Rettifica del regolamento (UE) 2021/1030 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
(
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 224 I del 24 giugno 2021
)
Pagina 2, articolo 1, paragrafo 1:
anziché:
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«1)
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All'articolo 1, sono aggiunti i punti seguenti:
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“7.
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‘beni e tecnologie a duplice uso’: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*1);
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8.
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‘servizi di investimento’: i servizi e le attività seguenti:
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i)
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ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
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ii)
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esecuzione di ordini per conto di clienti;
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iii)
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negoziazione per conto proprio;
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iv)
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gestione del portafoglio;
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v)
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consulenza in materia di investimenti;
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vi)
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assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
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vii)
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collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
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viii)
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qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
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9.
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‘valori mobiliari’: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:
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i)
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azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
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ii)
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obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,
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iii)
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qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari;
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10.
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‘strumenti del mercato monetario’: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;
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11.
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‘ente creditizio’: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.
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(*1) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1);”;»,"
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leggasi:
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«1)
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All'articolo 1, sono aggiunti i punti seguenti:
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“7.
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‘vettore aereo bielorusso’: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Bielorussia;
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8.
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‘beni e tecnologie a duplice uso’: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*2);
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9.
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‘servizi di investimento’: i servizi e le attività seguenti:
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i)
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ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
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ii)
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esecuzione di ordini per conto di clienti;
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iii)
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negoziazione per conto proprio;
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iv)
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gestione del portafoglio;
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v)
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consulenza in materia di investimenti;
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vi)
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assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
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vii)
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collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
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viii)
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qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
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10.
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‘valori mobiliari’: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:
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i)
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azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
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ii)
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obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
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iii)
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qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari;
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11.
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‘strumenti del mercato monetario’: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;
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12.
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‘ente creditizio’: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.
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(*2) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1);”;»."
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(*1) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1);”;»,
(*2) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1);”;».