22.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 374/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1848 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2021

relativo alla designazione di un sostituto dell’indice di riferimento EONIA (euro overnight index average)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23 ter, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L’EONIA (euro overnight index average) è un indice di riferimento critico che rappresenta i tassi d’interesse sulle operazioni di prestito overnight non coperte da garanzia denominate in euro. L’EONIA è utilizzato nell’ambito di swap su indici overnight e in un’ampia gamma di altri prodotti. È essenziale per il regolamento in contanti ed è molto importante per altri scopi, quali diversi processi di valutazione applicati nell’ambito delle garanzie e della gestione del rischio o per la contabilità.

(2)

La metodologia originaria per il calcolo dell’EONIA era basata sui dati trasmessi da un panel di banche. Nel febbraio 2018 lo European Money Market Institute (EMMI), in qualità di amministratore dell’EONIA, ha annunciato che non poteva essere conseguita la conformità dell’EONIA ai requisiti introdotti dal regolamento (UE) 2016/1011 entro i termini previsti per la loro applicazione. L’EMMI e il settore finanziario hanno pertanto avviato i lavori per una liquidazione ordinata dell’EONIA. Il 13 settembre 2018 il gruppo di lavoro sui tassi d’interesse privi di rischio in euro ha raccomandato l’euro short-term rate (EURSTR) come tasso privo di rischio denominato in euro in sostituzione dell’EONIA. Il 14 marzo 2019 il gruppo di lavoro ha inoltre pubblicato le raccomandazioni riguardanti la transizione dall’EONIA allo EURSTR, prevedendo una fase in cui la metodologia di calcolo dell’EONIA sarebbe stata modificata e si sarebbe basata sullo EURSTR. Tali raccomandazioni comprendevano anche il metodo per determinare l’adeguamento dello spread tra EURSTR ed EONIA.

(3)

Sulla base di tali raccomandazioni, il 31 maggio 2019 la Banca centrale europea (BCE) ha calcolato uno spread one-off tra EONIA e EURSTR pari a 8,5 punti base. Lo stesso giorno l’EMMI ha annunciato la cessazione dell’EONIA a partire dal 3 gennaio 2022. Durante il periodo di transizione l’EMMI ha pubblicato la metodologia riformata per il calcolo dell’EONIA. In base a tale metodologia riformata l’EONIA è calcolato come lo EURSTR pubblicato dalla BCE più l’adeguamento dello spread one-off di 8,5 punti base. Tale metodologia riformata si applica all’EONIA dal 2 ottobre 2019 fino alla sua cessazione il 3 gennaio 2022. L’11 dicembre 2019 l’EMMI ha ottenuto dall’Autorità belga per i servizi finanziari e i mercati (FSMA) l’autorizzazione a fornire e amministrare l’EONIA a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011; in virtù di tale autorizzazione l’EONIA può essere utilizzato fino alla sua cessazione il 3 gennaio 2022.

(4)

Malgrado la cessazione dell’EONIA a partire dal 3 gennaio 2022 sia stata preannunciata e al settore sia stato raccomandato tempestivamente di sostituire ogni riferimento all’EONIA con lo EURSTR, specialmente nei contratti con scadenza successiva a tale data, in un certo numero di Stati membri vi è ancora un volume importante di contratti e strumenti finanziari in essere collegati all’EONIA. L’EONIA continua pertanto a svolgere un ruolo fondamentale per i mercati finanziari dell’Unione europea. Inoltre, a causa del processo di ricerca del consenso degli esperti e del settore in merito al percorso di transizione appropriato, tali contratti e strumenti finanziari generalmente non contengono clausole di riserva adeguate che contemplino la cessazione definitiva dell’EONIA. La cessazione dell’EONIA potrebbe pertanto avere un significativo impatto perturbatore su tali contratti e strumenti finanziari.

(5)

L’EONIA è stato designato come indice di riferimento critico a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/482 della Commissione (2). Il regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha inserito nel regolamento (UE) 2016/1011 l’articolo 23 ter, ha conferito alla Commissione europea il potere di designare uno o più sostituti di un indice di riferimento critico qualora siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dal suddetto articolo. La dichiarazione dell’EMMI del 31 maggio 2019 che annunciava la cessazione dell’EONIA, unitamente al fatto che, al momento in cui tale dichiarazione è stata rilasciata, non vi fosse alcun amministratore che succedesse all’EMMI continuando a fornire tale indice di riferimento, soddisfa la condizione di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011.

(6)

I dati riportati dai membri del gruppo di lavoro sui tassi privi di rischio in euro mostrano inoltre che, alla data del 9 luglio 2021, in tutta l’Unione erano ancora in corso diverse migliaia di contratti derivati con esposizioni dirette indicizzate all’EONIA e di contratti di garanzia ancorati all’EONIA come tasso di interesse a copertura delle garanzie reali, che nell’insieme rappresentano già un importo nozionale totale di svariate migliaia di miliardi di euro. Gli stessi membri del gruppo di lavoro hanno inoltre reso noto di essere riusciti a portare a termine, in media, la rinegoziazione di meno della metà dei contratti collegati all’EONIA. Considerata tale percentuale di completamento, appare evidente che la rinegoziazione individuale di tutti i restanti riferimenti all’EONIA rappresenterà una grande sfida per le parti contraenti dell’Unione, in particolare per le entità sottoposte a vigilanza. Senza la transizione a un sostituto designato dell’indice di riferimento, esiste il grave rischio che l’adempimento dei contratti risulti impossibile. Sebbene ci si attenda che i membri del settore continuino ad adoperarsi attivamente per trasferire allo EURSTR tutti i contratti e gli strumenti finanziari ancora collegati all’EONIA entro la cessazione di quest’ultimo, la sostituzione dell’EONIA come tasso di riferimento dovrebbe pertanto consentire di attenuare il concretizzarsi di tale rischio, che potrebbe colpire in modo particolare i clienti che effettuano operazioni in swap su indici overnight per coprire il rischio di tasso di interesse.

(7)

Al termine delle consultazioni del gruppo di lavoro di esperti è stata redatta una valutazione preliminare sull’importante ruolo svolto dall’EONIA nei mercati finanziari dell’Unione. Da tali consultazioni è emerso che la mancanza di un approccio armonizzato genererebbe un’incertezza del diritto che potrebbe dare luogo a controversie e perturbazioni. Il gruppo di lavoro sui tassi privi di rischio in euro ha inoltre inviato il 15 luglio 2021 una lettera formale che chiede la tempestiva designazione di un sostituto legale dell’EONIA da parte della Commissione. È pertanto opportuno che la Commissione designi un sostituto legale dell’EONIA da utilizzare nei contratti e negli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che non contengono clausole di riserva o clausole di riserva adeguate.

(8)

Le consultazioni svolte nell’ambito del gruppo di lavoro sui tassi privi di rischio in euro hanno inoltre evidenziato che la sostituzione dei riferimenti all’EONIA nei contratti attraverso la rinegoziazione contrattuale è stata spesso ostacolata sia dal volume dei contratti con scadenza successiva alla data di cessazione dell’EONIA, vale a dire il 3 gennaio 2022, sia dalla difficoltà di ottenere il consenso di tutte le parti in ogni singolo contratto. Ciò spiega la quantità di contratti che fanno ancora riferimento all’EONIA. In considerazione di tale situazione, e tenendo conto delle informazioni fornite dai membri del gruppo di lavoro sui tassi d’interesse privi di rischio in euro, è opportuno garantire che qualsiasi contratto o strumento finanziario che si riferisce ancora all’EONIA alla data della sua cessazione rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento di esecuzione e della misura di sostituzione legale.

(9)

Il 31 maggio 2019 l’EMMI, contestualmente all’annuncio della cessazione della pubblicazione dell’EONIA a decorrere dal 3 gennaio 2022, ha comunicato la modifica della metodologia di calcolo dell’EONIA al fine di continuare a garantire la conformità al regolamento (UE) 2016/1011 e di agevolare il processo di transizione fino alla cessazione definitiva dell’EONIA. La metodologia di calcolo modificata si applica a partire dal 2 ottobre 2019 e collega direttamente il calcolo dell’EONIA all’andamento dello EURSTR, considerando l’EONIA pari allo EURSTR, maggiorato di un adeguamento dello spread fisso basato sullo spread calcolato dalla BCE. La maggiorazione mediante un adeguamento dello spread fisso limita l’impatto economico della designazione dello EURSTR come sostituto legale dell’EONIA in tutti i contratti con scadenza successiva al 3 gennaio 2022, data di cessazione dell’EONIA.

(10)

La lettera formale del gruppo di lavoro sui tassi d’interesse privi di rischio in euro datata 15 luglio 2021 chiede specificamente che il sostituto legale dell’EONIA sia basato sullo EURSTR maggiorato dell’adeguamento dello spread fisso esistente tra EONIA e EURSTR, al fine di evitare trasferimento di valore nella transizione. È opportuno che il sostituto legale dell’EONIA tenga conto delle raccomandazioni del gruppo di lavoro sui tassi d’interesse privi di rischio in euro e che quindi sia basato sullo EURSTR maggiorato dell’adeguamento dello spread fisso calcolato dalla BCE.

(11)

Un sostituto dell’EONIA sostituisce, per legge, tutti i riferimenti all’indice di riferimento EONIA nei contratti e negli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE che non contengono clausole di riserva o clausole di riserva adeguate, a norma dell’articolo 23 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011. Tale sostituzione non incide quindi sui contratti che sono stati rinegoziati in modo soddisfacente per far fronte alla cessazione dell’EONIA, come previsto dall’articolo 23 ter, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2016/1011.

(12)

Considerando che l’EONIA cesserà di essere pubblicato il 3 gennaio 2022, il tasso sostitutivo designato dovrebbe sostituire i riferimenti all’EONIA a decorrere da tale data.

(13)

La FSMA, in qualità di autorità di vigilanza dell’amministratore dell’EONIA, e la BCE, in qualità di banca centrale responsabile dell’area monetaria dell’EONIA, hanno espresso i loro pareri sul presente regolamento.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sostituzione dell’EONIA

1.   L’euro short-term rate (EURSTR) pubblicato dalla Banca centrale europea è designato come tasso sostitutivo dell’euro overnight index average (EONIA) nei riferimenti a tale indice nei contratti e negli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE.

2.   Il tasso sostitutivo designato a norma del paragrafo 1 è maggiorato di un adeguamento dello spread fisso pari a 8,5 punti base.

3.   Il tasso sostitutivo dell’EONIA è designato conformemente alla tabella seguente:

Indice di riferimento sostituito

Tasso sostitutivo

Valore di adeguamento dello spread (%)

EONIA

ISIN EU0009659945

Euro short-term rate (EURSTR)

ISIN EU000A2X2A25

0,085

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 3 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/482 della Commissione, del 22 marzo 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 26).

(3)  Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).