11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/940 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2021

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia («il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 31 agosto 2020 dal Consorzio Woodstock («il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di legno compensato di betulla ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.   Modifica dell’avviso di apertura

(3)

Nell’avviso di apertura è stata inavvertitamente omessa la parte concernente la procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione. Sebbene tale omissione non pregiudichi il diritto delle parti interessate di presentare osservazioni in merito all’interesse dell’Unione, è stato ritenuto opportuno ovviare a tale omissione per una questione di trasparenza procedurale. L’avviso di apertura è stato pertanto modificato l’11 dicembre 2020 (3).

1.3.   Registrazione

(4)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione registra le importazioni oggetto di un’inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva a meno che non disponga, ai sensi dell’articolo 5, di sufficienti elementi di prova del fatto che non sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) o d). Uno di questi requisiti, come indicato all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, è il verificarsi di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta. La Commissione ha analizzato l’andamento delle importazioni e non ha riscontrato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni.

(5)

La Commissione non ha pertanto disposto la registrazione delle importazioni di legno compensato di betulla dalla Russia, come definito nella sezione 2, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.

1.4.   Parti interessate

(6)

Nell’avviso di apertura, come successivamente modificato, la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Russia, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta, e li ha invitati a partecipare.

(7)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Diverse parti hanno chiesto un’audizione con la Commissione. La Commissione ha tenuto audizioni con il Consorzio Woodstock, UPM Plywood Oy, UPM Kymmene Otepää OÜ e il produttore russo UPM Kymmene Chudovo LLC.

1.5.   Osservazioni sull’apertura

1.5.1.   Inadeguatezza della versione consultabile

(8)

Diverse parti hanno sostenuto che il denunciante non aveva fornito sufficienti informazioni nella versione consultabile della sua denuncia.

(9)

La Commissione ha ritenuto che la versione della denuncia consultabile dalle parti interessate contenesse gli elementi di prova sufficienti e i riassunti non riservati delle informazioni altrimenti trattate come riservate per consentire alle parti interessate di esercitare il loro diritto di difesa nel corso del procedimento.

1.5.2.   Mancanza di elementi di prova sull’esistenza del pregiudizio

(10)

Diverse parti hanno affermato che alcuni indicatori di pregiudizio, quali capacità produttiva, prezzi dell’Unione e consumo dell’Unione contenuti nella denuncia non suffragavano una risultanza di pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta.

(11)

La Commissione ricorda che una risultanza prima facie dell’esistenza di un pregiudizio notevole necessaria per l’apertura di un’inchiesta richiede un esame anche dei fattori pertinenti indicati nel regolamento di base. Tuttavia l’articolo 5 del regolamento di base non richiede specificamente che tutti i fattori di pregiudizio elencati nell’articolo 3, paragrafo 5, indichino un deterioramento per considerare il pregiudizio notevole suffragato da sufficienti elementi di prova ai fini dell’apertura di un’inchiesta. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma piuttosto che la denuncia deve contenere le informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell’Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti (non necessariamente tutti). La denuncia conteneva tali informazioni, che indicavano l’esistenza di un pregiudizio. La Commissione ha ritenuto pertanto che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti dell’esistenza del pregiudizio.

1.6.   Campionamento

(12)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(13)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. Il campione provvisorio era costituito da tre produttori dell’Unione situati in tre diversi Stati membri, che rappresentavano circa il 40 % della produzione totale stimata e il 35 % del volume totale stimato delle vendite nell’Unione del prodotto simile. I tre produttori dell’Unione sono stati selezionati in base al massimo volume della produzione e delle vendite nell’Unione del prodotto simile tra luglio 2019 e giugno 2020 che poteva essere adeguatamente esaminato, tenendo anche conto della distribuzione geografica. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.

(14)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da un gruppo di produttori collegati dell’Unione, UPM, che ha richiesto di essere incluso nel campione. Tuttavia dopo un’attenta analisi delle informazioni fornite, la Commissione ha ritenuto che non vi fossero validi motivi per cambiare il campione provvisorio selezionato. In primo luogo, vista la struttura societaria e i canali di vendita del gruppo, l’aggiunta o l’inclusione nel campione di una delle due società avrebbe messo a rischio la capacità della Commissione di effettuare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, a causa del significativo aumento del carico di lavoro. Inoltre l’inserimento di una società nel campione avrebbe modificato solo in misura marginale la rappresentatività del campione selezionato a titolo provvisorio, in termini di volumi della produzione o delle vendite nell’Unione, oppure di distribuzione geografica. La Commissione ha deciso pertanto di confermare le società selezionate a titolo provvisorio come campione definitivo.

(15)

A seguito della notifica della selezione del campione definitivo, una delle società, UPM, ha osservato che altri produttori inclusi nel campione avevano strutture societarie e canali di vendita altrettanto se non più complessi. Ha altresì osservato che l’inclusione nel campione e la verifica di una delle società del gruppo, UPM-Kymmene Otepää Oü, non sarebbe stato gravoso e, dato che la visita di verifica si sarebbe svolta a distanza, non avrebbe interferito con la capacità della Commissione di effettuare l’inchiesta.

(16)

La Commissione ha osservato che, dal momento che il campione includeva già società con strutture complesse, inserire un’altra società con una struttura complessa avrebbe aumentato in modo sostanziale il carico di lavoro e compromesso la capacità della Commissione di svolgere l’inchiesta entro le scadenze regolamentari. In tal senso l’inserimento di UPM-Kymmene Otepää Oü avrebbe richiesto, a causa della sua organizzazione delle vendite, la verifica di molti altri soggetti giuridici del gruppo UPM comprendenti unità produttive e di vendita. Tali soggetti non potevano essere adeguatamente esaminati entro il periodo di tempo disponibile.

(17)

La Commissione pertanto ha confermato la propria decisione di non includere UPM nel campione selezionato a titolo definitivo. Il campione provvisorio è stato confermato a titolo definitivo ed è considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.6.2.   Campionamento degli importatori indipendenti

(18)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(19)

Tredici importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori in base al massimo volume di vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione, ma non sono pervenute osservazioni.

1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori in Russia

(20)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Russia a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione della Federazione russa presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(21)

Quindici produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi di società, uno dei quali costituito da sette produttori esportatori collegati, sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che poteva essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono state consultate in merito alla selezione del campione. Il campione rappresentava quasi il 47 % delle esportazioni totali verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(22)

Due produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione hanno sostenuto che avrebbero dovuto esservi inclusi. Il primo ha richiesto di essere incluso nel campione in quanto il suo volume di vendite verso l’Unione era prossimo a quello del terzo produttore esportatore incluso nel campione. Il secondo ha osservato che la Commissione in passato ha esaminato un numero considerevolmente maggiore di produttori esportatori e pertanto il suo inserimento non avrebbe comportato una pressione eccessiva sulle capacità e le risorse della Commissione. Lo stesso produttore esportatore ha inoltre affermato che il fatto di essere collegato a un gruppo di produttori dell’Unione lo differenziava dagli altri produttori esportatori. In particolare ha affermato di distinguersi da alcuni se non da tutti i produttori esportatori inclusi nel campione per direzione, struttura delle vendite e organizzazione logistica (4).

(23)

Come indicato al considerando 21, la Commissione ha incluso nel campione tre società/gruppi di società. Il numero di entità da esaminare era tuttavia molto più elevato, in quanto uno dei gruppi era costituito da sette produttori esportatori. Le società/gruppi inoltre comprendevano anche operatori commerciali e importatori collegati coinvolti nella vendita del prodotto in esame. L’argomentazione del primo produttore esportatore sul volume delle vendite era basata sulla versione della risposta data sul modulo per il campionamento consultabile da tutti i produttori esportatori che avevano collaborato, mentre la decisione in merito al campionamento era basata sul volume effettivo dichiarato da tutti i produttori esportatori. Considerato il volume delle vendite dichiarato dai due produttori esportatori in questione, il terzo produttore esportatore ha dichiarato un volume delle vendite più alto del [5 % - 10 %] rispetto al quarto. Inoltre le argomentazioni addotte dal secondo produttore esportatore non rappresentano un criterio pertinente per la selezione del campione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto concluso che il campione selezionato è rappresentativo sulla base dei criteri di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base e che le due parti in questione non avevano addotto alcun dato pertinente per confutare tale conclusione. Le argomentazioni sono pertanto respinte.

1.7.   Esame individuale

(24)

Dieci produttori esportatori della Russia hanno richiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tuttavia solo tre produttori esportatori hanno presentato i questionari compilati entro il termine. L’esame di tali richieste durante la fase provvisoria dell’inchiesta sarebbe stato indebitamente gravoso. La Commissione deciderà pertanto se concedere un esame individuale nella fase definitiva dell’inchiesta.

1.8.   Risposte al questionario e visite di verifica

(25)

La Commissione ha inviato i questionari ai tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori russi inclusi nel campione, ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e agli importatori indipendenti inclusi nel campione. I questionari erano stati messi a disposizione anche online (5) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(26)

Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori importatori/gruppi di produttori esportatori russi inclusi nel campione, da tre produttori esportatori russi che hanno collaborato, dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, dagli importatori indipendenti inclusi nel campione e da nove utilizzatori.

(27)

In considerazione dell’epidemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base nella fase provvisoria. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze provvisorie, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (6). La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate:

Produttori dell’Unione

Latvijas Finieris AS, Lettonia e società di vendita collegate;

Paged Pisz sp. z o.o., Polonia e società di vendita collegate;

Metsä Wood, Finlandia e società di vendita collegate.

Importatori

Orlimex CZ s.r.o., Osik, Repubblica ceca;

Robert Neudeck GmbH &Co KG, Germersheim, Germania;

Groupe ISB, Pacé, Francia.

Produttori esportatori in Russia

Sveza Group costituito da sette produttori esportatori: JSC «SVEZA Manturovo»; JSC «SVEZA Novator»; Tyumen Plywood Plant Limited; JSC SVEZA Ust-Izhora; JSC SVEZA Uralskiy; JSC SVEZA Kostroma; JSC «SVEZA Verhnaya Sinyachiha» («Sveza Group»);

Zheshartsky LРK LLC («UPG»);

Syktyvkar Plywood Mill Ltd.

1.9.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(28)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

1.10.   Recesso del Regno Unito dall’Unione europea

(29)

Il presente procedimento è stato avviato il 14 ottobre 2020, ossia durante il periodo transitorio concordato tra il Regno Unito e l’UE nel quale il Regno Unito restava soggetto al diritto dell’Unione. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1o gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito quindi non potevano più essere considerate parti interessate nel presente procedimento.

(30)

Con una nota al fascicolo del caso del 19 gennaio 2021, la Commissione ha invitato gli operatori del Regno Unito che ritenevano di poter essere ancora considerati parti interessate a contattarla (7). Nessuna società si è manifestata.

(31)

Al fine di allineare le serie di dati raccolti dalle parti interessate tenendo conto del fatto che il periodo transitorio era terminato e che il Regno Unito non era più soggetto al diritto dell’Unione, le parti interessate in questione sono state invitate a inviare una risposta al questionario riveduta sulla base dell’UE-27.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(32)

Il prodotto in esame è costituito da compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito («legno compensato di betulla» o «il prodotto oggetto dell’inchiesta») originario della Russia, attualmente classificato con il codice NC ex 4412 33 00 (codice TARIC 4412330010) («il prodotto in esame»).

(33)

Il legno compensato di betulla è un materiale in legno sfogliato composto da strati o filati da impiallacciatura che vengono incollati tra loro per formare dei grandi fogli piatti. È utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio nei settori delle costruzioni, degli imballaggi e dei mobili.

2.2.   Prodotto simile

(34)

Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Russia; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(35)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

2.3.1.   Esclusione di un prodotto

(36)

Un utilizzatore, Emiliana Imballaggi SpA, e due produttori esportatori russi, Sveza e Vlas Truda, hanno chiesto che il compensato di betulla di forma quadrata con altezza e larghezza di cinque piedi (1 525 × 1 525 mm) fosse escluso dall’ambito dell’inchiesta, a causa di differenze in termini di: i) proprietà fisiche, tecniche e chimiche e caratteristiche geometriche; ii) utilizzi finali e intercambiabilità; iii) qualità del prodotto e iv) percezione da parte degli acquirenti e prezzi; e v) assenza di concorrenza tra legno compensato di betulla di forma quadrata e rettangolare.

(37)

La Commissione ha esaminato le richieste e concluso che il legno compensato di betulla di forma quadrata non può essere escluso dalla definizione del prodotto, in quanto ha le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del legno compensato di betulla rettangolare. Il legno compensato di betulla di forma quadrata inoltre esercita una pressione concorrenziale su quello di forma rettangolare, in quanto esiste un certo grado di sostituibilità e il compensato di betulla di forma quadrata può essere trasformato in compensato di forma rettangolare una volta importato, con il conseguente rischio di elusione. L’industria dell’Unione inoltre produce e dispone delle apparecchiature necessarie per adattare il prodotto alle esigenze specifiche degli acquirenti. La Commissione pertanto respinge le richieste di esclusione.

2.3.2.   Definizione del prodotto

(38)

Un produttore russo, Segezha, ha sostenuto che la definizione del prodotto dovrebbe essere estesa per includere non solo il legno compensato di betulla, ma anche il legno compensato di pino, di pioppo, di okoumé e di faggio. Ha argomentato che tali tipi di legno compensato e il legno compensato di betulla sono in concorrenza diretta e intercambiabili e pertanto insieme costituiscono un unico prodotto.

(39)

La Commissione ha respinto tale argomentazione poiché il legno compensato di pino, di pioppo, di okoumé e di faggio non ha le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del legno compensato di betulla. Il fatto che materiali o prodotti alternativi possano essere utilizzati in alcune applicazioni, che non sono state indicate o illustrate nell’argomentazione, con un grado imprecisato di sostituibilità, non cambia la natura delle differenze fisiche, tecniche e chimiche tra il prodotto in esame e i prodotti oggetto dell’argomentazione.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(40)

Sono stati inclusi nel campione tre gruppi di produttori esportatori.

(41)

Sveza Group è costituito da sette produttori e un operatore commerciale, tutti direttamente coinvolti nella produzione e nella vendita del prodotto in esame. I sette produttori vendono tramite un operatore commerciale collegato sul mercato interno ed esportano direttamente nell’Unione.

(42)

Zheshartsky LРK LLC fa parte del gruppo di società denominato UPG. Questo produttore esporta sia direttamente che tramite una società collegata con sede in Lettonia.

(43)

Syktyvkar Plywood Mill Ltd. fa parte di un gruppo di società direttamente coinvolte nella produzione e nella vendita del prodotto in esame. Il gruppo comprendeva quattro operatori commerciali collegati che operavano sul mercato interno.

3.2.   Valore normale

(44)

Per determinare il valore normale la Commissione ha chiesto a tutti i produttori del prodotto in esame inclusi nel campione di rispondere a un questionario.

(45)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore incluso nel campione che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta.

(46)

Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate da ciascun produttore esportatore incluso nel campione sul mercato interno erano rappresentative.

(47)

La Commissione ha successivamente identificato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione riguardanti i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno.

(48)

La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore incluso nel campione per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.

(49)

Per quanto riguarda i tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori, per alcuni tipi di prodotto esportati nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, le vendite sul mercato interno erano totalmente assenti o inferiori al 5 % del volume e pertanto non rappresentative.

(50)

La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(51)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:

a)

il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(52)

In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta.

(53)

Il valore normale, d’altro canto, è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; o

b)

la media ponderata dei prezzi di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

(54)

Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che una quota compresa fra il 28 % e il 93 % di tali vendite era remunerativa e che la media ponderata del prezzo di vendita era superiore al costo di produzione. Di conseguenza, a seconda del tipo di prodotto, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta nella situazione descritta al considerando 51, o come media ponderata delle sole vendite remunerative nella situazione descritta al considerando di cui sopra.

(55)

Quando nel corso di normali operazioni commerciali non sono state realizzate vendite o sono state realizzate vendite insufficienti di un tipo di prodotto simile, o se un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha calcolato il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(56)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato per le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta; e

b)

la media ponderata degli utili dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato realizzati con le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta.

(57)

Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni eseguite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

3.2.1.   Prezzo all’esportazione

(58)

I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite una società collegata, come descritto ai considerando 40 e 43.

(59)

Per i produttori esportatori che hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(60)

Per i produttori esportatori che hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame tramite una società collegata operante come importatore, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati.

3.2.2.   Confronto

(61)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(62)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, imballaggio, dei costi del credito, delle spese bancarie, dei dazi doganali dell’UE e degli altri oneri alle importazioni e commissioni.

(63)

Il produttore esportatore UPG ha dichiarato che il governo della Federazione russa rimborsava fino all’80 % dei costi sostenuti dai fabbricanti per il trasporto dei loro prodotti verso i mercati esteri. UPG ha chiesto l’applicazione di un adeguamento verso l’alto del prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettere e) e k), del regolamento di base, in quanto sulle vendite sul mercato interno non era riconosciuto un rimborso analogo.

(64)

L’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base prevede che un adeguamento può essere ugualmente effettuato per differenze relative ad altri fattori non indicati nelle lettere da a) a j), se è dimostrato, come prescritto a norma di tale paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, e, in particolare, se gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori. Il produttore esportatore non ha tuttavia presentato alcun elemento di prova per dimostrare che questo sistema di sovvenzioni incideva sui prezzi. In particolare il produttore esportatore che ha richiesto l’adeguamento non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare che i suoi acquirenti pagavano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa dell’asserita differenza nel rimborso delle spese di trasporto da parte del governo della Federazione russa tra vendite sul mercato interno e all’esportazione. Fatto salvo quanto sopra, la Commissione ha osservato inoltre che il rimborso delle spese di trasporto per le vendite sui mercati esteri con l’esclusione delle vendite sul mercato interno costituisce con ogni probabilità una sovvenzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1037. Questi sistemi favoriscono la concorrenza sleale degli esportatori sui mercati esteri e in particolare sostengono finanziariamente le pratiche di dumping. Pertanto non costituiscono un fattore che soddisfa le condizioni per l’applicazione di un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. In effetti, riconoscere un adeguamento per fattori che facilitano le pratiche di dumping da parte degli esportatori porterebbe a nascondere l’entità del dumping effettivamente praticato. La Commissione ha pertanto respinto tale richiesta.

(65)

Lo stesso produttore esportatore ha richiesto inoltre un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per le commissioni pagate a un operatore commerciale collegato per le vendite sul mercato interno. Il produttore esportatore ha però anche dichiarato che le commissioni pagate riguardavano sia le vendite sul mercato interno che le vendite all’esportazione nell’Unione. La Commissione ha pertanto imputato l’importo delle commissioni pagate all’operatore commerciale collegato sia alle vendite sul mercato interno che a quelle all’esportazione sulla base del volume di tali vendite.

(66)

Tutti i produttori esportatori di Sveza Group inclusi nel campione esportavano il prodotto in esame nell’Unione attraverso una società nazionale collegata, Sveza-Les LLC («Sveza-Les») con sede a San Pietroburgo. Tutti i produttori esportatori di Sveza Group hanno sottoscritto un contratto di commissione con l’operatore commerciale collegato in questione. Tutti i produttori esportatori del gruppo sono collegati in modo diretto o indiretto a tale società. Essi hanno affermato che le commissioni pagate all’operatore commerciale non dovrebbero essere detratte dal prezzo all’esportazione in quanto non incidono sulla comparabilità dei prezzi, poiché l’operatore commerciale collegato svolge esattamente le stesse funzioni sia nelle vendite all’esportazione che nelle vendite interne. L’unica differenza riguarda asseritamente il compenso delle attività dell’operatore commerciale collegato: le vendite sul mercato interno sono coperte da un rialzo, mentre le vendite all’esportazione sono soggette a una commissione in base ai contratti di commissione. I produttori esportatori hanno inoltre sostenuto di costituire un’unica entità economica con l’operatore commerciale, circostanza che incide sia sulle vendite sul mercato interno che sulle vendite all’esportazione.

(67)

In risposta la Commissione ha ricordato che tutte e sette le società di produzione del gruppo avevano firmato un contratto che prevedeva una commissione chiaramente specificata su ogni vendita all’esportazione, che era stata effettivamente pagata. Tale commissione non era prevista per il mercato interno. Questo ha comportato un problema quanto alla comparabilità dei prezzi, di cui all’articolo 2, paragrafo 10, tra il prezzo all’esportazione e il valore normale e la Commissione ha pertanto detratto la commissione pagata, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i).

(68)

Inoltre per quanto riguarda l’esistenza di un’entità economica unica, la Commissione ha ricordato che, secondo la giurisprudenza dell’Unione, l’esistenza di un contratto di commissione scritto solo sulle vendite all’esportazione è un elemento importante che tende a dimostrare che l’operatore commerciale non costituisce un ufficio vendite interno dei produttori esportatori per quanto riguarda le vendite all’esportazione (8). Il contratto contiene anche numerose clausole, tra le quali una clausola compromissoria, dalle quali si evince la mancanza di solidarietà tra le società. Tali clausole sono difficilmente conciliabili con l’affermazione che i produttori esportatori e l’operatore commerciale avrebbero dovuto essere trattati come un’entità commerciale unica sebbene fossero soggetti giuridici distinti. È stato accertato altresì che i produttori esportatori avevano conservato alcune funzioni di vendita in considerazione delle relative SGAV. La Commissione ha osservato infine che l’operatore commerciale collegato ha emesso fatture ai primi acquirenti indipendenti dell’Unione, a nome dei produttori esportatori. In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha respinto in via provvisoria l’argomentazione che l’operatore commerciale e i produttori esportatori costituiscano un’entità economica unica per quanto riguarda le vendite all’esportazione.

(69)

L’inchiesta ha inoltre evidenziato il coinvolgimento di agenti indipendenti situati nell’Unione in alcune vendite all’esportazione di Sveza Group. Tali agenti hanno ricevuto una commissione che era stata registrata nel bilancio di Sveza-Les alla voce SGAV. La Commissione ha pertanto adeguato il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per la commissione pagata agli agenti indipendenti per le vendite all’esportazione. L’adeguamento è pari alla commissione comprendente le provvigioni dell’agente iscritte nel bilancio di Sveza-Les.

(70)

Infine, lo stesso gruppo ha asserito che nel caso in cui la Commissione dovesse adeguare il prezzo all’esportazione, ciò significherebbe che i produttori esportatori e l’operatore commerciale collegato non sono stati da essa considerati un’entità commerciale unica. Di conseguenza, dovrebbero essere detratte anche le SGAV e i profitti associati con la rivendita del prodotto simile venduto sul mercato interno.

(71)

La Commissione ha ricordato che, mentre per le vendite all’esportazione gli stabilimenti di lavorazione fatturano direttamente ai primi acquirenti indipendenti dell’Unione, le vendite interne sono effettuate ai primi acquirenti indipendenti tramite Sveza-Les. In altre parole, Sveza-Les rivende il prodotto in esame che ha acquistato dai vari stabilimenti di lavorazione del gruppo. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale deve essere stabilito sul prezzo di vendita interno al primo acquirente indipendente. Un adeguamento per un rialzo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), farebbe supporre che la vendita pertinente per la determinazione del valore normale sia piuttosto la vendita tra gli stabilimenti di lavorazione e Sveza Les per cui il prezzo sarebbe determinato al netto del presunto rialzo applicato da Sveza-Les sulla rivendita del prodotto. Inoltre la vendita da parte degli stabilimenti di lavorazione a Sveza-Les non rappresenta una vendita a un primo acquirente indipendente. In tali circostanze, una detrazione del rialzo applicato da Sveza-Les non sarebbe conforme all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre ai sensi del dettato dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), un adeguamento per il rialzo ricevuto da un operatore commerciale richiederebbe anche elementi di prova del fatto che Sveza-Les svolga funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Il fascicolo non contiene elementi di prova in tal senso. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto in via provvisoria l’argomentazione secondo la quale era giustificato un adeguamento per un rialzo per le vendite sul mercato interno.

3.2.3.   Margini di dumping

(72)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(73)

Per i produttori esportatori di Sveza Group, la Commissione ha prima calcolato un margine di dumping individuale per ciascun produttore esportatore per poi calcolare un margine di dumping ponderato per Sveza Group nel suo insieme.

(74)

Su tale base la media ponderata dei margini di dumping provvisori, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società

Margine di dumping provvisorio

Sveza Group

15,9 %

Syktyvkar Plywood Mill Ltd.

15,0 %

Zheshartsky LРK LLC

15,3 %

(75)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(76)

Su tale base, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 15,7 %.

(77)

Per tutti gli altri produttori esportatori della Russia la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite in base a Eurostat.

(78)

Nel presente caso il livello di collaborazione è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano circa l’81 % delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato, inclusa nel campione ed esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato.

(79)

I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Sveza Group

15,9 %

Syktyvkar Plywood Mill Ltd.

15,0 %

Zheshartsky LРK LLC

15,3 %

Altre società che hanno collaborato

15,7 %

Tutte le altre società

15,9 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(80)

Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da quindici produttori noti dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(81)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 849 000 metri cubi. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutti i dati disponibili concernenti l’industria dell’Unione, come le risposte al questionario ricevute dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Come indicato nella sezione 1.6, i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 39 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

(82)

La produzione dell’Unione destinata al consumo vincolato è stata stimata inferiore allo 0,5 %. In ragione della sua irrilevanza, il consumo vincolato non è considerato pertinente ai fini dell’analisi del pregiudizio nel presente caso.

4.2.   Consumo dell’Unione

(83)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi: a) sui dati presentati dal denunciante concernenti le vendite dell’industria dell’Unione del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione; tali dati sono stati sottoposti a controllo incrociato con i volumi delle vendite comunicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione; b) sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta da tutti i paesi terzi quali riportate in Eurostat (9).

(84)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (m3)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Consumo totale dell’Unione

1 874 725

2 000 293

2 080 786

2 130 325

Indice

100

107

111

114

Fonte: denunciante, produttori dell’Unione inclusi nel campione e Eurostat.

(85)

Nel periodo in esame il consumo nell’Unione è aumentato del 14 %. Un’attenta analisi mostra un aumento costante su base annua, con il maggiore incremento (pari al 7 %) registrato dal 2017 al 2018, cui è seguita una crescita più contenuta ma costante.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Metodologia per l’individuazione delle importazioni del prodotto in esame

(86)

Prima dell’apertura del procedimento e della successiva creazione di un codice TARIC specifico (10), le importazioni del prodotto in esame erano registrate con codice NC (11) che comprendeva anche prodotti diversi dal prodotto in esame. Al fine di stimare il volume di importazioni del prodotto in questione durante il periodo in esame, la Commissione ha applicato lo stesso rapporto (TARIC/NC) tra il volume delle importazioni del codice NC completo e le importazioni del prodotto in esame basato sui dati TARIC, osservato dopo l’apertura dell’inchiesta. Per le importazioni dal paese interessato, è stato stabilito un rapporto pari al 78 %.

(87)

I risultati di questa metodologia confermano l’andamento delle importazioni riportato nella denuncia.

4.3.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(88)

La Commissione ha calcolato il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat basandosi sulla metodologia sopra illustrata. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell’Unione.

(89)

Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (m3) e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dalla Russia (m3)

871 050

933 329

1 081 937

1 192 712

Indice

100

107

124

137

Quota di mercato

46 %

47 %

52 %

56 %

Indice

100

100

112

120

Fonte: Eurostat

(90)

Le importazioni dal paese interessato sono aumentate, passando nel periodo in esame da circa 871 050 metri cubi a circa 1 192 712 metri cubi, con una crescita del 37 %. La quota di mercato di tali importazioni è salita dal 46 % al 56 % nel periodo in esame, con un aumento del 20 %.

4.3.3.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(91)

La Commissione ha stabilito i prezzi all’esportazione in base alle statistiche Eurostat EUR/tonnellata a livello NC. Sebbene, come illustrato nella sezione 4.3.1, le importazioni del prodotto in esame fossero registrate all’interno di un paniere più ampio di prodotti, questa metodologia ha fornito una stima attendibile dei prezzi e del loro andamento, in quanto la grande maggioranza delle importazioni con questo codice NC riguardava il prodotto in esame, permettendo inoltre di confrontare l’andamento dei prezzi nei diversi paesi esportatori.

(92)

La media del prezzo delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Russia

646

681

608

584

Indice

100

105

94

90

Fonte: Eurostat

(93)

Durante il periodo dell’inchiesta i prezzi medi delle importazioni dalla Russia sono diminuiti del 10 %, passando da 646 EUR/tonnellata nel 2017 a 584 EUR/tonnellata. Il prezzo medio delle importazioni nel 2018 è cresciuto del 5 % e nei periodi successivi è diminuito del 15 %.

(94)

Lo stesso andamento è confermato dalla media ponderata dei prezzi all’esportazione indicati dai produttori esportatori inclusi nel campione, che evidenzia, durante il periodo dell’inchiesta, un prezzo del prodotto oggetto dell’inchiesta di 434 EUR/m3. Durante il periodo dell’inchiesta i prezzi all’importazione erano pertanto notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dei produttori dell’Unione (cfr. tabella 7) con una differenza del 38 %.

(95)

Il legno compensato di betulla è venduto in una grande varietà di dimensioni e di qualità e secondo le specifiche esigenze degli acquirenti. Data la grande varietà di tipi di prodotti venduti dall’industria dell’Unione e dai produttori esportatori russi, il dettagliato sistema basato sul numero di controllo di prodotto (NCP) stabilito all’apertura dell’inchiesta ha reso difficile ottenere un livello elevato di corrispondenza di prodotti identici. Ai fini del confronto dei prezzi, la Commissione ha pertanto effettuato un’approssimazione ragionevole e tecnicamente solida raggruppando alcuni tipi di prodotti somiglianti, che ha permesso di effettuare un confronto adeguato dei prodotti venduti dall’industria dell’Unione con i tipi di prodotto equivalenti venduti dai produttori esportatori russi. Su tale base, il livello di corrispondenza tra i vari tipi di prodotti venduti dall’industria dell’Unione e i tipi di prodotti venduti dai produttori esportatori russi è risultato superiore al 68 % dei volumi importati dai produttori esportatori russi inclusi nel campione.

(96)

La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

(97)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti. Dato che i produttori dell’Unione vendevano il prodotto in esame sia direttamente che tramite società di vendita collegate, il prezzo di vendita è stato adeguato, come opportuno, per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione e movimentazione al livello franco fabbrica; e

(98)

la corrispondente media ponderata dei prezzi per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori russi inclusi nel campione praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, adeguati al livello della frontiera doganale dell’Unione. Per le vendite effettuate tramite un importatore collegato è stato applicato un ulteriore adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Al prezzo stabilito a livello della frontiera doganale dell’Unione è stato quindi aggiunto un importo per tenere conto dei costi successivi all’importazione e del dazio doganale. Tali vendite rappresentavano meno del 5 % delle vendite totali dei produttori russi inclusi nel campione.

(99)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni, apportando gli adeguamenti del caso per riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta.

(100)

Sulla base di quanto precede, le importazioni oggetto di dumping dei produttori esportatori inclusi nel campione hanno mostrato una media ponderata dei margini di undercutting del 12,6 % (compresi tra il 9,5 % e il 18,5 %). I margini di undercutting sono considerati significativi.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(101)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(102)

Come indicato nella sezione 1.6.1, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento.

(103)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario del denunciante relativa a tutti i produttori dell’Unione, sottoposti a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha esaminato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione che sono stati sottoposti a un controllo incrociato a distanza. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(104)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(105)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(106)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione, nonché l’utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume di produzione (m3)

982 658

1 009 772

879 540

848 900

Indice

100

103

90

86

Capacità produttiva (m3)

1 244 310

1 296 650

1 328 000

1 203 000

Indice

100

104

107

97

Utilizzo degli impianti

79 %

78 %

66 %

71 %

Indice

100

99

84

89

Fonte: denunciante e produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(107)

Durante il periodo in esame, il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 14 %, ossia di circa 140 000 metri cubi. Tra il 2017 e il 2018 si è registrato un leggero aumento, seguito da una significativa diminuzione nei periodi successivi.

(108)

Nel periodo in esame la capacità produttiva dell’Unione si è ridotta complessivamente del 3 %. Ha registrato un leggero aumento nel 2018 e nel 2019, che si spiega con l’intervallo di tempo intercorrente tra la decisione di aumentare le capacità produttiva e i suoi effetti. Tuttavia durante il periodo dell’inchiesta, l’industria dell’Unione ha registrato una contrazione del 10 % rispetto al 2019.

(109)

Durante il periodo in esame l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione è diminuito dell’11 %, in quanto i produttori dell’Unione non sono stati in grado di aumentare la produzione in linea con la crescita del mercato. Dal 2017 al 2019 l’utilizzo ha registrato una diminuzione del 16 %, seguita da un aumento del 5 % durante il periodo dell’inchiesta, dovuto al disinvestimento e alla chiusura di alcuni siti di produzione.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(110)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (m3)

821 341

818 621

757 103

680 243

Indice

100

100

92

83

Quota di mercato

44 %

41 %

36 %

32 %

Indice

100

93

83

73

Fonte: denunciante, produttori dell’Unione inclusi nel campione e Eurostat

(111)

Nel corso del periodo in esame il volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione ha registrato un notevole calo, pari al 17 %. Il volume delle vendite dell’Unione è rimasto stabile dal 2017 al 2018, ma nel 2019 è diminuito dell’8 % e ha registrato un ulteriore calo del 9 % dal 2019 al periodo dell’inchiesta.

(112)

La diminuzione delle vendite è stata accompagnata da una riduzione del 27 % della quota di mercato dell’industria dell’Unione, in un contesto di calo costante che ha portato la presenza dell’industria dell’Unione in termini di quota di mercato dal 44 % nel 2017 al 32 % nel periodo dell’inchiesta.

4.4.2.3.   Crescita

(113)

In un contesto di espansione del mercato, con il consumo dell’Unione in crescita, i dati sopra esposti mostrano che l’industria dell’Unione ha registrato una notevole diminuzione della produzione, del volume delle vendite e della quota di mercato.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(114)

L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Numero di addetti

6 039

5 960

5 325

5 308

Indice

100

99

88

88

Produttività (m3/dipendente)

163

169

165

160

Indice

100

104

102

98

Fonte: denunciante e produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(115)

Il livello di occupazione dell’industria dell’Unione ha registrato una diminuzione del 12 % nel periodo in esame. L’occupazione è rimasta relativamente stabile dal 2017 al 2018 anche se in tale periodo di relativa stabilità il numero di occupati è diminuito di 79 unità. Nel 2019 l’occupazione ha registrato un ulteriore notevole calo, senza dare segni di ripresa nel periodo dell’inchiesta, continuando anzi a diminuire.

(116)

In considerazione del calo della produzione e dell’occupazione, la produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in tonnellate per dipendente prodotte all’anno, è diminuita del 2 % nel periodo in esame. Dal 2017 al 2018 si è registrato un aumento del 4 %, seguito da una diminuzione nei periodi successivi.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(117)

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull’industria dell’Unione.

(118)

Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(119)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita nell’Unione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/m3)

717

746

732

694

Indice

100

104

102

97

Costo unitario di produzione (EUR/m3)

629

670

713

692

Indice

100

107

113

110

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(120)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione applicati a parti indipendenti sono scesi da 717 EUR/m3 a 694 EUR/m3, con una diminuzione del 3 %. Nel 2018 il livello dei prezzi ha registrato un lieve ma temporaneo aumento del 4 % che è rallentato nei periodi successivi.

(121)

Nello stesso periodo il costo di produzione unitario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è aumentato del 10 %. Il costo di produzione ha risentito dell’andamento dei prezzi della principale materia prima, piallacci di legno di betulla, e delle difficoltà nel beneficiare appieno delle economie di scala a causa della diminuzione delle vendite e della produzione.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(122)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

23 474

23 542

23 733

23 690

Indice

100

100

101

101

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(123)

Il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito dell’1 % nel periodo in esame.

4.4.3.3.   Scorte

(124)

Nel periodo in esame, il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Scorte finali (m3)

30 894

43 550

35 706

37 685

Indice

100

141

116

122

Scorte finali in percentuale della produzione

3,1 %

4,3 %

4,1 %

4,4 %

Indice

100

137

129

141

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(125)

Le scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono aumentate del 22 % nel corso del periodo. L’aumento maggiore si è registrato tra il 2017 e il 2018 (41 %) e le scorte hanno raggiunto il livello massimo nel 2018. Nel 2019 l’industria dell’Unione è riuscita a ridimensionare le scorte del 25 %, adeguando la produzione, tuttavia dal 2019 al periodo dell’inchiesta le scorte sono aumentate ancora del 6 %, a causa della continua diminuzione delle vendite dell’Unione. Le scorte finali in percentuale della produzione sono passate dal 3,1 % nel 2017 al 4,4 % nel periodo dell’inchiesta.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(126)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

9,7 %

7,4 %

0,2 %

–2,8 %

Indice

100

76

2

–28

Flusso di cassa (in EUR)

191 991 172

187 065 363

175 135 121

165 108 224

Indice

100

97

91

86

Investimenti (in EUR)

14 326 493

12 473 095

11 169 293

14 237 597

Indice

100

87

78

99

Utile sul capitale investito

20 %

11 %

0 %

–2 %

Indice

100

55

2

–10

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(127)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. Nel corso dell’intero periodo in esame la redditività dei produttori inclusi nel campione è crollata, passando da circa il 10 % nel 2017 a quasi –3 % nel periodo dell’inchiesta.

(128)

Come spiegato nella sezione 4.4.3.1, i costi dei produttori dell’Unione sono aumentati molto più dei loro prezzi. L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia, in termini sia di volumi sia di prezzi bassi. In effetti, durante il periodo in esame, i volumi delle importazioni dalla Russia sono stati elevati e in continuo aumento, con prezzi che si sono mantenuti costantemente bassi, seguendo una chiara tendenza al ribasso durante il periodo in esame. Il prezzo medio delle importazioni dalla Russia era notevolmente inferiore rispetto a quello dell’industria dell’Unione, limitando i possibili aumenti di prezzo che si sarebbero attesi in un contesto di aumento dei costi delle materie prime e della domanda. Ciò ha determinato una contrazione e un calo della redditività tali che nel periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione era in perdita.

(129)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto è stata negativa nel periodo dell’inchiesta, con diminuzioni annue che hanno condotto a registrare un calo complessivo del 14 % dal 2017 al periodo dell’inchiesta. La capacità di ottenere capitale ha risentito negativamente del crollo dei profitti.

(130)

Nel periodo in esame il livello degli investimenti annuali è diminuito dell’1 %, ma tra il 2018 e il 2019 si è ridotto del 22 %, recuperando a malapena il livello del 2017 nel periodo dell’inchiesta. Mentre le diminuzioni iniziali sono spiegate dall’andamento del mercato e dagli effetti sulle vendite e sulla redditività, il recente aumento registrato nel periodo dell’inchiesta ha puntato al mantenimento delle capacità esistenti e alla debita sostituzione dei beni di produzione necessari.

(131)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha evidenziato un andamento negativo, scendendo dal 20 % nel 2017 a –2 % nel periodo dell’inchiesta. Questo andamento negativo dimostra che, sebbene gli investimenti siano proseguiti, al fine di mantenere la competitività, l’utile su tali investimenti è diminuito notevolmente durante il periodo in esame.

4.4.4.   Conclusioni sul pregiudizio

(132)

In un contesto di aumento sostanziale del consumo dell’Unione (+14 %), durante il periodo in esame le importazioni dalla Russia hanno registrato un aumento ancora più consistente (+37 %), con prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione. Ciò ha consentito ai produttori esportatori russi di conquistare una quota di mercato del 56 % nel periodo dell’inchiesta (partendo dal 46 % nel 2017).

(133)

In tale situazione, l’industria dell’Unione non solo non è riuscita a beneficiare dell’espansione del mercato, ma la sua situazione economica è peggiorata, come dimostrato dall’andamento negativo dei principali indicatori macroeconomici: produzione (–14 %), vendite UE (–17 %) e una sensibile diminuzione della sua quota di mercato (dal 44 % al 32 %) nel periodo in esame.

(134)

In risposta alla pressione esercitata dai prezzi bassi della Russia, l’industria dell’Unione ha cercato di ridurre i costi e ha effettuato degli adeguamenti della forza lavoro (–12 %). A causa tuttavia della pressione esercitata dalle importazioni russe oggetto di dumping in termini di maggiori volumi e prezzi bassi, nel periodo in esame le vendite dell’UE sono crollate e le scorte sono rapidamente aumentate (+22 %), raggiungendo il livello massimo (+41 %) nel 2018.

(135)

Il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato notevolmente durante il periodo in esame (+10 %), principalmente a causa di un forte aumento dei prezzi delle materie prime.

(136)

Il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato più dei prezzi delle vendite, con un conseguente crollo della redditività nel periodo in esame, passando da una situazione sana (+10 %) nel 2017 a uno scenario di perdita insostenibile (–3 %) nel periodo dell’inchiesta.

(137)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   In conformità dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano contemporaneamente aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha garantito che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping alcun pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Tali fattori sono: importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, consumo, svantaggio competitivo nell’accesso alla principale materia prima, pregiudizio autoinflitto, scioperi in Finlandia, conseguenze dell’epidemia di COVID-19, comparabilità dei prodotti.

5.2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(138)

Il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione ha coinciso con una significativa e sempre maggiore penetrazione nel mercato delle importazioni dalla Russia a prezzi costantemente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione e ha causato in ogni caso una contrazione dei prezzi. A tal riguardo, l’andamento dei volumi delle importazioni e dei prezzi (cfr. tabelle 2 e 3) ha determinato una contrazione del livello dei prezzi dell’industria dell’Unione, stabilendo un nesso di causalità tra i due aspetti.

(139)

Durante il periodo in esame le importazioni dalla Russia sono aumentate del 37 % passando da circa 870 050 m3 nel 2017, pari a una quota di mercato del 46 %, a 1 192 712 m3 nel periodo dell’inchiesta, pari a una quota di mercato del 56 %. Queste importazioni in continua crescita sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame e hanno comunque causato una contrazione dei prezzi, poiché l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i prezzi in linea con l’aumento dei costi di produzione.

(140)

Ciò ha avuto un forte impatto negativo sull’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. In una situazione di aumento dei costi e di pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dalla Russia oggetto di dumping, l’industria dell’Unione non ha potuto applicare prezzi sostenibili, con un conseguente fortissimo calo della redditività, che è passata dal 10 % a una perdita del 3 %, e il successivo deterioramento degli indicatori finanziari.

(141)

La Commissione pertanto ha concluso in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Russia hanno arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione in termini di prezzo e di volume.

5.3.   Effetti di altri fattori

5.3.1.   Importazioni da paesi terzi

(142)

Al fine di determinare il volume delle importazioni da paesi terzi, la Commissione ha applicato, come illustrato alla sezione 4.3.1, lo stesso rapporto (TARIC/NC) osservato dopo l’apertura tra il volume delle importazioni di tutti i prodotti con il codice NC e le importazioni del prodotto in esame in base ai dati TARIC. Gli unici paesi terzi che importavano volumi significativi nell’Unione erano Bielorussia e Ucraina. Nel caso della Bielorussia è stato calcolato un rapporto del 43 %.

(143)

Nel caso dell’Ucraina la Commissione ha rilevato delle distorsioni nei dati delle statistiche comunicati a livello dell’unità supplementare (in questo caso metri cubi). Ai fini del confronto, la Commissione ha pertanto deciso di convertire il peso indicato (tonnellate), che costituiva un insieme di dati più solido e attendibile, in metri cubi.

(144)

Per convertire le tonnellate in metri cubi la Commissione ha utilizzato una chiave di conversione, ossia la «moda» della Russia e della Bielorussia sul volume e il peso a livello TARIC dopo l’apertura (per «moda» si intende il valore che compare più frequentemente in un insieme di dati). Per convertire le tonnellate importate dall’Ucraina in metri cubi è stata calcolata una chiave di conversione di 0,69.

(145)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base EUR/tonnellata a livello NC, come illustrato alla sezione 4.3.3.

(146)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Ucraina

Volume (m3)

82 029

100 935

104 962

106 785

 

Indice

100

123

128

130

 

Quota di mercato

4 %

5 %

5 %

5 %

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

651

725

641

616

 

Indice

100

111

98

95

Bielorussia

Volume (m3)

81 638

112 922

75 961

93 231

 

Indice

100

138

93

114

 

Quota di mercato

4 %

6 %

4 %

4 %

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

403

481

387

363

 

Indice

100

119

96

90

Altri paesi terzi (12)

Volume (m3)

18 668

34 486

60 822

57 354

 

Indice

100

185

326

307

 

Quota di mercato

1 %

2 %

3 %

3 %

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

566

576

565

561

 

Indice

100

102

100

99

Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Russia

Volume (m3)

182 335

248 344

241 746

257 371

 

Indice

100

136

133

141

 

Quota di mercato

10 %

12 %

12 %

12 %

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

537

574

535

520

 

Indice

100

107

100

97

Fonte: Eurostat

(147)

Bielorussia e Ucraina hanno una presenza limitata nel mercato dell’Unione rispetto alla Russia. Nel periodo in esame le quote di mercato detenute da questi due paesi sono rimaste stabili, rispettivamente al 4 % e al 5 %, con nessuna o poche variazioni. La quota di mercato di tutti gli altri paesi terzi è lievemente aumentata, passando dall’1 % a un ancora contenuto 3 %. La quota di mercato combinata delle importazioni da tutti i paesi terzi esclusa la Russia è cresciuta del 2 % dal 2017 al 2018 e successivamente è rimasta stabile al 12 %.

(148)

In termini di prezzi, durante il periodo in esame l’Ucraina ha venduto a prezzi lievemente più alti della Russia e la Bielorussia a prezzi più bassi. I prezzi inferiori della Bielorussia sono spiegati dalla tecnologia limitata di questo paese, che consente di produrre solo un prodotto molto specifico di qualità inferiore. Le importazioni dalla Russia riguardano, invece, legno compensato di betulla di qualità superiore e pertanto hanno prezzi medi più alti di quelle dalla Bielorussia.

(149)

Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’impatto delle importazioni da altri paesi non attenua il nesso di causalità tra le importazioni russe oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione.

5.3.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(150)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione

 

2017

2018

2019

Periodo dell’inchiesta

Volume delle esportazioni (m3)

98 324

96 327

93 892

101 866

Indice

100

98

95

104

Prezzo medio (EUR/m3)

689

755

752

705

Indice

100

110

109

102

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(151)

Durante il periodo in esame i volumi delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono aumentati del 4 %. Dal 2017 al 2019 le esportazioni hanno registrato una diminuzione del 5 %, seguita da un aumento del 9 % nel periodo dell’inchiesta. Durante il periodo in esame i prezzi medi delle esportazioni sono cresciuti del 2 %. Dal 2017 al 2018 i prezzi medi sono aumentati del 10 % e sono diminuiti nei periodi successivi.

(152)

Dato l’andamento positivo sia del volume delle esportazioni che dei prezzi medi nel periodo in esame, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’impatto dell’andamento delle esportazioni non poteva avere contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.3.3.   Svantaggio competitivo nell’accesso alla principale materia prima

(153)

Alcune parti hanno affermato che l’industria dell’Unione, rispetto alla Russia, risente della disponibilità limitata della principale materia prima, i tronchi di legno di betulla. La limitata disponibilità di materie prime sarebbe all’origine dei minori volumi di produzione, dell’aumento dei costi e di conseguenza sarebbe la causa del pregiudizio.

(154)

L’accesso alla materia prima principale, i tronchi di legno di betulla, non spiega il pregiudizio, poiché i produttori dell’Unione hanno accesso sufficiente alle forniture di tronchi di betulla. L’aumento delle scorte evidenzia che il problema non risiede nella produzione, ma piuttosto nella sua commercializzazione. Il calo di produzione nel periodo in esame non è pertanto spiegato dalla disponibilità di legname.

(155)

Per quanto riguarda il presunto svantaggio in termini di costi, l’inchiesta ha accertato che un importante fattore che influisce sull’aumento del costo di produzione nell’industria dell’Unione è il prezzo dei tronchi di legno di betulla. Il costo delle materie prime e i suoi effetti sull’aumento generale del costo di produzione dell’industria dell’Unione tuttavia non attenua il nesso di causalità. In particolare, ciò è confermato dal fatto che tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta il costo di produzione dell’industria dell’Unione è sceso senza che ne derivasse un miglioramento della redditività.

5.3.4.   Pregiudizio autoinflitto

(156)

Alcune parti hanno affermato che l’industria dell’Unione ha effettuato investimenti ingiustificati per espandere la capacità produttiva nel momento in cui le vendite stavano rallentando e che questa sarebbe stata una causa di pregiudizio.

(157)

Nel periodo in esame tuttavia la capacità produttiva dell’Unione si è ridotta complessivamente del 3 %. La capacità produttiva dell’Unione è lievemente aumentata nel 2018 e nel 2019, ma nell’intero periodo in esame ha registrato una contrazione. L’argomentazione secondo cui gli investimenti per l’espansione della capacità produttiva sono stati una causa di pregiudizio è pertanto respinta.

5.3.5.   Scioperi in Finlandia

(158)

Alcune parti hanno affermato che i numerosi scioperi degli stabilimenti di lavorazione del legno finlandesi tra dicembre 2019 e gli inizi del 2020 sarebbero stati la causa del calo di produzione.

(159)

La Commissione ha concluso in via provvisoria che gli scioperi degli stabilimenti di lavorazione del legno finlandesi non hanno attenuato il nesso di causalità, dal momento che hanno avuto effetti limitati dal punto di vista geografico (Finlandia) e della durata (gli scioperi sono avvenuti tra dicembre 2019 e gennaio 2020).

5.3.6.   Conseguenze dell’epidemia di COVID-19

(160)

Alcune parti hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto considerare con particolare precauzione i dati riguardanti la fine del 2019 e la prima metà del 2020, al fine di distinguere le conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sull’economia da quelle delle importazioni asseritamente oggetto di dumping.

(161)

L’inchiesta ha stabilito che la domanda di legno compensato di betulla è rimasta relativamente stabile nel secondo trimestre del 2020. Inoltre in tale periodo non ci sono state interruzioni importanti nella catena di approvvigionamento e sono proseguite anche le vendite all’esportazione. La Commissione ha pertanto concluso che le conseguenze dell’epidemia di COVID-19 non attenuano il nesso di causalità.

5.3.7.   Comparabilità dei prodotti

(162)

Alcune parti hanno affermato che il legno compensato di betulla prodotto dall’industria russa non è in concorrenza con il legno compensato prodotto dall’industria dell’UE, poiché si tratterebbe di prodotti di qualità differente destinati a segmenti diversi e pertanto le importazioni russe non sono la causa del pregiudizio.

(163)

Dal confronto tra i vari tipi di prodotto venduti dall’industria dell’Unione e i tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori russi è emerso tuttavia che si tratta di tipi di prodotto molto somiglianti e in molti casi del tutto identici, con un significativo livello di intercambiabilità. L’inchiesta ha inoltre stabilito che sia l’industria dell’Unione che i produttori russi forniscono i principali settori che utilizzano legno compensato di betulla. In ogni caso, come illustrato nella sezione 2, dall’inchiesta è emerso che i prodotti venduti dall’industria dell’Unione e dai produttori esportatori russi sono prodotti simili, in quanto hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base. Si ritiene pertanto tale argomentazione infondata.

5.4.   Conclusioni sul nesso di causalità

(164)

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha stabilito in via provvisoria un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla Russia. Il notevole incremento delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia ha impedito all’industria dell’Unione di applicare prezzi sostenibili, con il conseguente forte deterioramento della sua situazione economica.

(165)

La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.

(166)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

(167)

Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

6.1.   Margine di pregiudizio

(168)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di conseguire un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

(169)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(170)

In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha considerato i profitti realizzati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione prima che le importazioni sleali dalla Russia accelerassero e iniziassero ad arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione. Tale margine di profitto è stato calcolato al 9,7 % che corrisponde al livello di profitti realizzati dall’industria dell’Unione nel 2017.

(171)

Alcuni produttori dell’Unione hanno sostenuto che il loro livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali.

(172)

La Commissione ha esaminato tale argomentazione, ma ha osservato che, malgrado una diminuzione del fatturato, il livello di investimenti durante il periodo dell’inchiesta è stato più alto dei due anni precedenti e molto vicino al livello degli investimenti del 2017, quando l’industria dell’Unione ha realizzato un profitto medio del 9,7 %. Alla luce di quanto precede e considerato inoltre che gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione sono previsioni prospettiche basate su piani di investimento, la Commissione non ha accolto in via provvisoria tali argomentazioni.

(173)

Su tale base, il prezzo non pregiudizievole è 766,33 EUR/metro cubo calcolato applicando il suddetto margine di profitto del 9,7 % al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta.

(174)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio, la Commissione ha valutato i costi futuri derivanti dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base delle risposte al questionario sottoposte a controllo incrociato a distanza e degli elementi di prova forniti da alcuni produttori dell’Unione inclusi nel campione, la Commissione ha stabilito un costo supplementare di 6,68 EUR/metro cubo, da cui è stato detratto il costo effettivo di conformità a tali convenzioni durante il periodo dell’inchiesta, ossia 5,28 EUR per unità di misura, ottenendo il risultato di 1,40 EUR/metro cubo. Tale differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole.

(175)

Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di 767,73 EUR/metro cubo per il prodotto simile dell’industria dell’Unione applicando il suddetto margine di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione ad ogni tipo.

(176)

La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di underselling confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori del paese interessato inclusi nel campione che hanno collaborato, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.

(177)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società.

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Sveza Group

15,9 %

30,9 %

Syktyvkar Plywood Mill Ltd.

15,0 %

43,8 %

Zheshartsky LРK LLC

15,3 %

54,0 %

Altre società che hanno collaborato

15,7 %

38,1 %

Tutte le altre società

15,9 %

54,0 %

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(178)

La Commissione ha valutato se si potesse concludere con chiarezza che in questo caso, nonostante l’accertamento dell’esistenza di dumping pregiudizievole, l’applicazione di misure non sarebbe nell’interesse dell’Unione, conformemente all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(179)

L’industria dell’Unione conta circa quindici società. Tali società sono ubicate principalmente vicino alle regioni dei boschi di betulle dell’Europa nord-orientale (Finlandia, paesi baltici e Polonia) e occupano direttamente oltre 5 000 lavoratori. La maggior parte dei produttori dell’Unione ha sostenuto la denuncia, due hanno espresso una posizione neutrale e nessuno si è opposto all’apertura dell’inchiesta.

(180)

Gli attuali livelli di redditività sono insostenibili. L’istituzione di misure dovrebbe permettere all’industria dell’Unione di recuperare parte della quota di mercato perduta e di fissare prezzi a livelli che coprano almeno i costi.

(181)

L’assenza di misure con ogni probabilità avrebbe effetti significativamente negativi sull’industria dell’Unione, in termini di ulteriore abbassamento dei prezzi e calo delle vendite, traducendosi quindi in perdite maggiori e nella probabile chiusura di siti di produzione, con conseguenti licenziamenti.

(182)

La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure provvisorie è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.2.   Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti

(183)

Si sono manifestati ventinove importatori e sono state ricevute numerose comunicazioni e osservazioni. Come indicato nella sezione 1.6.2, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori che hanno presentato le risposte ai questionari.

(184)

Molti importatori hanno sostenuto che l’istituzione di dazi antidumping comporterebbe un aumento dei costi delle materie prime per loro e per i loro acquirenti. Tali costi supplementari sarebbero difficili da coprire e comprometterebbero pertanto la redditività e competitività degli importatori. Sono state sollevate ulteriori argomentazioni riguardanti l’incapacità dell’industria dell’Unione di soddisfare la domanda interna, che è stata stimata a circa 2,1 milioni di metri cubi, asserendo che le misure creerebbero una situazione di penuria sul mercato. Altre argomentazioni sono state sollevate in merito allo scarso interesse da parte dei produttori dell’Unione a rifornire le piccole imprese e il rifiuto di fornire determinati materiali.

(185)

Per quanto riguarda le conseguenze economiche sugli importatori, l’inchiesta ha accertato che gli importatori inclusi nel campione hanno un profitto ponderato del 4,7 %, con quote diverse di legno compensato di betulla nel loro portafoglio di prodotti. Inoltre, anche se con l’istituzione delle misure la quota del legno compensato russo distribuito dagli importatori potrebbe ridursi, non si prevede che il livello delle misure causi la completa cessazione delle importazioni dalla Russia. Data anche la presenza di fonti di approvvigionamento alternative nei paesi confinanti, come l’Ucraina e la Bielorussia, si prevede un impatto limitato delle misure sulla redditività e sulla competitività degli importatori. L’interesse degli utilizzatori è trattato nella sezione 7.3.

(186)

Per quanto riguarda il rischio di approvvigionamento, con ogni probabilità il livello delle misure non condurrebbe a una cessazione delle importazioni russe, ma permetterebbe piuttosto di continuare ad approvvigionarsi di legno compensato di betulla dalla Russia a prezzi equi. Inoltre il legno compensato di betulla può essere importato anche da altri paesi terzi, come l’Ucraina e la Bielorussia.

(187)

Per quanto riguarda le forniture agli acquirenti di piccole quantità, l’inchiesta ha rilevato che l’industria dell’Unione ha sviluppato un’ampia rete di rivenditori, collegati e indipendenti, che le consente di raggiungere i piccoli acquirenti che non hanno la capacità di acquistare interi container. Inoltre, come accennato sopra, qualsiasi acquirente può continuare a rifornirsi dai produttori russi.

(188)

L’inchiesta ha poi accertato che l’industria dell’Unione possiede le attrezzature e le capacità necessarie per adattare il prodotto alle esigenze specifiche degli acquirenti ed è quindi in grado di produrre tutti i tipi di prodotti richiesti.

(189)

In conclusione, le misure antidumping al livello stabilito potrebbero incidere negativamente su alcuni importatori indipendenti. Tale impatto però non dovrebbe nel complesso essere significativo e dipenderà molto dal modello aziendale degli importatori, dalla varietà delle loro fonti di approvvigionamento e dalla misura in cui i maggiori costi vengono trasferiti sugli acquirenti.

(190)

Alla luce di quanto esposto, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che un eventuale impatto negativo delle misure sull’insieme degli importatori indipendenti dovrebbe essere limitato e non superare gli effetti positivi delle misure sui produttori dell’Unione.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(191)

Si sono manifestati tredici utilizzatori. Nove hanno presentato osservazioni e/o risposte al questionario.

(192)

La Commissione è impegnata a sollecitare ulteriori informazioni alla maggior parte degli utilizzatori che hanno risposto al questionario, a causa della mancanza di versioni consultabili dalle parti interessate. In questa fase, ha risposto al questionario fornendo anche una versione aperta per la consultazione un solo utilizzatore, Emiliana Imballaggi SpA, che acquista legno compensato di betulla per imballaggi.

(193)

È stato affermato che con l’istituzione di dazi antidumping si verificherebbe un aumento dei costi per gli utilizzatori che sarebbe difficile trasferire sugli acquirenti e comprometterebbe pertanto la redditività e competitività degli utilizzatori.

(194)

Il legno compensato di betulla è utilizzato in diversi tipi di settori. È probabile che l’istituzione di misure si ripercuota in maniera diversa sui vari utilizzatori, in relazione alla quota del costo del legno compensato di betulla sui costi totali di quel determinato settore e alla capacità di trasferire i costi sugli acquirenti a valle. Un solo utilizzatore, una società che utilizza il legno compensato di betulla per il settore degli imballaggi, ha fornito informazioni dettagliate e una versione aperta per la consultazione. Il denunciante ha presentato inoltre uno studio indipendente che analizza l’impatto atteso delle misure sugli utilizzatori, sulla base di dazi teorici compresi tra il 20 % il 30 %.

(195)

I principali settori che utilizzano il legno compensato di betulla nell’UE, in ordine di consumo, sono i seguenti: costruzioni (39 %), trasporto (27 %), mobili (10 %) e imballaggi (8 %). Sulla base delle informazioni disponibili, per i settori con il maggior consumo di legno compensato di betulla, è stato valutato un impatto delle misure limitato o trascurabile. I settori sui quali i dazi potrebbero incidere in maniera maggiore sono quello degli imballaggi e i produttori di parquet. Tuttavia, anche in questi settori l’impatto delle misure sarebbe limitato. Per quanto riguarda il settore degli imballaggi è stato stimato un impatto compreso tra il 2 % e il 4 % sulla struttura dei costi, che dovrebbe essere trasferito sugli acquirenti. Per quanto riguarda il settore dei parquet e della pavimentazione, il legno compensato di betulla può essere sostituito da altri tipi di legno e da materiali alternativi; questo è un ulteriore motivo per ritenere che l’impatto di un possibile lieve aumento del costo del legno compensato di betulla sarebbe limitato.

(196)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che un eventuale impatto negativo delle misure sugli utilizzatori sarebbe limitato e non supererebbe gli effetti positivi delle misure sui produttori dell’Unione.

7.4.   Interesse dei fornitori

(197)

Tre fornitori si sono manifestati come parti interessate.

(198)

Tutte e tre le società forniscono macchinari, apparecchiature per la lavorazione del legno o materiali utilizzati per la produzione di legno compensato di betulla a produttori esportatori russi. Le società hanno sostenuto che l’istituzione di misure comporterebbe una diminuzione delle importazioni dalla Russia, che causerebbe una diminuzione degli investimenti in apparecchiature da parte dei produttori esportatori russi e, di conseguenza, inciderebbe negativamente sulla loro attività.

(199)

La Commissione ritiene che l’impatto sugli investimenti russi in apparecchiature non sarebbe significativo, dal momento che non si prevede che il livello delle misure provochi una cessazione delle importazioni dalla Russia. D’altro canto le misure potrebbero permettere all’industria dell’Unione di investire in apparecchiature, con conseguenti effetti positivi sui fornitori dell’Unione di apparecchiature per la lavorazione del legno.

(200)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto in via provvisoria che un eventuale impatto negativo delle misure sull’insieme dei fornitori dovrebbe essere limitato e non superare gli effetti positivi delle misure sui produttori dell’Unione.

7.5.   Altre parti interessate: altri produttori di legno compensato, interesse ambientale e COVID-19.

(201)

Si sono manifestate come parti interessate tre associazioni nazionali (di Francia, Italia e Spagna) che rappresentano i produttori di legno compensato di pioppo, di pino e di altri tipi di legno. Hanno sostenuto che, benché il prodotto in esame e i loro prodotti siano diversi, potrebbe verificarsi un certo grado di sostituibilità. Le associazioni hanno affermato che, malgrado i prezzi del legno compensato di betulla siano sempre stati più alti, i prezzi di dumping del legno compensato di betulla dalla Russia hanno attirato una domanda che tradizionalmente tendeva ad altri tipi di legno come il pioppo, il pino e l’okoume, minacciando la catena del valore stabilita negli altri tipi di industrie del legno. Tali associazioni pertanto sono favorevoli all’istituzione di misure.

(202)

Molte parti hanno sostenuto che l’istituzione di misure potrebbe causare la rilocalizzazione delle emissioni di CO2 dovuta alla sostituzione del legno compensato di betulla russo con il legno compensato di pioppo cinese o con il legno compensato proveniente da altri paesi più lontani dall’Europa, con un aumento delle emissioni dei trasporti e il rischio che i prodotti sostitutivi siano meno sostenibili del legno compensato di betulla russo. La Commissione ha osservato che il livello delle misure previste non dovrebbe comportare una cessazione delle importazioni russe. Non è stato inoltre dimostrato che, nel caso in cui le importazioni dalla Russia fossero sostituite con le importazioni da un altro paese terzo, si tratterebbe della Cina, né che la produzione degli altri tipi di legno menzionati sarebbe meno sostenibile della produzione della betulla russa. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(203)

Le parti hanno affermato che i dazi aggraverebbero gli effetti della pandemia di COVID-19 sugli utilizzatori. Tuttavia, come sopra esposto, si prevede che l’impatto delle misure sui principali settori che utilizzano legno compensato di betulla sia limitato. In questo momento inoltre la Commissione non dispone di elementi di prova che dimostrino che la pandemia abbia inciso sui diversi settori di utilizzatori, né che l’impatto sui produttori sarebbe diverso da quello sugli utilizzatori. In mancanza di elementi di prova, nella valutazione dell’interesse dell’Unione la pandemia di COVID-19 è considerata un fattore neutrale.

7.6.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(204)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi per ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia in questa fase dell’inchiesta.

8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(205)

Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping causino ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(206)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia, in conformità della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di underselling e di dumping. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di underselling.

(207)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Dazio antidumping provvisorio

Sveza Group

15,9 %

Syktyvkar Plywood Mill Ltd.

15,0 %

Zheshartsky LРK LLC

15,3 %

Altre società che hanno collaborato

15,7 %

Tutte le altre società

15,9 %

(208)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(209)

Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(210)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(211)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora ricevano una fattura conforme a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

9.   INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

(212)

Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate hanno avuto un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.

(213)

Sono pervenute osservazioni sull’accuratezza dei calcoli. UPG ha trasmesso osservazioni valide che sono state prese in considerazione, mentre le osservazioni formulate da Sveza Group e Syktyvkar Plywood Mill Ltd. non hanno inciso sull’accuratezza dei calcoli. Le autorità russe hanno presentato osservazioni contro l’istituzione di misure provvisorie senza tuttavia fornire dettagli specifici sull’accuratezza dei calcoli.

10.   DISPOSIZIONI FINALI

(214)

Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(215)

Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito, originario della Russia attualmente classificato con il codice NC ex 4412 33 00 (codice TARIC 4412330010).

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping provvisorio

Codice addizionale TARIC

Sveza Group costituito da sette produttori esportatori: JSC «SVEZA Manturovo»; JSC «SVEZA Novator»; Tyumen Plywood Plant Limited; JSC «SVEZA Ust-Izhora»; JSC «SVEZA Uralskiy»; JSC «SVEZA Kostroma»; JSC «SVEZA Verhnaya Sinyachiha»

15,9 %

C659

Syktyvkar Plywood Mill Ltd.

15,0 %

C660

Zheshartsky LРK LLC

15,3 %

C661

Altre imprese che hanno collaborato elencate nell’allegato

15,7 %

 

Tutte le altre società

15,9 %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il legno compensato di betulla (volume) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Russia. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il conigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o meno appropriata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU C 342 del 14.10.2020, pag. 2.

(3)   GU C 428 dell’11.12.2020, pag. 27.

(4)  Documenti Tron t20.006971 e t20.006972 entrambi del 2 novembre 2020.

(5)  I rispettivi questionari e il questionario per gli utilizzatori erano disponibili online il giorno dell’apertura al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2486.

(6)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(7)  Documento Tron t21.000594.

(8)  Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015, PT Musim Mas/Consiglio, T-26/12, ECLI:EU:T:2015:437, punto 50, confermata con sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2016, C-468/15 P, ECLI:EU:C:2016:803, punti 43 e 44.

(9)  Fonte dei dati Eurostat, adeguati secondo la metodologia illustrata nella sezione 4.3.1.

(10)  Codice TARIC: 4412330010

(11)  Codice NC: 4412 33 00

(12)  Il rapporto (TARIC/NC) dopo l’apertura tra i volumi delle importazioni di tutti i prodotti con il codice NC e le importazioni del prodotto in esame in base ai dati TARIC per gli «altri paesi terzi» è stato calcolato al 3 %.


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Nome

Codice addizionale TARIC

Arkhangelsk Plywood Plant JSC

C662

CJSC Murom

C663

LLC InvestForest

C664

Joint Stock Company Bryansk Plywood Mill

C665

Joint-Stock Company Krasnyi Yakor

C666

Limited Liability Company Fanernyiy Zavod

C667

Limited Liability Company UPM-Kymmene Chudovo

C668

Murashi Plywood Factory

C669

Parfino Plywood Factori

C670

ZAO Plyterra

C671

Plywood Plant Vlast Truda JSC

C672

Limited Liability Company Vyatsky Plywood Mill

C673