10.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 319/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1460 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2021
recante trecentoventiduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 6 settembre 2021 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:
«Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (nome nella grafia originale: خليفة محمد تركي السبيعي) [alias certi: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy; alias incerti: a) Abu Mohammed al-Qatari; b) Katrina]. Data di nascita: 1.1.1965. Luogo di nascita: Doha, Qatar. Cittadinanza: qatariana. N. passaporto: a) 1353275 (numero di passaporto qatariano che scade il 12.6.2022); b) 00685868 (numero di passaporto qatariano rilasciato a Doha il 5.2.2006 e scaduto il 4.2.2011). Numero di identificazione nazionale: 26563400140 (numero di identificazione qatariano). Indirizzo: Al-Waab, Qatar. Altre informazioni: il nome della madre è Hamdah Ahmad Haidoos. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 10.10.2008.»