2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/14


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1256 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 1, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. Nel 2016 l’Unione ha concluso l’accordo di Parigi (2). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(2)

Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo (3) nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. A tal fine occorre inviare agli investitori segnali chiari e a lungo termine che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili.

(3)

A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (4) definendo un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva. La valutazione d’impatto alla base delle successive iniziative legislative, pubblicata nel maggio 2018 (5), ha evidenziato la necessità di chiarire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione debbono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti dei contraenti. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto valutare non solo tutti i pertinenti rischi finanziari su base continuativa, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che, laddove si verifichino, potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento o di una passività. Il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (7) non fa esplicito riferimento ai rischi di sostenibilità. Per tale motivo e per garantire la corretta attuazione e il rispetto del sistema di governance, è necessario chiarire che il sistema di governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale di tali imprese dovrebbero rispecchiare i rischi di sostenibilità.

(4)

Le imprese di assicurazione che comunicano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità a norma del regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbero inoltre adeguare i loro processi, sistemi e controlli interni in relazione a tali informazioni.

(5)

Date le ambizioni della Commissione di garantire che il rischio climatico e ambientale sia gestito e integrato nel sistema finanziario e l’importanza delle politiche di retribuzione nel garantire che il personale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione gestisca effettivamente i rischi individuati dal sistema di gestione dei rischi, le politiche di retribuzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero comprendere informazioni sul modo in cui tali politiche tengono conto dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.

(6)

Il principio della persona prudente di cui all’articolo 132 della direttiva 2009/138/CE prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione investano solo in attività di cui possono identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi. Al fine di garantire che il rischio climatico e ambientale sia effettivamente gestito dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l’attuazione del principio della persona prudente dovrebbe tenere conto dei rischi di sostenibilità e le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero riflettere nel loro processo di investimento le preferenze dei clienti in materia di sostenibilità di cui si è tenuto conto nel processo di approvazione del prodotto.

(7)

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Le autorità di vigilanza e le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal presente regolamento. La sua applicazione dovrebbe pertanto essere differita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:

1)

all’articolo 1, sono inseriti i seguenti punti da 55 quater a 55 sexies:

«55 quater.

“rischio di sostenibilità”: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento o sul valore della passività;

55 quinquies.

“fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

55 sexies.

“preferenze di sostenibilità”: la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:

a)

uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili quali definiti all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

b)

uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili quali definiti all’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088;

c)

uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente;

(*1)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1)."

(*2)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;"

2)

l’articolo 260 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per valutare e gestire il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative e riassicurative derivante da ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione di riserve dovute a fattori interni o esterni, compresi i rischi di sostenibilità;»;

b)

al paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il seguente punto vi):

«vi)

i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per garantire che i rischi di sostenibilità relativi al portafoglio di investimenti siano adeguatamente identificati, valutati e gestiti;»;

c)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione integrano i rischi di sostenibilità nelle loro politiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), e, ove pertinente, nelle loro politiche relative agli altri settori di cui al paragrafo 1.»;

3)

l’articolo 269 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

individuare e valutare i rischi emergenti e i rischi di sostenibilità.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   I rischi emergenti e i rischi di sostenibilità di cui al paragrafo 1, lettera e), e identificati dalla funzione di gestione dei rischi rientrano nei rischi di cui all’articolo 262, paragrafo 1, lettera a).»;

4)

all’articolo 272, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l’effetto dell’inflazione, del rischio giuridico, dei rischi di sostenibilità, delle variazioni nella composizione del portafoglio dell’impresa e dei sistemi che aggiustano al rialzo o al ribasso i premi versati dai contraenti in funzione dei loro sinistri passati (sistemi bonus-malus) o di sistemi analoghi, applicati in gruppi di rischi omogenei specifici;»

5)

all’articolo 275 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   La politica di retribuzione comprende informazioni sul modo in cui tiene conto dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.»;

6)

al titolo I, capo IX, è aggiunta la seguente sezione 6:

«SEZIONE 6

Investimenti

Articolo 275 bis

Integrazione dei rischi di sostenibilità nel principio della persona prudente

1.   In sede di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione, controllo, segnalazione e valutazione dei rischi derivanti dagli investimenti di cui all’articolo 132, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dei rischi di sostenibilità.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dell’impatto potenziale a lungo termine della loro strategia e delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, ove pertinente, tale strategia e tali decisioni di un’impresa di assicurazione riflettono le preferenze di sostenibilità dei loro clienti prese in considerazione nel processo di approvazione del prodotto di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione (*3).

(*3)  Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1).»"

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 agosto 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021.

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final].

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).