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2.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 309/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1430 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2021
che integra il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare ai fini della verifica delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce regole per la conformità in servizio di veicoli e motori, la durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, i sistemi diagnostici di bordo del veicolo e la misura del consumo di combustibile e delle emissioni di CO2. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/956, la Commissione è tenuta a monitorare, ove disponibili, i risultati delle prove su strada effettuate nell’ambito del regolamento (CE) n. 595/2009 per verificare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. |
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(3) |
Il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (3) integra il quadro giuridico per l’omologazione dei veicoli a motore e dei motori per quanto riguarda le emissioni e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo di cui al regolamento (UE) n. 582/2011della Commissione (4). In particolare, il regolamento (UE) 2017/2400 stabilisce le norme per il rilascio delle licenze per l’utilizzo di uno strumento di simulazione al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli nuovi che devono essere venduti, immatricolati o messi in circolazione nell’Unione e per l’utilizzo di tale strumento di simulazione e la dichiarazione dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante così determinati. |
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(4) |
Per comprendere a fondo le prove su strada ai fini della verifica delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi occorre un’analisi dei verbali di prova. |
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(5) |
Qualora la procedura di prova di verifica su strada non venga superata, sono necessarie ulteriori informazioni sulle cause, sul seguito dato e sui risultati delle indagini per determinare la causa del mancato superamento. |
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(6) |
Sono inoltre necessarie informazioni sul modo in cui i diversi verbali di prova sono collegati alla stessa famiglia di veicoli oggetto dell’indagine. |
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(7) |
Per consentire alla Commissione di ricevere tempestivamente i dati necessari al monitoraggio dei risultati delle prove su strada a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/956 e per preparare la relazione annuale a norma dell’articolo 10 di tale regolamento, è opportuno specificare entro quale termine le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a comunicare tali dati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dati da comunicare
Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/956, le autorità competenti degli Stati membri comunicano i seguenti dati:
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a) |
i verbali di prova di cui all’articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, al più tardi un mese dopo che il costruttore del veicolo li ha trasmessi all’autorità di omologazione; |
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b) |
informazioni su un’indagine volta a determinare la causa del mancato superamento di una procedura di prova di verifica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400, al più tardi un mese dopo l’inizio dell’indagine; |
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c) |
i risultati di un’indagine di cui all’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2400, comprese le informazioni sulle cause del mancato superamento di prove determinate conformemente al secondo comma di tale articolo connesse alla certificazione di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi o al funzionamento dello strumento di simulazione, al più tardi un mese dopo che l’autorità di omologazione ha determinato la causa del mancato superamento della prova; |
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d) |
i verbali di prova di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2400 recanti il numero del certificato relativo alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di una famiglia di resistenza aerodinamica per cui sono stati redatti, al più tardi un mese dopo che il costruttore ha fornito tali verbali all’autorità di omologazione; |
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e) |
per ciascun certificato delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di una famiglia di resistenza aerodinamica, rilasciato, esteso, rifiutato o revocato, i documenti di cui all’allegato VIII, appendici 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2400, compresi gli allegati, al più tardi un mese dopo che tali documenti sono stati redatti o ricevuti dall’autorità di omologazione. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1).