8.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 356/27


REGOLAMENTO (UE) 2021/1770 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2021

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM per le navi battenti bandiera italiana e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 18 metri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio (2) fissa le possibilità di pesca per il 2021.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, lo sforzo di pesca massimo consentito relativo al gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), applicabile alle navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 18 metri, si ritiene raggiunto per il 2021.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto gruppo di stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento dello sforzo

Lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2021 all’Italia per il gruppo di stock di gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM di cui all’allegato si ritiene raggiunto a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca del gruppo di stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 18 metri sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2021

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).


ALLEGATO

N.

15/TQ90

Stato membro

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

EFF2/MED2_TR2

Gruppo di stock

Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11

Lunghezza fuori tutto delle navi interessate

≥ 12 m e < 18 m

Data di chiusura

15.8.2021