12.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 400/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1963 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di manutenzione e che rettifica tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, lettera g), l’articolo 62, paragrafi 14 e 15, e l’articolo 72, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i requisiti per le imprese di manutenzione.

(2)

Conformemente all’allegato II, punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, in funzione del tipo di attività svolta e delle loro dimensioni, le imprese di manutenzione approvate devono realizzare e mantenere un sistema di gestione per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui allo stesso allegato, gestire i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente tale sistema.

(3)

A norma dell’allegato 19 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («la convenzione di Chicago»), le autorità competenti sono tenute a richiedere alle imprese di manutenzione approvate che prestano servizi a operatori di velivoli o elicotteri impegnati nel trasporto aereo commerciale internazionale di attuare un sistema di gestione della sicurezza.

(4)

Pertanto, per garantire la conformità agli standard e alle pratiche raccomandate internazionali dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale («ICAO») di cui all’allegato 19 della convenzione di Chicago, è opportuno introdurre un sistema di gestione per tutte le imprese di manutenzione che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1321/2014 («imprese di manutenzione di cui alla parte 145»).

(5)

A tutte le imprese di manutenzione di cui alla parte 145 è richiesto di istituire un sistema di segnalazione di eventi. È pertanto opportuno modificare le disposizioni dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1321/2014 onde garantire che il sistema di segnalazione di eventi sia istituito nell’ambito del sistema di gestione delle imprese e che i requisiti siano allineati a quelli del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)

Per tenere conto delle imprese di manutenzione di cui alla parte 145 approvate anche in qualità di imprese di cui alla parte CAMO è opportuno armonizzare le disposizioni generali nonché i requisiti per le autorità competenti stabiliti nell’allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 con quelli definiti all’allegato V quater (parte CAMO) dello stesso regolamento.

(7)

È auspicabile prevedere un periodo di transizione sufficiente per consentire alle imprese di manutenzione di conformarsi alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.

(8)

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (4) non contiene disposizioni relative al rilascio delle licenze agli ingegneri di bordo. È pertanto opportuno modificare l’allegato II, punto 145.A.30, lettera j), punti 3) e 4), del regolamento (UE) n. 1321/2014 in modo da cancellare il riferimento alle licenze di ingegnere di bordo. Le autorizzazioni limitate alla certificazione della manutenzione esistenti rilasciate agli ingegneri di bordo sulla base di tali disposizioni dovrebbero tuttavia continuare a rimanere valide fino alla loro scadenza o fino alla loro revoca. L’articolo 5 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(9)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(10)

L’allegato I (parte M), punto M.A.403, lettera b), del regolamento (UE) n. 1321/2014 e l’allegato I (parte M), appendice VII, dello stesso regolamento contengono riferimenti a vari elementi del punto M.A.801. Poiché il punto M.A.801 è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (5), è opportuno modificare di conseguenza il punto M.A.403, lettera b), e l’appendice VII.

(11)

L’allegato I (parte M), punto M.A.904, del regolamento (UE) n. 1321/2014 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 in modo da estendere le disposizioni di importazione anche agli aeromobili che provengono da un sistema normativo nel quale non si applica il regolamento (UE) 2018/1139. È opportuno introdurre la stessa modifica anche nell’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.906, del regolamento (UE) n. 1321/2014 al fine di armonizzare l’ambito di applicazione delle disposizioni di importazione dell’allegato V ter (parte ML) con quello dell’allegato I (parte M). Pertanto, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(12)

L’allegato I (parte M), punto M.A.502, lettera c), del regolamento (UE) n. 1321/2014 fa riferimento alle imprese di classe B. Poiché nell’allegato V quinquies (parte CAO) non vi è alcuna menzione delle imprese di classe B, il punto M.A.502, lettera c), dovrebbe fare riferimento all’«impresa di manutenzione del motore». Pertanto, è opportuno rettificare l’allegato I (parte M), punto M.A.502, lettera c), del regolamento (UE) n. 1321/2014.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 4/2020 (6) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

«7.   In deroga all’allegato II (parte 145), punto 145.B.350, lettera d), punti 1) e 2), un’impresa di manutenzione titolare di un certificato di approvazione valido, rilasciato conformemente all’allegato II (parte 145), può correggere, fino al 2 dicembre 2024, eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti di cui all’allegato II introdotti dal regolamento (UE) 2021/1963 della Commissione (*1).

Se, trascorsa tale 2 dicembre 2024, l’impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte.;

(*1)  GU L 400 del 12.11.2021, pag. 18»;"

2)

all’articolo 5 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

«7.   Le autorizzazioni limitate a certificare rilasciate ai titolari di licenza di ingegnere di bordo a norma dell’allegato II (parte 145), punto 145.A.30, lettera j), punto 3) o 4), prima del 2 dicembre 2022 rimangono valide fino alla loro scadenza o fino alla revoca da parte dell’impresa di manutenzione.»;

3)

l’allegato I (parte M) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

4)

l’allegato II (parte 145) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

5)

l’allegato V ter (parte ML) è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è rettificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 dicembre 2022.

Tuttavia, le disposizioni seguenti si applicano a decorrere dal 2 dicembre 2021:

a)

articolo 2;

b)

allegato I, punti 2) e 4);

c)

allegato III.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, le8 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

(4)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell'8 luglio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell'aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1).

(6)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


ALLEGATO I

L’allegato I (parte M) è così modificato:

1)

nell’indice, il titolo dell’appendice IV è sostituito dal seguente:

 

«Appendice IV — Sistema di classi e abilitazioni per le condizioni di approvazione delle imprese di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F»;

2)

al punto M.A.403, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Soltanto il personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1), o al capitolo F del presente allegato o all’allegato II (parte 145) o all’allegato V quinquies (parte CAO) o la persona autorizzata conformemente al punto M.A.801, lettera c), del presente allegato, può decidere, con il supporto dei dati di manutenzione di cui al punto M.A.401 del presente allegato, se un difetto dell’aeromobile possa seriamente pregiudicare la sicurezza del volo e di conseguenza decidere quale intervento di correzione debba essere intrapreso prima del volo successivo, e quando, e quale intervento di correzione di difetti possa essere differito. Tuttavia ciò non si applica quando il pilota o il personale autorizzato a certificare utilizza la lista degli equipaggiamenti minimi (MEL).»;

3)

l’appendice IV è così modificata:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Appendice IV

Sistema di classi e abilitazioni per le condizioni di approvazione delle imprese di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F

»;

b)

i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Salvo se altrimenti specificato per imprese più piccole di cui al punto 11, la tabella di cui al punto 12 presenta il sistema standard per l’approvazione di un’impresa di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F. L’approvazione concessa a un’impresa si può riferire a una sola classe e abilitazione, con limitazioni, fino ad arrivare a tutte le classi e abilitazioni, con limitazioni.

2.

In aggiunta alla tabella di cui al punto 12, l’impresa di manutenzione approvata è tenuta a dichiarare nel proprio manuale l’entità delle attività per cui ha ricevuto l’approvazione.»;

c)

i punti da 8 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

«8.

La sezione limitazioni serve a lasciare alle autorità competenti la flessibilità per personalizzare l’approvazione accordata a una particolare impresa. Le abilitazioni sono indicate sull’approvazione unicamente quando adeguatamente limitate. La tabella indicata al punto 12 riporta i tipi di limitazione ammessi. Anche se la manutenzione è già riportata, per ultima, in ciascuna abilitazione, è consentito evidenziare l’attività di manutenzione piuttosto che la tipologia o il produttore di aeromobili o motori, se ciò appare più confacente all’impresa (ad es. installazione di sistemi avionici e relativa manutenzione). Una tale indicazione nella sezione relativa alle limitazioni indica che l’impresa di manutenzione è autorizzata a eseguire lavori di manutenzione fino alla tipologia/attività indicata inclusa.

9.

Quando si fa riferimento a serie, tipologia e gruppo nella sezione delle classi A e B relativa alle limitazioni, per serie s’intende una specifica serie di aeromobili, come ad esempio Cessna 150 o Cessna 172 o Beech 55 o ancora Continental O-200 eccetera; la tipologia indica uno specifico tipo o modello, ad esempio Cessna 172RG; si può citare qualsiasi numero di serie o tipologia di aeromobile; gruppo significa, ad esempio, Cessna monomotore a pistoni o motori a pistoni Lycoming non pressurizzati, ecc.

10.

Quando si utilizza un lungo elenco di competenze, potenzialmente soggetto a frequenti modifiche, dette modifiche possono essere apportate conformemente alla procedura di approvazione indiretta di cui al punto M.A.604, lettera c), e al punto M.B.606, lettera c).

11.

Un’impresa di manutenzione che impiega una sola persona per pianificare ed eseguire tutti i lavori di manutenzione può avere esclusivamente un’abilitazione limitata. Le limitazioni massime consentite sono le seguenti:

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

CLASSE AEROMOBILE

AEROPLANI DI CLASSE A2 DI 5 700 KG E INFERIORI

MOTORE A PISTONI 5 700 KG E INFERIORI

CLASSE AEROMOBILE

ELICOTTERI DI CLASSE A3

MONOMOTORE A PISTONI 3 175 KG E INFERIORI

CLASSE AEROMOBILE

AEROMOBILE DI CLASSE A4 DIVERSO DA A1, A2 E A3

NESSUNA LIMITAZIONE

CLASSE MOTORI

CATEGORIA B2 PISTONI

INFERIORE A 450 HP

CLASSE COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

DA C1 A C22

SECONDO L’ELENCO DI COMPETENZE

CLASSE LAVORI SPECIALIZZATI

D1 NDT

METODI NDT DA SPECIFICARE

Si ricordi che l’autorità competente può limitare ulteriormente le condizioni di approvazione di tale impresa, in funzione delle competenze di quest’ultima.

12.

