7.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 199/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/912 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2021
che autorizza modifiche delle specifiche del nuovo alimento latto-N-neotetraosio (fonte microbica) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possano essere immessi sul mercato dell’Unione. |
(2) |
A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. |
(3) |
A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione è tenuta a presentare una proposta di atto di esecuzione che autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione di un nuovo alimento e aggiorna l’elenco dell’Unione. |
(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/375 della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’immissione sul mercato del latto-N-neotetraosio prodotto per sintesi chimica quale nuovo ingrediente alimentare. |
(5) |
A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 il 1o settembre 2016 la società Glycom A/S ha notificato alla Commissione la propria intenzione di immettere sul mercato il latto-N-neotetraosio di origine microbica prodotto con Escherichia coli, ceppo K-12, quale nuovo ingrediente alimentare. |
(6) |
Nella notifica alla Commissione la società Glycom A/S ha inoltre presentato una relazione pubblicata dall’autorità competente dell’Irlanda in conformità all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, la quale concludeva, sulla base dei dati scientifici presentati da tale società, che il latto-N-neotetraosio prodotto con Escherichia coli, ceppo K-12, è sostanzialmente equivalente al latto-N-neotetraosio sintetico autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/375. Il latto-N-neotetraosio di origine microbica è stato pertanto inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. |
(7) |
Il 23 giugno 2019 la società Chr. Hansen A/S («il richiedente») ha presentato una domanda alla Commissione conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 per l’autorizzazione del latto-N-neotetraosio (fonte microbica) prodotto dall’attività combinata dei ceppi derivati PS-LNnT-JBT e DS-LNnT-JBT di Escherichia coli, ceppo BL21(DE3), quale nuovo alimento alle stesse condizioni d’uso di quelle attualmente autorizzate per il latto-N-neotetraosio sintetico e di origine microbica. Il richiedente ha chiesto un aggiornamento dell’elenco dell’Unione in merito alla nuova fonte del nuovo alimento in questione. |
(8) |
Il richiedente ha inoltre proposto di aggiornare alcune delle specifiche del latto-N-neotetraosio (fonte microbica) prodotto da tale nuova fonte, in quanto differiscono dalle specifiche del latto-N-neotetraosio di origine microbiologica autorizzato prodotto con Escherichia coli, ceppo K-12, per quanto riguarda un aumento dei livelli di ceneri da ≤ 0,4 % a ≤ 1,0 %, un livello più elevato in relazione alla presenza di lieviti e muffe dall’attuale ≤ 10 unità formanti colonie («CFU»)/g di nuovo alimento per ciascun tipo di microrganismo a ≤ 50 CFU/g per la combinazione dei due tipi di microrganismi, nonché l’assenza di metanolo (dall’attuale ≤ 100 mg/kg) e dell’isomero del latto-N-neotetraosio fruttosio (dall’attuale ≤ 1,0 %). |
(9) |
Il 17 gennaio 2020 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») di effettuare una valutazione del latto-N-neotetraosio prodotto dall’attività combinata dei ceppi derivati PS-LNnT-JBT e DS-LNnT-JBT di Escherichia coli, ceppo BL21(DE3), conformemente ai requisiti di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283. |
(10) |
Il 22 ottobre 2020 l’Autorità ha adottato il parere scientifico «Safety of lacto-N-neotetraose (LNnT) produced by derivative strains of E. coli BL21 as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283» (5). |
(11) |
Nel suo parere scientifico l’Autorità ha concluso che il latto-N-neotetraosio (LNnT) prodotto dall’attività combinata dei ceppi derivati PS-LNnT-JBT e DS-LNnT-JBT di Escherichia coli, ceppo BL21(DE3), quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 è sicuro alle condizioni d’uso attualmente autorizzate. Il parere scientifico fornisce pertanto motivi sufficienti per stabilire che il latto-N-neotetraosio (LNnT) prodotto dall’attività combinata dei ceppi derivati PS-LNnT-JBT e DS-LNnT-JBT di Escherichia coli, ceppo BL21(DE3), è conforme all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare le specifiche del latto-N-neotetraosio prodotto per via microbiologica al fine di includere i ceppi derivati PS-LNnT-JBT e DS-LNnT-JBT di Escherichia coli, ceppo BL21(DE3), quale fonte del nuovo alimento in aggiunta al ceppo di Escherichia coli K-12 autorizzato e modificare i livelli proposti in relazione alla presenza di ceneri e di lieviti e muffe. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (UE) 2017/2470. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La voce figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283, relativa alla sostanza latto-N-neotetraosio (fonte microbica), è modificata come specificato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2016/375 della Commissione, dell’11 marzo 2016, che autorizza l’immissione sul mercato del lacto-N-neotetraose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 22).
(4) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).
(5) EFSA Journal 2020;18(11):6305.
ALLEGATO
Nella tabella 2 (Specifiche) dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce «Latto-N-neotetraosio (fonte microbica)» è sostituita dalla seguente:
«Latto-N-neotetraosio (fonte microbica) |
Definizione Denominazione chimica: β-D-galattopiranosil-(1→4)-2-acetamido-2-deossi-β-D-glucopiranosil-(1→3)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranosio Formula chimica: C26H45NO21 N. CAS: 13007-32-4 Peso molecolare: 707,63 g/mol Fonte
Descrizione Il latto-N-neotetraosio è una polvere da bianca a biancastra ottenuta mediante un procedimento microbiologico. Purezza Tenore (in assenza di acqua): ≥ 80 % D-lattosio: ≤ 10,0 % Latto-N-trioso II: ≤ 3,0 % para-latto-N-neoesoso: ≤ 5,0 % Isomero del latto-N-neotetraosio fruttosio: ≤ 1,0 % Somma di saccaridi (latto-N-neotetraosio, D-lattosio, latto-N-trioso II, para-latto-N-neoesoso, isomero del latto-N-neotetraosio fruttosio): ≥ 92 % (% p/p sostanza secca) pH (20 °C, soluzione al 5 %): 4,0-7,0 Acqua: ≤ 9,0 % Ceneri, solfatate: ≤ 1,0 % Solventi residui (metanolo): ≤ 100 mg/kg Proteine residue: ≤ 0,01 % Criteri microbiologici Conta totale batteri aerobi mesofili: ≤ 500 CFU/g Lieviti e muffe: ≤ 50 CFU/g Endotossine residue: ≤ 10 EU/mg CFU: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina» |