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22.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 415/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2028 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2021
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cerezas de la Montaña de Alicante» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Cerezas de la Montaña de Alicante», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (UE) n. 106/2011 della Commissione (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/123 della Commissione (4). Detta modifica include la modifica del nome da «Cerezas de la Montaña de Alicante» a «Cerezas de la Montaña de Alicante»/«Cireres de la Muntanya d’Alacant». |
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(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Cerezas de la Montaña de Alicante» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 106/2011 della Commissione, del 7 febbraio 2011, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cerezas de la Montaña de Alicante» (IGP)] (GU L 32 dell’8.2.2011, pag. 3).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/123 della Commissione, del 15 gennaio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cerezas de la Montaña de Alicante» (IGP)] (GU L 22 del 26.1.2018, pag. 8).