15.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 250/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1160 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2021

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la zona di protezione dello spratto e la zona di protezione della passera nel Mare del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/1241 prevede l’istituzione di misure tecniche per il Mare del Nord.

(2)

Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia (gruppo Scheveningen) hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord. Il 15 e il 19 ottobre 2020 detti Stati membri hanno presentato due raccomandazioni comuni a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241, proponendo, mediante atto delegato della Commissione, l’adozione di determinate modifiche alle attuali disposizioni sulla zona di protezione della passera e sulla zona di protezione dello spratto nel Mare del Nord di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241. Essi hanno presentato una versione riveduta della raccomandazione comune sulla zona di protezione dello spratto il 2 febbraio 2021. Entrambe le raccomandazioni comuni sono state trasmesse da detti Stati membri ai consigli consultivi competenti per consultazione.

(3)

Dato che entrambe le raccomandazioni comuni propongono modifiche all’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241, il presente regolamento delegato prevede le misure raccomandate dagli Stati membri per quanto riguarda sia la zona di protezione dello spratto che la zona di protezione della passera.

(4)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato gli elementi di prova forniti dagli Stati membri a sostegno delle disposizioni incluse in entrambe le raccomandazioni comuni (3). Le misure proposte sono state valutate conformemente ai principi di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241.

(5)

Nella raccomandazione comune sulla zona di protezione della passera gli Stati membri propongono d’introdurre un’esenzione specifica per i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW che utilizzano sciabiche danesi, purché rispettino le dimensioni di maglia di cui all’allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo CSTEP ha analizzato gli elementi di prova forniti dagli Stati membri e ha concluso che, dato il numero limitato di pescherecci interessati e l’impatto limitato della sciabica danese sul fondale, l’introduzione dell’esenzione specifica per la sciabica danese non dovrebbe produrre effetti significativi sul livello di protezione nella zona. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(6)

Nella raccomandazione comune sulla zona di protezione della passera si propone di sostituire, nell’allegato V, parte C, punto 2.2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1241, il termine «reti a strascico» con il termine «reti a strascico a divergenti». Lo CSTEP ha analizzato gli elementi di prova forniti dagli Stati membri e ha concluso che la modifica proposta potrà rimuovere eventuali ambiguità nel regolamento fornendo livelli di protezione almeno equivalenti, se non superiori, a quanto attualmente previsto nel regolamento (UE) 2019/1241. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(7)

Nella raccomandazione comune sulla zona di protezione della passera si propone di inserire, una volta entrato in vigore il presente regolamento, una lunghezza massima di 24 metri per i pescherecci a sfogliara nell’elenco di pescherecci di cui all’allegato V, parte C, punto 2.4, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo CSTEP ha analizzato gli elementi di prova forniti dagli Stati membri e ha concluso che tale restrizione garantirà livelli di protezione almeno equivalenti a quanto attualmente previsto nel regolamento (UE) 2019/1241. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(8)

Nella raccomandazione comune sulla zona di protezione dello spratto gli Stati membri propongono di mantenere, per un periodo di tre anni, la pratica di deroga nella zona di protezione dello spratto per pescherecci con determinati attrezzi dal 1o luglio al 31 ottobre, come previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione (4) per il periodo fino al 31 dicembre 2020. Lo CSTEP ha analizzato gli elementi di prova forniti dagli Stati membri per la zona di protezione dello spratto e ha concluso che non vi sono indicazioni precise che la deroga relativa alla zona di protezione dello spratto a partire dal 2017 abbia causato danni allo stock di aringhe. Lo CSTEP ha inoltre concluso che è improbabile che la deroga relativa alla zona di protezione dello spratto porti a livelli di protezione inferiori a quelli attuali. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che saranno necessari più anni di monitoraggio della pesca per poter dimostrare che siano mantenuti livelli di protezione equivalenti. Lo CSTEP ha pertanto proposto di valutare nuovamente l’impatto della deroga dopo tre anni di monitoraggio. Gli Stati membri si sono impegnati a monitorare l’impatto della deroga relativa alla zona di protezione dello spratto durante tale periodo mediante la raccolta dei dati definiti nella raccomandazione comune per quanto riguarda le catture accessorie di aringa nella pesca dello spratto. Tali dati saranno sottoposti alla valutazione dello CSTEP. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241.

(10)

Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2786172/STECF+PLEN+20-03.pdf, pagine 93-105 (zona di protezione dello spratto) e pagine 106-113 (zona di protezione della passera).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 35).


ALLEGATO

L’allegato V, parte C, del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:

1)

il punto 2.2 è così modificato:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a divergenti e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia, purché non pratichino la pesca diretta della passera di mare e della sogliola e rispettino le pertinenti norme sulle dimensioni di maglia contenute nella parte B del presente allegato;»;

b)

è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare sciabiche danesi a condizione che rispettino la dimensione di maglia di cui al punto 1.1 della parte B del presente allegato.»;

2)

il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4.

I pescherecci autorizzati a svolgere attività di pesca nella zona di cui al punto 2.1 sono inseriti in un elenco che ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione. La potenza motrice totale dei pescherecci di cui al punto 2.2, lettera a), inseriti nell’elenco non supera la potenza motrice totale effettiva per ciascuno Stato membro al 1o gennaio 1998. I pescherecci autorizzati dispongono di un’autorizzazione di pesca a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. A partire dal 1o luglio 2021 soltanto i pescherecci a sfogliara con una lunghezza fuoritutto di 24 metri al massimo possono essere inseriti nell’elenco.»;

3)

al punto 4 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«In deroga al primo comma, terzo trattino, tale trattino non si applica fino al 31 dicembre 2023 alla pesca con gli attrezzi seguenti:

a)

attrezzi trainati aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm;

b)

reti da circuizione a chiusura; oppure

c)

reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, reti a tramaglio e reti da posta derivanti aventi dimensione di maglia inferiore a 30 mm.

Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano entro il 15 dicembre 2023 alla Commissione i dati di monitoraggio a supporto della deroga.».