15.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 251/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1147 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2021

che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, e l’articolo 79, paragrafi 2 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nel contesto delle sfide migratorie in evoluzione, caratterizzate dalla necessità, per gli Stati membri, di sostenere forti sistemi di accoglienza, asilo, integrazione e migrazione, è cruciale prevenire e gestire adeguatamente le situazioni di pressione in modo solidale e sostituire gli arrivi irregolari e pericolosi con percorsi legali e sicuri, investendo in una gestione efficiente e coordinata della migrazione nell’Unione, per conseguire l’obiettivo dell’Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2)

L’importanza di un approccio coordinato da parte dell’Unione e degli Stati membri è indicata nell’agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015, che ha sottolineato l’esigenza di una politica comune chiara e coerente che ripristini la fiducia nella capacità dell’Unione di convogliare assieme gli sforzi europei e nazionali al fine di affrontare la questione migratoria e lavorare insieme in modo efficiente, nel rispetto del principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri sancito dall’articolo 80 TFUE. Ciò è stato confermato nella revisione intermedia del 27 settembre 2017 e nelle relazioni del 14 marzo 2018 e del 16 maggio 2018 sui progressi compiuti.

(3)

Nelle conclusioni del 19 ottobre 2017 il Consiglio europeo ha ribadito l’esigenza di un approccio globale, pragmatico e risoluto alla gestione della migrazione, volto a ristabilire il controllo delle frontiere esterne e ridurre gli arrivi irregolari e il numero di vittime in mare. Tale approccio dovrebbe essere basato sull’uso flessibile e coordinato di tutti gli strumenti a disposizione dell’Unione e degli Stati membri. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato a garantire una sostanziale intensificazione dei rimpatri tramite azioni a livello sia dell’Unione che dello Stato membro, quali accordi e intese efficaci in materia di riammissione.

(4)

Per sostenere l’impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà e sull’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, allo scopo di realizzare una politica comune sostenibile dell’Unione in materia di asilo e immigrazione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate istituendo un Fondo Asilo, migrazione e integrazione («Fondo»).

(5)

Tutte le azioni finanziate a titolo del Fondo, comprese quelle realizzate in paesi terzi, dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell’acquis dell’Unione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti, in particolare garantendo il rispetto dei principi della parità di genere, della non discriminazione e dell’interesse superiore del minore.

(6)

L’interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione primaria in tutte le azioni o decisioni riguardanti i minori migranti, compresi i rimpatri, tenendo pienamente conto del diritto del minore di esprimere il proprio parere.

(7)

Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti effettuati grazie ai fondi che lo hanno preceduto, in particolare il Fondo europeo per i rifugiati, istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per il periodo 2008-2013, il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi, istituito dalla decisione 2007/435/CE del Consiglio (5) per il periodo 2007-2013, il Fondo europeo per i rimpatri, istituito dalla decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per il periodo 2008-2013, e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) per il periodo 2014-2020. Esso dovrebbe al contempo tenere conto di tutti i nuovi sviluppi pertinenti.

(8)

Il Fondo dovrebbe sostenere la solidarietà e l’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri e la gestione efficace dei flussi migratori, fra l’altro promuovendo misure comuni nel settore dell’asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento, l’ammissione umanitaria e il trasferimento da uno Stato membro all’altro di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale, rafforzando la protezione dei richiedenti asilo vulnerabili come i minori, sostenendo strategie di integrazione nonché sviluppando e consolidando la politica in materia di migrazione legale, per esempio mediante la fornitura di vie d’accesso sicure e legali all’Unione, che dovrebbe altresì concorrere ad assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione e il futuro del suo modello sociale nonché ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione.

(9)

Data la natura interna del Fondo e dato che il Fondo è il principale strumento di finanziamento per l’asilo e la migrazione a livello dell’Unione, esso dovrebbe sostenere primariamente azioni al servizio della politica interna dell’Unione in materia di asilo e migrazione in linea con gli obiettivi del Fondo stesso. Tuttavia, dato che talune azioni intraprese al di fuori dell’Unione contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del Fondo e, in talune circostanze, possono apportare un valore aggiunto dell’Unione, il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione e del partenariato con i paesi terzi al fine di gestire la migrazione per rafforzare i percorsi di migrazione legale e favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi nonché promuovere la reintegrazione iniziale nei paesi terzi. Il sostegno fornito nell’ambito del Fondo non pregiudicherebbe l’attuale carattere volontario del reinsediamento e della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale nel quadro giuridico del sistema europeo comune di asilo che si applica al momento dell’adozione del presente regolamento.

(10)

Al fine di beneficiare delle competenze delle pertinenti agenzie decentrate, la Commissione dovrebbe garantire che le conoscenze e competenze di tali agenzie siano prese in considerazione per le materie di loro competenza nello sviluppo dei programmi degli Stati membri. Inoltre, il Fondo dovrebbe poter integrare le seguenti attività sostenute dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), al fine di facilitare e migliorare il funzionamento del sistema europeo comune di asilo: potenziando la cooperazione pratica, in particolare gli scambi di informazioni sull’asilo e le buone prassi; promuovendo il diritto dell’Unione e il diritto internazionale e contribuendo all’attuazione uniforme del diritto dell’Unione sull’asilo sulla base di norme elevate in materia di procedure di protezione internazionale, di condizioni di accoglienza e di valutazione delle esigenze di protezione in tutta l’Unione; permettendo la distribuzione sostenibile ed equa delle domande di protezione internazionale; agevolando la convergenza nella valutazione delle domande di protezione internazionale in tutta l’Unione; sostenendo le attività di reinsediamento degli Stati membri; e fornendo agli Stati membri, soprattutto a quelli i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione sproporzionata, assistenza operativa e tecnica per la gestione di tali sistemi.

(11)

Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell’Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal diritto dell’Unione.

(12)

Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri e dell’Unione volti ad attuare pienamente e continuare a sviluppare il sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna.

(13)

I partenariati e la cooperazione con i paesi terzi sono una componente essenziale della politica dell’Unione per la gestione della migrazione. Il Fondo dovrebbe contribuire a far sì che i cittadini di paesi terzi o apolidi che necessitano di protezione internazionale arrivino nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro anziché in modo pericoloso e irregolare, a dare prova di solidarietà nei confronti dei paesi che si trovano in regioni verso le quali o nelle quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale contribuendo ad alleviare la pressione che grava su tali paesi, e dovrebbe appoggiare efficacemente iniziative globali di reinsediamento permettendo all’Unione e agli Stati membri di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi. Il Fondo dovrebbe sostenere, sotto forma di incentivi finanziari, gli sforzi profusi dagli Stati membri per fornire protezione internazionale e una soluzione duratura ai rifugiati e agli sfollati che sono stati ammessi nell’ambito di programmi di reinsediamento o di ammissione umanitaria.

(14)

Considerando i flussi migratori diretti verso l’Unione e l’importanza di garantire l’integrazione e l’inclusione per le persone che arrivano in Europa, per le comunità locali e per il benessere a lungo termine delle nostre società e la stabilità delle nostre economie, è essenziale sostenere le politiche degli Stati membri per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, anche nei settori prioritari individuati nel piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027. Il Fondo dovrebbe sostenere misure di integrazione specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi, nonché misure orizzontali intese a sviluppare la capacità degli Stati membri di mettere a punto strategie di integrazione, di rafforzare gli scambi e la cooperazione e di promuovere i contatti, il dialogo costruttivo e l’accettazione tra i cittadini di paesi terzi e la società di accoglienza.

(15)

Per accrescere l’efficienza, aumentare al massimo il valore aggiunto dell’Unione e assicurare che la risposta dell’Unione in termini di promozione dell’integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate dal Fondo siano coerenti e complementari rispetto a quelle finanziate a titolo di altri strumenti dell’Unione, in particolare gli strumenti esterni, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il Fondo dovrebbe sostenere azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi che sono in genere attuate nelle fasi iniziali dell’integrazione, nonché misure orizzontali a sostegno delle capacità degli Stati membri nel settore dell’integrazione, mentre gli interventi a favore dei cittadini di paesi terzi con un’incidenza a più lungo termine dovrebbero essere finanziati nell’ambito del FSE+ e del FESR. In tale contesto, le autorità degli Stati membri competenti per l’attuazione del Fondo dovrebbero essere tenute a cooperare e a coordinarsi con le autorità designate dagli Stati membri ai fini della gestione degli interventi del FSE+ e del FESR e, ove necessario, a cooperare e a coordinarsi con le loro autorità di gestione e con le autorità di gestione di altri fondi dell’Unione che contribuiscono all’integrazione dei cittadini di paesi terzi.

(16)

L’ambito di applicazione delle misure di integrazione dovrebbe comprendere anche i beneficiari di protezione internazionale, in modo da garantire un approccio globale all’integrazione che tenga conto delle specificità di tale gruppo di riferimento. Qualora le misure di integrazione siano combinate con l’accoglienza, le azioni, se del caso, dovrebbero anche consentire l’inclusione dei richiedenti asilo.

(17)

Nel settore dell’integrazione il Fondo dovrebbe essere attuato coerentemente con i principi di base comuni dell’Unione sull’integrazione, specificati nel piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027.

(18)

Gli Stati membri che lo desiderino dovrebbero poter prevedere nei rispettivi programmi che le misure di integrazione contemplino anche i parenti stretti dei cittadini di paesi terzi, favorendo in tal modo l’unità familiare, nella misura necessaria all’efficace attuazione di tali misure. Per «parente stretto» si dovrebbero intendere il coniuge, il partner e qualsiasi discendente o ascendente in linea retta del cittadino di paese terzo oggetto delle misure di integrazione che altrimenti non sarebbero contemplate dal Fondo.

(19)

Dato il ruolo cruciale svolto dalle autorità degli Stati membri e dalle organizzazioni della società civile ai fini dell’integrazione e per agevolare l’accesso di tali entità ai finanziamenti a livello dell’Unione, il Fondo dovrebbe facilitare l’attuazione di azioni nel settore dell’integrazione da parte delle autorità nazionali, regionali e locali e delle organizzazioni della società civile, anche con il ricorso allo strumento tematico e accordando un tasso di cofinanziamento più elevato per queste azioni. A tale riguardo, almeno il 5 % della dotazione iniziale destinata allo strumento tematico dovrebbe essere assegnato all’attuazione delle misure di integrazione da parte delle autorità locali e regionali.

(20)

Oltre al tasso di cofinanziamento previsto dal Fondo per i progetti, gli Stati membri sono incoraggiati a fornire finanziamenti a carico dei bilanci delle loro autorità pubbliche qualora tali finanziamenti siano fondamentali per la realizzazione di un progetto, in particolare nel caso in cui il progetto sia attuato da un’organizzazione della società civile.

(21)

Considerate le sfide economiche e demografiche a lungo termine a cui deve far fronte l’Unione e il carattere sempre più globalizzato della migrazione, è cruciale stabilire canali efficaci di migrazione legale nell’Unione affinché quest’ultima rimanga una meta attraente per la migrazione regolare, in linea con le esigenze economiche e sociali degli Stati membri, e assicurare la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale e la crescita dell’economia dell’Unione, proteggendo al tempo stesso i lavoratori migranti dallo sfruttamento della manodopera.

(22)

È opportuno che il Fondo aiuti gli Stati membri a stabilire strategie e a consolidare e sviluppare le politiche in materia di migrazione legale e a migliorare le loro capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, in particolare gli strumenti giuridici dell’Unione per la migrazione legale. Il Fondo dovrebbe anche sostenere lo scambio di informazioni e migliori prassi e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e i vari livelli governativi, nonché tra gli Stati membri.

(23)

Un’efficace e dignitosa politica di rimpatrio è parte integrante dell’approccio globale alla migrazione perseguito dall’Unione e dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente e sviluppare ulteriormente le norme comuni in materia di rimpatrio, stabilite in particolare dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), ponendo particolare enfasi sul rimpatrio volontario, e un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. Per rendere sostenibili le politiche di rimpatrio, il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi, per esempio misure volte a facilitare e garantire un rimpatrio e una riammissione sicuri e dignitosi e una reintegrazione sostenibile dei rimpatriati, anche attraverso la fornitura di un sostegno in denaro o in natura.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero privilegiare il rimpatrio volontario e dovrebbero garantire rimpatri efficaci, sicuri e dignitosi. Per promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere incentivi quali il trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio e di un sostegno alla reintegrazione iniziale. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell’interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia.

(25)

Benché i rimpatri volontari debbano prevalere su quelli forzati, essi sono tuttavia interconnessi e si rafforzano reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad aumentare la complementarità di queste due forme. La possibilità di procedere ad allontanamenti costituisce un elemento importante per l’integrità dei sistemi di asilo e di migrazione legale. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare ed effettuare gli allontanamenti in conformità delle norme previste dal diritto dell’Unione, ove applicabile, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriati.

(26)

Misure specifiche di sostegno ai rimpatriati, con particolare attenzione alle loro esigenze umanitarie e di protezione negli Stati membri e nei paesi di rimpatrio possono migliorare le condizioni del rimpatrio e favorire la reintegrazione dei rimpatriati. È opportuno prestare particolare attenzione alle persone vulnerabili.

(27)

La riammissione effettiva di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare da parte di paesi terzi è parte integrante della politica di rimpatrio dell’Unione e costituisce uno strumento fondamentale per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favorisce il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. La cooperazione in materia di riammissione rappresenta un elemento importante nell’ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito dei migranti irregolari, e ne andrebbe sostenuta l’attuazione nei paesi terzi per rendere efficaci le politiche di rimpatrio a livello nazionale e dell’Unione.

(28)

Oltre a sostenere il rimpatrio delle persone come previsto dal presente regolamento, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere la migrazione irregolare e la tratta di migranti e a incoraggiare il rispetto delle norme in materia di migrazione legale, così da preservare l’integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.

(29)

L’impiego di migranti irregolari compromette lo sviluppo di una politica di mobilità dei lavoratori basata su programmi di migrazione legale e mette in pericolo i diritti dei lavoratori migranti, rendendo questi ultimi vulnerabili alle violazioni e all’abuso dei diritti. Il Fondo dovrebbe pertanto sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell’attuazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che vieta l’assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e prevede sanzioni contro i datori del lavoro che violano tale divieto.

(30)

Il Fondo dovrebbe sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell’attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), che prevede disposizioni sull’assistenza, sul sostegno e sulla protezione delle vittime della tratta di esseri umani. Tali misure, comprese quelle intese a identificare tempestivamente le vittime della tratta di esseri umani e a orientarle verso servizi specializzati, dovrebbero tenere conto della natura specifica di genere della tratta di esseri umani e dei minori vittime della tratta.

(31)

Il Fondo dovrebbe integrare le attività intraprese nel settore del rimpatrio dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), senza che ciò comporti un ulteriore flusso di finanziamenti a tale Agenzia.

(32)

In linea con il principio di efficienza, è opportuno ricercare sinergie e coerenza con altri fondi dell’Unione ed evitare sovrapposizioni tra le azioni.

(33)

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie, in particolare tra il Fondo e altri programmi dell’Unione, compresi quelli in regime di gestione concorrente. Per sfruttare al massimo tali sinergie è opportuno garantire meccanismi di facilitazione essenziali, tra cui il finanziamento cumulativo per un’azione del Fondo e di un altro programma dell’Unione. Tale finanziamento cumulativo non dovrebbe superare i costi totali ammissibili di tale azione. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme appropriate, in particolare per quanto riguarda la possibilità di dichiarare gli stessi costi o le stesse spese nell’ambito del Fondo e di un altro programma dell’Unione proporzionalmente.

(34)

È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute nell’ambito del Fondo siano svolte in sinergia e coerenza con altre attività esterne all’Unione sostenute dagli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. In particolare, nell’attuazione di tali azioni si dovrebbe perseguire la piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali della politica esterna dell’Unione, con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione nonché con gli impegni internazionali dell’Unione. Per quanto attiene alla dimensione esterna, il Fondo dovrebbe concentrarsi su azioni di sostegno non orientate allo sviluppo e servire l’interesse delle politiche interne dell’Unione e dovrebbero essere coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione. Il Fondo dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali della gestione della migrazione in settori di interesse per la politica migratoria dell’Unione.

(35)

È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su azioni per le quali l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto alle azioni isolate degli Stati membri. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell’Unione nei settori dell’asilo e della migrazione conformemente all’articolo 80 TFUE.

(36)

Nel promuovere azioni sostenute dal Fondo, i destinatari dei finanziamenti dell’Unione dovrebbero fornire informazioni nella lingua o nelle lingue del pubblico destinatario. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione, i destinatari di tali finanziamenti dovrebbero fare riferimento alla loro provenienza quando comunicano informazioni in merito alle azioni in questione. A tale scopo, i destinatari dovrebbero garantire che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al pubblico figuri l’emblema dell’Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell’Unione.

(37)

La Commissione dovrebbe poter utilizzare le risorse finanziarie nell’ambito del Fondo per promuovere le migliori prassi e lo scambio di informazioni sull’attuazione del Fondo.

(38)

La Commissione dovrebbe pubblicare tempestivamente informazioni sul sostegno fornito dallo strumento tematico in regime di gestione diretta o indiretta e dovrebbe, se del caso, aggiornare tali informazioni. Dovrebbe essere possibile ordinare i dati per obiettivo specifico, nome del beneficiario, importo impegnato giuridicamente nonché natura e finalità della misura.

(39)

Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell’Unione, anche in relazione al ricorso al sostegno operativo nell’ambito del Fondo, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori dell’asilo e del rimpatrio, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell’Unione da parte di tale Stato membro nell’attuazione dell’acquis in materia di asilo e rimpatrio, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013 (15) emergono carenze nel settore in questione.

(40)

Il Fondo dovrebbe garantire che vi sia una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. Al fine di soddisfare gli obblighi di trasparenza, la Commissione dovrebbe pubblicare informazioni sui programmi annuali e pluriennali dello strumento tematico. In linea con il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), ogni Stato membro dovrebbe garantire che, entro sei mesi dall’approvazione del suo programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sul suo programma, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

(41)

Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri che consistono in importi fissi figuranti nell’allegato I e in importo calcolato in base ai criteri di cui a tale allegato e che rispecchi le esigenze e le pressioni sperimentate dai vari Stati membri nei settori dell’asilo, della migrazione, dell’integrazione e del rimpatrio. In considerazione delle particolari esigenze degli Stati membri che hanno registrato il maggior numero di domande di asilo pro capite nel 2018 e nel 2019, è opportuno aumentare gli importi fissi per Cipro, Malta e la Grecia.

(42)

Gli importi iniziali per i programmi degli Stati membri dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Per tenere conto dei cambiamenti dei flussi migratori, sopperire alle esigenze nel rispetto della gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza e nel rispetto dell’integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, e favorire la migrazione legale e lottare contro la migrazione irregolare tramite rimpatri efficaci, sicuri e dignitosi, è opportuno assegnare agli Stati membri un importo aggiuntivo a metà del periodo di programmazione in funzione di criteri obiettivi. Tale importo dovrebbe basarsi sui dati statistici, conformemente all’allegato I, per rispecchiare i cambiamenti nella situazione di partenza degli Stati membri.

(43)

Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo strategico del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi comprendano azioni che perseguano gli obiettivi specifici del Fondo, che le priorità prescelte siano conformi alle misure di attuazione previste all’allegato II, e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento dell’obiettivo strategico generale. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero, in linea di principio, prevedere una dotazione minima intesa a potenziare e sviluppare il sistema europeo comune di asilo, rafforzare e favorire la migrazione legale verso gli Stati membri, secondo le rispettive esigenze economiche e sociali, nonché promuovere l’effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi e contribuirvi.

(44)

Poiché le sfide nel settore della migrazione sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l’assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti dei flussi migratori. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell’Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell’Unione, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata, attraverso uno strumento tematico, ad azioni specifiche, ad azioni dell’Unione, ad azioni delle autorità locali e regionali, all’assistenza emergenziale, al reinsediamento e alle ammissioni umanitarie nonché a un sostegno aggiuntivo agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità. Lo strumento tematico offre flessibilità nella gestione del Fondo e potrebbe essere attuato anche mediante i programmi degli Stati membri.

