24.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/29


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1703 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 234, paragrafo 2, l’articolo 237, paragrafo 4, e l’articolo 239, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso nell’Unione, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. In particolare, gli articoli 162 e 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabiliscono prescrizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti. Gli articoli 162 e 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 non prevedono prescrizioni specifiche per i prodotti ottenuti dal colostro contenuti in prodotti composti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto chiarire le prescrizioni che si applicano all’ingresso nell’Unione di tali prodotti se contenuti in prodotti composti conformemente alle norme che si applicano all’ingresso nell’Unione di prodotti ottenuti dal colostro di cui all’articolo 153 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(2)

La gelatina e il collagene rientrano nella definizione di «prodotti a base di carne» di cui all’articolo 2, punto 44), del regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto l’ingresso nell’Unione è consentito solo alle partite di gelatina e collagene che soddisfano le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne. Tuttavia, la gelatina e il collagene contenuti in prodotti composti a lunga conservazione presentano rischi molto bassi per la sanità animale a causa dei trattamenti cui sono sottoposti durante la trasformazione. Per tale motivo è opportuno che i prodotti composti contenenti solo i suddetti tipi di prodotti a base di carne siano aggiunti all’elenco di prodotti composti che rientrano nell’ambito di applicazione della deroga di cui all’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e non siano pertanto tenuti ad essere accompagnati da un certificato sanitario, ma solo da una dichiarazione.

(3)

Conformemente all’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 i prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di carne devono essere accompagnati da una dichiarazione redatta e firmata da un operatore. I prodotti trasformati di origine animale devono tuttavia essere sottoposti a un rigoroso trattamento di riduzione dei rischi che ne garantisca la sicurezza dal punto di vista della sanità animale. Parrebbe tuttavia sproporzionato richiedere tali rigorosi trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti lattiero-caseari originari di paesi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo o di prodotti lattiero-caseari. Per tali paesi terzi le prescrizioni dovrebbero essere proporzionate ai rischi presentati dal paese di origine e dovrebbero essere tenute in considerazione le garanzie fornite dalle autorità competenti. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 per consentire l’ingresso nell’Unione di prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari originari di paesi terzi elencati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, senza che siano sottoposti a trattamenti specifici di riduzione dei rischi. È inoltre opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 anche per consentire l’ingresso nell’Unione di prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari originari di paesi terzi elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi, se sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi conformemente all’articolo 157 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

I prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a rigorosi trattamenti di riduzione dei rischi e gli ovoprodotti contenuti in prodotti composti a lunga conservazione presentano solo rischi limitati tanto dal punto di vista della sanità animale quanto da quello della sanità pubblica. L’ingresso nell’Unione di tali merci dovrebbe pertanto essere consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, ma elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne, di prodotti lattiero-caseari o di ovoprodotti.

(5)

Al fine di evitare indebiti oneri amministrativi per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti composti che presentano bassi rischi per la sanità animale, all’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione delle partite dovrebbe essere consentito di firmare la dichiarazione di cui all’articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(6)

Le norme previste nel regolamento delegato (UE) 2020/692 integrano quelle stabilite nel regolamento (UE) 2016/429. Poiché tali norme sono interconnesse, esse sono stabilite congiuntamente in un unico atto. Per motivi di chiarezza e affinché le norme che modificano il regolamento delegato (UE) 2020/692 siano applicate in modo efficace, è opportuno che anche queste siano stabilite in un atto delegato unico che preveda una serie completa di prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/692.

(8)

Poiché il regolamento delegato (UE) 2020/692 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:

1)

l’articolo 162 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 162

Prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro e/o ovoprodotti»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’ingresso nell’Unione di partite dei seguenti prodotti composti è consentito solo se i prodotti composti di tali partite provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione dei prodotti specifici di origine animale contenuti in tali prodotti composti:

a)

prodotti composti contenenti prodotti a base di carne;

b)

prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti lattiero-caseari e/o ovoprodotti;

c)

prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro.»;

2)

l’articolo 163 è sostituito dal seguente:

«Articolo 163

Prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione

1.   In deroga all’articolo 3, lettera c), punto i), l’ingresso nell’Unione di partite, accompagnate da una dichiarazione di cui al paragrafo 2, di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne, ad eccezione della gelatina e del collagene, né prodotti ottenuti dal colostro, e che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente, è consentito se tali prodotti composti contengono:

a)

prodotti lattiero-caseari che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i)

non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano stati ottenuti:

nell’Unione; o

in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari senza che siano sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 156, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti senza l’obbligo di applicare un trattamento specifico di riduzione dei rischi;

ii)

sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, colonna A o B, pertinente per le specie di origine del latte, a condizione che siano stati ottenuti in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 157, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;

iii)

sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi almeno equivalente a quelli di cui all’allegato XXVII, colonna B, indipendentemente dalle specie di origine del latte, se i prodotti lattiero-caseari non soddisfano tutte le prescrizioni di cui al punto i) o ii) o sono stati ottenuti in un paese terzo, in un territorio o in una loro zona non autorizzati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari ma autorizzati per l’ingresso nell’Unione di altri prodotti di origine animale conformemente al presente regolamento;

b)

ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi equivalente a quelli di cui all’allegato XXVIII.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1:

a)

accompagna partite di prodotti composti solo nei casi in cui la destinazione finale di tali prodotti è nell’Unione;

b)

è rilasciata dall’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione dei prodotti composti e attesta che i prodotti composti presenti nella partita soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.

3.   In deroga all’articolo 3, lettera a), punto i), l’ingresso nell’Unione dei prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo e degli ovoprodotti contenuti in prodotti composti che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente è consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non espressamente elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti di origine animale ma elencati per l’ingresso nell’Unione di:

a)

prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti;

o

b)

prodotti della pesca conformemente al regolamento (UE) 2017/625.».

Articolo 2

I riferimenti all’ex articolo 163, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 si intendono fatti all’articolo 163, paragrafo 1, di tale regolamento delegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).