15.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 366/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1811 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2021

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 18 febbraio 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato», «RPC» o «Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2021 da Euroalliages («il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di calcio-silicio, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

(3)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un’inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell’articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti.

(4)

Nel caso in esame, il denunciante non ha chiesto la registrazione e la Commissione ha constatato che i requisiti di cui alla lettera d) non erano soddisfatti in quanto non vi è stato, oltre al livello delle importazioni che hanno causato un pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta, un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni in una fase successiva. Secondo i dati Eurostat, il volume delle importazioni dalla Cina è diminuito dell’86 % nei primi quattro mesi (ovvero da marzo a giugno 2021) dopo l’apertura dell’inchiesta rispetto agli stessi mesi del periodo dell’inchiesta. Su base mensile le importazioni medie dalla Cina durante i primi quattro mesi dopo l’apertura dell’inchiesta sono diminuite del 74 % rispetto alle importazioni medie mensili durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione non ha pertanto registrato le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva.

1.2.   Parti interessate

(5)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare.

(6)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(7)

In questa fase dell’inchiesta non sono state richieste audizioni.

1.3.   Osservazioni sull’apertura

(8)

La Commissione ha ricevuto osservazioni sull’apertura da Eurofer e dalla federazione tedesca dell’acciaio (Wirtschaftsvereinigung Stahl), che hanno richiesto la chiusura dell’inchiesta.

(9)

Eurofer ha sostenuto che la causa principale del rendimento fiacco dell’industria dell’Unione non sono state le importazioni cinesi bensì il calo della produzione di acciaio e, di conseguenza, la denuncia non ha dimostrato un nesso di causalità tra le importazioni cinesi e la situazione dell’industria dell’Unione. Eurofer ha inoltre sostenuto che il denunciante non ha fornito alcuna informazione in merito alla misura in cui i produttori di calcio-silicio possono produrre altre ferro-leghe con gli stessi macchinari. In più Eurofer ha sostenuto che il denunciante non ha analizzato adeguatamente fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping che potrebbero aver determinato la situazione dell’industria del calcio-silicio nell’Unione, come la pandemia di COVID-19 e il legame con l’eccesso di capacità di acciaio. Secondo quanto sostenuto da Eurofer, i presunti incrementi delle importazioni cinesi non concilierebbero con i dati Eurostat/Comext sulle importazioni per il codice NC 7202 99 80. Secondo tali dati, gli aumenti delle importazioni dalla Cina non erano visibili durante il PI, mentre gli aumenti delle importazioni dal Brasile erano molto più ingenti. Inoltre, per quanto riguarda la redditività, Eurofer e la federazione tedesca dell’acciaio hanno sostenuto che la sua riduzione era la logica conseguenza della peggiore crisi economica degli ultimi dieci anni. Secondo Eurofer è stata la situazione economica generale, piuttosto che le importazioni, a determinare i risultati negativi del denunciante. In particolare, per quanto riguarda i costi, Eurofer ha sottolineato che, contrariamente a quanto affermato dal denunciante, i costi dell’energia sono diminuiti durante il periodo dell’inchiesta e pertanto non possono aver contribuito all’aumento dei costi. Inoltre, secondo Eurofer, i costi fissi non sono aumentati, per via della minore domanda di acciaio. La federazione tedesca dell’acciaio ha aggiunto che si deve anche considerare il fatto che i produttori cinesi di elementi di lega hanno notevoli vantaggi comparativi in termini di costi di produzione delle leghe in ragione dei minori costi dell’energia e del lavoro e delle proprie fonti di materie prime. Tutto ciò dimostrerebbe che la riduzione della redditività non è stata determinata dalle importazioni cinesi, ma è stata la logica conseguenza della situazione economica generale e della pandemia di COVID-19.

(10)

Nella denuncia l’undercutting è stato stabilito sulla base di determinate transazioni che costituivano le migliori informazioni di cui disponeva il denunciante in quella fase. Eurofer ha criticato questo metodo e ha anche sottolineato che l’undercutting dovrebbe prendere in considerazione se le vendite siano state effettuate alla rinfusa o in fili riempiti.

(11)

L’analisi della Commissione ha confermato che nessuno degli elementi menzionati, a prescindere dalla sua effettiva correttezza, era sufficiente a mettere in discussione la conclusione secondo cui la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni del prodotto in esame entravano nell’Unione a prezzi di dumping e sembravano causare un pregiudizio notevole ai produttori dell’Unione. Tali aspetti erano stati stabiliti sulla base dei migliori elementi di prova di cui disponeva il denunciante all’epoca, i quali erano sufficientemente rappresentativi e affidabili. Inoltre le argomentazioni presentate da Eurofer e dalla federazione tedesca dell’acciaio sono state esaminate in dettaglio nel corso dell’inchiesta e sono ulteriormente esaminate in appresso.

(12)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato che il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, soddisfacendo così i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.4.   Campionamento

(13)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento di alcune parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.4.1.   Produttori dell’Unione

(14)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato che avrebbe inviato questionari agli unici due produttori noti dell’Unione, ossia OFZ, a.s. e Ferropem. La Commissione ha tuttavia invitato anche gli eventuali altri produttori dell’Unione a manifestarsi alla Commissione e a chiedere un questionario entro sette giorni dalla pubblicazione dell’avviso di apertura.

(15)

Nessun altro produttore dell’Unione si è manifestato alla Commissione. Si ritiene pertanto che i due produttori dell’Unione citati costituiscano il 100 % dell’industria dell’Unione.

1.4.2.   Campionamento degli importatori

(16)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(17)

Quattro importatori indipendenti (Affival SAS, Coftech GmbH, Sider Trading SpA, SKW Stahl-Metallurgie GmbH) hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. La Commissione ha invitato le quattro società indicate a compilare il questionario per gli importatori.

1.4.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(18)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori noti della RPC di fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all’inchiesta.

(19)

Tre produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

1.5.   Risposte al questionario e visite di verifica

(20)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(21)

Inoltre, nella denuncia, il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nella RPC per quanto riguarda il prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, l’inchiesta ha esaminato tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla RPC le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo un questionario supplementare al governo della RPC.

(22)

I questionari per i produttori dell’Unione, gli importatori indipendenti, gli utilizzatori e i produttori esportatori sono stati resi disponibili online (3) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(23)

La Commissione ha ricevuto risposte al questionario da due produttori dell’Unione, due importatori dell’Unione (Affival e Coftech), due utilizzatori (AFV Acciaierie Beltrame SpA e Filo d.o.o.) e dai tre produttori esportatori che hanno collaborato (Ningxia Ketong New Material Technology Co., Ltd., Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd. e il suo operatore commerciale collegato Overseas Metallurgy Co., Ltd. e Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co., Ltd.).

(24)

La Commissione ha raccolto e sottoposto a controlli incrociati tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l’avviso COVID-19») (4) hanno impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi delle società che hanno collaborato. La Commissione ha invece eseguito controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite dalle società elencate di seguito:

Produttori dell’Unione

OFZ, a.s., Istebné, Slovacchia;

Ferropem, Chambéry, Francia.

Importatori

Affival SAS, Solesmes, Francia.

Produttori esportatori della RPC

Ningxia Ketong New Material Technology Co., Ltd. («Ketong»);

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd. e il suo operatore commerciale collegato Overseas Metallurgy Co., Ltd. («Shun Tai»);

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co., Ltd. («Shenghua»).

1.6.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(25)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(26)

Il prodotto in esame è una lega o un composto chimico contenente, in peso, il 16 % o più di calcio, il 45 % o più di silicio, meno del 14 % di ferro e non più del 10 % di qualsiasi altro elemento, anche presentato alla rinfusa, confezionato in sacchi o in bidoni in acciaio, contenuto in fogli di acciaio (o fili riempiti), o altrimenti presentato, originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC ex 7202 99 80 ed ex 2850 00 60 (codici TARIC 7202998030 e 2850006091) («il prodotto in esame»). Il prodotto è comunemente denominato calcio-silicio o «CaSi».

(27)

Il calcio-silicio è utilizzato nella produzione di leghe metalliche speciali. Le leghe di CaSi sono utilizzate come deossidante e desolforante nella produzione di acciaio di alta qualità.

2.2.   Prodotto simile

(28)

Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(29)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(30)

La Commissione non ha ricevuto argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto.

3.   DUMPING

3.1.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(31)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(32)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire informazioni concernenti i fattori produttivi utilizzati per la produzione di calcio-silicio. Tre produttori esportatori cinesi hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(33)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta alle informazioni richieste. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per determinare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(34)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha individuato il Brasile come potenziale paese rappresentativo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(35)

Il 7 maggio 2021 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella produzione di calcio-silicio. La Commissione ha inoltre individuato Brasile e Argentina come possibili paesi rappresentativi. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal denunciante e dai produttori esportatori Ketong e Shenghua. Tali osservazioni sono analizzate in dettaglio nei considerando da 93 a 119.

(36)

Il 14 giugno 2021 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo. Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società pertinente, Rima Industrial SA («Rima Industrial»), nel paese rappresentativo. Nella seconda nota vengono anche prese in esame le osservazioni ricevute alla prima nota. Il denunciante e i produttori esportatori Ketong e Shenghua hanno presentato osservazioni in merito alla seconda nota. Tali osservazioni sono analizzate in dettaglio nei considerando da 122 a 136.

3.2.   Valore normale

(37)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(38)

Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(39)

Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione del governo della RPC, come indicato al considerando 33, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.1.   Esistenza di distorsioni significative

(40)

Nella recente inchiesta relativa al ferrosilicio originario della RPC, i cui produttori appartengono al settore delle ferro-leghe, analogamente ai produttori di calcio-silicio (5), la Commissione ha riscontrato distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base in tale settore. La Commissione ha concluso anche nell’ambito di quell’inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

(41)

In tale inchiesta la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che falsa l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (6). In particolare la Commissione ha concluso che nel settore del ferrosilicio non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (7), ma anche che il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (8). La Commissione ha notato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari nonché nella fornitura di materie prime e di fattori produttivi generano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Di fatto, nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse siano indirizzate verso settori designati dal governo della RPC come strategici o altrimenti importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato (9). La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC (10). Analogamente la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore del ferrosilicio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (11), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle società della RPC (12). Data la stretta somiglianza dei fattori produttivi utilizzati e del processo di produzione, queste risultanze si applicano in larga misura anche al settore del calcio-silicio, che fa anch’esso parte del settore delle ferro-leghe.

(42)

Come nell’inchiesta riguardante il settore del ferrosilicio della RPC, la Commissione ha valutato se nella presente inchiesta fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno nella RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia e nella relazione, fondati su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato tali elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare la sussistenza di distorsioni significative nella RPC, come riscontrato anche dalle sue precedenti inchieste a questo riguardo.

(43)

La denuncia in questo caso faceva riferimento alla relazione, in particolare alle distorsioni nel settore dell’energia e relativamente a determinati fattori produttivi minerali. Il denunciante ha inoltre fornito uno studio sulle distorsioni del mercato indotte dallo Stato nelle industrie cinesi delle ferro-leghe e del silicio. Tale studio ha documentato che l’industria cinese delle ferro-leghe è soggetta a rigorosi orientamenti e all’interferenza discrezionale del governo e ha concluso che in questo settore le società cinesi «stanno operando in un ambiente di mercato distorto in cui non è consentito alle dinamiche concorrenziali di strutturare il mercato interno e di allinearlo ai mercati globali». Tale studio è stato inserito nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. Nessuna parte interessata ha fornito osservazioni sullo studio, nemmeno il governo della RPC e i produttori esportatori. La denuncia conteneva anche riferimenti all’inventario delle restrizioni all’esportazione di materie prime industriali dell’OCSE.

(44)

Nel settore del calcio-silicio persiste un elevato livello di proprietà e controllo del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. L’inchiesta ha accertato che uno dei produttori esportatori che hanno collaborato, Shenghua, è detenuto al 65 % da Shaanxi Metallurgical & Mining Group Co., che a sua volta è una controllata di Shaanxi Non-ferrous Metals Holding Group Co., società di proprietà dello Stato (13). La società riconosce di rimanere sotto l’influenza della società di proprietà dello Stato e di beneficiare del forte sostegno del governo (14). Inoltre, mentre gli altri due produttori esportatori che hanno collaborato sembrano essere di proprietà privata, uno di essi — Ningxia Shun Tai Smelting — sembra anche intrattenere una stretta relazione con le autorità locali: ha sede nel parco industriale di Zhongwei, che concede numerose politiche preferenziali alle imprese consolidate, come la riduzione delle tasse o dei prezzi dell’energia elettrica (15). Il sito web del parco afferma inoltre che «il progetto per un forno ad arco sommerso per la produzione di leghe di calcio-silicio e la produzione di energia elettrica dal calore di scarto di Ningxia Shuntai Smelting Company è un importante progetto di promozione degli investimenti del governo municipale di Zhongwei».

(45)

Non essendovi stata collaborazione da parte di altri esportatori cinesi del prodotto oggetto dell’inchiesta, non è stato possibile determinare ulteriormente il rapporto esatto tra produttori di calcio-silicio privati e statali.

(46)

Inoltre l’inchiesta ha confermato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base, che nel settore dell’energia elettrica, che è il principale fattore produttivo nella fabbricazione di calcio-silicio, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Come rilevato dalla Commissione nella sua relazione, il mercato dell’energia elettrica in Cina è caratterizzato da un forte coinvolgimento delle imprese di proprietà dello Stato in varie fasi della catena di approvvigionamento e circa il 50 % della capacità di produzione nel 2017 era di proprietà dello Stato, mentre l’intera rete di trasmissione è di proprietà di due imprese statali (16).

(47)

Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire con i prezzi e i costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, durante l’inchiesta la Commissione ha stabilito l’esistenza di legami personali tra il Partito comunista cinese («PCC») e almeno una società che fabbrica il prodotto oggetto dell’inchiesta. L’amministratore delegato di Shenghua, che possiede il 35 % delle partecipazioni della società, detiene contemporaneamente anche la carica di segretario di partito (17).

(48)

Le imprese sia pubbliche che private attive nel settore del calcio-silicio sono anch’esse soggette a una supervisione e a un orientamento di natura politica. Come in qualsiasi altro settore della RPC, questi produttori sono costretti a ospitare attività di edificazione del partito e a mantenere una stretta affiliazione al PCC e alla sua ideologia. L’esempio seguente illustra la suddetta tendenza all’aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC anche nel settore del calcio-silicio. Dall’inchiesta è emerso che nella società Shenghua si svolgono ampie attività di edificazione del partito. Il sito web del produttore è particolarmente esplicito per quanto riguarda l’attività di edificazione del PCC e il suo ruolo all’interno della società: «Il 17 luglio il comitato del PCC di Shaanxi Shenghua Metallurgical Chemical Co., Ltd. ha tenuto la quarta sessione di studio del gruppo centrale del comitato di partito. Il segretario di partito e direttore esecutivo Wei Xinhua ha presieduto la riunione. Alla riunione hanno partecipato membri del comitato di partito, altri membri di comitati esterni al partito e i segretari di sezione. Nel corso della riunione, Yang Hui, vice segretario del comitato di partito, ha presentato il materiale di studio concernente ‘La legge fondamentale del Partito comunista cinese - La Costituzione del partito del 19° Congresso nazionale del Partito comunista cinese’ e ha garantito uno studio collettivo del discorso del presidente di Metallurgical Group in occasione della conferenza di celebrazione del 1o‘Allineiamoci con i più avanzati, uniamo le forze e progrediamo nel campo della fusione’. Tra i partecipanti vi è stato uno scambio di vedute e un dibattito su come adempiere agli obblighi dei membri del partito e realizzare la propria missione. […] [Wei Xinhua] ha presentato ai compagni membri del partito e del team di leadership diversi requisiti: 1. Continuare a migliorarsi leggendo con attenzione la costituzione del partito, […] 2. Rafforzare l’ideologia e il credo, aderire risolutamente alla leadership del comitato di partito della società, portare avanti lo ‘spirito Yan’an’ e lo ‘spirito di perseveranzà e concentrare le proprie energie sulle attività che permettono di adempiere ai propri doveri e garantire un buon lavoro per la società. […] 4. Indagare e correggere i problemi legati al proprio stile di lavoro conformemente alla costituzione e alla disciplina del partito. Tutte le sezioni devono svolgere un buon lavoro in termini di educazione ideologica dei membri e dei quadri del partito e rafforzare il loro spirito di partito; […] Il comitato di controllo disciplinare della società e l’ufficio di supervisione e controllo disciplinare devono svolgere rigorosamente le loro funzioni di controllo» (18).

(49)

È stato inoltre appurato che nel settore del calcio-silicio sono in atto politiche discriminatorie a favore dei produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base.

(50)

Tale industria, insieme ad altri sottosettori delle ferro-leghe che svolgono un ruolo significativo nella produzione dell’acciaio, costituisce un settore importante per il governo della RPC. In particolare la Commissione ha constatato che il settore è considerato un’industria incoraggiata nella provincia di Ningxia, conformemente al catalogo delle industrie incoraggiate nelle province occidentali (19) del 2020 della commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma («NDRC»).

(51)

Anche per quanto riguarda i fattori produttivi necessari per la produzione di calcio-silicio sono stati pubblicati numerosi piani, direttive e altri documenti a vari livelli. Questi ultimi mostrano il livello di interferenza dello Stato sui mercati di tali fattori produttivi.

(52)

Per quanto riguarda l’energia elettrica, che rappresenta la quota maggiore dei costi imputabili ai fattori produttivi, come stabilito dalla Commissione nella sua relazione, nella RPC i prezzi dell’elettricità non sono basati sul mercato e sono anche influenzati da distorsioni significative (attraverso la fissazione centrale dei prezzi, la differenziazione dei prezzi e nelle pratiche di acquisto diretto di energia) (20). Sebbene il mercato dell’energia in Cina abbia subito una serie di cambiamenti e riforme (21), alcuni prezzi pertinenti per il sistema energetico non sono ancora basati sul mercato. Il governo riconosce che i prezzi sono ancora ampiamente controllati dallo Stato: «L’attuale gestione dei prezzi dell’energia elettrica si basa ancora sui prezzi del governo. Gli adeguamenti dei prezzi spesso sono in ritardo rispetto alle variazioni dei costi ed è difficile riflettere tempestivamente e ragionevolmente i costi di utilizzo dell’energia elettrica […] Non è ancora stato istituito un meccanismo concorrenziale efficace per la vendita di energia elettrica, le transazioni di mercato tra imprese produttrici di energia elettrica e utenti sono limitate ed è difficile prevedere un ruolo decisivo del mercato nell’allocazione delle risorse» (22). Questa debolezza del mercato indotta dallo Stato è all’origine di ulteriori tentativi di gestione del mercato, che si riflettono in una serie di documenti amministrativi successivi. Ad esempio a novembre 2020 la NDRC ha pubblicato la comunicazione sulla promozione della firma di contratti di fornitura di energia elettrica a medio e lungo termine nel 2021 (23). Il documento in particolare dà istruzioni di «adoperarsi per garantire che il volume di energia elettrica oggetto di contratto non sia inferiore all’80 % del volume medio degli ultimi tre anni» e, per quanto riguarda la fissazione dei prezzi, di «istituire un meccanismo di correzione delle deviazioni […] nella regolamentazione del mercato locale per far fronte agli scostamenti tra il volume di energia contrattuale e l’effettiva attuazione» e di «migliorare il meccanismo di fissazione del prezzo delle transazioni a medio e lungo termine. In tutte le località si applicano rigorosamente i prezzi di trasmissione e distribuzione dell’energia approvati dal governo». La comunicazione contiene altresì disposizioni specifiche in materia di attuazione, in particolare attraverso l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio dell’avanzamento nella sottoscrizione dei contratti, oppure rafforzando il monitoraggio, la divulgazione e l’esecuzione dei contratti (24). Inoltre a gennaio 2021 il Consiglio di Stato ha pubblicato il parere della NDRC sulla standardizzazione delle tariffe per la fornitura urbana di acqua, elettricità e riscaldamento al fine di promuovere uno sviluppo del settore di elevata qualità. La comunicazione contiene disposizioni specifiche in materia di fissazione dei prezzi da parte del governo: «[…] Per i progetti soggetti a prezzi pubblici o a prezzi guidati dal governo, determinare ragionevolmente la composizione dei costi, rafforzare la vigilanza e la revisione dei costi, migliorare il meccanismo di formazione dei prezzi e determinare scientificamente il livello dei prezzi. […] « Tra gli ‘obiettivi principalì della comunicazione si fa specifico riferimento al meccanismo di input governativo in relazione alla fissazione dei prezzi, nonché alla differenziazione settoriale dei metodi di determinazione dei prezzi: «Entro il 2025 si dovranno conseguire chiari risultati nella sistemazione e standardizzazione delle tariffe nel settore della fornitura di acqua, elettricità, gas e riscaldamento. Si deve istituire una base per un meccanismo scientifico, standardizzato e trasparente di formazione dei prezzi e il meccanismo di input governativo deve essere ulteriormente migliorato. I metodi di fissazione dei prezzi applicabili ai settori correlati, i metodi di controllo e revisione dei costi, il comportamento dei prezzi e la copertura generale standard dei servizi, nonché la qualità e l’efficienza della fornitura di acqua, elettricità, riscaldamento e altri prodotti e servizi, devono essere notevolmente migliorati» (25).

(53)

Il carbone è un’altra materia prima utilizzata per produrre calcio-silicio. Come rilevato dalla Commissione nella sua relazione, il mercato del carbone nella RPC è soggetto a distorsioni, in particolare a causa delle sovvenzioni (26) e della gestione e del controllo dello sfruttamento delle risorse carbonifere (27). Inoltre, nell’inchiesta relativa al glutammato monosodico originario della RPC e dell’Indonesia, la Commissione ha constatato che le autorità pubbliche interferiscono con le forze di mercato nel settore del carbone cinese a livello provinciale, in particolare nella provincia di Shandong, mediante documenti di pianificazione che disciplinano l’approvvigionamento, la localizzazione e i modelli industriali (28). Nella presente inchiesta la Commissione ha constatato ulteriori elementi di interferenza statale. A maggio 2021 l’amministrazione nazionale dell’energia (NEA) e la NDRC hanno pubblicato congiuntamente la comunicazione sulle misure di gestione per la capacità produttiva e i criteri di approvazione delle miniere di carbone, allo scopo di regolare le capacità delle miniere di carbone e di applicare i relativi limiti, calcolati sulla base della comunicazione (29). Come altro esempio di regolamentazione di ampia portata del mercato del carbone da parte dello Stato, a dicembre 2020 la NDRC ha pubblicato la comunicazione relativa a come garantire la firma e l’esecuzione di contratti di carbone a medio e lungo termine nel 2021 (30). La comunicazione sottolinea espressamente l’obiettivo di aumentare l’influenza e il controllo dello Stato nel processo contrattuale: «Ampliare il ruolo del governo, concentrarsi sul rafforzamento della costruzione del sistema, migliorare le norme in materia di transazioni, rafforzare la vigilanza sul credito e orientare le parti interessate per sensibilizzare in merito alla situazione generale, assumersi responsabilità sociali, standardizzare l’esecuzione dei contratti e garantire il buon funzionamento del mercato del carbone». La comunicazione contiene altresì l’indicazione di «rafforzare l’autodisciplina dell’industria. Tutte le associazioni di categoria interessate guidano le imprese a rafforzare l’autodisciplina, a dare adeguata attuazione ai requisiti dei contratti a medio e lungo termine e a non fare uso della situazione dell’offerta e della domanda del mercato e della posizione vantaggiosa dell’industria per sottoscrivere contratti squilibrati. Le grandi imprese svolgono un ruolo esemplare, autoregolamentano le sottoscrizioni dei contratti, sono maggiormente attente al rispetto degli impegni assunti, si assumono la responsabilità sociale di garantire l’approvvigionamento e la stabilità dei prezzi e promuovono il corretto funzionamento del mercato del carbone a livello nazionale». In particolare vale la pena sottolineare che la direttiva precisa di non fare uso della situazione dell’offerta e della domanda del mercato al momento della firma dei contratti. In aprile 2021 la NDRC ha pubblicato un’ulteriore comunicazione su come garantire la supervisione e la gestione di contratti a medio e lungo termine per il carbone nel 2021, che mira a verificare meglio il rispetto dei contratti di vendita e a garantire l’approvvigionamento di carbone (in particolare sulla base delle disposizioni della precitata comunicazione n. 902). Su tale base, le parti interessate dovrebbero in particolare garantire che la percentuale di conformità mensile non sia inferiore all’80 % e che quella trimestrale e annuale non sia inferiore al 90 % (31).

(54)

L’intervento statale sul mercato del carbone è evidente anche nella recente decisione di prorogare di un altro anno il periodo di funzionamento di prova per le miniere di carbone chiuse allo scopo di aumentare la produzione e l’approvvigionamento, al fine di contrastare gli aumenti dei prezzi dei prodotti di base (dopo la precedente sospensione della produzione delle miniere) (32).

(55)

Inoltre altre due importanti materie prime utilizzate per produrre il calcio-silicio, ovvero la quarzite e il calcare, rientrano nel 13° piano quinquennale per le risorse minerarie, che consente allo Stato di gestire i principali mercati delle risorse minerarie nella RPC praticamente in tutti i settori (33). L’inchiesta ha altresì confermato che, secondo l’edizione 2020 dell’inventario delle restrizioni all’esportazione di materie prime industriali dell’OCSE, nel 2019 nella RPC la quarzite (codice SA 250590) era soggetta a un obbligo di licenza di esportazione non automatica (34), che ha la capacità di limitare l’attività di esportazione e quindi di avere un effetto distorsivo del mercato.

(56)

Come si evince dagli esempi di cui sopra, il governo della RPC gestisce lo sviluppo del settore del calcio-silicio in base a un’ampia gamma di strumenti politici e direttive e controlla praticamente tutti gli aspetti del funzionamento del settore. Tali orientamenti e interventi governativi riguardano anche i principali fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. A titolo di esempio Shenghua riconosce di allineare le proprie attività commerciali ai documenti di pianificazione centrale e alle principali politiche statali, come descritto nei suoi obiettivi aziendali: «Adoperarsi per realizzare e attuare progetti quali linee di produzione di calcio metallico di elevata purezza, silicio industriale di purezza chimica e linee di produzione metallurgiche a microonde, nonché altri progetti, entro la fine del ‘13° piano quinquennale’.» La società afferma inoltre di «adattarsi attivamente alla nuova normalità dello sviluppo economico nazionale, di cogliere con attenzione la nuova direzione delle politiche di riforma sul versante dell’offerta, di adempiere diligentemente alla responsabilità di una produzione sicura e rispettosa dell’ambiente e, sulla base della salda leadership che esercita sull’industria delle leghe di calcio-silicio, di affidarsi alla gestione, ai talenti e alla ricerca scientifica di Shaanxi Nonferrous Group» (35).

(57)

Oltre a quanto precede, i produttori di calcio-silicio beneficiano anche di varie forme di sostegno statale, il che è un chiaro segnale dell’interesse delle autorità in questo settore. Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha constatato che Ningxia Shun Tai Smelting ha beneficiato di sostegno in ragione del suo stabilimento nel parco industriale di Zhongwei (cfr. considerando 44), mentre la società Ketong è stata riconosciuta come centro tecnologico d’impresa a livello di regione autonoma nel 2020. In relazione a ciò, i media locali hanno riportato che: «secondo la normativa pertinente, il centro tecnologico d’impresa a livello di regione autonoma riconosciuto per la prima volta riceverà un sostegno finanziario di un milione di CNY» (36). Altri media locali hanno confermato il sostegno della provincia all’impresa: «Il responsabile del dipartimento Industria e tecnologia dell’informazione della regione autonoma ha riferito che il nostro distretto promuove fortemente la trasformazione strutturale, la trasformazione verde, la trasformazione intelligente e la trasformazione tecnologica delle imprese industriali, attraverso l’estensione della catena industriale, considerata prioritaria, nonché attraverso la trasformazione verde, intelligente e tecnologica, considerate strumenti chiave, e che promuove anche l’adeguamento strutturale e il miglioramento dei prodotti nell’industria delle materie prime. […] Per quanto riguarda i materiali di lega speciale, la nostra regione sostiene lo sviluppo di leghe ad alta temperatura, leghe resistenti alla corrosione, leghe ad altissima resistenza e altri materiali con proprietà e funzioni speciali. Facendo affidamento su imprese quali Shengyan Industrial, Ketong New Materials e Jun Magnetic New Materials, verranno compiuti progressi nelle tecnologie di base per sviluppare materiali di lega con requisiti speciali quali resistenza alle temperature elevate, alta resistenza ed elevata resistenza alla corrosione, ampiamente utilizzati nel settore dell’acciaio inossidabile e dell’acciaio speciale» (37).

(58)

In sintesi il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incoraggiati, tra cui figurano la produzione di calcio-silicio nonché delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione di quel prodotto. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(59)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del calcio-silicio, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, di cui al considerando 41, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(60)

Il settore del calcio-silicio è inoltre influenzato da distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 41. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o delle materie prime principali per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC).

(61)

Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova che dimostrino che il settore del calcio-silicio sarebbe esente dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 41. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

(62)

La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i produttori di calcio-silicio acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.

(63)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del calcio-silicio, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo del fattore produttivo e così via.

(64)

Il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni per dimostrare il contrario. I produttori esportatori Ketong e Shenghua hanno tuttavia presentato una serie di osservazioni.

(65)

Ketong ha sostenuto che il metodo prescritto nell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per la determinazione del valore normale è incompatibile con il protocollo di adesione della Cina all’OMC, con l’accordo antidumping dell’OMC e con la decisione dell’organo di conciliazione dell’OMC, e non dovrebbe pertanto essere applicato.

(66)

In primo luogo, Ketong ha ricordato che la sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC consentiva deroghe al metodo standard per determinare il valore normale e la comparabilità dei prezzi a norma dell’articolo VI del GATT 1994 e dell’accordo antidumping, ma tali deroghe erano limitate nel tempo e scadevano l’11 dicembre 2016. Secondo Ketong a partire dal 12 dicembre 2016 l’Unione non dovrebbe discostarsi dal metodo standard per la determinazione del valore normale dei produttori di paesi esportatori e dall’utilizzo dei prezzi e dei costi sul mercato interno del paese esportatore, salvo diversamente ammesso da altre disposizioni dell’OMC, tra cui l’accordo antidumping. Ketong ha sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nella misura in cui consente all’Unione di utilizzare i dati di un paese rappresentativo appropriato, va contro l’impegno dell’Unione nell’ambito degli accordi dell’OMC, in particolare gli impegni assunti ai sensi della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC.

(67)

Ketong ha inoltre affermato che l’articolo 2 dell’accordo antidumping non consente l’uso di informazioni diverse da quelle del paese esportatore per stabilire il valore normale. Anche in circostanze eccezionali in cui è necessario calcolare il valore normale, i dati relativi al costo di produzione e alle SGAV e ai profitti devono essere ottenuti presso le fonti del paese di esportazione. Secondo Ketong la nozione di distorsioni significative non è nemmeno contemplata nell’accordo antidumping.

(68)

In secondo luogo, Ketong ha ricordato che l’organo d’appello dell’OMC nel caso Unione europea — Misure antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina (38) ha constatato che l’Unione ha agito in contrasto con l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, non utilizzando i documenti contabili tenuti dai produttori oggetto dell’inchiesta come base per calcolare il costo di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Nello specifico Ketong ha sottolineato il fatto che, alla luce di tale sentenza, le distorsioni in Argentina che causavano una differenza tra i prezzi praticati sul mercato nazionale e quelli internazionali della principale materia prima del prodotto in esame non erano di per sé una base sufficiente ai sensi dell’articolo 2.2.1.1 per concludere che i documenti contabili del produttore non riflettevano ragionevolmente i costi della materia prima associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, o per non tener conto di tali costi nella determinazione del valore normale dello stesso.

(69)

Analogamente Shenghua ha sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è coerente con il diritto dell’OMC.

(70)

Shenghua ha anzitutto sostenuto che l’accordo antidumping non riconosce il concetto di distorsioni significative all’articolo 2.2, il quale permette di procedere al calcolo del valore normale solo in assenza di vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Shenghua ha osservato che nell’accordo antidumping non esiste alcun articolo che permetta di utilizzare, per la determinazione del valore normale, dati provenienti da un paese terzo, che non possono riflettere i prezzi o il livello dei costi del paese esportatore. L’accordo antidumping prevede pertanto che il valore normale sia calcolato in base a costi o prezzi di vendita che riflettano il livello dei prezzi o dei costi nel paese d’origine. Il prezzo calcolato sulla base dei prezzi nel paese rappresentativo non può quindi rispecchiare il livello dei prezzi e dei costi nel paese esportatore.

(71)

In secondo luogo, Shenghua ha sostenuto che, se anche il concetto di distorsioni significative fosse coerente con il diritto dell’OMC, il valore costruito dovrebbe essere calcolato conformemente all’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping e alla relativa interpretazione dell’organo d’appello dell’OMC nel caso UE — Biodiesel (DS473). Le distorsioni significative nel paese esportatore dovrebbero rientrare nella definizione di vendite non eseguite nel corso di «normali operazioni commerciali» o di una «particolare situazione di mercato». Shenghua ha comunicato che anche se il concetto di «normali operazioni commerciali» non è esplicitamente definito nell’accordo antidumping, l’articolo 2.2.1 stabilisce che le vendite di un prodotto possono essere trattate come non rientranti nell’ambito di normali operazioni commerciali e quindi non considerate «soltanto se […] si sono verificate nell’arco di un periodo prolungato, in quantitativi consistenti e a prezzi che non consentono il rientro di tutti i costi […]». In tale contesto Shenghua ha sostenuto che il denunciante non aveva dimostrato che le presunte distorsioni significative rientrassero nella categoria di vendite «non eseguite nel corso di normali operazioni commerciali» o di una «particolare situazione di mercato».

(72)

La Commissione ha ritenuto che le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, siano pienamente coerenti con gli obblighi dell’Unione in ambito OMC e con la giurisprudenza citata sia da Ketong che da Shenghua. Per quanto riguarda gli impegni assunti ai sensi della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC, la Commissione rammenta che nei procedimenti antidumping riguardanti prodotti provenienti dalla Cina, le parti della sezione 15 del protocollo che non sono ancora scadute continuano ad applicarsi nella determinazione del valore normale, sia per quanto riguarda lo standard di economia di mercato sia per quanto riguarda il ricorso a un metodo che non sia basato su un rigoroso confronto con i prezzi o i costi cinesi.

(73)

Per quanto riguarda il caso UE — Biodiesel, la relativa sentenza non riguardava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ma di una disposizione specifica dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ritiene che, così come interpretata dal panel e dall’organo d’appello dell’OMC nel caso UE — Biodiesel, la legislazione dell’OMC permette l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. L’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati al calcolo del valore normale. In tali circostanze l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore.

(74)

Per quanto riguarda l’argomentazione relativa all’insufficienza delle prove addotte dal denunciante, la base giuridica e gli elementi di prova della denuncia riguardavano le condizioni di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Come specificato al punto 3 dell’avviso di apertura, la Commissione ha ritenuto che la denuncia fornisse sufficienti elementi di prova di distorsioni significative, come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, per avviare l’inchiesta. Non esistono ulteriori requisiti probatori del tipo asserito da tale parte all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(75)

La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di Ketong e Shenghua.

(76)

Ketong ha sostenuto che i suoi elementi di costo o di prezzo, per i quali la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di distorsioni, non dovrebbero essere adeguati o stabiliti su una base diversa.

(77)

Shenghua ha sostenuto che, qualora la Commissione decidesse di applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sarebbe irragionevole sostituire tutti i fattori di costo con dati provenienti da altre fonti poiché, secondo la formulazione di tale disposizione, solo i costi di produzione e di vendita per i quali è stata dimostrata l’esistenza di distorsioni saranno sostituiti da prezzi e valori di riferimento esenti da distorsioni. In particolare Shenghua ha osservato che il denunciante non ha dimostrato l’esistenza di distorsioni dei costi del lavoro nell’industria cinese del calcio-silicio, per cui la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i costi del lavoro effettivi indicati dai produttori esportatori. Shenghua ha sostenuto che era irragionevole sostituire i costi del lavoro con quelli di un paese terzo, in quanto su di essi influivano vari fattori quali il rapporto tra domanda e offerta nel mercato in questione, il grado di automazione della produzione e il livello di prezzo dei prodotti di base nella regione in cui si trovavano i produttori. Shenghua ha aggiunto che i costi del lavoro variano non solo da un paese all’altro, ma anche da un produttore cinese all’altro. Shenghua ha affermato che l’argomentazione di cui sopra vale anche per l’energia, le SGAV e il profitto.

(78)

In risposta all’argomentazione relativa alla mancanza di elementi di prova circa le distorsioni dei costi del lavoro nella fase di apertura, la Commissione rimanda a quanto indicato ai considerando 41 e 63. La determinazione dell’effettiva sussistenza di distorsioni significative e il conseguente ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), avvengono solo al momento della divulgazione provvisoria e/o definitiva delle informazioni. In questo caso, per avviare l’inchiesta su tale base, la Commissione ha ritenuto sufficienti gli elementi di prova presentati dal denunciante in merito alle distorsioni significative. Pur riconoscendo che i costi salariali possono variare da un paese all’altro o addirittura da un settore all’altro, la Commissione, a seguito della sua inchiesta, ha constatato che nella RPC il mercato del lavoro ha risentito di distorsioni a livello nazionale. Le questioni inerenti al mercato del lavoro cinese, tra cui l’assenza di sindacati indipendenti dal governo e le restrizioni alla mobilità della forza lavoro a causa del sistema di registrazione dei nuclei familiari, esercitano un effetto distorsivo sulla definizione dei salari nella RPC per tutti gli operatori economici. Il fatto che i costi salariali potrebbero essere diversi in altri paesi o potrebbero variare all’interno della RPC non altera tale risultanza.

(79)

Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha inoltre stabilito, come descritto dettagliatamente ai considerando da 51 a 55, che i mercati dei materiali utilizzati dai produttori di calcio-silicio nella RPC erano soggetti a numerose distorsioni significative, non solo specifiche ma anche di natura trasversale. La stessa situazione si applicava ai produttori di più fattori produttivi di base utilizzati per fabbricare calcio-silicio e le sue materie prime. La Commissione ha pertanto riscontrato che tutti i costi dei fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresa l’energia, erano distorti nella RPC. Il fatto che, come sostenuto da Shenghua, vi siano differenze nei costi dell’energia tra i diversi paesi non modifica la valutazione della Commissione per quanto riguarda la distorsione dei prezzi dell’energia nella RPC.

(80)

Al riguardo, sebbene l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base consenta di utilizzare i costi sul mercato interno, compresi i costi del lavoro o dell’energia, qualora si determini con certezza l’assenza di distorsioni, il fascicolo non contiene elementi di prova che dimostrino che le distorsioni a livello nazionale non siano applicabili ai produttori di calcio-silicio. Di conseguenza non è stato possibile utilizzare i costi sul mercato interno per il calcolo del valore normale.

(81)

Per quanto riguarda le SGAV e i profitti, la Commissione ha osservato che, una volta stabilito che, a causa dell’esistenza di distorsioni significative per il paese esportatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno di tale paese, la Commissione può calcolare il valore normale in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a). La Commissione sottolinea che quest’ultimo richiede specificamente che il valore normale costruito comprenda un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Se nel corso dell’inchiesta, sulla base di tutti gli elementi di prova del fascicolo, la Commissione dimostra l’esistenza di distorsioni significative che interessano il prodotto in esame nel paese esportatore, ne consegue che anche le SGAV di questi produttori esportatori sono interessate da tali distorsioni.

(82)

Le argomentazioni presentate sia da Ketong che da Shenghua sono state quindi respinte.

(83)

Shenghua ha inoltre sostenuto che, anche se fossero utilizzati dati provenienti da altre fonti, sarebbe irragionevole utilizzare i dati di un paese terzo come prezzo esente da distorsioni. Shenghua ha fatto riferimento all’intenzione della Commissione di affidarsi alla banca dati del Global Trade Atlas («GTA») per i prezzi all’importazione del paese rappresentativo e ha sostenuto di aver acquistato, durante il periodo dell’inchiesta, tutte le materie prime per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta sul mercato interno. La Commissione dovrebbe pertanto utilizzare una fonte di dati più affidabile e ragionevole e, indipendentemente dalla fonte utilizzata, dovrebbero essere effettuati i dovuti adeguamenti (ad esempio per le spese di consegna) atti a garantire che il presunto prezzo esente da distorsioni sia stabilito alle stesse condizioni di acquisto delle materie prime acquistate da Shenghua.

(84)

Quanto all’argomentazione in esame la Commissione ha osservato che, per i motivi esposti ai considerando da 41 a 63, nella presente inchiesta si applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione è pertanto tenuta a utilizzare costi esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per garantire che i costi applicati non siano influenzati da distorsioni e si basino su dati prontamente disponibili, quali i dati sulle importazioni contenuti nella banca dati del GTA. In mancanza di dati forniti da Shenghua a sostegno della sua argomentazione relativa ai dovuti adeguamenti (ad esempio per spese di consegna più elevate), si ritiene che i valori all’importazione del paese rappresentativo soddisfino i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e forniscano una stima ragionevole del prezzo nel paese rappresentativo, comprese le spese di consegna. Inoltre, poiché sul mercato interno del paese rappresentativo i fattori produttivi importati sono concorrenziali in termini di prezzi, la Commissione li ha ritenuti un indicatore attendibile. Se non si tenesse conto di tutte le spese di consegna in caso di importazione, il prezzo risultante non rifletterebbe il prezzo esente da distorsioni sul mercato del paese rappresentativo. Ciò sarebbe in contrasto con l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e pertanto tale argomentazione è stata respinta.

(85)

In considerazione di quanto precede, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato della libera interazione tra le forze di mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. Di conseguenza, la Commissione ha proceduto alla determinazione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione seguente.

3.3.   Paese rappresentativo

3.3.1.   Osservazioni generali

(86)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della Cina in base alla banca dati della Banca mondiale (39);

la produzione del prodotto in esame in tale paese;

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(87)

Come indicato ai considerando 35 e 36, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono inoltre in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare il Brasile quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.3.2.   Livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

(88)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato l’Argentina, il Brasile, il Kazakhstan, la Malaysia e il Messico quali paesi considerati dalla Banca mondiale come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello Cina, ossia tutti classificati come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo.

(89)

Le parti interessate non hanno presentato osservazioni in merito alla somiglianza del livello di sviluppo economico dei paesi individuati dalla Commissione con quello della RPC.

(90)

Ketong ha osservato che anche la Russia è stata classificata dalla Banca mondiale come paese «a reddito medio-alto», come la RPC, e ha chiesto alla Commissione di considerare anche tale paese come potenziale paese rappresentativo. Tuttavia la Commissione non ha individuato alcun produttore di calcio-silicio in Russia che disponga di informazioni finanziarie pubblicamente disponibili rappresentative ai fini della determinazione del valore normale del prodotto oggetto dell’inchiesta e pertanto non ha valutato ulteriormente tale paese.

3.3.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(91)

Nella prima nota la Commissione ha individuato il Brasile e l’Argentina come paesi in cui è noto che si produce calcio-silicio. In tale nota la Commissione ha individuato anche il Kazakhstan, la Malaysia e il Messico come paesi produttori di ferro-leghe, un’industria particolarmente simile all’industria del calcio-silicio in termini di processo di produzione e di fattori produttivi, che potrebbe eventualmente utilizzare in assenza di dati adeguati provenienti dai paesi produttori di calcio-silicio. Sono pervenute osservazioni da Ketong, Shenghua e dal denunciante.

(92)

La Commissione ha individuato due produttori di calcio-silicio in Brasile e uno in Argentina per i quali erano disponibili informazioni finanziarie pubbliche. Tuttavia dati finanziari recenti (ovvero del 2019) erano disponibili solo per il produttore argentino e per uno dei due produttori brasiliani (Rima Industrial SA).

(93)

Il denunciante ha preso atto del fatto che il Brasile era rimasto uno dei possibili paesi rappresentativi e ne ha caldeggiato la scelta come paese rappresentativo, come inizialmente proposto nella denuncia.

(94)

Nelle loro osservazioni alla prima nota, sia Shenghua che Ketong hanno sostenuto che il Brasile non può essere un paese rappresentativo appropriato perché i volumi delle importazioni di varie materie prime (come la pasta elettrodica e la roccia silicea/quarzite) erano bassi e, pertanto, non rappresentativi.

(95)

Tuttavia, per quanto riguarda la pasta elettrodica, le importazioni in Brasile rappresentavano almeno il 10 % del consumo dichiarato in Cina e sono pertanto considerate rappresentative. Per quanto riguarda la quarzite, la Commissione ha ritenuto che il basso volume delle importazioni in Brasile non fosse rappresentativo ed è tornata a utilizzare il prezzo di acquisto medio pagato dai produttori dell’Unione come valore di riferimento adeguato.

(96)

Shenghua ha sostenuto che il prezzo dell’energia elettrica in Brasile era troppo elevato e ha chiesto alla Commissione di eliminare il Brasile come paese rappresentativo sulla base di questa motivazione.

(97)

La Commissione ha osservato che nei criteri di selezione del paese rappresentativo stabiliti nel regolamento di base non si fa alcun riferimento al fatto che i prezzi dei servizi pubblici debbano rientrare in un determinato intervallo. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(98)

Nelle sue osservazioni alla prima nota, Ketong ha sostenuto che il mercato dell’energia elettrica in Brasile era distorto perché 1) il governo brasiliano era l’azionista di maggioranza del produttore di energia elettrica Eletrobrás e 2) il governo brasiliano regolamentava il prezzo dell’energia elettrica tramite l’agenzia di regolamentazione Agência Nacional de Energia Elétrica («ANEEL»). Per questo motivo il Brasile non sarebbe un paese rappresentativo appropriato.

(99)

La Commissione ha osservato che Ketong non ha fornito alcun elemento di prova del fatto che la proprietà statale di Eletrobrás abbia portato a una distorsione del mercato dell’energia elettrica in Brasile, e in particolare del fatto che abbia inciso sui produttori di calcio-silicio per quanto riguarda il prezzo pagato per l’elettricità durante il periodo dell’inchiesta. Ad esempio, sebbene il 52 % delle azioni di Eletrobrás sia di proprietà dello Stato, il resto delle azioni è negoziato in un mercato pubblico. La questione è ulteriormente esaminata al considerando 133 sulla base di ulteriori elementi di prova ricevuti dalle parti interessate e al considerando 152.

(100)

Shenghua ha sostenuto che il Brasile era un mercato altamente protetto e un paese che ha fatto ricorso a un «numero elevato di misure potenzialmente restrittive degli scambi», come confermato dalla Commissione nella sua valutazione delle restrizioni all’importazione del Brasile (40).

(101)

Nella prima nota la Commissione ha dichiarato di non aver individuato alcuna distorsione degli scambi in Brasile che incidesse sui principali fattori produttivi per la produzione di calcio-silicio. Shenghua non ha dimostrato l’esistenza di tali distorsioni per quanto riguarda il calcio-silicio e/o i principali fattori produttivi. L’argomentazione è stata considerata infondata e, di conseguenza, è stata respinta.

(102)

Ketong ha inoltre sostenuto che i produttori brasiliani individuati dalla Commissione operavano in un’ampia gamma di attività economiche e che pertanto i loro costi, ricavi e profitti non riflettevano quelli di un produttore di calcio-silicio.

(103)

Nella prima nota la Commissione ha riconosciuto che i produttori brasiliani svolgevano attività diverse dalla produzione e la vendita di calcio-silicio e che i loro rendiconti finanziari non consentivano una ripartizione dei risultati finanziari prodotto per prodotto. La Commissione ha chiarito che ciò non ha di per sé compromesso la rappresentatività delle società e quindi poteva utilizzare i risultati finanziari a livello di società per stabilire i valori di riferimento per le SGAV e i profitti. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(104)

Shenghua ha sostenuto che le SGAV e i profitti di un’unica società non erano attendibili o rappresentativi ai fini del calcolo del valore normale.

(105)

La Commissione ha osservato che Shenghua non ha dimostrato i motivi per cui le SGAV e i profitti di un unico produttore non sarebbero affidabili o rappresentativi per il calcolo del valore normale. Inoltre Shenghua non ha individuato altri produttori brasiliani con informazioni finanziarie pubbliche prontamente disponibili da aggiungere alla serie di dati. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(106)

Secondo quanto sostenuto da Ketong, non era opportuno utilizzare i dati finanziari di Dun & Bradstreet in quanto non erano sufficientemente dettagliati da fornire le informazioni necessarie per calcolare con precisione un margine di dumping.

(107)

La Commissione ha osservato che la banca dati Global Financials di Dun & Bradstreet è lo strumento che utilizza per ottenere bilanci e coefficienti specifici per le singole società relativi alle società che si trovano nei potenziali paesi rappresentativi. A tale riguardo, la Commissione ha chiarito che i termini «costi diretti» e «costi indiretti» utilizzati nella banca dati di Dun & Bradstreet si riferiscono rispettivamente al «costo delle merci vendute» e alle «spese operative». Contrariamente a quanto sostenuto da Ketong, la Commissione dispone pertanto di dati sufficientemente dettagliati da consentirle di trovare le informazioni pertinenti per calcolare il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(108)

Sia Shenghua che Ketong hanno sostenuto che l’Argentina non era un paese rappresentativo appropriato a causa delle distorsioni degli scambi del semi-coke, uno dei fattori produttivi più importanti, che la Commissione ha già menzionato nella prima nota.

(109)

La Commissione ha convenuto che le distorsioni degli scambi (in questo caso le licenze di esportazione e le imposte) possono spiegare il basso volume delle importazioni di semi-coke in Argentina e, di conseguenza, rendere l’uso del prezzo all’importazione inadeguato come prezzo di riferimento.

(110)

Ketong ha inoltre sostenuto che, se la Commissione ha concluso che il mercato di molti fattori produttivi in Cina era distorto, anche il mercato argentino deve essere considerato distorto, in quanto molti dei principali fattori produttivi in Argentina provengono dalla Cina.

(111)

La Commissione ha respinto tale argomentazione poiché, contrariamente a quanto sostenuto da Ketong, la stragrande maggioranza dei fattori produttivi, ad eccezione del semi-coke, era importata in Argentina da paesi diversi dalla Cina. Nella prima nota la Commissione ha affermato che una quota molto ridotta delle importazioni di semi-coke in Argentina non proveniva dalla Cina. Pertanto, in quella fase, la Commissione ha ritenuto che il volume delle importazioni di semi-coke in Argentina non fosse rappresentativo. Il semi-coke rappresenta circa il 10 % del costo di produzione del prodotto in esame.

(112)

Il denunciante ha inoltre sostenuto che in questa fase l’Argentina non poteva soddisfare i criteri per essere selezionata come paese rappresentativo, tenendo conto delle informazioni pubblicamente disponibili per l’unico produttore del prodotto in esame in quel paese, che indicavano una situazione di perdita.

(113)

La Commissione ha convenuto che l’unico produttore argentino di CaSi i cui dati finanziari sono accessibili al pubblico non poteva essere utilizzato come riferimento per un margine di profitto in quanto nel 2019 la società era in perdita. Qualora i dati finanziari per il 2020 diventino disponibili in una fase successiva, la Commissione potrà riconsiderare l’Argentina come paese rappresentativo.

(114)

Ketong ha chiesto alla Commissione di utilizzare la Russia come paese rappresentativo in quanto è stata classificata dalla Banca mondiale come paese a «reddito medio-alto», analogamente alla RPC, ha prodotto calcio-silicio e ha almeno un produttore, Kluchevsky Ferroalloy Plant PJSC.

(115)

La Commissione ha esaminato l’argomentazione di Ketong per quanto riguarda l’uso della Russia come paese rappresentativo appropriato. Ha analizzato i dati finanziari più recenti presentati da Ketong in relazione al produttore russo di ferro-leghe, Kluchevsky Ferroalloy Plant PJSC, che, stando a quanto riportato sul suo sito web, produrrebbe anche calcio-silicio. I dati riguardavano l’anno precedente il periodo dell’inchiesta. Poiché tali dati indicavano un profitto quasi nullo e SGAV molto basse, la Commissione li ha ritenuti non rappresentativi ai fini del calcolo del valore normale del prodotto oggetto dell’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(116)

Poiché la Commissione non è stata in grado di reperire dati finanziari rappresentativi per altri possibili produttori di calcio-silicio in Russia e neanche Ketong ha fornito tali dati, in questa fase la Commissione ha concluso che la Russia non era un paese rappresentativo appropriato.

(117)

Shenghua e Ketong hanno sostenuto che né il Brasile né l’Argentina sono paesi rappresentativi appropriati per i motivi di cui ai considerando 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110 e 112, e hanno suggerito che, poiché la produzione mondiale di calcio-silicio è limitata, la Commissione dovrebbe invece utilizzare i dati dei produttori di ferro-leghe e/o di silicio metallico, in quanto tali prodotti hanno una struttura dei costi simile a quella del calcio-silicio. Hanno suggerito di utilizzare il Kazakhstan, che è uno dei maggiori produttori di ferro-leghe con diversi produttori di cui è possibile utilizzare i dati relativi alle SGAV e ai profitti.

(118)

La Commissione ha osservato che, data la presenza di paesi in cui veniva prodotto calcio-silicio, in questa fase il Kazakhstan non è stato considerato un paese rappresentativo appropriato secondo i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, in quanto non è un produttore di calcio-silicio e non sono disponibili dati pubblici pertinenti.

(119)

Ketong ha inoltre affermato che i dati del GTA relativi al Kazakhstan e alla Russia hanno un livello di qualità e completezza inferiore ai dati dell’ITC (Centro di commercio internazionale) e ha suggerito di utilizzare questi ultimi. Poiché la Commissione non intende utilizzare nessuno di questi paesi come paese rappresentativo, in questa fase tale argomentazione non è stata ulteriormente esaminata.

(120)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate di voler utilizzare il Brasile come paese rappresentativo appropriato e i dati finanziari di Rima Industrial SA, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire dati sui prezzi o sui valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(121)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo e di Rima Industrial SA come produttore nel paese rappresentativo. Sono pervenute osservazioni da Ketong, Shenghua e dal denunciante.

(122)

Il denunciante ha sostenuto la scelta del Brasile come paese rappresentativo, respingendo Kazakhstan, Argentina e Russia come paesi rappresentativi non appropriati. Con le sue osservazioni, il denunciante ha presentato i dati finanziari più recenti disponibili dei due produttori brasiliani noti di CaSi pubblicati nella Gazzetta ufficiale di Minas Gerais (41) (42). Secondo quanto sostenuto dal denunciante, la società russa Kluchevsky Ferroalloy Plant PJSC, non ha prodotto CaSi negli ultimi sei anni, compreso il periodo dell’inchiesta, e non aveva in programma di produrre CaSi nel prossimo futuro, nonostante sul suo sito web sia indicato che produceva calcio-silicio.

(123)

Shenghua ha ribadito la sua argomentazione secondo cui i prezzi dell’energia elettrica del Brasile erano troppo elevati e pertanto il Brasile non dovrebbe essere considerato un paese rappresentativo appropriato. Shenghua ha sostenuto che l’affermazione della Commissione secondo cui nei criteri di selezione stabiliti nel regolamento di base non si fa alcun riferimento al fatto che i prezzi dei servizi pubblici debbano rientrare in un determinato intervallo affinché un paese sia scelto come paese rappresentativo, come indicato al considerando 97, non era conforme al regolamento di base e all’accordo antidumping dell’OMC, il quale prevede che, anche se la Commissione decide di non utilizzare i costi o i prezzi di vendita delle società nel paese d’origine, dovrebbe utilizzare dati sostitutivi ragionevoli per stabilire il valore normale.

(124)

Come indicato al considerando 86, per la selezione di un paese rappresentativo la Commissione utilizza i criteri pertinenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Tutti questi criteri sono stati soddisfatti dal Brasile. Il fatto che i prezzi dell’energia elettrica siano più elevati in Brasile rispetto ad altri paesi non esclude il Brasile come paese rappresentativo appropriato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(125)

Ketong ha sostenuto che l’unico motivo per cui la Commissione ha respinto la Russia come paese rappresentativo consiste nel fatto che nel 2019 Kluchevsky Ferroalloy Plant aveva un margine di profitto e SGAV non rappresentativi (ossia troppo bassi). Inoltre Ketong ha sostenuto che il margine di profitto non rientrava nell’esame di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per la scelta di un paese rappresentativo e che i dati dovevano solo essere prontamente disponibili. Secondo Ketong nessun «esame rappresentativo» supplementare poteva essere estrapolato dalla disposizione di legge e pertanto non costituiva un criterio per valutare l’adeguatezza di un paese rappresentativo. Ketong ha inoltre sostenuto che, anche se il margine di profitto facesse parte dell’esame, non era chiaro perché il margine di profitto basso (3 %) di Rima Industrial SA sarebbe migliore del margine di profitto basso, ma comunque positivo, di Kluchevsky Ferroalloy Plant.

(126)

La Commissione ha respinto l’argomentazione. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Secondo la Commissione un margine di profitto quasi nullo non è da considerarsi un «congruo importo» ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(127)

Ketong ha inoltre affermato che, per vari motivi, la Russia disponeva di dati di qualità migliore rispetto al Brasile. In primo luogo, Rima Industrial svolge attività più diversificate rispetto a Kluchevsky Ferroalloy Plant, che si concentra sulle ferro-leghe. In secondo luogo, Ketong ha sostenuto che la Commissione non ha corroborato la sua affermazione secondo cui i costi diretti di Rima Industrial riportati nella banca dati di Dun & Bradstreet corrispondono al costo delle merci vendute e i costi indiretti alle spese operative. I dati di Kluchevsky Ferroalloy Plant consentivano invece di valutare le diverse categorie di costi incluse. In terzo luogo, Kluchevsky Ferroalloy Plant aveva SGAV più dettagliate.

(128)

Come spiegato al considerando 122, sono stati resi disponibili dati finanziari più recenti relativi ai due produttori brasiliani individuati dalla Commissione. Secondo tali dati Rima Industrial SA nel 2020 ha registrato perdite. Bozel Brasil SA nel 2020 ha invece realizzato profitti. Come anticipato nella prima nota, la Commissione ha utilizzato i dati del 2020, dal momento in cui sono divenuti disponibili. Di conseguenza, tenuto conto del fatto che, da un lato, una società non redditizia non è rappresentativa della situazione sul mercato interno e, dall’altro, Bozel Brasil SA produce quasi esclusivamente calcio-silicio, la Commissione ha utilizzato i dati di Bozel Brasil. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(129)

Ketong ha inoltre ribadito la sua argomentazione secondo cui le importazioni brasiliane di quarzite potrebbero non essere rappresentative, mentre le statistiche sulle importazioni russe di quarzite dell’ITC fornivano un valore di riferimento affidabile del prezzo della quarzite per uso industriale.

(130)

Come spiegato ai considerando 90 e 115, la Commissione non ha ritenuto che la Russia fosse un paese rappresentativo appropriato. Per quanto riguarda il parametro di riferimento per la quarzite, in assenza di volumi di importazione rappresentativi in Brasile, la Commissione è tornata al prezzo della quarzite sul mercato dell’Unione, come spiegato al considerando 95. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(131)

Ketong ha inoltre sostenuto che, se la Commissione scegliesse il Brasile come paese rappresentativo, dovrebbe considerare il costo dell’energia elettrica più preciso ed esente da distorsioni per il Brasile. In particolare Ketong ha affermato che in Brasile l’energia elettrica era commercializzata in due diversi contesti contrattuali: il mercato regolamentato («ACR») e il mercato libero («ACL»). Ketong ha sostenuto che, poiché gli acquirenti industriali acquisterebbero principalmente energia elettrica sul mercato ACL, la fonte corretta del prezzo rappresentativo per i consumatori industriali di energia elettrica sarebbe il mercato ACL piuttosto che il mercato ACR. Ciò varrebbe in particolare per i grandi consumatori industriali di elettricità, compresi i produttori di calcio-silicio. Secondo Ketong, per un produttore di calcio-silicio con un fabbisogno di energia elettrica di gran lunga superiore a 3 MW (la potenza nominale di un singolo forno è superiore a 20 MW) sarebbe ragionevole acquistare direttamente energia elettrica dal produttore a un prezzo preferenziale sul mercato ACL. Ketong ha inoltre sostenuto che i prezzi dell’energia elettrica della società EDP Brasil utilizzati dalla Commissione nella seconda nota riflettevano la tariffa dell’energia elettrica sul mercato ACR, che non sarebbe rappresentativa dei prezzi dell’energia elettrica ai quali la acquistano i grandi consumatori industriali, come i produttori di CaSi. Secondo quanto sostenuto da Ketong, la tariffa dell’energia elettrica di EDP Brasil rappresentava il massimale di prezzo regolamentato dall’agenzia di regolamentazione ANEEL e non il prezzo reale a cui l’energia elettrica era venduta. A sostegno di tale affermazione, Ketong ha presentato un comunicato stampa in cui si afferma che ANEEL ha approvato il massimale di prezzo per l’asta programmata per dicembre 2020. Inoltre Ketong ha sostenuto che i dati operativi di EDP Brasil dimostravano che il prezzo reale pagato dai clienti di EDP Brasil, sul mercato ACR o ACL, era inferiore alla tariffa e che pertanto la Commissione dovrebbe utilizzare tali dati.

(132)

La Commissione ha rilevato che i prezzi dell’energia elettrica sul mercato ACL sono concordati bilateralmente e non sono resi pubblici (43). Inoltre, quando acquistano energia elettrica sul mercato ACL, i consumatori devono sottoscrivere due contratti: uno con il produttore di energia elettrica responsabile della produzione e un altro con il distributore per l’utilizzo dell’infrastruttura (linee di trasmissione) (44). In generale la tariffa dell’energia elettrica comprende i costi di produzione, trasmissione, distribuzione, oneri e tasse settoriali. I prezzi dell’energia elettrica contenuti nella relazione annuale di EDP Brasil indicati da Ketong comprendono solo il prezzo dell’energia elettrica per la produzione di energia (idroelettrica e termica), che non è il prezzo finale pagato dal consumatore e non può quindi essere utilizzato come valore di riferimento.

(133)

La Commissione ha inoltre osservato che Ketong non ha fornito elementi di prova diversi dalla propria supposizione secondo cui i produttori di calcio-silicio si riforniscono dal mercato ACL anziché dal mercato ACR. Inoltre, non vi è alcuna prova del fatto che le tariffe utilizzate dalla Commissione ricavate dal sito web di EDP Brasil, che è una società privata, siano effettivamente un massimale di prezzo, come suggerito da Ketong, e non le tariffe pagate dai consumatori. Gli elementi di prova presentati al riguardo da Ketong non suffragano tale asserzione. Il comunicato stampa presentato si limita a indicare che il massimale è stato aumentato da ANEEL. In effetti la Commissione ha osservato che la tariffa media utilizzata per l’energia elettrica per gli utenti industriali durante il periodo dell’inchiesta era di 391 BRL/MWh, mentre la relazione annuale di EDP presentata da Ketong afferma che la tariffa dell’energia elettrica per gli utenti industriali era di 508 BRL/MWh nell’ultimo trimestre del 2020, quindi molto più elevata della tariffa utilizzata dalla Commissione per il calcolo del valore di riferimento. In mancanza di adeguati dati alternativi nel fascicolo, la Commissione ha deciso in via provvisoria di utilizzare i prezzi delle tariffe pubblicati da EDP Brasil. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(134)

Ketong ha sostenuto che, se la Commissione decidesse di utilizzare i dati finanziari di Rima Industrial provenienti da Dun & Bradstreet e considerato che tali dati erano presentati in modo impreciso e generale tale da non consentire di individuare le spese incluse nei «costi indiretti», non sarebbe giustificato alcun adeguamento del prezzo all’esportazione con le spese di vendita, in quanto le stesse spese sarebbero incluse nel valore normale costruito.

(135)

Come indicato al considerando 128, la Commissione utilizzerà i bilanci di Bozel Brasil SA Pertanto, tale argomentazione non è più pertinente.

(136)

Shenghua ha ribadito la sua richiesta di selezionare il Kazakhstan come paese rappresentativo appropriato. Di fatto la Commissione dovrebbe prendere in considerazione i paesi in cui vengono prodotte ferro-leghe, poiché la produzione di calcio-silicio avviene solo in Argentina e in Brasile, e il primo è stato escluso dalla Commissione, mentre il secondo non è stato ritenuto adeguato da Shenghua a causa dei prezzi elevati dell’energia elettrica di cui al considerando 123.

(137)

Poiché esistono produttori brasiliani che dispongono di informazioni finanziarie pubbliche, non è necessario prendere in considerazione i paesi con produzione di ferro-leghe, come il Kazakhstan. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.3.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

(138)

Avendo stabilito che il Brasile era il paese rappresentativo appropriato nella fase provvisoria dell’inchiesta, sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.3.5.   Conclusioni

(139)

Alla luce dell’analisi di cui sopra il Brasile ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

3.4.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(140)

Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella produzione del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(141)

Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati del GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. Inoltre, come spiegato ulteriormente ai considerando 151 e 152, la Commissione ha dichiarato che avrebbe utilizzato le statistiche dell’ILO e le fonti prontamente disponibili sul costo del lavoro in Brasile per stabilire costi del lavoro esenti da distorsioni, nonché fonti prontamente disponibili per le tariffe di distribuzione industriale pubblicate da un fornitore di energia elettrica per stabilire costi dell’energia elettrica esenti da distorsioni.

3.5.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.5.1.   Fattori produttivi

(142)

Considerate tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante i controlli incrociati a distanza, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi del calcio-silicio

Fattore produttivo

Codice delle merci in Brasile

Valore esente da distorsioni in CNY

Unità di misura

Materie prime

Intasamento anidro/Argilla anidra per tappare il foro di colata

3816 00 11

3816 00 12

3816 00 19

3816 00 21

3816 00 29

3816 00 90

9,8157

kg

Carbone bituminoso

2701 12 00

0,6423

kg

Carbone

2701 19 00

0,6423   (45)

kg

Coke/semi-coke

2704 00 11

2704 00 12

2704 00 90

1,6856

kg

Pasta elettrodica

3801 30 10

3801 30 90

5,9464

kg

Mattone di grafite

3801 90 00

46,3942

kg

Calcare

2521 00 00

0,0858

kg

Quarzite/roccia silicea

2506 20 00

0,2705   (46)

kg

Prodotti di acciaio (altre barre di ferro o di acciai non legati)

7215 50 00

11,5350

kg

Lavoro

Costi del lavoro nel settore manifatturiero

[N/D]

29,7989

ora

Energia

Energia elettrica

[N/D]

0,5289

KWh

Sottoprodotti/scarti

Scorie, ceneri e residui

2620 99 90

0,04   (47)

kg

Polvere sottile di precipitato di silice-calcio

7202 99 90

10,22   (47)

kg

(143)

La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Il metodo per stabilire tale importo è debitamente spiegato al considerando 154.

3.5.1.1.   Materie prime e avanzi/sottoprodotti

(144)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (48). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso, al considerando 85, che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Dopo aver escluso le importazioni in Brasile dalla Cina e da paesi non retti da un’economia di mercato, la Commissione ha constatato che le importazioni delle principali materie prime da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative (più del 98 % dei volumi totali importati in Brasile). Il GTA indica i valori all’importazione per il Brasile allo stadio fob. Per calcolare i valori cif all’importazione per il Brasile, è stato aggiunto il 3,1 % ai valori fob, ossia la differenza tra i prezzi cif e fob medi all’esportazione del calcio-silicio per il periodo dell’inchiesta, come indicato dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato.

(145)

Poiché non esistono dati sulle importazioni in Brasile e in assenza di un adeguato prezzo internazionale esente da distorsioni per il carbone, la Commissione ha ritenuto che la media ponderata del prezzo all’importazione del carbone bituminoso fosse un valore di riferimento adeguato.

(146)

Poiché i volumi delle importazioni di quarzite in Brasile erano bassi e pertanto considerati non rappresentativi, e in assenza di un prezzo internazionale esente da distorsioni per la quarzite, la Commissione ha ritenuto che il prezzo medio di acquisto pagato dai produttori dell’Unione fosse un valore di riferimento adeguato.

(147)

Un produttore esportatore ha inoltre indicato come fattore produttivo la sabbia di quarzo. Per tale fattore produttivo i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del costo totale di fabbricazione nel periodo dell’inchiesta. Poiché il valore utilizzato in questo contesto non ha avuto un impatto significativo sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi tra i materiali di consumo. La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo come frazione del costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi stabiliti esenti da distorsioni.

(148)

I sottoprodotti, quali la microsilice (classificata nel SA come scorie) e la polvere sottile di precipitato di silice-calcio, un rifiuto classificato con lo stesso codice SA del calcio-silicio, rappresentavano ciascuno meno dell’1 % del costo totale di fabbricazione. Poiché nel periodo dell’inchiesta non vi sono state importazioni di scorie in Brasile, la Commissione ha stabilito il prezzo di riferimento per questo sottoprodotto in base al rapporto tra il suo valore di vendita sul mercato interno della RPC e il costo totale dei materiali, e ha applicato tale rapporto al costo totale dei materiali calcolato senza distorsioni. L’importo risultante è stato quindi diviso per la quantità effettivamente venduta per giungere al prezzo unitario esente da distorsioni, come indicato nella tabella 1 al considerando 142. Per l’altro sottoprodotto, lo scarto di calcio-silicio, la Commissione ha adeguato il prezzo di riferimento applicando il rapporto tra il prezzo di vendita del sottoprodotto e il prezzo di vendita del calcio-silicio sul mercato interno nella RPC al prezzo di riferimento del calcio-silicio originario del paese rappresentativo. Il valore di riferimento corretto risultante è indicato nella tabella 1.

(149)

Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato i dazi all’importazione pertinenti del paese rappresentativo.

(150)

La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società.

3.5.1.2.   Lavoro

(151)

Il lavoro è un fattore produttivo importante, che rappresenta circa il 5-10 % del costo totale di fabbricazione. Per determinare il livello dei salari in Brasile, la Commissione si è avvalsa delle statistiche dell’ILO (49), che forniscono informazioni sui salari mensili dei lavoratori del settore manifatturiero e sul numero medio di ore di lavoro settimanali in Brasile nel 2020. La Commissione ha calcolato il costo del lavoro di un datore di lavoro in Brasile utilizzando fonti pubblicamente accessibili (50) riguardanti il costo del lavoro in Brasile.

3.5.1.3.   Energia elettrica

(152)

La Commissione ha utilizzato l’ultimo prezzo dell’energia elettrica prontamente disponibile (di agosto 2021) applicato da EDP Brasil (51). Tale prezzo è stato adeguato in funzione dell’inflazione per ottenere un prezzo applicabile per il 2020. Le informazioni disponibili consentono di individuare il prezzo dell’energia elettrica e quello per l’uso del sistema di distribuzione (modalidade tarifaria azul) pagati dagli utilizzatori industriali. Forniscono inoltre ulteriori dettagli sui prezzi pagati dagli utilizzatori industriali che hanno optato per tariffe differenziate in base all’ora del giorno in cui consumano l’elettricità (modalidade tarifaria verde). Occorre sottolineare che in Brasile l’autorità di regolamentazione ANEEL (52) obbliga i fornitori di energia elettrica a incrementare occasionalmente le loro tariffe di una data percentuale per regolare il consumo di energia elettrica nel paese. L’ANEEL si avvale di un sistema di bandierine (53) (verde, giallo, rosso livello 1, rosso livello 2) per segnalare se il prezzo dell’energia elettrica debba rimanere invariato rispetto a quello proposto dal fornitore (verde) o subire aumenti pari a 0,01343 BRL/kWh (giallo), 0,04169 BRL/kWh (livello rosso 1) o 0,06243 BRL/kWh (rosso livello 2) (dati del 2020). Le bandierine sono pubblicate dall’ANEEL su base mensile e, per il periodo dell’inchiesta, erano prontamente disponibili sul sito web di EDP Brasil (54). Durante il periodo dell’inchiesta le bandierine erano per lo più verdi. Solo a gennaio 2020 era presente una bandierina gialla e a dicembre 2020 una rossa di livello 2, per cui le tariffe dell’energia elettrica dovevano essere leggermente aumentate. Nel complesso tale aumento ha avuto un impatto marginale sulla tariffa.

3.5.1.4.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(153)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Inoltre è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.

(154)

Le spese generali di produzione e gli ammortamenti sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato sono stati espressi come percentuale dei costi di fabbricazione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

(155)

Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari del 2020 per Bozel Brasil SA ricavati dalla Gazzetta ufficiale di Minas Gerais (55).

3.5.2.   Calcolo del valore normale

(156)

Sulla base dei prezzi esenti da distorsioni e dei valori di riferimento descritti sopra, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(157)

In primo luogo la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsione sulla base dei fattori produttivi acquistati da ogni società. I costi unitari esenti da distorsioni sono poi stati applicati al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi di ciascun produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo forniti dal richiedente sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto nella tabella 1. Dai costi di fabbricazione sono stati detratti i costi esenti da distorsioni dei sottoprodotti.

(158)

La Commissione ha poi aggiunto le spese generali di produzione e gli ammortamenti, come spiegato al considerando 154, al costo di fabbricazione esente da distorsioni per giungere a costi di produzione esenti da distorsioni.

(159)

Al costo di produzione stabilito come descritto al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Bozel Brasil SA Le SGAV espresse come percentuale del costo delle merci vendute e applicate al costo di produzione esente da distorsioni ammontavano all’11,98 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate al costo di produzione esente da distorsioni, ammontavano al 18,96 %.

(160)

Su tale base, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.6.   Prezzo all’esportazione

(161)

I produttori esportatori hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti o attraverso una società collegata situata fuori dall’Unione.

(162)

Il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.7.   Confronto

(163)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori.

(164)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, costi di imballaggio, costi del credito, maggiorazioni degli operatori commerciali e spese bancarie.

3.8.   Margini di dumping

(165)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(166)

Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.

73,4  %

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.

132,8  %

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.

85,9  %

(167)

Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il PI, stabilite in base ai dati Eurostat.

(168)

In questo caso, le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno rappresentato circa il 57,5 % delle importazioni totali durante il PI. Su tale base la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping individuale più elevato stabilito per un tipo di prodotto rappresentativo per un produttore esportatore che ha collaborato.

(169)

I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.

73,4  %

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.

132,8  %

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.

85,9  %

Tutte le altre società

142,3  %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(170)

Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(171)

Poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono stati ottenuti principalmente da due soli produttori dell’Unione, per motivi di riservatezza i dati per l’analisi del pregiudizio sono indicati in intervalli di valori. Tuttavia gli indici si basano su dati reali e non su intervalli di valori.

(172)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 1 313-1 590 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, e soprattutto sulle risposte ai questionari antidumping dei produttori dell’Unione che hanno collaborato. Come indicato al considerando 15, i due produttori dell’Unione che hanno collaborato rappresentavano il 100 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

4.2.   Determinazione del mercato pertinente dell’Unione

(173)

Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato l’utilizzo a valle della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile nel contesto di produttori integrati dell’Unione.

(174)

Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività legata al calcio-silicio e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato. La distinzione tra mercato vincolato e libero mercato è pertinente per l’analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all’uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Al contrario la produzione destinata alla vendita nel libero mercato è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.

(175)

La Commissione ha constatato che il 7,6 % del consumo dell’Unione totale era destinato a un uso vincolato durante il periodo dell’inchiesta, come indicato nella tabella 2. L’uso vincolato, inteso come frazione del consumo totale, è stato relativamente stabile nel periodo in esame, con un aumento solo del 3 %. A questo proposito, il produttore interessato utilizzava il calcio-silicio per produrre ferro-leghe a valle e pertanto non ha avuto luogo alcuna vendita effettiva fatturata.

(176)

La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione sulla base di dati riferiti al libero mercato. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell’Unione, quota di mercato, crescita, volume e prezzi delle esportazioni, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa.

(177)

Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all’attività complessiva, compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione. Essi sono: produzione, capacità e utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di ottenere capitale. Questi dipendono dall’intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul libero mercato.

4.3.   Consumo dell’Unione

(178)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sommando le vendite dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione alle importazioni di calcio-silicio. Le vendite dell’Unione sono state ottenute dalle risposte dei produttori dell’Unione al questionario antidumping. I dati relativi alle importazioni sono stati ottenuti dalle autorità doganali nazionali degli Stati membri come descritto nella sezione 4.4.1.

(179)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Consumo totale dell’Unione

[25 836 -31 275 ]

[22 248 -26 931 ]

[17 053 -20 643 ]

[12 814 -15 512 ]

Indice

100

86

66

50

Mercato vincolato

[1 030 -1 247 ]

[1 479 -1 790 ]

[1 582 -1 916 ]

[1 059 -1 281 ]

Indice

100

144

154

103

Libero mercato

[24 806 -30 028 ]

[20 769 -25 141 ]

[15 470 -18 727 ]

[11 756 -14 231 ]

Indice

100

84

62

47

Fonte: dati doganali nazionali degli Stati membri, risposte dei produttori dell’Unione al questionario.

(180)

Il consumo totale dell’Unione e il consumo sul libero mercato sono diminuiti costantemente durante il periodo in esame, raggiungendo circa la metà del loro livello iniziale durante il periodo dell’inchiesta. La riduzione del consumo è dovuta a un calo delle importazioni del 25 % circa e a un calo delle vendite sul mercato interno dell’Unione del 75 % circa nel periodo in esame, come indicato rispettivamente nelle tabelle 6 e 12. Una delle principali cause del calo sostanziale del consumo è stata la contrazione della produzione di acciaio grezzo, in quanto il calcio-silicio è un fattore produttivo del processo di produzione dell’acciaio e la produzione di acciaio è di gran lunga il più grande mercato del calcio-silicio: l’industria siderurgica, in una certa misura, acquistava meno calcio-silicio perché utilizzava le relative scorte.

4.4.   Importazioni dalla RPC

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(181)

Nella denuncia le statistiche sulle importazioni sono state ottenute da Eurostat con i codici NC 7202 99 80 e 2850 00 60 e sono state adeguate in base al prezzo delle importazioni al fine di eliminare i prodotti che non costituiscono il prodotto oggetto dell’inchiesta. Nelle sue osservazioni sull’apertura dell’inchiesta Eurofer ha criticato la qualità dei dati sulle importazioni (in termini sia di volume sia di prezzi) utilizzati in questa fase. Si trattava tuttavia degli elementi di prova più attendibili disponibili in quella fase. Durante la presente inchiesta è stato però possibile ottenere dati più precisi sulle importazioni che descrivevano il prodotto importato per ciascuna dichiarazione di importazione presentata alle autorità doganali nazionali degli Stati membri. La Commissione ha chiesto informazioni dettagliate sulle importazioni classificate con i codici NC 7202 99 80 e 2850 00 60 dalla Francia, dall’Italia, dalla Slovenia e dalla Spagna, i quattro Stati membri con il maggior volume di importazioni nella denuncia. La Commissione ha quindi stabilito i volumi e i prezzi delle importazioni di calcio-silicio per tre di questi Stati membri (Francia, Slovenia e Spagna) sulla base di un’analisi della descrizione del prodotto riportata nelle informazioni ricevute da tali Stati membri. Per l’Italia, il quarto Stato membro in termini di volume delle importazioni, i dati non sono stati forniti nel formato richiesto e pertanto la Commissione ha dovuto basarsi sui dati contenuti nella denuncia nella fase provvisoria. La denuncia ha evidenziato la percentuale rappresentata da questi quattro Stati membri in ciascun anno del periodo in esame. La Commissione ha utilizzato tali percentuali per calcolare il volume delle importazioni.

(182)

La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base alle importazioni dalla RPC rispetto al volume del consumo sul libero mercato di cui alla tabella 2.

(183)

Le importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dalla RPC (56)

[10 009 -12 116 ]

[10 657 -12 900 ]

[9 433 -11 419 ]

[7 789 -9 428 ]

Indice

100

106

94

78

Quota di mercato (%)

38,7

47,9

55,3

60,8

Indice

100

124

143

157

Fonte: dati doganali degli Stati membri.

(184)

Dopo un lieve aumento delle importazioni del 6 % dal 2017 al 2018, le importazioni dalla Cina sono diminuite costantemente del 27 % dal 2018 al periodo dell’inchiesta. Tuttavia la quota di mercato di tali importazioni è aumentata costantemente del 57 % tra il 2017 e il 2020. Di conseguenza, sebbene le importazioni dalla Cina siano diminuite, il loro calo è stato molto meno pronunciato del calo del consumo dell’UE.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dalla RPC e undercutting dei prezzi

(185)

La Commissione ha stabilito la media ponderata dei prezzi delle importazioni dalla RPC sulla base dei dati doganali nazionali che mostrano le importazioni di calcio-silicio dalla RPC, come stabilito in conformità del considerando 181. Tali prezzi erano a livello cif.

(186)

La media ponderata del prezzo delle importazioni dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

RPC

1 297

1 377

1 458

1 232

Indice

100

106

112

95

Fonte: dati doganali nazionali degli Stati membri.

(187)

I prezzi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 6 % dal 2017 al 2018 e di nuovo dal 2018 al 2019, per poi diminuire drasticamente del 15,5 % dal 2019 al periodo dell’inchiesta, raggiungendo un livello dei prezzi inferiore del 5 % a quello del 2017. I prezzi delle importazioni dalla RPC erano inferiori ai prezzi di vendita dell’Unione riportati nella tabella 8, con una differenza compresa tra il 15 % e il 30 % durante il PI.

(188)

La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei due produttori dell’Unione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica; e

la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei tre produttori cinesi che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.

(189)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso per sconti e commissioni. Tale analisi per tipo ha tenuto conto del fatto che le vendite fossero state effettuate alla rinfusa o in fili riempiti, come sottolineato da Eurofer nelle sue osservazioni sull’apertura dell’inchiesta di cui al considerando 9. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. La media ponderata dell’undercutting era del 10,6 %. Tenendo presente che il prodotto oggetto dell’inchiesta è un prodotto di base, si è ritenuto che si trattasse di un margine di undercutting significativo. I prezzi di tutti i tipi di prodotto dei produttori esportatori che hanno collaborato sono risultati inferiori. Tali importazioni rappresentavano circa il 57 % delle importazioni totali.

4.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(190)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(191)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, tutti gli indicatori si sono basati sui due produttori dell’Unione che hanno collaborato, i quali rappresentavano la totalità dell’industria dell’Unione, come indicato al considerando 15.

4.5.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(192)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione, nonché l’utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume di produzione (in tonnellate)

[15 011 -18 172 ]

[14 853 -17 980 ]

[13 105 -15 863 ]

[1 313 -1 590 ]

Indice

100

99

87

9

Capacità produttiva (in tonnellate)

[24 634 -29 820 ]

[24 634 -29 820 ]

[24 634 -29 820 ]

[25 350 -30 687 ]

Indice

100

100

100

103

Utilizzo degli impianti (%)

60,9

60,3

53,2

5,2

Indice

100

99

87

9

Fonte: questionari per i produttori dell’Unione.

(193)

La produzione dell’industria dell’Unione è diminuita drasticamente del 91 % dal 2017 al 2020, mentre la capacità è aumentata del 3 %, con un conseguente calo del 91 % dell’utilizzo degli impianti.

(194)

L’industria dell’Unione produce calcio-silicio in forni che possono essere utilizzati anche per produrre altre ferro-leghe. In tali circostanze, nel periodo in esame la produzione di calcio-silicio dell’Unione non è stata continuativa, in quanto i produttori dell’Unione possono ottimizzare i profitti o ridurre al minimo le perdite producendo il prodotto più vantaggioso negli stessi forni.

(195)

Altri motivi che hanno determinato l’interruzione della produzione sono stati dei problemi tecnici relativi alle attrezzature di produzione e alla manutenzione essenziale. Per rifornire i suoi acquirenti principali in periodi di assenza di produzione, l’industria dell’Unione è ricorsa alle scorte e, talvolta, agli acquisti.

(196)

La produzione è stata bassa nel 2019 e particolarmente bassa durante il periodo dell’inchiesta, quando i produttori hanno dovuto far fronte a una contrazione dei prezzi dovuta a ingenti volumi di importazioni di calcio-silicio a basso prezzo, principalmente dalla RPC, nonostante la minore domanda nell’Unione causata dalla riduzione della produzione dell’acciaio e dalla pandemia di COVID-19.

(197)

Inoltre i prezzi dell’energia, che rappresentano una quota significativa dei costi di fabbricazione, erano elevati. Poiché Ferropem aveva accumulato scorte di calcio-silicio nel 2018 e nel 2019, ha deciso di ridurre notevolmente la produzione nel 2020.

(198)

Ferropem sta attualmente realizzando un importante programma di ristrutturazione delle sue attività. Per quanto riguarda il calcio-silicio, Ferroglobe (la società madre di Ferropem) ha comunicato la sua intenzione di continuare a produrre il prodotto in esame nell’Unione e di avere in corso due progetti al riguardo.

(199)

L’altro produttore dell’Unione (OFZ) ha sostenuto di disporre di una notevole capacità inutilizzata che potrebbe essere impiegata per aumentare la produzione dell’Unione, a condizione che sul mercato prevalgano condizioni di concorrenza leale.

(200)

La capacità di produzione indicata per l’industria dell’Unione si basa sulla capacità dei forni utilizzati per la produzione di calcio-silicio durante il periodo in esame. Tuttavia, come indicato da Eurofer e dalla federazione tedesca dell’acciaio nelle loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta, è opportuno chiarire che questi forni erano utilizzati anche per fabbricare altri prodotti e che pertanto i tassi di utilizzo degli impianti riportati nella tabella 5 (che considerano solo il calcio-silicio) sono stati bassi durante tutto il periodo in esame. Sarebbe comunque possibile aumentare notevolmente e in tempi brevi la capacità indicata nell’Unione producendo calcio-silicio negli altri forni, che producevano altre ferro-leghe nel periodo in esame. Il lieve aumento della capacità produttiva nel periodo in esame è stato il risultato di un miglioramento dell’efficienza.

(201)

L’inchiesta ha pertanto concluso che la capacità dell’industria dell’Unione riportata nella tabella 5 è indicativa delle condizioni prevalenti durante il periodo in esame, ma può essere aumentata notevolmente a breve termine.

4.5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(202)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Vendite sul libero mercato

[13 036 -15 780 ]

[8 574 -10 379 ]

[5 034 -6 094 ]

[3 214 -3 891 ]

Indice

100

66

39

25

Quota di mercato delle vendite sul libero mercato (%)

50,5

38,5

29,5

25,1

Indice

100

76

59

50

Fonte: questionari per i produttori dell’Unione.

(203)

La tabella che precede mostra il volume delle vendite dei produttori dell’Unione della produzione propria. Il volume delle vendite sul libero mercato nel mercato dell’Unione è diminuito del 75 % tra il 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta. La riduzione dei volumi delle vendite ha seguito il notevole calo della produzione illustrato nella tabella 5.

(204)

Tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha perso circa la metà della sua quota di mercato. Il calo della quota di mercato non è stato così pronunciato come il calo dei volumi delle vendite, ma è avvenuto a causa del perdurare di ingenti volumi di importazioni, in particolare dalla RPC.

4.5.4.   Crescita

(205)

In un contesto di calo del consumo, oltre a perdere notevoli volumi di vendita nel mercato dell’Unione, l’industria dell’Unione ha perso anche quote di mercato. Pertanto la posizione dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione si è chiaramente contratta in termini sia assoluti che relativi.

4.5.5.   Occupazione e produttività

(206)

L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Numero di dipendenti (in ETP)

[51 -62 ]

[46 -55 ]

[51 -61 ]

[14 -16 ]

Indice

100

89

99

27

Produttività (in tonnellate/ETP)

[279 -338 ]

[309 -375 ]

[246 -297 ]

[92 -111 ]

Indice

100

111

88

33

Fonte: questionari per i produttori dell’Unione.

(207)

Il numero di dipendenti è variato durante il periodo in esame, riflettendo la riassegnazione di alcuni dipendenti a prodotti diversi durante i periodi di fluttuazione della produzione. Di conseguenza il numero di dipendenti ETP addetti al calcio-silicio è diminuito del 73 % durante il periodo in esame.

(208)

La produttività è aumentata dell’11 % dal 2017 al 2018, per poi diminuire del 21 % dal 2018 al 2019 e calare notevolmente del 63 % dal 2019 al periodo dell’inchiesta. Tenendo conto delle fluttuazioni dei livelli di occupazione indicate nella tabella 7, l’andamento ha seguito principalmente quello della produzione, che ha registrato un calo sostanziale nel periodo in esame.

4.5.6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(209)

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull’industria dell’Unione.

(210)

Questa è l’unica inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.5.7.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(211)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell’Unione (EUR/tonnellata)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita sul libero mercato praticato agli acquirenti indipendenti

[1 367 -1 654 ]

[1 559 -1 887 ]

[1 564 -1 894 ]

[1 435 -1 737 ]

Indice

100

114

114

105

Costo unitario di produzione

[1 213 -1 468 ]

[1 390 -1 683 ]

[1 543 -1 868 ]

[1 836 -2 223 ]

Indice

100

115

127

151

Fonte: questionari per i produttori dell’Unione.

(212)

I prezzi medi unitari di vendita praticati sul mercato libero dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono aumentati del 14 % dal 2017 al 2018 e sono rimasti a tale livello per il 2019, per poi scendere dell’8 % nel periodo dell’inchiesta. Nel periodo dell’inchiesta i prezzi sono aumentati del 5 % rispetto al 2017. Nel 2018 e nel 2019 l’aumento dei prezzi di vendita era in linea con l’aumento dei costi. Con il notevole calo dei volumi di vendita, i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione sono rimasti stabili nel 2019 per poi diminuire significativamente nel 2020. I prezzi dei produttori dell’Unione sono stati influenzati negativamente dal persistere di ingenti importazioni a basso prezzo dalla Cina, che hanno contenuto i prezzi sul mercato dell’Unione.

(213)

I costi unitari di produzione sono aumentati costantemente di oltre il 50 % dal 2017 al 2020. Tali aumenti dei costi sono stati dovuti, in larga misura, al notevole calo della produzione durante tutto il periodo dell’inchiesta, che si è verificato per i motivi di cui ai considerando da 193 a 197. In particolare i bassi livelli di produzione nel 2019 e nel 2020 hanno comportato la necessità di recuperare i costi fissi (ad esempio l’ammortamento) su volumi di produzione inferiori, il che ha determinato costi unitari di produzione più elevati. Inoltre alcuni costi di produzione, come l’energia, sono aumentati.

4.5.8.   Costo del lavoro

(214)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR/ETP)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente

[55 032 -66 618 ]

[67 345 -81 523 ]

[57 342 -69 415 ]

[49 188 -59 543 ]

Indice

100

122

104

89

Fonte: questionari per i produttori dell’Unione.

(215)

Il costo del lavoro per dipendente è aumentato del 22 % dal 2017 al 2018, per poi diminuire del 27 % dal 2018 al periodo dell’inchiesta. Tale fluttuazione è dovuta a differenze significative tra i due produttori dell’Unione in termini di quantitativo di produzione e costi delle risorse umane.

4.5.9.   Scorte

(216)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Scorte finali (in tonnellate)

[1 550 -1 877 ]

[3 850 -4 660 ]

[6 604 -7 995 ]

[1 889 -2 287 ]

Indice

100

248

426

122

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

10,3

25,9

50,4

143,8

Indice

100

251

488

1 393

Fonte: questionari per i produttori dell’Unione.

(217)

I livelli delle scorte finali sono aumentati costantemente dal 2017 al 2019, per poi diminuire notevolmente dal 2019 alla fine del periodo dell’inchiesta. I produttori dell’Unione non hanno prodotto in modo continuativo durante il periodo in esame, ma hanno preso decisioni in merito alla produzione in funzione della situazione del mercato del calcio-silicio e di altre ferro-leghe e dei livelli delle scorte di calcio-silicio. Di conseguenza, i livelli delle scorte sono generalmente più elevati dopo i periodi di produzione, per poi diminuire nei periodi in cui i produttori decidono di vendere attingendo alle scorte.

(218)

Le scorte finali in percentuale della produzione sono aumentate durante tutto il periodo in esame, in particolare a causa della notevole riduzione della produzione indicata nella tabella 4.

4.5.10.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(219)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

tra il 9,7  % e l’11,7  %

tra il 10,3  % e il 12,5  %

tra lo 0,9  % e il 2,7  %

tra il -25,2  % e il -36,3  %

Indice

100

106

16

- 296

Flusso di cassa (in EUR)

tra 2 680 005 e 3 244 217

tra - 834 797 e -1 010 543

tra -3 507 642 e -4 246 094

tra 3 562 317 e 4 312 279

Indice

100

-31

- 131

133

Investimenti (in EUR)

[17 832 -21 586 ]

[559 138 -676 851 ]

[1 588 224 -1 922 586 ]

[6 509 -7 879 ]

Indice

100

3 136

8 907

36

Utile sul capitale investito (in %)

tra 48 e 58

tra 40 e 48

tra 1 e 2

tra -43 e -52

Indice

100

83

3

-89

Fonte: questionari per i produttori dell’Unione.

(220)

La Commissione ha stabilito la redditività delle vendite della produzione propria dei produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. Nel 2018 la redditività si è mantenuta a un livello simile a quello del 2017, poiché l’aumento dei costi è stato accompagnato da prezzi di vendita più elevati, per cui l’industria dell’Unione ha raggiunto livelli di profitto compresi tra il 9,7 % e il 12,5 % sul fatturato. Tuttavia volumi di vendita inferiori, prezzi di mercato stagnanti e ulteriori aumenti dei costi hanno visto scendere la redditività a livelli compresi tra lo 0,9 % e il 2,7 % nel 2019. Nel 2020, con l’ulteriore calo dei volumi di produzione e di vendita, i prezzi di mercato sono diminuiti e i costi sono nuovamente aumentati, con conseguenti perdite molto consistenti. Eurofer si è avvalsa delle relazioni annuali di Ferroglobe per contestare i margini di profitto citati nella denuncia. Tuttavia i margini di profitto di cui sopra si riferiscono alle vendite delle entità produttrici (Ferropem e OFZ) e riguardano unicamente il calcio-silicio, mentre le relazioni citate indicano la redditività di tutti i prodotti fabbricati da Ferroglobe.

(221)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è stato nettamente positivo nel 2017 e nel periodo dell’inchiesta e nettamente negativo nel 2018 e nel 2019. Questa tendenza è stata generalmente in linea con le variazioni dei livelli delle scorte finali. Quando i livelli delle scorte finali sono diminuiti nel periodo dell’inchiesta, il flusso di cassa era positivo in quanto le vendite sono state effettuate avvalendosi delle scorte, mentre nel 2018 e nel 2019, quando i livelli delle scorte finali sono aumentati, il flusso di cassa derivante dalle vendite si è ridotto.

(222)

Gli investimenti medi durante il periodo in esame sono stati bassi, inferiori a 600 000 EUR all’anno. L’aumento degli investimenti nel 2019 è in linea con il lieve aumento della capacità registrato nel 2020.

(223)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Mentre il valore contabile netto degli investimenti è leggermente aumentato nel periodo in esame, la causa principale del drastico calo dell’utile sul capitale investito registrato nel 2019 e nel 2020 risiede nella notevole diminuzione della redditività che ha caratterizzato quegli anni.

(224)

Anche se nel periodo in esame non erano previsti grandi investimenti, la capacità dei produttori dell’Unione di ottenere capitale sarebbe peggiorata nel corso di tale periodo, in quanto il loro livello di redditività è diminuito.

4.5.11.   Conclusioni sul pregiudizio

(225)

Durante il periodo in esame le importazioni dal paese interessato sono diminuite del 22 %, ma la quota di mercato è aumentata considerevolmente, mentre il consumo è diminuito del 50 %. Le importazioni dalla RPC hanno notevolmente aumentato la propria quota di mercato (passando dal 38,7 % al 60,8 %). In più i prezzi delle importazioni dalla Cina si sono mantenuti costantemente bassi e molto al di sotto dei prezzi applicati dall’industria dell’Unione per tutto il periodo in esame. Durante il periodo dell’inchiesta i prezzi all’importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione in media del 10,6 %. Pertanto l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina.

(226)

Il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è consistito in una combinazione di effetti in termini di volume e di prezzi. Molti indicatori di volume hanno mostrato un andamento negativo significativo nel periodo in esame: la produzione è diminuita del 91 %, l’utilizzo degli impianti del 91 %, il volume delle vendite sul mercato dell’Unione del 75 % e la sua quota di mercato di 25 punti percentuali. Inoltre l’occupazione è diminuita del 73 %, il costo medio del lavoro dell’11 % e la produttività del 67 %.

(227)

I prezzi medi dell’industria dell’Unione sono aumentati soltanto del 5 % nel periodo in esame e i suoi costi del 51 %. Ciò ha avuto conseguenze pesanti sulla redditività e sull’utile sul capitale investito, che sono scesi dai livelli ragionevoli del 2017 e 2018 a una sostanziale situazione di perdita nel periodo dell’inchiesta. Gli investimenti sono stati modesti durante tutto il periodo.

(228)

Pochissimi indicatori hanno mostrato un andamento positivo. La capacità ha registrato un andamento leggermente positivo grazie al miglioramento dell’efficienza della produzione. Il calcio-silicio è normalmente venduto a partire dalle scorte ed è risultato evidente che l’andamento del flusso di cassa e delle scorte erano strettamente collegati. Poiché nel 2018 e nel 2019 si sono accumulate scorte, il flusso di cassa è stato negativo, ma nel 2020, quando la produzione è stata inferiore e quantità maggiori sono state vendute attingendo alle scorte, il flusso di cassa è migliorato diventando positivo. L’uso vincolato relativamente modesto è aumentato del 3 % nel corso del periodo, ma questo andamento ha avuto solo un impatto marginale sulla situazione generale dell’industria.

(229)

In sintesi, il consumo sul mercato dell’Unione è diminuito rapidamente, ma l’industria dell’Unione non è stata in grado di mantenere la propria quota di mercato. Le importazioni dalla RPC sono state consistenti durante tutto il periodo in esame, a prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. Alla fine del 2019 e nel 2020 l’industria dell’Unione vendeva a prezzi che non coprivano più i suoi costi e, di conseguenza, ha ridotto notevolmente i suoi livelli di produzione e di vendita. Il maggiore produttore dell’Unione ha ridotto notevolmente la produzione nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta le vendite sono state effettuate principalmente attingendo alle scorte. Tale situazione non era sostenibile ed è stato elaborato un piano di ristrutturazione che prevedeva una possibile chiusura del sito utilizzato per la produzione di calcio-silicio.

(230)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(231)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano contemporaneamente aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha garantito che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping alcun pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Tali fattori sono: l’impatto del calo del consumo dovuto alla contrazione della domanda da parte dell’industria siderurgica, le importazioni da paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’aumento dei costi di produzione nell’Unione, l’impatto delle importazioni per soddisfare la domanda e l’uso vincolato.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(232)

Dal 2017 al periodo dell’inchiesta il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito del 22 % (come illustrato nella tabella 3). Tuttavia la quota di mercato della RPC è aumentata del 57 %, passando dal 38,7 % al 60,8 %. Tale incremento è andato a scapito dell’industria dell’Unione. Di fatto, nello stesso periodo (come illustrato nella tabella 6), le vendite dell’industria dell’Unione sul libero mercato sono diminuite del 75 % e la sua quota di mercato sul libero mercato è scesa dal 50,5 % al 25,1 %, con un calo del 50 %.

(233)

I prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti del 5 % nel periodo in esame (come illustrato nella tabella 4). In confronto nello stesso periodo i prezzi dell’industria dell’Unione sul libero mercato sono aumentati del 6 %. Le importazioni cinesi, sempre più presenti sul mercato dell’Unione durante tutto il periodo in esame, sono state effettuate a prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.

(234)

La pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping ha inoltre causato una notevole contrazione dei prezzi, come dimostra il fatto che l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi allo stesso ritmo dei costi. Di fatto, come illustrato nella tabella 8, durante il PI i costi di produzione sono stati superiori di oltre il 20 % ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Entro il 2019 tale impedimento dei rincari ha fatto scendere la redditività dell’industria dell’Unione al di sotto del 3 %, un livello chiaramente insostenibile. Nel periodo 2017-2019 il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito solo del 6 %, ma la relativa quota di mercato è aumentata dal 38,7 % al 55,3 %, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 50,5 % al 29,5 %. Nonostante un calo del consumo tra il 2017 e il 2019 del 34 %, di fatto le importazioni cinesi hanno continuato ad acquisire quote di mercato a scapito dell’industria dell’Unione. Nello stesso periodo i prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 12 % (tabella 4), mentre i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati ancora di più, ovvero del 14 %, ma molto meno del costo di produzione, aumentato del 27 %. Già nel 2019 l’industria dell’Unione stava subendo un pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping.

(235)

Nel 2020 i prezzi cinesi sono diminuiti di un ulteriore 16 % rispetto al 2019 e la quota di mercato delle importazioni cinesi è passata dal 55 % al 61 %, con un aumento del 10 %. Nello stesso periodo i prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti dell’8,2 %, il suo costo di produzione è aumentato del 19 % e la sua quota di mercato è diminuita del 15 %, passando dal 29,5 % al 25,1 %. Ciò ha avuto un impatto sostanziale sull’industria dell’Unione, con la conseguenza che la sua redditività è diventata fortemente negativa nel periodo dell’inchiesta.

(236)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Tale pregiudizio ha avuto effetti sia in termini di volume che di prezzi.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Calo del consumo

(237)

Nelle loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta Eurofer e la federazione tedesca dell’acciaio hanno indicato quale causa principale del pregiudizio l’andamento del consumo illustrato nella tabella 2, che, nel periodo in esame, è diminuito del 50 %. Tale andamento ha rispecchiato il calo della domanda nel settore di utilizzo principale (l’industria siderurgica). L’industria siderurgica ha ridotto i propri acquisti di calcio-silicio utilizzando le scorte di tale prodotto e nel periodo in esame la produzione di acciaio grezzo è diminuita del 18 %.

(238)

Nel 2018 il consumo di calcio-silicio è diminuito del 14 % rispetto al 2017 e l’industria dell’Unione è stata ancora in grado di adeguare la propria attività a tale calo, cosicché la redditività delle vendite di calcio-silicio si è mantenuta al di sopra del 10 %. Tuttavia nel 2019 la situazione non era più sostenibile per l’industria dell’Unione, in quanto la penetrazione delle importazioni cinesi ha fatto sì che la produzione e le vendite dell’industria dell’Unione scendessero a livelli che non le consentivano di coprire l’aumento dei costi unitari. Nel 2020, anno in cui è iniziata la pandemia di COVID-19, il consumo è diminuito di un ulteriore 25 %.

(239)

Sia Eurofer che la federazione tedesca dell’acciaio hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria del calcio-silicio era principalmente da attribuire al calo della produzione di acciaio grezzo, piuttosto che alle importazioni cinesi.

(240)

Tuttavia, in un contesto caratterizzato dal calo del consumo, la quota di mercato della RPC è aumentata del 57 %, passando dal 38,7 % al 60,8 %, mentre il calo della produzione, del volume delle vendite, della quota di mercato, della redditività, dell’occupazione e dell’utile sul capitale investito dell’industria dell’Unione ha registrato diminuzioni maggiori rispetto al consumo. Ciò è dovuto al fatto che la penetrazione cinese del mercato a prezzi bassi ha inciso pesantemente su questi indicatori di pregiudizio.

(241)

Pertanto il calo del consumo non ha interrotto il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Inoltre, come sottolineato da Eurofer, la pandemia di COVID-19 ha iniziato ad avere un impatto nel 2020, mentre nel 2019 si era già creata una situazione pregiudizievole. Pertanto la pandemia di COVID-19 dovrebbe essere considerata un fattore aggravante intervenuto nel 2020.

5.2.2.   Aumento del costo di produzione

(242)

Il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato per due motivi principali. In primo luogo i costi dell’energia elettrica utilizzata per la produzione di calcio-silicio, che rappresentano una quota significativa dei costi di produzione (fino al 40 % nel periodo in esame), sono aumentati di oltre il 30 % per il maggior produttore dell’Unione nel periodo in esame.

(243)

In secondo luogo il costo unitario di produzione è aumentato notevolmente a causa dei minori quantitativi di produzione e di vendita dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. Ciò significa che i costi fissi sono stati recuperati su volumi di produzione e di vendita inferiori, il che ha aumentato l’elemento del costo fisso unitario nei costi unitari di produzione.

(244)

Eurofer ha sostenuto che il riesame delle attività del secondo trimestre del 2020 di Ferroglobe indicava che vi erano stati miglioramenti a livello dei costi imputabili al calo dei prezzi dell’energia. Tuttavia tale riesame si riferisce a Ferroglobe, che opera in diversi paesi, e non riguarda esclusivamente Ferropem e il suo sito utilizzato per la produzione di calcio-silicio. Pertanto tale argomentazione non ha potuto essere accettata.

(245)

Nel 2018 l’industria dell’Unione è stata in grado di mantenere i propri livelli di profitto al di sopra del 10 % nonostante l’aumento dei costi dell’energia elettrica, in quanto ha potuto trasferire tali aumenti ai suoi clienti. Tuttavia nel 2019 l’industria dell’Unione non è stata più in grado di aumentare i prezzi a causa della pressione esercitata dalle importazioni cinesi che, nel 2019, dominavano il mercato (con una quota di mercato del 55 %) e fungevano da determinatori dei prezzi. L’industria dell’Unione non è riuscita a seguire prezzi all’importazione così bassi nel 2019. Ciò ha contribuito alla decisione di Ferropem di ridurre significativamente la produzione nel 2020.

(246)

Si deve pertanto concludere che l’aumento del costo di produzione non è stato causa di pregiudizio. Sono state le importazioni cinesi a basso prezzo, che hanno aumentato la propria quota sul mercato dell’Unione, anche in una situazione di calo del consumo, a scapito dell’industria dell’Unione, e che hanno impedito all’industria dell’Unione di aumentare i propri prezzi a livelli redditizi.

5.2.3.   Acquisti di calcio-silicio in sostituzione della produzione propria

(247)

Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha acquistato calcio-silicio all’esterno dell’Unione (principalmente dall’Argentina). La Commissione ha pertanto esaminato se la decisione di importare calcio-silicio avesse arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione a causa del suo impatto sui livelli di produzione e di vendita e, di conseguenza, sulla redditività. Tali importazioni, che hanno subito fluttuazioni durante tutto il periodo in esame e rappresentano il 15 % delle vendite totali in tale periodo, sono state generalmente effettuate in momenti in cui si sono verificati problemi tecnici sugli impianti di produzione dell’Unione, per soddisfare gli ordini dei clienti. Hanno pertanto consentito all’industria dell’Unione di soddisfare la domanda e, in quanto tali, non si può ritenere che abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Inoltre tali acquisti non sono stati effettuati durante il PI, quando l’industria dell’Unione ha subito il pregiudizio più grave.

5.2.4.   Produzione di altri prodotti che sostituiscono la produzione di calcio-silicio

(248)

Eurofer ha sottolineato che, poiché l’industria dell’Unione produceva calcio-silicio con le stesse apparecchiature utilizzate per altri prodotti, il passaggio ad altri prodotti impedirebbe la produzione di calcio-silicio.

(249)

Dall’inchiesta è tuttavia emerso che i produttori dell’Unione disponevano di capacità inutilizzata per tutto il periodo in esame, anche tenendo conto di queste altre ferro-leghe. È pertanto chiaro che la produzione di altri prodotti non ha rappresentato un ostacolo alla produzione di calcio-silicio e non ha costituito una causa indiretta di pregiudizio durante il periodo in esame.

5.2.5.   Importazioni da paesi terzi

(250)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Brasile

Volume (in tonnellate)

[1 130 -1 368 ]

[614 -743 ]

[1 157 -1 401 ]

[1 470 -1 779 ]

 

Indice

100

54

102

130

 

Quota di mercato (%)

4,4

2,8

6,8

11,5

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 341

1 439

1 420

1 108

 

Indice

100

107

106

83

Thailandia

Volume (in tonnellate)

[157 -190 ]

[545 -660 ]

[288 -348 ]

[245 -297 ]

 

Indice

100

347

183

156

 

Quota di mercato (%)

0,6

2,5

1,7

1,9

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 210

1 313

1 417

1 112

 

Indice

100

109

117

92

Argentina

Volume (in tonnellate)

[1 505 -1 822 ]

[1 828 -2 212 ]

[1 123 -1 360 ]

[96 -116 ]

 

Indice

100

121

75

6

 

Quota di mercato (%)

5,8

8,2

6,6

0,7

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 587

1 535

1 538

1 248

 

Indice

100

97

97

79

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

0

[29 -36 ]

[17 -21 ]

[0 -2 ]

 

Indice

0

0

0

0

 

Quota di mercato (%)

0,0

0,1

0,1

0,0

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

0

1 554

2 469

2 254

 

Indice

0

0

0

0

Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato

Volume

(in tonnellate)

[2 792 -3 380 ]

[3 017 -3 652 ]

[2 585 -3 129 ]

[1 812 -2 193 ]

 

Indice

100

108

93

65

 

Quota di mercato (%)

10,8

13,6

15,2

14,1

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 466

1 476

1 478

1 117

 

Indice

100

101

101

76

Fonte: dati doganali degli Stati membri.

(251)

Le importazioni dal Brasile sono aumentate del 30 % nel periodo in esame. La quota di mercato è passata dal 4,4 % all’11,5 % nel corso dello stesso periodo. Tali importazioni sono avvenute a prezzi simili a quelli praticati dalla Cina nel periodo 2017-2019, ma nel 2020 erano inferiori ai prezzi cinesi del 10 %. Le importazioni brasiliane dovrebbero pertanto essere considerate un fattore che ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, in particolare nel 2020. La questione è stata sollevata anche da Eurofer e dalla federazione tedesca dell’acciaio nel contesto delle osservazioni sulla denuncia.

(252)

Tuttavia, poiché il volume di tali importazioni è sempre stato almeno cinque volte inferiore a quello delle importazioni dalla Cina, è evidente che le importazioni cinesi erano un fattore di causalità più importante.

(253)

Le importazioni da altri paesi terzi provenivano principalmente dall’Argentina, compresi gli acquisti effettuati da uno dei produttori dell’Unione da una società collegata, ma non sono state effettuate a volumi e prezzi che hanno causato un pregiudizio durante tutto il periodo in esame e, come spiegato al considerando 247, hanno consentito all’industria dell’Unione di soddisfare la domanda in precisi momenti in cui si sono verificati problemi tecnici.

(254)

Pertanto, sebbene le importazioni dal Brasile coinvolgessero quantità significative e fossero a prezzi bassi, non sono state sufficientemente significative da attenuare il nesso di causalità tra i notevoli quantitativi di calcio-silicio importati dalla Cina a prezzi bassi e il pregiudizio causato all’industria dell’Unione.

5.2.6.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(255)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume delle esportazioni (in tonnellate)

[2 931 -3 548 ]

[2 696 -3 264 ]

[2 119 -2 565 ]

[1 581 -1 914 ]

Indice

100

92

72

54

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

[1 196 -1 448 ]

[1 490 -1 804 ]

[1 492 -1 806 ]

[1 369 -1 657 ]

Indice

100

125

125

114

Fonte: questionari per i produttori dell’Unione.

(256)

Le esportazioni dell’industria dell’Unione sono diminuite del 46 % nel periodo in esame, un calo notevolmente inferiore a quello del 75 % relativo al volume delle vendite dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione nello stesso periodo.

(257)

Il prezzo medio di queste esportazioni è dapprima aumentato del 25 % nel 2018. Il livello raggiunto è stato poi mantenuto nel 2019, prima di scendere a un livello ancora notevolmente superiore a quello del 2017 nel periodo dell’inchiesta (+ 14 %). Il prezzo medio di tali esportazioni era leggermente inferiore a quello che l’industria dell’Unione avrebbe potuto raggiungere sul mercato dell’Unione nel 2017, ma i livelli dei prezzi all’esportazione e di vendita sul mercato interno sono rimasti simili per il resto del periodo in esame.

(258)

In considerazione dei volumi e dei livelli dei prezzi delle esportazioni dell’industria dell’Unione verso paesi terzi e dato che le vendite all’esportazione non sono peggiorate quanto le vendite sul mercato dell’Unione (cfr. tabella 6), la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’andamento delle esportazioni ha contribuito, ma solo in misura minima, al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

5.2.7.   Uso vincolato

(259)

L’industria dell’Unione ha utilizzato il prodotto in esame in modo vincolato per produrre altre ferro-leghe a valle. Come indicato nella tabella 2, l’uso vincolato è aumentato nel 2018 e nel 2019, ma nel periodo in esame è aumentato solo del 3 %. Inoltre il mercato vincolato rappresentava meno del 10 % del mercato totale durante tutto il periodo in esame.

(260)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che l’andamento del mercato vincolato non ha avuto un impatto sostanziale sull’industria dell’Unione.

5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(261)

Le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione nel 2019 e nel 2020 a causa della massiccia penetrazione del mercato realizzata a scapito dell’industria dell’Unione. In termini di prezzi, la crescente quota di mercato delle importazioni è stata costantemente inferiore a quella dell’industria dell’Unione, ha creato una notevole pressione sui prezzi e ha impedito gli aumenti dei prezzi di mercato necessari all’industria dell’Unione per raggiungere livelli di profitto ragionevoli.

(262)

Anche altri fattori hanno avuto un impatto sull’industria dell’Unione, il più importante dei quali è stato il calo del consumo dovuto all’indebolimento della domanda da parte dell’industria siderurgica. Tuttavia, tenendo presente che l’industria dell’Unione ha subito un calo della produzione, del volume delle vendite, della quota di mercato e della redditività molto più elevato rispetto al calo del consumo (50 %) e che, in tale contesto di calo del consumo, la quota di mercato della RPC è aumentata del 57 %, passando dal 38,7 % al 60,8 %, si conclude che il calo del consumo ha semplicemente contribuito. La principale causa del pregiudizio sono state le importazioni cinesi che sono penetrate in modo significativo sul mercato dell’Unione a prezzi bassi durante il periodo in esame.

(263)

Inoltre, le importazioni dal Brasile e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione hanno inciso sulla situazione dell’industria dell’Unione. Tuttavia questi fattori hanno avuto un impatto molto limitato sull’industria, poiché le importazioni dal Brasile avvenivano a prezzi simili a quelli delle importazioni cinesi, ma in volumi molto inferiori. Le massicce importazioni cinesi a prezzi molto inferiori a quelli dell’industria dell’Unione sono la principale ragione per cui l’industria dell’Unione ha perso vendite e non ha potuto aumentare i prezzi in linea con il costo di produzione, il che ha causato gravi perdite.

(264)

La Commissione ha quindi distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.

(265)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio è evidente nell’evoluzione della produzione, dell’utilizzo degli impianti, del volume delle vendite sul mercato dell’Unione, della quota di mercato, dell’occupazione, della produttività, del costo di produzione, della redditività e dell’utile sul capitale investito.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

(266)

Nel caso di specie i denuncianti hanno affermato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato fosse superiore al loro margine di underselling (cfr. considerando da 275 a 281).

6.1.   Margine di underselling

(267)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

(268)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(269)

In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Nel 2017 e nel 2018, prima che l’industria dell’Unione subisse un pregiudizio notevole, il tasso di redditività medio ponderato dell’industria dell’Unione era compreso tra il 9,7 % e il 12,5 % del fatturato, come illustrato nella tabella 11. Tale margine di profitto è stato considerato il profitto di base che copre i costi totali in condizioni di concorrenza normali nella presente inchiesta.

(270)

Poiché uno dei produttori dell’Unione non ha prodotto quantità significative di calcio-silicio durante il periodo dell’inchiesta, i suoi costi non sono stati considerati attendibili e adeguati ai fini della determinazione del prezzo indicativo. Poiché le vendite di questo produttore sono state effettuate in gran parte attingendo alle scorte prodotte nel 2019, il costo di produzione di quell’anno è stato ritenuto adeguato ai fini della presente inchiesta.

(271)

Su tale base, il prezzo non pregiudizievole si situa tra 1 650 e 1 750 EUR/tonnellata, risultante dall’applicazione del suddetto margine di profitto compreso tra il 9,7 % e il 12,5 % alla media ponderata del costo di produzione dei produttori dell’Unione.

(272)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio, la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili nella fase provvisoria, la Commissione ha stabilito che a tale riguardo non si applicava alcun costo aggiuntivo per l’industria dell’Unione.

(273)

La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di underselling confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.

(274)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società (cfr. considerando 168).

Società

Margine di dumping (%)

Margine di underselling (%)

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.

73,4

31,5

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.

132,8

43,3

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.

85,9

32,8

Tutte le altre società

142,3

50,6

(275)

Poiché il margine di underselling così calcolato era inferiore al margine di dumping, la Commissione ha proceduto all’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

6.2.   Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione

6.2.1.   Distorsioni relative alle materie prime

(276)

Nella denuncia il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che nella RPC esistono distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per quanto riguarda il prodotto in esame. Secondo gli elementi di prova contenuti nella denuncia, nella RPC l’energia elettrica, che rappresenta il 20 % del costo di produzione del prodotto in esame, è soggetta a un regime di doppia tariffazione. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’inchiesta della Commissione ha riguardato l’esame delle presunte distorsioni e di ogni altra distorsione nella RPC prevista all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

(277)

La Commissione ha individuato innanzitutto le principali materie prime, tra cui l’energia, utilizzate da ciascun produttore esportatore che ha collaborato per la produzione del prodotto in esame. Come principali materie prime sono state considerate quelle che rappresentano verosimilmente almeno il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame. La Commissione ha stabilito che l’energia elettrica è l’unica materia prima che rappresenta oltre il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame.

(278)

La Commissione ha quindi esaminato se l’energia elettrica sia distorta da un regime di doppia tariffazione o da qualsiasi altra misura di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha utilizzato le informazioni contenute nella denuncia e quelle fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato. Come spiegato al considerando 21, la Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario al riguardo. Il governo della RPC non ha risposto al questionario. Successivamente, con lettera del 31 marzo 2021, la Commissione ha informato il governo della RPC che potrebbe essere costretta a servirsi dei dati disponibili al riguardo, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. Il governo della RPC non ha risposto neanche a questa lettera.

(279)

Nella denuncia il denunciante ha sostenuto che il prezzo dell’energia elettrica nelle province settentrionali della RPC sarebbe distorto dalla doppia tariffazione. A sostegno di tale affermazione, da un confronto, esposto nella denuncia, tra i prezzi dell’energia elettrica nelle province settentrionali della RPC, in cui si trovano i principali esportatori di CaSi, e il prezzo all’esportazione dell’energia elettrica esportata dalle stesse province, emerge che quest’ultimo prezzo risulta sistematicamente e considerevolmente superiore ai primi.

(280)

Dall’inchiesta non è emerso alcun elemento di prova dell’esistenza di un regime di doppia tariffazione o di altre misure di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base nella RPC. Inoltre nessuno dei produttori esportatori che hanno collaborato ha sede nelle regioni settentrionali indicate nella denuncia. Due dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno dichiarato di aver acquistato energia elettrica al tasso di mercato nella loro provincia; uno di essi ha dimostrato che le tariffe dell’energia elettrica sono molto più elevate nella sua regione rispetto a quelle indicate nella denuncia.

(281)

La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che, sulla base degli elementi di prova nel fascicolo in questa fase dell’inchiesta e delle circostanze specifiche del caso in esame, l’energia elettrica non era soggetta a distorsioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

6.3.   Conclusioni sul livello delle misure

(282)

In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Società

Dazio antidumping provvisorio

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.

31,5  %

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.

43,3  %

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.

32,8  %

Tutte le altre società

50,6  %

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(283)

Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori quali i produttori di fili riempiti e l’industria siderurgica.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(284)

L’industria dell’Unione rappresenta il 100 % della produzione dell’Unione nella presente inchiesta. Una combinazione di fattori, tra cui la crescente penetrazione delle importazioni cinesi a prezzi bassi, ha creato difficili condizioni di mercato nel 2019 e tale situazione è peggiorata nel 2020 a causa dell’ulteriore penetrazione delle importazioni e dal calo del consumo causato in parte dalla pandemia di COVID-19. L’industria dell’Unione ha subito un calo sostanziale della produzione, del volume delle vendite, dell’occupazione e della redditività.

(285)

Ferropem, il maggiore produttore dell’Unione, è stata costretta ad avviare un piano di ristrutturazione che prevedeva la possibile chiusura del principale sito di calcio-silicio di Chateau Feuillet. L’istituzione di misure sulle importazioni cinesi consentirebbe a Ferropem di riavviare la produzione di calcio-silicio in un altro sito nell’Unione. L’occupazione presso il sito di Chateau Feuillet era di circa 250 ETP, di cui una percentuale significativa era impiegata nella produzione di calcio-silicio durante tutto il periodo in esame.

(286)

Le misure migliorerebbero le condizioni di mercato per entrambi i produttori dell’Unione, in quanto li aiuterebbero a recuperare la quota di mercato persa e la pressione sui prezzi verrebbe meno se i prezzi delle importazioni dalla Cina fossero più elevati a causa dei dazi antidumping. Le misure agevolerebbero inoltre l’attuazione del piano di ristrutturazione da parte di Ferropem.

(287)

La mancata istituzione di misure metterebbe a rischio l’industria dell’Unione in quanto il mantenimento della situazione insostenibile sul mercato nel 2019 e nel 2020 metterebbe a repentaglio la futura produzione di calcio-silicio nell’Unione.

(288)

Inoltre, la redditività, e persino l’esistenza, della produzione di altre ferro-leghe sarebbe minacciata laddove per tali prodotti si utilizzano gli stessi impianti del calcio-silicio. Ciò è dovuto al fatto che i siti in cui vengono prodotte ferro-leghe dipendono dalla condivisione dei costi fissi per ridurre i costi unitari di produzione ed essere dunque redditizi.

(289)

È evidente che l’istituzione di misure sarebbe nell’interesse sia dell’industria del calcio-silicio che del settore più ampio delle ferro-leghe.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti e dei produttori di fili riempiti

(290)

Dall’inchiesta è emerso che la stragrande maggioranza delle importazioni da tutti i paesi avveniva in polvere o in grumi e veniva normalmente trasformata in prodotti in filo riempito nell’Unione prima di essere venduta alla principale industria utilizzatrice finale, l’industria siderurgica. Pertanto l’interesse dei produttori di fili riempiti viene preso in considerazione in questa sede insieme a quello degli importatori.

(291)

Come indicato in precedenza due importatori hanno risposto al questionario in seguito alla decisione di non ricorrere al campionamento. I due importatori in questione erano Affival SAS in Francia e Coftech G.m.b.H. in Germania. Un altro produttore di fili riempiti, Filo D.o.o. in Slovenia, ha collaborato presentando un questionario per gli utilizzatori in quanto non importava direttamente.

(292)

Dall’inchiesta è emerso che i produttori di fili riempiti fabbricano anche altri prodotti in filo riempito. Per le società che hanno collaborato di cui sopra, il fatturato derivante dai prodotti contenenti calcio-silicio rispetto al fatturato totale variava da meno del 10 % a quasi il 50 %.

(293)

I produttori di fili riempiti si procurano calcio-silicio dal paese interessato, da altri paesi terzi e dall’industria dell’Unione. La loro preoccupazione principale era che le misure sulle importazioni cinesi avrebbero perturbato il mercato del calcio-silicio nell’Unione e avrebbero potuto limitare le importazioni da una delle loro principali fonti di approvvigionamento.

(294)

Si ricorda tuttavia che nel mondo esistono altre fonti di approvvigionamento, le principali delle quali nel periodo in esame erano il Brasile e l’Argentina, e che le misure sono intese a ripristinare una concorrenza leale sul mercato dell’Unione a vantaggio di tutti gli operatori presenti in tale mercato. La mancata istituzione di misure potrebbe minacciare l’approvvigionamento di calcio-silicio dai due produttori dell’Unione, a scapito di tutti i partecipanti alla catena di approvvigionamento di calcio-silicio.

7.3.   Interesse degli utilizzatori finali

(295)

Le informazioni contenute nella denuncia indicano che la principale industria utilizzatrice è costituita dal settore siderurgico. Tuttavia il calcio-silicio è utilizzato anche nelle fonderie e nel settore chimico.

(296)

Solo un produttore di acciaio, AFV Acciaierie Beltrame SpA, ha compilato un questionario. Inoltre Eurofer e la federazione tedesca dell’acciaio hanno presentato osservazioni pertinenti ai fini dell’inchiesta.

(297)

Eurofer e la federazione tedesca dell’acciaio hanno sostenuto che l’istituzione di dazi antidumping non era nell’interesse dell’Unione e che non vi era alcuna giustificazione economica a istituire misure antidumping. La principale preoccupazione riguardava la disponibilità di forniture al settore siderurgico. È stato affermato che l’industria dell’Unione non aveva mai fornito più del 42 % del consumo apparente dell’Unione.

(298)

È stato inoltre sostenuto che i dati sulla capacità pubblicati da uno dei produttori dell’Unione indicavano solo una quantità limitata di capacità libera. Ci sono pertanto seri dubbi del fatto che l’Unione, qualora venissero applicati dazi antidumping sulle importazioni cinesi, sarebbe in grado di rifornire gli utilizzatori.

(299)

Essi hanno inoltre affermato che non vi era alcuna fonte alternativa in grado di sostituire i volumi cinesi e che i dazi erano già stati riscossi nell’Unione come dazi doganali sulle importazioni dalla Cina.

(300)

A tale riguardo, l’industria dell’Unione ha affermato di non aver messo in dubbio la necessità di disporre di diverse fonti di approvvigionamento, a condizione che tali importazioni fossero effettuate a prezzi equi. Attualmente, tuttavia, le importazioni dalla RPC avvengono a livelli pregiudizievoli che mettono a rischio la produzione dell’Unione.

(301)

La Commissione ha concluso che attualmente esistono diverse fonti di approvvigionamento, tra cui i produttori dell’Unione, che dispongono di un’ampia capacità inutilizzata, e le importazioni dalla Cina, dal Brasile e dall’Argentina. Tuttavia non era nell’interesse dell’Unione continuare a consentire alle importazioni cinesi oggetto di dumping di minacciare l’esistenza dell’industria del calcio-silicio dell’Unione, che ha tradizionalmente rifornito una parte consistente del mercato dell’Unione. In assenza di misure, si creerebbero chiaramente problemi di approvvigionamento per l’industria siderurgica, dato che la produzione nell’Unione potrebbe non essere più possibile.

(302)

La Commissione ha inoltre esaminato il probabile impatto finanziario delle misure sull’industria siderurgica, qualora venissero istituite. Secondo il denunciante, ripristinare condizioni di mercato eque non comporterebbe costi sproporzionati per l’industria a valle. Dalle informazioni contenute nella risposta di AFV Acciaierie Beltrame SpA è emerso che gli acquisti di calcio-silicio rappresentano una percentuale molto bassa dei suoi costi (meno dello 0,5 %). L’istituzione di misure nei confronti dell’industria siderurgica avrà pertanto un impatto finanziario marginale su tale industria.

7.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(303)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione, in questa fase dell’inchiesta, l’istituzione di misure sulle importazioni di calcio-silicio originario del paese interessato.

8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(304)

Viste le conclusioni preliminari raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping causino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(305)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di calcio-silicio originario del paese interessato, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di underselling e di dumping come indicato al considerando 275. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di underselling.

(306)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

RPC

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd.

31,5  %

RPC

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd.

43,3  %

RPC

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd.

32,8  %

RPC

Tutte le altre società

50,6  %

(307)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(308)

Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(309)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(310)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(311)

Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

9.   INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

(312)

Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.

(313)

Non sono pervenute osservazioni sull’accuratezza dei calcoli.

10.   DISPOSIZIONI FINALI

(314)

Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(315)

Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio, attualmente classificato con i codici NC 7202 99 80 ed ex 2850 00 60 (codici TARIC 7202998030 e 2850006091) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Codice addizionale TARIC

RPC

Ningxia Ketong New Material Technology Co. Ltd., zona industriale di Hongguozi, distretto di Huinong, città di Shizuishan, provincia di Ningxia

31,5  %

C721

RPC

Ningxia Shun Tai Smelting Co., Ltd., parco industriale di Zhongwei, città di Zhongwei, provincia di Ningxia

43,3  %

C722

RPC

Shaanxi Shenghua Metallurgy-Chemical Co. Ltd., parco eco-industriale di Yangxian, città di Hanzhong, provincia di Shaanxi

32,8  %

C723

RPC

Tutte le altre società

50,6  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se accettarle o meno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU C 58 del 18.2.2021, pag. 60).

(3)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2514.

(4)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/909 della Commissione, del 30 giugno 2020, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 2).

(6)   Ibidem, considerando 54-60 e 111-115.

(7)   Ibidem, considerando 61-64.

(8)   Ibidem, considerando 66-69. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di proprietà dello Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla normativa cinese, può essere considerato un riflesso dei diritti di proprietà corrispondenti, le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di prodotti in calcio-silicio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(9)   Ibidem, considerando 70-80.

(10)   Ibidem, considerando 81-86.

(11)   Ibidem, considerando 87-90.

(12)   Ibidem, considerando 91-110.

(13)  Cfr. il sito web della società: http://www.sxshyh.com/html/guanyuwomen/ (consultato il 3 agosto 2021). « È controllata da Shaanxi Nonferrous Metallurgical Mining, una controllata della grande impresa statale Shaanxi Nonferrous Group. La società dispone di un centro tecnologico d’impresa riconosciuto a livello provinciale; si tratta di un’impresa completa che si occupa di fusione, lavorazione, R&S ed esportazione di metalli non ferrosi e ferro-leghe. È ‘un’impresa high-tech’ nazionale, ‘un’impresa esemplare per l’innovazione tecnologicà a livello della provincia di Shaanxi, ‘un’impresa di riferimento in materia di qualità’ a livello della provincia di Shaanxi ed è alla guida della China Ferroalloy Industry Association e dell’Institute of Metals della provincia di Shaanxi ».

(14)  Cfr. in particolare il seguente estratto: « Shaanxi Shenghua Metallurgical & Chemical Co., Ltd. è stata costituita a novembre 2007. Dopo la riorganizzazione delle attività avvenuta nel 2013, è diventata una controllata di Shaanxi Nonferrous Metals. Sotto la forte leadership della società del gruppo e il forte sostegno del governo e dell’intera società, tutti i quadri e i dipendenti della società si sono uniti, hanno lavorato duramente e hanno ottenuto importanti benefici economici e sociali, aggiudicandosi il primo posto allo Science and Technology Award di Shaanxi e molti altri riconoscimenti […]. Appartiene al quarto lotto di imprese che si occupano di ferro-leghe approvate dal ministero dell’Industria e della tecnologia dell’informazione e ha il diritto di importare ed esportare ». http://sxshyh.cn/index/index/about.

(15)  Cfr. il sito web del parco - articolo 68: « Le imprese che accedono ai parchi industriali ad alta capacità istituiti dalla regione autonoma possono beneficiare di politiche preferenziali in materia di energia elettrica regolarmente annunciate dalla regione autonoma ». http://www.gdsnxsh.com/h-nd-226.html (consultato il 3 agosto 2021).

(16)  Nel 2017 i cinque principali gruppi di produzione di energia elettrica rappresentavano il 45,5 % (Huaneng, Huadian, Guodian, Datang e State Power Investment). Sommando altri produttori di energia di proprietà dello Stato, come China Yangtze Power Co. Ltd e CGN, la percentuale supererebbe probabilmente il 50 %. Fonte: http://www.wusuobuneng.cn/archives/22266 (consultato il 25 agosto 2017). Secondo i dati per il 2015 dell’annuario statistico cinese 2016, Istituto nazionale di statistica della Cina, il 97 % della produzione e dell’approvvigionamento aggregati di energia elettrica e termica era di proprietà dello Stato (il 97 % in termini di attività e l’83 % in termini di numero di imprese). Cfr. relazione, pag. 218.

(17)  http://www.sxshyh.com/html/guanyuwomen/lingdaotuandui/.

(18)  Cfr. articolo del 20 luglio 2020 sul sito web della società: http://www.sxshyh.com/html/xinwenzixun/gongsixinwen/301.html (ultima consultazione: 27 luglio 2021). Sono disponibili anche altri resoconti di questo tipo relativi alle attività di edificazione del partito. Cfr. anche la descrizione di un’altra riunione tenutasi a febbraio 2018: « L’evento è stato organizzato dal segretario di partito e direttore generale della società, il compagno Wei Xinhua. Nel corso della riunione, il compagno Yang Hui, vice segretario del comitato di partito, segretario del comitato disciplinare e presidente del sindacato presso Shenghua Metallurgical Chemical Industry Co., Ltd. ha presentato il tema dell’indagine speciale ‘Sviluppo non equilibrato e insufficiente’ di Non-Ferrous Group e ha chiarito lo scopo e l’importanza della discussione: al fine di attuare pienamente lo spirito del 19° Congresso nazionale del partito comunista cinese, conformemente ai documenti e ai requisiti del comitato di partito di Nonferrous Metals Group Corporation e del comitato di partito di Metallurgical Group, a partire dagli aspetti correlati alle attività di edificazione del partito, produzione e funzionamento, gestione del controllo interno, riforma e innovazione, e analizzando attentamente i sintomi e le cause degli squilibri e delle carenze a livello di sviluppo della società stessa per proporre soluzioni e misure ». http://www.sxshyh.com/html/dangqungongzuo/dangjiangongzuo/2018/0205/211.html (consultato il 27 luglio 2021).

(19)  Cfr. punto IX.5 del catalogo. https://www.ndrc.gov.cn/yjzxDownload/20200812xbdqgllcyfzml.pdf (consultato il 3 agosto 2021).

(20)  Relazione — capitolo 10, pagg. 221-230.

(21)  Ad esempio le riforme del 2002 hanno separato la produzione di energia dalle reti di trasmissione e distribuzione e le due attività sono ora gestite da entità separate.

(22)  Pareri relativi all’approfondimento della riforma del settore energetico, pubblicati a marzo 2015 dal comitato centrale del PCC e dal Consiglio di Stato.

(23)  https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202012/t20201202_1252094.html?code=&state=123 (consultato il 3 agosto 2021).

(24)  In particolare, « i dipartimenti degli enti locali, in coordinamento con l’ente distaccato dell’amministrazione nazionale dell’energia, riferiscono tempestivamente alla commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e all’amministrazione nazionale per l’energia in merito alla firma di contratti a medio e lungo termine nonché alle questioni pertinenti, e garantiscono il collegamento tra la firma dei contratti a medio e lungo termine e l’energia a pronti ».

(25)  http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-01/06/content_5577440.htm (consultato il 3 agosto 2021).

(26)  Relazione — capitolo 10.

(27)  Relazione — capitolo 12, pag. 269.

(28)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 63), considerando 81.

(29)  Consultabile sul sito web della NEA: www.nea.gov.cn/2021-05/18/c_139953498.htm (consultato il 3 agosto 2021).

(30)  Comunicazione dell’NDRC n. 902 (2020) https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202012/t20201207_1252389.html?code=&state=123 (consultato il 5 agosto 2021).

(31)  Comunicazione 338 (2021). www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202104/t20210429_1278643.html (consultato il 3 agosto 2021).

(32)  Cfr. l’articolo del sito Nasdaq (originale di Reuters, Beijing Newsroom). China grants one-year trial extensions at 15 coal mines to boost output. https://www.nasdaq.com/articles/china-grants-one-year-trial-extensions-at-15-coal-mines-to-boost-output-2021-08-04 (4 agosto 2021).

(33)  Relazione — sezione 12.3.1.1. Il calcare e la quarzite figurano in particolare nell’allegato 4 del piano relativo alle norme di progettazione per la scala minima di estrazione dei minerali chiave.

(34)  Consultabile al seguente indirizzo: https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.

(35)  Sito web della società. http://www.sxshyh.com/html/guanyuwomen/.

(36)  Cfr. articolo su Ningxia News: Ningxia Autonomous Region adds 5 more enterprise technology centers. 27 ottobre 2020. http://www.nxnews.net/sz/nxdj/202010/t20201027_6904926.html (consultato il 6 agosto 2021).

(37)  Cfr. articolo su Ningxia Daily: Ningxia strengthens, extends and expands the supply chain and to create an upgraded raw material industry. 11 settembre 2020. http://nx.cnr.cn/xwdd/20200911/t20200911_525250053.shtml (consultato il 5 agosto 2021).

(38)   Unione europea — Misure antidumping sul biodiesel originario dell’Argentina, relazione dell’organo d’appello, WT/DS473/AB/R, punto 6.23.

(39)  Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(40)  https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/brazil/.

(41)  https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2021-03-25#caderno-jornal.

(42)  https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2021-03-13#caderno-jornal.

(43)  https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2019/Brazil_Country_Profile/155_CountryProf_Brazil_EN_WEB.pdf (pag. 31).

(44)  ACR e ACL: as diferenças entre os ambientes de contratação (esferaenergia.com.br).

(45)  La determinazione del valore esente da distorsioni è spiegata al considerando 145.

(46)  La determinazione del valore esente da distorsioni è spiegata al considerando 146.

(47)  La determinazione del valore esente da distorsioni è spiegata al considerando 148.

(48)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(49)  https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx?_afrLoop=2007202804813928&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ejmgka3iz_63#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dejmgka3iz_63%26_afrLoop%3D2007202804813928%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dejmgka3iz_119.

(50)  https://www.jornalcontabil.com.br/quanto-custa-um-funcionario-aprenda-a-calcular/ o https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee.

(51)  http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a).

(52)  http://www.aneel.gov.br/a-aneel.

(53)  http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias.

(54)  http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria.

(55)  https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2021-03-13#caderno-jornal.

(56)  I dati relativi al volume delle importazioni riportati nella tabella 3 sono stati estrapolati. I quattro Stati membri rappresentavano l’82,6 % nel 2017, il 72,7 % nel 2018, il 95,2 % nel 2019 e il 94,8 % nel periodo dell’inchiesta.