22.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 222/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1005 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2021
che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio (2) attua le misure di cui alla decisione (PESC) 2015/1333. |
(2) |
Il 16 aprile 2021 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2571 (2021). L'UNSC ha ricordato la risoluzione 2174 (2014) nella quale stabiliva che le misure di cui alla risoluzione 1970 (2011) si applicano anche alle persone e alle entità che intraprendono o sostengono atti diversi da quelli specificati nella risoluzione 1970 dell'UNSC che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, od ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della sua transizione politica. Ha altresì sottolineato che tra tali atti può essere annoverato anche l'atto di ostacolare o pregiudicare le elezioni previste nella tabella di marcia adottata dal forum di dialogo politico libico. |
(3) |
Il 21 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1014 (3) che modifica la decisione (PESC) 2015/1333, ove chiariva che i criteri per imporre misure restrittive riguardavano anche le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che ostacolano o pregiudicano le elezioni previste dalla tabella di marcia del forum di dialogo politico libico. |
(4) |
Alcune di dette misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione. |
(5) |
Il regolamento (UE) 2016/44 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) |
che partecipano o danno sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica della Libia, anche:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).
(2) Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2021/1014 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 (cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale).