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9.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 284/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1310 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2021
che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 27, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2), nell’allegato I (parte-FCL), sottoparte A, norma FCL.025, lettera b), punto 4, contiene testo in eccesso che comporta l’applicazione di una condizione supplementare. |
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(2) |
La versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 1178/2011, nell’allegato I (parte-FCL), sottoparte J, sezione 2, punto FCL.905.FI, lettera c), frase introduttiva, contiene un errore che altera il significato del testo. |
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(3) |
La versione in lingua tedesca del regolamento (UE) n. 1178/2011, nell’allegato I (parte-FCL), appendice 9, parte B, punto 7 «Abilitazioni per classe – mare», tabella, sezione 1, punti 1.5, 1.6 e 1.7, e nell’allegato IV (parte medica), sottoparte B, sezione 2, punto MED.B.070, lettera c), punto 3, prima frase, contiene errori che alterano il significato del testo. |
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(4) |
È quindi opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua francese, svedese e tedesca, del regolamento (UE) n. 1178/2011. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato previsto all’articolo 127, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).