15.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 251/48


REGOLAMENTO (UE) 2021/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2021

che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che l’obiettivo dell’Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l’altro, attraverso misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone e di controllo di frontiera alle frontiere esterne, e tramite una politica comune in materia di visti, conservando nel contempo un attento equilibrio fra la libera circolazione delle persone, da un lato, e la sicurezza, dall’altro.

(2)

Ai sensi dell’articolo 80 TFUE, le politiche dell’Unione relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(3)

Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri hanno ribadito il loro impegno ad adoperarsi per realizzare un’Europa sicura e a costruire un’Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un’Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.

(4)

Tutte le azioni finanziate nell’ambito dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («Strumento») istituito dal presente regolamento, comprese quelle realizzate in paesi terzi, dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell’acquis dell’Unione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti, in particolare garantendo il rispetto dei principi di non discriminazione e di non respingimento.

(5)

L’obiettivo strategico dello Strumento è sviluppare e attuare una gestione europea integrata delle frontiere esterne solida ed efficace, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione, tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone al suo interno, nel pieno rispetto del pertinente acquis dell’Unione e degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

(6)

La gestione europea integrata delle frontiere, quale attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è una responsabilità condivisa dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. Dovrebbe contribuire ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire efficacemente i flussi migratori.

(7)

Facilitare i viaggi legittimi prevenendo al tempo stesso la migrazione irregolare e i rischi per la sicurezza è stato individuato come uno dei principali obiettivi dell’approccio dell’Unione presentato nella comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 su un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo.

(8)

Il sostegno finanziario del bilancio dell’Unione è indispensabile ai fini dell’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere per aiutare gli Stati membri a gestire efficacemente, agendo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, gli attraversamenti delle frontiere esterne e ad affrontare le sfide future a tali frontiere, il che contribuirebbe a lottare contro le forme gravi di criminalità che presentano una dimensione transfrontaliera.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero ricevere un adeguato sostegno finanziario dall’Unione per promuovere l’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere e per garantire che essa diventi una realtà operativa. La gestione europea integrata delle frontiere è composta, tra gli altri, dai seguenti elementi indicati nel regolamento (UE) 2019/1896: controllo di frontiera; operazioni di ricerca e soccorso durante la sorveglianza delle frontiere; analisi dei rischi; cooperazione tra gli Stati membri, compreso il sostegno coordinato dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; cooperazione inter-agenzia, compreso lo scambio regolare di informazioni; cooperazione con i paesi terzi; misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera e destinate ad affrontare meglio l’immigrazione illegale e a combattere la criminalità transfrontaliera; uso di tecnologie avanzate; un meccanismo di controllo della qualità e meccanismi di solidarietà).

(10)

Lo Strumento dovrebbe essere in grado di fornire agli Stati membri il sostegno necessario ai fini dell’attuazione di norme comuni minime per la sorveglianza delle frontiere esterne, in linea con le rispettive competenze degli Stati membri, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e della Commissione.

(11)

Poiché le autorità doganali degli Stati membri assumono un numero crescente di responsabilità che spesso si estendono al settore della sicurezza e vengono espletate alle frontiere esterne, è importante promuovere la cooperazione inter-agenzia quale elemento della gestione europea integrata delle frontiere in linea con il regolamento (UE) 2019/1896. Occorre assicurare complementarità nello svolgimento del controllo di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne attraverso un adeguato sostegno finanziario dell’Unione agli Stati membri. La cooperazione inter-agenzia permetterà non solo di rafforzare i controlli doganali, in modo da contrastare tutte le forme di traffico, ma anche di agevolare il commercio e i viaggi legittimi, concorrendo a un’unione doganale efficiente e sicura.

(12)

È pertanto necessario istituire il fondo che succederà in parte al Fondo sicurezza interna 2014-2020 istituito dai regolamenti (UE) n. 513/2014 (4) (UE) n. 515/2014 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, creando, tra gli altri, un Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo»).

(13)

A motivo delle particolarità giuridiche del titolo V del TFUE e delle diverse basi giuridiche applicabili alle politiche in materia di frontiere esterne e di controllo doganale, non è giuridicamente possibile istituire il Fondo come uno strumento unico.

(14)

Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell’Unione nei settori della gestione delle frontiere e della politica dei visti, comprendente lo Strumento e lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il quadro dovrebbe essere completato dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), al quale il presente regolamento dovrebbe fare riferimento per quanto riguarda le norme sulla gestione concorrente.

(15)

Lo Strumento dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti degli strumenti che lo hanno preceduto, vale a dire il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, istituito con decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell’ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con regolamento (UE) n. 515/2014, e dovrebbe essere esteso per tenere conto dei nuovi sviluppi.

(16)

Al fine di assicurare controlli uniformi e di alta qualità alle frontiere esterne e di facilitare gli attraversamenti legittimi delle frontiere esterne, lo Strumento dovrebbe contribuire allo sviluppo di una gestione europea integrata delle frontiere che includa misure in materia di politica, diritto, cooperazione sistematica, ripartizione degli oneri, valutazione della situazione e dei cambiamenti a livello dei valichi di frontiera per i migranti irregolari, personale, attrezzature e tecnologia, che possono essere adottate a diversi livelli dalle autorità competenti degli Stati membri e dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, in cooperazione con altri soggetti, quali altri organi e organismi dell’Unione, in particolare l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

(17)

Lo Strumento dovrebbe contribuire al miglioramento dell’efficienza nel trattamento dei visti per quanto riguarda la facilitazione delle procedure di rilascio per i viaggiatori in buona fede e l’individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare. In particolare, lo Strumento dovrebbe fornire assistenza finanziaria per sostenere la digitalizzazione del trattamento dei visti, con l’obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti il visto, a beneficio sia di questi ultimi che dei consolati. Lo Strumento dovrebbe inoltre servire a garantire un’ampia copertura di servizi consolari in tutto il mondo. Anche l’attuazione uniforme e la modernizzazione della politica comune in materia di visti, nonché le misure derivanti dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dovrebbero essere coperte dallo Strumento, così come l’assistenza agli Stati membri per il rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata rilasciati per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, in linea con l’acquis dell’Unione in materia di visti.

(18)

Lo Strumento dovrebbe inoltre sostenere misure legate al controllo delle frontiere esterne nel territorio dei paesi che applicano l’acquis di Schengen come parte dell’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, che rafforzino il funzionamento generale dello spazio Schengen.

(19)

Al fine di migliorare la gestione delle frontiere esterne, di agevolare i viaggi legittimi, di contribuire a prevenire e a combattere gli attraversamenti irregolari delle frontiere e di contribuire all’attuazione della politica comune in materia di visti e a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, lo Strumento dovrebbe sostenere lo sviluppo di sistemi IT su larga scala conformemente alla normativa dell’Unione in materia di gestione delle frontiere. Dovrebbe inoltre sostenere la creazione di interoperabilità, come stabilito nei regolamenti (UE 2019/817 (12) e (UE) 2019/818 (13) del Parlamento europeo e del Consiglio, negli Stati membri fra i sistemi di informazione dell’Unione, vale a dire il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System – EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), il sistema d’informazione visti (Visa Information System – VIS), istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008, il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (European Travel Information and Authorisation System – ETIAS), istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), Eurodac, istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16),il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860 (17), (UE) 2018/1861 (18) e (UE) 2018/1862 (19) del Parlamento europeo e del Consiglio, e il sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN), istituito dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), affinché tali sistemi di informazione dell’Unione e i loro dati si completino a vicenda. Lo Strumento dovrebbe inoltre contribuire agli sviluppi a livello nazionale necessari a seguito dell’attuazione delle componenti di interoperabilità a livello centrale, vale a dire il portale di ricerca europeo (European search portal – ESP), un servizio comune di confronto biometrico (biometric matching service – BMS comune), un archivio comune di dati di identità (common identity repository – CIR) e un rilevatore di identità multiple (multiple-identity detector – MID).

(20)

Al fine di beneficiare delle conoscenze e del know-how delle agenzie decentrate con competenza in materia di gestione delle frontiere, politica dei visti e sistemi IT su larga scala, la Commissione dovrebbe coinvolgere tempestivamente le pertinenti agenzie nei lavori del comitato per i fondi Interno istituito dal presente regolamento, in particolare all’inizio e a metà del periodo di programmazione. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell’Unione anche nella sorveglianza e nella valutazione, in particolare al fine di garantire che le azioni sostenute dallo Strumento siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione. Lo Strumento dovrebbe completare e rafforzare le attività che attuano la gestione europea integrata delle frontiere in linea con il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che rappresentano i due pilastri della guardia di frontiera e costiera europea. Ciò comporta, in particolare, che gli Stati membri, nell’elaborare i loro programmi attuati in regime di gestione concorrente, dovrebbero tenere conto degli strumenti analitici e degli orientamenti tecnici e operativi elaborati dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché dei programmi di formazione messi a punto da questa, come il programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera, comprese le componenti di tali programmi relative ai diritti fondamentali e all’accesso alla protezione internazionale. Al fine di sviluppare la complementarità fra i suoi compiti e le responsabilità degli Stati membri nel controllare le frontiere esterne e al fine di garantire coerenza ed evitare inefficienza sotto il profilo dei costi, la Commissione dovrebbe consultare tempestivamente l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in merito ai progetti di programmi presentati dagli Stati membri, nella misura in cui essi rientrino nelle competenze di tale agenzia, in particolare per quanto concerne le attività finanziate nell’ambito del sostegno operativo.

(21)

Nella misura in cui gli Stati membri interessati lo richiedano, lo Strumento dovrebbe sostenere l’attuazione dell’approccio basato sui punti di crisi (hotspot), quale delineato nella comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo «Agenda europea sulla migrazione» e approvato dal Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015 nonché ulteriormente definito nel regolamento (UE) 2019/1896. L’approccio basato sui punti di crisi fornisce sostegno operativo agli Stati membri che devono far fronte a sfide migratorie sproporzionate alle frontiere esterne. Esso offre assistenza integrata, globale e mirata in uno spirito di solidarietà e di responsabilità condivisa.

(22)

In uno spirito di solidarietà e di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne, nel caso in cui siano individuati vulnerabilità o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (21), lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato la questione utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi di detto regolamento e in linea con le valutazioni delle vulnerabilità svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità del regolamento (UE) 2019/1896.

(23)

Lo Strumento dovrebbe fornire assistenza finanziaria agli Stati membri che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen sulle frontiere esterne e i visti e agli Stati membri che si stanno preparando in vista di una piena partecipazione a Schengen e dovrebbe essere utilizzato dagli Stati membri nell’interesse della politica comune dell’Unione per la gestione delle frontiere esterne.

(24)

Nel sostenere gli investimenti degli Stati membri in materia di gestione delle frontiere, lo Strumento non dovrebbe erogare finanziamenti per infrastrutture ed edifici nuovi e permanenti situati alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi. A tali frontiere, lo Strumento dovrebbe tuttavia sostenere gli investimenti in infrastrutture mobili per il controllo di frontiera, nonché gli interventi di manutenzione, parziale ammodernamento o sostituzione delle infrastrutture esistenti necessari per continuare a rispettare il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (22).

(25)

A norma del protocollo n. 5 dell’atto di adesione del 2003 sul transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed altre parti della Federazione russa, è opportuno che lo strumento sostenga i costi supplementari connessi all’attuazione delle disposizioni specifiche dell’acquis che disciplinano detto transito, e segnatamente i regolamenti (CE) n. 693/2003 (23) e (CE) n. 694/2003 (24) del Consiglio. Tuttavia, la necessità di continuare a fornire un sostegno finanziario a compensazione di diritti non riscossi dovrebbe essere subordinata al regime dei visti dell’Unione in vigore con la Federazione russa.

(26)

Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo strategico dello Strumento, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi comprendano azioni che perseguono tutti gli obiettivi specifici dello Strumento e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi specifici garantisca il conseguimento degli stessi.

(27)

In linea con il principio di efficienza, è opportuno ricercare sinergie e coerenza con altri fondi dell’Unione ed evitare sovrapposizioni tra le diverse azioni.

(28)

Il rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a decisioni di rimpatrio adottate da uno Stato membro costituisce uno degli elementi della gestione europea integrata delle frontiere previsti dal regolamento (UE) 2019/1896. Tuttavia, a motivo della natura e finalità dello Strumento, le misure in materia di rimpatrio non rientrano nell’ambito di applicazione del sostegno dello Strumento e sono disciplinate dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio (25).

(29)

Al fine di riconoscere l’importanza del ruolo delle autorità doganali degli Stati membri alle frontiere esterne e al fine di garantire che esse dispongano di mezzi sufficienti per l’esecuzione della loro ampia gamma di compiti a tali frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale dovrebbe fornire a tali autorità nazionali i finanziamenti necessari per investire in attrezzature per lo svolgimento dei controlli doganali, così come in attrezzature che possano servire ad altri scopi oltre che al controllo doganale, ad esempio il controllo di frontiera.

(30)

La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale e dei sistemi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) potrebbe essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altri atti giuridici dell’Unione, come le disposizioni in materia di gestione delle frontiere, visti o cooperazione di polizia. Il Fondo è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma complementari riguardo all’acquisto di attrezzature. Da un lato, lo Strumento sosterrà finanziariamente le attrezzature e i sistemi TIC la cui finalità principale è la gestione integrata delle frontiere e ne consentirà l’uso anche nel settore complementare del controllo doganale. Dall’altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali e ne consentirà l’uso anche per altri scopi, come il controllo di frontiera e la sicurezza. Tale suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale elemento della gestione europea integrata delle frontiere, quale previsto dal regolamento (UE) 2019/1896, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l’incidenza del bilancio dell’Unione attraverso la condivisione e l’interoperabilità delle attrezzature di controllo.

(31)

La sorveglianza delle frontiere marittime è una delle funzioni svolte dalle guardie costiere nel settore marittimo dell’Unione. Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono anche responsabili di numerosi compiti, che potrebbero includere - senza limitarsi ad essi - la sicurezza, compresa quella marittima, le operazioni di ricerca e soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l’applicazione della legge in generale e la protezione dell’ambiente. Per la loro ampia portata, le funzioni di guardia costiera rientrano nell’ambito di diverse politiche dell’Unione, che dovrebbero ricercare sinergie al fine di conseguire risultati più efficaci ed efficienti.

(32)

Nel condurre azioni finanziate nell’ambito dello Strumento che riguardano la sorveglianza delle frontiere marittime, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai loro obblighi internazionali in materia di operazioni di ricerca e soccorso in mare. A questo proposito, dovrebbe essere possibile utilizzare le attrezzature e i sistemi finanziati nell’ambito dello Strumento per operazioni di ricerca e soccorso in situazioni che si presentino durante un’operazione di sorveglianza delle frontiere in mare.

(33)

Oltre alla cooperazione dell’Unione relativa alle funzioni di guardia costiera tra l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), e l’Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo Consiglio (27), una maggiore coerenza delle attività nel settore marittimo dovrebbe essere conseguita anche a livello nazionale. Le sinergie tra i vari attori del settore marittimo dovrebbero essere in linea con la gestione europea integrata delle frontiere e con le strategie di sicurezza marittima.

(34)

Per rafforzare la complementarità e consolidare la coerenza delle attività marittime, evitare una duplicazione di sforzi e alleviare i vincoli di bilancio in un settore di attività costose come quello marittimo, dovrebbe essere possibile utilizzare lo Strumento anche per sostenere le operazioni marittime di carattere multifunzionale.

(35)

Dovrebbe essere possibile utilizzare le attrezzature e i sistemi TIC finanziati dallo Strumento anche per conseguire gli obiettivi del Fondo Sicurezza interna, istituito con regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito con regolamento (UE) 2021/1147 Tali attrezzature e sistemi TIC dovrebbero restare disponibili e utilizzabili per attività di controllo di frontiera efficaci e sicure e il loro impiego per gli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione dovrebbe essere limitato nel tempo.

(36)

Lo Strumento, in linea con i suoi obiettivi specifici, dovrebbe servire principalmente la politica interna dell’Unione. Nel contempo, ove necessario, dovrebbe poter sostenere azioni in linea con le priorità dell’Unione nei paesi terzi e in relazione a tali paesi. È opportuno che tali azioni siano attuate in piena sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute dai suoi strumenti di finanziamento esterno e le completino. In particolare, tali azioni dovrebbero essere attuate in modo da garantire la piena coerenza con la politica esterna dell’Unione, il rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e la coerenza con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione. Tali azioni dovrebbero inoltre concentrarsi su misure non orientate allo sviluppo, servire gli interessi delle politiche interne dell’Unione ed essere coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione. Nelle sue valutazioni intermedia e retrospettiva la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione all’attuazione di azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi.

(37)

È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su azioni per le quali l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto alle azioni isolate degli Stati membri. Poiché l’Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell’Unione per quanto riguarda la gestione delle frontiere e la politica comune in materia di visti e nel fornire una piattaforma per lo sviluppo di sistemi IT su larga scala comuni a sostegno di tali politiche, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell’Unione in questi settori.

(38)

Nel promuovere le azioni sostenute dallo Strumento, i destinatari dei finanziamenti dell’Unione dovrebbero fornire informazioni nella lingua o nelle lingue del pubblico destinatario. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione, i destinatari di tali finanziamenti dovrebbero fare riferimento alla provenienza degli stessi quando comunicano informazioni in merito alle azioni in questione. A tale scopo, i destinatari dovrebbero garantire che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al pubblico figuri l’emblema dell’Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell’Unione.

(39)

La Commissione dovrebbe poter utilizzare le risorse finanziarie nell’ambito dello Strumento per promuovere le migliori prassi e lo scambio di informazioni sull’attuazione dello Strumento.

(40)

La Commissione dovrebbe pubblicare tempestivamente informazioni sul sostegno fornito dallo strumento tematico in regime di gestione diretta o indiretta e dovrebbe, se del caso, aggiornare tali informazioni. Dovrebbe essere possibile ordinare i dati per obiettivo specifico, nome del beneficiario, importo impegnato giuridicamente nonché natura e finalità della misura.

(41)

Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell’Unione, anche in relazione al ricorso al sostegno operativo nell’ambito dello Strumento, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori della gestione delle frontiere e della politica dei visti, anche per quanto riguarda gli obblighi in materia di diritti fondamentali, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell’Unione da parte di tale Stato membro nell’attuazione dell’acquis in materia di gestione delle frontiere e politica dei visti o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen stabilito nel regolamento (UE) n. 1053/2013 emergono carenze nel settore in questione.

(42)

Lo Strumento dovrebbe garantire una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. Al fine di soddisfare gli obblighi di trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare informazioni sui programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. In linea con il regolamento (UE) 2021/1060, ogni Stato membro dovrebbe garantire che, entro sei mesi dall’approvazione del suo programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sul suo programma, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento disponibili e i risultati del programma.

(43)

Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri che consistono in importi fissi conformemente all’allegato I e in un importo calcolato in base ai criteri di cui al medesimo allegato e che rispecchino la lunghezza delle sezioni delle frontiere terrestri e marittime e i relativi livelli di impatto, il carico di lavoro negli aeroporti e presso i consolati e il numero di consolati. In considerazione delle particolari esigenze degli Stati membri che hanno registrato il maggior numero di domande di asilo pro capite nel 2018 e nel 2019, è opportuno aumentare gli importi fissi per Cipro, Malta e la Grecia.

(44)

Gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Al fine di tenere conto dei cambiamenti nella situazione di partenza, quali la pressione alle frontiere esterne e il carico di lavoro alle frontiere esterne e presso i consolati, a metà del periodo di programmazione dovrebbe essere assegnato agli Stati membri un importo aggiuntivo basato sui dati statistici, conformemente all’allegato I, tenendo conto dello stato di attuazione del loro programma.

(45)

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia del presente regolamento. Tale valutazione intermedia dovrebbe essere utilizzata per valutare l’efficacia dello Strumento e il valore aggiunto dell’Unione al riguardo e fornire una visione d’insieme trasparente della sua attuazione.

(46)

Poiché le sfide nei settori della gestione della migrazione e della politica dei visti sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l’assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti nelle priorità relative alla politica dei visti e alla gestione delle frontiere, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell’Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell’Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell’Unione, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata, attraverso uno strumento tematico, ad azioni specifiche, ad azioni dell’Unione e all’assistenza emergenziale. Lo strumento tematico offre flessibilità nella gestione dello Strumento e potrebbe essere attuato anche mediante i programmi degli Stati membri.

(47)

È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell’allegato IV, accordando loro un contributo dell’Unione più elevato.

(48)

Lo Strumento dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi alla gestione delle frontiere, alla politica comune in materia di visti e ai sistemi IT su larga scala, al fine di consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per l’intera Unione. Tale sostegno dovrebbe consistere nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dallo Strumento e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.

(49)

Parte delle risorse disponibili nell’ambito dello Strumento potrebbe essere assegnata a programmi degli Stati membri volti all’attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni dotate di valore aggiunto dell’Unione che comportano la cooperazione tra gli Stati membri o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell’Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri, come l’acquisto, tramite i programmi degli Stati membri, delle attrezzature tecniche necessarie all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per svolgere le sue attività operative, la modernizzazione del trattamento delle domande di visto, lo sviluppo di sistemi IT su larga scala e della creazione di interoperabilità fra tali sistemi. La Commissione dovrebbe definire tali azioni specifiche nei suoi programmi di lavoro.

(50)

Per completare l’attuazione dell’obiettivo strategico dello Strumento a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, lo Strumento dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell’ambito di intervento dello Strumento, relativi all’analisi politica e all’innovazione, all’apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l’Unione.

(51)

Al fine di rafforzare la capacità dell’Unione di far fronte nell’immediato a esigenze specifiche e urgenti nel caso di una situazione di emergenza, come un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi, in particolare alle sezioni di frontiera a cui è stato attribuito un livello di impatto alto o critico ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896, o altre situazioni per le quali è stato debitamente dimostrato che è necessaria un’azione immediata alle frontiere esterne, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento.

(52)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata dello Strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (29). L’importo di riferimento privilegiato assegnato allo Strumento è aumentato di un importo aggiuntivo di 1 miliardo di EUR a prezzi 2018, come specificato nell’allegato II del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (30).

(53)

Al presente Strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(54)

Ai fini dell’attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che lo Strumento si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) 2021/1060.

(55)

Il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l’azione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. Nel presente regolamento occorre inoltre specificare gli obiettivi dello Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e stabilire disposizioni specifiche relative alle azioni che possono essere finanziate nell’ambito dello Strumento.

(56)

Una modalità di prefinanziamento per lo Strumento è definita nel regolamento (UE) 2021/1060, e nel presente regolamento è stabilito un tasso di prefinanziamento specifico. Inoltre, al fine di garantire che sia possibile reagire prontamente a situazioni di emergenza, è opportuno stabilire un tasso di prefinanziamento specifico per l’assistenza emergenziale. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri abbiano i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall’avvio dell’attuazione dei loro programmi.

(57)

Le forme di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi per i controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inosservanza. Nel compiere tale scelta, dovrebbe essere preso in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(58)

A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione che possano arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, dovrebbe essere possibile, per un periodo di tempo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta siano considerati ammissibili al finanziamento dell’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.

(59)

Al fine di sfruttare al meglio il principio dell’audit unico, è opportuno stabilire norme specifiche in materia di controllo e audit dei progetti nei quali i beneficiari sono organizzazioni internazionali i cui sistemi di controllo interno sono stati valutati positivamente dalla Commissione. Per tali progetti le autorità di gestione dovrebbero poter limitare le loro verifiche di gestione, a condizione che il beneficiario fornisca tempestivamente tutti i dati e le informazioni necessari sullo stato di avanzamento del progetto e sull’ammissibilità delle spese sottostanti. Inoltre, qualora un progetto attuato da una siffatta organizzazione internazionale faccia parte di un campione di audit, l’autorità di audit dovrebbe poter svolgere la propria attività in linea con i principi della norma ISRS (International Standard on Related Services) 4400 — Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information.

(60)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (33), (Euratom, CE) n. 2185/96 (34) e (UE) 2017/1939 (35) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (36). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero cooperare pienamente e prestare tutta l’assistenza necessaria alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione in relazione alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

(61)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(62)

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (37) le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d’oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello Strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.

(63)

In conformità dell’articolo 349 TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017«Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi tengano conto delle minacce emergenti cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Lo Strumento dovrebbe sostenere detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare ove occorra le regioni ultraperiferiche.

(64)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (38), è opportuno che il presente Strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. Ê opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dello Strumento sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dallo Strumento, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici. Tali indicatori dovrebbero essere di natura qualitativa e quantitativa.

(65)

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (39) e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % di tutta la spesa del quadro finanziario pluriennale all’integrazione degli obiettivi climatici, nonché di adoperarsi per conseguire l’ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % del bilancio nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese a favore della biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità. Lo Strumento dovrebbe sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (40).

(66)

Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) e qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e ai progetti sostenuti nell’ambito dello Strumento nel periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione del regolamento (UE) n. 514/2014 si sovrappone al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell’attuazione di determinati progetti approvati a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l’esecuzione scaglionata dei progetti. Ogni singola fase del progetto dovrebbe essere attuata conformemente alle norme del periodo di programmazione nel cui quadro riceve il finanziamento.

(67)

Tramite gli indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l’attuazione dello Strumento in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060 e del presente regolamento. A partire dal 2023 gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione relazioni annuali in materia di performance riguardanti l’ultimo periodo contabile. Le relazioni dovrebbero contenere informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero anche trasmettere alla Commissione delle sintesi di tali relazioni. La Commissione dovrebbe tradurre in tutte le lingue ufficiali dell’Unione tali sintesi e metterle a disposizione del pubblico sul suo sito web, insieme ai link ai siti web degli Stati membri di cui al regolamento (UE) 2021/1060.

(68)

Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’elenco delle azioni dell’allegato III, all’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati dell’allegato IV, al sostegno operativo a norma dell’allegato VII e all’ulteriore sviluppo del quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(69)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (42). Si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione che stabiliscono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare obblighi riguardanti la trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l’adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione di informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla natura e alla finalità di tale assistenza, imperativi motivi di urgenza è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili per l’adozione di decisioni relative alla concessione dell’assistenza emergenziale prevista dal presente regolamento.

(70)

La partecipazione di uno Stato membro allo Strumento non dovrebbe coincidere con la sua partecipazione a uno strumento finanziario temporaneo dell’Unione che contribuisca a finanziare, tra l’altro, negli Stati membri beneficiari, azioni lungo le nuove frontiere esterne dell’Unione per l’attuazione dell’acquis di Schengen in materia di frontiere e visti e di controllo alle frontiere esterne.

(71)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(72)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (43) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (44).

(73)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (45) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (46).

(74)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (47) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (48).

(75)

Al fine di specificare la natura e le modalità della partecipazione allo Strumento dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, è opportuno concludere ulteriori accordi tra l’Unione e tali paesi in base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione. Tali accordi dovrebbero costituire accordi internazionali ai sensi dell’articolo 218 TFUE. Al fine di ridurre al minimo il possibile lasso di tempo tra il momento in cui lo Strumento diventa vincolante per il paese interessato e l’entrata in vigore degli accordi, è opportuno che i negoziati su tali accordi siano avviati quanto prima dopo la notifica al Consiglio e alla Commissione da parte del rispettivo paese della decisione di accettare il contenuto dello Strumento e di dargli attuazione nel proprio ordinamento giuridico interno. La conclusione di tali accordi dovrebbe avvenire dopo che il paese interessato ha informato per iscritto che sono stati soddisfatti tutti i suoi requisiti interni.

(76)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(77)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (49). l’Irlanda non partecipa pertanto all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(78)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

(79)

Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’attuazione sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («Strumento») nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo») per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento istituisce il Fondo unitamente al regolamento (UE) 2021/1077 per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento stabilisce l’obiettivo strategico dello Strumento, gli obiettivi specifici dello Strumento e le misure intese ad attuare tali obiettivi specifici, il bilancio per il periodo tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione del finanziamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«valico di frontiera»: ogni valico di frontiera quale definito all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2016/399;

2)

«gestione europea integrata delle frontiere»: la gestione europea integrata delle frontiere di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1896;

3)

«frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 e le frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;

4)

«sezione di frontiera esterna»: la sezione di frontiera esterna quale definita all’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1896;

5)

«punto di crisi» (hotspot): un punto di crisi quale definito all’articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1896;

6)

«frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi»:

a)

il confine comune fra uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen e uno Stato membro che è tenuto ad applicarlo integralmente in conformità del suo atto di adesione ma per il quale non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che lo autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;

b)

il confine comune fra due Stati membri tenuti ad applicare integralmente l’acquis di Schengen in conformità dei rispettivi atti di adesione, ma per i quali non è ancora entrata in vigore la relativa decisione del Consiglio che li autorizza ad applicare tale acquis in misura integrale;

7)

«situazione di emergenza»: una situazione derivante da un’urgente ed eccezionale pressione, in cui si è verificato, si verifica o si prevede che si verifichi un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi attraverso le frontiere esterne di uno o più Stati membri o in cui episodi connessi all’immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera si verificano alle frontiere esterne di uno o più Stati membri e hanno un impatto decisivo sulla sicurezza delle frontiere al punto di rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, o qualsiasi altra situazione per la quale sia stato debitamente dimostrato che è necessaria un’azione immediata alle frontiere esterne nell’ambito degli obiettivi dello Strumento;

8)

«azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che apportano un valore aggiunto dell’Unione in conformità degli obiettivi dello Strumento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione aggiuntiva per i rispettivi programmi;

9)

«sostegno operativo»: la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione;

10)

«azioni dell’Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione attuati in conformità degli obiettivi dello Strumento.

Articolo 3

Obiettivi dello Strumento

1.   Nell’ambito del Fondo, l’obiettivo strategico dello Strumento è garantire una solida ed efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di sicurezza interna nell’Unione tutelando al tempo stesso la libera circolazione delle persone al suo interno, nel pieno rispetto del pertinente acquis dell’Unione e degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

2.   Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, lo Strumento contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)

sostenere un’efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell’ambito della responsabilità condivisa dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione illegale e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori:

b)

sostenere la politica comune in materia di visti per garantire un approccio armonizzato nel rilascio dei visti e facilitare i viaggi legittimi, contribuendo nel contempo a prevenire il rischio migratorio in termini di migrazione e sicurezza.

3.   Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, lo Strumento è attuato mediante le misure di attuazione elencate all’allegato II.

Articolo 4

Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali

Le azioni finanziate nell’ambito dello Strumento sono attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti dall’acquis dell’Unione e dalla Carta nonché degli obblighi internazionali dell’Unione in materia di diritti fondamentali, garantendo in particolare l’osservanza dei principi di non discriminazione e di non respingimento.

Articolo 5

Ambito di applicazione del sostegno

1.   Nell’ambito dei suoi obiettivi e in conformità delle misure di attuazione elencate all’allegato II, lo Strumento sostiene in particolare le azioni elencate nell’allegato III.

Per far fronte a circostanze impreviste o nuove, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’elenco delle azioni di cui all’allegato III, al fine di aggiungere nuove azioni.

2.   Per conseguire i suoi obiettivi, lo Strumento può sostenere, in linea con le priorità dell’Unione, azioni di cui all’allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità dell’articolo 20.

3.   Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l’azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell’Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:

a)

siano svolte in sinergia e coerenza con altre azioni esterne dell’Unione sostenute da altri strumenti dell’Unione;

b)

siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;

c)

siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e

d)

servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione.

4.   Le seguenti azioni non sono ammissibili:

a)

le azioni di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato III alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi;

b)

le azioni relative al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2016/399;

c)

le azioni la cui finalità principale è il controllo doganale.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, nelle situazioni di emergenza le azioni ivi indicate possono essere considerate ammissibili.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni comuni

Articolo 6

Principi generali

1.   Il sostegno fornito nel quadro dello Strumento integra l’intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare valore aggiunto dell’Unione al conseguimento degli obiettivi dello Strumento.

2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro dello Strumento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti azioni, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare al sostegno fornito nel quadro di altri strumenti dell’Unione.

3.   Lo Strumento è attuato in regime di gestione diretta, concorrente o indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.

Articolo 7

Dotazione di bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione dello Strumento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 5 241 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   In conseguenza dell’adeguamento specifico dei programmi previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è maggiorato di una dotazione aggiuntiva pari a 1 000 000 000 EUR a prezzi costanti 2018, come specificato all’allegato II di detto regolamento.

3.   La dotazione finanziaria è così utilizzata:

a)

3 668 000 000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri, di cui 200 568 000 EUR sono stanziati per il regime di transito speciale di cui all’articolo 17;

b)

1 573 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all’articolo 8.

4.   La dotazione aggiuntiva di cui al paragrafo 2 è assegnata allo strumento tematico di cui all’articolo 8.

5.   Su iniziativa della Commissione, fino allo 0,52 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 per l’attuazione dello Strumento.

6.   Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono adottate intese per specificare la natura e le modalità della partecipazione allo Strumento da parte dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. Non appena possibile dopo la notifica, da parte del paese interessato, della decisione di accettare il contenuto dello Strumento e di dare attuazione ad esso nel proprio ordinamento giuridico interno, a norma del pertinente accordo di associazione, la Commissione presenta una raccomandazione al Consiglio per l’avvio di negoziati su tali accordi a norma dell’articolo 218, paragrafo 3, TFUE. Non appena ricevuta la raccomandazione, il Consiglio delibera senza ritardo per decidere di autorizzare l’avvio di tali negoziati. I contributi finanziari provenienti da tali paesi si aggiungono alle risorse complessive disponibili a titolo della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.

7.   A norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, fino al 5 % della dotazione iniziale a uno Stato membro, proveniente da uno qualsiasi dei fondi nell’ambito di tale regolamento in regime di gestione concorrente, può essere trasferito allo Strumento in regime di gestione diretta o indiretta su richiesta di tale Stato membro. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 8

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1.   L’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), è stanziato in maniera flessibile mediante uno strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. Data la natura interna dello Strumento, lo strumento tematico serve principalmente la politica interna dell’Unione in linea con gli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 2.

I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le sue componenti, che sono:

a)

le azioni specifiche;

b)

le azioni dell’Unione; e

c)

l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 25.

L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 riceve sostegno anche dall’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento.

2.   I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto dell’Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell’Unione di cui all’allegato II, compresa la necessità di proteggere le frontiere esterne e di prevenire e individuare la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e l’immigrazione irregolare, nonché di gestire efficacemente i flussi migratori e sostenere la politica comune in materia di visti.

I finanziamenti di cui al presente paragrafo, primo comma, ad eccezione di quelli utilizzati per l’assistenza emergenziale a norma dell’articolo 25, sostengono unicamente le azioni elencate all’allegato III.

3.   La Commissione avvia un dialogo con le organizzazioni della società civile e le reti pertinenti, in particolare al fine di preparare e valutare i programmi di lavoro per le azioni dell’Unione finanziate nell’ambito dello Strumento.

4.   Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono erogati agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione garantisce che non siano selezionati progetti oggetto di un parere motivato emesso dalla Commissione a norma dell’articolo 258 TFUE relativo a procedure di infrazione che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o l’esecuzione dei progetti.

5.   Ai fini dell’articolo 23 e dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, gli Stati membri interessati garantiscono e la Commissione si assicura che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato emesso dalla Commissione relativo a procedure di infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o l’esecuzione delle azioni.

6.   La Commissione stabilisce l’importo totale da mettere a disposizione dello strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione.

7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni di finanziamento di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e possono riguardare una o più componenti dello strumento tematico di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del presente regolamento.

8.   La Commissione garantisce che la distribuzione delle risorse tra gli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 2, sia equa e trasparente. La Commissione riferisce in merito all’utilizzo e alla distribuzione dello strumento tematico tra le componenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, compreso il sostegno fornito ad azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell’ambito delle azioni dell’Unione.

9.   A seguito dell’adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 7, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi degli Stati membri.

SEZIONE 2

Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente

Articolo 9

Ambito di applicazione

1.   La presente sezione si applica all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e alle risorse aggiuntive da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione di finanziamento riguardante lo strumento tematico di cui all’articolo 8.

2.   Il sostegno nell’ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità dell’articolo 63 del regolamento finanziario e del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 10

Risorse di bilancio

1.   L’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), è stanziato per i programmi degli Stati membri indicativamente come segue:

a)

3 057 000 000 EUR conformemente all’allegato I;

b)

611 000 000 EUR per l’adeguamento delle dotazioni ai programmi degli Stati membri di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

2.   Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non sia stanziato per intero, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 11

Prefinanziamento

1.   Conformemente all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento per lo Strumento è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come segue:

a)

2021: 4 %;

b)

2022: 3 %;

c)

2023: 5 %;

d)

2024: 5 %;

e)

2025: 5 %;

f)

2026: 5 %.

2.   Se un programma di uno Stato membro è adottato dopo il 1o luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno di adozione.

Articolo 12

Tassi di cofinanziamento

1.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili per un progetto.

2.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche.

3.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all’allegato IV.

4.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo, compreso il regime di transito speciale di cui all’articolo 17.

5.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili in conformità dell’articolo 85, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

6.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 25.

7.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, entro i limiti di cui all’articolo 36, paragrafo 5, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060.

8.   La decisione della Commissione che approva il programma di uno Stato membro fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno dello Strumento per le tipologie di azione coperte dal contributo di cui ai paragrafi da 1 a 7.

9.   La decisione della Commissione che approva il programma di uno Stato membro indica per ciascuna tipologia di azione se il tasso di cofinanziamento è applicato in relazione:

a)

al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; o

b)

solo al contributo pubblico.

Articolo 13

Programmi degli Stati membri

1.   Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nei propri programmi siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nei settori della gestione delle frontiere e della politica dei visti, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell’Unione e con gli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti. Nel definire le priorità dei loro programmi gli Stati membri garantiscono che questi tengano conto in modo adeguato delle misure di attuazione elencate all’allegato II.

Data la natura interna dello Strumento, i programmi degli Stati membri servono principalmente la politica interna dell’Unione in conformità degli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

La Commissione valuta i programmi degli Stati membri in conformità dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   Nell’ambito delle risorse stanziate all’articolo 10, paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni Stato membro assegna nel proprio programma almeno il 10 % delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, all’obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

3.   Gli Stati membri possono stanziare meno della percentuale minima di cui al paragrafo 2 unicamente qualora motivino in maniera dettagliata la scelta nel loro programma spiegando i motivi per cui l’assegnazione di risorse inferiori a tale soglia non pregiudichi il conseguimento dell’obiettivo pertinente.

4.   La Commissione garantisce che le conoscenze e le competenze delle pertinenti agenzie decentrate, in particolare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (50), siano prese in considerazione per le materie di loro competenza, in una fase iniziale e in modo tempestivo, nello sviluppo dei programmi degli Stati membri.

5.   La Commissione consulta l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sulle azioni rientranti nel sostegno operativo al fine di garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e quelle degli Stati membri per quanto riguarda la gestione delle frontiere, al fine di evitare il doppio finanziamento e garantire efficienza sotto il profilo dei costi. Ove necessario, la Commissione consulta eu-LISA in merito alle azioni incluse nel sostegno operativo per le quali eu-LISA dispone di competenze specifiche conformemente al suo mandato.

6.   Se del caso, la Commissione può coinvolgere le agenzie decentrate competenti, compresi quelli di cui al paragrafo 4, nei compiti di sorveglianza e valutazione specificati alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno dello Strumento siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione.

7.   A seguito dell’adozione di raccomandazioni nel quadro del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 e della formulazione di raccomandazioni nel quadro dello svolgimento di valutazioni delle vulnerabilità a norma del regolamento (UE) 2019/1896, lo Stato membro interessato esamina, di concerto con la Commissione, l’approccio più adeguato per attuare queste raccomandazioni con il sostegno dello Strumento.

8.   La Commissione, se del caso, coinvolge l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel processo d’esame dell’approccio più adeguato per attuare le raccomandazioni di cui al paragrafo 7 con il sostegno dello Strumento. In tale contesto, la Commissione, se del caso, può avvalersi delle competenze di altre agenzie dell’Unione in merito a questioni specifiche che rientrano nella loro sfera di competenza.

9.   Nell’attuare il paragrafo 7 lo Stato membro interessato rende prioritaria per il suo programma l’attuazione di misure volte a rimediare alle carenze riscontrate, in particolare quelle volte a rimediare a carenze gravi e a valutazioni di non conformità.

10.   Se necessario, il programma dello Stato membro in questione è modificato in conformità dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

11.   In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in funziona dei suoi settori di competenza, lo Stato membro interessato può riassegnare risorse stanziate nell’ambito del suo programma, comprese quelle programmate per il sostegno operativo, per conformarsi alle raccomandazioni di cui al paragrafo 7 nel caso in cui tali raccomandazioni abbiano implicazioni finanziarie.

12.   Lo Stato membro che decida di attuare un progetto sostenuto dallo Strumento con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell’approvazione del progetto.

13.   Lo Stato membro che decida di attuare un’azione con un paese terzo, in un paese terzo o in relazione a un paese terzo, con il sostegno dello Strumento, in materia di sorveglianza, individuazione, identificazione, localizzazione, prevenzione e intercettazione degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere al fine di individuare, prevenire e combattere l’immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera o di contribuire alla protezione e a salvare la vita dei migranti garantisce di aver notificato alla Commissione ogni accordo di cooperazione bilaterale o multilaterale con tale paese terzo conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896.

14.   Per quanto riguarda le attrezzature, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi TIC necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro, incluse le operazioni di ricerca e soccorso, e acquistati con il sostegno dello Strumento:

a)

al momento di avviare le procedure di acquisto delle attrezzature e dei sistemi TIC che dovranno essere sviluppati con il sostegno dello Strumento, gli Stati membri assicurano che siano rispettate le norme stabilite in conformità degli articoli 16 e 64 del regolamento (UE) 2019/1896;

b)

tutte le attrezzature operative su larga scala per la gestione delle frontiere, come i mezzi di trasporto e di sorveglianza aerei e marittimi, acquistate dagli Stati membri sono registrate nel parco attrezzature tecniche dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di rendere tali attrezzature disponibili conformemente all’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1896;

c)

possono inoltre essere utilizzati nei seguenti settori complementari: controllo doganale, operazioni marittime di carattere multifunzionale e ai fini del conseguimento degli obiettivi del Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione;

d)

onde sostenere una pianificazione coerente di sviluppo delle capacità per la guardia di frontiera e costiera europea e il possibile ricorso ad appalti congiunti, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell’ambito della rendicontazione richiesta a norma dell’articolo 29, la pianificazione pluriennale disponibile per le attrezzature di cui è previsto l’acquisto nell’ambito dello Strumento e la Commissione trasmette tali informazioni all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Le attrezzature e i sistemi TIC di cui al primo comma sono ammissibili al sostegno finanziario a titolo del presente Strumento se è rispettato il requisito di cui alla lettera a) del primo comma.

Ai fini della lettera c) del primo comma, le attrezzature e i sistemi TIC restano disponibili e utilizzabili per attività di controllo alle frontiere efficaci e sicure. L’uso di attrezzature nei settori complementari di cui alla lettera c) del primo comma non supera il 30 % del periodo totale di utilizzo di tali attrezzature. I sistemi TIC sviluppati ai fini della lettera c) del primo comma forniscono dati e servizi ai sistemi di gestione delle frontiere a livello nazionale o dell’Unione. Nella relazione annuale in materia di performance gli Stati membri informano la Commissione di eventuali usi multipli di cui alla lettera c) del primo comma e del luogo di utilizzo delle attrezzature multifunzionali e dei sistemi TIC.

15.   Nel condurre azioni nell’ambito dello Strumento, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai loro obblighi internazionali in materia di operazioni di ricerca e soccorso in mare. Le attrezzature e i sistemi TIC di cui al paragrafo 14, primo comma, lettere da a) a d), possono essere utilizzati per affrontare operazioni di ricerca e soccorso in situazioni che si presentino durante un’operazione di sorveglianza delle frontiere in mare.

16.   La formazione in materia di gestione delle frontiere realizzata con il sostegno dello Strumento si basa sui pertinenti standard comuni europei, armonizzati e di qualità, in materia di formazione e di istruzione per le guardie di frontiera e costiere, in particolare il programma comune di base di cui all’articolo 62, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896.

17.   Nei loro programmi, gli Stati membri perseguono in particolare le azioni elencate nell’allegato IV. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati di cui all’allegato IV.

18.   La programmazione di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell’allegato VI del presente regolamento e comprende una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento nell’ambito di ciascun obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 14

Revisione intermedia

1.   Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all’allegato I, punto 1, lettera c), e punti da 2 a 10. Tale assegnazione è basata sui più recenti dati statistici disponibili per i criteri di cui al punto 1, lettera c), e ai punti da 2 a 10 dell’allegato I. Il finanziamento ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 2025.

2.   Qualora almeno il 10 % della dotazione iniziale di un programma di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento non sia stato oggetto di domande di pagamento intermedio presentate conformemente all’articolo 91 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere la dotazione aggiuntiva per il rispettivo programma di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

3.   Nell’assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico di cui all’articolo 8 del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2025, la Commissione tiene conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1060 e delle lacune individuate nell’attuazione.

Articolo 15

Azioni specifiche

1.   Uno Stato membro può ricevere finanziamenti per azioni specifiche in aggiunta alla sua dotazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, purché tali finanziamenti siano successivamente destinati come tali nel suo programma e siano usati per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dello Strumento.

2.   I finanziamenti per le azioni specifiche non possono essere usati per altre azioni del programma degli Stati membri, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma degli Stati membri.

Articolo 16

Sostegno operativo

1.   Uno Stato membro può utilizzare fino al 33 % dell’importo stanziato per il suo programma nell’ambito dello Strumento per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.

2.   Quando utilizzano il sostegno operativo, gli Stati membri si conformano al pertinente acquis dell’Unione.

3.   Gli Stati membri illustrano, nel programma e nelle relazioni annuale in materia di performance di cui all’articolo 29, in che modo l’uso del sostegno operativo contribuirà al conseguimento degli obiettivi dello Strumento. Prima dell’approvazione del programma degli Stati membri, e previa consultazione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, se del caso, di eu-LISA nell’ambito di competenza di tali agenzie a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di usare il sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili in esito alle valutazioni Schengen e alle valutazioni delle vulnerabilità, comprese le raccomandazioni a seguito di valutazioni Schengen e di valutazioni della vulnerabilità.

4.   Fermo restando l’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), il sostegno operativo riguarda le spese coperte dalle spese stabilite nell’allegato VII.

5.   Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’allegato VII in relazione alle spese ammissibili al sostegno operativo.

Articolo 17

Sostegno operativo per il regime di transito speciale

1.   Lo Strumento prevede un sostegno per coprire i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l’attuazione del regime di transito agevolato in conformità dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio.

2.   Le risorse assegnate alla Lituania per il regime di transito speciale a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare per la Lituania, anche per investimenti in infrastrutture, in conformità delle spese ammissibili al sostegno operativo nell’ambito del suo programma di cui all’allegato VII.

3.   In deroga all’articolo 16, paragrafo 1, la Lituania può utilizzare gli importi ad essa assegnati conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), per finanziare il sostegno operativo in aggiunta all’importo di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

4.   La Commissione e la Lituania riesaminano l’applicazione del presente articolo qualora subentrino cambiamenti tali da incidere sull’esistenza o sul funzionamento del regime di transito speciale.

5.   In seguito a una richiesta motivata da parte della Lituania, le risorse assegnate per il regime di transito speciale di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), sono riesaminate e, se necessario, adeguate prima dell’adozione dell’ultimo programma di lavoro per lo strumento tematico di cui all’articolo 8, nei limiti delle risorse di bilancio di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), attraverso lo strumento tematico di cui all’articolo 8.

Articolo 18

Verifiche di gestione e audit dei progetti realizzati da organizzazioni internazionali

1.   Il presente articolo si applica alle organizzazioni internazionali o loro agenzie di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario i cui sistemi, norme e procedure sono stati valutati positivamente dalla Commissione a norma dell’articolo 154, paragrafi 4 e 7, di detto regolamento ai fini dell’esecuzione indiretta di sovvenzioni finanziate a titolo del bilancio dell’Unione («organizzazioni internazionali»).

2.   Fatti salvi l’articolo 83, primo comma, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060 e l’articolo 129 del regolamento finanziario, se l’organizzazione internazionale è un beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060, l’autorità di gestione non è tenuta ad effettuare le verifiche di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, a condizione che l’organizzazione internazionale trasmetta all’autorità di gestione i documenti di cui all’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.

3.   Fatto salvo l’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, la dichiarazione di gestione che l’organizzazione internazionale deve presentare conferma che il progetto rispetta il diritto applicabile e le condizioni per il suo sostegno.

4.   Inoltre, se i costi devono essere rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione che l’organizzazione internazionale deve presentare conferma che:

a)

le fatture e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario sono state verificate;

b)

le registrazioni contabili o i codici contabili tenuti dal beneficiario per le operazioni collegate alle spese dichiarate all’autorità di gestione sono stati verificati.

5.   Se i costi devono essere rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), c) o d), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione presentata dall’organizzazione internazionale deve presentare conferma che sono state rispettate le condizioni per il rimborso delle spese.

6.   I documenti di cui all’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento finanziario sono forniti all’autorità di gestione unitamente a ciascuna domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

7.   Ogni anno, entro il 15 ottobre, il beneficiario presenta i conti all’autorità di gestione. I conti sono corredati del parere di un organismo di audit indipendente, elaborato conformemente a principi di audit riconosciuti a livello internazionale. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e sono efficaci in termini di costi e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l’esercizio di audit mette in dubbio le asserzioni contenute nelle dichiarazioni di gestione presentate dall’organizzazione internazionale, comprese le informazioni sui sospetti di frode. Il parere fornisce la garanzia che le spese incluse nelle domande di pagamento presentate dall’organizzazione internazionale all’autorità di gestione sono legali e regolari.

8.   Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit di cui all’articolo 127 del regolamento finanziario, l’autorità di gestione redige la dichiarazione di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2021/1060. L’autorità di gestione vi procede sulla base dei documenti forniti dall’organizzazione internazionale a norma dei paragrafi da 2 a 5 e del paragrafo 7 del presente articolo, anziché basarsi sulle verifiche di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, di tale regolamento.

9.   Il documento che specifica le condizioni per il sostegno di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 comprende i requisiti di cui al presente articolo.

10.   Il paragrafo 2 non si applica e, di conseguenza, l’autorità di gestione è tenuta ad effettuare delle verifiche di gestione se:

a)

tale autorità di gestione individua un rischio specifico di irregolarità o un’indicazione di frode in relazione a un progetto avviato o attuato dall’organizzazione internazionale;

b)

l’organizzazione internazionale non presenta a tale autorità di gestione i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e al paragrafo 7; o

c)

i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e al paragrafo 7 presentati dall’organizzazione internazionale sono incompleti.

11.   Se un progetto in cui un’organizzazione internazionale è un beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060 fa parte di un campione di cui all’articolo 79 dello stesso, l’autorità di audit può svolgere il proprio lavoro sulla base di un sottocampione di operazioni relative a tale progetto. Se nel sottocampione sono riscontrati errori, l’autorità di audit, se del caso, può chiedere al revisore dell’organizzazione internazionale di valutare l’intera portata e l’importo totale degli errori in tale progetto.

SEZIONE 3

Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Articolo 19

Ambito di applicazione

La Commissione dà attuazione al sostegno di cui alla presente sezione direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma.

Articolo 20

Soggetti ammissibili

1.   Sono ammissibili al finanziamento dell’Unione i seguenti soggetti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti:

i)

in uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

ii)

in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini dello Strumento.

2.   Non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione le persone fisiche.

3.   I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), partecipano nell’ambito di un consorzio costituito da almeno due soggetti indipendenti, di cui almeno uno è stabilito in uno Stato membro.

I soggetti che partecipano nell’ambito di un consorzio di cui al primo comma del presente paragrafo garantiscono che le azioni a cui partecipano rispettino i principi sanciti dalla Carta e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dello Strumento.

Articolo 21

Azioni dell’Unione

1.   Su iniziativa della Commissione, lo Strumento può essere utilizzato per finanziare azioni dell’Unione relative agli obiettivi dello Strumento conformemente all’allegato III.

2.   Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.

3.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

4.   I membri del comitato di valutazione che valuta le proposte, di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario, possono essere esperti esterni.

5.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (51).

Articolo 22

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

In conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione a un tasso di finanziamento del 100 %.

Articolo 23

Audit

Gli audit sull’uso del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, degli organi o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 24

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. È garantita la visibilità dei finanziamenti dell’Unione e sono fornite informazioni, eccetto in casi debitamente giustificati in cui non sia possibile o appropriata esporre pubblicamente tali informazioni o la divulgazione di tali informazioni sia soggetta a restrizioni per legge, in particolare per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento all’origine di tali finanziamenti quando comunicano pubblicamente in merito alle azioni in questione ed espongono l’emblema dell’Unione.

2.   Al fine di raggiungere il più ampio pubblico possibile, la Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle azioni svolte a titolo dello Strumento e sui risultati ottenuti.

Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi dello Strumento.

3.   La Commissione pubblica i programmi di lavoro dello strumento tematico di cui all’articolo 8. Per il sostegno fornito in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione pubblica le informazioni di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario su un sito web accessibile al pubblico e aggiorna regolarmente tali informazioni. Tali informazioni sono pubblicate in un formato aperto e leggibile meccanicamente che consente di selezionare, ricercare, estrarre e comparare i dati.

SEZIONE 4

Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta

Articolo 25

Assistenza emergenziale

1.   Il Fondo fornisce assistenza finanziaria per far fronte a necessità urgenti e specifiche in caso di situazioni di emergenza debitamente giustificate.

In risposta a tali situazioni di emergenza debitamente giustificate, la Commissione può fornire assistenza emergenziale entro i limiti delle risorse disponibili.

2.   L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.

3.   L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, purché sia successivamente stanziata come tale nei programmi degli Stati membri. Tali finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma degli Stati membri, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma degli Stati membri. Il prefinanziamento per l’assistenza emergenziale può ammontare al 95 % del contributo dell’Unione, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.

