustrate ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Le riforme e gli investimenti a connotazione eminentemente sociale sono assegnati a una delle nove aree di intervento in materia sociale enumerate nell’allegato. Ciascuna area di intervento in materia sociale è ricompresa in una categoria sociale più generale. Ciascuna riforma o ciascun investimento può essere assegnato a un’unica area di intervento in materia sociale e, quindi, ricompreso in un’unica categoria sociale.
3. A ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare a infanzia e gioventù è apposto un contrassegno, così che risulti poi possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore di infanzia e gioventù nell’ambito del dispositivo.
4. A ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare alla parità di genere è apposto un contrassegno, così che risulti poi possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore della parità di genere nell’ambito del dispositivo.
5. L’allegato enumera le aree di intervento in materia sociale e le categorie sociali e prevede i contrassegni atti a distinguere le misure di carattere sociale dirette in particolare a infanzia e gioventù e alla parità di genere, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
6. La Commissione applica la metodologia illustrata nel presente articolo per la relazione annuale prevista all’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, al fine d’informare sulla spesa sociale finanziata dal dispositivo, anche a favore di infanzia e gioventù e della parità di genere.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
(2) COM(2021) 102 final del 4.3.2021.
(3) Raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (GU L 80 del l'8.3.2021, pag. 1).
(4) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Sostegno all’occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione (COM(2020) 276 final dell’1.7.2020).
(5) Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).
(6) Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).
(7) In attesa di adozione da parte del Consiglio (COM(2021) 137 final del 24.3.2021).
(8) COM(2021) 101 final del 3.3.2021.
(9) COM(2020) 274 final dell’1.7.2020.
(10) Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso lo spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 66 del 26.12.2021, pag. 1).
(11) COM(2020) 624 final del 30.9.2020.
(12) COM(2020) 565 final del 18.9.2020.
(13) COM(2020) 620 final del 7.10.2020.
(14) COM(2020) 152 final del 5.3.2020.
(15) COM(2020) 698 final del 12.11.2020.
(16) COM(2020) 724 final dell’11.11.2020.
(17) COM(2020) 761 final del 25.11.2020.
(18) COM(2021) 44 final del 3.2.2021.
ALLEGATO
Metodologia per la rendicontazione della spesa sociale, anche a favore di infanzia e gioventù e della parità di genere
1.
La Commissione assegna ciascuna misura a connotazione eminentemente sociale esclusivamente a una delle nove aree di intervento in materia sociale enumerate qui di seguito:
Nove aree di intervento nelle quattro grandi categorie sociali |
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Categoria sociale «Occupazione e competenze» |
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Categoria sociale «Istruzione e cura dell’infanzia» |
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Categoria sociale «Sanità e assistenza a lungo termine» |
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Categoria sociale «Politiche sociali» |
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2.
La Commissione appone a ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare a infanzia e gioventù un contrassegno, così che risulti possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore di infanzia e gioventù nell’ambito del dispositivo.
3.
La Commissione appone a ciascuna misura di carattere sociale diretta in particolare alla parità di genere un contrassegno, così che risulti possibile una rendicontazione specifica della spesa a favore della parità di genere nell’ambito del dispositivo.