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27.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 342/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1713 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2021
che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 6 maggio 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2014 della Commissione (2) che, per la prima volta, ha istituito una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 fino all'8 maggio 2017 per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna). Un rinnovo di tale deroga è stato concesso dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/922 della Commissione (3), scaduto il 2 luglio 2021. |
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(2) |
L'11 marzo 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di proroga della suddetta deroga per l'utilizzo di sciabiche da natante per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) nelle sue acque territoriali della regione della Catalogna. |
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(3) |
La Spagna ha fornito motivazioni tecniche e scientifiche aggiornate che giustificano la deroga. |
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(4) |
Il 22 luglio 2021 la Spagna ha adottato il piano di gestione (4) previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 (di seguito, «piano di gestione spagnolo») . |
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(5) |
La richiesta riguarda le navi registrate nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma di Catalogna aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione spagnolo. |
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(6) |
La richiesta riguarda 26 navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m e con potenza del motore inferiore a 75 kW e, poiché le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate esclusivamente a queste 26 navi, il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento futuro dello sforzo di pesca. |
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(7) |
Le suddette navi sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(8) |
Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito, «CSTEP») ha esaminato, in occasione della riunione plenaria svoltasi dal 22 al 26 marzo 2021 (5), la richiesta di proroga della deroga da parte della Spagna e il progetto di piano di gestione spagnolo ad essa correlato. |
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(9) |
Secondo quanto rilevato dallo CSTEP, il piano di gestione spagnolo contiene elementi adeguati per quel che riguarda il monitoraggio e la gestione delle attività in questione e le condizioni per la concessione della deroga risultano soddisfatte. |
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(10) |
La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(11) |
La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di navi e, tenuto conto sia delle dimensioni ridotte della piattaforma continentale che della distribuzione geografica delle specie bersaglio, vi sono vincoli geografici specifici che limitano i fondali di pesca interessati. |
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(12) |
Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, in quanto soltanto le sciabiche da natante hanno le caratteristiche tecniche necessarie. |
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(13) |
Le attività di pesca in questione non interferiscono con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate. |
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(14) |
Questo tipo di pesca, inoltre, non ha un impatto significativo sull'ambiente marino poiché le sciabiche da natante sono attrezzi molto selettivi e non entrano in contatto con il fondale. |
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(15) |
Le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione spagnolo ad esse correlato vieta espressamente di pescare in habitat protetti. |
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(16) |
I requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'allegato IX, parte B, sezione I, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), non sono applicabili in quanto riferibili ai pescherecci da traino. |
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(17) |
La Spagna ha autorizzato una deroga alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 richiamandosi al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 7, di quest'ultimo, dal momento che la pesca in questione è altamente selettiva, ha un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento. |
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(18) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241. Tuttavia, a norma dell'allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, le deroghe relative alle dimensioni minime delle maglie adottate sulla base dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 in vigore al 14 agosto 2019 possono continuare ad applicarsi purché non comportino un aumento delle catture di novellame. La proroga della deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all'allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241, in quanto essa non comporta un allentamento delle norme di selettività in vigore al 14 agosto 2019, in particolare per quel che riguarda un aumento delle catture di novellame, e mira a conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 3 e 4 di quest'ultimo regolamento. |
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(19) |
Svolgendosi in acque poco profonde, a una distanza molto ravvicinata dalla costa, all'interno della fascia di tre miglia nautiche, le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività di altre navi. |
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(20) |
Le attività di pesca con sciabiche da natante sono disciplinate dal piano di gestione spagnolo al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241, ad eccezione dei molluschi bivalvi, siano minime. |
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(21) |
Le sciabiche da natante sono altamente selettive e non catturano cefalopodi. |
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(22) |
Il piano di gestione spagnolo include misure di monitoraggio delle attività di pesca, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(23) |
Le attività di pesca in questione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (7). |
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(24) |
È pertanto opportuno prorogare di tre anni la deroga richiesta. |
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(25) |
È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e conformemente al piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione. |
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(26) |
È opportuno limitare la durata della deroga al fine di consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere nel contempo l'elaborazione di un piano di gestione più efficace suffragato da maggiori dati scientifici. |
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(27) |
Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/922 è giunta a scadenza il 2 luglio 2021, è opportuno che, per garantire continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 3 luglio 2021. |
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(28) |
Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
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(29) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della regione della Catalogna, alla pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) effettuata da navi con sciabiche da natante, a condizione che tali navi:
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a) |
siano registrate nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna; |
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b) |
abbiano un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi ulteriore incremento dello sforzo di pesca messo in atto; e |
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c) |
siano titolari di un'autorizzazione di pesca e operino nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
Articolo 2
Piano di monitoraggio e relazione
Entro il 2 luglio 2024 la Spagna trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione spagnolo di cui all'articolo 1, lettera c).
Articolo 3
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 3 luglio 2021 al 2 luglio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2014 della Commissione, del 6 maggio 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna) (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 37).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/922 della Commissione, del 28 giugno 2018, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna) (GU L 164 del 29.6.2018, pag. 39).
(4) Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8463 - 22.7.2021, pag. 1.
(5) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — relazione sulla 66a riunione plenaria (PLEN-21-01). EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, disponibile all'indirizzo: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/2851300.
(6) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(7) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).