2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/62


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1267 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2021

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 598/2009 (2) , il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo compreso tra 211,2 EUR e 237 EUR per tonnellata netta sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui, all’epoca, ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 87), originari degli Stati Uniti d’America («USA» o «paese interessato»). Nel seguito si fa riferimento al dazio compensativo istituito dal suddetto regolamento con l’espressione «le misure iniziali». L’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 (3), in seguito a un’inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha anche esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA.

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 (4), la Commissione europea ha istituito nuovamente le misure compensative definitive applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA in seguito a un riesame in previsione della scadenza (il «precedente riesame in previsione della scadenza»).

(4)

Il regolamento (UE) 2015/1519, come modificato dal regolamento (UE) 2016/675 (5), ha inoltre esteso il dazio compensativo definitivo alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, entrambe situate in Ontario, Canada, e dalla società DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nuova Scozia, Canada. Con lo stesso regolamento, la Commissione europea ha anche esteso il dazio compensativo definitivo alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA.

(5)

I dazi compensativi attualmente in vigore sono importi fissi compresi tra 211,2 EUR e 237 EUR per tonnellata netta sulle importazioni dei produttori esportatori.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(6)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base»).

(7)

La domanda di riesame è stata presentata l’11 giugno 2020 dall’European Biodiesel Board («EBB» o «il richiedente»), per conto di produttori dell’UE che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di biodiesel. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il rischio di persistenza o reiterazione dell’ingresso nell’Unione di biodiesel oggetto di sovvenzioni e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

2.   APERTURA DI UN RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA

(8)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 14 settembre 2020 la Commissione, sulla base dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di biodiesel originario degli USA. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (8) («l’avviso di apertura»).

(9)

Nella stessa data, il 14 settembre 2020, la Commissione ha avviato in parallelo un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA.

(10)

Il governo del Canada ha presentato osservazioni in merito all’avvio di tale riesame rilevando che, in caso di mantenimento delle misure, avrebbe dovuto essere mantenuta anche l’esenzione concessa ai tre produttori di biodiesel canadesi. La Commissione ha mantenuto l’esenzione all’articolo 2 del presente regolamento.

2.1.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(11)

L’inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

2.2.   Recesso del Regno Unito dall’Unione europea

(12)

Il presente procedimento è stato avviato il 14 settembre 2020, ossia durante il periodo transitorio concordato tra il Regno Unito e l’UE nel quale il Regno Unito restava soggetto al diritto dell’Unione. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito non potevano dunque più essere considerate parti interessate nel presente procedimento.

(13)

Con una nota al fascicolo (9) datata 15 gennaio 2021, la Commissione ha invitato gli operatori del Regno Unito che ritenevano di poter essere ancora considerati parti interessate a contattarla. BP OIL International Limited e Argent Energy hanno chiesto di continuare a essere considerate parti interessate e hanno ottenuto tale diritto sulla base degli elementi di prova presentati. In particolare, entrambe le società hanno fornito prova dell’esistenza, all’interno dei rispettivi gruppi, di soggetti collegati operanti sul mercato dell’Unione. La società madre britannica Valero Energy Limited è stata invece sostituita dalla sua controllata irlandese Valero Energy Limited Ireland, in quanto quest’ultima opera sul mercato dell’Unione.

2.3.   Parti interessate

(14)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti negli USA e le autorità degli USA, gli importatori noti, gli utilizzatori, gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(15)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2.4.   Campionamento

(16)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento in conformità dell’articolo 27 del regolamento di base.

 

    Campionamento dei produttori dell’Unione

(17)

Il 14 settembre 2020 la Commissione ha comunicato alle parti interessate il campione provvisorio dei produttori dell’Unione a norma del punto 5.3 dell’avviso di apertura. Il campione è stato selezionato sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nel 2019, nonché dell’ubicazione geografica dei produttori del prodotto simile. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 17,5 % dei volumi di produzione totali stimati del prodotto simile nell’Unione e assicuravano anche una buona distribuzione geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni entro il termine di sette giorni dalla notifica del campione provvisorio di produttori dell’Unione.

 

    Campionamento degli importatori

(18)

Al fine di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(19)

Solo un importatore indipendente, Shell Trading Rotterdam BV, ha fornito le informazioni richieste, per cui la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

 

    Campionamento dei produttori esportatori

(20)

Al fine di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori degli USA a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità del paese esportatore di individuare e/o contattare altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(21)

Tre produttori esportatori degli USA si sono manifestati e si sono dichiarati disposti a collaborare con la Commissione nell’inchiesta. In considerazione del loro numero ridotto, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e tutte e tre le società sono state invitate a rispondere al questionario.

2.5.   Collaborazione del paese interessato

(22)

Il 15 ottobre 2020 una delle società che inizialmente avevano collaborato ha informato via email la Commissione che non avrebbe più collaborato. Nemmeno le altre due società hanno compilato e restituito il questionario entro il termine fissato per fornire le informazioni richieste.

(23)

Il 10 novembre 2020 la Commissione ha inviato una lettera alle tre società, informandole della sua intenzione di applicare l’articolo 28 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni dell’inchiesta in base ai dati disponibili. Anche le autorità degli USA sono state informate di tale intenzione. Il termine per la presentazione di osservazioni in merito alla lettera era il 17 novembre 2020. Non sono pervenute osservazioni.

(24)

All’atto dell’apertura, con nota verbale del 14 settembre 2020, la Commissione ha chiesto inoltre alle autorità degli USA di compilare e restituire il questionario antisovvenzioni destinato al governo degli USA. Non è pervenuta alcuna risposta entro il termine fissato.

(25)

Il 10 novembre 2020 la Commissione ha inviato una nota verbale per informare le autorità degli USA della sua intenzione di applicare l’articolo 28 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni dell’inchiesta in base ai dati disponibili, tenuto conto della mancanza di collaborazione.

(26)

Il termine per la presentazione di osservazioni in merito alla nota verbale era il 17 novembre 2020. Non sono pervenute osservazioni.

(27)

La Commissione ha pertanto concluso che né i produttori esportatori né il governo degli USA hanno collaborato all’inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Ha quindi deciso di applicare le disposizioni dell’articolo 28 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

2.6.   Questionari

(28)

All’atto dell’apertura una copia dei questionari è stata resa disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio.

(29)

Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione e da un importatore indipendente dell’Unione.

2.7.   Verifica

(30)

In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della sua decisione, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (10). La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate.

 

Produttori dell’Unione

SAIPOL Bu Diester, Francia

CAMPA Iberia S.A.U., Spagna

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Germania

 

Importatori

Shell Trading Rotterdam BV, Paesi Bassi

2.8.   Divulgazione delle informazioni

(31)

Il 21 maggio 2021 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi compensativi. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(32)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, prese in considerazione. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite.

3.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

3.1.   Prodotto in esame

(33)

Il prodotto in esame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA, attualmente classificati ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001029, 3826001059, 3826001099), ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009019) («prodotto in esame»).

(34)

Il biodiesel è un carburante rinnovabile prodotto da un’ampia gamma di materie prime, ossia oli vegetali quali olio di colza, olio di soia, olio di palma, oli per friggere usati, grassi animali o biomassa.

(35)

Il biodiesel è utilizzato nel settore dei trasporti, prevalentemente miscelato con diesel minerale (ossia petrolio/diesel convenzionale) e in misura molto marginale in forma pura (B100).

3.2.   Prodotto simile

(36)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e [tecniche] di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno degli USA; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(37)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(38)

La società svedese Preem AB e la società Valero Energy Ltd Ireland, produttrici e fornitrici di carburante e in quanto tali utilizzatrici del prodotto in esame, hanno affermato che il biodiesel a base di estere metilico di acidi grassi (FAME) e quello a base di oli vegetali idrotrattati (HVO) sono due tipi diversi di biodiesel, e che l’HVO dovrebbe essere escluso dall’attuale definizione del prodotto. Nel regolamento del 2009 che ha istituito misure provvisorie (11), tutti i tipi di biodiesel e miscele di biodiesel erano considerati carburanti biodiesel. I tipi di biodiesel FAME e HVO possono entrambi essere miscelati con diesel: nonostante alcune differenze nelle caratteristiche fisiche, l’uso finale del prodotto è lo stesso ed entrambi i prodotti sono fabbricati dall’industria dell’Unione. Inoltre la denuncia dell’inchiesta iniziale definiva espressamente il carburante diesel derivato da HVO come parte del prodotto in esame e all’epoca nessuna delle parti ha contestato tale affermazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

4.1.   Osservazioni preliminari

(39)

In conformità dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni del prodotto in esame originario degli USA, nonché di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e delle autorità degli USA, come descritto ai considerando da 22 a 27, non è stato possibile effettuare un’analisi basata su dati verificati forniti dai produttori esportatori e dalle autorità degli USA.

(40)

A norma dell’articolo 28 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili. La Commissione ha utilizzato le fonti di informazione seguenti: la domanda di riesame in previsione della scadenza e le successive osservazioni presentate dal richiedente, Eurostat, Global Trade Atlas («GTA») e i siti web dell’Energy Information Administration («EIA») degli USA e del ministero dell’Agricoltura statunitense («USDA»).

(41)

La Commissione ha esaminato in particolare i seguenti regimi di sovvenzioni federali e statali, indicati nella domanda di riesame e individuati dalla Commissione come ancora attivi.

(42)

A causa della mancanza di collaborazione da parte delle autorità e dei produttori esportatori degli USA, e in considerazione delle conclusioni in merito alla persistenza delle sovvenzioni sulla base dei regimi sopra citati, la Commissione non ha invece potuto analizzare ulteriormente i regimi di sovvenzioni federali e statali indicati di seguito.

4.2.   Sovvenzioni — Regimi federali

4.2.1.   Credito in relazione alle miscele di biodiesel e credito in relazione al biodiesel

4.2.1.1.   Base giuridica

(43)

Il titolo 26, sezione 40 A, lettera b), dell’US Code («U.S.C.») costituisce la base giuridica di un regime di credito d’imposta di cui fruiscono le imprese che effettuano la miscelazione di biodiesel, i dettaglianti e gli utilizzatori finali. Sono previsti i seguenti crediti per il carburante biodiesel:

1)

credito in relazione alle miscele di biodiesel;

2)

credito in relazione al biodiesel;

3)

credito ai piccoli produttori di agri-biodiesel.

(44)

Il credito in relazione alle miscele di biodiesel è previsto dalla legislazione federale degli USA dal 2005 (12). Secondo la sezione 202, lettera a), dell’US Energy and Improvement and Extension Act 2008, questo credito d’imposta avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2009 (13). Tuttavia tale regime di sovvenzioni non è mai veramente scaduto, ma è stato ripetutamente ripristinato con efficacia retroattiva fino ad ora. Infine, in data 20 dicembre 2019, con il Further Consolidated Appropriations Act il Congresso degli USA ha ripristinato il regime per due anni con effetto dal 31 dicembre 2017 e l’ha prorogato di tre anni, ossia fino al 31 dicembre 2022 (14). Questa proroga di cinque anni è la più lunga dall’introduzione di questo regime di sovvenzioni.

(45)

A seguito della divulgazione delle informazioni il richiedente ha informato la Commissione che in data 25 maggio 2021 era stata presentata al Senato e alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti una proposta di legge volta a prorogare il regime del credito in relazione alle miscele di biodiesel di altri tre anni, ossia fino al 31 dicembre 2025.

(46)

Come il credito in relazione alle miscele di biodiesel, anche il credito in relazione al biodiesel è in vigore nella legislazione federale degli USA dal 2005 (15). Secondo la sezione 202, lettera a), dell’US Energy and Improvement and Extension Act 2008, questo credito d’imposta avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2009 (16). Tuttavia nemmeno questo regime è mai scaduto, bensì è stato ripetutamente ripristinato con efficacia retroattiva fino ad ora. Infine, in data 20 dicembre 2019, con il Further Consolidated Appropriations Act il Congresso degli USA ha ripristinato il regime per due anni con effetto dal 31 dicembre 2017 e l’ha prorogato di tre anni, ossia fino al 31 dicembre 2022 (17).

(47)

Il credito d’imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel si applica soltanto ai piccoli produttori. Il regime è preso in esame nei considerando da 63 a 70.

4.2.1.2.   Ammissibilità

(48)

Per poter fruire del credito in relazione alle miscele di biodiesel di cui al considerando 43, punto 1), una società deve produrre una miscela di biodiesel e di carburante diesel e venderla come carburante o per essere utilizzata come carburante.

(49)

La persona che chiede l’incentivo deve ottenere un attestato da parte del produttore o dell’importatore del biodiesel, che identifica il prodotto e la percentuale di biodiesel e di agri-biodiesel (18) contenuta nel prodotto. Il credito consiste in un credito di accisa oppure, se l’importo dell’accisa dovuta dalla società è inferiore al totale del credito di accisa, la società può chiedere che il credito residuo sia imputato come credito d’imposta sul reddito rimborsabile. Un credito d’imposta sul reddito rimborsabile è un credito in relazione all’imposta sul reddito del contribuente oppure un versamento diretto. È rimborsabile perché il credito in eccedenza può essere versato al contribuente in forma di pagamento diretto in contanti se l’importo del credito è superiore all’imposta dovuta.

(50)

Il credito in relazione al biodiesel di cui al considerando 43, punto 2, è un credito d’imposta sul reddito non rimborsabile, concesso ai dettaglianti e agli utilizzatori finali di biodiesel non miscelato (puro). Possono usufruire del credito in relazione al biodiesel puro soltanto coloro che introducono biodiesel puro nel serbatoio di un veicolo o lo utilizzano come carburante. Va sottolineato che anche i produttori di biodiesel che producono il biodiesel per proprio uso possono beneficiare di questo credito. Per avere diritto al credito, il produttore di biodiesel deve quindi agire in qualità di dettagliante (quando introduce biodiesel nel serbatoio dell’utilizzatore finale) oppure in qualità di utilizzatore finale (quando utilizza il biodiesel nei propri veicoli).

4.2.1.3.   Attuazione pratica

(51)

Il biodiesel miscelato con carburante diesel può beneficiare di un credito d’accisa o di un credito d’imposta sul reddito. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il credito generalmente accordato era pari a 1 USD per gallone per tutti i tipi di biodiesel, vale a dire anche agri-biodiesel e diesel da biomassa.

(52)

Il credito d’imposta finale sulla miscela di carburante dipende dalla percentuale di biodiesel che essa contiene. Il minimo obbligatorio, che corrisponde alla prassi corrente, consiste nell’aggiungere lo 0,1 % di diesel minerale al 99,9 % di biodiesel (miscela denominata B99 negli USA), il che permette di ottenere il credito d’imposta massimo. Il credito d’imposta cui si ha diritto è calcolato in base alla percentuale di biodiesel in una miscela (ad esempio, 100 galloni di B99 contengono 99,9 galloni di biodiesel e danno diritto a un credito d’imposta di 99,90 USD). La trasformazione del biodiesel da prodotto puro (B100) in miscela (B99) è un processo semplice. Consiste nell’aggiunta dello 0,1 % di diesel minerale al biodiesel puro e non comporta alcuna modifica di rilievo del prodotto in esame. È la miscelazione che dà diritto al credito.

(53)

I produttori di biodiesel possono fruire dell’incentivo quando effettuano essi stessi la miscelazione. Il produttore deve miscelare il biodiesel puro con carburante diesel. In termini di diritto all’incentivo, non c’è nessuna differenza tra il biodiesel miscelato destinato alla vendita sul mercato interno e quello venduto all’esportazione.

(54)

Anche le società che non producono biodiesel puro, ma lo acquistano e lo trasformano in miscela di biodiesel possono fruire del credito d’imposta. Queste società devono ottenere un certificato dal produttore o dall’importatore del biodiesel (e, se del caso, da ogni rivenditore intermedio), attestante che il produttore non ha usufruito del credito d’imposta (19).

(55)

L’incentivo può assumere la forma di un credito d’accisa, di un credito d’imposta sul reddito o di un pagamento diretto in contanti. L’importo totale dell’incentivo resta lo stesso (1 USD per gallone), che si tratti di un credito d’accisa, di un credito d’imposta sul reddito o di un pagamento diretto al contribuente, o di una combinazione di tali forme.

(56)

L’U.S.C. prevede che il credito in relazione alle miscele di biodiesel sia concesso soltanto se la società che effettua la miscelazione di biodiesel e di diesel minerale ottiene dal produttore di biodiesel un certificato («Certificate for biodiesel»), nel quale il produttore attesta, tra l’altro, la quantità di biodiesel alla quale si riferisce il documento e precisa se si tratta di agri-biodiesel o di biodiesel di altro tipo.

(57)

Per quanto riguarda il credito in relazione al biodiesel, e analogamente al precedente riesame in previsione della scadenza, il dettagliante (o un produttore di biodiesel in qualità di dettagliante) o l’utilizzatore finale di biodiesel non miscelato possono fruire di un credito pari a 1,00 USD per gallone per tutti i tipi di biodiesel non miscelato (puro) introdotto nel serbatoio di un veicolo o utilizzato come carburante. Il credito d’imposta sul reddito d’impresa non rimborsabile è un credito utilizzabile a fronte dell’imposta sul reddito d’impresa. Si tratta di un credito non rimborsabile perché, se l’importo dei crediti dell’impresa è superiore all’importo dell’imposta dovuta, l’eccedenza non può essere versata all’impresa in forma di pagamento diretto in contanti.

(58)

Considerando che i produttori di biodiesel sono ammissibili a questi regimi e avvalendosi dei dati disponibili (20) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato.

4.2.1.4.   Conclusioni

(59)

Il credito in relazione alle miscele di biodiesel e il credito in relazione al biodiesel vanno considerati come incentivi fiscali, indipendentemente dal fatto che siano concessi sotto forma di versamenti in contanti (possibilità prevista solo nel caso delle miscele di biodiesel) o portati in detrazione sulle imposte dovute (opzione possibile nel caso di entrambi i crediti d’imposta).

(60)

La Commissione ha constatato, in linea con le sue risultanze nell’inchiesta iniziale, che i regimi si configurano come sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), del regolamento di base, in quanto costituiscono un contributo finanziario del governo degli USA in forma di sovvenzioni dirette (pagamenti in contanti, solo nel caso del credito in relazione alle miscele di biodiesel) e di sgravi fiscali (detrazioni d’imposta) (applicabili a entrambi i crediti d’imposta). L’incentivo conferisce un vantaggio alle imprese che ne usufruiscono.

(61)

I regimi si applicano alle sole società operanti nel settore del biodiesel: sono quindi considerati specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base e sono pertanto compensabili.

(62)

Infine, poiché il regime di credito in relazione alle miscele di biodiesel prevede una sovvenzione di 1 USD per gallone per tutti i tipi di biodiesel, la Commissione ha ritenuto che tale regime abbia accordato ai produttori esportatori di biodiesel degli USA sovvenzioni per un ammontare considerevole e sia stato il regime di gran lunga più importante durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Una sovvenzione di 1 USD per gallone ammonterebbe a circa 302 EUR per tonnellata.

4.2.2.   Credito d’imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel

4.2.2.1.   Base giuridica

(63)

Il titolo 26, sezione 40 A, dell’U.S.C. prevede anche un credito d’imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel, come il credito in relazione alle miscele di biodiesel e il credito in relazione al biodiesel.

(64)

Analogamente al credito in relazione alle miscele di biodiesel e al credito in relazione al biodiesel, come indicato ai considerando 44 e 46, il credito d’imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel è previsto dalla legislazione federale degli USA dal 2005 (21). Secondo la sezione 202, lettera a), dell’US Energy and Improvement and Extension Act 2008, questo credito d’imposta avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2009 (22). Tuttavia tale regime di sovvenzioni non è mai scaduto, bensì è stato ripetutamente ripristinato con efficacia retroattiva. Infine, in data 20 dicembre 2019, con il Further Consolidated Appropriations Act il Congresso degli USA ha ripristinato il regime per due anni con effetto dal 31 dicembre 2017 e l’ha prorogato di tre anni, ossia fino al 31 dicembre 2022.

4.2.2.2.   Ammissibilità

(65)

Possono usufruire di questo regime soltanto i piccoli produttori di agri-biodiesel puro. I soggetti che effettuano la miscelazione o gli operatori commerciali che acquistano ma non producono biodiesel non sono ammissibili al credito. Sono considerati piccoli produttori i soggetti la cui capacità produttiva non supera i 60 milioni di galloni annui di agri-biodiesel.

(66)

Il piccolo produttore di agri-biodiesel può fruire di un credito d’imposta non rimborsabile sul reddito generale d’impresa pari a 0,10 USD per gallone di agri-biodiesel prodotto. La produzione cui si applica il credito non può superare 15 milioni di galloni per produttore e per esercizio fiscale. Perché il produttore possa fruire del credito, l’agri-biodiesel deve essere utilizzato come carburante, venduto per essere utilizzato come carburante o utilizzato per produrre una miscela di biodiesel e carburante diesel, utilizzata come carburante o venduta per essere utilizzata come carburante. I piccoli produttori di agri-biodiesel possono quindi associare tale regime a quello del credito in relazione alle miscele di biodiesel e beneficiare così di un credito complessivo di 1,10 USD per gallone. I grandi produttori di agri-biodiesel possono invece usufruire solo del regime di credito in relazione alle miscele di biodiesel.

4.2.2.3.   Attuazione pratica

(67)

Le domande di credito d’imposta non rimborsabile sul reddito generale delle imprese sono presentate annualmente, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il credito per ogni gallone di biodiesel prodotto dal dichiarante durante l’esercizio fiscale in questione, fino a un massimo di 15 milioni di galloni, è detratto dall’imposta dovuta dal dichiarante sul reddito della società. Se l’imposta dovuta è inferiore al credito, l’eccedenza può essere riportata agli esercizi fiscali seguenti.

(68)

Tenuto conto che i produttori di biodiesel possono beneficiare di questo regime e sulla base dei dati disponibili (23) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione, utilizzando i dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato.

4.2.2.4.   Conclusioni

(69)

La Commissione ha constatato, in linea con le sue risultanze nell’inchiesta iniziale, che tale regime configura una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto prevede che il governo degli USA assegni un contributo finanziario rinunciando ad entrate altrimenti dovute. L’incentivo conferisce un vantaggio alle società che ne usufruiscono.

(70)

Il regime si applica solo alle società che producono biodiesel: è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

4.2.3.   Programma bioenergia dell’USDA per i biocarburanti avanzati

4.2.3.1.   Base giuridica

(71)

Il programma bioenergia per i biocarburanti avanzati (BPAB) del ministero dell’Agricoltura degli USA («USDA») è disciplinato dal titolo IX, sezione 9005, del Farm Security and Rural Investment Act del 2002 ed è attualmente codificato al titolo 7, sezione 8105 dell’US Code.

(72)

Il programma avrebbe dovuto scadere nel 2012, ma è stato prorogato nel 2013 (24) e successivamente nel 2014 (25). A tale riguardo, l’Agriculture Act del 2014 ha prorogato il programma di altri cinque anni, fino alla fine del 2018. Più recentemente, l’Agricultural Improvement Act del 20 dicembre 2018 ha prorogato questo programma di sovvenzioni di altri cinque anni, ossia fino alla fine del 2023 (26).

4.2.3.2.   Ammissibilità

(73)

Questo programma prevede sovvenzioni dirette ai produttori di biocarburanti avanzati, che sono generalmente definiti come «carburanti derivati da biomassa diversa dall’amido delle cariossidi di mais». La definizione comprende diesel prodotti da biomassa (27). Non più del cinque per cento dei fondi del programma può essere distribuito ai produttori ammissibili con una capacità di raffinazione superiore a 150 milioni di galloni annui di biocarburante avanzato. Le imprese che effettuano la miscelazione non sono ammissibili al programma.

4.2.3.3.   Attuazione pratica (28)

(74)

I partecipanti ricevono pagamenti diretti dal governo dopo aver presentato la domanda di ammissione al programma. I produttori sono tenuti ad iscriversi in primo luogo presso l’autorità competente e quindi a firmare un contratto. Per ottenere il pagamento relativo alla produzione di biocarburante avanzato di un determinato trimestre, i produttori devono presentare domanda per quel trimestre dell’esercizio fiscale. I pagamenti sono effettuati in relazione sia alla produzione effettiva sia all’incremento di produzione. I pagamenti per la produzione effettiva sono calcolati trimestralmente sulla quantità di biocarburante avanzato prodotto effettivamente ogni trimestre.

(75)

I pagamenti in relazione all’incremento di produzione sono effettuati in base alla quantità di biocarburante avanzato ammissibile prodotto in un esercizio fiscale che supera la quantità prodotta negli esercizi fiscali precedenti (dal 2009).

(76)

Il finanziamento è ripartito tra tutti i produttori manifestatisi in base al valore Btu (29) della produzione. Il finanziamento è ripartito equamente tra tutti i produttori in funzione del valore Btu.

(77)

Tenuto conto che i produttori di biodiesel possono beneficiare di questo regime e sulla base dei dati disponibili (30) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione, utilizzando i dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato.

4.2.3.4.   Conclusioni

(78)

Secondo la Commissione tale regime configura una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto il regime prevede un contributo finanziario da parte del governo degli USA sotto forma di sovvenzione diretta. L’incentivo conferisce un vantaggio alle società che ne usufruiscono.

(79)

Il regime si applica solo alle società che producono biodiesel: è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

4.2.4.   Credito per la produzione di biocarburante cellulosico

4.2.4.1.   Base giuridica

(80)

Il programma esiste dal 1o gennaio 2009, è stato istituito dal Food, Conservation, and Energy Act del 2008 ed è amministrato dal servizio nazionale delle entrate (IRS). È codificato al titolo 26, sezione 40, lettera b), paragrafo 6), dell’US Code.

(81)

Inizialmente tale sovvenzione avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2012. È stata invece prorogata diverse volte, da ultimo dal Further Consolidated Appropriations Act del 20 dicembre 2019 fino al 1o gennaio 2021.

4.2.4.2.   Ammissibilità

(82)

Questo regime prevede un credito d’imposta non rimborsabile sul reddito generale d’impresa di 1,01 USD per gallone di biocarburante di seconda generazione utilizzato come carburante o venduto per essere utilizzato come carburante. Sono ammissibili i produttori, compresi i produttori di biocarburanti derivati da materie lignocellulosiche o emicellulosiche con disponibilità rinnovabile o reiterabile nonché di combustibili a base di alghe.

4.2.4.3.   Attuazione pratica

(83)

Tenuto conto che i produttori di biodiesel possono beneficiare di questo regime e sulla base dei dati disponibili (31) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione, utilizzando i dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato.

(84)

Si prevede inoltre che in futuro i biocarburanti cellulosici rappresenteranno una parte significativa della produzione degli USA, come dimostrano i numerosi progetti in atto per lo sviluppo di capacità di produzione di diesel cellulosico (32).

4.2.4.4.   Conclusioni

(85)

Secondo la Commissione tale regime configura una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto il regime prevede un contributo finanziario da parte del governo degli USA sotto forma di sovvenzione diretta. L’incentivo conferisce un vantaggio alle società che ne usufruiscono.

(86)

Il regime si applica solo a società che producono biocarburanti derivati da materie lignocellulosiche o emicellulosiche con disponibilità rinnovabile o reiterabile nonché combustibili a base di alghe. È quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

4.2.5.   Programma di assistenza dell’USDA per le bioraffinerie e la fabbricazione di sostanze chimiche rinnovabili e di bioprodotti

4.2.5.1.   Base giuridica

(87)

Il programma di assistenza dell’USDA per le bioraffinerie e la fabbricazione di sostanze chimiche rinnovabili e di bioprodotti è previsto al titolo 7, sezione 8103 (assistenza alla bioraffineria) dell’U.S. Code ed è gestito dal ministero dell’Agricoltura degli USA (USDA).

(88)

Tale programma era denominato «Garanzie sui prestiti relativi ai biocarburanti avanzati» nel precedente riesame in previsione della scadenza, nel contesto del quale non è stato tuttavia analizzato.

(89)

Dalla domanda di riesame risulta che il programma era in vigore nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.2.5.2.   Ammissibilità

(90)

Questo programma prevede garanzie su prestiti fino a 250 milioni di USD per fornire assistenza nello sviluppo di tecnologie nuove ed emergenti per biocarburanti avanzati (incluso il biodiesel), sostanze chimiche rinnovabili e bioprodotti. In generale sono ammissibili al programma due tipi di progetti: bioraffinerie e impianti di fabbricazione di bioprodotti. I biocarburanti avanzati sono definiti come carburanti derivati da biomassa rinnovabile diversa dall’amido delle cariossidi di mais. Il progetto deve essere ubicato in uno Stato degli USA.

(91)

Fra i richiedenti ammissibili vi sono, a titolo puramente illustrativo, persone fisiche, amministrazioni statali o locali, cooperative agricole, laboratori nazionali, istituti di istruzione superiore e cooperative elettriche rurali.

(92)

L’importo totale della partecipazione federale (garanzia sui prestiti, più altri finanziamenti federali) non deve superare l’80 % dei costi totali ammissibili del progetto. Il mutuatario e altri soggetti coinvolti nel progetto devono effettuare un considerevole conferimento di capitale in contanti.

4.2.5.3.   Attuazione pratica

(93)

Tenuto conto che i produttori di biodiesel possono beneficiare di questo regime e sulla base dei dati disponibili (33) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione, utilizzando i dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato.

4.2.5.4.   Conclusioni

(94)

Secondo la Commissione tale regime configura una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto il regime prevede un contributo finanziario da parte del governo degli USA sotto forma di incentivo fiscale. L’incentivo conferisce un vantaggio alle società che ne usufruiscono.

(95)

Il regime si applica alle sole società operanti nel settore dei biocarburanti avanzati: è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

4.3.   Sovvenzioni — Regimi statali

4.3.1.   Rimborso d’imposta dello Stato dell’Iowa ai produttori di biodiesel

4.3.1.1.   Base giuridica

(96)

La base giuridica di questo regime, gestito dal dipartimento delle Entrate dell’Iowa, è la sezione 423.4(9), del codice dell’Iowa.

(97)

Il regime avrebbe dovuto scadere il 1o gennaio 2015 ma è stato prorogato una prima volta fino al 1o gennaio 2018 dall’85a Assemblea generale dello Stato dell’Iowa nel 2014. Nel 2016 l’86a Assemblea generale dello Stato dell’Iowa, in virtù di una legge adottata il 24 maggio 2016 (capo 1106), ha prorogato il regime per un altro periodo di nove anni, ossia fino al 1o gennaio 2025.

4.3.1.2.   Ammissibilità

(98)

Il produttore deve essere un fabbricante di biodiesel, registrato dall’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente a norma del 40 C.F.R, articolo 79.4. In conformità del codice dell’Iowa, sezione 214 A.2, il biodiesel deve essere destinato a miscele di biocarburante e deve essere prodotto nell’Iowa.

4.3.1.3.   Attuazione pratica

(99)

I produttori di biodiesel ammissibili devono presentare una domanda di rimborso specificando la quantità di galloni di biodiesel prodotti durante il trimestre. Il dipartimento delle Entrate esamina la domanda di rimborso e, se l’approva, eroga il rimborso a ciascun produttore di biodiesel ammissibile.

(100)

Le domande di rimborso sono presentate ad aprile, luglio, ottobre e gennaio di ogni anno e i rimborsi sono effettuati a maggio, agosto, novembre e febbraio di ogni anno.

(101)

Il programma prevede un rimborso di 0,02 USD per gallone di biodiesel prodotto nell’Iowa. Il rimborso è limitato ai primi 25 milioni di galloni prodotti in ciascun impianto.

(102)

Tenuto conto che i produttori di biodiesel possono beneficiare di questo regime e sulla base dei dati disponibili (34) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione, utilizzando i dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato.

4.3.1.4.   Conclusioni

(103)

Secondo la Commissione tale regime configura una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto prevede che lo Stato dell’Iowa assegni un contributo finanziario rinunciando ad entrate altrimenti dovute. L’incentivo conferisce un vantaggio alle società che ne usufruiscono.

(104)

Il regime è destinato solo alle società che producono biodiesel e altri tipi di carburante: è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

4.3.2.   Credito d’imposta dello Stato del Kentucky sulla produzione di biodiesel

4.3.2.1.   Base giuridica

(105)

La base giuridica di questo programma, gestito dal dipartimento delle Entrate del Kentucky, si trova alle sezioni da 141.422 a 141.425 dei Kentucky Revised Statutes (KRS).

(106)

Tale regime è stato introdotto tramite i 2005 Kentucky ACTS, capo 168, sezione 137, ed è entrato in vigore il 18 marzo 2005. È stato modificato nel 2006 e nel 2007. Attualmente è disciplinato dalla versione 2019 dei KRS, come indicato nel precedente considerando.

4.3.2.2.   Ammissibilità

(107)

Qualsiasi produttore di biodiesel, impresa che effettua la miscelazione di biodiesel o produttore di diesel rinnovabile, fisicamente ubicato nel Kentucky, ha diritto al credito d’imposta sulla produzione.