(45)

È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell’allegato IV, accordando loro un contributo dell’Unione più elevato.

(46)

Parte delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo potrebbe essere assegnata a programmi degli Stati membri volti all’attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che comportano la cooperazione tra gli Stati membri o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell’Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri.

(47)

Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi ai suoi obiettivi specifici al fine di consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per compiti e servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’intera Unione. Tale sostegno dovrebbe consistere nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi del Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.

(48)

Per completare l’attuazione dell’obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell’ambito di intervento del Fondo in relazione all’analisi politica e all’innovazione, all’apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l’Unione.

(49)

Per potenziare la capacità dell’Unione di affrontare immediatamente situazioni migratorie eccezionali in uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento nonché i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni, o situazioni migratorie eccezionali in paesi terzi dovute a conflitti o sviluppi politici, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento.

(50)

Il presente regolamento dovrebbe garantire il proseguimento della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio (17) e dovrebbe prevedere le risorse finanziarie per le sue attività, in conformità dei suoi obiettivi e compiti.

(51)

L’obiettivo strategico del Fondo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio previsti dalle finestre delle politiche del programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto unionale.

(52)

Le operazioni di finanziamento misto hanno carattere facoltativo e sono operazioni sostenute dal bilancio dell’Unione che combinano forme di sostegno non rimborsabili, forme di sostegno rimborsabili, o entrambe, a titolo del bilancio dell’Unione con forme di sostegno rimborsabili di istituti di promozione, istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché il sostegno da parte di istituti di finanziamento commerciali e investitori.

(53)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del Fondo, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (19).

(54)

Al Fondo si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(55)

Ai fini dell’attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che il Fondo si inserisca in un quadro coerente che comprenda il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) 2021/1060.

(56)

Il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce il quadro entro cui si iscrive l’azione del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, del Fondo per una transizione giusta, del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. Nel presente regolamento occorre inoltre specificare gli obiettivi del Fondo e stabilire disposizioni specifiche relative alle azioni che possono essere finanziate nell’ambito del Fondo.

(57)

Una modalità di prefinanziamento per il Fondo è stabilita nel regolamento (UE) 2021/1060, e nel presente regolamento è stabilito un tasso di prefinanziamento specifico. Inoltre, al fine di garantire che sia possibile reagire prontamente a situazioni di emergenza, è opportuno stabilire un tasso di prefinanziamento specifico per l’assistenza emergenziale. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri abbiano i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall’avvio dell’attuazione dei loro programmi.

(58)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inottemperanza. Nel compiere tale scelta, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(59)

Al fine di sfruttare al meglio il principio dell’audit unico, è opportuno stabilire norme specifiche in materia di controllo e audit dei progetti nei quali i beneficiari sono organizzazioni internazionali i cui sistemi di controllo interno sono stati valutati positivamente dalla Commissione. Per tali progetti le autorità di gestione dovrebbero poter limitare le loro verifiche di gestione, a condizione che il beneficiario fornisca tempestivamente tutti i dati e le informazioni necessari sullo stato di avanzamento del progetto e sull’ammissibilità delle spese sottostanti. Inoltre, qualora un progetto attuato da una siffatta organizzazione internazionale faccia parte di un campione di audit, l’autorità di audit dovrebbe poter svolgere la propria attività in linea con i principi della norma ISRS (International Standard on Related Services) 4400 — Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information.

(60)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (22), (Euratom, CE) n. 2185/96 (23) e (UE) 2017/1939 (24) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell’Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero cooperare pienamente e prestare tutta l’assistenza necessaria alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione in relazione alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

(61)

Un paese terzo che ha concluso un accordo con l’Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro o in tale paese terzo dovrebbero essere autorizzati a partecipare al Fondo, purché siano rispettate alcune condizioni.

(62)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(63)

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (26) le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d’oltremare sono ammissibili a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.

(64)

In conformità dell’articolo 349 TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che le loro strategie e i loro programmi nazionali tengano conto delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche nel gestire la migrazione. Il Fondo dovrebbe sostenere detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare tali regioni a gestire la migrazione in modo sostenibile e ad affrontare eventuali situazioni di pressione.

(65)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (27), è opportuno che il presente Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e un’eccessiva regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici. Tali indicatori dovrebbero essere di natura qualitativa e quantitativa.

(66)

Tramite indicatori e rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l’attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060 e del presente regolamento. A partire dal 2023 gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione relazioni annuali in materia di performance riguardanti l’ultimo periodo contabile. Tali relazioni dovrebbero contenere informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero altresì trasmettere le sintesi di dette relazioni alla Commissione. Quest’ultima dovrebbe tradurre in tutte le lingue ufficiali dell’Unione tali sintesi e metterle a disposizione del pubblico sul suo sito web insieme ai link ai siti web degli Stati membri di cui al regolamento (UE) 2021/1060.

(67)

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (28) e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo di destinare il 30 % di tutte le spese del quadro finanziario pluriennale all’integrazione degli obiettivi climatici, nonché di adoperarsi per conseguire l’ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % del bilancio nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese relative alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

(68)

Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) e qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e ai progetti sostenuti nell’ambito del Fondo durante il periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione di cui al regolamento (UE) n. 514/2014 si sovrappone al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità nell’attuazione di determinati progetti approvati a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l’esecuzione scaglionata dei progetti. Ogni singola fase del progetto suddiviso in fasi dovrebbe essere attuata conformemente alle norme del periodo di programmazione nel cui quadro riceve il finanziamento.

(69)

Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’elenco delle azioni ammissibili al sostegno a norma dell’allegato III, all’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati a norma dell’allegato IV, al sostegno operativo a norma dell’allegato VII, e all’ulteriore sviluppo del quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, per garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione di atti delegati.

(70)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). Si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione che stabiliscono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare gli obblighi riguardanti la trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l’adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione di informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura meramente tecnica. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla natura e allo scopo dell’assistenza emergenziale prevista dal presente regolamento, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili relativi all’adozione di decisioni relative alla concessione di tale assistenza emergenziale.

(71)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(72)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(73)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(74)

A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, dovrebbe essere possibile, per un periodo di tempo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta siano considerati ammissibili al finanziamento dell’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.

(75)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 (32).

(76)

Per garantire la continuità del sostegno nel settore d’intervento pertinente e per consentire l’attuazione sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione («Fondo») per il periodo che va dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, la dotazione di bilancio per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«richiedente protezione internazionale»: un richiedente quale definito all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

2)

«beneficiario di protezione internazionale»: un beneficiario di protezione internazionale quale definito all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

3)

«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto ai sensi dell’articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario;

4)

«familiare»: il cittadino di paese terzo definito come un familiare dal diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;

5)

«ammissione umanitaria»: l’ammissione a seguito – ove richiesto da uno Stato membro – di una segnalazione da parte dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR») o di un altro organismo internazionale competente, di cittadini di paesi terzi o apolidi provenienti da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati forzatamente, i quali ottengono protezione internazionale o status umanitario ai sensi del diritto nazionale che prevede diritti e obblighi equivalenti a quelli di cui agli articoli da 20 a 34 della direttiva 2011/95/UE per i beneficiari di protezione sussidiaria;

6)

«sostegno operativo»: una parte della dotazione di uno Stato membro che può essere utilizzata come sostegno alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione;

7)

«allontanamento»: l’allontanamento come definito all’articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE;

8)

«reinsediamento»: l’ammissione nel territorio degli Stati membri, a seguito di una segnalazione dell’UNHCR, di cittadini di paesi terzi o apolidi che provengono da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, i quali ottengono protezione internazionale e ai quali è offerta una soluzione duratura in conformità del diritto dell’Unione e nazionale;

9)

«rimpatrio»: il rimpatrio come definito all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;

10)

«azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che recano un valore aggiunto dell’Unione in linea con gli obiettivi del Fondo per il quale uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione aggiuntiva per i loro programmi;

11)

«cittadino di paese terzo»: una persona, inclusi gli apolidi o le persone di cittadinanza indeterminata, non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE;

12)

«minore non accompagnato»: un minore non accompagnato quale definito all’articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE;

13)

«azioni dell’Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione attuati conformemente agli obiettivi del Fondo;

14)

«persona vulnerabile»: una persona definita persona vulnerabile a norma del diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo.

Articolo 3

Obiettivi del Fondo

1.   L’obiettivo strategico del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione, in conformità del pertinente acquis dell’Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali derivanti dagli strumenti internazionali di cui l’Unione e gli Stati membri sono parte.

2.   Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a)

rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

b)

rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze economiche e sociali, nonché promuovere e contribuire all’effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi;

c)

contribuire a combattere la migrazione irregolare, favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi e promuovere e contribuire a un’efficace reintegrazione iniziale nei paesi terzi;

d)

migliorare la solidarietà e l’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda quelli più esposti alle sfide in materia di migrazione e asilo, anche attraverso una cooperazione pratica.

3.   Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II.

Articolo 4

Partenariato

Ai fini del presente Fondo, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, i partenariati includono le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche o le associazioni che rappresentano tali autorità, le pertinenti organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative, quali le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, nonché le istituzioni nazionali operanti nell’ambito dei diritti umani e gli organismi per le pari opportunità nonché le parti economiche e sociali.

Articolo 5

Ambito di applicazione del sostegno

1.   Nell’ambito dei suoi obiettivi e in linea con le misure di attuazione di cui all’allegato II, il Fondo sostiene in particolare le azioni elencate nell’allegato III.

Per far fronte a circostanze impreviste o nuove, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per modificare l’elenco delle azioni di cui all’allegato III, al fine di aggiungere nuove azioni.

2.   Per conseguire i suoi obiettivi, il Fondo può sostenere, in linea con le priorità dell’Unione, le azioni di cui all’allegato III e in relazione ai paesi terzi, se del caso, in conformità dell’articolo 7 o 24, a seconda dei casi.

3.   Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l’azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell’Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:

a)

siano svolte in sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute da altri strumenti dell’Unione;

b)

siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;

c)

siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e

d)

servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione.

4.   Gli obiettivi del Fondo sostengono azioni incentrate su uno o più gruppi di riferimento che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 78 e 79 TFUE.

