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25.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 377/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1863 DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2021
recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2021/1866 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (2) attua la decisione 2010/788/PESC (3) e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, tra cui il congelamento dei loro beni. |
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(2) |
La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 2582 (2021) ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 dell’UNSCR 1807 (2008). La decisione (PESC) 2021/1866 attua l’UNSCR 2582 (2021). |
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(3) |
Tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, l’attuazione della decisione (PESC) 2021/1866 richiede quindi un’azione normativa a livello di Unione. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 2 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
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«i) |
nel pianificare, dirigere, finanziare o partecipare ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale dell’ONU, compresi i membri del gruppo di esperti, o contro il personale medico o umanitario;». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
(1) Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).
(3) Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).