4.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 197/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/897 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2021

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 9, quarto comma, e l’articolo 66, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/1238 stabilisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell’Unione con la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».

(2)

Un adeguato livello di dettaglio delle informazioni è essenziale per l’attuazione da parte delle autorità di vigilanza della procedura di riesame basata sul rischio e della sorveglianza a livello di prodotto. I modelli per la comunicazione delle informazioni a norma del regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione (2) dovrebbero fornire una rappresentazione visiva delle informazioni e rispecchiarne il livello di dettaglio.

(3)

Al fine di promuovere la convergenza in materia di vigilanza, le informazioni da comunicare alle autorità competenti a norma dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1238 dovrebbero essere trasmesse utilizzando modelli.

(4)

Il quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e con l’EIOPA dovrebbe agevolare l’esercizio dei rispettivi diritti e obblighi di vigilanza e garantire una vigilanza coerente ed efficace. In particolare, è necessario specificare i metodi, i mezzi e gli altri dettagli dello scambio di informazioni, compresi la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare.

(5)

Per assicurare una vigilanza efficace ed efficiente, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti dovrebbero tener conto della natura, dell’entità e della complessità del prodotto, della disponibilità e del tipo delle informazioni e dei dati più recenti e pertinenti. Al fine di garantire una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci e tempestivi, è necessario stabilire procedure e modelli standardizzati.

(6)

Le autorità competenti e l’EIOPA dovrebbero utilizzare le procedure e i modelli standardizzati anche per trasmettere informazioni su base volontaria qualora ritengano che le informazioni in loro possesso possano essere utili ad un’altra autorità competente, all’EIOPA, all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all’Autorità bancaria europea.

(7)

Affinché le autorità competenti possano monitorare efficacemente i fornitori e i distributori di PEPP, è necessario che esse si scambino regolarmente informazioni sui PEPP commercializzati, ad esempio i corrispondenti documenti contenenti le informazioni chiave, informazioni sulle attività transfrontaliere e informazioni sulle sanzioni e sulle pertinenti specificità di condotta.

(8)

Al fine di garantire l’applicazione regolare e tempestiva degli obblighi di comunicazione in caso di sanzioni amministrative e altre misure, le autorità competenti dovrebbero comunicarsi reciprocamente e comunicare all’EIOPA le violazioni o le sospette violazioni.

(9)

Le disposizioni del presente regolamento relative alla segnalazione a fini di vigilanza e alla cooperazione tra le autorità competenti e con l’EIOPA sono strettamente collegate tra loro. Esse fissano i requisiti relativi alla presentazione e alla condivisione delle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sui PEPP. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contestualmente, è necessario riunire in un unico regolamento di esecuzione tutte le norme tecniche di attuazione di cui all’articolo 40, paragrafo 9, e all’articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238.

(10)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’EIOPA ha presentato alla Commissione.

(11)

L’EIOPA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati in relazione alle disposizioni in materia di segnalazioni a fini di vigilanza e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per quanto riguarda le disposizioni in materia di cooperazione e scambio di informazioni, l’EIOPA non ha effettuato l’analisi dei potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato in relazione alla portata e all’impatto del progetto di norme tecniche di attuazione, tenendo conto del fatto che i destinatari sono unicamente le autorità competenti e l’EIOPA e non i partecipanti ai mercati finanziari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

SEGNALAZIONE A FINI DI VIGILANZA QUANTITATIVA

Articolo 1

Formati della segnalazione a fini di vigilanza

I fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) trasmettono le informazioni di cui all’articolo 40, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/1238 conformemente ai seguenti criteri:

a)

i punti di dati con tipo di dati «monetario» sono espressi in unità senza decimali, tranne nei modelli PP.06.02 e PP.08.03, di cui gli allegati I e II, in cui sono espressi in unità con due decimali;

b)

i punti di dati con tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con quattro decimali;

c)

i punti di dati con tipo di dati «intero» sono espressi in unità senza decimali;

d)

i punti di dati sono espressi come valori positivi, tranne se:

i)

sono di natura opposta all’importo naturale dell’elemento;

ii)

la natura del punto di dati consente di segnalare valori positivi e negativi;

iii)

le istruzioni di cui agli allegati da V a XIV richiedono un formato diverso per la segnalazione.

Articolo 2

Valuta di segnalazione

1.   Ai fini del presente regolamento, per «valuta di segnalazione» si intende la valuta utilizzata per la redazione del bilancio del fornitore di PEPP, salvo diversamente disposto dall’autorità competente.

2.   I punti di dati e le cifre del tipo «monetario» sono comunicati nella valuta di segnalazione, il che implica la conversione delle altre valute nella valuta di segnalazione, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.

3.   Per esprimere il valore delle attività o passività denominate in una valuta diversa dalla valuta di segnalazione, il valore è convertito nella valuta di segnalazione come se la conversione fosse avvenuta al tasso di chiusura dell’ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso appropriato nel periodo di riferimento a cui le attività o passività si riferiscono.

4.   Per esprimere il valore di ricavi e costi, il valore è convertito nella valuta di segnalazione applicando la base di conversione utilizzata a fini contabili.

5.   La conversione nella valuta di segnalazione è calcolata applicando il tasso di cambio della stessa fonte utilizzata per il bilancio del fornitore di PEPP, salvo altrimenti disposto dall’autorità competente.

Articolo 3

Modelli per la segnalazione quantitativa annuale

I fornitori di PEPP trasmettono annualmente le informazioni di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/896 utilizzando i seguenti modelli:

a)

il modello PP.01.01 di cui all’allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.01 di cui all’allegato II;

b)

il modello PP.01.02 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni di base sul PEPP e della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.02 di cui all’allegato II;

c)

il modello PP.52.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sul PEPP e sul risparmiatore in PEPP, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.52.01 di cui all’allegato II;

d)

il modello PP.06.02 di cui all’allegato I, che specifica l’elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.02 di cui all’allegato II e utilizzando i codici identificativi complementari (CIC) stabiliti all’allegato III e definiti nell’allegato IV;

e)

il modello PP.06.03 di cui all’allegato I, per la comunicazione di informazioni sul look-through di tutti gli organismi di investimento collettivo detenuti dal fornitore di PEPP conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.03 di cui all’allegato II;

f)

il modello PP.08.03 di cui all’allegato I, per la comunicazione di informazioni aggregate sulle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.08.03 di cui all’allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell’allegato III e definiti nell’allegato IV.

Articolo 4

Adeguatezza delle informazioni trasmesse

Ai fini dell’articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1238, i fornitori di PEPP utilizzano i pertinenti modelli di cui all’allegato I del presente regolamento per garantire che le informazioni comunicate siano costantemente adeguate.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 5

Principi generali

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) facilita lo scambio regolare di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e, se le informazioni sono pertinenti per i suoi compiti, è tenuta informata di ogni scambio bilaterale di informazioni.

Articolo 6

Punti di contatto unici

Le autorità competenti forniscono all’EIOPA le coordinate dei punti di contatto unici e le comunicano le eventuali modifiche. L’EIOPA tiene aggiornato l’elenco dei punti di contatto unici e lo mette a disposizione delle autorità competenti.

Articolo 7

Strumenti per lo scambio di informazioni

Le autorità competenti e l’EIOPA trasmettono le informazioni e la documentazione relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni di cui al capo I in modo sicuro mediante mezzi elettronici. Le autorità competenti confermano elettronicamente il ricevimento delle informazioni e della documentazione.

Articolo 8

Valuta

Nello scambio di informazioni le autorità competenti e l’EIOPA esprimono gli importi in euro. Tuttavia le autorità competenti possono convenire di utilizzare un’altra valuta per gli scambi bilaterali di informazioni.

CAPO III

COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI NEL PROCESSO DI REGISTRAZIONE E DI ANNULLAMENTO DELLA REGISTRAZIONE

Articolo 9

Registrazione del PEPP

1.   Le autorità competenti comunicano all’EIOPA le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), del regolamento (UE) 2019/1238 mediante il modello di cui all’allegato V del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti comunicano all’EIOPA le modifiche delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda compilando solo le parti del modello di cui all’allegato V soggette a modifiche.

3.   L’EIOPA informa prontamente le autorità competenti se le modifiche incidono sulle attività del fornitore di PEPP nei rispettivi Stati membri, mediante il modello di cui all’allegato VI o di cui all’allegato VIII.

4.   Dopo la registrazione del prodotto nel registro pubblico centrale, l’EIOPA ne informa le autorità competenti mediante il modello di cui all’allegato VI.

Articolo 10

Apertura di un nuovo sottoconto

1.   In caso di apertura di un nuovo sottoconto, l’autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante e l’EIOPA mediante il modello di cui all’allegato IX.

2.   L’autorità competente dello Stato membro ospitante conferma il ricevimento delle informazioni e della documentazione utilizzando il modello di cui all’allegato X. L’autorità competente dello Stato membro di origine comunica eventuali modifiche del sottoconto all’autorità competente dello Stato membro ospitante e all’EIOPA compilando solo le parti del modello di cui all’allegato IX soggette a modifica.

Articolo 11

Informazioni sulle disposizioni nazionali

Con il modello di cui all’allegato XIV le autorità competenti trasmettono all’EIOPA il link a tutti i seguenti elementi:

a)

il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) 2019/1238;

b)

le condizioni relative alla fase di decumulo di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) 2019/1238;

c)

se del caso, informazioni su procedure supplementari per richiedere vantaggi e incentivi stabiliti a livello nazionale.

Articolo 12

Annullamento della registrazione del PEPP

1.   L’autorità competente comunica all’EIOPA la decisione di annullamento della registrazione del PEPP utilizzando il modello di cui all’allegato VII.

2.   Dopo l’annullamento della registrazione del PEPP dal registro pubblico centrale, l’EIOPA ne informa le autorità competenti interessate mediante il modello di cui all’allegato VIII.

CAPO IV

COOPERAZIONE SU BASE CONTINUATIVA E SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI

Articolo 13

Cooperazione tra le autorità competenti e con l’EIOPA

1.   La cooperazione tra le autorità competenti e con l’EIOPA riguarda almeno i seguenti aspetti:

a)

la vigilanza;

b)

i controlli e le indagini;

c)

l’individuazione delle violazioni del regolamento (UE) 2019/1238 e le misure correttive;

d)

le informazioni sui reclami;

e)

le azioni di vigilanza programmate nei confronti di fornitori o distributori del PEPP, se pertinenti per il prodotto PEPP;

f)

le azioni di vigilanza programmate per attenuare il danno per i risparmiatori in PEPP, compreso il previsto esercizio dei poteri di intervento sui prodotti di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238.

2.   L’EIOPA fornisce annualmente all’autorità competente interessata dello Stato membro ospitante le informazioni di vigilanza relative ai PEPP offerti nello Stato membro, come previsto all’articolo 14.

3.   Su richiesta presentata a norma dell’articolo 16, le autorità competenti e l’EIOPA si scambiano, se in loro possesso, tutte le informazioni relative al PEPP non previste all’articolo 15 pertinenti per l’esercizio delle loro funzioni.

4.   Se del caso, l’autorità competente dello Stato membro di origine informa prontamente l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito all’esito delle procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza riguardanti i rischi derivanti dalle vendite transfrontaliere o dai sottoconti del PEPP o che incidono su di essi. L’autorità competente dello Stato membro di origine fornisce dette informazioni in relazione ai casi sui quali l’autorità competente dello Stato membro ospitante abbia già espresso riserve.

5.   L’autorità competente dello Stato membro ospitante informa prontamente l’autorità competente dello Stato membro di origine se ha motivo di ritenere che le attività del fornitore di PEPP possano incidere sulla solidità finanziaria dello stesso o sulla tutela dei consumatori in altri Stati membri.

6.   L’autorità competente dello Stato membro di origine coopera con l’autorità competente dello Stato membro ospitante per valutare se il fornitore di PEPP abbia una chiara comprensione del mercato di riferimento e dei rischi cui i prodotti sono o possono essere esposti nello Stato membro ospitante e quali specifici strumenti di gestione del rischio e controlli interni sono posti in essere, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell’approccio basato sul rischio.

7.   La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti ambiti di rischio:

a)

il profilo dei risparmiatori in PEPP;

b)

i partenariati PEPP locali e i partner per la distribuzione;

c)

il trattamento dei reclami;

d)

la conformità;

e)

la protezione dei consumatori e qualsiasi altro aspetto relativo alla condotta del fornitore di PEPP e del distributore di PEPP, compresi i requisiti in materia di governance e controllo del prodotto.

Articolo 14

Scambio regolare di informazioni

1.   L’EIOPA estrae e deriva le seguenti informazioni su ciascun PEPP offerto in uno Stato membro ospitante:

a)

il numero dei risparmiatori in PEPP nello Stato membro interessato;

b)

gli Stati membri per i quali il fornitore di PEPP offre sottoconti;

c)

il numero di domande di trasferimento e di trasferimenti effettivi, se nello Stato membro interessato non è offerto uno specifico sottoconto;

d)

le informazioni relative a ciascun PEPP offerto nello Stato membro interessato, se disponibili, come indicato nei seguenti modelli:

i)

il modello PP.01.02 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni di base sul PEPP e della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.02 di cui all’allegato II;

ii)

il modello PP.52.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sul PEPP e sul risparmiatore in PEPP, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.52.01 di cui all’allegato II;

iii)

il modello PP.06.02 di cui all’allegato I, che specifica l’elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.02 di cui all’allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell’allegato III e definiti nell’allegato IV;

iv)

il modello PP.06.03 di cui all’allegato I, per la comunicazione di informazioni sul look-through di tutti gli organismi di investimento collettivo detenuti dai fornitori di PEPP conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.03 di cui all’allegato II;

v)

il modello PP.08.03 di cui all’allegato I, per la comunicazione di informazioni aggregate sulle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.08.03 di cui all’allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell’allegato III e definiti nell’allegato IV.

L’EIOPA mette annualmente a disposizione di ciascuna autorità competente ospitante le informazioni di cui al primo comma per ciascun PEPP interessato.

2.   Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti scambino dati più granulari su base più regolare o su richiesta.

CAPO V

COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI AD HOC

Articolo 15

Presentazione della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1.   L’autorità competente presenta la richiesta all’autorità competente interpellata utilizzando il modello di cui all’allegato XI. L’autorità competente richiedente può allegare alla richiesta tutto il materiale giustificativo ritenuto pertinente. Qualora la richiesta di informazioni sia pertinente per i compiti dell’EIOPA, l’autorità competente richiedente trasmette la richiesta anche all’EIOPA.

2.   L’autorità competente richiedente specifica l’urgenza della richiesta. Se la richiesta di cooperazione comporta una richiesta di informazioni, l’autorità competente richiedente:

a)

specifica, per quanto possibile, i dettagli delle informazioni richieste, compresi i motivi per cui tali informazioni sono considerate pertinenti per l’esercizio dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2019/1238;

b)

individua, se del caso, qualsiasi questione relativa alla riservatezza delle informazioni richieste, comprese eventuali precauzioni speciali per la raccolta delle informazioni.

3.   Se l’autorità competente richiedente ha giustificati motivi per classificare la sua richiesta come urgente, può presentare la richiesta con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, se la richiesta è successivamente trasmessa per via elettronica conformemente allo stesso paragrafo, salvo altrimenti concordato dalle autorità competenti.

Articolo 16

Risposta alla richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

1.   L’autorità competente interpellata trasmette la risposta all’autorità competente richiedente utilizzando il modello di cui all’allegato XII. Qualora la risposta sia pertinente per i compiti dell’EIOPA, l’autorità competente interpellata trasmette la risposta anche all’EIOPA. Nella risposta l’autorità competente interpellata:

a)

chiede quanto prima ulteriori chiarimenti in qualsiasi forma, in caso di dubbi in merito alla richiesta;

b)

adotta misure ragionevoli nell’ambito dei suoi poteri per cooperare o fornire le informazioni richieste;

c)

dà seguito alla richiesta così da agevolare l’adozione tempestiva di qualsiasi azione regolamentare necessaria, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di coinvolgere un’altra autorità competente;

d)

fornisce di propria iniziativa ogni ulteriore informazione essenziale.

2.   Qualora, a causa della complessità della richiesta o del volume di informazioni richieste, non sia in grado di rispettare il termine fissato nella richiesta, l’autorità competente interpellata:

a)

informa tempestivamente l’autorità competente richiedente dei motivi che giustificano il ritardo e indica la data stimata per la risposta;

b)

fornisce informazioni già disponibili utilizzando il modello di cui all’allegato XII;

c)

fornisce le informazioni mancanti non appena disponibili, in modo da garantire che tutte le azioni necessarie possano essere adottate rapidamente.

Articolo 17

Cooperazione e scambio di informazioni in caso di violazioni

1.   Non appena viene a conoscenza di violazioni o sospette violazioni da parte del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP o di violazioni commesse nell’esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento, l’autorità competente o l’EIOPA, a seconda dei casi, ne informa prontamente l’autorità competente interessata utilizzando il modello di cui all’allegato XIII. L’autorità competente notificante può allegare alla comunicazione tutto il materiale giustificativo ritenuto pertinente. Se la violazione è pertinente per i compiti dell’EIOPA, l’autorità competente notificante ne dà notifica senza indugio anche all’EIOPA mediante il modulo di cui all’allegato XIII.

2.   L’autorità competente notificante o l’EIOPA, a seconda dei casi, fornisce all’autorità competente notificata tutte le informazioni necessarie per valutare la questione, in particolare le seguenti informazioni:

a)

il tipo, la natura, la rilevanza e la durata della violazione o della sospetta violazione;

b)

azioni proposte e potenziale pubblicazione, se del caso, che l’autorità competente notificante prevede di intraprendere;

c)

gli elementi di prova sui quali è basata la decisione.

L’autorità competente notificata e l’EIOPA, a seconda dei casi, può chiedere all’autorità competente notificante tutte le altre informazioni ritenute necessarie ai fini della propria valutazione e azione.

3.   Se ritiene che le informazioni debbano essere inviate con urgenza, l’autorità competente notificante può inizialmente darne notifica all’autorità competente notificata e all’EIOPA, a seconda dei casi, oralmente, purché le informazioni siano successivamente trasmesse per via elettronica conformemente al paragrafo 1, salvo altrimenti concordato dalle autorità competenti.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza (cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


ALLEGATO I

MODELLI PER LA SEGNALAZIONE

PP.01.01.33

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

 

 

 

 

 

C0010

Codice del modello Nome del modello

 

 

PP.01.02.331 Informazioni di base Generale

R0010

 

PP.52.01.33 Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP

R0020

 

PP.06.02.33 Elenco delle attività

R0030

 

PP.06.03.33 Organismi di investimento collettivo Metodo del look-through

R0040

 

PP.08.03.33 Informazioni aggregate sui derivati aperti

R0050

 

PP.01.02.33

INFORMAZIONI DI BASE – GENERALE

 

 

 

 

 

C0010

Nome del PEPP

R0010

 

Numero di registrazione del PEPP

R0020

 

Lingua della segnalazione

R0030

 

Data della presentazione della segnalazione

R0040

 

Chiusura dell’esercizio finanziario

R0050

 

Data di riferimento della segnalazione

R0060

 

Segnalazione periodica/ad hoc

R0070

 

Valuta utilizzata per la segnalazione

R0090

 

Prodotto ancora commercializzato?

R0260

 

Tipo di entità

R0270

 

Uso di un pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento

R0280

 

PP.52.01.33

INFORMAZIONI SUI PEPP E SUI RISPARMIATORI IN PEPP (1)

 

 

 

 

Costi

 

 

Costi amministrativi

Costi di distribuzione

Costi di investimento

Costi delle garanzie sul capitale, se del caso

 

 

 

Spese di consulenza

 

 

C0020

C0040

C0050

C0060

C0100

PEPP di base

R0010

 

 

 

 

 

Opzioni alternative di investimento

R0040

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SUI PEPP E SUI RISPARMIATORI IN PEPP (2)

Paese

 


 

 

 

 

 

Numero di risparmiatori in PEPP

Flussi finanziari e flussi provenienti dai risparmiatori

 

Totale contribuzioni lorde ricevute

Totale rendimenti lordi degli investimenti

 

 

C0150

C0160

C0170

 

PEPP di base

R0010

 

 

 

 

Commercializzato nel paese

R0020

 

 

 

 

In liquidazione

R0030

 

 

 

 

Opzioni alternative di investimento

R0040

 

 

 

 

Commercializzate nel paese

R0050

 

 

 

 

In liquidazione

R0060

 

 

 

 


 

 

 

Flussi finanziari e flussi provenienti dai risparmiatori

 

 

 

 

 

 

 

Numero di Comunicazioni in conformità All’articolo 20, paragrafo 1, trasmesse da Risparmiatori in PEPP Che hanno trasferito La residenza in un altro Stato membro

 

 

Prestazioni non pensionistiche erogate

 

 

 

 

Totale prestazioni erogate

Prestazioni pensionistiche erogate

Prestazioni Pensionistiche Erogate in forma di rendita

Prestazioni Pensionistiche Erogate in un’unica soluzione

Prestazioni Pensionistiche Erogate in forma di prelievi

 

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Flussi finanziari e flussi provenienti dai risparmiatori

 

 

Attività

Obbligazioni

Numero di domande di apertura di un Sottoconto In Conformità All’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238

Numero di sottoconti aperti In conformità all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238

Numero di domande Di trasferimen-to presentate Da risparmiatori in PEPP in conformità All’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238

Trasferimenti effettivi eseguiti In conformità All’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238

Numero di domande Di trasferi-mento presentate da risparmi-atori in PEPP In conformità all’artico-lo 52, paragrafo 3, del regolamen-to (UE) 2019/1238

Trasferimenti effettivi eseguiti In conformità all’artico-lo 52, paragrafo 3, del regolamen-to (UE) 2019/1238

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Numero di reclami

C0340

 

 

 

 

 

PP.06.02.33

ELENCO DELLE ATTIVITÀ

INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DETENUTE

Codice di identificazione dell’attività e tipo di codice

PEPP di base/opzioni alternative di investimento

Paese di deposito

Depositario

Quantità

C0011

C0010

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

 

 


Importo alla pari

Metodo di valutazione

Valore di acquisizione

Interessi maturati

Valore di mercato delle attività

C0070

C0075

C0080

C0090

C0100

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ

Codice di identificazione dell’attività e tipo di codice

Titolo dell’elemento

Nome dell’emittente

Codice dell’emittente e tipo di codice dell’emittente

Settore dell’emittente

C0011

C0130

C0140

C0150

C0170

 

 

 

 

 

 

 


Gruppo dell’emittente

Codice del gruppo dell’emittente e Tipo di codice del gruppo dell’emittente

Paese dell’emittente

Valuta

CIC

C0180

C0190

C0210

C0220

C0230

 

 

 

 

 

 

 


Investimenti alternativi

Rating esterno

ECAI prescelta

Prezzo unitario

Percentuale unitaria del prezzo alla pari

Durata

Data di scadenza

C0240

C0250

C0260

C0370

C0380

C0270

C0280

 

 

 

 

 

 

 

PP.06.03.33

ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO – METODO LOOK-THROUGH

Codice di identificazione e tipo di codice Di organismi di investimento collettivo

Categoria dell’attività sottostante

Paese di emissione

Valuta

Importo totale

C0010

C0030

C0040

C0050

C0060

 

 

 

 

 

PP.08.03.33

INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DETENUTE – IMPORTO NOZIONALE

 

 

 

 

 

Importo nozionale

PEPP di base

Investimenti alternativi

Attività del PEPP

C0010

C0030

C0050

Swaps su tassi di interesse (D1)

R0010

 

 

 

Forwards su cambi (F2)

R0020

 

 

 

Altri derivati

R0030

 

 

 

INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DETENUTE – VALORE

 

 

 

 

 

Valore

 

 

PEPP di base

Opzioni alternative di investimento

Attività del PEPP

 

 

C0020

C0040

C0060

Swaps su tassi di interesse (D1)

R0010

 

 

 

Forwards su cambi (F2)

R0020

 

 

 

Altri derivati

R0030

 

 

 


ALLEGATO II

ISTRUZIONI SUI MODELLI DI SEGNALAZIONE

Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive in relazione ai modelli di cui all’allegato I.

In tutto il [testo del] presente allegato i modelli compilati sulla base delle istruzioni di cui alle diverse sezioni dell’allegato sono denominati «il presente modello».

PP.01.01.33 – Contenuto della comunicazione

Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla trasmissione annuale delle informazioni relative ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).

Qualora sia necessaria una giustificazione speciale, questa non deve essere inclusa nel modello per la segnalazione ma sarà discussa dall’impresa fornitrice del PEPP con le autorità competenti.

COORDINATE DELLA TABELLA

ELEMENTO

ISTRUZIONI

C0010/R0010

PP.01.02.33 – Informazioni di base – Generale

Questo modello deve sempre essere presentato. L’unica opzione possibile è: 1 – presentato

C0010/R0020

PP.52.01.33 – Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP

Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

 

1 – presentato

 

0 – non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)

C0010/R0030

PP.06.02.33 – Elenco delle attività

Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

 

1 – presentato

 

0 – non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)

C0010/R0040

PP.06.03.33 – Organismi di investimento collettivo – Metodo look-through

Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

 

1 – presentato

 

2 – non presentato. Assenza di organismi di investimento collettivo

 

0 – non presentato (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)

C0010/R0050

PP.08.03.33 – Informazioni aggregate sui derivati aperti

Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

 

1 – presentato

 

2 – non presentato. Assenza di operazione su derivati

 

0 – non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)

PP.01.02 – Informazioni di base – Generale

Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni di base sul PEPP.

COORDINATE DELLA TABELLA

ELEMENTO

ISTRUZIONI

C0010/R0010

Nome del PEPP

Nome commerciale del PEPP (specifico dell’impresa).

C0010/R0020

Numero di registrazione del PEPP

Numero di registrazione del PEPP attribuito dall’EIOPA.

C0010/R0030

Lingua della segnalazione

Indicare il codice a due lettere ISO 639-1 della lingua utilizzata per la presentazione delle informazioni.

C0010/R0040

Data della presentazione della segnalazione

Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data in cui viene effettuata la segnalazione all’autorità di vigilanza.

C0010/R0050

Chiusura dell’esercizio finanziario

Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data di chiusura dell’esercizio finanziario dell’impresa, ad esempio 2017-12-31.

C0010/R0060

Data di riferimento della segnalazione

Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data che identifica l’ultimo giorno del periodo di riferimento.

C0010/R0070

Segnalazione periodica/ad hoc

Indicare se la presentazione delle informazioni è una segnalazione periodica o una segnalazione ad hoc.

Utilizzare il seguente elenco chiuso di opzioni:

1

- Segnalazione periodica

2

- Segnalazione ad hoc

C0010/R0090

Valuta utilizzata per la segnalazione

Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta degli importi monetari in ciascuna segnalazione.

C0010/R0260

PEPP ancora commercializzato?

Specificare se il prodotto è ancora in vendita o se è in liquidazione.

Utilizzare il seguente elenco chiuso:

Ancora commercializzato

In liquidazione

C0010/R0270

Tipo di entità

Specificare il tipo di entità del fornitore di PEPP che presenta i dati.

Utilizzare il seguente elenco chiuso:

Ente creditizio (di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1))

Impresa di assicurazione (di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (2))

Ente pensionistico aziendale o professionale (di cui alla direttiva 2016/2341/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (3))

Impresa di investimento (di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (4))

Società di investimento o società di gestione (di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (5))

GEFIA UE (di cui alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (6))

C0010/R0280

Uso di un pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento

Specificare il pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento utilizzato.

Utilizzare il seguente elenco chiuso:

 

1 – Sì

2 – No

PP.52.01 – Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP

Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale di informazioni dettagliate su un particolare PEPP. Alcune informazioni relative a una particolare opzione di investimento in PEPP, ossia PEPP di base o opzioni alternative di investimento, sono inoltre ulteriormente descritte per paese in cui il prodotto è commercializzato e per sottoconti aperti. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Tutti i valori sono forniti come se fossero comunicati conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l’entità rientra.

Le informazioni che riguardano tutte le opzioni alternative di investimento sono aggregate.

Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP (1)

COORDINATE DELLA TABELLA

ELEMENTO

ISTRUZIONI

C0020/R0010

Costi amministrativi del PEPP di base

Importo totale dei costi amministrativi relativi all’amministrazione del PEPP a carico del risparmiatore in PEPP durante il periodo di riferimento.

L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.

C0040/R0010

Costi di distribuzione del PEPP di base

Importo totale dei costi relativi alla distribuzione del PEPP. L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.

C0050/R0010

Costi della consulenza del PEPP di base

Importo totale dei costi relativi alla consulenza sul PEPP addebitati durante il periodo di riferimento.

L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.

C0060/R0010

Costi di investimento del PEPP di base

Importo totale dei costi di investimento relativi al PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. Questi costi coprono gli oneri relativi alla custodia delle attività, alle procedure legate all’esecuzione delle operazioni e altri costi connessi alle operazioni di investimento, ma non ascrivibili alle due precedenti categorie.

L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.

C0100/R0010

Costi delle garanzie sul capitale del PEPP di base, se del caso

Importo totale dei costi delle garanzie sul capitale del PEPP addebitati durante il periodo di riferimento.

L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.

C0020/R0040

Costi amministrativi delle opzioni alternative di investimento

Importo totale dei costi amministrativi relativi all’amministrazione del PEPP a carico del risparmiatore in PEPP durante il periodo di riferimento.

L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.

C0040/R0040

Costi di distribuzione delle opzioni alternative di investimento

Importo totale dei costi relativi alla distribuzione del PEPP.

L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.

C0050/R0040

Costi della consulenza delle opzioni alternative di investimento

Importo totale dei costi relativi alla consulenza sul PEPP addebitati durante il periodo di riferimento.

L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.

C0060/R0040

Costi di investimento delle opzioni alternative di investimento

Importo totale dei costi di investimento relativi al PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. Questi costi coprono gli oneri relativi alla custodia delle attività, alle procedure legate all’esecuzione delle operazioni e altri costi connessi alle operazioni di investimento, ma non ascrivibili alle due precedenti categorie.

L’importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.

Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP (2)

COORDINATE DELLA TABELLA

ELEMENTO

ISTRUZIONI

Z0010

Paese

Codice ISO 3166-1 alpha 2 dello Stato membro di origine o ospitante del PEPP. Questo elemento è compilato per ciascun paese in cui è disponibile un sottoconto o in cui è il PEPP è offerto.

C0150/R0020

Numero di risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese

Numero di risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese

C0160/R0020

Totale contribuzioni lorde ricevute per il PEPP di base commercializzato nel paese

Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento dai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese.

C0170/R0020

Totale rendimenti lordi degli investimenti per il PEPP di base commercializzato nel paese

Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento del PEPP di base commercializzato nel paese.

C0190/R0020

Totale prestazioni erogate per il PEPP di base commercializzato nel paese

Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L’importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.

C0200/R0020

Prestazioni pensionistiche erogate per il PEPP di base commercializzato nel paese

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.

C0210/R0020

Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per il PEPP di base commercializzato nel paese

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.

C0220/R0020

Prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione per il PEPP di base commercializzato nel paese

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione.

C0230/R0020

Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per il PEPP di base commercializzato nel paese

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.

C0240/R0020

Prestazioni non pensionistiche erogate per il PEPP di base commercializzato nel paese

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.

C0250/R0020

Numero di comunicazioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per il PEPP di base commercializzato nel paese

Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese in relazione al trasferimento di residenza in un altro Stato membro.

C0260/R0020

Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese

Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto del PEPP di base commercializzato nel paese, presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.

C0270/R0020

Numero di sottoconti aperti a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese

Numero di sottoconti effettivamente aperti del PEPP di base commercializzato nel paese in seguito a domande presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.

C0280/R0020

Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese

Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.

C0290/R0020

Numero effettivo di trasferimenti a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese

Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.

C0300/R0020

Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese

Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238

C0310/R0020

Trasferimenti effettivi eseguiti a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese

Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238

C0320/R0020

Attività del PEPP di base commercializzato nel paese

Importo totale delle attività relative al PEPP di base commercializzato nel paese.

C0330/R0020

Obbligazioni del PEPP di base commercializzato nel paese

Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative al PEPP di base commercializzato nel paese.

C0340/R0020

Numero di reclami per il PEPP di base commercializzato nel paese

Il numero totale di reclami ricevuti per il PEPP di base commercializzato nel paese nel periodo di riferimento.

C0150/R0030

Numero di risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione

Numero di risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione

C0160/R0030

Totale contribuzioni lorde ricevute per il PEPP di base in liquidazione

Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento da risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione.

C0170/R0030

Totale rendimenti lordi degli investimenti per il PEPP di base in liquidazione

Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento del PEPP di base in liquidazione.

C0190/R0030

Totale prestazioni pagate per il PEPP di base in liquidazione

Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L’importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.

C0200/R0030

Prestazioni pensionistiche erogate per il PEPP di base in liquidazione

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.

C0210/R0030

Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per il PEPP di base in liquidazione

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.

C0220/R0030

Prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione per il PEPP di base in liquidazione

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione.

C0230/R0030

Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per il PEPP di base in liquidazione

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.

C0240/R0030

Prestazioni non pensionistiche erogate per il PEPP di base in liquidazione

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.

C0250/R0030

Numero di comunicazioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per il PEPP di base in liquidazione

Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione in relazione al trasferimento della residenza in un altro Stato membro.

C0260/R0030

Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione

Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto del PEPP di base in liquidazione, presentate dai risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.

C0270/R0030

Numero di sottoconti aperti a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione

Numero di sottoconti effettivamente aperti del PEPP di base in liquidazione in relazione a domande presentate dai risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.

C0280/R0030

Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione

Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.

C0290/R0030

Numero effettivo di trasferimenti a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione

Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.

C0300/R0030

Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione

Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP in liquidazione a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238

C0310/R0030

Numero effettivo di trasferimenti a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione

Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238

C0320/R0030

Attività del PEPP di base in liquidazione

Importo totale delle attività relative al PEPP di base in liquidazione.

C0330/R0030

Obbligazioni del PEPP di base in liquidazione

Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative al PEPP di base in liquidazione.

C0340/R0030

Numero di reclami per il PEPP di base in liquidazione

Il numero totale di reclami ricevuti per il PEPP di base in liquidazione nel periodo di riferimento.

C0150/R0050

Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

C0160/R0050

Totale contribuzioni lorde ricevute per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento dai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.

C0170/R0050

Totale rendimenti lordi delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.

C0190/R0050

Totale prestazioni erogate per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L’importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.

C0200/R0050

Prestazioni pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.

C0210/R0050

Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.

C0220/R0050

Prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione.

C0230/R0050

Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.

C0240/R0050

Prestazioni non pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.

C0240/R0050

Numero di comunicazioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese in relazione al trasferimento di residenza in un altro Stato membro.

C0260/R0050

Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto per opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.

C0270/R0050

Numero di sottoconti aperti a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Numero di sottoconti effettivamente aperti delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese in relazione a domande presentate dai risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.

C0280/R0050

Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.

C0290/R0050

Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.

C0300/R0050

Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238

C0310/R0050

Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238

C0320/R0050

Attività delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Importo totale delle attività relative alle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.

C0330/R0050

Obbligazioni delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative alle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.

C0340/R0050

Numero di reclami per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese

Il numero totale di reclami ricevuti per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese nel periodo di riferimento.

C0149/R0060

Numero di opzioni alternative di investimento offerte per prodotto PEPP in liquidazione

Numero di opzioni alternative di investimento offerte per prodotto PEPP in liquidazione

C0150/R0060

Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione

Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione

C0160/R0060

Totale contribuzioni lorde ricevute per opzioni alternative di investimento in liquidazione

Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento da risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione.

C0170/R0060

Totale rendimenti lordi delle opzioni alternative di investimento in liquidazione

Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento delle opzioni alternative di investimento in liquidazione.

C0190/R0060

Totale prestazioni erogate per le opzioni alternative di investimento in liquidazione

Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L’importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.

C0200/R0060

Prestazioni pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento in liquidazione

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.

C0210/R0060

Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per le opzioni alternative di investimento in liquidazione

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.

C0220/R0060

Prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione per le opzioni alternative di investimento in liquidazione

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un’unica soluzione.

C0230/R0060

Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per le opzioni alternative di investimento in liquidazione

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L’importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.

C0240/R0060

Prestazioni non pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento in liquidazione

Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.

C0250/R0060

Numero di comunicazioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per le opzioni alternative di investimento in liquidazione

Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione in relazione al trasferimento di residenza in un altro Stato membro.

C0260/R0060

Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per opzioni alternative di investimento in liquidazione

Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto per le opzioni alternative di investimento in liquidazione presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.

C0270/R0060

Numero di sottoconti aperti a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione

Numero di sottoconti effettivamente aperti delle opzioni alternative di investimento in liquidazione in relazione a domande presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.

C0280/R0060

Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione

Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.

C0290/R0060

Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione

Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l’attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.

C0300/R0060

Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per opzioni alternative di investimento in liquidazione

Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238

C0310/R0060

Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione

Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238

C0320/R0060

Attività delle opzioni alternative di investimento in liquidazione

Importo totale delle attività relative alle opzioni alternative di investimento in liquidazione.

C0330/R0060

Obbligazioni delle opzioni alternative di investimento in liquidazione

Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative alle opzioni alternative di investimento in liquidazione.

C0340/R0060

Numero di reclami per le opzioni alternative di investimento in liquidazione

Il numero totale di reclami ricevuti per le opzioni alternative di investimento in liquidazione nel periodo di riferimento.

PP.06.02 – Elenco delle attività – Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni sul PEPP con un’ulteriore distinzione tra il PEPP di base e le opzioni alternative di investimento. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Le categorie di attività cui si fa riferimento nel presente modello sono quelle definite nell’allegato IV, Definizioni della tabella CIC, e i riferimenti ai codici di identificazione complementari («CIC») rinviano all’allegato III – Tabella CIC.

Il presente modello contiene l’elenco analitico delle attività relative al PEPP (ossia non su base look-through) classificabili nelle categorie di attività da 0 a 9, con le seguenti eccezioni:

a)

il contante deve essere segnalato in una riga per valuta, per ciascuna combinazione di elementi C0060, C0070, C0080 e C0090;

b)

i depositi trasferibili (equivalenti a contanti) e altri depositi con scadenza inferiore a un anno devono essere segnalati in un’unica riga per coppia di banca e valuta, per ciascuna combinazione degli elementi C0060, C0070, C0080, C0090 e C0290;

c)

i depositi ai cedenti devono essere segnalati in una linea per ciascuna combinazione di elementi C0060, C0070, C0080 e C0090.

Il presente modello comprende due tabelle: informazioni sulle posizioni detenute e informazioni sulle attività.

Nella tabella relativa alle informazioni sulle posizioni detenute, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per inserire adeguatamente tutte le variabili non monetarie richieste nella tabella, ad eccezione dell’elemento «Quantità». Se per la stessa attività è possibile attribuire due valori ad una stessa variabile, l’attività deve essere segnalata in più di una linea.

Nella tabella relativa alle informazioni sulle attività, segnalare ogni attività separatamente, indicandone una per riga, inserendo nella tabella tutte le variabili applicabili richieste. Le attività devono essere attribuite ad un’opzione di investimento in PEPP (PEPP di base e opzioni alternative di investimento), a meno che tutte le opzioni di investimento in PEPP facciano parte dello stesso pool di attività, nel qual caso le attività sono indicate come «attività comuni del PEPP». Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Tutti i valori sono forniti conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l’entità rientra. Se il fornitore di PEPP è esentato dall’obbligo di indicare il rating esterno e l’agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») dalla legislazione settoriale cui è soggetto, le informazioni relative ai campi (C0250) e (C0260) possono essere limitate (non segnalate). In caso contrario, le informazioni devono essere segnalate.

Informazioni sulle posizioni detenute

COORDINATE DELLA TABELLA

ELEMENTO

ISTRUZIONI

C0011

Codice di identificazione dell’attività e tipo di codice

Questa informazione combina i dati relativi al codice di identificazione dell’attività (colonne

C0010 e C0110 dalla decisione del BoS) e al tipo di codice di identificazione dell’attività (colonne C0020 e C0120 della decisione del BoS) utilizzando:

ISO 6166 per il codice ISIN

Solo se il codice ISIN non è disponibile:

Altro codice riconosciuto (ad esempio: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Codice attribuito, quando non sono disponibili altri codici riconosciuti. Questo codice deve essere univoco e deve rimanere lo stesso nel tempo.

Tipo di codice di identificazione utilizzato per l’elemento «Codice di identificazione dell’attività»:

1

- ISO 6166 per il codice ISIN

2

- CUSIP (numero del comitato sulle procedure di identificazione uniforme dei titoli assegnato dal CUSIP Service Bureau per le società statunitensi e canadesi)

3

3- SEDOL (Stock Exchange Daily Official List della London Stock Exchange)

4

- WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, il numero di identificazione alfanumerico tedesco)

 

 

5

- Bloomberg Ticker (il codice alfabetico di Bloomberg attribuito ai titoli delle società)

6

- BBGID (Bloomberg Global ID)

7

- Reuters RIC (Reuters instrument code)

8

- FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9

- Altro codice attribuito da membri dell’Association of National Numbering Agencies (l’associazione delle agenzie nazionali di codifica)

99 - Codice attribuito

Quando occorre indicare lo stesso codice di identificazione per un’attività che è stata emessa in due o più valute diverse, devono essere specificati il codice di identificazione dell’attività e il codice alfabetico ISO 4217 della valuta, secondo il seguente esempio:

«codice+EUR». In questo caso, il «tipo di codice di identificazione dell’attività» fa riferimento all’opzione 99 e all’opzione corrispondente al codice originario di identificazione dell’attività, come nel seguente esempio per il quale il codice indicato era il codice ISIN+la valuta: «99/1».

C0010

PEPP di

base/opzioni alternative di investimento

Tipo di opzione di investimento PEPP. La differenziazione operata in questo campo è tra il PEPP di base e le opzioni di investimento alternative. L’opzione 3 (Attività comuni del PEPP) è utilizzata nel caso in cui tutte le opzioni di investimento del PEPP condividano lo stesso pool di attività.

Utilizzare il seguente elenco chiuso:

1

- PEPP di base

2

- Opzioni alternative di investimento

3

- Attività comuni del PEPP

C0040

Paese di deposito

Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui le attività sono depositate. Per l’identificazione dei depositari internazionali, quale Euroclear, si considera paese di deposito il paese di stabilimento legale nel quale il servizio di deposito è stato definito contrattualmente.

Se lo stesso tipo di attività è tenuto in deposito in più paesi, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per indicare distintamente ogni paese di deposito.

Per quanto riguarda i beni immobili, il paese dell’emittente corrisponde a quello dell’indirizzo dell’immobile.

C0050

Depositario

Codice LEI o, se il codice LEI non è disponibile, nome dell’ente finanziario depositario.

Se lo stesso tipo di attività è tenuto in deposito presso più di un depositario, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per indicare distintamente i depositari.

C0060

Quantità

Numero delle attività, per le attività pertinenti.

Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l’elemento «Importo alla pari» (C0070).

C0070

Importo alla pari

Importo del capitale in essere misurato alla pari, per tutte le attività per le quali questo elemento è pertinente, e al valore nominale per disponibilità liquide ed equivalenti.

Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l’elemento «Quantità» (C0060).

C0075

Metodo di valutazione

Lo strumento finanziario è valutato mediante:

1

- valutazione ai prezzi di mercato;

2

- valutazione in linea con il mercato;

3

- la valutazione in linea con il mercato non è applicabile.

C0080

Valore di acquisizione

Totale del valore di acquisizione delle attività detenute, valore al netto degli interessi maturati.

C0090

Interessi maturati

Quantifica l’importo degli interessi maturati dopo l’ultima data di stacco della cedola per i titoli fruttiferi di interessi.

C0100

Valore di mercato delle attività

Il valore di mercato delle attività.

Informazioni sulle attività

COORDINATE DELLA TABELLA

ELEMENTO

ISTRUZIONI

C0011

Codice di identificazione dell’attività e tipo di codice

Questa informazione combina i dati relativi al codice di identificazione dell’attività (colonne

C0010 e C0110 dalla decisione del BoS) e al tipo di codice di identificazione dell’attività (colonne C0020 e C0120 della decisione del BoS) utilizzando:

ISO 6166 per il codice ISIN

Solo se il codice ISIN non è disponibile:

Altro codice riconosciuto (ad esempio: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

Codice attribuito, quando non sono disponibili altri codici riconosciuti. Questo codice deve essere univoco e deve rimanere lo stesso nel tempo.

Tipo di codice di identificazione utilizzato per l’elemento «Codice di identificazione dell’attività»:

1

- ISO 6166 per il codice ISIN

2

- CUSIP (numero del comitato sulle procedure di identificazione uniforme dei titoli assegnato dal CUSIP Service Bureau per le società statunitensi e canadesi)

3

- SEDOL (Stock Exchange Daily Official List della London Stock Exchange)

4

- WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, il numero di identificazione alfanumerico tedesco)

5

- Bloomberg Ticker (il codice alfabetico di Bloomberg attribuito ai titoli delle società)

6

- BBGID (Bloomberg Global ID)

7

- Reuters RIC (Reuters instrument code)

8

- FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9

- Altro codice attribuito da membri dell’Association of National Numbering Agencies (l’associazione delle agenzie nazionali di codifica)

99 - Codice attribuito

Quando occorre indicare lo stesso codice di identificazione per un’attività che è stata emessa in due o più valute diverse, devono essere specificati il codice di identificazione dell’attività e il codice alfabetico ISO 4217 della valuta, secondo il seguente esempio: «codice+EUR». In questo caso, il «tipo di codice di identificazione dell’attività» fa riferimento all’opzione 99 e all’opzione corrispondente al codice originario di identificazione dell’attività, come nel seguente esempio per il quale il codice indicato era il codice ISIN+la valuta: «99/1».

 

 

 

C0130

Titolo dell’elemento

Nome dell’attività (o indirizzo in caso di bene immobile).

 

Nome dell’emittente

Nome dell’emittente, ossia dell’entità che emette attività per gli investitori.

Ove disponibile, questo elemento corrisponde alla denominazione dell’entità nella banca dati LEI. Se non disponibile corrisponde alla ragione sociale.

Per quanto riguarda i fondi di investimento/le quote di fondi di investimento, il nome dell’emittente corrisponde al nome del gestore del fondo.

C0150

Codice dell’emittente e tipo di codice dell’emittente

Questa informazione combina i dati relativi al codice dell’emittente (colonna C0150 della decisione del BoS) e al codice del tipo di emittente (colonna C0160 della decisione del BoS).

Per il codice dell’emittente si utilizza il LEI. Da non segnalare, se il codice LEI non è disponibile.

Per quanto riguarda i fondi di investimento/le quote di fondi di investimento, il codice dell’emittente è il codice del gestore del fondo.

Indicazione del tipo di codice utilizzato per l’elemento «Codice dell’emittente». Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 - LEI

9 - Nessuno

Questo elemento non si applica alla categoria CIC 8 – Mutui ipotecari e prestiti, in relazione a mutui ipotecari e prestiti alle persone fisiche. Questo elemento non si applica per CIC 71, CIC 75 e la categoria CIC 9 – Immobili.

C0170

Settore dell’emittente

Settore economico dell’emittente sulla base dell’ultima versione del codice NACE (pubblicato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  (7)). Per indicare i settori deve essere utilizzata come minimo la lettera del codice NACE che identifica la sezione (ad esempio sarebbero accettabili «A» o «A0111»), ad eccezione del codice NACE relativo alle attività finanziarie e assicurative, per le quali deve essere utilizzata la lettera che identifica la sezione seguita dal codice a 4 cifre della classe (ad esempio, «K6411»).

Per quanto riguarda i fondi di investimento, il settore dell’emittente è il settore del gestore del fondo.

C0180

Gruppo dell’emittente

Nome dell’entità capogruppo dell’emittente. Per i fondi di investimento la relazione di gruppo si riferisce al gestore del fondo.

Ove disponibile, questo elemento corrisponde alla denominazione dell’entità nella banca dati LEI. Se non disponibile corrisponde alla ragione sociale.

C0190

Codice del gruppo dell’emittente e tipo di codice

Questa informazione combina i dati relativi al codice del gruppo dell’emittente (colonna C0190 della decisione del BoS) e al tipo di codice del gruppo dell’emittente (colonna C0200 della decisione del BoS).

Identificazione del gruppo dell’emittente utilizzando il Legal Entity Identifier (LEI). Da non segnalare, se il codice LEI non è disponibile.

Per i fondi di investimento, la relazione di gruppo si riferisce al gestore del fondo.

Codice utilizzato per la voce «Codice del gruppo dell’emittente»:

 

1 - LEI

 

 

9 - Nessuno

C0210

Paese dell’emittente

Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui è localizzato l’emittente.

La localizzazione dell’emittente è determinata sulla base dell’indirizzo dell’entità che emette l’attività.

Per i fondi di investimento, la relazione di gruppo si riferisce al gestore del fondo.

Codice ISO 3166-1 alpha-2

XA: emittenti sovranazionali

UE: istituzioni dell’Unione europea

C0220

Valuta

Codice alfabetico ISO 4217 della valuta di emissione.

C0230

CIC

Codice di identificazione complementare utilizzato per classificare le attività.

C0240

Investimenti alternativi

Strumento finanziario, elencato nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE, emesso da una persona giuridica autorizzata a norma della direttiva 2011/61/UE  (8) a gestire fondi di investimento alternativi:

1

- Investimenti alternativi

2

- No investimenti alternativi

C0250

Rating esterno

Rating dell’attività alla data di riferimento della segnalazione emesso dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution – ECAI).

C0270

Durata

Durata dell’attività, definita come «durata modificata residua» (durata modificata calcolata sulla base del tempo rimanente fino alla scadenza del titolo, a contare dalla data di riferimento della segnalazione).

Per attività senza scadenza fissa, utilizzare la prima data call. La durata è calcolata sulla base del valore economico.

C0280

Data di scadenza

Codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data di scadenza.

Per i titoli perpetui utilizzare «9999-12-31»

C0370

Prezzo unitario

Prezzo di mercato per unità.

C0380

Percentuale unitaria del prezzo alla pari

Percentuale dell’importo nominale aggregato.

PP.06.03 – Organismi di investimento collettivo – Metodo look-through

Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni sul PEPP con un’ulteriore distinzione tra il PEPP di base e le opzioni alternative di investimento. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Il presente modello contiene informazioni sul look-through degli organismi di investimento collettivo o degli investimenti preassemblati sotto forma di fondi, anche quando si tratta di partecipazioni, per categoria di attività sottostante, paese di emissione e valuta. Tenendo conto della proporzionalità e delle specifiche istruzioni del modello, il look-through deve essere effettuato fino a individuare le categorie di attività, i paesi e le valute. In caso di fondi di fondi il look-through deve seguire lo stesso metodo.

Il modello contiene informazioni corrispondenti al 100 % del valore investito in organismi di investimento collettivo. Tuttavia, ai fini dell’individuazione dei paesi il look-through deve essere effettuato per individuare le esposizioni che rappresentano l’80 % del valore totale dei fondi meno gli importi relativi alle categorie CIC 8 e CIC 9; ai fini dell’individuazione delle valute il look-through deve essere effettuato per individuare le esposizioni che rappresentano l’80 % del valore totale dei fondi. I fornitori di PEPP garantiscono che il 20 % non individuato in collegamento ai paesi sia diversificato geograficamente, ad esempio che non sia riconducibile a un singolo paese per oltre il 5 %. I fornitori di PEPP applicano il look-through partendo dal fondo che rappresenta l’importo maggiore investito per arrivare al fondo con l’importo investito più basso, curando la coerenza del metodo nel tempo.

Indicare gli elementi con valore positivo, se non altrimenti specificato nelle rispettive istruzioni.

Tutti i valori sono forniti conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l’entità rientra.

Le categorie di attività cui si fa riferimento nel presente modello sono quelle definite nell’allegato IV, Definizioni della tabella CIC, e i riferimenti ai codici CIC rinviano all’allegato III – Tabella CIC.

COORDINATE DELLA TABELLA

ELEMENTO

ISTRUZIONI

C0010

Codice di identificazione

degli organismi di

investimento

collettivo

Codice di identificazione dell’attività secondo il seguente ordine di priorità:

codice ISO 6166 del numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN), se disponibile

altro codice riconosciuto (ad esempio: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)

codice attribuito dall’impresa quando le opzioni precedenti non sono disponibili; deve rimanere lo stesso nel tempo

C0020

Tipo di codice di identificazione

degli organismi di

investimento collettivo

Tipo di codice di identificazione utilizzato per l’elemento «Codice di identificazione dell’attività». Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1

- ISO 6166 dell’ISIN

2

- CUSIP (numero del comitato sulle procedure di identificazione uniforme dei titoli assegnato dal CUSIP Service Bureau per le società statunitensi e canadesi)

3

- SEDOL (Stock Exchange Daily Official List della London Stock Exchange)

4

- WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, il numero di identificazione alfanumerico tedesco)

5

- Bloomberg Ticker (il codice alfabetico di Bloomberg attribuito ai titoli delle società)

6

- BBGID (Bloomberg Global ID)

7

- Reuters RIC (Reuters instrument code)

8

- FIGI (Financial Instrument Global Identifier)

9

- Altro codice attribuito da membri dell’Association of National Numbering Agencies (l’associazione delle agenzie nazionali di codifica)

99 - Codice attribuito dall’impresa

C0030

Categoria dell’attività sottostante

Indicare le categorie di attività, i crediti e i derivati nell’organismo di investimento collettivo. Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1

- Titoli di Stato

2

- Obbligazioni societarie

3L

- Strumenti di capitale quotati

3X

- Strumenti di capitale non quotati

4

- Organismi di investimento collettivo

5

- Obbligazioni strutturate

6

- Titoli garantiti

7

- Contante e depositi

8

- Mutui ipotecari e prestiti

9

- Immobili

0

- Altri investimenti (compresi crediti)

A

- Futures

B

- Opzioni call

C

- Opzioni put

D

- Swaps

E

- Forwards

F

- Derivati su crediti

L

- Passività

La categoria «4 - Organismi di investimento collettivo» può essere utilizzata soltanto per i valori residui non rilevanti sia per i «fondi di fondi» sia per qualsiasi altro fondo.

C0040

Paese di emissione

Disaggregazione di ogni categoria di attività indicata in C0030 per paese dell’emittente. Indicare il paese in cui è localizzato l’emittente.

La localizzazione dell’emittente è determinata sulla base dell’indirizzo dell’entità che emette l’attività.

 

 

Utilizzare una delle seguenti opzioni:

Codice ISO 3166-1 alpha-2

XA: emittenti sovranazionali

UE: istituzioni dell’Unione europea

AA: paesi aggregati a seguito dell’applicazione della soglia

Questo elemento non si applica alle categorie 8 e 9 segnalate in C0030.

C0050

Valuta

Indicare se la valuta della categoria di attività è la valuta di segnalazione o una valuta estera. Tutte le altre valute diverse dalla valuta di segnalazione sono indicate come valute estere. Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:

1

- Valuta di segnalazione

2

- Valuta estera

3

- Valute aggregate a seguito dell’applicazione della soglia

C0060

Importo totale

Totale dell’importo investito mediante organismi di investimento collettivo per categoria di attività, paese e valuta.

Per le passività indicare l’importo positivo a meno che si tratti di una passività derivata.

Per i derivati l’importo totale può essere positivo (se si tratta di un’attività) o negativo (se si tratta di una passività).

PP.08.03. Informazioni aggregate sui derivati aperti

Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni sul PEPP con un’ulteriore distinzione per il PEPP di base e le opzioni alternative di investimento. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Le categorie di derivati cui si fa riferimento nel presente modello sono quelle definite nell’allegato IV, Definizioni della tabella CIC, e i riferimenti ai codici CIC rinviano all’allegato III – Tabella CIC.

I derivati sono considerati attività se il loro valore è positivo o pari a zero. Sono considerate passività se il loro valore è negativo. Devono essere inclusi sia i derivati considerati attività sia quelli considerati passività.

Le informazioni devono includere tutti i contratti derivati vigenti nel periodo di riferimento e che non sono stati chiusi prima della data di riferimento della segnalazione.

Se vi sono frequenti contrattazioni sullo stesso derivato, risultanti in una pluralità di posizioni aperte, il derivato può essere segnalato su base aggregata o netta, purché tutte le pertinenti caratteristiche siano comuni e vengano seguite le seguenti istruzioni specifiche per ciascun elemento pertinente.

Indicare gli elementi con valore positivo, se non altrimenti specificato nelle rispettive istruzioni.

Un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che presenta tutte le caratteristiche seguenti:

a)

il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamata il sottostante);

b)

non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;

c)

è regolato a data futura.

Tutti i valori sono forniti conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l’entità rientra.

Informazioni sulle posizioni detenute

COORDINATE DELLA TABELLA

ELEMENTO

ISTRUZIONI

C0010/R0010

Swaps su tassi di interesse (D1) per l’importo nozionale del

PEPP di base

L’importo coperto o esposto a swap su tassi di interesse (D1) per il PEPP di base.

Per gli swaps corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.

L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.

C0020/R0010

Swaps su tassi di interesse (D1) per il valore di mercato del PEPP di base

Valore monetario dello swap su tassi di interesse (D1) alla data di riferimento per il PEPP di base. Può essere positivo, negativo o pari a zero.

C0030/R0010

Swaps su tassi di interesse (D1) per l’importo nozionale delle opzioni alternative di investimento

L’importo coperto o esposto a swap su tassi di interesse (D1) per le opzioni alternative di investimento.

Per gli swaps corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.

L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.

C0040/R0010

Swaps su tassi di interesse (D1) per il valore di mercato delle opzioni alternative di investimento

Valore monetario dello swap su tassi di interesse (D1) alla data di riferimento per le opzioni alternative di investimento. Può essere positivo, negativo o pari a zero.

C0050/R0010

Swaps su tassi di interesse (D1) per l’importo nozionale delle attività comuni del PEPP

L’importo coperto o esposto a swap su tassi di interesse (D1) per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività.

Per gli swaps corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.

L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.

C0060/R0010

Swaps su tassi di interesse (D1) per il valore di mercato delle attività comuni del PEPP

Valore monetario dello swap su tassi di interesse (D1) alla data di riferimento per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Può essere positivo, negativo o pari a zero.

C0010/R0020

Forwards su cambi (F2) per l’importo nozionale del PEPP di base

L’importo coperto o esposto a forward su cambi (F2) per il PEPP di base.

Per i forwards corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.

L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.

C0020/R0020

Forwards su cambi (F2) per il valore

di mercato del

PEPP di base

Valore monetario del forward su cambi (F2) alla data di riferimento per il PEPP di base. Può essere positivo, negativo o pari a zero.

C0030/R0020

Forwards su cambi (F2) per l’importo nozionale delle opzioni alternative di investimento

L’importo coperto o esposto a forward su cambi (F2) per le opzioni alternative di investimento.

Per i forwards corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.

L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.

C0040/R0020

Forwards su cambi (F2) per il valore di mercato delle opzioni alternative di investimento

Valore monetario del forward su cambi (F2) alla data di riferimento per le opzioni alternative di investimento. Può essere positivo, negativo o pari a zero.

C0050/R0020

Forwards su cambi (F2) per l’importo nozionale delle attività comuni del PEPP

L’importo coperto o esposto a forward su cambi (F2) per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività.

Per i forwards corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.

L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.

C0060/R0020

Forwards su cambi (F2) per il valore di mercato delle attività comuni del PEPP

Valore monetario del forward su cambi (F2) alla data di riferimento per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Può essere positivo, negativo o pari a zero.

C0010/R0030

Altri derivati per l’importo nozionale del PEPP di base

L’importo coperto o esposto a derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) per il PEPP di base.

Per i futures e le opzioni corrisponde all’entità del contratto moltiplicata per il valore soglia e per il numero di contratti segnalati nella linea. Per swaps e forwards corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.

L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.

C0020/R0030

Altri derivati per il valore di mercato del PEPP di base

Valore monetario dei derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) alla data di riferimento per il PEPP di base. Può essere positivo, negativo o pari a zero.

C0030/R0030

Altri derivati per l’importo nozionale delle opzioni alternative di investimento

L’importo coperto o esposto a derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) per le opzioni alternative di investimento.

Per i futures e le opzioni corrisponde all’entità del contratto moltiplicata per il valore soglia e per il numero di contratti segnalati nella linea. Per swaps e forwards corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.

L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.

C0040/R0030

Altri derivati per il valore di mercato delle opzioni alternative di investimento

Valore monetario dei derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) alla data di riferimento per le opzioni alternative di investimento. Può essere positivo, negativo o pari a zero.

C0050/R0030

Altri derivati per l’importo nozionale delle attività comuni del PEPP

L’importo coperto o esposto a derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività.

Per i futures e le opzioni corrisponde all’entità del contratto moltiplicata per il valore soglia e per il numero di contratti segnalati nella linea. Per swaps e forwards corrisponde all’importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell’intervallo.

L’importo nozionale si riferisce all’importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l’importo netto alla data di riferimento.

C0060/R0030

Altri derivati per il valore di mercato delle attività comuni del PEPP

Valore monetario dei derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) alla data di riferimento per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Può essere positivo, negativo o pari a zero.


(1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(2)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(6)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(8)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 ( GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1 ).


ALLEGATO III

Tabella CIC

Prime 2 posizioni

Attività quotate in

Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese oppure XL (se non quotata) o XT (per non negoziabile in borsa valori)

 

Terza posizione

Categoria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

B

C

D

E

F

Titoli di Stato

Obbligazioni societarie

Strumenti di capitale

Fondi di investimento Organismi di investimento collettivo

Obbligazioni strutturate

Titoli garantiti

Contante e depositi

Mutui ipotecari e prestiti

Immobili

Altri investimenti

Futures

Opzioni call

Opzioni put

Swaps

Forwards

Derivati su crediti

Quarta posizione

Sottocategorie e principali rischi

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

Titoli di Stato

Obbligazioni societarie

Strumenti di capitale ordinari

Fondi azionari

Rischio azionario

Rischio azionario

Contante

Prestiti non garantiti erogati

Immobili (per ufficio e commerciali)

 

Futures su azioni e indici

Opzioni su azioni e indici

Opzioni su azioni e indici

Swaps sui tassi di interesse

Forwards su tassi di interesse

Credit default swap

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

2

2

Obbligazioni sovranazionali

Obbligazioni convertibili

Strumenti di capitale di società immobiliari

Fondi obbligazionari

Rischio di tasso di interesse

Rischio di tasso di interesse

Depositi trasferibili (equivalenti a contante)

Prestiti garantiti da titoli erogati

Immobili (residenziali)

 

Futures su tassi di interesse

Opzioni su obbligazioni

Opzioni su obbligazioni

Swaps su valute

Forwards su cambi

Opzione su spread di credito

3

3

3

3

3

3

3

 

3

 

3

3

3

3

 

3

Obbligazioni delle amministrazioni regionali

Commercial paper

Diritti degli strumenti di capitale

Fondi comuni monetari

Rischio valutario

Rischio valutario

Altri depositi a breve termine (con scadenza pari o inferiore a un anno)

 

Immobili (per uso proprio)

 

Futures su valute

Opzioni su valute

Opzioni su valute

Swaps su tassi di interesse e valute

 

Swap su spread di credito

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

4

4

 

 

4

Obbligazioni delle amministrazioni comunali

Strumenti del mercato monetario

Strumenti di capitale privilegiati

Fondi di asset allocation

Rischio di credito

Rischio di credito

Altri depositi con scadenza superiore a un anno

Mutui ipotecari

Immobili (in costruzione)

 

 

Warrants

Warrants

 

 

Total return swap

5

5

 

5

5

5

5

5

5

 

5

5

5

5

 

 

Buoni del tesoro

Obbligazioni ibride

 

Fondi immobiliari

Rischio immobiliare

Rischio immobiliare

Depositi presso cedenti

Altri prestiti garantiti erogati

Impianti e attrezzature (per uso proprio)

 

Futures su materie prime

Opzioni su materie prime

Opzioni su materie prime

Swaps su titoli

 

 

6

6

 

6

6

6

 

6

 

 

 

6

6

 

 

 

Obbligazioni garantite

Obbligazioni garantite ordinarie

 

Fondi alternativi

Rischio delle posizioni in materie prime

Rischio delle posizioni in materie prime

 

Prestiti su polizze

 

 

 

Swaptions

Swaptions

 

 

 

7

7

 

7

7

7

 

 

 

 

7

7

7

7

7

 

Banche centrali nazionali

Obbligazioni garantite soggette a normativa specifica

 

Fondi di private equity

Rischio di catastrofe e meteorologico

Rischio di catastrofe e meteorologico

 

 

 

 

Rischio di catastrofe e meteorologico

Rischio di catastrofe e meteorologico

Rischio di catastrofe e meteorologico

Rischio di catastrofe e meteorologico

Rischio di catastrofe e meteorologico

 

 

8

 

8

8

8

 

 

 

 

8

8

8

8

8

 

 

Obbligazioni subordinate

 

Fondi infrastrutturali

Rischio di mortalità

Rischio di mortalità

 

 

 

 

Rischio di mortalità

Rischio di mortalità

Rischio di mortalità

Rischio di mortalità

Rischio di mortalità

 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Altro

Altro

Altro

Altro

Altro

Altro

Altro

Altro

Altro

Altro

Altro

Altro

Altro

Altro

Altro

Altro


ALLEGATO IV

Definizioni della tabella CIC

Prime due posizioni – Attività quotate in

Definizione

Paese

Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese

Identifica il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui l’attività è quotata. L’attività è considerata quotata se è negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1). Se l’attività è quotata in più di un paese o l’impresa si avvale ai fini della valutazione di una fonte informativa sui prezzi che è uno dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui l’attività è quotata, il paese deve essere quello del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione utilizzato come riferimento ai fini della valutazione.

XV

Attività quotate in uno o più paesi

Identifica le attività quotate in uno o in più paesi quando l’impresa si avvale ai fini della valutazione di una fonte informativa sui prezzi che non è uno dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui l’attività è quotata.

XL

Attività non quotate in una borsa valori

Identifica le attività che non sono negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE.

XT

Attività non negoziabili in una borsa valori

Identifica le attività che per loro natura non sono negoziate su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE.

Terza e quarta posizione – Categoria

Definizione

1

Titoli di Stato

Obbligazioni emesse da autorità pubbliche, siano esse amministrazioni centrali, enti sovranazionali, amministrazioni regionali o autorità locali, e obbligazioni garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dalla

Banca centrale europea, dalle amministrazioni centrali e dalle banche centrali degli Stati membri, denominate e finanziate nella valuta nazionale delle stesse amministrazioni centrali e banche centrali, dalle banche multilaterali di sviluppo di cui all’articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013  (2) o dalle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013, quando la garanzia soddisfa i requisiti di cui all’articolo 215 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione  (3).

Per quanto riguarda le obbligazioni con garanzia qualificata, la terza e la quarta posizione sono attribuite in riferimento all’entità che fornisce la garanzia.

11

Obbligazioni delle amministrazioni centrali

Obbligazioni emesse da amministrazioni centrali.

12

Obbligazioni sovranazionali

Obbligazioni emesse da enti pubblici istituiti da un impegno tra Stati nazionali, per esempio emesse dalle banche multilaterali di sviluppo di cui all’articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o dalle organizzazioni internazionali di cui all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.

13

Obbligazioni delle amministrazioni regionali

Strumenti di debito delle amministrazioni regionali o delle comunità autonome offerti al pubblico nell’ambito di un’offerta pubblica sul mercato dei capitali.

14

Obbligazioni delle autorità locali

Obbligazioni emesse da autorità locali, tra cui città, province, distretti e altre autorità municipali.

15

Buoni del tesoro

Titoli di Stato a breve termine emessi da amministrazioni centrali (con scadenza non superiore ad 1 anno).

16

Obbligazioni garantite

Titoli di Stato garantiti o «coperti» da un pool di attività. Queste attività restano nello stato patrimoniale dell’emittente.

17

Banche centrali nazionali

Obbligazioni emesse dalle banche centrali nazionali.

19

Altro

Altri titoli di Stato non classificati nelle precedenti categorie.

2

Obbligazioni societarie

Obbligazioni emesse da società.

21

Obbligazioni societarie

Obbligazioni emesse da società, aventi caratteristiche semplici, di norma quelle denominate «plain vanilla», che non presentano nessuna delle caratteristiche particolari di cui alle categorie 22-28.

22

Obbligazioni convertibili

Obbligazioni societarie che il detentore può convertire in azioni ordinarie della società emittente o in contanti di pari valore, con caratteristiche di tipo equity o debito.

23

Commercial paper

Strumento di debito non garantito a breve termine emesso da una società, di norma per il finanziamento di crediti e rimanenze e per fare fronte a passività a breve termine, in genere con scadenza originaria inferiore a 270 giorni.

24

Strumenti del mercato monetario

Titoli di debito a brevissimo termine (di norma con scadenza da 1 giorno ad 1 anno), consistenti principalmente in certificati di deposito negoziabili, accettazioni bancarie e altri strumenti a elevata liquidità. Le commercial paper sono escluse da questa categoria.

25

Obbligazioni ibride

Obbligazioni societarie aventi caratteristiche di tipo equity o debito, ma non convertibili.

26

Obbligazioni garantite ordinarie

Obbligazioni societarie garantite o «coperte» da un pool di attività. Queste attività restano nello stato patrimoniale dell’emittente. Le obbligazioni garantite soggette a normativa specifica sono escluse da questa categoria.

27

Obbligazioni garantite soggette a normativa specifica

Obbligazioni societarie aventi un pool di attività che garantisce o «copre» l’obbligazione nel caso in cui il cedente diventi insolvente e soggette per legge a speciale vigilanza pubblica intesa a tutelare i detentori delle obbligazioni, secondo la definizione dell’articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio  (4).

Un esempio di questa categoria è costituito dalle Pfandbriefe: «Obbligazioni garantite emesse in base alla legge tedesca sulle Pfandbriefe. Sono utilizzate per rifinanziare prestiti per i quali sono fornite garanzie collaterali sotto forma di prestiti garantiti da ipoteche (Hypothekenpfandbriefe), da prestiti al settore pubblico (Öffentliche Pfandbriefe), da ipoteche su imbarcazioni (Schiffspfandbriefe) e su aeromobili (Flugzeugpfandbriefe). Pertanto, la distinzione tra i tipi di Pfandbriefe si riferisce al pool di copertura creato per ciascun tipo di Pfandbrief.»

28

Obbligazioni subordinate

Obbligazioni societarie con priorità inferiore rispetto ad altre obbligazioni dell’emittente in caso di liquidazione.

29

Altro

Altre obbligazioni societarie con caratteristiche diverse da quelle indicate per le precedenti categorie.

3

Strumenti di capitale

Azioni e altri titoli equivalenti rappresentativi del capitale societario, ossia indicativi della proprietà della società.

31

Strumenti di capitale ordinari

Strumenti di capitale che rappresentano diritti basilari di proprietà su società.

32

Strumenti di capitale di società immobiliari

Strumenti di capitale rappresentativi del capitale di società immobiliari.

33

Diritti degli strumenti di capitale

Diritti di sottoscrivere ulteriori quote azionarie ad un prezzo stabilito.

34

Strumenti di capitale privilegiati

Strumenti di capitale di rango superiore rispetto agli strumenti di capitale ordinari, aventi precedenza sulle attività e sugli utili rispetto agli strumenti di capitale ordinari, ma subordinati alle obbligazioni.

39

Altro

Altri strumenti di capitale non classificati nelle precedenti categorie.

4

Organismi di investimento collettivo

Per organismo di investimento collettivo si intende un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o un fondo di investimento alternativo (FIA) quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE.

41

Fondi azionari

Organismi di investimento collettivo che investono principalmente in azioni.

42

Fondi obbligazionari

Organismi di investimento collettivo che investono principalmente in obbligazioni.

43

Fondi comuni monetari

Organismi di investimento collettivo di cui alla definizione dell’ESMA (CESR/10-049).

44

Fondi di asset allocation

Organismi di investimento collettivo che investono le proprie attività perseguendo un obiettivo specifico di allocazione, ad esempio investendo principalmente in titoli di società di paesi con mercati azionari emergenti o piccole economie, determinati settori o gruppi di settori, specifici paesi o altro obiettivo di investimento particolare.

45

Fondi immobiliari

Organismi di investimento collettivo che investono principalmente in attività immobiliari.

46

Fondi alternativi

Organismi di investimento collettivo tra le cui strategie di investimento rientrano le strategie di tipo hedging, event-driven, fixed income directional, relative value, managed futures, materie prime ecc.

47

Fondi di private equity

Organismi di investimento collettivo utilizzati per effettuare investimenti in strumenti di capitale secondo strategie associate al private equity.

48

Fondi infrastrutturali

Organismi di investimento collettivo che investono in servizi pubblici quali strade a pedaggio, ponti, tunnel, porti e aeroporti, distribuzione di petrolio e gas, distribuzione di energia elettrica e infrastrutture sociali quali strutture sanitarie e scolastiche.

49

Altro

Altri organismi di investimento collettivo non classificati nelle precedenti categorie.

5

Obbligazioni strutturate

Titoli ibridi composti da uno strumento a reddito fisso (rendimento in forma di pagamenti fissi) associato a una serie di componenti derivati. Sono esclusi da questa categoria i titoli a reddito fisso emessi da governi sovrani. Riguarda titoli che incorporano una categoria di derivati o una combinazione di categorie di derivati, fra cui i credit default swap (CDS), i constant maturity swap (CMS) e le credit default option (CDOp). Le attività di questa categoria non sono soggette a scomposizione.

51

Rischio azionario

Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio azionario.

52

Rischio di tasso di interesse

Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di tasso di interesse.

53

Rischio valutario

Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio valutario.

54

Rischio di credito

Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di credito.

55

Rischio immobiliare

Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio immobiliare.

56

Rischio delle posizioni in materie prime

Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio delle posizioni in materie prime.

57

Rischio di catastrofe e meteorologico

Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.

58

Rischio di mortalità

Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di mortalità.

59

Altro

Altre obbligazioni strutturate non classificate nelle precedenti categorie.

6

Titoli garantiti

Titoli il cui valore e i cui pagamenti derivano da un portafoglio di attività sottostanti. Comprendono Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed securities (MBS), Commercial Mortgage Backed securities (CMBS),

Collateralised Debt Obligations (CDO), Collateralised Loan Obligations (CLO), Collateralised Mortgage Obligations (CMO). Le attività di questa categoria non sono soggette a scomposizione.

61

Rischio azionario

Titoli garantiti esposti principalmente al rischio azionario.

62

Rischio di tasso di interesse

Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di tasso di interesse.

63

Rischio valutario

Titoli garantiti esposti principalmente al rischio valutario.

64

Rischio di credito

Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di credito.

65

Rischio immobiliare

Titoli garantiti esposti principalmente al rischio immobiliare.

66

Rischio delle posizioni in materie prime

Titoli garantiti esposti principalmente al rischio delle posizioni in materie prime.

67

Rischio di catastrofe e meteorologico

Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.

68

Rischio di mortalità

Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di mortalità.

69

Altro

Altri titoli garantiti non classificati nelle precedenti categorie.

7

Contante e depositi

Denaro in forma fisica, equivalenti a contante, depositi bancari e altri depositi monetari.

71

Contante

Banconote e monete in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti.

72

Depositi trasferibili (equivalenti a contante)

Depositi immediatamente convertibili in contante, alla pari, a vista, che possono essere direttamente utilizzati per effettuare pagamenti mediante assegni, cambiali, ordini di bonifico, addebitamenti o accreditamenti diretti o simili, senza alcuna limitazione o senza il pagamento di una penale.

73

Altri depositi a breve termine (con scadenza pari o inferiore a un anno)

Depositi diversi dai depositi trasferibili, con scadenza residua pari o inferiore a 1 anno, che non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e che non sono convertibili in contante o in depositi trasferibili senza restrizioni o penali significative.

74

Altri depositi con scadenza superiore a un anno

Depositi diversi dai depositi trasferibili, con scadenza residua superiore a 1 anno, che non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e che non sono convertibili in contante o in depositi trasferibili senza restrizioni o penali significative.

75

Depositi presso cedenti

Depositi relativi alla riassicurazione accettata.

79

Altro

Altri contanti e depositi non classificati nelle precedenti categorie.

8

Mutui ipotecari e prestiti

Attività finanziarie create quando i creditori prestano fondi ai debitori, con o senza garanzia reale, compresi i cash pools.

81

Prestiti non garantiti erogati

Prestiti erogati senza garanzia reale.

82

Prestiti garantiti da titoli erogati

Prestiti erogati garantiti da titoli finanziari.

84

Mutui ipotecari

Prestiti erogati garantiti da titoli immobiliari.

85

Altri prestiti garantiti erogati

Prestiti erogati assistiti da garanzie in qualsiasi altra forma.

86

Prestiti su polizze

Prestiti erogati garantiti da polizze assicurative.

89

Altro

Altri mutui ipotecari e prestiti non classificati nelle precedenti categorie.

9

Immobili

Edifici, terreni e altre costruzioni che costituiscono immobili e attrezzature.

91

Immobili (per ufficio e commerciali)

Edifici commerciali e adibiti a ufficio utilizzati a scopo di investimento.

92

Immobili (residenziali)

Edifici residenziali utilizzati a scopo di investimento.

93

Immobili (per uso proprio)

Immobili per uso proprio dell’impresa.

94

Immobili (in costruzione a scopo di investimento)

Immobili in costruzione destinati a investimenti futuri.

95

Impianti e attrezzature (per uso proprio)

Impianti e attrezzature per uso proprio dell’impresa.

96

Immobili (in costruzione per uso proprio)

Immobili in costruzione destinati in futuro a uso proprio.

99

Altro

Altri immobili non classificati nelle precedenti categorie.

0

Altri investimenti

Altre attività segnalate in «Altri investimenti».

A

Futures

Contratti standardizzati tra due parti per l’acquisto o la vendita di un’attività specifica di quantità e qualità standardizzata a una determinata data futura e ad un prezzo concordato al momento della stipula.

A1

Futures su azioni e indici

Futures aventi come sottostante indici azionari o di borsa.

A2

Futures su tassi di interesse

Futures aventi come sottostante obbligazioni o altri titoli dipendenti dai tassi di interesse.

A3

Futures su valute

Futures aventi come sottostante valute o altri titoli dipendenti da valute.

A5

Futures su materie prime

Futures aventi come sottostante materie prime o altri titoli dipendenti dalle materie prime.

A7

Rischio di catastrofe e meteorologico

Futures esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.

A8

Rischio di mortalità

Futures esposti principalmente al rischio di mortalità.

A9

Altro

Altri futures non classificati nelle precedenti categorie.

B

Opzioni call

Contratti tra due parti per l’acquisto di un’attività ad un prezzo di riferimento per un determinato lasso di tempo, secondo i quali l’acquirente dell’opzione call acquisisce il diritto, ma non si assume l’obbligazione, di acquistare l’attività sottostante.

B1

Opzioni su azioni e indici

Opzioni call aventi come sottostante indici azionari o di borsa.

B2

Opzioni su obbligazioni

Opzioni call aventi come sottostante obbligazioni o altri titoli dipendenti dai tassi di interesse.

B3

Opzioni su valute

Opzioni call aventi come sottostante valute o altri titoli dipendenti dalle valute.

B4

Warrants

Opzioni call che conferiscono al detentore il diritto di acquistare azioni della società emittente ad un prezzo specifico.

B5

Opzioni su materie prime

Opzioni call aventi come sottostante materie prime o altri titoli dipendenti dalle materie prime.

B6

Swaptions

Opzioni call che conferiscono al possessore il diritto, ma non l’obbligazione, di assumere una posizione lunga in uno swap sottostante, vale a dire di stipulare uno swap in cui paga la «gamba fissa» e riceve la «gamba variabile».

B7

Rischio di catastrofe e meteorologico

Opzioni call esposte principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.

B8

Rischio di mortalità

Opzioni call esposte principalmente al rischio di mortalità.

B9

Altro

Altre opzioni call non classificate nelle precedenti categorie.

C

Opzioni put

Contratti tra due parti per la vendita di un’attività ad un prezzo di riferimento per un determinato lasso di tempo, secondo i quali l’acquirente dell’opzione put acquisisce il diritto, ma non si assume l’obbligazione, di vendere l’attività sottostante.

C1

Opzioni su azioni e indici

Opzioni put aventi come sottostante indici azionari o di borsa.

C2

Opzioni su obbligazioni

Opzioni put aventi come sottostante obbligazioni o altri titoli dipendenti dai tassi di interesse.

C3

Opzioni su valute

Opzioni put aventi come sottostante valute o altri titoli dipendenti dalle valute.

C4

Warrants

Opzioni put che conferiscono al detentore il diritto di vendere azioni della società emittente ad un prezzo specifico.

C5

Opzioni su materie prime

Opzioni put aventi come sottostante materie prime o altri titoli dipendenti dalle materie prime.

C6

Swaptions

Opzioni put che conferiscono al possessore il diritto, ma non l’obbligo, di assumere una posizione corta in uno swap sottostante, vale a dire di stipulare uno swap in cui riceve la «gamba fissa» e paga la «gamba variabile».

C7

Rischio di catastrofe e meteorologico

Opzioni put esposte principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.

C8

Rischio di mortalità

Opzioni put esposte principalmente al rischio di mortalità.

C9

Altro

Altre opzioni put non classificate nelle precedenti categorie.

D

Swaps

Contratti in cui le controparti scambiano determinati benefici dello strumento finanziario di una parte con quelli dello strumento finanziario dell’altra parte; i benefici in questione dipendono dal tipo di strumenti finanziari interessati.

D1

Swaps sui tassi di interesse

Swaps che prevedono lo scambio di flussi di interessi.

D2

Swaps su valute

Swaps che prevedono lo scambio di valute.

D3

Swaps su tassi di interesse e valute

Swaps che prevedono lo scambio di flussi di interessi e valute.

D4

Total return swap

Swap in cui la parte con tasso non variabile è basata sul rendimento complessivo di un’azione o di uno strumento a reddito fisso con durata superiore al contratto di swap.

D5

Swaps su titoli

Swaps che prevedono lo scambio di titoli.

D7

Rischio di catastrofe e meteorologico

Swaps esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.

D8

Rischio di mortalità

Swaps esposti principalmente al rischio di mortalità.

D9

Altro

Altri swaps non classificati nelle precedenti categorie.

E

Forwards

Contratti non standardizzati tra due parti per l’acquisto o la vendita di un’attività in un momento futuro specifico e ad un prezzo concordato al momento della stipula.

E1

Forwards su tassi di interesse

Forwards in cui di norma una parte paga un tasso di interesse fisso e riceve un tasso di interesse variabile, generalmente basato su un tasso sottostante, ad una data futura prestabilita.

E2

Forwards su cambi

Forwards in cui una parte paga un importo in una valuta e riceve un importo equivalente in una valuta diversa risultante dalla conversione al tasso di cambio contrattuale ad una data futura prestabilita.

E7

Rischio di catastrofe e meteorologico

Forwards esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.

E8

Rischio di mortalità

Forwards esposti principalmente al rischio di mortalità.

E9

Altro

Altri forwards non classificati nelle precedenti categorie.

F

Derivati su crediti

Derivati il cui valore deriva dal rischio di credito su un’obbligazione, un prestito o qualsiasi altra attività finanziaria sottostante.

F1

Credit default swap

Operazione con derivati su crediti in cui due parti stipulano un contratto in base al quale una parte paga all’altra una cedola periodica fissa per la durata prevista dell’accordo e l’altra parte non effettua pagamenti, salvo il caso in cui si verifichi un evento creditizio relativo a un’attività di riferimento prestabilita.

F2

Opzione su spread di credito

Derivato su crediti che genera flussi di cassa se un dato spread di credito tra due specifiche attività o parametri di riferimento varia rispetto al suo livello attuale.

F3

Swap su spread di credito

Swap in cui una parte effettua un pagamento fisso all’altra parte alla data di regolamento dello swap e la seconda parte corrisponde alla prima un importo basato sullo spread effettivo del credito.

F4

Total return swap

Swap in cui la parte con tasso non variabile è basata sul rendimento complessivo di un’azione o di uno strumento a reddito fisso con durata superiore al contratto di swap.

F9

Altro

Altri derivati su crediti non classificati nelle precedenti categorie.


(1)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).


ALLEGATO V

Modello per la registrazione

1.   

Data di completamento del modello per la registrazione;

2.   

Stato membro;

3.   

Nome dell’autorità competente;

4.   

Punto di contatto unico (nome/telefono/e-mail);

5.   

Tipo di domanda (prima domanda/modifica di domanda precedente/chiusura delle attività);

6.   

Numero di registrazione del PEPP (tranne nel caso di prima domanda);

7.   

Data di adozione della decisione;

8.   

Il nome, l’indirizzo e, ove applicabile, il numero di autorizzazione del fornitore del PEPP nello Stato membro d’origine;

9.   

Se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del fornitore del PEPP;

10.   

Il tipo di fornitore di PEPP, selezionabile da un menu a tendina dall’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238;

11.   

Gli Stati membri in cui il fornitore di PEPP intende commercializzare il PEPP (e su quale base: libera prestazione di servizi/libertà di stabilimento);

12.   

Gli Stati membri per i quali il fornitore di PEPP ha aperto o intende aprire un sottoconto;

13.   

Le condizioni contrattuali standard, di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1238:

descrizione del PEPP di base, compresi eventuali garanzie offerte di rendimento dell’investimento, un determinato livello di prestazioni ecc., e la tecnica di attenuazione del rischio;

descrizione delle opzioni alternative di investimento, ove applicabile, compresi eventuali garanzie offerte di rendimento dell’investimento, un determinato livello di prestazioni ecc., e la tecnica di attenuazione del rischio;

14.   

Descrivere le condizioni relative alla modifica dell’opzione di investimento;

15.   

Copertura del rischio biometrico, se del caso:

descrivere gli elementi della copertura del rischio biometrico;

descrivere i fattori che fanno scattare la copertura del rischio biometrico;

16.   

Prestazioni pensionistiche del PEPP:

descrivere i tipi di prestazioni offerte;

descrivere le possibili forme di erogazione;

ove applicabile, descrivere la copertura supplementare offerta (ad esempio assistenza di lunga durata, rischi biometrici supplementari ecc.) e chi la fornisce;

descrivere il diritto di modificare la forma di erogazione;

17.   

Descrivere le condizioni relative al servizio di portabilità;

18.   

Descrivere le condizioni relative al servizio di trasferimento;

19.   

Descrivere le categorie dei costi e i costi aggregati complessivi espressi in termini percentuali e monetari, ove applicabile;

20.   

Descrivere le condizioni relative alla fase di accumulo per i rispettivi sottoconti;

21.   

Descrivere le condizioni relative alla fase di decumulo per i rispettivi sottoconti;

22.   

Ove applicabile, descrivere le condizioni alle quali i vantaggi o gli incentivi concessi vanno rimborsati allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP;

23.   

Allegare tutti i KID relativi al PEPP in formato leggibile meccanicamente.


ALLEGATO VI

Modello per la comunicazione della registrazione

1.   

Data di completamento della registrazione;

2.   

Punto di contatto designato dell’EIOPA (nome/telefono/e-mail);

3.   

Numero di registrazione del PEPP.


ALLEGATO VII

Modello per l’annullamento della registrazione

1.   

Data di completamento dell’annullamento della registrazione;

2.   

Stato membro;

3.   

Nome dell’autorità competente;

4.   

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

5.   

Numero di registrazione del PEPP;

6.   

Data di adozione della decisione;

7.   

Motivo dell’annullamento della registrazione.


ALLEGATO VIII

Modello per la comunicazione dell’annullamento della registrazione

1. Data di completamento della notifica dell’annullamento della registrazione; 2. Numero di registrazione del PEPP.


ALLEGATO IX

Modello per l’apertura di un sottoconto

Data;

Da:

 

Stato membro;

 

Autorità competente richiedente;

 

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

 

Stato membro;

 

Autorità competente;

 

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Tipo di domanda (prima domanda/modifica di domanda precedente)

 

La data di ricevimento della domanda accurata e completa di apertura di un nuovo sottoconto a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238;

 

La data prevista di inizio delle attività;

 

Il nome, l’indirizzo e, ove applicabile, il numero di autorizzazione del fornitore del PEPP nello Stato membro d’origine;

 

Se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del fornitore del PEPP;

Il tipo di fornitore di PEPP;

Il numero di registrazione del PEPP;

Il prospetto generale delle prestazioni;

Il KID del PEPP per il sottoconto.

Descrizione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, ove applicabile;

Descrizione della conformità del fornitore del PEPP ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, ove applicabile.


ALLEGATO X

Modello per la comunicazione dell’apertura di un sottoconto

Data;

Da:

 

Stato membro;

 

Autorità competente richiedente;

 

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

 

Stato membro;

 

Autorità competente;

 

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

La data di ricevimento del modello della domanda accurata e completa di apertura di un nuovo sottoconto;

Avviso di ricevimento.


ALLEGATO XI

Modello per la richiesta di informazioni/cooperazione

Numero di riferimento;

Data;

Da:

 

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

 

Stato membro;

 

Autorità competente;

 

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Motivi della richiesta;

La richiesta vera e propria;

Riferimenti;

Numero di registrazione del PEPP;

Scambio di informazioni, ove applicabile;

Riservatezza;

Informazioni supplementari;

Urgenza.


ALLEGATO XII

Modello per la risposta alla richiesta di informazioni/cooperazione

Numero di riferimento della richiesta;

Data;

Data di ricevimento della richiesta di informazioni/cooperazione;

Da:

 

Stato membro;

 

Autorità competente richiedente;

 

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

 

Stato membro;

 

Autorità competente;

 

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Numero di registrazione del PEPP;

Risposta alla richiesta;

Motivi del mancato rispetto del termine per la richiesta e termine stimato;

Riservatezza;

Informazioni aggiuntive.


ALLEGATO XIII

Modello per la comunicazione di violazioni

Numero di riferimento della richiesta;

Data;

Da:

 

Stato membro;

 

Autorità competente richiedente;

 

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

 

Stato membro;

 

Autorità competente;

 

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Oggetto:

 

Comunicazione all’autorità competente a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238;

 

Comunicazione all’EIOPA a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238;

 

Comunicazione all’autorità competente a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1238;

 

Comunicazione all’EIOPA a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1238;

 

Comunicazione all’autorità competente a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1238;

 

Comunicazione all’EIOPA a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1238;

 

Comunicazione all’autorità competente a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238;

 

Comunicazione all’EIOPA a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238;

 

Comunicazione all’autorità competente a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238;

 

Comunicazione all’EIOPA a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238;

 

Comunicazione all’autorità competente a norma dell’articolo 65 del regolamento (UE) 2019/1238;

 

Comunicazione all’autorità competente a norma dell’articolo 67 del regolamento (UE) 2019/1238;

 

Comunicazione all’EIOPA a norma dell’articolo 67 del regolamento (UE) 2019/1238;

Numero di prodotto del PEPP;

Paese o paesi in cui è avvenuta la violazione;

Tipo di violazione:

 

Natura;

 

Gravità;

 

Durata;

Azioni proposte:

 

Tipo di azione;

 

Attuazione prevista/effetto dell’azione;

 

Paese o paesi in cui le azioni avranno effetto;

Elementi di prova a sostegno della decisione;

Urgenza;

Riferimenti;

Pubblicazione prevista.


ALLEGATO XIV

Modello per le informazioni relative alle disposizioni nazionali

Data di completamento del modello per le informazioni relative alle disposizioni nazionali;

Stato membro;

Nome dell’autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Tipo di domanda (prima domanda/modifica alla domanda precedente);

Link alle informazioni pertinenti per l’autorità competente.