5.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 282/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1295 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2021
recante deroga, per l’anno 2021, all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e anteriormente al 1o dicembre possono versare anticipi fino al 75 % per le misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
A causa della crisi conseguente alla pandemia di COVID-19 negli Stati membri gli agricoltori hanno incontrato difficoltà economiche e finanziarie eccezionali. Tenuto conto della vulnerabilità specifica di tali operatori economici e al fine di attenuare le conseguenze finanziarie e di liquidità di detta crisi, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/531 della Commissione (4) ha previsto una deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 consentendo agli Stati membri di versare un livello superiore di anticipi ai beneficiari per l’anno 2020. Poiché la pandemia di COVID-19 permane nel 2021 e gli agricoltori si trovano ancora confrontati a perturbazioni economiche, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare a versare anticipi maggiorati per l’anno di domanda 2021. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all’anno di domanda 2021 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all’85 % per il sostegno concesso nell’ambito dello sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(3) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/531 della Commissione, del 16 aprile 2020, relativo, per l’anno 2020, a una deroga all’articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all’articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti (GU L 119 del 17.4.2020, pag. 1).