4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

5.   Laddove necessario per realizzare un’azione, l’assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza per l’azione stessa, purché tali spese non siano state sostenute anteriormente al 1o gennaio 2021.

6.   L’assistenza emergenziale è fornita nel rigoroso rispetto sia del pertinente acquis dell’Unione sia degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

7.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati e per garantire la tempestiva disponibilità di risorse per l’assistenza emergenziale, la Commissione può adottare separatamente una decisione di finanziamento, di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, per l’assistenza emergenziale mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 4. Tale atto rimane in vigore per un periodo non superiore a 18 mesi.

Articolo 26

Finanziamento cumulativo e alternativo

1.   Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito dello Strumento può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

2.   In conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo europeo di sviluppo regionale o il Fondo sociale europeo Plus possono sostenere le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza quale definito all’articolo 2, punto 45), di tale regolamento. Al fine di ricevere un marchio di eccellenza, le azioni devono essere conformi alle seguenti condizioni cumulative:

a)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito dello Strumento;

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; e

c)

non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

SEZIONE 5

Sorveglianza, rendicontazione e valutazione

Sottosezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 27

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sugli indicatori chiave di performance elencati nell’allegato V del presente regolamento.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie agli indicatori chiave di performance elencati in tale allegato.

3.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 2, figurano nell’allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

4.   La Commissione riferisce anche in merito all’uso dello strumento tematico di cui all’articolo 8 destinata a sostenere azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi e alla quota di strumento tematico utilizzata per sostenere tali azioni.

5.   Il sistema di rendicontazione in materia di performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

6.   Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi dello Strumento nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’allegato VIII allo scopo di rivedere o completare gli indicatori, ove considerato necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche in relazione alle informazioni che gli Stati membri devono fornire. Un’eventuale modifica dell’allegato VIII si applica soltanto ai progetti selezionati dopo l’entrata in vigore della modifica stessa.

Articolo 28

Valutazione

1.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia del presente regolamento. Oltre a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione intermedia esamina quanto segue:

a)

l’efficacia dello Strumento, compresi i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance di cui all’articolo 29 e degli indicatori di output e di risultato di cui all’allegato VIII;

b)

l’efficienza nell’uso delle risorse assegnate allo Strumento e l’efficienza delle misure di gestione e di controllo messe in atto per la sua attuazione;

c)

il sussistere della pertinenza e dell’adeguatezza delle misure di attuazione elencate all’allegato II;

d)

il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito dello Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione;

e)

il valore aggiunto dell’Unione delle azioni attuate nell’ambito dello Strumento.

Tale valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva degli effetti dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, quale parte del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020.

2.   Oltre a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione retrospettiva comprende gli elementi elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Va inoltre valutato l’impatto dello Strumento.

3.   La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale, compresa, se del caso, la revisione del presente regolamento.

4.   La Commissione garantisce che le informazioni contenute nelle valutazioni intermedia e retrospettiva siano rese accessibili al pubblico, tranne in casi debitamente giustificati in cui la divulgazione delle informazioni sia soggetta a restrizioni per legge, in particolare per ragioni di funzionamento o di sicurezza delle frontiere esterne nell’ambito della gestione europea integrata delle frontiere, sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali.

5.   Nella valutazione intermedia e nella valutazione retrospettiva la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni realizzate con paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente all’articolo 5 e all’articolo 13, paragrafi 12 e 13.

Sottosezione 2

Norme sulla gestione concorrente

Articolo 29

Relazioni annuali in materia di performance

1.   Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale in materia di performance di cui all’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060.

Il periodo di riferimento copre l’ultimo periodo contabile, come definito all’articolo 2, punto 29), del regolamento (UE) 2021/1060, precedente l’anno di trasmissione della relazione. La relazione presentata entro il 15 febbraio 2023 copre il periodo che decorre dal 1o gennaio 2021.

2.   Le relazioni annuali in materia di performance contengono in particolare informazioni riguardanti:

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del programma dello Stato membro e nel conseguimento dei target intermedi e target finali ivi fissati, tenuto conto dei dati più recenti secondo quanto disposto all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060;

b)

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma dello Stato membro e le misure adottate per farvi fronte, ivi comprese informazioni su pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a procedure d’infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE connesse all’attuazione dello Strumento;

c)

la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito dello Strumento e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione, in particolare le azioni intraprese nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;

d)

il contributo del programma dello Stato membro all’attuazione dell’acquis e dei piani d’azione dell’Unione pertinenti;

e)

l’attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;

f)

il soddisfacimento delle condizioni abilitanti applicabili e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione, in particolare il rispetto dei diritti fondamentali;

g)

il livello delle spese in conformità dell’articolo 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240, anche nei conti a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) 2021/1060.

h)

l’attuazione di progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo.

Le relazioni annuali in materia di performance comprendono una sintesi relativa a tutti i punti di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione provvede affinché le sintesi fornite dagli Stati membri siano tradotte in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e rese pubbliche.

3.   La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni sulle relazioni annuali in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non formuli osservazioni entro tale termine, la relazione s’intende accettata.

4.   Sul proprio sito web, la Commissione fornisce il collegamento ai siti web di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

5.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

Articolo 30

Sorveglianza e rendicontazione in regime di gestione concorrente

1.   Per la sorveglianza e la rendicontazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/1060 sono utilizzati, ove opportuno, i codici per le tipologie di intervento indicate all’allegato VI del presente regolamento. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’allegato VI.

2.   Gli indicatori di cui all’allegato VIII del presente regolamento sono usati conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, e agli articoli 22 e 42 del regolamento (UE) 2021/1060.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, articolo 13, paragrafo 17, articolo 16, paragrafo 5, all’articolo 27, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 30, paragrafo 1, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, articolo 13, paragrafo 17, articolo 16, paragrafo 5, all’articolo 27, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 30, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, dell’articolo 13, paragrafo 17, dell’articolo 16, paragrafo 5, dell’articolo 27, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 30, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 32

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato («comitato per i fondi Interno»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria dello Strumento può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra lo Strumento e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 515/2014.

3.   A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell’entrata in vigore del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, per un periodo limitato i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta possono essere considerati ammissibili al finanziamento a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.

4.   Gli Stati membri possono continuare dopo il 1o gennaio 2021 a sostenere un progetto selezionato e avviato a norma del regolamento (UE) n. 515/2014, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il progetto presenta due fasi distinguibili sotto l’aspetto finanziario e piste di controllo distinte;

b)

il costo totale del progetto è superiore a 2 500 000 EUR;

c)

i pagamenti versati ai beneficiari dall’autorità responsabile per la prima fase del progetto sono inclusi nelle richieste di pagamento trasmesse alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 e le spese per la seconda fase del progetto sono incluse nelle domande di pagamento a norma del regolamento (UE) 2021/1060;

d)

la seconda fase del progetto ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno dello Strumento a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060;

e)

lo Stato membro si impegna a completare il progetto, a renderlo operativo e a riferirne nella relazione annuale in materia di performance presentata entro il 15 febbraio 2024.

Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano alla seconda fase di un progetto di cui al primo comma del presente paragrafo.

Il presente paragrafo si applica solo ai progetti selezionati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 34

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 184.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 14 giugno 2021 (GU C 265 del 5.7.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

(5)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(6)  Regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che stabilisca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(8)  Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

(9)  Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

(10)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(11)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(12)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

(13)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(14)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

(19)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(20)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(22)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(23)  Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).

(24)  Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).

(25)  Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(26)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(27)  Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

(28)  Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale).

(29)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(30)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(31)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(32)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(33)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(34)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(35)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(36)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(37)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(38)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(39)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(40)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(41)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

(42)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(43)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(44)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(45)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(46)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(47)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(48)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(49)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(50)  Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

(51)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).


ALLEGATO I

Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti per i programmi degli stati membri in regime di gestione concorrente

1.

Le risorse di bilancio disponibili ai sensi dell’articolo 10 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

ogni Stato membro riceve dallo Strumento un importo fisso pari a 8 000 000 EUR a prezzi correnti soltanto all’inizio del periodo di programmazione, ad eccezione di Cipro, di Malta e della Grecia, che ricevono ciascuno un importo fisso pari a 28 000 000 EUR a prezzi correnti;

b)

un importo di 200 568 000 EUR per il regime di transito speciale di cui all’articolo 17 è assegnato alla Lituania soltanto all’inizio del periodo di programmazione; e

c)

le rimanenti risorse di bilancio di cui all’articolo 10 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

i)

il 30 % per le frontiere esterne terrestri;

ii)

il 35 % per le frontiere esterne marittime;

iii)

il 20 % per gli aeroporti;

iv)

il 15 % per gli uffici consolari.

2.

Le risorse di bilancio disponibili di cui al punto 1, lettera c), punti i) e ii), per le frontiere esterne terrestri e per le frontiere esterne marittime sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

il 70 % per la lunghezza ponderata delle rispettive frontiere esterne terrestri e marittime; e

b)

il 30 % per il carico di lavoro alle rispettive frontiere esterne terrestri e marittime, determinato conformemente al punto 6, lettera a).

La lunghezza ponderata di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), è stabilita applicando i fattori di ponderazione di cui al paragrafo 10 per ciascuna specifica sezione di frontiera esterna.

3.

Le risorse di bilancio disponibili di cui al punto 1, lettera c), punto iii), per gli aeroporti sono ripartite tra gli Stati membri in funzione del carico di lavoro nei rispettivi aeroporti, determinato a norma del punto 6, lettera b).

4.

Le risorse di bilancio disponibili di cui al punto 1, lettera c), punto iv), per gli uffici consolari sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

il 50 % per il numero di uffici consolari, esclusi i consolati onorari, degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); e

b)

il 50 % per il carico di lavoro in relazione alla gestione della politica dei visti presso gli uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1806, determinato a norma del punto 6, lettera c), del presente allegato.

5.

Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al punto 1, lettera c), punto ii), del presente allegato con «frontiere esterne marittime» si intende il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, la definizione di «frontiere esterne marittime» tiene conto dei casi in cui sono state condotte operazioni periodiche a lungo raggio in zone che presentano una minaccia elevata al di fuori del limite esterno del mare territoriale degli Stati membri per impedire l’immigrazione irregolare o l’ingresso illegale. La definizione di «frontiere esterne marittime» a tale proposito è determinata tenendo conto dei dati operativi degli ultimi due anni forniti dagli Stati membri interessati e valutati dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai fini della relazione di cui al punto 9 del presente allegato. Tale definizione è utilizzata esclusivamente ai fini del presente regolamento.

6.

Ai fini dell’assegnazione iniziale del finanziamento, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2017, 2018 e 2019. Ai fini della revisione intermedia, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2021, 2022 e 2023. La valutazione del carico di lavoro si basa sui seguenti fattori:

a)

alle frontiere esterne terrestri e alle frontiere esterne marittime:

i)

il 70 % per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera;

ii)

il 30 % per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alle frontiere esterne;

b)

negli aeroporti:

i)

il 70 % per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera;

ii)

il 30 % per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alle frontiere esterne;

c)

presso gli uffici consolari:

i)

il numero delle domande di visto per soggiorni di breve durata o per i transiti aeroportuali.

