21.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 219/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/996 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità o degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia ovvero che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione. Vieta altresì la fornitura di assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o relativa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni. Vieta l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, così come vieta la relativa fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamento e assistenza finanziaria. Vieta inoltre ai vettori aerei bielorussi di atterrare nel territorio nell'Unione, di decollare da esso o di sorvolarlo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 dà attuazione alle misure disposte con decisione 2012/642/PESC.

(3)

La decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio (3) inserisce nuove voci in attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 maggio 2021 con riferimento all'atterraggio forzato illegale a Minsk (Bielorussia) di un volo intra-UE di Ryanair il 23 maggio 2021. La decisione (PESC) 2021/1001 del Consiglio (4) modifica la decisione 2012/642/PESC introducendo nuove deroghe al congelamento dei fondi e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione delle persone e delle entità riportate negli elenchi al fine di evitare conseguenze indesiderate dell'inserimento delle nuove voci. Le deroghe riguardano i voli per scopi umanitari, per l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o per iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici, per la partecipazione a riunioni volte a cercare una soluzione alla crisi in Bielorussia o che promuovono gli obiettivi politici delle misure restrittive e i voli di emergenza, nonché le questioni di sicurezza aerea. Occorre rispecchiare tali deroghe nel regolamento (CE) n. 765/2006.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.

(5)

Per garantire l'efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato I e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

destinati esclusivamente al pagamento delle spese necessarie per:

i)

l'effettuazione di voli per scopi umanitari, per l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o per iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;

ii)

l'effettuazione di voli nell'ambito di procedure di adozione internazionale;

iii)

l'effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla crisi in Bielorussia o che promuovono gli obiettivi politici delle misure restrittive; o

iv)

in situazione di emergenza, l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di un vettore aereo dell'UE; oppure

e)

necessari per affrontare questioni critiche chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea e previa consultazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione del Consiglio (PESC) 2021/1002, del 21 giugno 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (cfr. pag. 70 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Decisione (PESC) 2021/1001 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (cfr. pag. 67 della presente Gazzetta ufficiale).