16.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 253/49 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1166 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda il rinvio della data di applicazione degli scenari standard per le operazioni effettuate entro o oltre la distanza di visibilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione (2), a decorrere dal 2 dicembre 2021 gli Stati membri possono accettare solamente dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, di tale regolamento di esecuzione per operazioni conformi a uno dei due scenari standard descritti nell’allegato, appendice 1, del medesimo regolamento di esecuzione. |
(2) |
I fabbricanti di UAS considerano le norme armonizzate uno strumento importante che consente loro di immettere sul mercato UAS conformi. |
(3) |
Tuttavia alcune delle norme armonizzate relative ai requisiti applicabili agli UAS delle classi C5 e C6 non saranno disponibili entro il 2 dicembre 2021. |
(4) |
È pertanto necessario posticipare la data di applicazione in modo da garantire che le norme armonizzate relative ai requisiti applicabili agli UAS delle classi C5 e C6 siano disponibili prima che gli Stati membri possano accettare solamente dichiarazioni per operazioni conformi agli scenari standard definiti nell’allegato, appendice 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. Fino a quel momento gli Stati membri dovrebbero poter accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, di tale regolamento di esecuzione sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L’articolo 5, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 3 dicembre 2023.
3. Il punto UAS.OPEN.060, punto 2, lettera g), dell’allegato e il punto UAS.SPEC.050, punto 1, lettera l), dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o luglio 2022.
4. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, fino al 2 dicembre 2023 gli Stati membri possono accettare dichiarazioni rese dagli operatori UAS in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, sulla base di scenari standard nazionali o equivalenti, se tali scenari nazionali soddisfano i requisiti di cui al punto UAS.SPEC.020 dell’allegato.
Tali dichiarazioni cessano di essere valide a decorrere dal 2 dicembre 2025.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’11.6.2019, pag. 45).