4.3.2.3.   Attuazione pratica

(108)

Il richiedente ammissibile deve presentare al dipartimento delle Entrate la domanda per fruire del credito d’imposta per i galloni di biodiesel prodotto o miscelato (o per il diesel rinnovabile prodotto) in Kentucky entro il 15o giorno del primo mese successivo alla chiusura dell’anno civile precedente.

(109)

Per ottenere il credito d’imposta è obbligatorio allegare il certificato di credito emesso dal dipartimento alla dichiarazione fiscale in relazione alla quale si richiede il credito d’imposta (35).

(110)

L’importo del credito d’imposta è pari a un dollaro (1 USD) per gallone di biodiesel prodotto da un produttore di biodiesel, o un dollaro (1 USD) per gallone di biodiesel utilizzato nel processo di miscelazione da un’impresa che effettua la miscelazione, e un dollaro (1 USD) per gallone di diesel rinnovabile (ossia carburante diesel derivato da biomassa) prodotto da un produttore di diesel rinnovabile, purché l’importo totale del credito approvato per tutti i produttori di biodiesel, le imprese che effettuano la miscelazione e i produttori di diesel rinnovabile non superi il massimale annuo di 10 milioni di USD.

(111)

Tenuto conto che i produttori di biodiesel possono beneficiare di questo regime e sulla base dei dati disponibili (36) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione, utilizzando i dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato.

4.3.2.4.   Conclusioni

(112)

La Commissione ha constatato che tale regime configura una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto prevede che lo Stato del Kentucky assegni un contributo finanziario rinunciando ad entrate altrimenti dovute. L’incentivo conferisce un vantaggio alle società che ne usufruiscono.

(113)

Il regime è destinato solo alle società che producono biodiesel e altri tipi di carburante: è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

4.3.3.   Programma di incentivi dello Stato del Texas per la produzione di etanolo e biodiesel

4.3.3.1.   Base giuridica

(114)

La base giuridica di questo regime gestito dall’Ufficio del turismo e dello sviluppo economico del Texas è il capo 16 del Texan Agriculture Code, dal titolo «Fuel Ethanol, Renewable Methane, Biodiesel, And Renewable Diesel Production Incentive Program».

(115)

Il capo 16 del Texan Agriculture Code non è stato modificato dal 2011. Il regime quindi è ancora in vigore.

4.3.3.2.   Ammissibilità

(116)

A norma di questo regime il governo del Texas eroga sovvenzioni a società ammissibili che producono etanolo, metano rinnovabile, biodiesel o diesel rinnovabile in Texas.

(117)

Per essere ammissibili, le società devono essere registrate presso l’Ufficio del turismo e dello sviluppo economico del Texas.

4.3.3.3.   Attuazione pratica

(118)

I produttori registrati che hanno versato una tassa di 32 centesimi per ciascun gallone di etanolo o MMBtu di metano rinnovabile prodotto e 1,6 centesimi per ciascun gallone di biodiesel prodotto hanno diritto a ricevere una sovvenzione pari a 20 centesimi per ciascun gallone di etanolo o MMBtu di metano rinnovabile prodotto e 10 centesimi per ciascun gallone di biodiesel prodotto in ciascun impianto registrato (entro il limite di 18 milioni di galloni annuali per impianto) fino al decimo anniversario della data di inizio di produzione dell’impianto (37).

(119)

Tenuto conto che i produttori di biodiesel possono beneficiare di questo regime e sulla base dei dati disponibili (38) (data la mancanza di collaborazione come indicato al considerando 27), la Commissione, utilizzando i dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, ha concluso che i produttori esportatori statunitensi ne hanno beneficiato.

4.3.3.4.   Conclusioni

(120)

Secondo la Commissione tale regime configura una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto prevede un contributo finanziario da parte dello Stato del Texas sotto forma di sovvenzioni dirette. L’incentivo conferisce un vantaggio alle società che ne usufruiscono, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

(121)

Il regime è destinato solo alle società che producono biodiesel e altri tipi di carburante: è quindi considerato specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

4.4.   Rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni

4.4.1.   Rischio di persistenza delle sovvenzioni dei tre regimi federali

(122)

Come nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, il regime principale resta il credito in relazione alle miscele di biodiesel. Tale regime è stato ripristinato il 20 dicembre 2019 dal Congresso USA con il Further Consolidated Appropriations Act (cfr. in proposito il considerando 44) ed era in vigore durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Non scadrà prima del 1o gennaio 2023.

(123)

Come il credito in relazione alle miscele di biodiesel, anche il credito in relazione al biodiesel e il credito d’imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel sono stati ripristinati il 20 dicembre 2019 dal Congresso USA con il Further Consolidated Appropriations Act fino al 31 dicembre 2022 (a tale riguardo, cfr. rispettivamente i considerando 46 e 64).

(124)

I tre regimi federali (credito in relazione alle miscele di biodiesel, credito in relazione al biodiesel e credito ai piccoli produttori di agri-biodiesel) sono stati adottati con l’American Jobs Creation Act del 2004 (39) e sono entrati in vigore per la prima volta il 1o gennaio 2005. Finora sono stati tutti ripetutamente ripristinati con efficacia retroattiva.

(125)

Inoltre, come spiegato al considerando 72, il programma bioenergia dell’USDA per i biocarburanti avanzati avrebbe dovuto scadere nel 2012 ma è stato prorogato nel 2013 e successivamente nel 2014. L’Agriculture Act del 2014 ha prorogato il programma di altri cinque anni, fino alla fine del 2018. Più recentemente, l’Agricultural Improvement Act del 20 dicembre 2018 ha prorogato questo programma di sovvenzioni di altri cinque anni, ossia fino alla fine del 2023.

(126)

Inoltre, come descritto al considerando 81, il «credito per la produzione di biocarburante cellulosico» avrebbe dovuto scadere nel 2012. Il programma è stato prorogato diverse volte: da ultimo è stato ripristinato il 20 dicembre 2019 dal Congresso USA con il Further Consolidated Appropriations Act fino al 1o gennaio 2021 (40).

(127)

Il «programma di assistenza dell’USDA per le bioraffinerie e la fabbricazione di sostanze chimiche rinnovabili e di bioprodotti» in precedenza era denominato «Garanzie sui prestiti relativi ai biocarburanti avanzati». I produttori di biodiesel degli USA ne hanno potuto usufruire costantemente durante tutta la sua esistenza. Nel periodo dell’inchiesta di riesame era ancora in vigore ed è stato costantemente ripristinato dalla prima data di entrata in vigore. Tutti i regimi di sovvenzioni precedentemente analizzati, in base ai quali sono state concesse sovvenzioni, erano in vigore durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Sulla base dei dati disponibili (41), la sovvenzione prevista dal regime del credito in relazione alle miscele di biodiesel ammonta da sola a 300 USD per ogni tonnellata di biodiesel miscelato con carburante diesel. Di conseguenza, data l’entità dell’importo della sovvenzione derivante solo dal regime del credito in relazione alle miscele di biodiesel, e considerati i numerosi altri regimi di sovvenzioni disponibili per i produttori di biodiesel degli USA, la Commissione ha concluso che l’industria del biodiesel degli USA ha continuato a ricevere sovvenzioni per importi superiori al livello minimo.

4.4.2.   Rischio di persistenza delle sovvenzioni di altri regimi

(128)

Tutti i regimi di sovvenzione precedentemente analizzati, in base ai quali sono state concesse sovvenzioni, erano in vigore durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(129)

Attualmente alcuni regimi di sovvenzioni statali di minore portata sono ancora in vigore, ad esempio quelli elencati al considerando 41, e nulla indica che verranno soppressi in un prossimo futuro.

4.4.3.   Conclusioni in merito alla persistenza delle sovvenzioni

(130)

Tenuto conto delle risultanze di cui sopra e data la mancanza di collaborazione da parte delle autorità e dei produttori esportatori statunitensi, la Commissione ha concluso che i produttori di biodiesel degli USA hanno continuato a beneficiare di tutti i regimi federali e statali descritti nei precedenti considerando e che gli importi delle sovvenzioni sono superiori al livello minimo.

4.5.   Rischio di importazioni sovvenzionate in quantità significative

(131)

Oltre a constatare l’esistenza di sovvenzioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio di persistenza delle importazioni sovvenzionate in provenienza dal paese interessato in caso di abrogazione delle misure. In seguito all’istituzione delle misure nel 2009, le importazioni di biodiesel dagli USA nell’Unione si sono ridotte quasi a zero a partire dal 2013. A titolo di esempio sono state importate circa 156 tonnellate dagli USA durante il PIR (dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020). Questi volumi rappresentano solo lo 0,04 % delle esportazioni totali degli USA e una percentuale anche minore del consumo dell’Unione. La Commissione ha analizzato la probabilità che le importazioni sovvenzionate riprendano in quantità significative in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati in particolare i seguenti elementi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata negli USA, la disponibilità di altri mercati e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

4.5.1.   Capacità inutilizzata presso i produttori esportatori degli USA

(132)

La Commissione ha valutato la possibilità che le esportazioni sovvenzionate dagli USA nell’Unione riprendano in volumi significativi in caso di scadenza delle misure. A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e del governo degli USA, come indicato al considerando 27, non è stato possibile effettuare un’analisi basata su dati verificati forniti dai produttori e dalle autorità statunitensi. La Commissione ha pertanto utilizzato le fonti di informazione seguenti: Eurostat, la domanda di riesame in previsione della scadenza, le successive osservazioni presentate dal richiedente e i siti web dell’Energy Information Administration (EIA) degli USA e del ministero dell’Agricoltura statunitense (USDA).

(133)

I dati dell’EIA indicano che la capacità dei produttori di biodiesel degli USA durante il periodo dell’inchiesta di riesame era pari a 8 412 000 tonnellate.

(134)

L’effettiva produzione di biodiesel negli USA durante il PIR è stata di 5 718 000 tonnellate (dati EIA), che corrisponde a un tasso di utilizzo degli impianti del 68 % e a una capacità inutilizzata del 32 %, ovvero circa 2 694 000 tonnellate. Questa notevole capacità inutilizzata dei produttori degli USA costituisce un incentivo ad aumentare la produzione di biodiesel e a venderlo a prezzi sovvenzionati sul mercato dell’Unione e potrebbe quindi essere utilizzata per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. I produttori degli USA possono infatti aumentare con facilità la loro produzione e destinarla all’esportazione nell’UE, beneficiando in tal modo dell’aumento del tasso di utilizzo degli impianti e della riduzione del costo di produzione unitario. L’immissione sul mercato dell’Unione della produzione corrispondente alla capacità inutilizzata negli USA avrebbe un impatto significativo, in quanto ammonterebbe a quasi il 18 % del consumo dell’Unione durante il PIR.

(135)

Inoltre durante il PIR la produzione di biodiesel degli USA (5 718 000 tonnellate) è stata inferiore al consumo (5 934 000 tonnellate). Di conseguenza gli USA hanno importato più biodiesel di quanto ne abbiano esportato. Durante il PIR le importazioni totali sono ammontate a 629 000 tonnellate, contro 428 000 tonnellate di esportazioni totali. Tuttavia, se la capacità produttiva disponibile non è stata utilizzata per soddisfare la domanda interna durante il periodo in esame, è improbabile che detta capacità sia utilizzata a tal fine in futuro. La capacità produttiva degli USA riportata durante il PIR (8 412 000 tonnellate, cfr. considerando precedente) era notevolmente superiore al consumo interno. Ciò significa che, se si aprono nuove opportunità di mercato per le esportazioni, con ogni probabilità i produttori statunitensi sfrutteranno la loro capacità inutilizzata per le vendite all’esportazione anziché per il consumo interno.

4.5.2.   Disponibilità di altri mercati

(136)

È improbabile che la capacità inutilizzata sia destinata ad aumentare le esportazioni in paesi terzi diversi dall’UE. I grandi mercati dei paesi terzi (Brasile, Indonesia, Argentina, Cina, Thailandia) sono autosufficienti in termini di produzione interna di biodiesel e fino ad ora gli USA non hanno esportato grandi quantità in tali paesi, malgrado la capacità inutilizzata di cui dispongono. Non vi è motivo di ritenere che questa situazione cambierà nel futuro.

4.5.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(137)

Per stabilire il prezzo all’esportazione nei paesi terzi, la Commissione si è basata su informazioni pubblicamente disponibili, ossia il Global Trade Atlas («GTA»). Ha estratto le quantità e i valori delle esportazioni di biodiesel di cui al codice SA 3826 00 con riferimento al PIR. Le quantità esportate (in tonnellate) in tutti i paesi (UE inclusa) ammontano a 389 075 tonnellate, di cui il volume esportato nell’Unione è stato insignificante.

(138)

Il prezzo medio franco fabbrica del biodiesel venduto nell’Unione da produttori dell’Unione durante il PIR, come indicato nella tabella 1, era di 771 EUR per tonnellata.

(139)

La tabella 1 mostra il prezzo di vendita medio in USD per tonnellata debitamente adeguato a livello franco fabbrica (deducendo 82,52 USD per tonnellata per il trasporto interno come indicato nella domanda di riesame in previsione della scadenza) per i sei paesi (al di fuori dell’UE) verso i quali gli USA hanno esportato più dello 0,1 % delle loro esportazioni totali durante il PIR.

Tabella 1

Volumi delle esportazioni e prezzi all’esportazione degli USA durante il PIR

Paesi di destinazione

Quantità esportate (in tonnellate)

Percentuale delle esportazioni in tutti i paesi

Prezzo medio franco fabbrica (USD) per tonnellata

Prezzo medio franco fabbrica (EUR) per tonnellata

Canada

354 442

91,1

805,33

728,48

Cina

12 363

3,2

316,49

286,29

Norvegia

3 500

0,9

862,48

780,18

Perù

2 144

0,6

591,72

535,26

Messico

1 204

0,3

661,23

598,13

Corea del Sud

475

0,1

363,15

328,49

Fonte: GTA

(140)

La tabella 1 evidenzia notevoli differenze nei prezzi all’esportazione tra i vari paesi destinatari della maggior parte delle esportazioni degli USA durante il PIR.

(141)

Dalla tabella 1 emerge inoltre che i prezzi medi all’esportazione più elevati sono praticati a paesi quali Canada e Norvegia, che ricevono il 92 % delle esportazioni totali degli USA. A tale proposito la domanda di riesame in previsione della scadenza precisa che il biodiesel più costoso esportato in Canada è derivato da tipi specifici di materie prime che presentano una migliore resistenza alle basse temperature, come la canola, o può anche essere biodiesel HVO caratterizzato da eccellenti proprietà a freddo. Il fatto che i prezzi medi all’esportazione nei due paesi in questione siano più elevati si spiega pertanto con il costo superiore delle materie prime (ad esempio la canola).

(142)

Sulla base del GTA, la Commissione ha calcolato un prezzo medio all’esportazione verso tutte le destinazioni durante il PIR, tenendo conto dei seguenti elementi:

a causa delle notevoli differenze dei prezzi all’esportazione degli USA (come evidenziato anche nella tabella 1 di cui al considerando 139), la Commissione ha escluso da questo calcolo tutti i paesi che per gli USA rappresentano una quota inferiore allo 0,1 % del volume totale delle vendite all’esportazione durante il PIR. Come indicato nella tabella 1, i paesi con una quota superiore allo 0,1 % del volume complessivo delle esportazioni degli USA erano sei in totale (a parte l’UE);

come risulta inoltre dalla stessa tabella, i prezzi medi all’esportazione più elevati sono praticati a paesi quali Canada e Norvegia, che ricevono il 92 % delle esportazioni totali degli USA. Il fatto che tali prezzi all’esportazione siano più elevati è dovuto al costo superiore delle materie prime (come la canola);

le esportazioni di biodiesel verso l’UE consisteranno prevalentemente in una combinazione di diversi tipi di biodiesel, tenuto conto dei vari climi presenti nell’UE, per cui i biodiesel da utilizzare nell’Europa settentrionale sono principalmente quelli che presentano una maggiore resistenza alle basse temperature;

il calcolo di una media semplice del prezzo all’esportazione ai fini della valutazione attuale offre quindi un’equa rappresentazione del prezzo medio che si osserverebbe sul mercato dell’Unione ed evita di attribuire un peso sproporzionato alle esportazioni verso Canada e Norvegia, tenuto conto della combinazione di tipi di biodiesel che sarebbero con ogni probabilità esportati nell’Unione, dove le condizioni climatiche variano ampiamente tra gli Stati membri.

(143)

Tenendo conto di tutti gli elementi di cui sopra, la Commissione ha calcolato una media semplice del prezzo all’esportazione pari a 682 USD per tonnellata (617 EUR). Tale prezzo medio all’esportazione pari a 617 EUR è un prezzo fob al quale devono essere aggiunti i costi di nolo marittimo e di assicurazione per arrivare a un prezzo cif. Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, qualora la destinazione fosse l’Unione tali costi ammonterebbero a circa 52 USD per tonnellata (47 EUR per tonnellata).

(144)

Secondo la Commissione l’importo di 47 EUR a tonnellata è un’indicazione ragionevole dei costi aggiuntivi di nolo marittimo e di assicurazione per altre destinazioni. Il prezzo medio all’esportazione degli USA verso paesi terzi è stato pertanto fissato a 617 EUR (fob), che, anche aggiungendo i costi di nolo marittimo e di assicurazione e il dazio doganale esistente (6,5 %) (arrotondati in totale a 104 EUR a tonnellata per coprire anche alcune spese aggiuntive successive all’importazione) per le esportazioni dagli USA nell’UE (in totale circa 721 EUR per tonnellata), sarebbe di gran lunga inferiore al prezzo franco fabbrica dell’industria dell’Unione, pari a 771 EUR per tonnellata.

(145)

Questo dimostra quindi che i produttori esportatori degli USA sarebbero in grado di vendere ad un prezzo inferiore a 771 EUR a tonnellata per penetrare nel mercato dell’Unione, e che questo li motiverebbe a riorientare una parte delle esportazioni attualmente dirette a paesi terzi verso il mercato dell’Unione, più allettante in termini di prezzo rispetto ad altri mercati di paesi terzi.

4.6.   Elusione e pratiche di assorbimento

(146)

Come affermato al considerando 1, le misure antisovvenzioni istituite nel 2009 sono state eluse mediante trasbordi attraverso il Canada e modifiche della composizione della miscela. L’esistenza di tali pratiche dimostra l’interesse di alcuni produttori degli USA per il mercato dell’Unione anche dopo l’istituzione delle misure ed è pertanto considerata un’indicazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori di biodiesel statunitensi.

4.7.   Conclusioni

(147)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che le sovvenzioni persistevano. Tenuto conto della notevole capacità inutilizzata dell’industria del biodiesel statunitense e dell’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e prezzi di vendita, in particolare per quanto riguarda il livello di prezzo delle esportazioni USA verso paesi terzi, la Commissione ha constatato che, in caso di scadenza delle misure, i produttori di biodiesel degli USA con ogni probabilità riprenderanno a esportare biodiesel a prezzi sovvenzionati nel mercato dell’Unione in grandi volumi.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione

(148)

In base ai dati forniti dal richiedente, durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 49 produttori dell’Unione. Tali produttori costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

(149)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata fissata a circa 14 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base delle informazioni fornite dall’industria dell’Unione. Come indicato al considerando 17, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano il 17,5 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

5.2.   Consumo dell’Unione

(150)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base di informazioni ottenute dall’industria e da Comext per i dati sulle importazioni.

(151)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in tonnellate)  (42)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione (in tonnellate)

13 843 702

15 444 700

15 762 282

16 955 685

Indice

100

112

114

122

Fonte: dati dell’industria dell’Unione, Comext

(152)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il consumo di biodiesel nell’Unione, calcolato come somma delle importazioni di biodiesel e delle vendite complessive dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE, è aumentato del 22 %, ossia da 13,8 milioni di tonnellate nel 2017 a 16,9 milioni di tonnellate.

5.3.   Importazioni del prodotto in esame dagli USA

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

(153)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base delle informazioni fornite da Eurostat (banca dati Comext). La quota di mercato delle importazioni è stata determinata sulla base dei dati forniti dal richiedente per le vendite interne dell’industria dell’Unione e da Comext per i dati commerciali.

(154)

Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate), quota di mercato e prezzi  (43)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)

176

2 339

139

156

Indice

100

1 329

79

89

Quota di mercato

0 %

0 %

0 %

0 %

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 243

972

1 269

1 812

Indice

100

78

102

146

Fonte: Comext, dati sulle vendite dell’industria dell’UE per il calcolo della quota di mercato

(155)

Dall’istituzione delle misure nel 2009, le importazioni dagli USA sono virtualmente cessate e durante il PIR sono ammontate solo a 156 tonnellate (rispetto a oltre 1 137 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta iniziale). Tenuto conto dei quantitativi trascurabili delle importazioni, i prezzi medi non potevano essere considerati rappresentativi.

5.3.2.   Prezzi e undercutting dei prezzi

(156)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame non vi sono state importazioni di biodiesel dagli USA nell’Unione che potessero essere utilizzate come base affidabile per il calcolo dell’undercutting.

(157)

Come alternativa, la Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

1)

la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica (771 EUR/tonnellata); e

2)

il prezzo medio all’esportazione applicato dai produttori USA ai paesi terzi, debitamente adeguato per tenere conto dei costi di trasporto verso l’Unione e dei dazi doganali dell’UE (721 EUR/tonnellata, cfr. considerando 144).

(158)

Dal confronto è risultato un undercutting pari al 6,4 %.

5.3.3.   Importazioni da altri paesi terzi

(159)

Durante il PIR le importazioni provenienti da paesi terzi sono ammontate a 3 750 000 tonnellate, ossia il 22 % circa del consumo totale dell’Unione. Le principali fonti delle importazioni di biodiesel diverse dagli USA sono state Argentina (24 % delle importazioni UE), Malesia (18 %), Singapore (13 %) e Indonesia (5 %).

(160)

Il volume (aggregato) delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni di biodiesel provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi  (44)

Paese

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Argentina

Volume (in tonnellate)

355 782

1 467 325

873 325

905 781

 

Indice

100

412

245

255

Quota di mercato

3 %

10 %

6 %

5 %

Prezzo medio

(EUR/tonnellata)

635

620

707

728

Indice

100

98

111

115

Malesia

Volume (in tonnellate)

335 769

388 615

731 679

679 860

 

Indice

100

116

218

202

Quota di mercato

2 %

3 %

5 %

4 %

Prezzo medio

(EUR/tonnellata)

952

813

669

730

Indice

100

85

70

77

Indonesia

Volume (in tonnellate)

24 984

777 992

743 456

195 858

 

Indice

100

3 114

2 976

784

Quota di mercato

0 %

5 %

5 %

1 %

Prezzo medio

(EUR/tonnellata)

803

671

636

665

Indice

100

84

79

83

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

822 027

820 093

1 450 938

1 983 471

 

Indice

100

100

177

241

Quota di mercato

6 %

5 %

9 %

12 %

Prezzo medio

(EUR/tonnellata)

662

723

829

874

Indice

100

109

125

132

Totale di tutti i paesi terzi ad eccezione degli USA

Volume (in tonnellate)

1 538 562

3 454 050

3 799 448

3 765 041

 

Indice

100

224

247

245

Quota di mercato

11 %

22 %

24 %

22 %

Prezzo medio

(EUR/tonnellata)

721

678

732

802

Indice

100

94

102

111

Fonte: Comext, dati sulle vendite dell’industria dell’UE per il calcolo della quota di mercato

(161)

I dazi sulle importazioni da Argentina e Indonesia, due importanti paesi esportatori di biodiesel, sono stati eliminati nel 2018. Di conseguenza le importazioni da paesi terzi sono aumentate nel 2018 e si sono mantenute a un livello di circa 3,8 milioni di tonnellate nel 2019 e durante il PIR. Nel complesso le importazioni da paesi terzi diversi dagli USA sono aumentate del 145 % durante il periodo in esame. La loro quota di mercato è inoltre aumentata dall’11 % al 22 % nel periodo in esame.

(162)

Per quanto concerne i prezzi, la situazione varia da un paese all’altro.

(163)

Per quanto riguarda l’Argentina, la principale fonte di importazioni, nel febbraio 2019 la Commissione ha istituito misure antisovvenzioni definitive sulle importazioni di biodiesel da tale paese e in parallelo ha adottato una decisione con cui ha accettato impegni sostenibili sui prezzi da otto produttori argentini e dalla Camera argentina dei biocombustibili (CARBIO). Questo ha comportato un notevole aumento dei prezzi nel 2019 (del 14 % rispetto al 2018) e durante il PIR (del 17 % rispetto al 2018).

(164)

Per Indonesia e Malesia, i prezzi hanno evidenziato una tendenza al calo. Nel contempo, per gli altri paesi terzi i prezzi erano in notevole aumento. Nel complesso i prezzi medi di vendita delle importazioni da paesi terzi diversi dagli USA sono aumentati dell’11 % durante il periodo in esame. Questo andamento è coerente con quello osservato per le importazioni provenienti dai paesi interessati nella tabella 3. L’andamento dei prezzi è tuttavia diverso rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, di cui alla tabella 8. I prezzi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione erano in calo, in linea con il calo dei costi di produzione. La conseguenza è che il divario di prezzo tra gli esportatori di paesi terzi e i produttori dell’Unione inclusi nel campione si è ridotto, il che ha aumentato la competitività dell’industria dell’Unione.

5.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.4.1.   Osservazioni di carattere generale

(165)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(166)

Come indicato al considerando 17, per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(167)

Per la determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Gli indicatori macroeconomici sono stati valutati sulla base dei dati forniti dall’industria dell’UE e di altri dati macroeconomici settoriali, quali i dati FAO-OCSE. Gli indicatori microeconomici sono stati valutati sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(168)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.

(169)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

5.4.2.   Indicatori microeconomici (45)

5.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(170)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione, nonché l’utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

12 639 715

13 166 083

13 931 438

13 984 220

Indice

100

104

110

111

Capacità produttiva (in tonnellate)

16 047 231

16 707 893

16 862 595

17 529 047

Indice

100

104

105

109

Utilizzo degli impianti

79 %

79 %

83 %

80 %

Indice

100

100

105

101

Fonte: informazioni fornite dal richiedente e dai produttori dell’Unione inclusi nel campione

(171)

La produzione dell’Unione è aumentata da 12,6 milioni di tonnellate nel 2017 a 14,0 milioni di tonnellate durante il PIR, con un incremento dell’11 % durante il periodo in esame. A fronte di un aumento dei consumi del 22 % nel periodo in esame, l’industria dell’Unione ha risposto positivamente aumentando la sua produzione.

(172)

Nel contempo la capacità produttiva è aumentata del 9 % nel periodo in esame, raggiungendo 17,5 milioni di tonnellate durante il PIR. L’industria dell’Unione sta sviluppando la propria capacità di far fronte a un aumento della domanda. Secondo una relazione (46), tale espansione della capacità riguarda principalmente la produzione di olio vegetale idrotrattato (HVO).

(173)

In conseguenza del contemporaneo incremento della produzione e della capacità produttiva, durante il periodo in esame il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto stabile attorno all’80 %.

5.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(174)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)

12 305 049

11 988 560

11 962 754

13 190 560

Indice

100

97

97

107

Quota di mercato

89 %

78 %

76 %

78 %

Indice

100

87

85

88

Fonte: informazioni fornite dal richiedente e dai produttori dell’Unione inclusi nel campione

(175)

Le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE sono aumentate passando da 12,3 milioni di tonnellate nel 2017 a 13,2 milioni di tonnellate durante il PIR (+ 7 %).

(176)

Poiché il consumo nell’Unione è aumentato del 22 %, a causa del minore aumento del volume effettivo delle vendite, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita da circa l’89 % nel 2017 al 78 % durante il PIR. Tale riduzione della quota di mercato è collegata all’aumento delle importazioni provenienti da paesi terzi, in particolare a partire dal 2018 (considerando 161).

5.4.2.3.   Crescita

(177)

Alcuni indicatori (produzione, capacità produttiva, vendite, occupazione) dimostrano una crescita positiva dell’industria dell’Unione durante il periodo considerato. Tale crescita è tuttavia moderata rispetto all’andamento del consumo di biodiesel nello stesso periodo. Di fatto la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita durante il periodo di riferimento.

5.4.2.4.   Occupazione e produttività

(178)

L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di addetti

2 643

3 126

3 527

3 909

Indice

100

118

133

148

Produttività (tonnellate/addetto)

4 782

4 211

3 950

3 577

Indice

100

88

83

75

Fonte: informazioni fornite dal richiedente e dai produttori dell’Unione inclusi nel campione

(179)

Durante il periodo in esame, l’occupazione è passata da 2 643 a 3 909 addetti, registrando un aumento del 48 %.

(180)

Poiché la produzione è aumentata in misura minore (+ 11 %), questo dato si è concretizzato in un calo della produttività (-25 %).

5.4.2.5.   Entità dell’importo della sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

(181)

Come indicato al considerando 155, le importazioni di biodiesel sono virtualmente cessate dopo l’istituzione delle misure compensative e praticamente non vi sono state importazioni oggetto di sovvenzioni dagli USA durante il periodo dell’inchiesta di riesame. L’entità della sovvenzione non ha dunque potuto essere valutata in base a dati effettivi, per cui è stata stimata ad un livello ancora notevolmente superiore al livello minimo. L’inchiesta si è quindi concentrata sul rischio di una reiterazione delle sovvenzioni in caso di abrogazione delle misure compensative.

(182)

Nel precedente riesame in previsione della scadenza l’industria dell’Unione aveva evidenziato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione. Durante il periodo considerato nell’attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza il processo di ripresa è continuato, come dimostrato dall’andamento favorevole per l’industria dell’Unione dei principali indicatori di pregiudizio.

5.4.3.   Indicatori microeconomici (47)

5.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(183)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell’Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/tonnellata)

834

801

771

771

Indice

100

96

92

92

Prezzo medio degli oli vegetali (indice)

100

86

81

86

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

828

778

760

755

Indice

100

94

92

91

Fonte: società incluse nel campione, FAO per l’indice dei prezzi degli oli vegetali

(184)

Durante il periodo in esame il costo di produzione è diminuito del 9 % (da 828 EUR/tonnellata a 755 EUR/tonnellata). Questo è dovuto in parte al calo di prezzo degli oli vegetali nel corso di tale periodo. Benché non tutti i biocarburanti siano derivati da oli vegetali, il prezzo degli oli vegetali è un valido indicatore del prezzo del principale fattore produttivo per la produzione di biodiesel.

(185)

Il prezzo di vendita medio è diminuito dell’8 %, da 834 EUR/tonnellata nel 2017 a 771 EUR/tonnellata durante il PIR. Questo andamento può essere collegato al calo osservato nel prezzo di produzione (cfr. considerando 183 e 184).

5.4.3.2.   Costo del lavoro

(186)

Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per addetto

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

63 785

70 533

72 306

72 533

Indice

100

111

113

114

Fonte: società incluse nel campione

(187)

Il costo medio del lavoro nelle società incluse nel campione è aumentato del 14 % durante il PIR. L’impatto di questa variazione è piuttosto limitato, poiché il costo del lavoro rappresenta solo il 3 % circa del costo totale di fabbricazione.

5.4.3.3.   Scorte

(188)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

99 868

126 345

124 567

114 216

Indice

100

127

125

114

Scorte finali in percentuale della produzione

0,8 %

1,0 %

0,9 %

0,8 %

Indice

100

121

113

103

Fonte: società incluse nel campione

(189)

Il livello delle scorte si è mantenuto stabile attorno all’1 % della produzione. Si tratta di un rapporto molto basso, che indica che l’industria è in grado di operare su richiesta e con processi «just-in-time», limitando le scorte. Ciò è necessario anche per evitare la degradazione del biodiesel.

5.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(190)

Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato)

0,96 %

2,13 %

1,78 %

2,84 %

Indice

100

223

186

297

Flusso di cassa (EUR)

45 139 254

10 723 312

54 431 877

58 021 678

Indice

100

24

121

129

Investimenti (EUR)

40 430 425

20 634 073

34 169 705

17 028 015

Indice

100

51

85

42

Utile sul capitale investito

22 %

29 %

25 %

44 %

Indice

100

128

112

198

Fonte: società incluse nel campione

(191)

La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell’Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite. La redditività si è mantenuta a un livello basso. Nel periodo in esame ha comunque evidenziato una tendenza leggermente positiva, passando dall’1 % al 3 %. Questo andamento è collegato al calo dei costi di produzione per le società incluse nel campione (–9 %). Dietro questa media si cela comunque una notevole disparità tra i produttori dell’Unione inclusi nel campione, che comprendono anche alcune società che non registrano alcun profitto.

(192)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha evidenziato un andamento positivo verso la fine del periodo in esame (nel 2019 e nel primo semestre del 2020), mentre nel 2018 aveva subito un brusco calo. Sul calo nel 2018 ha inciso principalmente la situazione specifica di una sola delle società incluse nel campione, caratterizzata da un modello aziendale particolare, mentre per le altre due società incluse nel campione l’andamento è stato piuttosto stabile.

