|
13.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 291/13 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1351 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2021
che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche dei sistemi e dei controlli per l’individuazione e la segnalazione di qualsiasi condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È opportuno garantire che le manipolazioni o i tentativi di manipolazione di un indice di riferimento siano individuati effettivamente e in maniera adeguata. È pertanto necessario che i sistemi e i controlli di un amministratore di indici di riferimento siano proporzionati alla natura, alla complessità e al rischio di manipolazione dell’indice di riferimento fornito e che il rischio di manipolazione sia valutato in maniera obiettiva tenendo conto dell’origine, della natura, della specificità e della gravità di tale rischio. |
|
(2) |
Al fine di garantire che qualsiasi condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento sia effettivamente individuata, è necessario predisporre adeguati sistemi automatizzati per monitorare i dati. I sistemi automatizzati da soli non sono tuttavia sufficienti a garantire che i comportamenti manipolatori siano effettivamente individuati. I sistemi automatizzati dovrebbero pertanto essere integrati da un adeguato livello di analisi umana svolta da personale adeguatamente formato. |
|
(3) |
Per garantire che le autorità competenti possano effettivamente valutare le misure adottate per identificare e segnalare i comportamenti scorretti, gli amministratori dovrebbero, su richiesta, fornire all’autorità competente informazioni sulla natura, la complessità e il rischio di manipolazione dell’indice di riferimento in questione e comprovare l’adeguatezza del livello di automazione e di analisi umana scelto. |
|
(4) |
I dipendenti di un amministratore di indici di riferimento responsabili del funzionamento dei sistemi e dei controlli dovrebbero ricevere una formazione adeguata che consenta loro di analizzare se un determinato dato sia sospetto o meno. La formazione dovrebbe garantire che tali dipendenti siano a conoscenza delle caratteristiche di una corretta trasmissione dei dati e delle discrepanze nei dati potenzialmente causate da manipolazioni o tentativi di manipolazione. Dovrebbe inoltre essere adattata alla natura, alla complessità e al rischio di manipolazione dell’indice di riferimento fornito. |
|
(5) |
È possibile che gli amministratori preferiscano esternalizzare le funzioni relative ai sistemi e ai controlli. L’esternalizzazione di tali funzioni dovrebbe essere possibile solo nella misura in cui non pregiudichi sostanzialmente il controllo esercitato dall’amministratore sulla fornitura dell’indice di riferimento o la capacità dell’autorità competente pertinente di vigilare sull’indice di riferimento, ed è in ogni caso soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011. |
|
(6) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
|
(7) |
L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
|
(8) |
Al fine di garantire la coerenza con la data di applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha introdotto nel regolamento (UE) 2016/1011 l’articolo 14, paragrafo 4, di tale regolamento, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sistemi adeguati e controlli efficaci
1. I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono:
|
a) |
appropriati e proporzionati alla natura, alla complessità e al rischio di manipolazione dell’indice di riferimento in questione; |
|
b) |
riesaminati periodicamente, e almeno una volta all’anno, e aggiornati ove necessario per garantire che continuino a essere conformi alla lettera a); |
|
c) |
documentati per iscritto in modo chiaro e comprensibile, compresi eventuali loro modifiche o aggiornamenti. |
Ai fini del primo comma, lettera a), l’amministratore valuta periodicamente e almeno una volta all’anno il rischio di manipolazione dell’indice di riferimento fornito, tenendo conto dei seguenti elementi:
|
a) |
le operazioni previste necessarie per fornire l’indice di riferimento; |
|
b) |
l’origine potenziale, la natura, la specificità e la gravità del rischio di manipolazione; |
|
c) |
le misure previste per affrontare il rischio di manipolazione, comprese le garanzie, le misure di sicurezza e le procedure interne. |
2. I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono, in misura adeguata alla natura, alla complessità e al rischio di manipolazione dell’indice di riferimento fornito, tutti i seguenti elementi:
|
a) |
un software in grado di effettuare la lettura, la riproduzione e l’analisi automatizzate differite dei dati; |
|
b) |
l’analisi umana ai fini dell’individuazione e dell’identificazione di comportamenti che possono comportare manipolazioni o tentativi di manipolazione di un indice di riferimento. |
3. Gli amministratori forniscono all’autorità competente, su sua richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e dimostrano l’adeguatezza del livello di automazione e di analisi umana scelto di cui al paragrafo 2.
Articolo 2
Formazione
4. I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono operati da dipendenti dell’amministratore adeguatamente e periodicamente formati per:
|
a) |
individuare e identificare eventuali dati sospetti che potrebbero essere il risultato di manipolazioni o tentativi di manipolazione dell’indice di riferimento; |
|
b) |
segnalare tempestivamente quanto scoperto alla propria linea gerarchica interna. |
5. Nel determinare il contenuto della formazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’amministratore tiene conto della natura, della complessità e del rischio di manipolazione dell’indice di riferimento fornito di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 3
Politica in materia di integrità dei dati
I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono documentati nella politica in materia di integrità dei dati, che contiene:
|
a) |
l’indicazione del rischio di manipolazione dell’indice di riferimento; |
|
b) |
la descrizione generale dei sistemi adeguati e dei controlli efficaci, in particolare della loro conformità ai requisiti di cui all’articolo 1; |
|
c) |
la descrizione generale della formazione dei dipendenti dell’amministratore coinvolti nel funzionamento dei sistemi adeguati e dei controlli efficaci di cui all’articolo 2; |
|
d) |
il nome e i dati di contatto delle persone responsabili dei sistemi adeguati e dei controlli efficaci. |
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).