9.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 79/38


Rettifica del regolamento (UE) 2021/1030 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 224 I del 24 giugno 2021 )

Pagina 2, articolo 1, paragrafo 1:

anziché:

«1)

All'articolo 1, sono aggiunti i punti seguenti:

“7.

‘beni e tecnologie a duplice uso’: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*1);

8.

‘servizi di investimento’: i servizi e le attività seguenti:

i)

ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;

ii)

esecuzione di ordini per conto di clienti;

iii)

negoziazione per conto proprio;

iv)

gestione del portafoglio;

v)

consulenza in materia di investimenti;

vi)

assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

vii)

collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;

viii)

qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

9.

‘valori mobiliari’: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:

i)

azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,

ii)

obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,

iii)

qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari;

10.

‘strumenti del mercato monetario’: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;

11.

‘ente creditizio’: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.

(*1)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1);”;»,"

leggasi:

«1)

All'articolo 1, sono aggiunti i punti seguenti:

“7.

‘vettore aereo bielorusso’: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della Bielorussia;

8.

‘beni e tecnologie a duplice uso’: i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*2);

9.

‘servizi di investimento’: i servizi e le attività seguenti:

i)

ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;

ii)

esecuzione di ordini per conto di clienti;

iii)

negoziazione per conto proprio;

iv)

gestione del portafoglio;

v)

consulenza in materia di investimenti;

vi)

assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

vii)

collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;

viii)

qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

10.

‘valori mobiliari’: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:

i)

azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

ii)

obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

iii)

qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari;

11.

‘strumenti del mercato monetario’: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;

12.

‘ente creditizio’: un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto.

(*2)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1);”;»."


(*1)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1);”;»,

(*2)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1);”;».