7.

Le cifre di riferimento per il numero di uffici consolari di cui al punto 4, lettera a), sono calcolate in base alle informazioni notificate alla Commissione conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.

8.

Le cifre di riferimento per il carico di lavoro di cui:

a)

al punto 6, lettera a), punto i), e al punto 6, lettera b), punto i), sono le statistiche più recenti fornite dagli Stati membri in conformità con il diritto dell’Unione;

b)

al punto 6, lettera a), punto ii), e al punto 6, lettera b), punto ii), sono le statistiche più recenti elaborate dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità del diritto dell’Unione;

c)

al punto 6, lettera c), sono le statistiche più recenti sui visti di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 810/2009;

Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.

9.

L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera fornisce alla Commissione una relazione sulle risorse, ripartite per frontiere esterne terrestri, frontiere esterne marittime e aeroporti, di cui al punto 1, lettera c). Parti di tale relazione possono essere classificate, ove opportuno, a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) 2019/1896. Previa consultazione della Commissione, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera rende pubblica una versione non classificata della relazione.

10.

Ai fini dell’assegnazione iniziale, la relazione di cui al punto 9 del presente allegato individua il livello medio di impatto per ciascuna sezione di frontiera in base alle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2017, 2018 e 2019. Ai fini della revisione intermedia, la relazione di cui al punto 9 del presente allegato individua il livello medio di impatto per ciascuna sezione di frontiera in base alle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2021, 2022 e 2023. Essa determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per sezione applicando i livelli di impatto determinati in conformità dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1896:

a)

fattore 1: livello di impatto basso;

b)

fattore 3: livello di impatto medio;

c)

fattore 5: livello di impatto alto e critico.


(1)  Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

(2)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).


ALLEGATO II

Misure di attuazione

1.

Lo Strumento contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:

a)

miglioramento del controllo di frontiera in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1896, nel modo seguente:

i)

rafforzando la capacità di svolgimento delle verifiche e della sorveglianza alle frontiere esterne, anche con misure volte ad agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere e, ove opportuno, misure relative:

alla prevenzione e all’individuazione della criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne, in particolare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e il terrorismo,

alla gestione di livelli costantemente elevati di migrazione alle frontiere esterne, anche attraverso il rinforzo tecnico e operativo e meccanismi e procedure per l’identificazione delle persone vulnerabili e dei minori non accompagnati e per l’identificazione delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono chiederla, la fornitura di informazioni a tali persone e il loro indirizzamento;

ii)

applicando misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera, salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone al suo interno;

iii)

effettuando analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;

b)

sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea attraverso il sostegno fornito alle autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere nella realizzazione di misure concernenti lo sviluppo delle capacità e lo sviluppo comune di capacità, gli appalti congiunti, la definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

c)

rafforzamento della cooperazione interagenzia a livello nazionale tra le autorità nazionali responsabili del controllo di frontiera o di compiti svolti alle frontiere e rafforzamento della cooperazione a livello dell’Unione tra gli Stati membri o tra gli Stati membri, da un lato, e i pertinenti organi e organismi dell’Unione o paesi terzi, dall’altra;

d)

garanzia dell’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione in relazione alle frontiere esterne, anche attraverso l’attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità quali il meccanismo di valutazione Schengen in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013, le valutazioni di vulnerabilità in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 e meccanismi di controllo della qualità a livello nazionale;

e)

istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi IT su larga scala conformemente al diritto dell’Unione nel settore della gestione delle frontiere, in particolare SIS, ETIAS, EES ed Eurodac ai fini della gestione delle frontiere, compresa l’interoperabilità di tali sistemi IT su larga scala e delle relative infrastrutture di comunicazione, nonché azioni volte a migliorare la qualità dei dati e la fornitura di informazioni;

f)

aumento della capacità di prestare assistenza alle persone che si trovano in pericolo in mare e sostegno alle operazioni di ricerca e soccorso in situazioni che possano presentarsi durante un’operazione di sorveglianza delle frontiere in mare;

g)

sostegno alle operazioni di ricerca e soccorso nell’ambito della sorveglianza delle frontiere in mare.

2.

Lo Strumento contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le misure di attuazione seguenti:

a)

erogazione di servizi efficienti e adeguati alle esigenze dei richiedenti il visto, mantenendo nel contempo la sicurezza e l’integrità delle procedure di visto e nel pieno rispetto della dignità umana e dell’integrità dei richiedenti e dei titolari di un visto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008;

b)

sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata, di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, rilasciati per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali;

c)

garanzia dell’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione in relazione ai visti, compresi l’ulteriore sviluppo e la modernizzazione della politica comune in materia di visti;

d)

sviluppo di varie forme di cooperazione tra gli Stati membri nel trattamento dei visti;

e)

istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi IT su larga scala conformemente al diritto dell’Unione nel settore della politica comune in materia di visti, in particolare il VIS, compresa l’interoperabilità di tali sistemi IT su larga scala e delle relative infrastrutture di comunicazione, nonché azioni volte a migliorare la qualità dei dati e la fornitura di informazioni.


ALLEGATO III

Ambito di applicazione del sostegno

1.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), lo Strumento sostiene in particolare:

a)

infrastrutture, edifici, sistemi e servizi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera;

b)

attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto e i sistemi TIC, necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro ai valichi di frontiera e per la sorveglianza di frontiera, in linea con eventuali norme elaborate dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;

c)

formazione relativa alla gestione europea integrata delle frontiere, o che contribuisca al suo sviluppo, tenendo conto delle necessità operative e delle analisi dei rischi, ivi comprese le sfide individuate nelle raccomandazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

d)

impiego congiunto di funzionari di collegamento in paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e distacchi di guardie di frontiera e di altri esperti del settore negli Stati membri o da uno Stato membro a un paese terzo, rafforzamento della cooperazione e della capacità operativa delle reti di esperti o di funzionari di collegamento e scambio di migliori prassi e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare le politiche dell’Unione;

e)

scambio di buone prassi ed esperienze, studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti per attuare o sviluppare la gestione europea integrata delle frontiere, incluse misure volte al rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea, tra cui sviluppo comune di capacità, appalti congiunti, definizione di norme comuni e altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e gli Stati membri, e di misure di indirizzamento delle persone vulnerabili che necessitano di assistenza e delle persone che necessitano di protezione internazionale o che intendono chiederla;

f)

azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare mediante l’impiego dei risultati dei progetti di ricerca in materia di sicurezza, qualora l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, agendo ai sensi dell’articolo 66 del regolamento (UE) 2019/1896, abbia riconosciuto che tale impiego contribuisce allo sviluppo delle capacità operative della guardia di frontiera e costiera europea;

g)

misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l’attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e del regolamento (UE) 2016/399, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco, e misure per attuare le raccomandazioni formulate a seguito di valutazioni delle vulnerabilità svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità del regolamento (UE) 2019/1896;

h)

azioni volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC e l’esercizio da parte degli interessati dei diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento;

i)

identificazione, rilevamento delle impronte digitali, registrazione, controlli di sicurezza, raccolta di informazioni (debriefing), comunicazione di informazioni, esami medici e accertamento delle vulnerabilità e, ove necessario, cure mediche e indirizzamento dei cittadini di paesi terzi verso la procedura appropriata alle frontiere esterne;

j)

azioni volte a rafforzare la sensibilizzazione in merito alle politiche relative alle frontiere esterne fra le parti interessate e fra i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;

k)

sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori che rispettino il principio di non discriminazione;

l)

sostegno operativo per l’attuazione della gestione europea integrata delle frontiere.

2.

Nell’ambito dell’obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), lo strumento sostiene in particolare:

a)

infrastrutture ed edifici necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, ivi comprese misure di sicurezza, e altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto;

b)

attrezzature operative e sistemi TIC necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare;

c)

formazione del personale consolare e di altro personale che contribuisca alla politica comune in materia di visti e alla cooperazione consolare;

d)

scambio di migliori prassi e di esperti, compreso il distacco di esperti, e miglioramento della capacità delle reti europee di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche dell’Unione e i suoi obiettivi;

e)

studi, progetti pilota e altre azioni rilevanti, come le azioni volte a migliorare la conoscenza mediante analisi, monitoraggio e valutazione;

f)

azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione;

g)

misure preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l’attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, comprese le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco;

h)

attività di sensibilizzazione sulle politiche dei visti fra le parti interessate e fra i cittadini, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;

i)

sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori nel rispetto del principio di non discriminazione;

j)

sostegno operativo per l’attuazione della politica comune in materia di visti;

k)

sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti, compresi i visti con validità territoriale limitata, di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, rilasciati per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.

3.

Nell’ambito dell’obiettivo strategico indicato all’articolo 3, paragrafo 1, lo Strumento sostiene in particolare:

a)

infrastrutture ed edifici necessari per ospitare i sistemi IT su larga scala e le componenti delle infrastrutture di comunicazione associate;

b)

attrezzature e sistemi di comunicazione necessari per garantire il corretto funzionamento dei sistemi IT su larga scala;

c)

attività di formazione e di comunicazione in relazione ai sistemi IT su larga scala;

d)

sviluppo e aggiornamento dei sistemi IT su larga scala;

e)

studi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e altre azioni rilevanti legate all’attuazione di sistemi IT su larga scala, compresa la loro interoperabilità;

f)

azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione;

g)

sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori per i sistemi IT su larga scala nel settore della politica dei visti e delle frontiere nel rispetto del principio di non discriminazione;

h)

azioni volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC e l’esercizio da parte degli interessati dei diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento;

i)

sostegno operativo per l’attuazione di sistemi IT su larga scala.


(1)  Regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 88).


ALLEGATO IV

Azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, e dell’articolo 13, paragrafo 17

1)

Acquisto di attrezzature operative attraverso sistemi di appalti congiunti con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da mettere a disposizione di tale Agenzia per le sue attività operative in conformità dell’articolo 64, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2019/1896.

2)

Misure a sostegno della cooperazione interagenzia tra uno Stato membro e un paese terzo confinante con cui l’Unione condivide una frontiera terrestre o marittima.

3)

Rafforzamento dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che fornisce sostegno alle autorità nazionali responsabili della gestione delle frontiere nel perseguire misure concernenti lo sviluppo comune di capacità, gli appalti congiunti, la definizione di norme comuni ed eventuali altre misure per razionalizzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e tale Agenzia, come indicato al punto 1, lettera b), dell’allegato II.

4)

Impiego congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione come indicato all’allegato III.

5)

Misure nel quadro del controllo di frontiera volte a migliorare l’identificazione e il sostegno immediato delle vittime della tratta di esseri umani nonché a sviluppare e sostenere adeguati meccanismi di indirizzamento per tali gruppi di destinatari e misure nel quadro del controllo di frontiera volte a rafforzare la cooperazione transfrontaliera per individuare i trafficanti.

6)

Sviluppo di sistemi integrati per la protezione dei minori presso le frontiere esterne, anche mediante un’adeguata formazione del personale e lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri e con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

7)

Misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e misure di follow-up dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione, come indicato all’allegato III, e misure volte a migliorare la qualità dei dati conservati nei sistemi TIC nel settore della politica dei visti e delle frontiere e a migliorare l’esercizio da parte degli interessati dei diritti di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento nel contesto delle azioni che rientrano nell’ambito di applicazione dello Strumento.

8)

Misure relative all’identificazione e all’indirizzamento verso servizi di protezione delle persone vulnerabili e assistenza immediata di tali persone.

9)

Misure per la creazione e la gestione di punti di crisi negli Stati membri che devono affrontare una pressione migratoria eccezionale e sproporzionata, già esistente o potenziale.

10)

Ulteriore sviluppo di diverse forme di cooperazione fra Stati membri nel trattamento dei visti, come indicato al punto 2, lettera d), dell’allegato II.

11)

Aumento della presenza o della rappresentanza consolare degli Stati membri nei paesi i cui cittadini devono essere provvisti di visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne ai sensi del regolamento (UE) 2018/1806, in particolare nei paesi terzi in cui nessuno Stato membro è attualmente presente.

12)

Misure volte a migliorare l’interoperabilità dei sistemi TIC.


ALLEGATO V

Indicatori chiave di performance di cui all’articolo 27, paragrafo 1

Obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

1.

Numero di attrezzature registrate nel parco attrezzature tecniche dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

2.

Numero di attrezzature messe a disposizione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

3.

Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate fra le autorità nazionali e i centri nazionali di coordinamento EUROSUR.

4.

Numero di attraversamenti delle frontiere attraverso i sistemi per il controllo di frontiera automatizzato e i varchi automatici.

5.

Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen e da valutazioni di vulnerabilità attuate nel settore della gestione delle frontiere.

6.

Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione.

7.

Numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera.

8.

Numero di persone a cui le autorità di frontiera hanno negato l’ingresso.

Obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

1.

Numero di consolati nuovi/potenziati al di fuori dello spazio Schengen:

1.1.

di cui: numero di consolati potenziati per rispondere in maniera più adeguata alle esigenze dei richiedenti il visto.

2.

Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen attuate nel settore della politica comune in materia di visti.

3.

Numero di domande di visto presentate utilizzando mezzi digitali.

4.

Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate tra gli Stati membri nel trattamento dei visti.

5.

Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione.

ALLEGATO VI

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

I.

Gestione europea integrata delle frontiere

001

Verifiche di frontiera

002

Sorveglianza delle frontiere - Attrezzature aeree

003

Sorveglianza delle frontiere - Attrezzature terrestri

004

Sorveglianza delle frontiere - Attrezzature marittime

005

Sorveglianza delle frontiere - Sistemi automatizzati di sorveglianza delle frontiere

006

Sorveglianza delle frontiere - Altre misure

007

Misure tecniche e operative nello spazio Schengen connesse al controllo di frontiera

008

Conoscenza situazionale e scambio di informazioni

009

Analisi dei rischi

010

Trattamento di dati e informazioni

011

Punti di crisi (hotspot)

012

Misure relative all’identificazione e all’indirizzamento delle persone vulnerabili

013

Misure relative all’identificazione e all’indirizzamento delle persone che necessitano di protezione internazionale o che intendono richiederla

014

Rafforzamento della guardia di frontiera e costiera europea

015

Cooperazione interagenzia - livello nazionale

016

Cooperazione interagenzia - livello dell’Unione

017

Cooperazione interagenzia - con paesi terzi

018

Impiego congiunto di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

019

Sistemi IT su larga scala - Eurodac per fini di gestione delle frontiere

020

Sistemi IT su larga scala - Sistema di ingressi/uscite (EES)

021

Sistemi IT su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - Altro

022

Sistemi IT su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240

023

Sistemi IT su larga scala - Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) - articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240

024

Sistemi IT su larga scala - Sistema d’informazione Schengen (SIS)

025

Sistemi IT su larga scala - Interoperabilità

026

Sostegno operativo - Gestione integrata delle frontiere

027

Sostegno operativo - Sistemi IT su larga scala per fini di gestione delle frontiere

028

Sostegno operativo - Regime di transito speciale

029

Qualità dei dati e diritti degli interessati di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento

II.

Politica comune in materia di visti

001

Miglioramento del trattamento delle domande di visto

002

Maggiore efficienza, ambiente più consono alle esigenze dei richiedenti e maggiore sicurezza nei consolati

003

Sicurezza dei documenti/Consulenti in materia di documenti

004

Cooperazione consolare

005

Copertura consolare

006

Sistemi IT su larga scala - Sistema d’informazione visti (VIS)

007

Altri sistemi TIC per il trattamento delle domande di visto

008

Sostegno operativo - Politica comune in materia di visti

009

Sostegno operativo - Sistemi IT su larga scala per il trattamento delle domande di visto

010

Sostegno operativo - Regime di transito speciale

011

Rilascio di visti con validità territoriale limitata

012

Qualità dei dati e diritti degli interessati di informazione, accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati personali e limitazione del loro trattamento

III.

Assistenza tecnica

001

Informazione e comunicazione

002

Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

003

Valutazione e studi, raccolta dati

004

Sviluppo di capacità


TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TIPOLOGIA DI AZIONE»

001

Infrastrutture e edifici

002

Mezzi di trasporto

003

Altre attrezzature operative

004

Sistemi di comunicazione

005

Sistemi IT

006

Formazione

007

Scambio di migliori prassi - tra gli Stati membri

008

Scambio di migliori prassi - con paesi terzi

009

Impiego di esperti

010

Studi, dimostrazioni di concetto, progetti pilota e azioni analoghe

011

Attività di comunicazione

012

Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori

013

Realizzazione o altro follow-up di progetti di ricerca


TABELLA 3: RELATIVI ALLA DIMENSIONE «ATTUAZIONE»

001

Azioni rientranti nell’articolo 12, paragrafo 1

002

Azioni specifiche

003

Azioni elencate nell’allegato IV

004

Sostegno operativo

005

Azioni rientranti nell’articolo 12, paragrafo 5

006

Assistenza emergenziale


TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TEMI PARTICOLARI»

001

Cooperazione con paesi terzi

002

Azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi

003

Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen

004

Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni delle vulnerabilità

005

Azioni di sostegno allo sviluppo e al funzionamento di EUROSUR

006

Nessuna delle precedenti


ALLEGATO VII

Azioni ammissibili al sostegno operativo

a)

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il sostegno operativo copre i costi seguenti nella misura non coperta dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel contesto delle sue attività operative:

1)

costi del personale, inclusa la formazione;

2)

manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;

3)

costi dei servizi ai sensi del presente regolamento;

4)

spese di funzionamento delle operazioni;

5)

costi relativi agli immobili, compresi locazione e ammortamento.

Uno Stato membro ospitante ai sensi dell’articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2019/1896 può ricorrere al sostegno operativo per coprire le spese di funzionamento per la sua partecipazione alle attività operative a tale punto che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento o ai fini delle sue attività di controllo alle frontiere nazionali.

b)

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il sostegno operativo copre i costi seguenti:

1)

costi del personale, inclusa la formazione;

2)

costi dei servizi;

3)

manutenzione e riparazione di attrezzature e infrastrutture;

4)

costi relativi agli immobili, compresi locazione e ammortamento.

c)

Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il sostegno operativo per i sistemi IT su larga scala copre i costi seguenti:

1)

costi del personale, inclusa la formazione;

2)

gestione operativa e manutenzione dei sistemi IT su larga scala e delle loro infrastrutture di comunicazione, compresa l’interoperabilità di tali sistemi e la locazione di locali sicuri.

d)

Oltre a coprire i costi elencati alle lettere a), b) e c) del presente allegato, il sostegno operativo nel quadro del programma della Lituania fornisce supporto in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1.


ALLEGATO VIII

Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all’articolo 27, paragrafo 3

Obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Indicatori di output

1.

Numero di attrezzature acquistate per i valichi di frontiera:

1.1.

di cui: numero di sistemi per il controllo di frontiera automatizzato, sistemi self-service, varchi automatici acquistati.

2.

Numero di infrastrutture mantenute/riparate.

3.

Numero di punti di crisi sostenuti.

4.

Numero di strutture per i valichi di frontiera costruite/aggiornate.

5.

Numero di velivoli acquistati:

5.1.

di cui: numero di velivoli senza pilota acquistati.

6.

Numero di mezzi di trasporto marittimo acquistati.

7.

Numero di mezzi di trasporto terrestre acquistati.

8.

Numero di partecipanti sostenuti:

8.1.

di cui: numero di partecipanti alle attività di formazione.

9.

Numero di funzionari di collegamento inviati nei paesi terzi.

10.

Numero di funzionalità informatiche sviluppate/mantenute/aggiornate.

11.

Numero di sistemi IT su larga scala sviluppati/mantenuti/aggiornati:

11.1.

di cui: numero di sistemi IT su larga scala sviluppati.

12.

Numero di progetti di cooperazione con i paesi terzi.

13.

Numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera.

Indicatori di risultato

14.

Numero di attrezzature registrate nel parco attrezzature tecniche dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

15.

Numero di attrezzature messe a disposizione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

16.

Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate fra le autorità nazionali e i centri nazionali di coordinamento EUROSUR.

17.

Numero di attraversamenti delle frontiere attraverso i sistemi per il controllo di frontiera automatizzato e i varchi automatici.

18.

Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen e da valutazioni delle vulnerabilità attuate nel settore della gestione delle frontiere.

19.

Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione.

20.

Numero di persone a cui le autorità di frontiera hanno negato l’ingresso.

Obiettivo specifico indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Indicatori di output

1.

Numero di progetti a sostegno della digitalizzazione del trattamento dei visti.

2.

Numero di partecipanti sostenuti:

2.1.

di cui: numero di partecipanti alle attività di formazione.

3.

Numero di membri del personale impiegati in consolati nei paesi terzi:

3.1.

di cui: numero di membri del personale impiegati per il trattamento dei visti.

4.

Numero di funzionalità informatiche sviluppate/mantenute/aggiornate.

5.

Numero di sistemi IT su larga scala sviluppati/mantenuti/aggiornati:

5.1.

di cui: numero di sistemi IT su larga scala sviluppati.

6.

Numero di infrastrutture mantenute/riparate.

7.

Numero di immobili affittati/ammortizzati.

Indicatori di risultato

8.

Numero di consolati nuovi/potenziati al di fuori dello spazio Schengen:

8.1.

di cui: numero di consolati potenziati per rispondere in maniera più adeguata alle esigenze dei richiedenti il visto.

9.

Numero di raccomandazioni risultanti da valutazioni Schengen attuate nel settore della politica comune in materia di visti.

10.

Numero di domande di visto presentate utilizzando mezzi digitali.

11.

Numero di forme di cooperazione avviate/migliorate tra gli Stati membri nel trattamento dei visti.

12.

Numero di partecipanti che, tre mesi dopo un’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione.