13.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 321/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1466 DELLA COMMISSIONE
del 6 luglio 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 per quanto riguarda l’importo della cauzione e il periodo di validità dei titoli di esportazione per il riso
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 178 e l’articolo 223, paragrafo 3, lettere a), b) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione. |
(2) |
L’obbligo di presentare un titolo di esportazione per il «riso semigreggio (bruno)» di cui al codice NC 1006 20 e il «riso semilavorato o lavorato, lucidato o brillato» di cui al codice NC 1006 30 è stato abolito dal regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (3) quale modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1467 (4). |
(3) |
È pertanto necessario sopprimere le disposizioni di esecuzione relative all’importo della cauzione e al periodo di validità di tali titoli di esportazione, nonché il relativo obbligo di notifica. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato:
(1) |
all’articolo 19 bis, la lettera b) è soppressa; |
(2) |
all’allegato II, parte II, il punto A è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).
(3) Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all’incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2021/1467 della Commissione, del 6 luglio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda l’obbligo di titolo di esportazione per il riso (cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).