6.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 313/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1449 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione delle sostanze attive clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB e prosulfocarb fino al 31 ottobre 2021, della sostanza attiva tritosulfuron fino al 30 novembre 2021 e delle sostanza attive amidosulfuron, bifenox, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, zolfo e triflusulfuron fino al 31 dicembre 2021. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2104 della Commissione (4) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva oli di paraffina fino al 31 dicembre 2021. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione (5) ha prorogato il periodo di approvazione delle sostanze attive clormequat, propaquizafop e quizalofop-P-etile fino al 30 novembre 2021 e delle sostanze attive 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), dimetaclor, etofenprox, penconazolo, tetraconazolo e tri-allato fino al 31 dicembre 2021. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1530 della Commissione (6) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva quizalofop-P-tefurile fino al 30 novembre 2021.

(3)

La scadenza dell’approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina è fissata al 31 dicembre 2021, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione (7).

(4)

Le domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (8).

(5)

Dato che la valutazione di tali sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze.

(6)

Occorre inoltre prorogare il periodo di approvazione delle sostanze attive 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, clofentezina, clomazone, daminozide, fenoxaprop-P, fludioxonil, flufenacet, lenacil, triflusulfuron e tritosulfuron per lasciare il tempo necessario a effettuare una valutazione delle proprietà di interferente endocrino di tali sostanze secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.

(7)

La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione, del 16 ottobre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron (GU L 344 del 19.10.2020, pag. 18).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2104 della Commissione, del 15 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva oli di paraffina (GU L 425 del 16.12.2020, pag. 93).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1530 della Commissione, del 7 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva quizalofop-P-tefurile (GU L 232 dell’8.9.2017, pag. 4).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione, del 6 ottobre 2011, che approva la sostanza attiva 8-idrossichinolina a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 263 del 7.10.2011, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 18 «8-idrossichinolina», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

2)

alla riga 40 «Deltametrina», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

3)

alla riga 65 «Flufenacet», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

4)

alla riga 69 «Fostiazato», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

5)

alla riga 102 «Clorotoluron», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

6)

alla riga 103 «Cipermetrina», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

7)

alla riga 104 «Daminozide», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

8)

alla riga 107 «MCPA», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

9)

alla riga 108 «MCPB», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

10)

alla riga 119 «Indoxacarb», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

11)

alla riga 160 «Prosulfocarb», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

12)

alla riga 161 «Fludioxonil», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

13)

alla riga 162 «Clomazone», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;

14)

alla riga 169 «Amidosulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

15)

alla riga 170 «Nicosulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

16)

alla riga 171 «Clofentezina», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

17)

alla riga 172 «Dicamba», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

18)

alla riga 173 «Difenoconazolo», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

19)

alla riga 176 «Lenacil», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

20)

alla riga 178 «Picloram», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

21)

alla riga 180 «Bifenox», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

22)

alla riga 181 «Diflufenican», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

23)

alla riga 182 «Fenoxaprop-P», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

24)

alla riga 183 «Fenpropidin», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

25)

alla riga 186 «Tritosulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «30 novembre 2022»;

26)

alla riga 276 «Clormequat», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «30 novembre 2022»;

27)

alla riga 278 «Propaquizafop», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «30 novembre 2022»;

28)

alla riga 279 «Quizalofop-P-tefurile »e« Quizalofop-P-etile», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «30 novembre 2022»;

29)

alla riga 284 «Dimetaclor», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

30)

alla riga 285 «Etofenprox», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

31)

alla riga 287 «Penconazolo», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

32)

alla riga 288, «Tri-allato», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

33)

alla riga 289 «Triflusulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

34)

alla riga 292 «Zolfo», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

35)

alla riga 293 «Tetraconazolo», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

36)

alla riga 294 «Oli di paraffina», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022».

37)

alla riga 295 «Olio di paraffina», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022».

38)

alla riga 299 «2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico)», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2022».