Articolo 6

Parità di genere e non discriminazione

1.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono l’integrazione della prospettiva di genere e provvedono affinché la parità di genere e l’integrazione di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi e dei progetti sostenuti nell’ambito del Fondo.

2.   Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi forma di discriminazione vietata dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») nelle fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi e dei progetti sostenuti nell’ambito del Fondo.

Articolo 7

Paesi terzi associati al Fondo

1.   Il Fondo è aperto ai paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2, alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo.

2.   Affinché sia ammissibile a essere associato al Fondo secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo con l’Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro o in tale paese terzo.

3.   Come minimo, l’accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo al Fondo:

a)

consente la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione in materia di asilo, migrazione e rimpatrio, nello spirito dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità;

b)

si fonda, per tutta la durata del Fondo, sui principi di non respingimento, di democrazia, dello Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani;

c)

garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al Fondo;

d)

stabilisce le condizioni per la partecipazione al Fondo, compreso il calcolo dei contributi finanziari al Fondo, e i suoi costi amministrativi;

e)

non conferisce al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al Fondo;

f)

garantisce all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;

g)

stabilisce che il paese terzo conceda i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti a norma dell’articolo 8.

I contributi di cui alla lettera d) del primo comma costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario

Articolo 8

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché un paese terzo partecipa al Fondo mediante una decisione adottata a norma di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni comuni

Articolo 9

Principi generali

1.   Il sostegno fornito nell’ambito del Fondo integra l’intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare il valore aggiunto dell’Unione al conseguimento degli obiettivi del Fondo.

2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nell’ambito del Fondo e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti azioni, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare rispetto al sostegno fornito nell’ambito degli altri strumenti dell’Unione, in particolare gli strumenti esterni, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

3.   Il Fondo è attuato in regime di gestione diretta, concorrente o indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.

Articolo 10

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a 9 882 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   La dotazione finanziaria è così utilizzata:

a)

6 270 000 000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri;

b)

3 612 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all’articolo 11.

3.   Su iniziativa della Commissione, fino allo 0,42 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060.

4.   A norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, fino al 5 % della dotazione iniziale a uno Stato membro proveniente da uno qualsiasi dei fondi nell’ambito di tale regolamento in regime di gestione concorrente può essere trasferito al Fondo in regime di gestione diretta o indiretta, su richiesta di tale Stato membro. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1.   L’importo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), è stanziato in maniera flessibile mediante uno strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. Data la natura interna del Fondo, lo strumento tematico serve principalmente la politica interna dell’Unione in linea con gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso, che sono le seguenti:

a)

le azioni specifiche;

b)

le azioni dell’Unione;

c)

l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 31;

d)

il reinsediamento e l’ammissione umanitaria;

e)

il sostegno agli Stati membri per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale nell’ambito di sforzi di solidarietà di cui all’articolo 20; e

f)

la rete europea sulle migrazioni di cui all’articolo 26.

L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, riceve sostegno anche dall’importo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

2.   I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto dell’Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell’Unione di cui all’allegato II.

I finanziamenti di cui primo comma del presente paragrafo, a eccezione di quelli utilizzati per l’assistenza emergenziale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sostengono unicamente le azioni elencate nell’allegato III, compresi il reinsediamento e l’ammissione umanitaria conformemente all’articolo 19, nell’ambito della dimensione esterna della politica migratoria dell’Unione.

3.   La Commissione avvia un dialogo con le organizzazioni della società civile e le reti pertinenti, in particolare al fine di preparare e valutare i programmi di lavoro per le azioni dell’Unione finanziate nell’ambito del Fondo.

4.   Almeno il 20 % delle risorse della dotazione iniziale destinata allo strumento tematico è assegnato all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

5.   Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono erogati agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione provvede affinché non siano selezionati i progetti oggetto di un parere motivato espresso dalla Commissione relativo a procedure di infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance di tali progetti.

6.   Ai fini dell’articolo 23 e dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, qualora i finanziamenti dello strumento tematico siano attuati in regime di gestione concorrente, lo Stato membro interessato garantisce, e la Commissione si assicura, che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato espresso dalla Commissione relativo a procedure di infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance delle azioni.

7.   La Commissione stabilisce l’importo totale da mettere a disposizione per lo strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione.

8.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni di finanziamento di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna delle sue componenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e possono riguardare una o più componenti dello strumento tematico di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del presente regolamento.

9.   Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all’allegato II, punto 2, lettera d), che sono attuate da autorità nazionali, regionali e locali o da organizzazioni della società civile. A tale riguardo, almeno il 5 % della dotazione iniziale destinata allo strumento tematico è assegnato all’attuazione delle misure di integrazione da parte delle autorità locali e regionali.

10.   La Commissione garantisce che la distribuzione delle risorse tra gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, sia equa e trasparente. La Commissione riferisce in merito all’utilizzo e alla distribuzione dello strumento tematico tra le componenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, compreso il sostegno fornito alle azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell’ambito delle azioni dell’Unione.

11.   A seguito dell’adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 8, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi degli Stati membri.

SEZIONE 2

Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente

Articolo 12

Ambito di applicazione

1.   La presente sezione si applica all’importo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione di finanziamento riguardante lo strumento tematico di cui all’articolo 11.

2.   Il sostegno nell’ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità dell’articolo 63 del regolamento finanziario e del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 13

Risorse di bilancio

1.   L’importo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è stanziato per i programmi degli Stati membri indicativamente come segue:

a)

5 225 000 000 EUR conformemente all’allegato I;

b)

1 045 000 000 EUR per l’adeguamento delle dotazioni ai programmi degli Stati membri di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

2.   Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non sia totalmente assegnato, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 14

Prefinanziamento

1.   Conformemente all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento per il Fondo è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:

a)

2021: 4 %

b)

2022: 3 %

c)

2023: 5 %

d)

2024: 5 %

e)

2025: 5 %

f)

2026: 5 %

2.   Se un programma di uno Stato membro è adottato dopo il 1o luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno della sua adozione.

Articolo 15

Tassi di cofinanziamento

1.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili per un progetto.

2.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche.

3.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all’allegato IV.

4.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili coperte dal sostegno operativo.

5.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 31.

6.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, entro i limiti di cui all’articolo 36, paragrafo 5, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060.

7.   La decisione della Commissione che approva un programma di uno Stato membro fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno del Fondo per le tipologie di azione oggetto del contributo di cui ai paragrafi da 1 a 6.

8.   La decisione della Commissione che approva un programma di uno Stato membro indica per ciascuna tipologia di azione se il tasso di cofinanziamento è applicato rispetto:

a)

al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; o

b)

solo al contributo pubblico.

Articolo 16

Programmi degli Stati membri

1.   Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nel settore della gestione dell’asilo e della migrazione, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti. Nel definire le priorità dei loro programmi gli Stati membri garantiscono che le misure di attuazione elencate nell’allegato II siano adeguatamente trattate nei loro programmi.

Data la natura interna del Fondo, i programmi degli Stati membri servono principalmente la politica interna dell’Unione in linea con gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

La Commissione valuta i programmi degli Stati membri in conformità dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   Nell’ambito delle risorse assegnate a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni Stato membro assegna nell’ambito del proprio programma:

a)

almeno il 15 % delle proprie risorse assegnate all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a); e

b)

almeno il 15 % delle proprie risorse assegnate all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

3.   Uno Stato membro può stanziare meno della percentuale minima di cui al paragrafo 2 unicamente qualora motivi in maniera dettagliata la scelta nel proprio programma spiegando i motivi per cui l’assegnazione di risorse inferiori a tale soglia non pregiudichi il conseguimento dell’obiettivo pertinente.

4.   La Commissione garantisce che le conoscenze e le competenze delle pertinenti agenzie decentrate dell’Unione, in particolare l’EASO, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 (35), siano prese in considerazione per le materie di loro competenza, in una fase iniziale e in modo tempestivo, nello sviluppo dei programmi degli Stati membri.

5.   Se del caso, la Commissione può coinvolgere le pertinenti agenzie decentrate, comprese quelle di cui al paragrafo 4, ai compiti di sorveglianza e valutazione specificati alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione.

6.   In seguito all’adozione di raccomandazioni in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato valuta, insieme alla Commissione, come dare seguito ai risultati e alle raccomandazioni attraverso il proprio programma, se del caso, con il sostegno del Fondo.

La Commissione può anche avvalersi, se del caso, delle competenze di agenzie decentrate in merito a questioni specifiche che rientrano nella loro sfera di competenza.

7.   Se necessario, il programma dello Stato membro in questione è modificato conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

8.   In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con le pertinenti agenzie decentrate per quanto riguarda i settori delle loro competenze, se del caso, lo Stato membro interessato può riassegnare le risorse stanziate nell’ambito del proprio programma, per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 6 nel caso in cui tali raccomandazioni abbiano implicazioni finanziarie.

9.   Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati elencati nell’allegato IV nei loro programmi. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per modificare l’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati di cui all’allegato IV.

10.   I programmi degli Stati membri possono consentire l’inclusione di parenti stretti delle persone oggetto delle misure di integrazione di cui all’allegato III nella misura necessaria all’efficace attuazione di tali misure.

11.   Lo Stato membro che decida di attuare un progetto sostenuto dal Fondo con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell’approvazione del progetto.

12.   La programmazione di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell’allegato VI del presente regolamento e comprende una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento nell’ambito di ciascun obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 17

Riesame intermedio

1.   Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all’allegato I, punto 1, lettera b), e punti da 2 a 5. Il finanziamento ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 2025.

2.   Qualora almeno il 10 % della dotazione iniziale a un programma di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento non è stato oggetto di domande di pagamento presentate conformemente all’articolo 91 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere la dotazione aggiuntiva per il rispettivo programma di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

3.   Nell’assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico di cui all’articolo 11 del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2025 la Commissione tiene conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1060 e delle lacune individuate in materia di attuazione.

Articolo 18

Azioni specifiche

1.   Uno Stato membro può ricevere finanziamenti per azioni specifiche in aggiunta alla propria dotazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, purché tali finanziamenti siano successivamente destinati come tali nel proprio programma e siano usati per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Fondo.

2.   I finanziamenti per azioni specifiche non possono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma dello Stato membro.

Articolo 19

Risorse per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria

1.   In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un importo pari a 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite reinsediamento.

2.   In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un importo pari a 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria.

3.   Gli importi di cui al paragrafo 2 sono aumentati a 8 000 EUR per ogni persona, ammessa tramite ammissione umanitaria, appartenente a uno o più dei seguenti gruppi vulnerabili:

a)

donne e minori a rischio;

b)

minori non accompagnati;

c)

persone con esigenze mediche che possono essere affrontate solo tramite ammissione umanitaria;

d)

persone che necessitano di ammissione umanitaria per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura.

4.   Lo Stato membro che ammette una persona appartenente a più di una delle categorie di cui ai paragrafi 2 e 3 riceve l’importo una sola volta per tale persona.

5.   Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili a ricevere i rispettivi importi anche per i familiari delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 se tali familiari sono ammessi per garantire l’unità familiare.

6.   Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’articolo 125 del regolamento finanziario.

7.   Gli importi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 sono assegnati al programma dello Stato membro per la prima volta nella decisione di finanziamento che approva tale programma. Tali importi non devono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica di detto programma. Detti importi possono essere inclusi nelle domande di pagamento presentate alla Commissione, a condizione che la persona per la quale è stato assegnato l’importo sia stata effettivamente reinsediata o ammessa.

8.   Ai fini di controllo e audit, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate o ammesse e per determinare con esattezza la data del loro reinsediamento o della loro ammissione.

9.   Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di reinsediamento e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l’impiego dell’incentivo finanziario arrecato dagli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per adattare, se giudicato opportuno, tali importi nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 20

Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale

1.   In aggiunta alla dotazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, uno Stato membro riceve un importo aggiuntivo pari a 10 000 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) o a seguito di forme analoghe di ricollocazione.

2.   Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili a ricevere l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo anche per ciascun familiare delle persone di cui al suddetto paragrafo, purché tali familiari siano stati trasferiti per garantire l’unità familiare in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 604/2013 o siano stati trasferiti a seguito di forme analoghe di ricollocazione.

3.   In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, gli Stati membri ricevono un importo aggiuntivo pari a 10 000 EUR per ogni beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.

4.   Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili a ricevere i rispettivi importi anche per i familiari delle persone di cui al paragrafo 3 se tali familiari siano stati trasferiti per garantire l’unità familiare.

5.   Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui ai paragrafi da 1 a 4 riceve un contributo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro.

6.   Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’articolo 125 del regolamento finanziario.

7.   Gli importi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo sono assegnati al programma dello Stato membro, a condizione che la persona per cui è assegnato l’importo sia stata effettivamente trasferita in uno Stato membro o registrata come richiedente nello Stato membro competente in conformità del regolamento (UE) n. 604/2013, a seconda dei casi. Tali importi non devono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati, previa approvazione della Commissione mediante modifica di tale programma.

8.   Ai fini di controllo e audit, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone trasferite e per determinare con esattezza la data del loro trasferimento.

9.   Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di ricollocazione e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l’impiego dell’incentivo finanziario arrecato dagli importi di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per adattare, se giudicato opportuno, e nei limiti delle risorse disponibili, tali importi.

Articolo 21

Sostegno operativo

1.   Uno Stato membro può utilizzare fino al 15 % dell’importo stanziato per il suo programma nell’ambito del Fondo per finanziare il sostegno operativo nell’ambito degli obiettivi specifici del Fondo.

2.   Quando utilizza il sostegno operativo uno Stato membro si conforma al pertinente acquis dell’Unione e alla Carta.

3.   Uno Stato membro illustra, nel proprio programma e nella relazione annuale in materia di performance di cui all’articolo 35 del presente regolamento, in che modo l’uso del sostegno operativo contribuisca al conseguimento degli obiettivi del Fondo. Prima dell’approvazione del programma dello Stato membro, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di usare il sostegno operativo. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili a seguito degli esercizi di sorveglianza svolti in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 e rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

4.   Il sostegno operativo si concentra sulle azioni coperte dai costi di cui all’allegato VII.

5.   Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per modificare le azioni ammissibili elencate nell’allegato VII.

Articolo 22

Verifiche di gestione e audit di progetti eseguiti da organizzazioni internazionali

1.   Il presente articolo si applica alle organizzazioni internazionali o loro agenzie, di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario, i cui sistemi, norme e procedure sono stati valutati positivamente dalla Commissione a norma dell’articolo 154, paragrafi 4 e 7, di detto regolamento, ai fini dell’esecuzione indiretta di sovvenzioni finanziate a titolo del bilancio dell’Unione («organizzazioni internazionali»).

2.   Fatti salvi l’articolo 83, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e l’articolo 129 del regolamento finanziario, se l’organizzazione internazionale è un beneficiario quale definito all’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060, l’autorità di gestione non è tenuta a effettuare le verifiche di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, a condizione che l’organizzazione internazionale trasmetta all’autorità di gestione i documenti di cui all’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.

3.   Fatto salvo l’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, la dichiarazione di gestione che deve essere presentata dall’organizzazione internazionale conferma che il progetto rispetta il diritto applicabile e le condizioni per il suo sostegno.

4.   Inoltre, se i costi devono essere rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione che deve essere presentata dall’organizzazione internazionale conferma che siano state verificate:

a)

le fatture e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario;

b)

le registrazioni contabili o i codici contabili tenuti dal beneficiario per le operazioni collegate alle spese dichiarate all’autorità di gestione.

5.   Se i costi devono essere rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), c) o d), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione che deve essere presentata dall’organizzazione internazionale conferma che siano state rispettate le condizioni per il rimborso delle spese.

6.   I documenti di cui all’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento finanziario sono forniti all’autorità di gestione unitamente a ciascuna domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

7.   Ogni anno, entro il 15 ottobre il beneficiario presenta all’autorità di gestione i conti corredati del parere di un organismo di audit indipendente, elaborato conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale. Detto parere accerta che i sistemi di controllo istituiti funzionino correttamente e siano efficaci in termini di costi e che le operazioni sottostanti siano legittime e regolari. Tale parere riferisce altresì se l’esercizio di audit mette in dubbio le asserzioni contenute nelle dichiarazioni di gestione presentate dall’organizzazione internazionale, comprese le informazioni sui sospetti di frode. Detto parere fornisce garanzie che le spese incluse nelle domande di pagamento presentate dall’organizzazione internazionale all’autorità di gestione sono legali e regolari.

8.   Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit di cui all’articolo 127 del regolamento finanziario, l’autorità di gestione redige la dichiarazione di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2021/1060 sulla base dei documenti forniti dall’organizzazione internazionale ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 e 7 del presente articolo, anziché basarsi sulle verifiche di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

9.   Il documento che specifica le condizioni per il sostegno di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 comprende i requisiti di cui al presente articolo.

10.   Il paragrafo 2 non si applica e, di conseguenza, un’autorità di gestione è tenuta a svolgere le verifiche di gestione, se:

a)

tale autorità di gestione individua un rischio specifico di irregolarità o un’indicazione di frode in relazione a un progetto avviato o attuato dall’organizzazione internazionale;

b)

l’organizzazione internazionale non presenta a tale autorità di gestione i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e 7;

c)

i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e 7 presentati dall’organizzazione internazionale sono incompleti.

11.   Se un progetto in cui un’organizzazione internazionale è un beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060, fa parte di un campione di cui all’articolo 79 di tale regolamento, l’autorità di audit può svolgere il proprio lavoro sulla base di un sottocampione di operazioni riguardante tale progetto. Se nel sottocampione sono riscontrati errori, l’autorità di audit, se del caso, può chiedere al revisore dell’organizzazione internazionale di valutare l’intera portata e l’importo totale degli errori in detto progetto.

SEZIONE 3

Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta o indiretta

Articolo 23

Ambito di applicazione

La Commissione dà attuazione al sostegno di cui alla presente sezione direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente in conformità della lettera c) del medesimo comma.

Articolo 24

Soggetti idonei

1.   Sono ammissibili al finanziamento dell’Unione i seguenti soggetti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti:

i)

in uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

ii)

in un paese terzo associato al Fondo in forza di un accordo specifico a norma dell’articolo 7, subordinatamente alla sua inclusione nel programma di lavoro e alle condizioni ivi contenute;

iii)

in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini del Fondo.

2.   Non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione le persone fisiche.

3.   I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), partecipano nell’ambito di un consorzio costituito da almeno due soggetti indipendenti, di cui almeno uno è stabilito in uno Stato membro.

I soggetti che partecipano nell’ambito di un consorzio di cui al primo comma del presente paragrafo garantiscono che le azioni a cui partecipano rispettino i principi sanciti dalla Carta e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del Fondo.

Articolo 25

Azioni dell’Unione

1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni dell’Unione riguardanti gli obiettivi del Fondo conformemente all’allegato III.

2.   Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

4.   I membri del comitato di valutazione, che valuta le proposte, di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario, possono essere esperti esterni.

5.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (37).

Articolo 26

Rete europea sulle migrazioni

1.   Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.

2.   L’importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell’ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che fissa le priorità delle sue attività sono adottati dalla Commissione previa approvazione da parte del comitato direttivo in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE. La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 110 del regolamento finanziario. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare il programma di lavoro della rete europea sulle migrazioni con una decisione di finanziamento distinta.

3.   L’assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali di cui all’articolo 3 della decisione 2008/381/CE o di appalti pubblici, a seconda dei casi, in conformità del regolamento finanziario.

Articolo 27

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto nell’ambito del Fondo sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.

Articolo 28

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

In conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo può sostenere l’assistenza tecnica attuata su iniziativa o per conto della Commissione a un tasso di finanziamento del 100 %.

Articolo 29

Audit

Gli audit sull’uso del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 30

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci, significative e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. È garantita la visibilità dei finanziamenti dell’Unione e sono fornite dette informazioni, eccetto in casi debitamente giustificati in cui non sia possibile o appropriato esporre tali informazioni pubblicamente o laddove la divulgazione di tali informazioni sia soggetta a restrizioni per legge, in particolare per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento all’origine di tali finanziamenti quando comunicano pubblicamente informazioni in merito alle azioni in questione ed espongono l’emblema dell’Unione.

2.   Al fine di raggiungere un pubblico che sia il più ampio possibile, la Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle azioni intraprese nell’ambito del Fondo e sui risultati ottenuti.

Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi del Fondo.

3.   La Commissione pubblica i programmi di lavoro dello strumento tematico di cui all’articolo 11. Per il sostegno fornito in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione pubblica le informazioni di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario su un sito web accessibile al pubblico e aggiorna regolarmente tali informazioni. Tali informazioni sono pubblicate in un formato aperto e leggibile meccanicamente che consente di selezionare, ricercare, estrarre e comparare i dati.

SEZIONE 4

Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta

Articolo 31

Assistenza emergenziale

1.   Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di situazioni di emergenza debitamente giustificate derivanti da una o più delle seguenti circostanze:

a)

una situazione migratoria eccezionale caratterizzata da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi in uno o più Stati membri che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento nonché i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni;

b)

un afflusso massiccio di sfollati ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (38);

c)

una situazione migratoria eccezionale in un paese terzo, in particolare qualora persone che necessitano di protezione rimangano bloccate a seguito di conflitti o sviluppi politici, specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell’Unione.

In risposta a situazioni di emergenza debitamente giustificate, la Commissione può decidere di fornire assistenza emergenziale, anche per la ricollocazione volontaria, entro i limiti delle risorse disponibili. In tal caso, la Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

2.   Le misure nei paesi terzi sono attuate in conformità dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3.

3.   L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato I, purché abbia tale conseguente destinazione nel programma dello Stato membro. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma. Il prefinanziamento per l’assistenza emergenziale può ammontare al 95 % del contributo dell’Unione, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.

4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

5.   Laddove necessario per realizzare un’azione, l’assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza per tale azione, purché tali spese non siano state sostenute anteriormente al 1o gennaio 2021.

6.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati e per garantire la tempestiva disponibilità di risorse per l’assistenza emergenziale, la Commissione può adottare separatamente una decisione di finanziamento, di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, per l’assistenza emergenziale mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 38, paragrafo 4. Tale atto resta in vigore per un periodo non superiore a 18 mesi.

Articolo 32

Finanziamento cumulativo e alternativo

1.   Un’azione che ha beneficiato di un contributo nell’ambito del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all’azione si applicano le norme del pertinente programma dell’Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

2.   In conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR o il FSE+ possono sostenere azioni a cui è stato attribuito un marchio di eccellenza come definito all’articolo 2, punto 45, di tale regolamento. Per vedersi attribuito un marchio di eccellenza, le azioni devono soddisfare le seguenti condizioni cumulative:

a)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del Fondo;

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;

c)

non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

SEZIONE 5

Sorveglianza, rendicontazione e valutazione

Sottosezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 33

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sugli indicatori chiave di performance elencati nell’allegato V del presente regolamento.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per modificare l’allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie agli indicatori chiave di performance elencati in tale allegato.

3.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, figurano nell’allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi.

4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce che i dati per la sorveglianza dell’attuazione e i risultati del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo devono essere imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

5.   Al fine di garantire l’efficace valutazione dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per modificare l’allegato VIII al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire. Un’eventuale modifica dell’allegato VIII si applica soltanto ai progetti selezionati dopo l’entrata in vigore di tale modifica.

Articolo 34

Valutazione

1.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia del presente regolamento. Oltre a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione intermedia esamina quanto segue:

a)

l’efficacia del Fondo, compresi i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance di cui all’articolo 35 e degli indicatori di output e di risultato di cui all’allegato VIII;

b)

l’efficienza nell’uso delle risorse assegnate al Fondo e l’efficienza delle misure di gestione e di controllo messe in atto per la sua attuazione;

c)

il sussistere della pertinenza e dell’adeguatezza delle misure di attuazione elencate nell’allegato II;

d)

il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione;

e)

il valore aggiunto dell’Unione delle azioni attuate nell’ambito del Fondo.

Tale valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva degli effetti del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2014-2020.

2.   Oltre a quanto previsto nell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione retrospettiva comprende gli elementi elencati al paragrafo 1. Va inoltre valutato l’impatto del Fondo.

3.   La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale, compresa, se del caso, la revisione del presente regolamento.

4.   Nella valutazione intermedia e nella valutazione retrospettiva, la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni attuate con paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente all’articolo 7, all’articolo 16, paragrafo 11, e all’articolo 24.

Sottosezione 2

Norme sulla gestione concorrente

Articolo 35

Relazioni annuali in materia di performance

1.   Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060.

Il periodo di riferimento copre l’ultimo periodo contabile, come definito all’articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2021/1060, precedente l’anno di trasmissione della relazione. La relazione presentata entro il 15 febbraio 2023 copre il periodo che decorre dal 1o gennaio 2021.

2.   La relazione annuale in materia di performance contiene in particolare informazioni riguardanti:

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del programma dello Stato membro e nel conseguimento dei target intermedi e target finali ivi previsti, tenuto conto dei dati più recenti come richiesto a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060;

b)

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma dello Stato membro e le misure adottate per farvi fronte, ivi comprese informazioni su pareri motivati espressi dalla Commissione in relazione a una procedura d’infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE connessa all’attuazione del Fondo;

c)

la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione, in particolare quelle azioni intraprese nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;

d)

il contributo del programma dello Stato membro all’attuazione dell’acquis e dei piani d’azione dell’Unione pertinenti nonché alla cooperazione e alla solidarietà fra Stati membri;

e)

l’attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;

f)

il soddisfacimento delle condizioni abilitanti applicabili e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione, in particolare il rispetto dei diritti fondamentali;

g)

il numero di persone ammesse mediante il reinsediamento e l’ammissione umanitaria con riferimento agli importi stabiliti all’articolo 19;

h)

il numero di richiedenti e di beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro in conformità dell’articolo 20;

i)

l’attuazione di progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo.

Le relazioni annuali in materia di performance comprendono una sintesi relativa a tutti i punti di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione provvede affinché le sintesi fornite dagli Stati membri siano tradotte in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e rese pubbliche.

3.   La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s’intende accettata.

4.   Sul suo sito web, la Commissione fornisce i link ai siti web di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

5.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 36

Sorveglianza e rendicontazione in regime di gestione concorrente

1.   La sorveglianza e la rendicontazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/1060 utilizzano, ove opportuno, i codici per le tipologie di intervento indicate nell’allegato VI del presente regolamento. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 del presente regolamento per modificare l’allegato VI.

2.   Gli indicatori definiti nell’allegato VIII del presente regolamento sono usati conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, e agli articoli 22 e 42 del regolamento (UE) 2021/1060.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 16, paragrafo 9, all’articolo 19, paragrafo 9, all’articolo 20, paragrafo 9, all’articolo 21, paragrafo 5, all’articolo 33, paragrafi 2 e 5, e all’articolo 36, paragrafo 1, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 16, paragrafo 9, all’articolo 19, paragrafo 9, all’articolo 20, paragrafo 9, all’articolo 21, paragrafo 5, all’articolo 33, paragrafi 2 e 5, e all’articolo 36, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, dell’articolo 16, paragrafo 9, dell’articolo 19, paragrafo 9, dell’articolo 20, paragrafo 9, dell’articolo 21, paragrafo 5, dell’articolo 33, paragrafi 2 o 5, o dell’articolo 36, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 38

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per i fondi per gli affari interni, istituito dall’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (39). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 39

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del regolamento (UE) n. 516/2014, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 516/2014.

3.   Ai sensi dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell’entrata in vigore del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, per un periodo limitato i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta possono essere considerati ammissibili al finanziamento a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.

4.   Gli Stati membri possono continuare dopo il 1o gennaio 2021 a sostenere un progetto selezionato e avviato a norma del regolamento (UE) n. 516/2014, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il progetto presenta due fasi distinguibili sotto l’aspetto finanziario e piste di controllo distinte;

b)

il costo totale del progetto è superiore a 500 000 EUR;

c)

i pagamenti versati ai beneficiari dall’autorità responsabile per la prima fase del progetto sono inclusi nelle richieste di pagamento trasmesse alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 e le spese per la seconda fase del progetto sono incluse nelle domande di pagamento a norma del regolamento (UE) 2021/1060;

d)

la seconda fase del progetto ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del Fondo a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060;

e)

lo Stato membro si impegna a completare il progetto, a renderlo operativo e a riferirne nella relazione annuale in materia di performance presentata entro il 15 febbraio 2024.

Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano alla seconda fase di un progetto di cui al primo comma del presente paragrafo.

Il presente paragrafo si applica solo ai progetti selezionati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 40

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 184.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 147.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (GU C 23 del 21.1.2021, pag. 356) e posizione del Consiglio in prima lettura del 14 giugno 2021 (GU C 259 del 2.7.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1).

(5)  Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18).

(6)  Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45).

(7)  Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

(8)  Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

(9)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

(10)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

(11)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(12)  Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

(13)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

(16)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(17)  Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

(18)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il Programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(19)  GU L 433I del 22.12.2020, pag. 28.

(20)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(22)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità […] (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(23)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(24)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(25)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(26)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(27)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(28)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(29)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(30)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

(31)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(32)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(33)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

(34)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

(35)  Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

(36)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(37)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(38)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(39)  Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DEGLI STATI MEMBRI

1.   

Le risorse di bilancio disponibili a norma dell’articolo 13 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

all’inizio del periodo di programmazione ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a 8 000 000 EUR, a eccezione di Cipro, di Malta e della Grecia, che ricevono ciascuno un importo fisso pari a 28 000 000 EUR;

b)

le rimanenti risorse di bilancio di cui all’articolo 13 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

il 35 % per l’asilo;

il 30 % per la migrazione legale e l’integrazione;

il 35 % per la lotta alla migrazione irregolare, compresi i rimpatri.

2.

Nel settore dell’asilo sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:

a)

il 30 % in proporzione al numero di persone rientranti in una delle seguenti categorie:

cittadini di paesi terzi o apolidi a cui è stato conferito lo status definito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE;

cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE (1);

b)

il 60 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale;

c)

il 10 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che stanno per essere reinsediati o sono stati reinsediati in uno Stato membro.

3.

Nel settore della migrazione legale e dell’integrazione sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:

a)

il 50 % in proporzione al numero totale di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro;

b)

il 50 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un primo permesso di soggiorno; tuttavia, non sono prese in considerazione le seguenti categorie di persone:

cittadini di paesi terzi ai quali è stato rilasciato un primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido per un periodo inferiore a 12 mesi;

cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio (2) o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

cittadini di paesi terzi ammessi a fini di ricerca scientifica in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio (4) o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/801.

4.

Nel settore della lotta alla migrazione irregolare, compresi i rimpatri, sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:

a)

il 70 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che dichiari l’illegalità del soggiorno e imponga l’obbligo di rimpatrio;

b)

il 30 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza a un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario.

5.

Ai fini dell’assegnazione iniziale, le cifre di riferimento si basano sui dati statistici annuali relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità del diritto dell’Unione. Ai fini del riesame intermedio, le cifre di riferimento si basano sui dati statistici annuali relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità del diritto dell’Unione. Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.

6.

Prima di accettare i dati statistici di cui al paragrafo 5 come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la comparabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

(1)  Dati da prendere in considerazione solo in caso di attivazione della direttiva 2001/55/CE.

(2)  Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).

(3)  Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

(4)  Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).


ALLEGATO II

MISURE DI ATTUAZIONE

1.   

Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:

a)

garantire l’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione e delle priorità connesse al sistema europeo comune di asilo;

b)

sostenere, ove necessario, le capacità dei sistemi di asilo degli Stati membri per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi, anche a livello locale e regionale;

c)

rafforzare la cooperazione e il partenariato con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione, anche potenziandone le capacità di migliorare la protezione delle persone che necessitano di protezione internazionale nel contesto degli sforzi di cooperazione a livello mondiale;

d)

fornire assistenza tecnica e operativa a uno o più Stati membri, anche in cooperazione con EASO.

2.   

Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:

a)

sostenere lo sviluppo e l’attuazione di politiche che promuovano la migrazione legale nonché l’attuazione dell’acquis dell’Unione in materia di migrazione legale, ivi compresi il ricongiungimento familiare e l’applicazione delle norme in materia di lavoro;

b)

sostenere misure volte ad agevolare l’ingresso e il soggiorno regolari nell’Unione;

c)

rafforzare la cooperazione e il partenariato con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione, anche tramite vie d’accesso legali all’Unione nel contesto degli sforzi di cooperazione a livello mondiale nel settore della migrazione;

d)

promuovere misure di integrazione per l’inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi e misure di protezione delle persone vulnerabili nel contesto delle misure di integrazione, facilitare il ricongiungimento familiare e preparare la partecipazione attiva dei cittadini di paesi terzi alla società di accoglienza e la loro accettazione da parte della stessa, con il coinvolgimento di autorità nazionali e, in particolare, regionali o locali nonché organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, e le parti sociali.

3.   

Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le seguenti misure di attuazione:

a)

garantire l’applicazione uniforme dell’acquis e delle priorità politiche dell’Unione per quanto riguarda le infrastrutture, le procedure e i servizi;

b)

sostenere un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri a livello dell’Unione e degli Stati membri e allo sviluppo di capacità che consentano rimpatri efficaci, dignitosi e sostenibili, e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare;

c)

sostenere il rimpatrio volontario assistito, la ricerca di familiari e la reintegrazione, nel rispetto dell’interesse superiore dei minori;

d)

rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le loro capacità in materia di riammissione e rimpatri sostenibili.

4.   

Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), tramite le seguenti misure di attuazione:

a)

rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i paesi terzi esposti ai flussi migratori, anche tramite il reinsediamento nell’Unione e attraverso altre vie d’accesso legali alla protezione nell’Unione;

b)

sostenere il trasferimento da uno Stato membro all’altro dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale.


ALLEGATO III

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOSTEGNO

1.   

Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il Fondo sostiene in particolare:

a)

l’istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali, regionali e locali in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare conformemente al pertinente acquis dell’Unione;

b)

la creazione di strutture, strumenti e sistemi amministrativi, compresi sistemi informatici, e la formazione del personale, tra cui il personale delle autorità locali e di altri pertinenti portatori di interessi, in cooperazione con le pertinenti le agenzie decentrate, ove opportuno;

c)

l’istituzione di punti di contatto a livello nazionale, regionale e locale per fornire ai potenziali beneficiari e ai soggetti idonei orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza in merito a tutti gli aspetti del Fondo;

d)

lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione di politiche e procedure, tra cui la raccolta, lo scambio e l’analisi di informazioni e dati; la divulgazione di dati e statistiche sotto il profilo qualitativo e quantitativo sulla migrazione e sulla protezione internazionale; e lo sviluppo e l’applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi conseguiti e valutare gli sviluppi strategici;

e)

scambio di informazioni, migliori prassi e strategie; apprendimento reciproco, studi e ricerche; sviluppo e attuazione di azioni e operazioni congiunte; e realizzazione di reti di cooperazione transnazionali;

f)

servizi di assistenza e sostegno forniti nel rispetto della dimensione di genere e adeguati allo status e alle esigenze delle persone interessate, specialmente le persone vulnerabili;

g)

azioni volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti, compresa l’attuazione delle valutazioni dell’interesse superiore del minore, il rafforzamento dei sistemi di tutela, nonché lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione delle politiche e procedure di tutela dei minori;

h)

azioni volte a sensibilizzare i portatori di interessi e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione, migrazione legale e rimpatrio, con particolare attenzione alle persone vulnerabili, compresi i minori.

2.   

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il Fondo sostiene in particolare:

a)

la fornitura di aiuti materiali, compresa l’assistenza alle frontiere;

b)

lo svolgimento delle procedure di asilo in linea con l’acquis in materia di asilo, compresa la fornitura di servizi di sostegno quali traduzione e interpretazione, assistenza legale, ricerca di familiari e altri servizi che siano coerenti con lo status della persona interessata;

c)

l’identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, compresa l’identificazione tempestiva delle vittime della tratta, in vista del loro rinvio a servizi specializzati quali servizi psicosociali e di riabilitazione;

d)

la fornitura di servizi specializzati, quali servizi psicosociali e di riabilitazione qualificati, ai richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari;

e)

la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all’accoglienza e all’alloggio, come infrastrutture su piccola scala che rispondano alle esigenze delle famiglie con minori, incluse le infrastrutture rese disponibili dalle autorità locali e regionali e compreso l’eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;

f)

il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e condivisione tra le rispettive autorità competenti di informazioni sui paesi d’origine;

g)

azioni connesse ai programmi dell’Unione per il reinsediamento o a programmi nazionali di reinsediamento e di ammissione umanitaria, compreso lo svolgimento di procedure per la loro attuazione;

h)

il rafforzamento della capacità dei paesi terzi di migliorare la protezione delle persone che ne necessitano, anche sostenendo lo sviluppo di sistemi di protezione per i minori migranti;

i)

la creazione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie, compresa, se del caso, l’assistenza basata sulla comunità integrata nei sistemi nazionali di protezione dei minori.

3.   

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il Fondo sostiene in particolare:

a)

pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell’Unione, riguardanti anche l’acquis dell’Unione in materia di migrazione legale;

b)

lo sviluppo di programmi di mobilità verso l’Unione, quali regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa la formazione atta a migliorare l’occupabilità;

c)

la cooperazione tra i paesi terzi e le agenzie di collocamento, i servizi dell’occupazione e i servizi dell’immigrazione degli Stati membri;

d)

la valutazione e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, inclusa l’esperienza professionale, acquisite in un paese terzo, nonché della loro trasparenza e della loro equivalenza con quelle acquisite in uno Stato membro;

e)

l’assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare al fine di garantire un’attuazione armonizzata della direttiva 2003/86/CE del Consiglio (1);

f)

l’assistenza, compresa l’assistenza e la rappresentanza legali, in relazione a un cambiamento di status di cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro, specialmente in relazione all’acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello di Unione;

g)

l’assistenza ai cittadini di paesi terzi che intendono esercitare i loro diritti, in particolare in relazione alla mobilità, a norma degli strumenti dell’Unione in materia di migrazione legale;

h)

misure di integrazione, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sulla consulenza, sull’istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, per esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale;

i)

azioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la fornitura di tali servizi a cittadini di paesi terzi, in particolare l’accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria e al sostegno psicosociale, e l’adattamento di tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento;

j)

la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all’integrazione coordinati, quali sportelli unici;

k)

azioni volte a consentire e favorire l’inserimento di cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e azioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza;

l)

la promozione degli scambi e del dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione con i cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso;

m)

lo sviluppo delle capacità dei servizi di integrazione forniti dalle autorità locali e da altri pertinenti portatori di interessi.

4.   

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), il Fondo sostiene in particolare:

a)

la creazione o il miglioramento di infrastrutture aperte destinate all’accoglienza o al trattenimento, compreso l’eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;

b)

l’introduzione, lo sviluppo, l’attuazione e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, tra cui la gestione dei casi all’interno della comunità, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie;

c)

l’introduzione e il perfezionamento di sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio dei rimpatri forzati di cui all’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;

d)

la lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare, compresa l’assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l’istituzione e l’applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, e campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi a norma della direttiva 2009/52/CE;

e)

la preparazione dei rimpatri, comprese misure che conducono all’emissione di decisioni di rimpatrio, l’identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari;

f)

la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione o altre autorità e servizi competenti dei paesi terzi al fine di ottenere documenti di viaggio, agevolare i rimpatri e assicurare la riammissione, anche tramite l’impiego di funzionari di collegamento di paesi terzi;

g)

l’assistenza al rimpatrio, in particolare il rimpatrio volontario assistito e informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito, anche fornendo orientamenti specifici per i minori nelle procedure di rimpatrio;

h)

le operazioni di allontanamento, comprese le misure a esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell’Unione, a eccezione del sostegno per le attrezzature coercitive;

i)

misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati, compresi incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l’aiuto all’occupazione e il sostegno alla creazione di attività economiche;

j)

strutture e servizi di sostegno nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all’arrivo e, ove opportuno, una rapida transizione verso alloggi all’interno della comunità;

k)

la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione;

l)

misure volte a sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per la migrazione e ai rischi dell’immigrazione irregolare;

m)

l’assistenza e le azioni nei paesi terzi che contribuiscano a migliorare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l’Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione, nonché a sostenere il reinserimento nella società d’origine.

5.   

Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), il Fondo sostiene in particolare:

a)

l’attuazione di trasferimenti volontari da uno Stato membro all’altro dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale;

b)

la fornitura di sostegno operativo, in termini di personale distaccato o di assistenza finanziaria, da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione, compreso il sostegno fornito a EASO;

c)

l’attuazione volontaria di programmi nazionali di reinsediamento o di ammissione umanitaria;

d)

il sostegno da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione, in termini di creazione o miglioramento delle infrastrutture destinate all’accoglienza.


(1)  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).


ALLEGATO IV

AZIONI AMMISSIBILI A TASSI DI COFINANZIAMENTO PIÙ ELEVATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 15, PARAGRAFO 3, E DELL’ARTICOLO 16, PARAGRAFO 9

Misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali e organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti.

Azioni volte a sviluppare e attuare alternative efficaci al trattenimento.

Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione e attività correlate.

Misure a favore di persone vulnerabili e richiedenti protezione internazionale con esigenze di accoglienza o procedurali particolari, comprese misure volte a fornire una protezione efficace ai minori, specialmente ai minori non accompagnati, anche attraverso sistemi alternativi di assistenza basata sulla comunità.


ALLEGATO V

INDICATORI CHIAVE DI PERFORMANCE DI CUI ALL’ARTICOLO 33, PARAGRAFO 1

Tutti gli indicatori relativi alle persone sono riportati per fasce di età (< 18, 18-60, > 60) e per genere.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

1.

Numero di partecipanti che ritengono la formazione utile per il loro lavoro.

2.

Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante la formazione.

3.

Numero di persone collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento, di cui separatamente:

3.1.

il numero di minori non accompagnati collocati in strutture alternative a quelle di trattenimento;

3.2.

il numero di famiglie collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

1.

Numero di partecipanti a corsi di lingua che, al termine del corso di lingua, nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue o nel quadro nazionale equivalente, hanno migliorato di almeno un livello le loro competenze nella lingua del paese ospitante.

2.

Numero di partecipanti che indicano che l’attività è stata utile per la loro integrazione.

3.

Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento o la valutazione delle qualifiche o delle competenze acquisite in un paese terzo.

4.

Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

1.

Numero di rimpatriati oggetto di rimpatrio volontario.

2.

Numero di rimpatriati oggetto di allontanamento.

3.

Numero di rimpatriati soggetti ad alternative al trattenimento.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

1.

Numero di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro.

2.

Numero di persone reinsediate.

3.

Numero di persone ammesse tramite ammissione umanitaria.

ALLEGATO VI

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

I.

Sistema europeo comune di asilo

001

Condizioni di accoglienza

002

Procedure di asilo

003

Attuazione dell’acquis dell’Unione

004

Minori migranti

005

Persone con esigenze di accoglienza e procedurali particolari

006

Programmi dell’Unione di reinsediamento o regimi nazionali di reinsediamento e di ammissioni umanitarie (allegato III, punto 2, lettera g)]

007

Sostegno operativo

II.

Migrazione legale e integrazione

001

Sviluppo di strategie di integrazione

002

Vittime della tratta di esseri umani

003

Misure di integrazione – Informazione e orientamento, sportelli unici

004

Misure di integrazione – Formazione linguistica

005

Misure di integrazione – Corsi di educazione civica e altri corsi di formazione

006

Misure di integrazione – Inserimento, partecipazione, scambi con la società di accoglienza

007

Misure di integrazione – Esigenze di base

008

Misure antecedenti alla partenza

009

Programmi di mobilità

010

Acquisizione del soggiorno legale

011

Persone vulnerabili, compresi i minori non accompagnati

012

Sostegno operativo

III.

Rimpatrio

001

Alternative al trattenimento

002

Condizioni di accoglienza/trattenimento

003

Procedure di rimpatrio

004

Rimpatrio volontario assistito

005

Assistenza alla reintegrazione

006

Operazioni di allontanamento/rimpatrio

007

Sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati

008

Persone vulnerabili, compresi i minori non accompagnati

009

Misure di lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare

010

Sostegno operativo

IV.

Solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità

001

Trasferimenti in un altro Stato membro («ricollocazione»)

002

Sostegno di uno Stato membro a un altro Stato membro, compreso il sostegno fornito a EASO

003

Reinsediamento (Articolo 19)

004

Ammissione umanitaria (Articolo 19)

005

Supporto, in termini di infrastrutture di accoglienza, a un altro Stato membro

006

Supporto operativo

V.

Assistenza tecnica

001

Informazione e comunicazione

002

Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

003

Valutazione e studi, raccolta dati

004

Sviluppo di capacità


TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TIPOLOGIA DI AZIONE»

001

Elaborazione di strategie nazionali

002

Sviluppo di capacità

003

Istruzione e formazione di cittadini di paesi terzi

004

Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori

005

Scambi di informazioni e migliori prassi

006

Azioni/operazioni congiunte tra Stati membri

007

Campagne e informazione

008

Scambio e distacco di esperti

009

Studi, progetti pilota, valutazione dei rischi

010

Attività preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche

011

Servizi di assistenza e sostegno a cittadini di paesi terzi

012

Infrastrutture

013

Attrezzature


TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «ATTUAZIONE»

001

Azioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1

002

Azioni specifiche

003

Azioni elencate nell’allegato IV

004

Sostegno operativo

005

Assistenza emergenziale


TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TEMI PARTICOLARI»

001

Cooperazione con i paesi terzi

002

Azioni nei paesi terzi o relative a essi

003

Nessuna delle precedenti


ALLEGATO VII

SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO OPERATIVO

Nell’ambito di tutti gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, il sostegno operativo copre i costi seguenti:

costi del personale;

costi dei servizi, quali la manutenzione o la sostituzione di attrezzature, compresi i sistemi informatici;

costi dei servizi, quali la manutenzione o la riparazione di infrastrutture.


ALLEGATO VIII

INDICATORI DI OUTPUT E INDICATORI DI RISULTATO DI CUI ALL’ARTICOLO 33, PARAGRAFO 3

Tutti gli indicatori relativi alle persone sono riportati per fasce di età (< 18, 18-60, > 60) e per genere.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Indicatori di output

1.

Numero di partecipanti sostenuti, di cui separatamente:

1.1.

il numero di partecipanti che hanno ottenuto assistenza legale;

1.2.

il numero di partecipanti che beneficiano di tipi di sostegno diversi dall’assistenza legale, comprese informazioni e assistenza durante l’intera procedura di asilo (1);

1.3.

il numero di partecipanti vulnerabili assistiti.

2.

Numero di partecipanti alle attività di formazione.

3.

Numero di nuovi posti creati nelle infrastrutture destinate all’accoglienza conformemente all’I dell’Unione, di cui separatamente:

3.1.

il numero di nuovi posti creati per minori non accompagnati.

4.

Numero di posti rinnovati o ristrutturati nelle infrastrutture destinate all’accoglienza conformemente all’I dell’Unione, di cui separatamente:

4.1.

il numero di posti rinnovati o ristrutturati per minori non accompagnati.

Indicatori di risultato

5.

Numero di partecipanti che ritengono utile la formazione per il loro lavoro.

6.

Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante la formazione.

7.

Numero di persone collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento, di cui separatamente:

7.1.

il numero di minori non accompagnati collocati in strutture alternative a quelle di trattenimento;

7.2.

il numero di famiglie collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Indicatori di output

1.

Numero di partecipanti a misure antecedenti alla partenza.

2.

Numero di autorità locali e regionali sostenute per attuare misure di integrazione.

3.

Numero di partecipanti sostenuti, di cui separatamente:

3.1.

il numero di partecipanti a un corso di lingua;

3.2.

il numero di partecipanti a un corso di educazione civica;

3.3.

il numero di partecipanti ai quali è stato offerto un orientamento professionale personalizzato.

4.

Numero di pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell’Unione.

5.

Numero di partecipanti che ricevono informazioni o assistenza all’atto di chiedere il ricongiungimento familiare.

6.

Numero di partecipanti che beneficiano di programmi di mobilità.

7.

Numero di progetti di integrazione di cui gli enti locali e regionali sono beneficiari.

Indicatori di risultato

8.

Numero di partecipanti a corsi di lingua che, al termine degli stessi, rispetto al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue o nel quadro nazionale equivalente, hanno migliorato di almeno un livello le loro competenze nella lingua del paese ospitante.

9.

Numero di partecipanti che indicano che l’attività è stata utile per la loro integrazione.

10.

Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento o la valutazione delle qualifiche o delle competenze acquisite in un paese terzo.

11.

Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Indicatori di output

1.

Numero di partecipanti alle attività di formazione.

2.

Numero di elementi delle attrezzature acquistate, compreso il numero di sistemi informatici acquistati o aggiornati.

3.

Numero di rimpatriati che hanno ricevuto un’assistenza alla reintegrazione.

4.

Numero di posti creati nei centri di trattenimento.

5.

Numero di posti ristrutturati o rinnovati nei centri di trattenimento.

Indicatori di risultato

6.

Numero di rimpatriati oggetto di rimpatrio volontario.

7.

Numero di rimpatriati oggetto di allontanamento.

8.

Numero di rimpatriati soggetti a misure alternative al trattenimento.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

Indicatori di output

1.

Numero di membri del personale che hanno ricevuto una formazione.

2.

Numero di partecipanti che hanno ricevuto un sostegno prima della partenza.

Indicatori di risultato

3.

Numero di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro.

4.

Numero di persone reinsediate.

5.

Numero di persone ammesse tramite ammissione umanitaria.

(1)  Questo indicatore è generato automaticamente dal sistema a fini di rendicontazione sottraendo il numero di partecipanti che hanno ricevuto assistenza legale dal numero di partecipanti che hanno ricevuto sostegno. I dati per questo indicatore sono generati da SFC2021 a fini di rendicontazione. Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare i dati relativi a questo indicatore, né a fissare obiettivi intermedi od obiettivi finali.