15.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 402/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1983 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2021
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Vista la gravità della situazione in Siria e tenuto conto dei recenti cambiamenti nel governo siriano, quattro persone dovrebbero essere aggiunte all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. È opportuno aggiornare anche le informazioni relative a cinque persone che figurano già nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1) |
le persone seguenti sono aggiunte all’elenco riportato nella sezione A («Persone»):
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2) |
nella sezione A («Persone») le seguenti voci sono sostituite da quanto segue:
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