Tabella

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

BASE

LINEA

AEROMOBILI

Aeroplani A2 di massa uguale o inferiore a 5 700 kg

[Indicare produttore o gruppo o serie o tipologia dell’aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Serie DHC-6 Twin Otter

Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità è autorizzato

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

A3 Elicotteri

[Indicare produttore o gruppo o serie o tipologia dell’elicottero e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Robinson R44

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

Aeromobile A4 diverso da A1, A2 e A3

[Indicare categoria (aliante, pallone, dirigibile ecc.), produttore o gruppo o serie o tipologia dell’aeromobile e/o le attività di manutenzione]

Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità è autorizzato

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

MOTORI

B1 Turbina

[Indicare serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Serie PT6A

B2 Pistoni

[Indicare produttore o gruppo o serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

B3 APU

[Indicare produttore o serie o tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

C1 Aria condizionata e pressurizzazione

[Indicare tipologia o produttore dell’aeromobile o fabbricante del componente o componente specifico e/o riportare un riferimento incrociato ad un elenco di competenze nel manuale e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Controllo carburante PT6A

C2 Pilota automatico

C3 Comunicazione e navigazione

C4 Porte — Portelli

C5 Elettricità e illuminazione

C6 Apparecchiature

C7 Motore — APU

C8 Comandi di volo

C9 Carburante

C10 Elicottero — Rotori

C11 Elicottero — Trasmissione

C12 Energia idraulica

C13 Equipaggiamento di indicazione — registrazione

C14 Carrelli di atterraggio

C15 Ossigeno

C16 Eliche

C17 Sistema pneumatico e vuoto

C18 Protezione ghiaccio/pioggia/ fuoco

C19 Finestrini

C20 Strutturale

C21 Zavorra d’acqua

C22 Aumento propulsione

SERVIZI SPECIALIZZATI

D1 Prova non distruttiva (NDT)

[Indicare metodi di NDT particolari]

d)

il punto 13 è soppresso;

4)

nell’appendice VII, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Qui di seguito si riportano gli interventi complessi di manutenzione di cui al punto M.A.801, lettera b):».


(*1)  Biffare la dicitura non pertinente»


ALLEGATO II

L’allegato II (parte 145) è così modificato:

1)

l’indice è sostituito dal seguente:

«INDICE

145.1

Autorità competente

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI E DELL’IMPRESA

145.A.10

Ambito di applicazione

145.A.15

Richiesta di un certificato di impresa

145.A.20

Condizioni di approvazione e entità delle attività

145.A.25

Requisiti per le infrastrutture

145.A.30

Requisiti del personale

145.A.35

Personale autorizzato a certificare e personale di supporto

145.A.37

Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità

145.A.40

Equipaggiamento e attrezzi

145.A.42

Componenti

145.A.45

Dati di manutenzione

145.A.47

Pianificazione del lavoro

145.A.48

Esecuzione della manutenzione

145.A.50

Certificazione della manutenzione

145.A.55

Conservazione dei registri

145.A.60

Segnalazione di eventi

145.A.65

Procedure di manutenzione

145.A.70

Manuale dell’impresa di manutenzione (MOE)

145.A.75

Attribuzioni dell’impresa

145.A.85

Modifiche dell’impresa

145.A.90

Mantenimento della validità

145.A.95

Rilievi

145.A.120

Metodi di rispondenza

145.A.140

Accesso

145.A.155

Reazione immediata a un problema di sicurezza

145.A.200

Sistema di gestione

145.A.202

Sistema interno di segnalazione in materia di sicurezza

145.A.205

Appalto e subappalto

SEZIONE B — REQUISITI DELL’AUTORITÀ

145.B.005

Ambito di applicazione

145.B.115

Documentazione relativa alla sorveglianza

145.B.120

Metodi di rispondenza

145.B.125

Informazioni all’Agenzia

145.B.135

Reazione immediata a un problema di sicurezza

145.B.200

Sistema di gestione

145.B.205

Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

145.B.210

Modifiche del sistema di gestione

145.B.220

Conservazione dei registri

145.B.300

Principi di sorveglianza

145.B.305

Programma di sorveglianza

145.B.310

Procedura di certificazione iniziale

145.B.330

Modifiche — imprese

145.B.350

Rilievi e azioni correttive; osservazioni

145.B.355

Sospensione, limitazione e revoca

Appendice I

— Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESA

Appendice II

— Sistema di classi e abilitazioni per le condizioni di approvazione delle imprese di manutenzione di cui alla parte 145

Appendice III

— Certificato dell’impresa di manutenzione — Modulo 3-145 AESA

Appendice IV

— Condizioni per l’impiego di personale non qualificato ai sensi dell’allegato III (parte 66) di cui al punto 145.A.30, lettera j), punti 1 e 2»;

2)

il punto 145.1 è sostituito dal seguente:

«145.1   Autorità competente

Ai fini del presente allegato, l’autorità competente è:

1)

per le imprese con sede principale di attività in un territorio per il quale uno Stato membro è competente in applicazione della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (“la convenzione di Chicago”), l’autorità designata da tale Stato membro o da un altro Stato membro a norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1139, oppure l’Agenzia qualora le competenze siano state riassegnate a quest’ultima a norma degli articoli 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139; oppure

2)

per le imprese con sede principale di attività al di fuori di un territorio per il quale uno Stato membro è competente in applicazione della convenzione di Chicago, l’Agenzia.»;

3)

nella sezione A, il titolo è sostituito dal seguente:

«SEZIONE A   REQUISITI TECNICI E DELLE IMPRESE»;

4)

il punto 145.A.10 è sostituito dal seguente:

«145.A.10   Ambito di applicazione

La presente sezione definisce i requisiti che un’impresa deve soddisfare per il rilascio o il rinnovo del certificato di approvazione per la manutenzione di aeromobili e componenti aeronautici.»;

5)

il punto 145.A.15 è sostituito dal seguente:

«145.A.15   Richiesta di un certificato di impresa

a)

La richiesta di certificato o di modifica di un certificato esistente a norma del presente allegato deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente, tenendo conto dei requisiti applicabili dell’allegato I (parte M), dell’allegato V ter (parte ML) e del presente allegato.

b)

I richiedenti un certificato iniziale a norma del presente allegato forniscono all’autorità competente:

1.

i risultati di un audit preliminare eseguito dall’impresa sulla base dei requisiti applicabili di cui all’allegato I (parte M), all’allegato V ter (parte ML) e al presente allegato;

2.

la documentazione che dimostri in che modo saranno rispettati i requisiti stabiliti dal presente regolamento.»;

6)

il punto 145.A.20 è sostituito dal seguente:

«145.A.20   Condizioni di approvazione ed entità delle attività

a)

L’entità delle attività dell’impresa deve essere specificata nel manuale dell’impresa di manutenzione (maintenance organisation exposition, MOE) in conformità al punto 145.A.70.

b)

L’impresa deve rispettare le condizioni di approvazione allegate al certificato di impresa rilasciato dall’autorità competente nonché l’entità delle attività descritta nel MOE.»;

7)

il punto 145.A.30 è così modificato:

a)

le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

L’impresa deve nominare un dirigente responsabile investito dell’autorità necessaria per assicurare che tutte le attività di manutenzione dell’impresa possano essere finanziate ed eseguite in conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Il dirigente responsabile deve:

1.

garantire la disponibilità di tutte le risorse necessarie per eseguire la manutenzione in conformità al presente allegato, all’allegato I (parte M) e all’allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi, per sostenere il certificato dell’impresa;

2.

definire e promuovere la politica di sicurezza di cui al punto 145.A.200, lettera a), punto 2);

3.

dimostrare una comprensione di base del presente regolamento.

b)

Il dirigente responsabile deve nominare una persona o un gruppo di persone che rappresenti la struttura di gestione delle funzioni di manutenzione e abbia la responsabilità di garantire che l’impresa operi in conformità al MOE e alle procedure approvate. Nelle procedure deve essere indicato in maniera chiara chi farà le veci di una determinata persona in caso di prolungata assenza della stessa.

c)

Il dirigente responsabile deve nominare una persona o un gruppo di persone cui è attribuita la responsabilità di gestire la funzione di monitoraggio della conformità nell’ambito del sistema di gestione.»;

b)

sono inserite le lettere c bis), c ter) e c quater) seguenti:

«c bis)

Il dirigente responsabile deve nominare una persona o un gruppo di persone cui è attribuita la responsabilità di gestire lo sviluppo, gli aspetti amministrativi e l’aggiornamento dei processi che consentono una gestione della sicurezza efficace nell’ambito del sistema di gestione.

c ter)

La persona o il gruppo di persone nominate in conformità alle lettere b), c) e c bis) devono rispondere direttamente al dirigente responsabile e avere accesso diretto a quest’ultimo per tenerlo adeguatamente informato su questioni di conformità e sicurezza.

c quater)

La persona o le persone nominate conformemente alle lettere b), c) e c bis) devono essere in grado di dimostrare il possesso di un livello soddisfacente di conoscenze, background ed esperienza pertinenti nel settore della manutenzione di aeromobili o componenti e dimostrare una conoscenza operativa del presente regolamento.»;

c)

le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

L’impresa deve compilare un apposito piano orario onde garantire la presenza in forza di un organico sufficiente e adeguatamente qualificato per la programmazione, l’esecuzione, il controllo, l’ispezione ed il monitoraggio delle sue attività impresa, nel rispetto delle condizioni di approvazione. L’impresa deve inoltre disporre di una procedura per la ridistribuzione dei carichi di lavoro nell’eventualità in cui il personale in servizio sia ridotto rispetto ai numeri programmati, in un particolare turno o arco di tempo.

e)

L’impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di manutenzione, revisione dell’aeronavigabilità, gestione della sicurezza e monitoraggio della conformità, secondo una procedura e uno standard concordati con l’autorità competente. Oltre alle nozioni necessarie all’espletamento del proprio incarico, con il termine “competenza” del personale si intende anche una comprensione dei principi relativi alla gestione della sicurezza, compresi i fattori umani e le limitazioni delle prestazioni umane, adeguata alla funzione e alle responsabilità della persona nell’impresa.»;

d)

la lettera j) è così modificata:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«j)

In deroga alle lettere g) e h), in relazione all’obbligo di conformarsi all’allegato III (parte 66), l’impresa può servirsi di personale autorizzato a certificare e personale di supporto qualificati in conformità alle disposizioni seguenti:»;

b)

i punti da 1) a 4) sono sostituiti dai seguenti:

«1.

Per la manutenzione di base eseguita in una postazione al di fuori di un territorio per il quale uno Stato membro è competente in applicazione della convenzione di Chicago, il personale autorizzato a certificare può essere qualificato secondo le normative aeronautiche nazionali dello Stato in cui si trova l’infrastruttura di manutenzione di base, fatte salve le condizioni riportate nell’appendice IV del presente allegato.

2.

Per la manutenzione di linea eseguita in una sede d’impresa esterna a un territorio per il quale è competente uno Stato membro in applicazione della convenzione di Chicago, il personale autorizzato a certificare può essere qualificato, fatte salve le condizioni riportate nell’appendice IV del presente allegato, in conformità alle condizioni alternative seguenti:

secondo le normative aeronautiche nazionali dello Stato in cui si trova la sede d’impresa;

secondo le normative aeronautiche nazionali dello Stato in cui si trova la sede principale di attività dell’impresa.

3.

In caso di direttive di aeronavigabilità pre-volo a carattere ripetitivo, che consentano esplicitamente l’esecuzione delle stesse da parte dell’equipaggio, l’impresa può rilasciare un’autorizzazione limitata a certificare al pilota, in base alla licenza d’equipaggio di cui è titolare. In tal caso, l’impresa deve verificare che il pilota abbia ricevuto un addestramento pratico sufficiente a garantire l’applicazione delle direttive.

4.

Nel caso di un aeromobile utilizzato lontano da una sede presidiata, l’impresa ha la facoltà di rilasciare un’autorizzazione limitata a certificare al pilota, in base alla licenza d’equipaggio di cui è titolare, purché il pilota abbia ricevuto un addestramento pratico sufficiente all’esecuzione dell’attività in oggetto.»;

e)

la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

Se effettua revisioni dell’aeronavigabilità e rilascia il certificato corrispondente in conformità all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, l’impresa deve disporre di personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità qualificato e autorizzato in conformità al punto 145.A.37.»;

8)

il punto 145.A.35 è così modificato:

a)

le lettere d), e) ed f), sono sostituite dalle seguenti:

«d)

È responsabilità dell’impresa provvedere affinché il personale di certificazione e il personale di supporto, nell’arco di ogni biennio, partecipino periodicamente ad attività d’aggiornamento e di formazione su tecnologie, procedure d’impresa e gestione della sicurezza, comprese le questioni relative ai fattori umani.

e)

L’impresa deve definire un programma di formazione periodica del personale di certificazione e del personale di supporto, che includa una procedura per assicurare la conformità alle pertinenti disposizioni del presente punto e una procedura per garantire la conformità all’allegato III (parte 66).

f)

Fatta eccezione per i casi imprevisti di cui al punto 145.A.30, lettera j), punto 5), l’impresa deve provvedere alla valutazione del personale autorizzato a certificare, in relazione a competenze, qualifiche e idoneità di servizio, in conformità a una procedura descritta nel MOE e prima dell’emissione o della riemissione a tale personale delle autorizzazioni a certificare ai sensi del presente allegato.»;

b)

le lettere da i) a n) sono sostituite dalle seguenti:

«i)

La persona o le persone di cui al punto 145.A.30, lettera c), responsabili della funzione di monitoraggio della conformità saranno anche responsabili dell’emissione delle autorizzazioni a certificare al personale autorizzato a certificare. Tali figure potranno designare altre persone per l’effettiva emissione o revoca delle autorizzazioni, secondo una procedura descritta nel MOE.

j)

L’impresa deve fornire al personale autorizzato a certificare una copia dell’autorizzazione concessa, in formato elettronico o cartaceo.

k)

Il personale autorizzato a certificare è tenuto ad esibire entro 24 ore la propria autorizzazione a certificare a tutte le persone autorizzate.

l)

L’età minima degli addetti alla certificazione e del personale di supporto è pari a 21 anni.

m)

I titolari di una licenza di manutenzione aeronautica di categoria A possono esercitare le attribuzioni di certificazione su un tipo specifico di aeromobile soltanto previo completamento positivo della formazione per attività inerenti alla categoria A presso un’impresa debitamente approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145) o dell’allegato IV (parte 147). La formazione deve includere sia una parte pratica sia una parte teorica, in funzione di ciascuna mansione autorizzata. Il positivo completamento della formazione è dimostrato mediante esame e/o valutazione sul posto di lavoro a cura dell’impresa.

n)

I titolari di una licenza di manutenzione aeronautica di categoria B2 possono esercitare le attribuzioni di certificazione di cui all’allegato III (parte 66), punto 66.A.20, lettera a), punto 3.ii), soltanto previo il positivo completamento:

i)

della formazione per attività pertinenti di categoria A; e

ii)

di sei mesi di esperienza pratica documentata inerente all’ambito di applicabilità dell’autorizzazione da rilasciare.

La formazione per attività deve includere sia una parte pratica sia una parte teorica, in funzione di ciascuna mansione autorizzata. Il positivo completamento della formazione è dimostrato mediante esame o valutazione sul posto di lavoro. La formazione e l’esame o valutazione sono a cura dell’impresa di manutenzione che rilascia l’autorizzazione al personale autorizzato a certificare. Anche l’esperienza pratica può essere ottenuta all’interno di tale impresa di manutenzione.»;

c)

la lettera o) è soppressa;

9)

il punto 145.A.36 è soppresso;

10)

è inserito il seguente punto 145.A.37:

«145.A.37   Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità

a)

Per ottenere l’approvazione necessaria per effettuare revisioni dell’aeronavigabilità e rilasciare i corrispondenti certificati (airworthiness review certificate, ARC) per gli aeromobili oggetto dell’allegato V ter (parte ML), l’impresa deve disporre di personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità che soddisfi tutti i requisiti seguenti:

1)

avere acquisito esperienza nel mantenimento dell’aeronavigabilità di almeno un anno per alianti e palloni e di almeno tre anni per tutti gli altri aeromobili;

2)

essere titolare di un’autorizzazione per personale autorizzato a certificare per l’aeromobile corrispondente;

3)

aver preso conoscenza dell’allegato I (parte M), capitolo C, o dell’allegato V ter (parte ML), capitolo C;

4)

aver preso conoscenza delle procedure dell’impresa di manutenzione rilevanti ai fini della revisione dell’aeronavigabilità e del rilascio del certificato di revisione dell’aeronavigabilità.

b)

Il rilascio da parte dell’impresa dell’autorizzazione di revisione dell’aeronavigabilità è subordinato alla previa esecuzione da parte del candidato di una revisione dell’aeronavigabilità sotto la supervisione dell’autorità competente o di una persona già autorizzata dall’impresa a effettuare la revisione dell’aeronavigabilità. Se l’esecuzione di tale revisione sotto supervisione risulta soddisfacente, l’autorità competente accetta formalmente che la persona in questione faccia parte del personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità.

c)

L’impresa è tenuta a garantire che il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità sia in grado di dimostrare un’adeguata esperienza, acquisita di recente, nel settore del mantenimento dell’aeronavigabilità.»;

11)

il punto 145.A.45 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’impresa deve conservare i dati di manutenzione aggiornati applicabili necessari e utilizzarli nello svolgimento dei propri incarichi, ivi comprese modifiche e riparazioni. “Applicabili” significa riguardanti gli aeromobili, i componenti e i processi definiti nelle condizioni di approvazione dell’impresa e in ogni altro elenco di competenze di riferimento.

Qualora i dati di manutenzione siano forniti dalla persona o dall’impresa che richiede la manutenzione, l’impresa è tenuta a conservarli per l’intera durata delle opere, ad eccezione di quanto prescritto al punto 145.A.55, lettera a), punto 3).»;

b)

le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

L’impresa deve stabilire delle procedure in base alle quali, se sono rilevate procedure, prassi, informazioni o istruzioni di manutenzione inaccurate, incomplete o ambigue nei dati di manutenzione utilizzati dal personale addetto alla manutenzione, queste debbano essere registrate nell’ambito del sistema interno di segnalazione in materia di sicurezza di cui al punto 145.A.202 e notificate all’autore dei dati.

d)

L’impresa di manutenzione può modificare le istruzioni di manutenzione solo in conformità a una procedura descritta nel MOE. L’impresa deve dimostrare che le modifiche delle istruzioni di manutenzione lasciano inalterati o, addirittura, migliorano gli standard di manutenzione e deve informare l’autore delle istruzioni di manutenzione in merito a tali modifiche. Ai fini del presente punto le “istruzioni di manutenzione” sono le istruzioni per l’esecuzione di una determinata attività di manutenzione; è esclusa quindi la progettazione di riparazioni e modifiche.

e)

L’impresa deve adottare un sistema comune di schede o fogli di lavoro da utilizzare nelle aree operative interessate. Su dette schede o fogli di lavoro, inoltre, l’impresa deve trascrivere accuratamente i dati di manutenzione di cui alle lettere b) e d) o, in alternativa, annotare i riferimenti precisi alle specifiche attività di manutenzione contenute in tali dati. Schede e fogli di lavoro possono essere elaborati elettronicamente e conservati in una banca dati aziendale adeguatamente protetta da modifiche non autorizzate e per la quale sia previsto entro 24 ore il backup di ogni modifica apportata alla banca dati elettronica principale. Le attività di manutenzione complesse o lunghe devono essere registrate su delle schede o dei fogli di lavoro suddividendole in fasi chiaramente distinte, per documentare nel dettaglio l’esecuzione degli interventi.

Nel caso in cui l’impresa fornisca servizi di manutenzione all’operatore di un aeromobile che richiede l’impiego di un proprio sistema di schede o fogli di lavoro, potrà essere usato tale sistema. In questo caso l’impresa definirà una procedura per assicurare la corretta compilazione di tali schede o fogli di lavoro.»;

12)

il punto 145.A.47 è così modificato:

a)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Nell’ambito del sistema di gestione, la pianificazione delle attività di manutenzione e dei turni di lavoro deve tenere conto delle limitazioni delle prestazioni umane, compreso il rischio di affaticamento del personale addetto alla manutenzione.»;

b)

è aggiunta la lettera d) seguente:

«d)

L’impresa deve garantire che il proprio sistema di gestione tenga conto dei pericoli per la sicurezza aerea connessi alle attività di manutenzione svolte da squadre di lavoro esterne presso le proprie infrastrutture.»;

13)

il punto 145.A.48 è sostituito dal seguente:

«145.A.48   Esecuzione della manutenzione

a)

L’impresa può eseguire la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata solo quando sono disponibili tutte le infrastrutture, le attrezzature, gli utensili, i materiali, i dati di manutenzione ed il personale necessari.

b)

L’impresa è responsabile della manutenzione eseguita nell’ambito della propria approvazione.

c)

L’impresa provvede affinché:

1)

al termine di tutta l’attività di manutenzione sia effettuata una verifica generale per assicurare che l’aeromobile o i suoi componenti siano sgombri da attrezzi ed equipaggiamenti e da qualsiasi altro componente o materiale estraneo, e che siano stati correttamente ricollocati tutti i pannelli di accesso;

2)

sia applicato un metodo di rilevamento di errori dopo l’esecuzione di ogni intervento critico di manutenzione;

3)

siano ridotti al minimo il rischio di commettere errori durante la manutenzione e il rischio di ripetere errori commessi durante interventi di manutenzione identici;

4)

il danno sia valutato e le modifiche e riparazioni siano eseguite utilizzando i dati indicati all’allegato I (parte M), punto M.A.304, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.304, a seconda dei casi;

5)

la valutazione dei difetti dell’aeromobile sia effettuata conformemente all’allegato I (parte M), punto M.A.403, lettera b), o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.403, lettera b), a seconda dei casi.»;

14)

il punto 145.A.50 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Il certificato di riammissione in servizio è rilasciato per conto dell’impresa dal personale debitamente autorizzato a certificare, una volta che tale personale abbia appurato che tutti gli interventi di manutenzione ordinati sono stati opportunamente eseguiti dall’impresa, in conformità alle procedure specificate al punto 145.A.70 e tenendo conto della disponibilità e dell’uso dei dati di manutenzione specificati al punto 145.A.45, e che non vi sono non conformità note che possono costituire un serio pericolo per la sicurezza in volo.»;

b)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

Nuovi difetti o ordini di lavoro incompleti, riscontrati durante gli interventi di manutenzione, devono essere portati all’attenzione della persona o dell’impresa responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile al fine di concordarne, rispettivamente, la correzione e il completamento. Qualora tale persona o impresa non dia l’autorizzazione a procedere in tal senso, si applicherà la lettera e).

d)

Il certificato di riammissione in servizio deve essere rilasciato per conto dell’impresa dal personale debitamente autorizzato a certificare, al termine della manutenzione ordinata di un componente, prima che il componente sia nuovamente installato sull’aeromobile. Il certificato identificato come “Modulo 1 AESA” di cui all’allegato I (parte M), appendice II, costituisce il certificato di riammissione in servizio del componente salvo se diversamente indicato all’allegato I (parte M), punto M.A.502, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.502, a seconda dei casi. Quando un’impresa cura la manutenzione di un componente a uso interno, è possibile che, se le procedure di riammissione in servizio interne all’impresa definite nel MOE lo prevedono, non sia necessario rilasciare il modulo 1 AESA.»;

c)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

In deroga a quanto stabilito al punto 145.A.50, lettera a), e al punto 145.A.42, se un aeromobile è bloccato in una località diversa dalla sede di manutenzione di linea o dalla base di manutenzione principale a causa dell’indisponibilità di un componente adeguatamente certificato alla riammissione, l’impresa incaricata della manutenzione dell’aeromobile può montare in via temporanea un componente privo di certificato di riammissione adeguato, per un massimo di 30 ore di volo o fino al rientro dell’aeromobile alla sede di linea o alla base di manutenzione principale, a seconda di quale condizione si verifichi per prima, d’accordo con la persona o l’impresa responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile e purché il componente in questione sia opportunamente certificato e comunque conforme a tutti i requisiti operativi e di manutenzione applicabili. Il componente dev’essere rimosso entro i termini stabiliti nella prima frase della presente lettera, a meno che, nel frattempo, non venga rilasciato un certificato di riammissione in servizio adeguato secondo quanto stabilito al punto 145.A.50, lettera a), e al punto 145.A.42.»;

15)

il punto 145.A.55 è sostituito dal seguente:

«145.A.55    Conservazione dei registri

a)

Registrazione dei lavori di manutenzione

1)

L’impresa deve registrare in modo circostanziato gli interventi di manutenzione eseguiti nell’ambito della propria approvazione. L’impresa deve conservare perlomeno tutte le registrazioni necessarie a comprovare la piena conformità ai requisiti per il rilascio del certificato di riammissione in servizio, inclusi eventuali documenti di riammissione delle imprese di subappalto.

2)

L’impresa deve fornire una copia di ciascun certificato di riammissione in servizio all’operatore o al cliente, unitamente a copie dei registri dettagliati di manutenzione relativi agli interventi eseguiti e necessari per dimostrare la conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.305, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.305, a seconda dei casi.

3)

L’impresa deve conservare una copia di tutti i registri di manutenzione dettagliati (compresi i certificati di riammissione in servizio) e dei dati di manutenzione attinenti per tre anni dalla data di rilascio del certificato di riammissione in servizio dell’aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce.

4)

In caso di cessazione dell’attività, l’impresa deve trasferire tutte le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi tre anni all’ultimo cliente o proprietario dell’aeromobile o del componente cui si riferiscono, oppure deve conservarle secondo le modalità definite dall’autorità competente.

b)

Registrazione dei lavori di revisione dell’aeronavigabilità

1)

Se ha l’attribuzione specificata al punto 145.A.75, lettera f), un’impresa deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato, unitamente a tutti i documenti giustificativi e, su richiesta, deve mettere tali registrazioni a disposizione del proprietario dell’aeromobile.

2)

L’impresa deve conservare una copia di tutte le registrazioni di cui al punto 1) per tre anni dal rilascio del certificato di revisione dell’aeronavigabilità.

3)

In caso di cessazione dell’attività, l’impresa deve trasferire tutte le registrazioni relative alle revisioni dell’aeronavigabilità effettuate negli ultimi tre anni all’ultimo proprietario o esercente dell’aeromobile cui si riferiscono, oppure deve conservarle secondo le modalità definite dall’autorità competente.

c)

Registri del sistema di gestione, degli appalti e dei subappalti

L’impresa garantisce che siano conservati per un periodo minimo di cinque anni i registri seguenti:

i)

registri dei processi chiave del sistema di gestione di cui al punto 145.A.200;

ii)

contratti relativi ad appalti e subappalti di cui al punto 145.A.205.

d)

Registri del personale

1)

L’impresa garantisce che siano conservati i registri seguenti:

i)

registri delle qualifiche, della formazione e dell’esperienza del personale addetto alla manutenzione, al monitoraggio della conformità e alla gestione della sicurezza;

ii)

registri delle qualifiche, della formazione e dell’esperienza di tutto il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità.

2)

I registri di tutto il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità devono comprendere informazioni dettagliate sulle qualifiche appropriate, unitamente a una sintesi della pertinente esperienza in materia di mantenimento dell’aeronavigabilità e della formazione ricevuta, nonché una copia dell’autorizzazione di revisione dell’aeronavigabilità rilasciata dall’impresa al personale.

3)

I registri di tutto il personale autorizzato a certificare e del personale di supporto devono comprendere:

i)

informazioni dettagliate sulle licenze di manutenzione aeronautica concesse a norma dell’allegato III (parte 66) o equivalenti;

ii)

ove pertinente, il campo di applicabilità delle autorizzazioni a certificare rilasciate a tale personale;

iii)

informazioni sul personale munito di autorizzazioni a certificare straordinarie o limitate di cui al punto 145.A.30, lettera j).

4)

I registri del personale devono essere conservati finché la persona lavora per l’impresa e per almeno tre anni dopo che la persona ha lasciato l’impresa, o dopo che l’autorizzazione rilasciata a tale persona è stata revocata.

5)

Su richiesta, l’impresa deve consentire al personale indicato ai punti 2) e 3) di accedere ai pertinenti registri di cui a tali punti. Inoltre, su richiesta, l’impresa di manutenzione deve fornire a ogni persona che lascia l’azienda una copia dei registri del personale che la riguardano.

e)

L’impresa deve istituire un sistema di registrazione che consenta un’archiviazione adeguata e una tracciabilità affidabile dei dati relativi a tutte le sue attività.

f)

Il formato dei registri deve essere specificato nelle procedure dell’impresa.

g)

I registri devono essere conservati con modalità che assicurino la protezione da danneggiamento, alterazione e furto.»;

16)

il punto 145.A.60 è sostituito dal seguente:

«145.A.60    Segnalazione di eventi

a)

Nell’ambito del proprio sistema di gestione, l’impresa deve istituire e mantenere un sistema di segnalazione degli eventi che comprende segnalazioni obbligatorie e volontarie. Per le imprese con sede principale di attività in uno Stato membro è possibile istituire un unico sistema per garantire la conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 e dei relativi atti di esecuzione e del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione.

b)

L’impresa segnala alla propria autorità competente e al titolare dell’approvazione di progetto dell’aeromobile o del componente tutti gli eventi o le condizioni aventi implicazioni per la sicurezza, individuati dall’impresa stessa in relazione a un aeromobile o a un componente, che mettano in pericolo o che, se non corretti o risolti, potrebbero mettere in pericolo l’aeromobile, i suoi occupanti o altre persone, e in particolare tutti gli incidenti o gli inconvenienti gravi.

c)

Gli eventi o condizioni di cui sopra che riguardano un aeromobile devono essere segnalati dall’impresa anche alla persona o all’impresa responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile, in conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.201, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.201, a seconda dei casi. Per gli eventi o le condizioni che riguardano i componenti dell’aeromobile, l’impresa deve effettuare la segnalazione alla persona o all’impresa che ha richiesto la manutenzione.

d)

Per le imprese che non hanno la sede principale di attività in uno Stato membro:

1)

le segnalazioni obbligatorie iniziali devono:

i)

salvaguardare adeguatamente la riservatezza dell’identità dell’informatore e delle persone menzionate nella segnalazione;

ii)

essere effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l’impresa è venuta a conoscenza dell’evento, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali;

iii)

essere effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente;

iv)

contenere tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota all’impresa;

2)

se del caso, una segnalazione di follow-up con i dettagli delle azioni che l’impresa intende intraprendere per prevenire il verificarsi di simili eventi in futuro deve essere effettuata non appena tali azioni siano state individuate; tali segnalazioni di follow-up devono:

i)

essere inviate alle entità pertinenti di cui alle lettere b) e c) a cui è stata inviata la segnalazione iniziale;

ii)

essere effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente.»;

17)

il punto 145.A.65 è sostituito dal seguente:

«145.A.65   Procedure di manutenzione

a)

L’impresa deve istituire procedure che garantiscano che i fattori umani e le buone prassi manutentive siano tenuti in considerazione durante gli interventi di manutenzione, anche per quanto concerne le attività subappaltate, e che siano conformi ai requisiti applicabili del presente allegato, dell’allegato I (parte M) e dell’allegato V ter (parte ML). Tali procedure devono essere concordate con l’autorità competente.

b)

Le procedure di manutenzione stabilite ai sensi del presente punto devono:

1)

assicurare che siano stati concordati tra l’impresa e la persona o il soggetto che richiede la manutenzione un ordine di lavoro o un contratto di manutenzione precisi, allo scopo di definire chiaramente il tipo di interventi da eseguire in modo che gli aeromobili e i componenti possano essere riammessi in servizio in conformità al punto 145.A.50;

2)

contemplare tutti gli aspetti dell’attività di manutenzione, tra cui la fornitura e il controllo di interventi specializzati, e definire gli standard secondo i quali l’impresa intende operare.»;

18)

il punto 145.A.70 è sostituito dal seguente:

«145.A.70   Manuale dell’impresa di manutenzione (MOE)

a)

L’impresa deve elaborare e mantenere un manuale dell’impresa di manutenzione (maintenance organisation exposition, MOE) che contenga, direttamente o per riferimento, tutti gli elementi seguenti:

1)

una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che l’impresa di manutenzione opera in ogni momento in conformità al presente allegato, all’allegato I (parte M) e all’allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi, e al MOE approvato. Se il dirigente responsabile non coincide con la figura dell’amministratore delegato dell’impresa, sarà allora compito di quest’ultimo controfirmare la dichiarazione;

2)

la politica di sicurezza dell’impresa e i relativi obiettivi di sicurezza di cui al punto 145.A.200, lettera a), punto 2);

3)

il/i titolo/i ed il/i nominativo/i della o delle persone nominate in conformità al punto 145.A.30, lettere b), c) e c bis);

4)

i compiti e le responsabilità della/e persona/e nominate di cui al punto 145.A.30, lettere b), c) e c bis), ivi incluse le questioni sulle quali esse possono trattare direttamente con l’autorità competente per conto dell’impresa;

5)

un organigramma indicante responsabilità e linee di responsabilità, definito in conformità al punto 145.A.200, lettera a), punto 1), per quanto riguarda tutte le persone di cui al punto 145.A.30, lettere a), b), c) e c bis);

6)

un elenco del personale autorizzato a certificare e, se del caso, del personale di supporto e del personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità, con il rispettivo ambito di applicabilità dell’autorizzazione;

7)

una descrizione generale delle risorse umane e del sistema in atto per pianificare la disponibilità del personale, come richiesto al punto 145.A.30, lettera d);

8)

una descrizione generale delle infrastrutture presenti in ognuna delle sedi approvate;

9)

una descrizione dettagliata dell’entità delle attività dell’impresa rilevanti ai fini delle condizioni di approvazione come richiesto al punto 145.A.20;

10)

la procedura che definisce l’ambito delle modifiche che non necessitano di previa approvazione e che descrive il modo in cui tali modifiche saranno gestite e notificate all’autorità competente, come richiesto al punto 145.A.85, lettera c);

11)

la procedura per modificare il MOE;

12)

le procedure che precisano il modo in cui l’impresa garantisce la conformità al presente allegato;

13)

un elenco indicante gli operatori commerciali cui l’impresa presta la propria opera di manutenzione periodica degli aeromobili e le relative procedure;

14)

se del caso, un elenco delle imprese di subappalto di cui al punto 145.A.75, lettera b);

15)

un elenco delle sedi approvate, comprese, se esistenti, le sedi per la manutenzione di linea di cui al punto 145.A.75, lettera d);

16)

un elenco delle ditte incaricate della manutenzione;

17)

un elenco dei metodi di rispondenza alternativi attualmente approvati e utilizzati dall’impresa.

b)

La versione iniziale del MOE deve essere approvata dall’autorità competente. Il manuale dev’essere modificato in base alle necessità affinché continui a fornire una descrizione aggiornata dell’impresa.

c)

Le modifiche del MOE sono gestite secondo le procedure di cui alla lettera a), punti 10) e 11). Le modifiche non incluse nell’ambito di applicazione della procedura di cui alla lettera a), punto 10), e quelle connesse alle modifiche di cui al punto 145.A.85, lettera a), devono essere approvate dall’autorità competente.»;

19)

il punto 145.A.75 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Conformemente a quanto evidenziato nel MOE, l’impresa può svolgere gli incarichi seguenti:»;

b)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

Eseguire la manutenzione degli aeromobili o dei componenti aeronautici per i quali essa è approvata, nelle sedi identificate nel certificato e nel MOE.

b)

Predisporre la manutenzione degli aeromobili o dei componenti per i quali essa è approvata presso un’altra impresa di subappalto che operi nel rispetto del sistema di gestione dell’impresa. Detto subappalto è limitato alle opere consentite dalle procedure definite in conformità al punto 145.A.65; sono escluse da dette opere le verifiche manutentive di base degli aeromobili e le verifiche manutentive complete in officina o le revisioni di motori e moduli di motori.»;

c)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

Se specificamente approvata a tal fine per gli aeromobili oggetto dell’allegato V ter (parte ML) e se la sua sede principale di attività è in uno degli Stati membri, l’impresa può effettuare revisioni dell’aeronavigabilità e rilasciare i certificati corrispondenti in base alle condizioni descritte all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903.»;

20)

il punto 145.A.80 è soppresso;

21)

il punto 145.A.85 è sostituito dal seguente:

«145.A.85   Modifiche dell’impresa

a)

Le modifiche dell’impresa indicate di seguito necessitano della previa approvazione dell’autorità competente:

1)

le modifiche del certificato, comprese le condizioni di approvazione dell’impresa;

2)

le modifiche a livello delle persone di cui al punto 145.A.30, lettere a), b), c) e c bis);

3)

le modifiche delle linee di segnalazione tra il personale nominato conformemente al punto 145.A.30, lettere b), c), e c bis), e il dirigente responsabile;

4)

la procedura relativa alle modifiche che non necessitano di previa approvazione di cui alla lettera c);

5)

ulteriori sedi dell’impresa diverse da quelle oggetto del punto 145.A.75, lettera c).

b)

Per le modifiche di cui alla lettera a) e per tutte le altre modifiche che necessitano di previa approvazione ai sensi del presente allegato, l’impresa deve chiedere e ottenere un’approvazione rilasciata dall’autorità competente. La richiesta deve essere presentata prima della realizzazione delle modifiche, al fine di permettere all’autorità competente di verificare che sia mantenuta la conformità al presente allegato e di modificare, se necessario, il certificato dell’impresa e le relative condizioni di approvazione a esso allegate.

L’impresa fornisce all’autorità competente tutta la documentazione pertinente.

Le modifiche devono essere attuate solamente al ricevimento di un’approvazione formale dell’autorità competente in conformità al punto 145.B.330.

L’impresa deve operare nel rispetto delle condizioni prescritte dall’autorità competente durante tali modifiche, secondo quanto applicabile.

c)

Tutte le modifiche che non necessitano di previa approvazione devono essere gestite e notificate all’autorità competente come indicato in una procedura approvata dall’autorità competente in conformità al punto 145.B.310, lettera h).»;

22)

il punto 145.A.90 è sostituito dal seguente:

«145.A.90   Mantenimento della validità

a)

Il certificato dell’impresa rimane valido qualora siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

1)

l’impresa resta conforme al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione, tenendo conto delle disposizioni di cui al punto 145.B.350 del presente allegato riguardanti il trattamento dei rilievi;

2)

l’autorità competente ha accesso all’impresa come specificato al punto 145.A.140;

3)

il certificato non è restituito dall’impresa, né è sospeso o revocato dall’autorità competente a norma del punto 145.B.355.

b)

In caso di restituzione o revoca, il certificato deve essere riconsegnato senza ritardo all’autorità competente.»;

23)

il punto 145.A.95 è sostituito dal seguente:

«145.A.95   Rilievi e osservazioni

a)

Dopo aver ricevuto una notifica dei rilievi in conformità al punto 145.B.350, l’impresa deve:

1)

identificare la causa o le cause alla base della non conformità e il fattore o i fattori che vi contribuiscono;

2)

definire un piano di azioni correttive;

3)

dimostrare che le azioni correttive sono state eseguite in modo soddisfacente per l’autorità competente.

b)

Le azioni di cui alla lettera a) devono essere realizzate entro il periodo concordato con l’autorità competente conformemente al punto 145.B.350.

c)

Le osservazioni ricevute in conformità al punto 145.B.350, lettera f), devono essere tenute in debita considerazione dall’impresa. L’impresa registra le decisioni adottate in relazione a tali osservazioni.»;

24)

è aggiunto il punto 145.A.120 seguente:

«145.A.120   Metodi di rispondenza

a)

Un’impresa può ricorrere a qualsiasi metodo alternativo di rispondenza per stabilire la conformità al presente regolamento.

b)

Se un’impresa desidera avvalersi di metodi alternativi di rispondenza, prima di applicarli deve fornire all’autorità competente una descrizione completa dei medesimi. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una spiegazione delle modalità atte a conseguire la conformità al presente regolamento.

L’impresa può avvalersi di tali metodi alternativi di rispondenza previa approvazione dell’autorità competente.»;

25)

è aggiunto il punto 145.A.140 seguente:

«145.A.140   Accesso

Al fine di determinare la conformità ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione, l’impresa deve garantire che l’accesso a qualsiasi infrastruttura, aeromobile, documento, registro, dato, procedura o materiale inerente alle sue attività soggette a certificazione, siano esse subappaltate o no, sia concesso a chiunque sia autorizzato da una delle autorità seguenti:

a)

l’autorità competente definita al punto 145.1;

b)

l’autorità che svolge i compiti di sorveglianza in conformità al punto 145.B.300, lettera d).»;

26)

è aggiunto il punto 145.A.155 seguente:

«145.A.155   Reazione immediata a un problema di sicurezza

L’impresa deve attuare:

a)

le misure di sicurezza imposte dall’autorità competente conformemente al punto 145.B.135;

b)

tutte le pertinenti informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall’Agenzia.»;

27)

è aggiunto il punto 145.A.200 seguente:

«145.A.200   Sistema di gestione

a)

L’impresa deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione che comprende:

1)

responsabilità e linee di responsabilità ben definite nell’impresa, inclusa la responsabilità diretta in materia di sicurezza del dirigente responsabile;

2)

una descrizione delle filosofie e dei principi generali dell’impresa in merito alla sicurezza (“la politica in materia di sicurezza”) e dei relativi obiettivi di sicurezza;

3)

l’individuazione dei pericoli per la sicurezza aerea insiti nelle attività dell’impresa, la loro valutazione e la gestione dei rischi associati, incluse le azioni da intraprendere per mitigare i rischi e la verifica della loro efficacia;

4)

il mantenimento del personale a livelli di formazione e competenza adeguati allo svolgimento dei propri compiti;

5)

la documentazione di tutti i processi chiave del sistema di gestione, tra cui quello per rendere consapevole il personale delle proprie responsabilità e la procedura per modificare tale documentazione;

6)

una funzione per monitorare la conformità dell’impresa ai requisiti applicabili. Il monitoraggio della conformità deve prevedere anche un sistema di feedback dei rilievi al dirigente responsabile al fine di assicurare l’efficace attuazione delle necessarie azioni correttive;

b)

Il sistema di gestione deve essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e alla natura e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati intrinseci a tali attività.

c)

Se l’impresa è titolare di uno o più certificati di impresa supplementari nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, il sistema di gestione può essere integrato con quello previsto dai certificati supplementari di cui è titolare l’impresa stessa.»;

28)

è aggiunto il punto 145.A.202 seguente:

«145.A.202   Sistema interno di segnalazione in materia di sicurezza

a)

Nell’ambito del suo sistema di gestione, l’impresa deve istituire un sistema interno di segnalazione in materia di sicurezza che consenta di rilevare e valutare gli eventi da segnalare di cui al punto 145.A.60.

b)

Il sistema deve inoltre consentire la raccolta e la valutazione degli errori, dei quasi incidenti e dei pericoli segnalati internamente che non rientrano nella lettera a).

c)

Avvalendosi di tale sistema, l’impresa deve:

1)

individuare le cause e i fattori che hanno contribuito agli errori, ai quasi incidenti e ai pericoli segnalati e affrontarli nell’ambito del proprio processo di gestione dei rischi di sicurezza in conformità al punto 145.A.200, lettera a), punto 3);

2)

garantire la valutazione di tutte le informazioni note e pertinenti relative agli errori, ai quasi incidenti, ai pericoli e all’incapacità di seguire le procedure e prevedere un metodo per diffondere le informazioni in funzione delle necessità.

d)

L’impresa deve adottare le disposizioni necessarie a garantire la raccolta dei problemi di sicurezza relativi alle attività subappaltate.»;

29)

è aggiunto il punto 145.A.205 seguente:

«145.A.205   Appalto e subappalto

a)

L’impresa deve garantire che, appaltando o subappaltando parte delle sue attività di manutenzione:

1)

la manutenzione sia conforme ai requisiti applicabili;

2)

qualunque pericolo per la sicurezza aerea associato a tali appalti o subappalti sia considerato parte del sistema di gestione dell’impresa.

b)

Se l’impresa subappalta parte delle sue attività di manutenzione a un’altra impresa, quest’ultima lavora nell’ambito dell’approvazione dell’impresa che subappalta.»;

30)

la sezione B è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE B

REQUISITI DELL’AUTORITÀ

145.B.005   Ambito di applicazione

La presente sezione definisce le condizioni per lo svolgimento dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme nonché i requisiti amministrativi e del sistema di gestione cui deve conformarsi l’autorità competente responsabile dell’attuazione e garante del rispetto della sezione A.

145.B.115   Documentazione relativa alla sorveglianza

L’autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, le norme, le regole, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale pertinente affinché possa svolgere i propri compiti e adempiere alle proprie responsabilità.

145.B.120   Metodi di rispondenza

a)

L’Agenzia deve sviluppare metodi accettabili di rispondenza (acceptable means of compliance, AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

b)

Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza.

c)

Le autorità competenti devono informare l’Agenzia riguardo a eventuali metodi alternativi di rispondenza utilizzati dall’impresa posta sotto la loro sorveglianza o dalle stesse autorità per stabilire la conformità al presente regolamento.

145.B.125   Informazioni all’Agenzia

a)

L’autorità competente dello Stato membro deve informare l’Agenzia in caso di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione entro 30 giorni dal momento in cui l’autorità è venuta a conoscenza dei problemi.

b)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve fornire quanto prima all’Agenzia tutte le informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza derivanti dalle segnalazioni di eventi registrate nella banca dati nazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.

145.B.135   Reazione immediata a un problema di sicurezza

a)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni in materia di sicurezza.

b)

L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni pertinenti ricevute in materia di sicurezza e deve trasmettere immediatamente all’autorità pertinente degli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, necessarie per reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le pertinenze, le persone o le imprese soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

c)

Non appena ricevute le informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente deve adottare le misure adeguate per affrontare il problema di sicurezza.

d)

L’autorità competente deve notificare immediatamente le misure adottate conformemente alla lettera c) a tutte le persone o imprese tenute a rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. L’autorità competente deve inoltre notificare tali misure all’Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

145.B.200   Sistema di gestione

a)

L’autorità competente deve istituire e mantenere un sistema di gestione, che preveda almeno:

1)

politiche e procedure documentate per descrivere l’organizzazione, i mezzi e i metodi che impiega per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Le procedure devono essere costantemente aggiornate e costituiscono i documenti di lavoro di base dell’autorità competente per tutti i compiti corrispondenti a essa spettanti;

2)

un organico in numero sufficiente per svolgere i propri compiti e per adempiere alle proprie responsabilità. È necessario che l’autorità disponga di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto espletamento di tutti i compiti;

3)

personale qualificato a svolgere i compiti assegnati e dotato della necessaria conoscenza ed esperienza nonché sottoposto a formazione iniziale e periodica per garantire una costante competenza;

4)

strutture e uffici adeguati allo svolgimento da parte del personale dei compiti assegnati;

5)

una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione ai corrispondenti requisiti e l’adeguatezza delle procedure, inclusa la definizione di un processo di audit interno e di un processo di gestione dei rischi di sicurezza. Il monitoraggio della conformità include un sistema di feedback sui rilievi dell’audit ai dirigenti dell’autorità competente per assicurare l’attuazione delle azioni correttive necessarie;

6)

una persona o un gruppo di persone che risponde ai dirigenti dell’autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.

b)

Per ogni settore di attività, ivi incluso il sistema di gestione, l’autorità competente deve nominare una o più persone responsabili della gestione dei compiti corrispondenti.

c)

L’autorità competente stabilisce procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni e gli aiuti necessari con le altre autorità competenti interessate, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, anche per quanto concerne:

1)

tutti i rilievi sollevati e le azioni avviate in esito alla sorveglianza su persone e imprese che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificate dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia;

2)

le informazioni derivanti dalla segnalazione di eventi obbligatoria e volontaria prescritta al punto 145.A.60.

d)

Una copia delle procedure inerenti al sistema di gestione e delle relative modifiche deve essere messa a disposizione dell’Agenzia ai fini della standardizzazione.

145.B.205   Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

a)

L’autorità competente può assegnare a soggetti qualificati i compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di imprese soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Nell’assegnare tali compiti, l’autorità competente deve assicurarsi di:

1)

disporre di un sistema per verificare, inizialmente e in maniera continua, che il soggetto qualificato sia conforme all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139. Tale sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;

2)

aver stipulato un accordo scritto con il soggetto qualificato, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale appropriato, che stabilisca:

i)

i compiti da svolgere;

ii)

le dichiarazioni, le segnalazioni e i registri da fornire;

iii)

le condizioni tecniche da soddisfare nell’esecuzione di tali compiti;

iv)

la corrispondente copertura della responsabilità;

v)

la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei suddetti compiti.

b)

L’autorità competente deve garantire che il processo di audit interno e di gestione dei rischi di sicurezza istituito a norma del punto 145.B.200, lettera a), punto 5), riguardi tutti i compiti di certificazione e di sorveglianza continua svolti a suo nome dal soggetto qualificato.

145.B.210   Modifiche del sistema di gestione

a)

L’autorità competente deve disporre di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere alle proprie responsabilità come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione. Tale sistema deve permettere all’autorità competente di intraprendere le azioni necessarie per assicurare che il proprio sistema di gestione resti adeguato ed efficace.

b)

L’autorità competente deve aggiornare tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, in modo da garantirne l’efficace attuazione.

c)

L’autorità competente deve notificare all’Agenzia ogni eventuale modifica che incida sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere alle proprie responsabilità come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione.

145.B.220   Conservazione dei registri

a)

L’autorità competente deve istituire un sistema per la conservazione dei registri che permetta un’adeguata archiviazione, l’accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:

1)

le strategie e le procedure documentate del sistema di gestione;

2)

la formazione, le qualifiche e le autorizzazioni del proprio personale;

3)

l’assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi richiesti al punto 145.B.205, nonché i dettagli dei compiti assegnati;

4)

i processi di certificazione e la sorveglianza continua delle imprese certificate, che comprendono:

i)

la richiesta di un certificato di impresa;

ii)

il programma di sorveglianza continua dell’autorità competente, con tutti i dati delle valutazioni, degli audit e delle ispezioni;

iii)

il certificato di impresa ed eventuali modifiche;

iv)

una copia del programma di sorveglianza, con l’elenco delle date previste per gli audit e le date effettive di svolgimento;

v)

copie di tutta la corrispondenza formale;

vi)

raccomandazioni per il rilascio o il rinnovo di un certificato, informazioni dettagliate sui rilievi e sulle azioni adottate dalle imprese per chiuderli, comprese data di chiusura, misure di esecuzione e osservazioni;

vii)

relazioni di valutazione, audit e ispezione rilasciate da un’altra autorità competente conformemente al punto 145.B.300, lettera d);

viii)

copie di tutti i MOE o manuali dell’impresa e delle relative modifiche;

ix)

copie di eventuali altri documenti approvati dall’autorità competente;

5)

i documenti a supporto dell’impiego di metodi alternativi di rispondenza;

6)

le informazioni in materia di sicurezza fornite a norma del punto 145.B.125 e le misure di follow-up;

7)

il ricorso a disposizioni di salvaguardia e di flessibilità in conformità all’articolo 70, all’articolo 71, paragrafo 1, e all’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139.

b)

L’autorità competente deve conservare un elenco di tutti i certificati di impresa da essa rilasciati.

c)

Tutti i registri di cui alle lettere a) e b) devono essere conservati per un periodo minimo di cinque anni fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

d)

Tutti i registri di cui alle lettere a) e b) devono, su richiesta, essere messi a disposizione di un’autorità competente di un altro Stato membro o dell’Agenzia.

145.B.300   Principi di sorveglianza

a)

L’autorità competente deve verificare:

1)

la rispondenza ai requisiti applicabili alle imprese, prima di rilasciare un certificato di impresa;

2)

la continua rispondenza ai requisiti applicabili delle imprese che essa ha certificato;

3)

l’attuazione di appropriate misure di sicurezza imposte dall’autorità competente conformemente al punto 145.B.135, lettere c) e d).

b)

Tale verifica deve:

1)

essere basata sulla documentazione diretta specificamente a fornire al personale responsabile della sorveglianza una guida per lo svolgimento delle proprie funzioni;

2)

fornire alle imprese interessate i risultati dell’attività di sorveglianza;

3)

essere basata su valutazioni, audit e ispezioni e, se necessario, su ispezioni senza preavviso;

4)

fornire all’autorità competente le prove necessarie nel caso in cui siano richieste azioni aggiuntive, incluse le misure previste al punto 145.B.350.

c)

L’autorità competente deve stabilire l’ambito di applicazione della sorveglianza di cui alle lettere a) e b) tenendo conto dei risultati delle attività di sorveglianza svolte nel passato e delle priorità in materia di sicurezza.

d)

Se le infrastrutture di un’impresa sono ubicate in più di uno Stato, l’autorità competente, quale definita al punto 145.1, può decidere di far svolgere i compiti di sorveglianza alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui sono ubicate le infrastrutture, oppure all’Agenzia se le infrastrutture sono situate al di fuori del territorio per il quale gli Stati membri sono competenti in applicazione della convenzione di Chicago. Ogni impresa soggetta a tale decisione è informata dell’esistenza della stessa e del suo ambito di applicazione.

e)

Per le attività di sorveglianza effettuate presso infrastrutture ubicate in uno Stato membro diverso da quello in cui l’impresa ha la sede principale di attività, l’autorità competente, quale definita al punto 145.1, deve informare l’autorità competente di tale Stato membro prima di effettuare qualsiasi audit o ispezione in loco delle infrastrutture.

f)

L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie allo svolgimento delle attività di sorveglianza.

145.B.305   Programma di sorveglianza

a)

L’autorità competente deve stabilire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza prescritte al punto 145.B.300.

b)

Il programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica dell’impresa, della complessità delle sue attività, dei risultati delle precedenti attività di certificazione o di sorveglianza, o entrambe, e si basa sulla valutazione dei rischi associati. Tale programma deve comprendere, all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

1)

valutazioni, audit e ispezioni, inclusi, a seconda dei casi:

i)

valutazioni del sistema di gestione e audit dei processi;

ii)

audit di prodotto su un campione pertinente dell’attività di manutenzione svolta dall’impresa;

iii)

campionamento delle revisioni dell’aeronavigabilità effettuate;

iv)

ispezioni senza preavviso;

2)

riunioni organizzate tra il dirigente responsabile e l’autorità competente per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a questioni rilevanti.

c)

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza non deve essere superiore a 24 mesi.

d)

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso a 36 mesi nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

1)

l’impresa ha dimostrato di saper individuare in maniera efficace i pericoli per la sicurezza aerea e di saper gestire i rischi associati;

2)

l’impresa ha dimostrato in maniera continua la propria conformità al punto 145.A.85 e ha pieno controllo su tutte le modifiche;

3)

non sono stati emessi rilievi di livello 1;

4)

tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo che è stato accettato o prorogato dall’autorità competente come previsto al punto 145.B.350.

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate alla lettera d), punti da 1) a 4), l’impresa abbia stabilito, e l’autorità competente approvato, un sistema continuo ed efficace di comunicazione all’autorità competente dei risultati conseguiti in materia di sicurezza e rispetto della regolamentazione da parte dell’impresa stessa.

e)

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere abbreviato in presenza di elementi che segnalano un deterioramento dei risultati conseguiti dall’impresa in materia di sicurezza.

f)

Il programma di sorveglianza deve prevedere anche la tenuta di registri delle date alle quali sono previsti valutazioni, audit, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali valutazioni, audit, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.

g)

Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’autorità competente deve elaborare una relazione di raccomandazione sul proseguimento dell’approvazione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.

145.B.310   Procedura di certificazione iniziale

a)

Al ricevimento di una richiesta da parte di un’impresa per il rilascio iniziale di un certificato, l’autorità competente deve verificare che l’impresa rispetti i requisiti applicabili.

b)

Almeno una volta durante le indagini per la certificazione iniziale si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile dell’impresa per accertare che questi comprenda il proprio ruolo e la propria responsabilità.

c)

L’autorità competente deve registrare tutti i rilievi emessi, le azioni di chiusura nonché le raccomandazioni per il rilascio del certificato.

d)

L’autorità competente deve confermare per iscritto all’impresa tutti i rilievi emersi nel corso della verifica. Per la certificazione iniziale tutti i rilievi devono essere corretti in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente prima che il certificato possa essere rilasciato.

e)

Se convinta che l’impresa risponde ai requisiti applicabili, l’autorità competente deve:

1)

rilasciare il certificato di cui all’appendice III “Modulo 3-145 AESA” conformemente al sistema di classi e abilitazioni di cui all’appendice II;

2)

approvare formalmente il MOE.

f)

Il numero di riferimento del certificato deve essere riportato sul certificato “Modulo 3-145 AESA” secondo le modalità specificate dall’Agenzia.

g)

Il certificato è rilasciato per una durata illimitata. Le attribuzioni e l’entità delle attività per le quali l’impresa è approvata, incluse le limitazioni eventualmente applicabili, devono essere specificate nelle condizioni di approvazione allegate al certificato.

h)

Per consentire all’impresa di attuare modifiche senza la previa approvazione dell’autorità competente in conformità al punto 145.A.85, lettera c), l’autorità competente deve approvare la pertinente procedura contenuta nel MOE che definisce l’ambito di applicazione di tali modifiche e descrive il modo in cui tali modifiche verranno gestite e notificate all’autorità competente.

145.B.330   Modifiche — imprese

a)

Al ricevimento di una richiesta relativa a una modifica che necessita di previa approvazione, l’autorità competente deve verificare che l’impresa sia conforme ai requisiti applicabili prima di rilasciare l’approvazione.

b)

L’autorità competente deve definire le condizioni alle quali l’impresa può operare durante la modifica, a meno che l’autorità competente stabilisca che il certificato dell’impresa debba essere sospeso.

c)

Se è convinta che l’impresa risponde ai requisiti applicabili, l’autorità competente deve approvare la modifica.

d)

Fatte salve le eventuali misure di esecuzione aggiuntive, se l’impresa applica modifiche che necessitano di previa approvazione senza averla ricevuta dall’autorità competente come indicato alla lettera c), l’autorità competente deve valutare la necessità di sospendere, limitare o revocare il certificato dell’impresa.

e)

L’autorità competente deve includere l’analisi delle modifiche che non necessitano di previa approvazione nella propria attività di sorveglianza continua conformemente ai principi di cui al punto 145.B.300. Qualora siano riscontrate non conformità, l’autorità competente deve informare l’impresa, richiedere ulteriori modifiche e agire in conformità al punto 145.B.350.

145.B.350   Rilievi e azioni correttive; osservazioni

a)

L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare i rilievi sotto il profilo della loro rilevanza per la sicurezza.

b)

L’autorità competente deve emettere un rilievo di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto al certificato dell’impresa, ivi comprese le condizioni di approvazione, che riduce la sicurezza o mette in serio pericolo la sicurezza del volo.

I rilievi di livello 1 devono includere anche:

1)

non aver concesso all’autorità competente l’accesso alle infrastrutture dell’impresa di cui al punto 145.A.140 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;

2)

avere ottenuto il certificato di impresa o averne mantenuto la validità falsificando la documentazione presentata;

3)

ogni prova di negligenza o utilizzo fraudolento del certificato di impresa;

4)

assenza di un dirigente responsabile.

c)

L’autorità competente deve emettere un rilievo di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto al certificato dell’impresa, ivi comprese le condizioni di approvazione, che non è classificata come rilievo di livello 1.

d)

Quando viene riscontrato un rilievo nel corso della sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo l’autorità competente, ferme restando eventuali azioni ulteriori previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione, deve comunicare per iscritto il rilievo all’impresa e chiedere un’azione correttiva diretta ad affrontare la non conformità individuata. Se un rilievo di livello 1 riguarda direttamente un aeromobile, l’autorità competente deve informarne l’autorità competente dello Stato membro nel quale l’aeromobile è registrato.

1)

In presenza di rilievi di livello 1, l’autorità competente deve agire immediatamente e in modo adeguato per vietare o limitare le attività dell’impresa interessata e, se opportuno, per revocare il certificato, limitarlo o sospenderlo integralmente o parzialmente, a seconda dell’entità del rilievo di livello 1, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un’azione correttiva da parte dell’impresa.

2)

In presenza di rilievi di livello 2, l’autorità competente deve:

i)

concedere all’impresa un periodo di tempo per attuare un’azione correttiva che sia adeguato alla natura del rilievo e che in ogni caso non superi inizialmente i tre mesi. Detto periodo deve avere inizio alla data della comunicazione scritta del rilievo all’impresa, con cui è richiesta un’azione correttiva diretta ad affrontare la non conformità individuata. Alla fine di tale periodo, e a seconda della natura del rilievo, l’autorità competente può estendere il periodo di tre mesi a condizione che sia stato concordato con l’autorità stessa un piano di azioni correttive;

ii)

valutare il piano di azioni correttive e il piano di attuazione proposti dall’impresa e, se in seguito a tale valutazione conclude che essi sono sufficienti a correggere la non conformità, approvarli.

3)

Qualora un’impresa non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, il rilievo deve essere innalzato al livello 1 e devono essere intraprese le azioni di cui alla lettera d), punto 1).

4)

L’autorità competente deve registrare tutti i rilievi mossi o che le sono stati segnalati in conformità alla lettera e) e, se del caso, le misure di esecuzione che ha applicato, nonché tutte le azioni correttive e le date di chiusura delle azioni per tutti i rilievi.

e)

Fatte salve eventuali misure di esecuzione aggiuntive, nel caso in cui un’autorità che esegue i compiti di sorveglianza a norma del punto 145.B.300, lettera d), individui una non conformità ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione da parte di un’impresa certificata dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia, tale autorità deve informare quest’ultima autorità competente e fornire un’indicazione del livello del rilievo.

f)

L’autorità competente può emettere osservazioni per uno qualsiasi dei casi seguenti per i quali non sono necessari rilievi di livello 1 o 2:

1)

per qualsiasi elemento le cui prestazioni siano state valutate inefficaci;

2)

qualora sia stato rilevato che un elemento è potenzialmente in grado di causare una non conformità ai sensi delle lettere b) o c);

3)

qualora suggerimenti o miglioramenti siano rilevanti ai fini dei risultati complessivi dell’impresa in materia di sicurezza.

Le osservazioni emesse a norma della presente lettera devono essere comunicate per iscritto all’impresa e registrate dall’autorità competente.

145.B.355   Sospensione, limitazione e revoca

L’autorità competente deve:

a)

sospendere un certificato qualora ravvisi che sussistano motivi fondati per ritenere che tale azione sia necessaria a prevenire una minaccia credibile per la sicurezza degli aeromobili;

b)

sospendere, revocare o limitare un certificato se tale azione è necessaria a norma del punto 145.B.350;

c)

limitare o sospendere in toto o in parte un certificato se circostanze imprevedibili che esulano dal controllo dell’autorità competente impediscono ai suoi ispettori di adempiere alle loro responsabilità di sorveglianza nell’arco del ciclo di pianificazione della sorveglianza.»;

31)

l’appendice II è sostituita dalla seguente:

«Appendice II

Sistema di classi e abilitazioni per le condizioni di approvazione delle imprese di manutenzione di cui alla parte 145

a)

Fatto salvo quanto diversamente specificato per le imprese più piccole di cui alla lettera m), la tabella di cui alla lettera l) indica le possibili classi e abilitazioni da utilizzare per definire le condizioni di approvazione del certificato dell’impresa approvata a norma dell’allegato II (parte 145). Le condizioni di approvazione concesse ad un’impresa si possono riferire ad una sola classe e abilitazione, con limitazioni, fino ad arrivare a tutte le classi e abilitazioni, con limitazioni.

b)

In aggiunta alla tabella di cui alla lettera l), ciascuna impresa di manutenzione è tenuta a dichiarare nel MOE l’entità delle proprie attività.

c)

Nell’ambito delle classi di approvazione e delle abilitazioni stabilite dall’autorità competente, l’entità delle attività descritta nel MOE definisce gli esatti limiti della sua approvazione. È pertanto essenziale che le classi e le abilitazioni di approvazione corrispondano all’entità delle attività dell’impresa.

d)

Un’abilitazione di classe A significa che l’impresa può eseguire interventi di manutenzione sull’aeromobile e sui componenti (inclusi motori e/o unità di potenza ausiliaria — APU, Auxiliary Power Unit), in conformità ai dati di manutenzione dell’aeromobile o, se specificatamente concordato con l’autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché tali componenti sono montati sull’aeromobile. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe A può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione onde agevolare l’accesso a fini manutentivi, purché la sua rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva che l’impresa non è autorizzata ad eseguire. Tale rimozione di un componente per manutenzione da parte di un’impresa di manutenzione di classe A deve essere oggetto di una procedura di controllo appropriata delineata nel MOE.

La colonna relativa alle limitazioni deve specificare l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione.

e)

Le abilitazioni di classe A sono suddivise in categorie di manutenzione “di base” e “di linea”. Le imprese interessate possono essere approvate per la categoria “di base” o “di linea”, o per entrambe. Si noti che un’infrastruttura di manutenzione “di linea” collocata presso una sede principale di manutenzione “di base” necessita di un’approvazione specifica per la manutenzione “di linea”.

f)

Un’abilitazione di classe B significa che l’impresa può eseguire interventi di manutenzione su motori e/o APU smontati e su componenti di motori e/o APU, in conformità ai dati di manutenzione dei motori/APU o, se specificatamente concordato con l’autorità competente, in conformità ai dati di manutenzione dei componenti, solo fintantoché detti componenti sono montati sul motore e/o sull’APU. Tuttavia, l’impresa di manutenzione di classe B può temporaneamente rimuovere un componente per manutenzione per agevolare l’accesso a fini manutentivi, purché la sua rimozione non renda necessaria una manutenzione aggiuntiva che l’impresa non è autorizzata ad eseguire.

La colonna relativa alle limitazioni deve specificare l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione.

Un’impresa di manutenzione approvata con un’abilitazione di classe B può inoltre eseguire interventi di manutenzione su motori installati nel corso di una manutenzione di base o di linea di un aeromobile, a condizione che sia stata approvata dall’autorità competente una procedura di controllo appropriata esposta nel MOE. Le suddette attività, se ammesse dall’autorità competente, devono essere ricomprese nell’entità delle attività specificata nel MOE.

g)

Un’abilitazione di classe C significa che l’impresa può eseguire interventi di manutenzione su componenti smontati (ad esclusione di motori completi e APU) destinati a essere successivamente montati su aeromobili o motori/APU.

La colonna relativa alle limitazioni deve specificare l’entità di questi interventi, definendo di conseguenza la validità dell’approvazione.

Un’impresa di manutenzione approvata con un’abilitazione di classe C può inoltre eseguire interventi su componenti installati (diversi da motori completi/APU) nel corso di una manutenzione di base o di linea di un aeromobile, o all’interno di infrastrutture di manutenzione di motori/APU, a condizione che sia stata approvata dall’autorità competente una procedura di controllo appropriata esposta nel MOE. Le suddette attività, se ammesse dall’autorità competente, devono essere ricomprese nell’entità delle attività specificata nel MOE.

h)

L’abilitazione di classe D è un’abilitazione di classe a sé stante che non è necessariamente legata ad uno specifico aeromobile, motore o ad altri componenti. L’abilitazione D1 NDT (Non Destructive Testing, controlli non distruttivi) è necessaria esclusivamente per le imprese di manutenzione che eseguono controlli non distruttivi come attività specifiche per conto di altre imprese. Un’impresa approvata con un’abilitazione di classe A, B o C può eseguire controlli non distruttivi sui prodotti di cui cura la manutenzione senza che sia necessaria un’abilitazione di classe D1, a condizione che il MOE contenga procedure NDT appropriate.

i)

La colonna limitazioni serve a lasciare alle autorità competenti la flessibilità per personalizzare un’approvazione accordata per una particolare impresa. Le abilitazioni possono essere indicate sull’approvazione solo se sono adeguatamente limitate. La tabella indicata alla lettera l) riporta i tipi di limitazione ammessi. Nella colonna relativa alle limitazioni è consentito evidenziare l’attività di manutenzione piuttosto che la tipologia o il produttore di aeromobili o motori, se ciò appare più confacente all’impresa (ad es. installazione di sistemi avionici e relativa manutenzione). Se tale indicazione è riportata nella colonna relativa alle limitazioni significa che l’impresa di manutenzione è autorizzata a eseguire lavori di manutenzione fino alla tipologia/attività indicata inclusa.

j)

Quando si fa riferimento a serie, tipologia e gruppo nella colonna delle classi A e B relativa alle limitazioni:

per “serie” s’intende una specifica serie di aeromobili, come ad esempio Airbus 300, 310 o 319, Boeing 737-300, RB211-524, Cessna 150 o Cessna 172, Beech 55, Continental O-200, ecc.;

per “tipologia” s’intende uno specifico tipo o modello, ad esempio Airbus 310-240, RB 211-524 B4 oppure Cessna 172RG.

Si può citare qualsiasi numero di serie o tipo di aeromobile;

per “gruppo” s’intende, ad esempio, Cessna monomotore a pistoni o motori a pistoni Lycoming non pressurizzati, ecc.

k)

In deroga al punto 145.A.85, lettera a), punto 1), quando si utilizza un elenco di competenze riguardo ai componenti potenzialmente soggetto a frequenti modifiche, l’impresa può proporre di includere tali modifiche nella procedura di cui al punto 145.A.85, lettera c), per le modifiche che non necessitano di previa approvazione.

l)

Tabella

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

BASE

LINEA

AEROMOBILI

A1

Velivoli con massa massima al decollo (MTOM) superiore a 5 700 kg

[Indicare il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia dell’aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Airbus serie A320

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

A2

Velivoli con MTOM uguale o inferiore a 5 700 kg

[Indicare il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia dell’aeroplano e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Serie DHC-6 Twin Otter

Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità è autorizzato (possibile solo per gli aeromobili oggetto dell’allegato V ter (parte ML))

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

A3

Elicotteri

[Indicare il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia dell’elicottero e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Robinson R44

Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità è autorizzato (possibile solo per gli aeromobili oggetto dell’allegato V ter (parte ML))

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

A4

Aeromobile diverso da A1, A2 e A3

[Indicare la categoria (aliante, pallone, dirigibile ecc.), il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia dell’aeromobile e/o le attività di manutenzione]

Indicare se il rilascio dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità è autorizzato (possibile solo per gli aeromobili oggetto dell’allegato V ter (parte ML))

[SÌ/NO]  (*1)

[SÌ/NO]  (*1)

MOTORI

B1

Turbina

[Indicare la serie o la tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Serie PT6A

B2

Pistoni

[Indicare il produttore o il gruppo o la serie o la tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

B3

APU

[Indicare il produttore o la serie o la tipologia del motore e/o le attività di manutenzione]

COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

C1 Aria condizionata e pressurizzazione

[Indicare la tipologia o il produttore dell’aeromobile o il fabbricante del componente o il componente specifico e/o riportare un riferimento incrociato a un elenco di competenze nel manuale e/o le attività di manutenzione]

Esempio: Controllo carburante PT6A

C2 Pilota automatico

C3 Comunicazione e navigazione

C4 Porte — Portelli

C5 Elettricità e illuminazione

C6 Apparecchiature

C7 Motore — APU

C8 Comandi di volo

C9 Carburante

C10 Elicottero — Rotori

C11 Elicottero — Trasmissione

C12 Energia idraulica

C13 Equipaggiamento di indicazione — registrazione

C14 Carrelli di atterraggio

C15 Ossigeno

C16 Eliche

C17 Sistema pneumatico e vuoto

C18 Protezione ghiaccio/pioggia/ fuoco

C19 Finestrini

C20 Strutturale

C21 Zavorra d’acqua

C22 Aumento propulsione

SERVIZI SPECIALIZZATI

D1 Prova non distruttiva (NDT)

[Indicare metodi di NDT particolari]

m)

Un’impresa di manutenzione che impiega una sola persona per pianificare ed eseguire tutte le sue attività di manutenzione può avere esclusivamente condizioni di approvazione limitate. Le limitazioni massime consentite sono le seguenti:

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

AEROMOBILI

A2

VELIVOLI A PISTONI CON MTOM UGUALE O INFERIORE A 5 700 KG

AEROMOBILI

A3

ELICOTTERI MONOMOTORE A PISTONI CON MTOM UGUALE O INFERIORE A 3 175 KG

AEROMOBILI

A4

NESSUNA LIMITAZIONE

MOTORI

B2

INFERIORE A 450 HP

COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU

DA C1 A C22

SECONDO L’ELENCO DI COMPETENZE

SERVIZI SPECIALIZZATI

D1 NDT

METODI NDT DA SPECIFICARE

Si ricordi che l’autorità competente può limitare ulteriormente le condizioni di approvazione di tale impresa in funzione delle competenze di quest’ultima.

»

(*1)  Biffare la dicitura non pertinente


ALLEGATO III

Nell’allegato V ter (parte ML), al punto ML.A.906, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Quando un aeromobile è importato da un paese terzo, o da un sistema normativo nel quale non si applica il regolamento (UE) 2018/1139, e iscritto nel registro di uno Stato membro, il richiedente deve:».


ALLEGATO IV

Nell’allegato I (parte M), al punto M.A.502, lettera c), la terza frase è sostituita dalla seguente:

«L’impresa di manutenzione del motore può temporaneamente rimuovere il componente per effettuare la manutenzione se necessario a consentire un migliore accesso al componente, a meno che la rimozione non renda necessaria un’ulteriore manutenzione.».