6.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 238/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1096 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2021
che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2019/787 ha riformulato in modo sostanziale talune disposizioni relative alla produzione e all’etichettatura delle bevande spiritose e dei prodotti alimentari ottenuti utilizzando le bevande spiritose come ingredienti. |
(2) |
In particolare l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 estende le disposizioni in materia di etichettatura delle miscele che danno luogo a bevande spiritose non conformi ai requisiti di nessuna categoria di bevande spiritose alle bevande assemblate ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti a nessuna indicazione geografica. |
(3) |
Di conseguenza, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787, è possibile indicare le denominazioni legali previste per le categorie di bevande spiritose elencate nell’allegato I di detto regolamento o le indicazioni geografiche per le bevande spiritose solo ove figurino in un elenco degli ingredienti alcolici nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda spiritosa. Ciò implica che la categoria di bevande spiritose cui appartiene una bevanda assemblata contemplata da tale disposizione non può essere utilizzata come denominazione legale di tale bevanda. L’unica eccezione prevista da detto articolo riguarda gli assemblaggi di bevande spiritose appartenenti alla stessa indicazione geografica o gli assemblaggi in cui nessuna delle bevande spiritose appartiene a una indicazione geografica. Per tali bevande assemblate, ciò implica che è possibile utilizzare la rispettiva categoria di bevande spiritose come denominazione legale nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura. |
(4) |
Tuttavia, secondo le definizioni di cui all’articolo 3, punti 11 e 12, del regolamento (UE) 2019/787 le bevande assemblate sono il risultato della combinazione di due o più bevande spiritose della stessa categoria che sono distinguibili solo per lievi differenze di composizione. Pertanto le bevande spiritose così ottenute appartengono necessariamente alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell’assemblaggio. L’articolo 10, paragrafo 2, del suddetto regolamento stabilisce che le bevande spiritose che soddisfano i requisiti di una categoria di bevande spiritose definita nell’allegato I del medesimo regolamento devono utilizzare la denominazione di tale categoria come denominazione legale. Conformemente a tale requisito, tutte le bevande assemblate, e non solo quelle esentate a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento, devono essere autorizzate a utilizzare come denominazione legale la denominazione della categoria cui appartengono. |
(5) |
Pertanto, al fine di correggere l’incoerenza tra gli obblighi di etichettatura per le bevande assemblate di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e garantire la certezza del diritto per i produttori di bevande spiritose e la legittima informazione ai consumatori, è opportuno chiarire le disposizioni specifiche in materia di etichettatura applicabili alle bevande assemblate, comprese quelle ottenute dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche diverse o dalla combinazione di bevande spiritose appartenenti a indicazioni geografiche con bevande spiritose non appartenenti ad alcuna indicazione geografica. È altresì necessario modificare l’articolo 3, punto 3, e l’articolo 10, paragrafo 7, del suddetto regolamento, che fanno riferimento a tali disposizioni specifiche in materia di etichettatura. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/787. |
(7) |
Conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e per evitare qualsiasi vuoto normativo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 25 maggio 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2019/787 è così modificato:
(1) |
all’articolo 3, il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(2) |
all’articolo 10, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
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(3) |
l’articolo 13 è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN