24.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 224/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1017 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2021

che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri devono ridurre l’importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, del medesimo regolamento per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell’importo al di sopra di 150 000 EUR. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del richiamato regolamento, il prodotto stimato della riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure nell’ambito dello sviluppo rurale.

(2)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 19 febbraio 2021 le rispettive decisioni sulla riduzione dell’importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l’anno civile 2021. Nelle loro notifiche Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia hanno indicato una stima superiore a zero.

(3)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Lettonia e Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione la decisione di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’esercizio 2022, una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui per l’anno civile 2021.

(4)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo e Slovacchia hanno comunicato alla Commissione la decisione di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti per l’anno civile 2021, un determinato importo della rispettiva dotazione FEASR per il 2022.

(5)

È pertanto necessario adeguare gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 in modo che i massimali nazionali annui e i massimali netti annui per i pagamenti diretti rispecchino le decisioni adottate da Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia. È inoltre necessario adeguare l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 in modo che la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale sia conforme a tali decisioni.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(7)

Poiché le modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (UE) n. 1307/2013 incidono sulla sua applicazione per il 2021, in particolare per quanto riguarda la tempestiva fissazione dei massimali di bilancio applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che tali modifiche si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 1305/2013 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(2)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.


ALLEGATO I

Nell’allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1305/2013, la colonna del 2022 è sostituita dalla seguente:

 

«2022

Belgio

82 800 894

Bulgaria

284 028 644

Cechia

267 027 708

Danimarca

136 972 060

Germania

1 387 301 738

Estonia

88 031 648

Irlanda

311 641 628

Grecia

651 537 600

Spagna

1 081 564 825

Francia

2 008 001 070

Croazia

276 679 401

Italia

1 355 921 375

Cipro

23 770 514

Lettonia

142 745 173

Lituania

195 495 162

Lussemburgo

11 626 644

Ungheria

384 539 149

Malta

19 334 497

Paesi Bassi

129 378 369

Austria

520 024 752

Polonia

1 004 725 539

Portogallo

455 640 620

Romania

967 049 892

Slovenia

110 170 192

Slovacchia

234 975 909

Finlandia

354 551 956

Svezia

211 889 741

Totale UE 27

12 697 426 700

Assistenza tecnica

30 272 220

Totale

12 727 698 920 »


ALLEGATO II

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono così modificati:

1)

nell’allegato II la colonna dell’anno civile 2021 è sostituita dalla seguente:

Anno civile

«2021

Belgio

494 926

Bulgaria

788 626

Cechia

848 107

Danimarca

802 001

Germania

4 620 753

Estonia

190 715

Irlanda

1 186 282

Grecia

1 797 077

Spagna

4 800 590

Francia

6 736 440

Croazia

364 968

Italia

3 628 529

Cipro

47 648

Lettonia

314 055

Lituania

569 965

Lussemburgo

33 432

Ungheria

1 305 715

Malta

5 244

Paesi Bassi

661 382

Austria

677 582

Polonia

3 360 049

Portogallo

680 873

Romania

1 891 805

Slovenia

131 530

Slovacchia

417 082

Finlandia

515 713

Svezia

685 676 »;

2)

nell’allegato III la colonna dell’anno civile 2021 è sostituita dalla seguente:

Anno civile

«2021

Belgio

494,9

Bulgaria

789,3

Cechia

847,1

Danimarca

801,3

Germania

4 620,8

Estonia

190,7

Irlanda

1 186,3

Grecia

1 981,1

Spagna

4 859,1

Francia

6 736,4

Croazia

365,0

Italia

3 622,5

Cipro

47,6

Lettonia

313,8

Lituania

570,0

Lussemburgo

33,4

Ungheria

1 275,5

Malta

5,2

Paesi Bassi

661,3

Austria

677,6

Polonia

3 345,3

Portogallo

681,0

Romania

1 891,8

Slovenia

131,5

Slovacchia

415,3

Finlandia

515,7

Svezia

685,7».