27.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/12 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/841 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2021
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell’entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 63, paragrafo 4, l’articolo 64, paragrafo 6, e l’articolo 77, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 30 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 640/2014 (2) contiene norme per stabilire il numero di animali accertati ai fini del sostegno accoppiato facoltativo sulla base delle domande di aiuto per animale nell’ambito dei regimi di aiuti per animale o del sostegno allo sviluppo rurale sulla base delle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali. In particolare stabilisce norme per i casi di inadempienza per quanto riguarda il sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina. Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (3) dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. Poiché tale sistema di identificazione e registrazione contiene prescrizioni simili a quelle del sistema di identificazione e registrazione dei bovini di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno allineare le norme per tenere conto delle inadempienze relative al sistema di identificazione e registrazione di queste tre categorie di animali. In tale contesto, è opportuno sostituire il riferimento ai «marchi auricolari» con un riferimento ai «mezzi di identificazione» in linea con questi due regolamenti. |
(2) |
Tenendo conto dell’evoluzione del sistema integrato di gestione e di controllo e per motivi di semplificazione, è opportuno adeguare le sanzioni amministrative relative ai regimi di aiuti per animale e alle misure di sostegno connesse agli animali, di cui all’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, esentando fino a tre animali risultati non accertati dall’applicazione di sanzioni amministrative, a condizione che possano essere identificati individualmente mediante identificazione o documentazione giustificativa e adeguando il livello delle sanzioni da applicare se più di tre animali risultano non accertati. |
(3) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (5), se la misura di sostegno accoppiato riguarda capi bovini e/o capi ovini e caprini, gli Stati membri definiscono, quale condizione di ammissibilità al sostegno, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio o dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio. Inoltre, conformemente a tali regolamenti, gli eventi riguardanti gli animali quali nascite, decessi e spostamenti devono essere notificati alla banca dati informatizzata entro determinati termini. Il mancato rispetto dei termini è considerato un’inadempienza relativamente all’animale in questione. Tuttavia, al fine di garantire la proporzionalità e fatte salve altre condizioni di ammissibilità stabilite dallo Stato membro, i capi bovini, ovini e caprini dovrebbero essere considerati ammissibili all’aiuto o al sostegno senza l’applicazione di sanzioni amministrative, purché la comunicazione tardiva di un evento riguardante un animale abbia avuto luogo prima dell’inizio di un periodo di detenzione o prima di una specifica data di riferimento stabilita dallo Stato membro a norma dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. |
(4) |
Per motivi di chiarezza e semplificazione, la formulazione dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 dovrebbe essere armonizzata tra il sistema basato sulle domande e quello senza onere di domanda. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 640/2014. |
(6) |
Al fine di lasciare agli Stati membri tempo sufficiente affinché adeguino i loro sistemi per attuare le norme modificate, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è così modificato:
(1) |
L’articolo 30 è così modificato:
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(2) |
l’articolo 31 è sostituito dal seguente: «A rticolo 31 Sanzioni amministrative per animali nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali 1. L’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito di un regime di aiuti per animale, di una misura di sostegno connessa agli animali o di un tipo di operazione nell’ambito di tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è versato in base al numero di animali accertati in conformità all’articolo 30, paragrafo 3, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o in loco:
2. Se più di tre animali risultano non accertati, l’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto, della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l’anno di domanda considerato è ridotto:
Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 30 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all’importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità all’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 il saldo restante è azzerato. Per specie diverse da quelle di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, gli Stati membri possono decidere di determinare un numero di animali diverso dalla soglia di tre animali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Nel determinare tale numero gli Stati membri si accertano che esso sia equivalente nella sostanza a tale soglia, tenendo conto fra l’altro delle unità di bestiame e/o dell’importo dell’aiuto o del sostegno concesso. 3. Al fine di stabilire le percentuali di cui al paragrafo 2, il numero di animali risultati non accertati nell’ambito di un regime di aiuti o di una misura di sostegno o di un tipo di intervento viene diviso per il numero di animali dichiarati per tale regime di aiuti o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. 4. Se il calcolo dell’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito di un regime di aiuti o di una misura di sostegno o di un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è basato sul numero di giorni in cui gli animali che soddisfano le condizioni di ammissibilità sono presenti nell’azienda, anche il calcolo del numero di animali risultati non accertati di cui al paragrafo 2 sarà basato sul numero di giorni in cui tali animali sono presenti nell’azienda.» |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).
(3) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(4) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).