30.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 272/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1242 DEL CONSIGLIO
del 29 luglio 2021
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(2) |
Il 18 giugno 2020 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2020/847 (2), che attua il regolamento (UE) n. 267/2012. |
(3) |
A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-580/19 (3), occorre espungere Sayed Shamsuddin Borborudi dall’elenco delle persone e delle entità oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(4) |
Sulla base di un riesame dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (4), è inoltre opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità ivi elencate, nella misura in cui i loro nomi non figurino nell’allegato VI della medesima decisione, nonché aggiornare 21 voci di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
G. DOVŽAN
(1) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/847 del Consiglio, del 18 giugno 2020, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 196 del 19.6.2020, pag. 1).
(3) Sentenza del Tribunale del 9 giugno 2021, Sayed Shamsuddin Borborudi contro Consiglio dell’Unione europea, T-580/19, ECLI:EU:T:2021:330.
(4) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).
ALLEGATO
L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:
1) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», sottosezione «A. persone» è soppressa la voce seguente: «25. Sayed Shamsuddin Borborudi»; |
2) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
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3) |
nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:
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4) |
nella sezione «II. Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Iranian Revolutionary Guard Corps – IRGC)», le voci seguenti sostituiscono le corrispondenti voci di cui all’elenco figurante nella sottosezione «A. Persone»:
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5) |
nella sezione «II. Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (Iranian Revolutionary Guard Corps – IRGC)», la voce seguente sostituisce la corrispondente voce di cui all’elenco figurante nella sottosezione «B. Entità»:
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