12.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 400/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1962 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2021

che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Da una verifica sono emersi errori nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione (2), che ha modificato tale allegato, ha aggiunto una serie di sostanze nella tabella 3 della parte 3 di detto allegato. Le voci relative alle sostanze pentapotassio 2,2’,2”,2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato contengono errori relativi all’avvertenza. Tali sostanze sono classificate, tra l’altro, come sostanze che presentano tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta di categoria 2 e dovrebbero pertanto essere etichettate utilizzando l’avvertenza «warning» (attenzione), corrispondente al codice di avvertenza «Wng», conformemente all’allegato I, parte 3, tabella 3.9.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il regolamento delegato (UE) 2020/217 ha tuttavia erroneamente introdotto il codice di avvertenza «Dgr» (abbreviazione di «danger», pericolo) per tali sostanze. È opportuno rettificare tali errori.

(2)

Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.

(3)

Poiché le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/217 contenenti l’errore si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2021, anche la relativa rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(4)

Analogamente, al fine di rispecchiare le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/217, i fornitori dovrebbero essere autorizzati ad applicare su base volontaria le rettifiche apportate dal presente regolamento alle sostanze e alle miscele prima della sua data di applicazione.

(5)

I fornitori non dovrebbero essere tenuti a modificare le etichette e gli imballaggi delle sostanze e delle miscele immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine di evitare costi inutili. Poiché il codice di avvertenza errato corrisponde a una classe di pericolo più severa, il mantenimento dell’avvertenza sull’etichetta non riduce il livello di protezione della salute umana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella settima colonna «Pittogrammi, codici di avvertenza» della tabella 3 che figura nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le voci pentapotassio 2,2’,2”2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato, il codice di avvertenza «Dgr» è sostituito dal codice di avvertenza «Wng».

Articolo 2

I fornitori non sono tenuti a modificare, come indicato all’articolo 1, l’etichetta o l’imballaggio delle sostanze o miscele che le contengono che hanno immesso sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima del 15 novembre 2021.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2021.

In deroga al secondo comma del presente articolo, le sostanze di cui all’articolo 1 e le sostanze e le miscele che le contengono possono, prima del 1o ottobre 2021, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, come rettificato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44 del 18.2.2020, pag. 1).