19.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 369/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1819 DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014 (2), per attuare alcune misure disposte dalla decisione 2013/798/PESC.

(2)

Il 29 luglio 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2588 (2021). Tale risoluzione estende le deroghe all'embargo sulle armi e amplia l'ambito di applicazione delle misure restrittive.

(3)

Il 18 ottobre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1823 (3), che modifica la decisione 2013/798/PESC conformemente alla risoluzione UNSC 2588 (2021).

(4)

Poiché alcune di tali modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione per attuarle e procedere ad adeguamenti tecnici alla luce delle risoluzioni UNSC precedenti, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

relativi alle armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm, nonché alle munizioni e alle componenti appositamente progettate per tali armi, ai veicoli militari di terra non armati, ai veicoli militari di terra equipaggiati di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm, ai relativi pezzi di ricambio, ai lanciarazzi RPG e alle munizioni appositamente progettate per tali armi, e ai mortai di calibro pari a 60 mm e 82 mm e alle munizioni appositamente progettate per tali armi, alle forze di sicurezza della Rca, comprese le istituzioni pubbliche preposte all'applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all'uso nel processo di SSR della Rca, a condizione che la fornitura di tale assistenza o di tali servizi sia stata notificata al comitato delle sanzioni con un preavviso di almeno 20 giorni,»;

2)

all'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:

«k)

sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di atti, nella Repubblica centrafricana, che violano il diritto internazionale umanitario, compresi gli attacchi contro il personale medico o il personale umanitario.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 18 ottobre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

(2)  Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2021/1823 del Consiglio, del 18 ottobre 2021, che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).