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4.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 197/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/895 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2021
che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento sui prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (1), in particolare l’articolo 65, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
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(1) |
È necessario che l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sia in grado di applicare criteri e fattori chiari al momento di accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione. Il presente regolamento specifica ulteriormente tali criteri e fattori, compresi quelli elencati all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1238. |
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(2) |
È essenziale assicurare un approccio coerente all’interno dell’Unione, ferma restando la possibilità che EIOPA adotti azioni appropriate qualora si verifichino eventi o sviluppi sfavorevoli imprevisti conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1238. La Commissione ha invitato l’EIOPA a fornire consulenza tecnica nel settore del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). |
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(3) |
L’accertamento dell’esistenza di una «minaccia», che è uno dei prerequisiti per l’utilizzo del potere di intervento da parte dell’EIOPA nella prospettiva dell’ordinato funzionamento e dell’integrità dei mercati finanziari o delle merci o della stabilità del sistema finanziario, richiede l’utilizzo di una soglia di valutazione più elevata rispetto all’esistenza di un «timore significativo», che è il prerequisito per l’intervento dell’EIOPA finalizzato ad assicurare la tutela degli investitori. L’EIOPA dovrebbe poter intervenire nei casi in cui almeno uno dei fattori o criteri di cui al presente regolamento dia adito a tale timore o minaccia. |
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(4) |
È altresì necessario tenere conto della situazione e delle circostanze specifiche del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al loro contributo potenziale ai timori o alle minacce del tipo previsto all’articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1238, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel considerare il grado di complessità del PEPP, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:
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a) |
il carattere pensionistico a lungo termine del PEPP; |
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b) |
la tipologia e il grado di trasparenza delle attività sottostanti; |
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c) |
il grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi al PEPP; |
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d) |
l’utilizzo di tecniche che attirano l’attenzione dei risparmiatori in PEPP sulle caratteristiche non essenziali nella presentazione del PEPP; |
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e) |
la natura e la trasparenza dei rischi; |
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f) |
l’utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o di caratteristiche del prodotto fuorvianti; |
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g) |
il fatto che le informazioni riguardo al PEPP siano insufficienti o insufficientemente attendibili per permettere ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di formarsi un giudizio, tenendo conto della natura e della tipologia del PEPP; |
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h) |
la complessità del calcolo della performance, valutando in particolare se il rendimento dipenda dalla performance di una o più attività sottostanti che sono a loro volta influenzate da altri fattori; |
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i) |
la natura e la portata dei rischi; |
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j) |
il fatto che il PEPP sia abbinato ad altri prodotti o servizi; |
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k) |
la complessità dei termini e delle condizioni del PEPP; |
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l) |
l’esistenza e il grado di disparità tra il rendimento previsto del PEPP e il rischio di perdita, considerando quanto segue:
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m) |
la determinazione dei prezzi e i costi associati del PEPP, considerando quanto segue:
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n) |
la facilità e il costo con cui il risparmiatore in PEPP è in grado di ricorrere ai servizi di trasferimento e di portabilità, considerando quanto segue:
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Articolo 2
Nel considerare la relazione del PEPP con il tipo di risparmiatore in PEPP destinatario della sua commercializzazione o vendita, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:
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a) |
le caratteristiche che contraddistinguono le competenze e le capacità del risparmiatore in PEPP, inclusi il livello di istruzione, la conoscenza e l’esperienza in merito ad altri prodotti pensionistici, a prodotti di investimento a lungo termine o a pratiche di vendita e la vulnerabilità del risparmiatore in PEPP; |
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b) |
le caratteristiche che contraddistinguono la situazione economica del risparmiatore in PEPP, inclusi il reddito, il patrimonio e il grado di dipendenza dal PEPP per un reddito pensionistico adeguato; |
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c) |
i principali obiettivi finanziari del risparmiatore in PEPP, compresi i risparmi a fini pensionistici e la necessità di copertura del rischio, tra cui i rischi biometrici; |
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d) |
il fatto che il PEPP sia venduto a un risparmiatore in PEPP al di fuori del mercato di riferimento previsto o che il mercato di riferimento non sia stato adeguatamente identificato; |
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e) |
l’ammissibilità alla copertura di un sistema nazionale di garanzia, se esistente. |
Articolo 3
Nel considerare il grado di innovazione del PEPP, di un’attività o di una prassi, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:
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a) |
il grado di innovazione relativo alla struttura e alle caratteristiche del PEPP, in particolare il grado di innovazione delle tecniche di attenuazione del rischio o delle forme di erogazione o della configurazione di altre prestazioni del PEPP; |
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b) |
la portata della diffusione dell’innovazione, incluso il fatto che il PEPP sia innovativo per particolari categorie di risparmiatori in PEPP; |
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c) |
il fatto che l’innovazione determini effetto di leva; |
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d) |
l’esperienza passata del mercato con PEPP analoghi o pratiche di vendita di PEPP analoghe. |
Articolo 4
Nel considerare l’effetto di leva di un PEPP o di una prassi, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:
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a) |
le particolari caratteristiche delle attività sottostanti del PEPP, considerando l’effetto di leva inerente al PEPP; |
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b) |
l’effetto di leva dovuto al finanziamento; |
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c) |
le caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli. |
Articolo 5
Nel considerare l’entità o il valore totale del capitale accumulato del PEPP, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:
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a) |
la portata delle potenziali conseguenze negative dal punto di vista del singolo risparmiatore in PEPP e, nel caso di un numero elevato di risparmiatori in PEPP effettivi e potenziali, le possibili conseguenze negative per un raggruppamento di risparmiatori in PEPP, considerando in particolare: |
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b) |
l’entità e il valore totale del capitale accumulato del PEPP; |
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c) |
il valore nozionale del PEPP; |
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d) |
la probabilità, l’entità e la natura di ogni danno, incluso l’ammontare della perdita potenzialmente subita; |
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e) |
la durata prevista delle conseguenze negative; |
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f) |
il volume dei contributi; |
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g) |
il numero degli intermediari coinvolti e i loro requisiti di professionalità e di onorabilità; |
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h) |
la crescita del mercato o delle vendite; |
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i) |
l’ammontare medio investito nel PEPP da ogni risparmiatore in PEPP; |
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j) |
il livello di copertura specificato dal regime nazionale di garanzia assicurativa, se esistente; |
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k) |
il valore delle riserve tecniche per quanto riguarda i PEPP; |
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l) |
il fatto che le attività sottostanti del PEPP costituiscano un rischio elevato per la performance delle operazioni concluse dai partecipanti o dai risparmiatori in PEPP nel mercato rilevante; |
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m) |
il fatto che le caratteristiche del PEPP lo rendano particolarmente suscettibile all’utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare che tali caratteristiche possano potenzialmente incoraggiare l’utilizzo dei PEPP per:
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Articolo 6
L’EIOPA prende inoltre in considerazione i seguenti fattori che possono incidere sull’ordinato funzionamento e sull’integrità dei mercati finanziari:
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a) |
il fatto che l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati; |
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b) |
il fatto che il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP possano portare a una disparità significativa e artificiale tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante; |
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c) |
il fatto il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un rischio elevato per l’infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento; |
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d) |
il fatto il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP possano minare la fiducia dei risparmiatori in PEPP nel sistema finanziario; |
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e) |
il fatto il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un alto rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell’Unione. |
Articolo 7
L’EIOPA prende altresì in considerazione i seguenti fattori che si applicano alla situazione e alle circostanze specifiche del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP, tenendo conto degli elementi seguenti:
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a) |
la situazione finanziaria e la solvibilità; |
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b) |
l’attività finanziaria o le prassi finanziarie; |
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c) |
il modello aziendale, comprese la sostenibilità e la trasparenza; |
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d) |
l’adeguatezza degli accordi di riassicurazione e di garanzia relativi al PEPP; |
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e) |
il ricorso a terzi da parte del fornitore di PEPP per caratteristiche importanti del PEPP, quali la copertura dei rischi biometrici, le garanzie e la portabilità del PEPP; |
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f) |
le pratiche di vendita associate al PEPP, considerando:
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Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN