10.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 396/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1938 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2021

che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare gli articoli 30 e 36,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, compresi gli uccelli di cui all’allegato I, parte B (uccelli da compagnia), verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, incluse le norme relative ai controlli documentali e d’identità applicabili a tali movimenti a carattere non commerciale.

(2)

L’articolo 14 del regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che gli uccelli da compagnia spostati verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo devono essere accompagnati da un documento di identificazione. L’articolo 30 di tale regolamento prevede inoltre che la Commissione possa adottare, mediante un atto di esecuzione, un modello di documento di identificazione, che deve contenere una dichiarazione scritta del proprietario o di una persona autorizzata che confermi che il movimento dell’uccello da compagnia verso l’Unione è un movimento a carattere non commerciale (dichiarazione scritta). Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire tale modello di documento di identificazione, che dovrebbe comprendere un certificato veterinario (certificato veterinario) e la dichiarazione scritta.

(3)

Le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione (2), che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022. Il modello di documento di identificazione dovrebbe pertanto tenere conto delle norme stabilite in tale regolamento delegato.

(4)

Le attuali norme in materia di certificazione applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo sono stabilite nella decisione 2007/25/CE della Commissione (3). Poiché le norme stabilite in tale decisione devono essere sostituite da quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) 2021/1933 e nel presente regolamento, la decisione 2007/25/CE dovrebbe essere abrogata e ogni riferimento a tale decisione dovrebbe essere inteso come riferimento al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2021/1933.

(5)

Al fine di evitare perturbazioni per quanto riguarda l’introduzione di uccelli da compagnia nell’Unione, è opportuno autorizzare, a determinate condizioni, l’uso dei certificati veterinari e delle dichiarazioni conformi alle norme stabilite nella decisione 2007/25/CE per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

(6)

Poiché le norme stabilite nel presente regolamento devono essere applicate congiuntamente a quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) 2021/1933, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce un modello per il documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013, da utilizzare per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie avicole di cui all’allegato I, parte B, di tale regolamento (uccelli da compagnia) verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo.

Articolo 2

Modello di documento di identificazione

1.   Il modello di documento di identificazione di cui all’articolo 1 è riportato nell’allegato e comprende:

a)

il certificato veterinario di cui alla parte 1 dell’allegato;

b)

la dichiarazione scritta che deve essere firmata dal proprietario o da una persona autorizzata di cui alla parte 2 dell’allegato.

2.   Il certificato veterinario di cui al paragrafo 1, lettera a), è conforme alle seguenti prescrizioni:

a)

deve essere compilato conformemente alle note di cui alla parte II del certificato veterinario;

b)

deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione o da un veterinario autorizzato e poi convalidato dall’autorità competente di tale territorio o paese terzo conformemente alle prescrizioni per il rilascio del certificato veterinario di cui alla parte 3 dell’allegato.

3.   La dichiarazione scritta di cui al paragrafo 1, lettera b), è compilata dal proprietario o dalla persona autorizzata conformemente alle prescrizioni per la fornitura della dichiarazione scritta di cui alla parte 4 dell’allegato.

Articolo 3

Abrogazione

La decisione 2007/25/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2021/1933.

Articolo 4

Misure transitorie

Gli Stati membri continuano ad autorizzare, per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2022, i movimenti a carattere non commerciale verso l’Unione di uccelli da compagnia accompagnati da un certificato veterinario rilasciato entro il 15 marzo 2022 conformemente al modello di certificato veterinario di cui all’allegato II della decisione 2007/25/CE e alla dichiarazione di cui all’allegato III della medesima decisione.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 10 novembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4).

(3)  Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità (GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29).


ALLEGATO

Modello per il documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo

PARTE 1

Modello di certificato veterinario per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo

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PARTE 2

Modello di dichiarazione scritta di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013

Dichiarazione

Il sottoscritto

Nome e cognome: …

Indirizzo: …

Numero di telefono: …

(inserire i dati relativi al proprietario (1) o alla persona autorizzata in forma scritta dal proprietario a provvedere per suo conto al movimento a carattere non commerciale (1) (2) ]

dichiara che:

1.

gli uccelli accompagnano il sottoscritto e sono «animali da compagnia» quali definiti all’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 destinati a un movimento a carattere non commerciale e non sono destinati né alla vendita né ad essere ceduti ad un altro proprietario;

2.

gli uccelli rimarranno sotto la responsabilità del sottoscritto durante il movimento a carattere non commerciale;

3.

durante il periodo tra l’ispezione clinica precedente il movimento da parte di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato e l’effettiva partenza gli uccelli rimarranno isolati e non entreranno in contatto con altri volatili;

4.

 (1)

[gli uccelli saranno spostati in una casa privata o in un’altra residenza all’interno dell’Unione europea … (inserire l’indirizzo (2)] e non parteciperanno a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per i 30 giorni successivi alla data di ingresso nell’Unione europea, e

 (1)

[sono stati confinati nel luogo di origine per almeno 30 giorni immediatamente prima della data di spedizione nell’Unione europea e non sono entrati in contatto con altri volatili;]]

 (1) oppure

[sono stati vaccinati da un veterinario contro l’influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7;]]

 (1) oppure

[sono stati sottoposti a un isolamento di 14 giorni prima del movimento e sono risultati negativi a una prova per la ricerca dell’antigene o del genoma H5 e H7 dell’influenza aviaria;]]

 (1) oppure

[ha predisposto una quarantena degli uccelli successiva all’introduzione, della durata di 30 giorni, presso lo stabilimento di quarantena … (2) (3) (4), come indicato nel relativo certificato veterinario;]

 (1) oppure

[lo Stato membro di destinazione ha concesso una deroga a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 576/2013 per il movimento a carattere non commerciale degli uccelli da compagnia verso il suo territorio (4).]

Data e luogo

Nome e firma

La presente dichiarazione scritta è valida per 10 giorni a decorrere dalla data della firma del certificato veterinario da parte del veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di origine. In caso di trasporto via mare il periodo di validità è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio in mare.

PARTE 3

Prescrizioni per il rilascio del certificato veterinario di cui alla parte 1

Al rilascio del certificato veterinario di cui alla parte 1 del presente allegato si applicano le seguenti prescrizioni:

a)

se il certificato veterinario prevede la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti sono barrate con l’apposizione della sigla e del timbro del veterinario ufficiale o del veterinario autorizzato, oppure soppresse del tutto dal certificato veterinario;

b)

l’originale di ciascun certificato veterinario è costituito da un solo foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che tutti i fogli facciano parte di un certificato veterinario unico e indivisibile;

c)

il certificato veterinario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di ingresso nell’Unione e in inglese ed è compilato in stampatello;

d)

se al certificato veterinario sono allegati fogli supplementari o documenti giustificativi, anche questi sono considerati parte integrante del certificato veterinario originale e a tal fine su ogni pagina vengono apposti la firma e il timbro del veterinario ufficiale o del veterinario autorizzato;

e)

se il certificato veterinario, compresi gli eventuali fogli supplementari o documenti giustificativi di cui alla lettera d), comprende più pagine, ogni pagina viene numerata [(numero della pagina) di (numero totale delle pagine)] in basso e reca in alto il numero di riferimento del certificato veterinario attribuito dall’autorità competente;

f)

l’originale del certificato veterinario viene rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo di spedizione o, in alternativa, da un veterinario autorizzato e poi convalidato dall’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione. L’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione garantisce l’applicazione di norme e principi di certificazione equivalenti a quelli di cui agli articoli da 86 a 89 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Le firme apposte sul certificato veterinario sono di colore diverso da quello utilizzato per il testo a stampa. La stessa prescrizione si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana;

g)

il numero di riferimento del certificato veterinario di cui alle caselle I.2. e II.a. del certificato veterinario è attribuito dall’autorità competente del territorio o del paese terzo di spedizione.

PARTE 4

Prescrizioni per la fornitura della dichiarazione scritta di cui alla parte 2

La dichiarazione scritta è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di ingresso nell’Unione e in inglese ed è compilata in stampatello.


(1)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)  Inserire le informazioni in stampatello.

(3)  Inserire il nome, il numero di riconoscimento e i dati di contatto dello stabilimento di quarantena.

(4)  È necessario fornire documenti giustificativi al veterinario ufficiale del territorio o del paese terzo.

(1)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).