(193)

Gli investimenti nelle società incluse nel campione non presentano una tendenza chiara nel periodo in esame. Gli investimenti di una o dell’altra società inclusa nel campione o l’assenza degli stessi possono comportare oscillazioni del livello degli investimenti da un anno all’altro. Gli investimenti hanno rappresentato una quota compresa tra l’1 % e il 2 % circa del fatturato durante il periodo in esame, vale a dire una percentuale limitata.

(194)

L’utile sul capitale investito (ROI) è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha evidenziato un andamento positivo e si è mantenuto elevato nel PIR. Tuttavia il fatto che il ROI sia elevato è dovuto principalmente al basso valore contabile netto degli investimenti anziché a profitti elevati.

5.4.4.   Conclusioni sul pregiudizio

(195)

Durante il periodo in esame, in un contesto di importazioni quasi inesistenti dagli USA, i volumi delle importazioni da paesi terzi sono aumentati in misura considerevole (del 145 %), ma ne è aumentato anche il livello dei prezzi (dell’11 %). Nel contempo, i prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti (dell’8 %), in linea con un calo dei costi di produzione (del 9 %). La conseguenza è che il divario di prezzo tra gli esportatori di paesi terzi e i produttori dell’Unione inclusi nel campione si è ridotto, il che ha aumentato la competitività dell’industria dell’Unione.

(196)

Nel complesso gli indicatori di pregiudizio delineano un andamento positivo nel periodo in esame, in particolare per quanto riguarda la produzione (+ 11 %), la capacità produttiva (+ 9 %) e le vendite (+ 7 %) e mostrano che l’industria del biodiesel dell’Unione si sta lentamente riprendendo dal pregiudizio subito in precedenza. Dall’analisi degli indicatori di pregiudizio emerge che attualmente l’industria dell’Unione non sta subendo un pregiudizio notevole. Alcuni indicatori, in particolare la bassa redditività (≤ 3 %) indicano comunque che la sua situazione economica è ancora fragile.

(197)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(198)

In conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale esistenza di un rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente provocato dalle importazioni sovvenzionate provenienti dagli USA in caso di scadenza delle misure.

(199)

A tale proposito la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata negli USA, il probabile livello dei prezzi delle importazioni dagli USA in assenza di misure compensative e la relativa incidenza sull’industria dell’Unione, ivi compreso l’undercutting in assenza di misure compensative.

6.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata negli USA

(200)

Come descritto al punto 4.5.1, le quantità che potrebbero essere esportate dai produttori di biodiesel degli USA sono significative rispetto alle dimensioni del mercato dell’Unione. Le capacità inutilizzate rappresentano infatti il 18 % del consumo dell’Unione durante il PIR. La Commissione ha pertanto concluso che le capacità inutilizzate disponibili sono considerevoli.

6.2.   Probabile livello dei prezzi delle importazioni dagli USA in assenza di misure compensative

(201)

Come descritto al punto 4.5.3, sulla base dell’attuale politica dei prezzi sui mercati di esportazione dei paesi terzi, i produttori statunitensi esportavano nei principali mercati terzi a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati sul mercato interno degli USA. Come indicato ai considerando 157 e 158, tali prezzi sono anche, in media, inferiori del 6,4 % rispetto a quelli praticati dall’industria dell’Unione sul mercato dell’UE. Tenendo conto del livello dei prezzi delle esportazioni dagli USA verso altri mercati terzi, esportare verso l’Unione è quindi potenzialmente molto più interessante per gli esportatori statunitensi. Inoltre, come indicato al punto 4.5.3 il mercato dell’Unione è molto allettante, in quanto è il maggiore al mondo e presenta notevoli incentivi a livello dell’Unione e nazionale per il consumo di biodiesel.

6.3.   Probabili ripercussioni sull’industria dell’Unione

(202)

Di conseguenza, in caso di scadenza delle misure, volumi ingenti di biodiesel sovvenzionato proveniente dagli USA eserciterebbero una pressione al ribasso molto forte sui prezzi dell’Unione, con un impatto significativo sulla situazione economica dell’industria dell’UE. Ne consegue che molto probabilmente i volumi di produzione e di vendita dell’industria dell’Unione diminuirebbero e i profitti ridotti attualmente realizzati dall’industria si trasformerebbero in perdite.

(203)

La Commissione ha ulteriormente valutato il possibile impatto delle importazioni ipotizzando due possibili scenari in caso di scadenza delle misure, ossia 1) un’impennata delle importazioni dagli USA e 2) un calo dei prezzi nell’UE a causa della maggiore concorrenza, a parità di tutte le altre condizioni.

(204)

Nel primo scenario la Commissione ha ipotizzato due possibili livelli di importazioni dagli USA. In base alla prima opzione le importazioni dagli USA ritornerebbero ai loro volumi storici (durante il periodo dell’inchiesta iniziale (48)), ossia 1,1 milioni di tonnellate. In seguito all’aumento delle importazioni dagli USA e alla conseguente riduzione delle vendite dell’industria dell’UE, la redditività di quest’ultima scenderebbe di 0,14 punti percentuali, ossia da +2,84 % a +2,70 %. La seconda opzione ha tenuto conto del considerevole aumento delle dimensioni del mercato dell’UE, passato da 6,6 milioni di tonnellate durante il periodo dell’inchiesta iniziale a 17 milioni di tonnellate durante il PIR (+ 158 %). In tale contesto, la Commissione ha ipotizzato una situazione di impennata delle importazioni, in cui la quota di mercato per gli USA equivarrebbe al 17,2 % come nel periodo dell’inchiesta iniziale. Ne conseguirebbe un calo della redditività dell’industria dell’Unione pari a 0,41 punti percentuali, da +2,84 % a +2,43 %. In entrambi i casi, l’impatto di un’impennata delle importazioni dagli USA, a prezzi costanti, può essere considerato piuttosto moderato. Questo aspetto è collegato alla quota elevata di costi variabili nell’industria del biodiesel.

(205)

Nel secondo scenario, il potenziale effetto di un calo dei prezzi è risultato altamente pregiudizievole. Nel caso in cui i prezzi dell’Unione calassero fino a raggiungere il livello dei prezzi all’esportazione degli USA verso paesi terzi (721 EUR/tonnellata), il profitto scenderebbe da +2,84 % a -3,88 %. Nel caso di un calo dei prezzi dell’Unione pari al 10 %, ossia da 771 EUR/tonnellata a 694 EUR/tonnellata, il profitto si ridurrebbe da +2,84 % a -7,94 %. In ogni caso, qualsiasi diminuzione del prezzo superiore al 2,9 % azzererebbe il profitto dell’industria dell’Unione.

(206)

In realtà, in caso di scadenza delle misure, molto probabilmente sul mercato si verificherebbe una combinazione dei due scenari sopra descritti. Si potrebbe prevedere in particolare l’ingresso nel mercato dell’Unione di volumi significativi di biodiesel originario degli USA a prezzi inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione. La conseguenza sarebbe una contrazione della quota di mercato e dei prezzi dell’industria dell’Unione. Ciò si tradurrebbe in perdite significative per l’industria dell’Unione.

6.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio

(207)

Su questa base, e tenendo conto dell’attuale situazione di fragilità dell’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di sovvenzioni dagli USA a prezzi pregiudizievoli e il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(208)

A norma dell’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure compensative esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(209)

In caso di scadenza delle misure in vigore l’industria dell’Unione si troverebbe sicuramente a far fronte a una crescente concorrenza sleale da parte dei produttori di biodiesel degli USA, il che con ogni probabilità interromperebbe bruscamente l’attuale processo di ripresa dell’industria dell’Unione.

(210)

La Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(211)

Nessun importatore si è opposto alla proroga delle misure.

(212)

Shell Trading Rotterdam ha affermato che le misure comportano un aumento dei prezzi in quanto limitano l’approvvigionamento del mercato dell’Unione. Ha anche rilevato la disponibilità di biodiesel proveniente da altri mercati.

(213)

Le misure non sembrano influire in misura significativa sugli importatori, poiché sono disponibili fonti alternative di approvvigionamento. Questo è dimostrato dalla notevole quota di mercato delle importazioni da paesi terzi.

(214)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe lesivo dell’interesse degli importatori.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(215)

La partecipazione degli utilizzatori all’inchiesta è stata limitata.

(216)

Due utilizzatori, ossia Preem, la maggiore società svedese nel settore dei carburanti, e Valero Energy Ltd Ireland, hanno affermato che la proroga delle misure rappresenterebbe un ostacolo diretto all’evoluzione «verde» del settore dei trasporti in Europa. Preem e Valero Energy Ltd Ireland hanno chiesto specificamente che l’HVO sia escluso dall’attuale definizione del prodotto, in quanto nei prossimi anni prevedono una carenza di HVO. La società Valero Energy Ltd Ireland ha fatto riferimento in modo specifico agli obiettivi dell’UE in materia di energie rinnovabili fissati per il settore dei trasporti per il 2030, affermando che data l’attuale produzione dell’UE non sarebbe possibile raggiungere tali obiettivi.

(217)

La Commissione ha osservato che i produttori dell’Unione dispongono della capacità sufficiente per soddisfare la domanda attuale e anche di capacità inutilizzata per soddisfare, ove necessario, le esportazioni e gli aumenti che possano verificarsi in futuro. Era inoltre troppo presto per valutare con certezza la probabilità che si verifichino carenze nel 2030, tenuto conto in particolare dei recenti ampliamenti della capacità produttiva dell’UE. Ciò premesso, la Commissione potrà trovarsi in una posizione più favorevole per valutare la situazione qualora le venga chiesto di svolgere un riesame in previsione della scadenza tra cinque anni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(218)

Non vi sono indicazioni che le misure in vigore abbiano inciso negativamente sugli utilizzatori di biodiesel nell’Unione; in particolare, non vi è alcuna prova che le misure in vigore abbiano avuto un effetto negativo sulla loro redditività.

(219)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure non sarebbe lesivo dell’interesse degli utilizzatori.

7.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(220)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA.

8.   MISURE COMPENSATIVE

(221)

Viste le conclusioni raggiunte riguardo al rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, ne consegue che, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi compensativi applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA istituiti con il regolamento (UE) 2015/1519, modificato dal regolamento (UE) 2016/675 (49), dovrebbero essere mantenuti per un periodo supplementare di cinque anni.

(222)

Come indicato al considerando 2, i dazi compensativi in vigore sulle importazioni di biodiesel dagli USA sono stati estesi alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA.

(223)

I dazi compensativi da mantenersi dovrebbero continuare ad essere estesi alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli USA.

(224)

I produttori esportatori del Canada che erano stati esonerati dalle misure estese con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/675, dovrebbero essere esonerati anche dalle misure istituite dal presente regolamento.

(225)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (50).

(226)

In virtù dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (51), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001029, 3826001059, 3826001099) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009019).

2.   I dazi compensativi definitivi applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono rappresentati dai seguenti importi fissi:

Società

Dazio compensativo in EUR per tonnellata netta

Codice addizionale TARIC

Archer Daniels Midland Company, Decatur

237,0

A933

Cargill Inc., Wayzata

213,8

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

213,4

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

216,8

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

211,2

A937

Vinmar Overseas Limited, Houston

211,2

A938

World Energy Alternatives LLC, Boston

211,2

A939

Società elencate nell’allegato I

219,4

Cfr. allegato I

Tutte le altre società

237,0

A999

Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

3.   L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

Articolo 2

1.   Il dazio compensativo definitivo applicabile a «tutte le altre società» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011), ad eccezione di quelli prodotti dalle società sottoelencate:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nuova Scozia, Canada

C114

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all’articolo 1, paragrafo 2, ossia un dazio compensativo definitivo di 237 EUR per tonnellata netta.

Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

2.   L’applicazione delle esenzioni concesse alle società elencate al paragrafo 1 oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato II. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio compensativo di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1.   Il dazio compensativo definitivo istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America e attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201130), ex 2710 20 16 (codice TARIC 2710201630), ex 3824 99 92 (codice TARIC 3824999220) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009030).

Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

2.   L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per le società elencate all’articolo 1, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato III. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» a norma dell’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: Rue de la Loi 170, CHAR 04/034

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo email: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

2.   A norma dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure compensative istituite dall’articolo 1.

Articolo 5

Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e pertanto il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (52), l’importo del dazio compensativo di cui agli articoli 1, 2 e 3 è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

Salvo indicazione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)  Regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 99).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/675 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 27).

(6)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni (GU C 18 del 20.1.2020, pag. 19).

(7)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(8)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU C 303 del 14.9.2020, pag. 7).

(9)  Documento Tron: t21.000417.

(10)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(11)  Regolamento (CE) n. 193/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 22).

(12)  Istituito nel 2005 dall’American Jobs Creation Act del 2004, articolo 302 (Public law 108-357), prorogato con l’Energy Policy Act del 2005, articolo 1344 (Public law 109-58).

(13)  Cfr. sezione 202, lettera a), dell’Energy Improvement and Extension Act 2008 (Public law 110-343, Divisione B).

(14)  Public law 116-94, 20 dicembre 2019, Further Consolidated Appropriations Act, 2020, sezione 121.

(15)  Istituito nel 2005 dall’American Jobs Creation Act del 2004, articolo 302 (Public law 108-357), prorogato con l’Energy Policy Act del 2005, articolo 1344 (Public law 109-58).

(16)  Cfr. sezione 202, lettera a), dell’Energy Improvement and Extension Act 2008 (Public law 110-343, Divisione B).

(17)  Public law 116-94, 20 dicembre 2019, Further Consolidated Appropriations Act, 2020, sezione 121.

(18)  Secondo la definizione della legge statunitense, il termine «agri-biodiesel» designa un biodiesel derivato esclusivamente da oli vergini, compresi gli esteri ottenuti da oli vegetali vergini estratti da granoturco, semi di soia, semi di girasole, semi di cotone, canola, crambe, semi di colza, cartamo, semi di lino, crusca di riso, semi di senape e camelina e da grassi animali. (Titolo 26, sezione 40 A, lettera d), paragrafo 2, dell’US Code).

(19)  https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/40A

(20)  Cfr. punti 3.1.1.1. e 3.1.1.2. della domanda di riesame.

(21)  Energy Policy Act del 2005, articolo 1345 (Public law 109-58); modificato dall’Energy Improvement and Extension Act del 2008 (Public law 110-343, Divisione B), articoli 202-203; prorogato dal Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization, and Job Creation Act del 2010 (Public law 111-312), articolo 701.

(22)  Cfr. sezione 202, lettera a), dell’Energy and Improvement and Extension Act 2008 (Public law 110-343, Divisione B).

(23)  Cfr. punto 3.1.1.3. della domanda di riesame.

(24)  American Taxpayer Relief Act del 2 gennaio 2013 (Public law 112-240, articolo 701, lettera f), paragrafo 4)].

(25)  Agricultural Act del 7 febbraio 2014 (Public law 113-79, articolo 9005, paragrafo 2)].

(26)  Agriculture Improvement Act del 2018 (Public law 115–334), articolo 9005, paragrafo 2), lettera B).

(27)  Cfr. Code of Federal Regulations (CFR), titolo 7, parte 428.102, dell’US Code, «Definizioni» dei regolamenti di esecuzione: «Carburante diesel equivalente derivato da biomasse rinnovabili, tra cui olio vegetale e grasso animale». I «biocarburanti derivati da materiale di scarto come residui di coltivazione, scarti vegetali, animali, alimentari e di giardino» potrebbero includere anche la produzione di biodiesel.

(28)  https://www.rd.usda.gov/sites/default/files/fact-sheet/508_RD_FS_RBS_AdvancedBioFuel.pdf

(29)  L’unità termica britannica (BTU o Btu) è un’unità di energia pari a circa 1055 joule.

(30)  Cfr. punto 3.1.1.4. della domanda di riesame.

(31)  Cfr. punto 3.2.1. della domanda di riesame.

(32)  Domanda di riesame, versione consultabile dalle parti interessate, presentata l’11 giugno 2020 dall’European Biodiesel Board («EBB» o «il richiedente»), per conto di produttori dell’UE che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di biodiesel, considerando 102, pag. 21.

(33)  Cfr. punto 3.2.2. della domanda di riesame.

(34)  Cfr. punto 3.1.2.1. della domanda di riesame.

(35)  https://revenue.ky.gov/Business/Pages/Biodiesel-Tax-Credit.aspx

(36)  Cfr. punto 3.1.2.2. della domanda di riesame.

(37)  Capo 16 del Texan Agriculture Code, sezione 16.006 (b).

(38)  Cfr. punto 3.1.2.3. della domanda di riesame.

(39)  Prorogato dall’Energy Policy Act del 2005, articolo 1344 (Public law 109 -58) e modificato dall’Energy Improvement and Extension Act del 2008 (Public law 110-343, Divisione B), articoli 202-203.

(40)  Further Consolidated Appropriations Act del 20 dicembre 2019 (Public law 116-94).

(41)  Cfr. punto 3.1.1.1., considerando (50), della domanda di riesame.

(42)  Il consumo si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.

(43)  Il volume delle importazioni si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito.

(44)  Le importazioni da paesi terzi si basano sui dati dell’UE-27, esclusi i dati relativi al Regno Unito in quanto Stato membro ma compresi i dati relativi al Regno Unito in quanto paese terzo.

(45)  I dati macroeconomici si basano sui dati dall’UE-27, che escludono quelli relativi al Regno Unito.

(46)  USDA, Biofuels Annual report (GAIN report), 29 giugno 2020.

(47)  Gli indicatori microeconomici si basano sui dati dell’UE-28, che comprendono il Regno Unito. Poiché i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato un volume di vendite ridotto nel Regno Unito (circa l’1,1 % delle vendite medie nell’UE di tali produttori durante il PIR), l’impatto delle transazioni riguardanti il Regno Unito sulle risultanze relative al pregiudizio sembrerebbe essere minimo e le conclusioni sul pregiudizio notevole non sarebbero risultate diverse se si fossero utilizzati i dati relativi all’UE-27.

(48)  Dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008.

(49)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/675 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 116 del 30.4.2016, pag. 27).

(50)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

(51)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(52)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO I

Denominazione sociale

Città

Codice addizionale TARIC

AC & S Inc.

Nitro

A941

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

American Made Fuels, Inc.

Canton

A940

Arkansas SoyEnergy Group

DeWitt

A940

Arlington Energy, LLC

Mansfield

A940

Athens Biodiesel, LLC

Athens

A940

Beacon Energy

Cleburne

A940

Biodiesel of Texas, Inc.

Denton

A940

BioDiesel One Ltd

Southington

A940

BioPur Inc.

Bethlehem

A941

Buffalo Biodiesel, Inc

Tonawanda

A940

BullDog BioDiesel

Ellenwood

A940

Carbon Neutral Solutions, LLC

Mauldin

A940

Central Iowa Energy LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Community Fuels

Stockton

A940

Delta BioFuels Inc.

Natchez

A940

Diamond Biofuels

Mazon

A940

Direct Fuels

Euless

A940

Eagle Creek Fuel Services, LLC

Baltimore

A940

Earl Fisher Bio Fuels

Chester

A940

East Fork Biodiesel LLC

Algona

A940

ECO Solutions, LLC

Chatsworth

A940

Ecogy Biofuels LLC

Tulsa

A940

ED&F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels Inc.

Madison

A940

Freedom Fuels LLC

Mason City

A941

Fuel & Lube, LLC

Richmond

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

GeoGreen Fuels LLC

Houston

A940

Georgia Biofuels Corp.

Loganville

A940

Green River Biodiesel, Inc.

Moundville

A940

Griffin Industries Inc.

Cold Spring

A940

High Plains Bioenergy

Guymon

A940

Huish Detergents Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Indiana Flex Fuels

LaPorte

A940

Innovation Fuels Inc.

Newark

A940

Integrity Biofuels

Morristown

A941

Iowa Renewable Energy LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels LLC

Erie

A940

Leland Organic Corporation

Leland

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC

Claypool

A940

Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC

Claypool

A940

Middle Georgia Biofuels

East Dublin

A940

Middletown Biofuels LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

Natural Biodiesel Plant LLC

Hayti

A941

New Fuel Company

Dallas

A940

North Mississippi Biodiesel

New Albany

A940

Northern Biodiesel, Inc.

Ontario

A940

Northwest Missouri Biofuels, LLC

St. Joseph

A940

Nova Biofuels Clinton County LLC

Clinton

A940

Nova Biosource

Senaca

A940

Organic Fuels Ltd.

Houston

A940

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Paseo Cargill Energy, LLC

Kansas City

A940

Peach State Labs Inc.

Rome

A940

Perihelion Global, Inc.

Opp

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

Piedmont Biofuels Industrial LLC

Pittsboro

A941

Pinnacle Biofuels, Inc.

Crossett

A940

PK Biodiesel

Woodstock

A940

Pleasant Valley Biofuels, LLC

American Falls

A940

Prairie Pride

Deerfield

A941

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

Red Birch Energy, Inc.

Bassett

A940

Red River Biodiesel Ltd.

New Boston

A940

REG Ralston LLC

Ralston

A940

Renewable Energy Products, LLC

Santa Fe Springs

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

Safe Renewable Corp.

Conroe

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Seminole Biodiesel

Bainbridge

A940

Southeast BioDiesel LLC

Charlotte

A941

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel LLC

Albert Lea

A940

Stepan Company

Northfield

A941

Sunshine BioFuels, LLC

Camilla

A940

TPA Inc.

Warren

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsburgh

A940

Valco Bioenergy

Harlingen

A940

Vanguard Synfuels, LLC

Pollock

A940

Vitol Inc.

Houston

A940

Walsh Bio Diesel, LLC

Mauston

A940

Western Dubque Biodiesel LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940

Yokaya Biofuels Inc.

Ukiah

A941


ALLEGATO II

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, o all’articolo 2, paragrafo 2:

nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale;

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società (codice addizionale TARIC)] in [paese interessato o paesi interessati]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte».


ALLEGATO III

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 3, paragrafo 2:

nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale;

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura, è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] negli Stati Uniti d’America. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte».