4.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 197/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/895 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’intervento sui prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (1), in particolare l’articolo 65, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario che l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) sia in grado di applicare criteri e fattori chiari al momento di accertare l’esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione. Il presente regolamento specifica ulteriormente tali criteri e fattori, compresi quelli elencati all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1238.

(2)

È essenziale assicurare un approccio coerente all’interno dell’Unione, ferma restando la possibilità che EIOPA adotti azioni appropriate qualora si verifichino eventi o sviluppi sfavorevoli imprevisti conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1238. La Commissione ha invitato l’EIOPA a fornire consulenza tecnica nel settore del prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

(3)

L’accertamento dell’esistenza di una «minaccia», che è uno dei prerequisiti per l’utilizzo del potere di intervento da parte dell’EIOPA nella prospettiva dell’ordinato funzionamento e dell’integrità dei mercati finanziari o delle merci o della stabilità del sistema finanziario, richiede l’utilizzo di una soglia di valutazione più elevata rispetto all’esistenza di un «timore significativo», che è il prerequisito per l’intervento dell’EIOPA finalizzato ad assicurare la tutela degli investitori. L’EIOPA dovrebbe poter intervenire nei casi in cui almeno uno dei fattori o criteri di cui al presente regolamento dia adito a tale timore o minaccia.

(4)

È altresì necessario tenere conto della situazione e delle circostanze specifiche del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al loro contributo potenziale ai timori o alle minacce del tipo previsto all’articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/1238,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel considerare il grado di complessità del PEPP, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

a)

il carattere pensionistico a lungo termine del PEPP;

b)

la tipologia e il grado di trasparenza delle attività sottostanti;

c)

il grado di trasparenza dei costi e degli oneri connessi al PEPP;

d)

l’utilizzo di tecniche che attirano l’attenzione dei risparmiatori in PEPP sulle caratteristiche non essenziali nella presentazione del PEPP;

e)

la natura e la trasparenza dei rischi;

f)

l’utilizzo di nomi di prodotti o di terminologia o di altre informazioni che implicano livelli maggiori di sicurezza o rendimento rispetto a quelli possibili o probabili, o di caratteristiche del prodotto fuorvianti;

g)

il fatto che le informazioni riguardo al PEPP siano insufficienti o insufficientemente attendibili per permettere ai partecipanti al mercato ai quali è rivolto di formarsi un giudizio, tenendo conto della natura e della tipologia del PEPP;

h)

la complessità del calcolo della performance, valutando in particolare se il rendimento dipenda dalla performance di una o più attività sottostanti che sono a loro volta influenzate da altri fattori;

i)

la natura e la portata dei rischi;

j)

il fatto che il PEPP sia abbinato ad altri prodotti o servizi;

k)

la complessità dei termini e delle condizioni del PEPP;

l)

l’esistenza e il grado di disparità tra il rendimento previsto del PEPP e il rischio di perdita, considerando quanto segue:

1)

la struttura dei costi e altri costi;

2)

la disparità in relazione al rischio trattenuto dal fornitore;

3)

il profilo di rischio e di rendimento;

m)

la determinazione dei prezzi e i costi associati del PEPP, considerando quanto segue:

1)

l’uso di oneri nascosti o secondari;

2)

gli oneri che non riflettono il livello del servizio fornito;

3)

i costi delle garanzie o i costi che non riflettono il costo effettivo o il valore equo della garanzia sul capitale nel caso di un PEPP di base;

n)

la facilità e il costo con cui il risparmiatore in PEPP è in grado di ricorrere ai servizi di trasferimento e di portabilità, considerando quanto segue:

1)

il ricorso ai servizi di trasferimento e di portabilità in relazione alla fase in cui il servizio è utilizzato, alle commissioni e agli oneri applicati o alla perdita di vantaggi e incentivi;

2)

il fatto che il ricorso ai servizi di trasferimento e di portabilità non sia consentito o sia reso praticamente impossibile.

Articolo 2

Nel considerare la relazione del PEPP con il tipo di risparmiatore in PEPP destinatario della sua commercializzazione o vendita, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

a)

le caratteristiche che contraddistinguono le competenze e le capacità del risparmiatore in PEPP, inclusi il livello di istruzione, la conoscenza e l’esperienza in merito ad altri prodotti pensionistici, a prodotti di investimento a lungo termine o a pratiche di vendita e la vulnerabilità del risparmiatore in PEPP;

b)

le caratteristiche che contraddistinguono la situazione economica del risparmiatore in PEPP, inclusi il reddito, il patrimonio e il grado di dipendenza dal PEPP per un reddito pensionistico adeguato;

c)

i principali obiettivi finanziari del risparmiatore in PEPP, compresi i risparmi a fini pensionistici e la necessità di copertura del rischio, tra cui i rischi biometrici;

d)

il fatto che il PEPP sia venduto a un risparmiatore in PEPP al di fuori del mercato di riferimento previsto o che il mercato di riferimento non sia stato adeguatamente identificato;

e)

l’ammissibilità alla copertura di un sistema nazionale di garanzia, se esistente.

Articolo 3

Nel considerare il grado di innovazione del PEPP, di un’attività o di una prassi, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

a)

il grado di innovazione relativo alla struttura e alle caratteristiche del PEPP, in particolare il grado di innovazione delle tecniche di attenuazione del rischio o delle forme di erogazione o della configurazione di altre prestazioni del PEPP;

b)

la portata della diffusione dell’innovazione, incluso il fatto che il PEPP sia innovativo per particolari categorie di risparmiatori in PEPP;

c)

il fatto che l’innovazione determini effetto di leva;

d)

l’esperienza passata del mercato con PEPP analoghi o pratiche di vendita di PEPP analoghe.

Articolo 4

Nel considerare l’effetto di leva di un PEPP o di una prassi, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

a)

le particolari caratteristiche delle attività sottostanti del PEPP, considerando l’effetto di leva inerente al PEPP;

b)

l’effetto di leva dovuto al finanziamento;

c)

le caratteristiche delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

Articolo 5

Nel considerare l’entità o il valore totale del capitale accumulato del PEPP, l’EIOPA applica i criteri e i fattori seguenti:

a)

la portata delle potenziali conseguenze negative dal punto di vista del singolo risparmiatore in PEPP e, nel caso di un numero elevato di risparmiatori in PEPP effettivi e potenziali, le possibili conseguenze negative per un raggruppamento di risparmiatori in PEPP, considerando in particolare:

b)

l’entità e il valore totale del capitale accumulato del PEPP;

c)

il valore nozionale del PEPP;

d)

la probabilità, l’entità e la natura di ogni danno, incluso l’ammontare della perdita potenzialmente subita;

e)

la durata prevista delle conseguenze negative;

f)

il volume dei contributi;

g)

il numero degli intermediari coinvolti e i loro requisiti di professionalità e di onorabilità;

h)

la crescita del mercato o delle vendite;

i)

l’ammontare medio investito nel PEPP da ogni risparmiatore in PEPP;

j)

il livello di copertura specificato dal regime nazionale di garanzia assicurativa, se esistente;

k)

il valore delle riserve tecniche per quanto riguarda i PEPP;

l)

il fatto che le attività sottostanti del PEPP costituiscano un rischio elevato per la performance delle operazioni concluse dai partecipanti o dai risparmiatori in PEPP nel mercato rilevante;

m)

il fatto che le caratteristiche del PEPP lo rendano particolarmente suscettibile all’utilizzo per scopi di criminalità finanziaria e in particolare che tali caratteristiche possano potenzialmente incoraggiare l’utilizzo dei PEPP per:

1)

frode o disonestà,

2)

comportamenti scorretti o abuso delle informazioni in relazione al mercato finanziario,

3)

ricettazione dei proventi di attività criminali,

4)

finanziamento del terrorismo.

Articolo 6

L’EIOPA prende inoltre in considerazione i seguenti fattori che possono incidere sull’ordinato funzionamento e sull’integrità dei mercati finanziari:

a)

il fatto che l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un rischio particolarmente elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati;

b)

il fatto che il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP possano portare a una disparità significativa e artificiale tra i prezzi di un derivato e quelli del mercato sottostante;

c)

il fatto il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un rischio elevato per l’infrastruttura del mercato o dei sistemi di pagamento, inclusi i sistemi di negoziazione, di compensazione e di regolamento;

d)

il fatto il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP possano minare la fiducia dei risparmiatori in PEPP nel sistema finanziario;

e)

il fatto il PEPP o l’attività finanziaria o le prassi finanziarie del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP in relazione al PEPP rappresentino un alto rischio di perturbazione per enti finanziari considerati importanti per il sistema finanziario dell’Unione.

Articolo 7

L’EIOPA prende altresì in considerazione i seguenti fattori che si applicano alla situazione e alle circostanze specifiche del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP, tenendo conto degli elementi seguenti:

a)

la situazione finanziaria e la solvibilità;

b)

l’attività finanziaria o le prassi finanziarie;

c)

il modello aziendale, comprese la sostenibilità e la trasparenza;

d)

l’adeguatezza degli accordi di riassicurazione e di garanzia relativi al PEPP;

e)

il ricorso a terzi da parte del fornitore di PEPP per caratteristiche importanti del PEPP, quali la copertura dei rischi biometrici, le garanzie e la portabilità del PEPP;

f)

le pratiche di vendita associate al PEPP, considerando:

1)

i canali di comunicazione e distribuzione utilizzati;

2)

i materiali informativi, di commercializzazione o promozionali;

3)

il grado di innovazione relativo al modello di distribuzione, come la lunghezza della catena di intermediazione o il ricorso a tecniche innovative per il modello di distribuzione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1.