|
30.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 427/190 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2097 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2021
relativo all’autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Novus Europe NV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici». |
|
(4) |
Nel parere del 17 marzo 2021 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha concluso che l’additivo presenta un basso rischio di inalazione per gli utilizzatori. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo può migliorare il rendimento dei tacchini da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa ai tacchini allevati per la riproduzione. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
La valutazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2021;19(4):6528.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||
|
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||
|
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento del rendimento zootecnico). |
|||||||||||||||
|
4d14 |
Novus Europe NV |
Preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico |
Composizione dell'additivo Preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico con un tenore minimo di: acido benzoico: 42,5-50 % formiato di calcio: 2,5-3,5 % acido fumarico: 0,8-1,2 % Granulato |
Tacchini da ingrasso Tacchini allevati per la riproduzione |
- |
500 |
1 000 |
|
20 dicembre 2031 |
||||||
|
Caratterizzazione della sostanza attiva Acido benzoico (purezza ≥ 99,0 %); Numero CAS: 65-85-0; Formula chimica: C7H6O2 Formiato di calcio: Numero CAS: 544-17-2; Formula chimica: C2H2O4Ca Acido fumarico (purezza ≥ 99,5 %); Numero CAS: 110-17-8; Formula chimica: C4H4O4 |
|||||||||||||||
|
Metodo di analisi (1) Per la determinazione dell'acido benzoico, del formiato di calcio e dell'acido fumarico nell'additivo per mangimi:
Per la determinazione del calcio totale nell'additivo per mangimi:
Per la determinazione dell'acido benzoico nelle premiscele e nei mangimi:
Per la determinazione del formiato di calcio e dell'acido fumarico nelle premiscele:
|
|||||||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.