25.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 225/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1041 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2021

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di pesticidi nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (2) stabilisce, tra l’altro, prescrizioni specifiche sui pesticidi (antiparassitari) e sui loro residui nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2016/127 definisce i residui di pesticidi utilizzando la terminologia del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fornisce tuttavia una definizione più precisa dei residui di antiparassitari.

(4)

Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, è necessario allineare la definizione di «residuo» di cui al regolamento delegato (UE) 2016/127 alla definizione indicata all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(5)

Tenendo conto del fatto che le definizioni dei residui per le sostanze attive dovrebbero applicarsi come definite nel regolamento (CE) n. 396/2005, in vista di future modifiche di tale regolamento è opportuno inserire negli elenchi di cui agli allegati IV e V del regolamento delegato (UE) 2016/127 soltanto i composti originari delle sostanze attive.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/127,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/127 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente articolo, per «residui» si intendono i residui di antiparassitari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005.»

Articolo 2

Gli allegati IV e V del regolamento delegato (UE) 2016/127 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati IV e V del regolamento delegato (UE) 2016/127 sono così modificati:

1)

L’allegato IV è sostituito dal seguente:

« A LLEGATO IV

SOSTANZE ATTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

Denominazione chimica del composto originario della sostanza  (1)

Livello massimo di residui (mg/kg)

Cadusafos

0,006

Demeton-S-metil

demeton-S-metil-solfone

ossidemeton-metile

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronil

0,004

Propineb

0,006.

»

2)

L’allegato V è sostituito dal seguente:

« A LLEGATO V

SOSTANZE ATTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4

Denominazione chimica del composto originario della sostanza (2)

Aldrin

Dieldrin

Disulfoton

Endrin

Fensulfothion

Fentin

Alossifop

Eptacloro

Esaclorobenzene

Nitrofen

Ometoato

Terbufos.

»

(1)  Si applica la definizione del residuo più aggiornata come figura nei pertinenti allegati II, III, IV o V del regolamento (CE) n. 396/2005 (la definizione del residuo è indicata tra parentesi dopo il composto originario della sostanza).

(2)  Si applica la definizione del residuo più aggiornata come figura nei pertinenti allegati II, III, IV o V del regolamento (CE) n. 396/2005 (la definizione del residuo è indicata tra parentesi dopo il composto originario della sostanza).