22.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 261/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1203 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 2021
che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 per quanto riguarda l’inclusione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2020/1706 (1) del Consiglio dispone l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023. Per ciascun contingente tariffario sono stati stabiliti volumi congrui onde garantire un adeguato approvvigionamento all’industria dell’Unione per tale periodo. |
(2) |
Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l’Unione dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza dalle importazioni è aumentata sempre di più per coprire il consumo di prodotti della pesca. Al fine di non mettere a repentaglio la produzione di prodotti della pesca dell’Unione e garantire un approvvigionamento adeguato all’industria di trasformazione dell’Unione, è opportuno sospendere i dazi doganali per il calamaro della Patagonia, le aringhe in salamoia, le aringhe congelate, i filetti e lati di aringa congelati, i filetti di scorfani e varie specie di pesce congelato, nell’ambito di contingenti tariffari di volume congruo. |
(3) |
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito (2) si applica in via provvisoria dal 1o gennaio 2021. Tale accordo prevede un accesso in esenzione da dazi e contingenti per i prodotti della pesca originari. Tuttavia i paesi e territori d’oltremare (PTOM) britannici non sono più associati all’Unione e non beneficiano più di riduzioni tariffarie per le esportazioni di prodotti della pesca verso l’Unione. |
(4) |
Inoltre i protocolli aggiuntivi con l’Islanda (3) e la Norvegia (4) che prevedono contingenti per taluni pesci e prodotti della pesca sono scaduti il 30 aprile 2021. Poiché i negoziati per nuovi contingenti non si sono conclusi prima della scadenza dei protocolli aggiuntivi, potrebbe verificarsi una penuria di prodotti della pesca esenti da dazi destinati alla trasformazione nell’Unione. |
(5) |
È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2020/1706. |
(6) |
Al fine di porre rimedio alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione per quanto riguarda la perdita dello status preferenziale dei PTOM e alle conseguenze della scadenza dei protocolli aggiuntivi con la Norvegia e l’Islanda. Il presente regolamento entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2020/1706 è così modificato:
(1) |
all’articolo 4, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
(2) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. PODGORŠEK
(1) Regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio, del 13 novembre 2020, che apre e prevede la gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 3).
(2) Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).
(3) Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 18).
(4) Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 22).
ALLEGATO
Nella tabella dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1706 sono aggiunte le voci seguenti:
N. d’ordine |
Codice NC |
Codice TARIC |
Descrizione |
Quantitativo annuale del contingente (t) (1) |
Dazio contingentale |
Periodo contingentale |
«09.2508 |
ex 0307 43 35 |
10 |
Calamari della specie Loligo gahi, congelati, destinati alla trasformazione |
75 000 |
0 % |
1.1.2021– 31.12.2023 |
09.2509 |
ex 1604 12 91 |
13 93 |
Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, destinate alla trasformazione |
15 000 (peso netto sgocciolato) |
0 % |
1.5.2021-30.4.2022 |
ex 1604 12 99 |
16 17 |
7 500 (peso netto sgocciolato) |
0 % |
1.5.2022 - 31.10.2022 |
||
09.2510 |
ex 0303 51 00 |
10 20 |
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate, destinate alla trasformazione (*1) |
10 000 |
0 % |
1.5.2021 - 30.4.2022 |
5 000 |
|
1.5.2022 - 31.10.2022 |
||||
09.2512 |
|
|
Pesci congelati, destinati alla trasformazione: |
3 300 |
0 % |
1.5.2021 - 30.4.2022 |
0303 55 30 |
10 |
sugarelli inca o del Pacifico (Trachurus murphyi) |
1 650 |
0 % |
1.5.2022 - 31.10.2022 |
|
ex 0303 55 90 |
95 |
altri pesci delle specie Trachurus spp., esclusi Trachurus trachurus, Trachurus murphyi e i suri (Caranx trachurus) |
||||
|
0303 56 00 |
10 |
Cobia (Rachycentron canadum) |
|
|
|
0303 69 90 |
10 |
altri pesci |
||||
0303 89 90 |
11 21 30 91 |
|||||
0303 82 00 |
10 |
razze (Rajidae) |
||||
0303 89 55 |
10 |
orate (Sparus aurata) |
||||
09.2513 |
0304 86 00 |
20 |
Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati, destinati alla trasformazione |
25 000 |
0 % |
1.5.2021 - 30.4.2022 |
ex 0304 99 23 |
10 20 |
Lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati, destinati alla trasformazione (*1) |
12 500 |
0 % |
1.5.2022 - 31.10.2022 |
|
09.2514 |
0304 49 50 |
10 |
Filetti di scorfani (Sebastes spp.), freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione |
1 300 |
0 % |
1.5.2021 - 30.4.2022 |
650 |
0 % |
1.5.2022 - 31.10.2022» |
(1) Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.
(*1) Dal 15 febbraio al 15 giugno il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica.