12.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 400/14


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1961 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2021

che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell’evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2017, 2018 e 2019

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il valore M0 per gli anni 2022, 2023 e 2024 di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), dovrebbe essere stabilito sulla base della massa media in ordine di marcia di tutte le autovetture nuove immatricolate nell’Unione nel 2017, 2018 e 2019.

(2)

Sulla base dei valori specificati nelle decisioni di esecuzione (UE) 2019/582 (2), (UE) 2020/1035 (3) e (UE) 2021/973 (4) della Commissione, ponderati in base al numero di nuove immatricolazioni in ciascuno di tali anni, la massa media in ordine di marcia delle autovetture nuove immatricolate negli anni civili 2017, 2018 e 2019 è stata di 1 398,50 kg.

(3)

Gli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture nuove dovrebbero pertanto essere calcolati, per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, secondo la formula di cui all’allegato I, parte A, punto 4, del regolamento (UE) 2019/631, utilizzando come M0 il valore 1 398,50.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/631,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I, parte A, punto 4, del regolamento (UE) 2019/631, la voce relativa al valore M0 è sostituita dalla seguente:

«M0 è 1 379,88 nel 2021 e 1 398,50 negli anni 2022, 2023 e 2024».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/582 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l’anno civile 2017 e per il raggruppamento Volkswagen, ivi compresi i suoi membri, per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 dell’11.4.2019, pag. 47).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 della Commissione, del 3 giugno 2020, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri per l’anno civile 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 37).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/973 della Commissione, del 1o giugno 2021, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture e veicoli commerciali leggeri per l’anno civile 2019 e per il costruttore di autovetture Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG e il raggruppamento Volkswagen per gli anni civili dal 2014 al 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 215 del 17.6.2021, pag. 1).